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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 25407/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29705-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, mandataria e capogruppo con [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio GREZ, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricon'ente - avverso la sentenza n. 197/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29705 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- • Premesso che:

1. il Tribunale Amministrativo della Toscana ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo essere contraria agli articoli 13, commi6 bis e 6 bis 1, del d.P.R. 115/2001 l'affermazione della CTR della Toscana per cui la [OSCURATO:SOCIETA] non era tenuta al pagamento del contributo unificato in relazione ai motivi aggiunti presentati nel corso di un giudizio su decreto di esclusione da gara pubblica, per contestare un atto del procedura di gara -una relazione richiamata nella motivazione del decreto ma non allegata ad esso né riprodotta in esso- per la prima volta resa disponibile alla società dalla pubblica amministrazione nel corso del medesimo giudizio;

2. la società [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso;

3. entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che:

1. il ricorso è infondato.

1.1. L'art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. 115 del 2002 [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nel prevedere gli importi del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, espressamente richiama "i ricorsi di cui all'articolo119, comma 1, lettera a)" del c.p.a., specificando che "ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove".

1.2. Il presupposto d'imposta è costituito, ai sensi dell'art. 14 del T.U. n. 115 del 2002, dal deposito dell'atto introduttivo del giudizio con il quale si instaura il processo amministrativo di primo ovvero di secondo grado.

1.3. Per "ricorso" si intende anche il ricorso incidentale (o di appello incidentale) ed i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

In queste due ipotesi l'onere tributario sorge al momento del deposito dell'atto contenente i motivi aggiunti o del ricorso incidentale.

L'art. 43 del d.lgs. n. 104 del 2010 prevede due tipologie di motivi aggiunti, che consentono al ricorrente principale e a quello incidentale di introdurre sia nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, sia domande nuove purché connesse con quelle già proposte. 1.4 Come è stato da questa Corte già detto (Cass. 23530/2020; 23528/2020), "vengono definiti "motivi aggiunti propri" quelli che prospettano censure nuove avverso gli stessi atti cioè censure aggiunte o motivi di ricorso aggiunti nei confronti di un provvedimento già impugnato in conseguenza della conoscenza di atti ulteriori rispetto a quelli noti allo stesso ricorrente al momento della proposizione del ricorso ...

I motivi aggiunti propri consentono al ricorrente di porre a fondamento della propria domanda ulteriori ragioni, in fatto e in diritto, in aggiunta a quelle già dedotte nel corso del giudizio ...

Con tale tipologia di motivi aggiunti si individuano quelle deduzioni integrative che il ricorrente può proporre, ampliando l'oggetto del giudizio, senza alcun limite di contenuto e, quindi, senza alcun limite di novità dei motivi, in relazione "alla successiva conoscenza di altre parti del provvedimento impugnato o di altri atti connessi al provvedimento impugnato".

Vengono definiti "motivi aggiunti impropri" quelli diretti ad impugnare nuovi atti emanati in pendenza di giudizio, purché la nuova domanda sia connessa a quella già proposta e, quindi, di ampliare il petitum originario.

In altri termini, mentre con i motivi aggiunti in senso proprio "si aggiungono ulteriori motivi al ricorso avverso un provvedimento già sottoposto al vaglio giurisdizionale", con i motivi aggiunti in senso improprio "si impugnano uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato".

I motivi aggiunti in senso proprio ampliano la causa petendi del ricorso originario, aggiungono nuove ragioni a quelle già fatte valere col ricorso originario.

I motivi aggiunti impropri ampliano il petitum del ricorso riguardando atti diversi da quello impugnato ossia "estendono l'istanza annullatoria ad un altro provvedimento connesso con quello già oggetto dell'atto introduttivo del giudizio e deducono contro di esso gli stessi vizi di legittimità (illegittimità derivata) e/o vizi diversi (illegittimità autonoma)" (Cass. 23530 e 23528 cit.).

1.5. Per completezza si ricorda che è stato anche precisato che "in passato, la differenza tra le descritte tipologie di motivi aggiunti veniva considerata decisiva ai fini dell'applicazione del contributo unificato.

Si riteneva, infatti, che il contributo unificato non dovesse essere corrisposto quando attraverso i motivi aggiunti erano prospettate "nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte", vale a dire in caso di proposizione di motivi aggiunti "propri".

Viceversa, si riteneva che fossero soggetti al contributo unificato i motivi aggiunti "impropri", vale a dire quei motivi aggiunti che estendevano l'impugnazione ad ulteriori atti rispetto a quelli implicati nel ricorso principale, indipendentemente dal contenuto della "nuova" impugnazione e dal "grado" di connessione esistente tra gli stessi atti impugnati.

Tale interpretazione era basata sulla formulazione letterale dell'art. 13, commi 6 bis e 6 bis 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale il contributo unificato è dovuto soltanto in caso di proposizione di "motivi aggiunti che introducono domande nuove" ...

Questa impostazione non può essere più totalmente condivisa a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 ottobre 2015, n. 61 resa nella causa C-61/14, secondo cui il criterio per stabilire il pagamento del contributo unificato, in ipotesi di proposizione di motivi aggiunti, è quello del "considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente" ...

Per la valutazione della questione relativa alla debenza del contributo unificato in ipotesi di proposizione di motivi aggiunti, tenuto conto dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza eurocomunitaria, un ausilio può essere offerto dall'istituto della connessione, utile per comprendere se la proposizione dei motivi aggiunti determini un ampliamento dell'oggetto della causa principale da valutarsi "considerevole", ovvero per stabilire se gli oggetti del ricorso introduttivo e quello dei motivi aggiunti siano "effettivamente distinti".

L'istituto della connessione è stato considerato come un criterio implicito di distribuzione della competenza, in quanto consente l'impugnazione innanzi allo stesso giudice di più atti che, se impugnati separatamente, apparterrebbero alla cognizione di giudici differenti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del c.p.a. è sempre ammissibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse, proposte in via principale o in via incidentale.

Il Consiglio di Stato, Sez.

V, 14.12.2011, n. 6537 ha precisato che nel giudizio amministrativo assume rilevanza solo la connessione oggettiva, per cui il cumulo di domande presuppone che le medesime siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo.

La ratio dell'istituto interpretativo deve essere colta nell'esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse, con conseguente aggravio dei tempi del processo, nonché nella necessità di impedire l'elusione di disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo una sola volta al pagamento dei relativi tributi.

Il fenomeno processuale della connessione, tra cause o tra domande, o, tra azioni, riporta ad un fenomeno unico che è quello del collegamento tra diverse vicende sostanziali, oggetto di diverse domande giudiziali, e, in quanto tali, materia di diverse cause.

Assume pertanto rilievo la connessione oggettiva che deve sussistere tra domande giudiziali, essendo scontata l'identità soggettiva della parte che la propone, cioè quello dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale che si pone anche per le domande proposte con i rispettivi motivi aggiunti.

Nella giurisprudenza amministrativa la connessione oggettiva viene colta generalmente nel collegamento procedimentale o funzionale tra atti diversi, e, poiché la vicenda sostanziale appare unitaria in quanto unici o coordinati siano gli interessi pubblici perseguiti e quelli del privato coinvolti, è necessario che i diversi atti appartengano ad un unico procedimento, e siano espressione di un unico potere, oppure siano conclusivi di procedimenti autonomi ma collegati tra loro.

La connessione amministrativa viene analizzata nella giurisdizione non più come nesso esistente tra atti e provvedimenti collegati tra loro, ma anche come collegamento tra domande che recano elementi oggettivi almeno in parte identici.

All'interno di tale cornice concettuale, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto la sussistenza della connessione oggettiva: a) quando tra gli atti impugnati viene ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto diversi atti incidono sulla medesima vicenda; b) quando le domande cumulativamente avanzate si basano sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell'ambito dello medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale; c) quando sussistono elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi" (Cass. 23530 e 23528 cit).

E' stato quindi detto "Il ricorso amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato nella misura fissata dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bisl, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, • i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario; il ricorso aggiuntivo è invece esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause "Sez. 5 - , Sentenza n. 23873 del 29/10/2020, cit.).

1.6. Nel caso di specie, trattandosi di motivi aggiunti in senso proprio con cui la società [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato un atto della procedura di gara ,t formatci \prima dej e richiamato nella motivazione del decreto Z\ impugnato con il j( ricorso originario, ma reso dall'amministrazione disponibile solo nel corso del giudizio, non autonomamente lesivo, è indiscutibile che giudici di appello hanno fatto buon governo dei principi espressi da questa Corte;

2. il ricorso va rigettato;

3. le spese seguono la soccombenza;

4. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla società [OSCURATO:SOCIETA] spa le spese dei causa, liqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29705-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, mandataria e capogruppo con [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio GREZ, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricon'ente - avverso la sentenza n. 197/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29705 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- • Premesso che: 1. il Tribunale Amministrativo della Toscana ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo essere contraria agli articoli 13, commi6 bis e 6 bis 1, del d.P.R. 115/2001 l'affermazione della CTR della Toscana per cui la [OSCURATO:SOCIETA] non era tenuta al pagamento del contributo unificato in relazione ai motivi aggiunti presentati nel corso di un giudizio su decreto di esclusione da gara pubblica, per contestare un atto del procedura di gara -una relazione richiamata nella motivazione del decreto ma non allegata ad esso né riprodotta in esso- per la prima volta resa disponibile alla società dalla pubblica amministrazione nel corso del medesimo giudizio; 2. la società [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1. il ricorso è infondato. 1.1. L'art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. 115 del 2002 [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nel prevedere gli importi del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, espressamente richiama "i ricorsi di cui all'articolo119, comma 1, lettera a)" del c.p.a., specificando che "ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove". 1.2. Il presupposto d'imposta è costituito, ai sensi dell'art. 14 del T.U. n. 115 del 2002, dal deposito dell'atto introduttivo del giudizio con il quale si instaura il processo amministrativo di primo ovvero di secondo grado. 1.3. Per "ricorso" si intende anche il ricorso incidentale (o di appello incidentale) ed i motivi aggiunti che introducono domande nuove. In queste due ipotesi l'onere tributario sorge al momento del deposito dell'atto contenente i motivi aggiunti o del ricorso incidentale. L'art. 43 del d.lgs. n. 104 del 2010 prevede due tipologie di motivi aggiunti, che consentono al ricorrente principale e a quello incidentale di introdurre sia nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, sia domande nuove purché connesse con quelle già proposte. 1.4 Come è stato da questa Corte già detto (Cass. 23530/2020; 23528/2020), "vengono definiti "motivi aggiunti propri" quelli che prospettano censure nuove avverso gli stessi atti cioè censure aggiunte o motivi di ricorso aggiunti nei confronti di un provvedimento già impugnato in conseguenza della conoscenza di atti ulteriori rispetto a quelli noti allo stesso ricorrente al momento della proposizione del ricorso ... I motivi aggiunti propri consentono al ricorrente di porre a fondamento della propria domanda ulteriori ragioni, in fatto e in diritto, in aggiunta a quelle già dedotte nel corso del giudizio ... Con tale tipologia di motivi aggiunti si individuano quelle deduzioni integrative che il ricorrente può proporre, ampliando l'oggetto del giudizio, senza alcun limite di contenuto e, quindi, senza alcun limite di novità dei motivi, in relazione "alla successiva conoscenza di altre parti del provvedimento impugnato o di altri atti connessi al provvedimento impugnato". Vengono definiti "motivi aggiunti impropri" quelli diretti ad impugnare nuovi atti emanati in pendenza di giudizio, purché la nuova domanda sia connessa a quella già proposta e, quindi, di ampliare il petitum originario. In altri termini, mentre con i motivi aggiunti in senso proprio "si aggiungono ulteriori motivi al ricorso avverso un provvedimento già sottoposto al vaglio giurisdizionale", con i motivi aggiunti in senso improprio "si impugnano uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato". I motivi aggiunti in senso proprio ampliano la causa petendi del ricorso originario, aggiungono nuove ragioni a quelle già fatte valere col ricorso originario. I motivi aggiunti impropri ampliano il petitum del ricorso riguardando atti diversi da quello impugnato ossia "estendono l'istanza annullatoria ad un altro provvedimento connesso con quello già oggetto dell'atto introduttivo del giudizio e deducono contro di esso gli stessi vizi di legittimità (illegittimità derivata) e/o vizi diversi (illegittimità autonoma)" (Cass. 23530 e 23528 cit.). 1.5. Per completezza si ricorda che è stato anche precisato che "in passato, la differenza tra le descritte tipologie di motivi aggiunti veniva considerata decisiva ai fini dell'applicazione del contributo unificato. Si riteneva, infatti, che il contributo unificato non dovesse essere corrisposto quando attraverso i motivi aggiunti erano prospettate "nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte", vale a dire in caso di proposizione di motivi aggiunti "propri". Viceversa, si riteneva che fossero soggetti al contributo unificato i motivi aggiunti "impropri", vale a dire quei motivi aggiunti che estendevano l'impugnazione ad ulteriori atti rispetto a quelli implicati nel ricorso principale, indipendentemente dal contenuto della "nuova" impugnazione e dal "grado" di connessione esistente tra gli stessi atti impugnati. Tale interpretazione era basata sulla formulazione letterale dell'art. 13, commi 6 bis e 6 bis 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale il contributo unificato è dovuto soltanto in caso di proposizione di "motivi aggiunti che introducono domande nuove" ... Questa impostazione non può essere più totalmente condivisa a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 ottobre 2015, n. 61 resa nella causa C-61/14, secondo cui il criterio per stabilire il pagamento del contributo unificato, in ipotesi di proposizione di motivi aggiunti, è quello del "considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente" ... Per la valutazione della questione relativa alla debenza del contributo unificato in ipotesi di proposizione di motivi aggiunti, tenuto conto dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza eurocomunitaria, un ausilio può essere offerto dall'istituto della connessione, utile per comprendere se la proposizione dei motivi aggiunti determini un ampliamento dell'oggetto della causa principale da valutarsi "considerevole", ovvero per stabilire se gli oggetti del ricorso introduttivo e quello dei motivi aggiunti siano "effettivamente distinti". L'istituto della connessione è stato considerato come un criterio implicito di distribuzione della competenza, in quanto consente l'impugnazione innanzi allo stesso giudice di più atti che, se impugnati separatamente, apparterrebbero alla cognizione di giudici differenti. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del c.p.a. è sempre ammissibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse, proposte in via principale o in via incidentale. Il Consiglio di Stato, Sez. V, 14.12.2011, n. 6537 ha precisato che nel giudizio amministrativo assume rilevanza solo la connessione oggettiva, per cui il cumulo di domande presuppone che le medesime siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo. La ratio dell'istituto interpretativo deve essere colta nell'esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse, con conseguente aggravio dei tempi del processo, nonché nella necessità di impedire l'elusione di disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo una sola volta al pagamento dei relativi tributi. Il fenomeno processuale della connessione, tra cause o tra domande, o, tra azioni, riporta ad un fenomeno unico che è quello del collegamento tra diverse vicende sostanziali, oggetto di diverse domande giudiziali, e, in quanto tali, materia di diverse cause. Assume pertanto rilievo la connessione oggettiva che deve sussistere tra domande giudiziali, essendo scontata l'identità soggettiva della parte che la propone, cioè quello dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale che si pone anche per le domande proposte con i rispettivi motivi aggiunti. Nella giurisprudenza amministrativa la connessione oggettiva viene colta generalmente nel collegamento procedimentale o funzionale tra atti diversi, e, poiché la vicenda sostanziale appare unitaria in quanto unici o coordinati siano gli interessi pubblici perseguiti e quelli del privato coinvolti, è necessario che i diversi atti appartengano ad un unico procedimento, e siano espressione di un unico potere, oppure siano conclusivi di procedimenti autonomi ma collegati tra loro. La connessione amministrativa viene analizzata nella giurisdizione non più come nesso esistente tra atti e provvedimenti collegati tra loro, ma anche come collegamento tra domande che recano elementi oggettivi almeno in parte identici. All'interno di tale cornice concettuale, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto la sussistenza della connessione oggettiva: a) quando tra gli atti impugnati viene ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto diversi atti incidono sulla medesima vicenda; b) quando le domande cumulativamente avanzate si basano sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell'ambito dello medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale; c) quando sussistono elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi" (Cass. 23530 e 23528 cit). E' stato quindi detto "Il ricorso amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato nella misura fissata dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bisl, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, • i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario; il ricorso aggiuntivo è invece esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause "Sez. 5 - , Sentenza n. 23873 del 29/10/2020, cit.). 1.6. Nel caso di specie, trattandosi di motivi aggiunti in senso proprio con cui la società [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato un atto della procedura di gara ,t formatci \prima dej e richiamato nella motivazione del decreto Z\ impugnato con il j( ricorso originario, ma reso dall'amministrazione disponibile solo nel corso del giudizio, non autonomamente lesivo, è indiscutibile che giudici di appello hanno fatto buon governo dei principi espressi da questa Corte; 2. il ricorso va rigettato; 3. le spese seguono la soccombenza; 4. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla società [OSCURATO:SOCIETA] spa le spese dei causa, liqu