CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29047/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9123/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in Roma via [OSCURATO:PERSONA], presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Tortolini 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso SENTENZA di Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 5089/2022 depositata il 15/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso innanzi alla C.T.P. di Roma la società Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. impugnava gli inviti al pagamento prot. n. 3577/2017 e prot. n. 3579/2017, concernenti l’omesso versamento del contributo unificato a seguito della proposizione di due ricorsi per motivi aggiunti, proposti rispettivamente in data 07.09.2017 e in data 09.09.2017, nel giudizio innanzi al TAR per il Lazio (R.G. 6164/2017). Unitamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l., la prima quale mandataria capogruppo e le altre come mandanti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, proponeva ricorso innanzi al [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, Roma (N.R.G. 6164/2017) avverso il provvedimento di ammissione della società [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di gara indetta dalla [OSCURATO:PERSONA] istituita tra il Comune di Pomezia ed il Comune di Aprilia per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica. Durante la pendenza del giudizio de quo, il Comune di Pomezia adottava, medio tempore, il provvedimento di aggiudicazione (determina n. 1158 del 30.8.2017) in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. Con motivi aggiunti, depositati il 7.9.2017, la società ricorrente impugnava detto provvedimento di aggiudicazione definitiva, chiedendone l’annullamento per illegittimità derivata e ad esso estendendo i motivi di gravame già articolati con il ricorso principale. Al contempo, veniva richiesto al Presidente di Sezione un decreto cautelare volto alla sospensione degli atti impugnati sul presupposto che, in mancanza, la parte ricorrente sarebbe stata esposta al cambio di gestione, essendo appunto il gestore uscente del servizio. L’istanza di misura cautelare ante causam veniva accolta con decreto cautelare n. 4589/2017, mentre l’esame dell’istanza cautelare collegiale era rinviata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nelle more del procedimento, il Comune di Pomezia, con determina n. 1206 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], disponeva l’affidamento temporaneo del servizio di mensa scolastica alla concorrente [OSCURATO:SOCIETA]. sino alla definizione del giudizio pendente innanzi al T.A.R. del Lazio. Sicché, con i secondi motivi, depositati in data 9.9.2017, la cooperativa impugnava il predetto provvedimento di affidamento temporaneo del servizio per illegittimità derivata e ad esso estendendo anche i motivi di gravame già articolati con il ricorso principale. La CTP di Roma con sentenza n. 20773/2018 accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo che con la proposizione innanzi al TAR dei due ricorsi per motivi aggiunti la Società non avesse ampliato il thema decidendum. Interposto gravame dal TAR, dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con sentenza n. 5089/2022, emessa in data 6.10.2022 e depositata in data 15.11.2022, respingeva l’appello apprezzando le ragioni delle società contribuente, ritenendo escluso dal contributo unificato il ricorso per motivi aggiunti, donde le amministrazioni odierne resistenti ricorrono per cassazione, articolando due motivi. Replica con controricorso la contribuente, illustrando le proprie difese nelle memorie ex art. 380, 1-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le amministrazioni ricorrenti con il primo motivo espongono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 247 d.p.r. 115/2002, in ordine al difetto di legittimazione passiva della presidenza del consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. ; per avere il giudicante erroneamente ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze fossero legittimate passive affermando che: “Va preliminarmente sancita la legittimazione passiva delle amministrazioni evocate in giudizio in quanto il Ministero dell’Economia e delle Finanze è il soggetto destinatario delle somme corrisposte dai contribuenti a titolo di contributo unificato, mentre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 19, co. 1, della Legge n. 400/1988 è attribuita la legittimazione passiva relativa alle controversie riguardanti l’attività non giurisdizionale del T.A.R.” Si osserva che i giudici territoriali avrebbero dovuto estromettere dal giudizio la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto ai sensi dell’art. 247 d.P.R. 115/2002: “l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso cui il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato.” Da tale disposizione si evince che, nel caso di specie, l’unico legittimato ad causam fosse il TAR per il Lazio, quale Ufficio incaricato delle attività connesse alla riscossione del contributo unificato. 2. Il secondo mezzo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, co.6, bis e 6 - bis. 1, d.p.r. 115/2002 - violazione dei principi generali in tema di struttura del processo amministrativo e di rapporto tra ricorso principale e motivi aggiunti in relazione alla debenza del contributo unificato, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. ; si afferma che erroneamente i giudici di seconde cure hanno ritenuto che, con i ricorsi per motivi aggiunti, la contribuente non abbia ampliato il thema decidendum e che, dunque, la proposizione di due distinti ricorsi per motivi aggiunti non debba essere assoggettata al pagamento di altrettanti contributi unificati. Secondo le amministrazioni ricorrenti sussiste l’obbligo di corrispondere il contributo unificato tutte le volte in cui, con la proposizione di motivi aggiunti, sono introdotte nuove domande e si verifica un ampliamento dell’oggetto del giudizio. La norma, infatti, fa uno specifico riferimento ai motivi aggiunti che determinano un ampliamento del petitum, distinguendo fra i motivi aggiunti che recano “nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte” (art. 43 c.p.a.) ed i motivi aggiunti che introducono “domande nuove purché connesse a quelle già proposte”. Si deduce che il concetto di “domande nuove”, di cui all’art. 13, comma 6-bis.1 d.P.R. 115/2002, riferito al processo amministrativo, è strettamente legato alla proposizione di una diversa e ulteriore richiesta di annullamento rispetto a quella inizialmente proposta in relazione ad un altro atto. Si osserva che la facoltà di proporre la nuova domanda con motivi aggiunti, anziché con un autonomo ricorso, risponde a principi di economicità e di semplificazione processuale, atteso che la concentrazione in un unico giudizio di una serie di distinte impugnazioni, sia pur collegate da un comune intento finale, risponde sia alla preminente esigenza di effettività della tutela, che a quella di consentire una più rapida definizione di tutte le questioni aperte. A sostegno di tale tesi depone il dato normativo, in quanto l’art. 43 co.3 c.p.a. prevede la riunione dei giudizi nel caso in cui la “domanda nuova” sia stata proposta con separato ricorso davanti allo stesso tribunale. A tal proposito, si sottolinea che con la circolare n. 20766/2015, il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa ha evidenziato che: “ogni volta che con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già sottoposto al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore “oggetto” del giudizio”. A fondamento della censura di cui al secondo motivo di ricorso, si richiama, altresì, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che la quale, nella causa C-61/14 ([OSCURATO:PERSONA] studio infermieristico associato c/ T.A.R. Trento), in merito alla questione pregiudiziale promossa dal TAR di Trento, ha affermato che l’art. 1 della direttiva 89/666 non osta all’imposizione di tributi giudiziari da parte dei singoli Stati ed in particolare alla riscossione di tributi giudiziari aggiuntivi per poter addurre motivi aggiunti. 3.La prima censura è fondata, non prima di disattendere l’eccezione di inammissibilità dedotta dalla controparte, sul rilievo che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva non era stata proposta dalla Presidenza e dal Ministero rimasti intimati. 3.1.Occorre evidenziare che le contestazioni sullalegittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto dilegittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sonorilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa (S.U. 16/02/2016, n. 2951; Cass. 15/05/2018, n. 11744; Cass.01/09/2021, n. 23721). Questa Corte con la sentenza n. 2951/2016, nella sua massima espressione nomofilattica, ha chiarito che «Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti», aggiungendo che il tema della carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, è altresì rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (nello stesso senso Cass. n. 14652/2016; Cass. n. 5037/2016; Cass. n. 30545/2017; Cass. 11744/2018; Cass. n. 22525/2018; Cass. n. 18614/24). 3.2.Come mera difesa l'eccezione è, quindi, proponibile per la prima volta pure in grado di appello e ciò anche nel processo tributario, tenuto conto del disposto dell'art. 57, co. 2, del d.lgs. 546/1992. 3.3. Tanto premesso, nel giudizio di impugnazione dell’invito al pagamento spontaneo del contributo unificato, exart. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002- atto autonomamente impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cfr. Cass. n. 40233/2021, nonché, nei medesimi termini, Cass. n. 22971/2021, e Cass. n. 23532/2020) - intrapreso dal contribuente, la legittimazione processuale passiva spetta alla (cancelleria o) segreteria dell'Ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l'avviso, exart. 248 cit., come emerge dall'inequivoco tenore dell'art. 11, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546cit. ("Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato") (cfr. anche Cass., Sez. T. n. 11318/2020; Cass. n. 18029/2022). L’art. 16 del d.P.R. 115/2002 prevede altresì che il funzionario entro 30 giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento o integrazione del contributo, notifica alla parte (ai sensi dell’art.137 c.p.c) l’invito (inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, depositato in cancelleria) al pagamento dell’importo dovuto, unitamente al modello di pagamento precompilato, avvertendo che il mancato pagamento entro il termine di un mese, comporterà l’applicazione della sanzione che sarà comunicata con separato provvedimento e si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale (art.248 d.P.R 115/02), decorrenti dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo . 3.4.Le norme in esame prevedono la legittimazione processuale e la difesa diretta delle cancellerie e delle segreterie degli uffici giudiziari, in controversia, come quella in esame, vertente in materia di contributo unificato, dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di uffici che provvedono alla liquidazione e all'accertamento del contributo unificato di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Tale principio è stato disatteso dalla C.T.R., la quale, a fronte di un invito al pagamento emesso dalla segreteria del T.A.R. del Lazio, ha ritenuto la legittimazione processuale anche del Consiglio di Presidenza e del Ministero dell’Economia, estranee alla attività impositiva di competenza in questo caso della segreteria del T.A.R.. 4. Anche la seconda censura merita accoglimento. 4.1. Deve darsi conto che la vicenda risulta ben nota alle parti per aver preso parte la società [OSCURATO:SOCIETA] – ricorrente unitamente alla Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. dinanzi al TAR - ai relativi giudizi, nei quali questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi su temi affini a quelli in rassegna con due pronunce (la n. 31151/2021 e la n. 31294/2021), le quali hanno dato seguito all'orientamento già espresso dalla Corte con gli arresti nn. 23530/2020, 23691/2020, 23873/2020, e 16288/2021. 4.2.Tale consolidato orientamento va ribadito, in ragione delle analoghe fattispecie sottoposte all'esame della Corte, confermando le valutazioni già fornite con le citate pronunce, osservando e rappresentando, anche ai sensi dell'art. 181, disp. att., c.p.c., quanto segue. 4.3. In via preliminare, si osserva che l’art. 120, comma 7, c.p.c., nel testo novellato dall’art. 209, del d.lgs. 36/2023, entrato in vigore dal 1° aprile 2023, prevede che “7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato”. 4.4. L’art. 229 del d.lgs. n. 36/23 prevede un distinto termine per l’entrata in vigore, al 1° aprile 2023, e per l’efficacia, al 1° luglio 2023, del codice. Ad ogni modo nel caso in esame, in cui si discute di motivi aggiunti proposti nel 2017, la novella non può trovare applicazione. 4.5.Il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6-bis (nel testo vigente ratione temporis), nel disciplinare gli importi del contributo unificato dovuto in relazione ai ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato, espressamente ha previsto che «Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»; - e, com’è noto, il d.lgs. n. 104 del 2010, art. 43, prevede, a sua volta, due tipologie di motivi aggiunti, che consentono al ricorrente principale e a quello incidentale di introdurre sia nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte (motivi aggiunti propri), sia domande nuove purché connesse con quelle già proposte (motivi aggiunti in senso improprio perché rivolti all’impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato). 4.6. La Corte di Giustizia del 6 ottobre 2015, C-61/14, ha chiarito che, allorquando i motivi determinano un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario, è dovuto il contributo unificato; il ricorso aggiuntivo è, invece, esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità - dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo ad una connessione cd. forte di cause. In base alla sentenza della CGUE n. 61 del 2014, gli obiettivi di finanziare l’attività giurisdizionale e di evitare domande manifestamente infondate o aventi intenti meramente dilatori “possono giustificare un’applicazione multipla di tributi giudiziari come quelli oggetto del procedimento principale solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente”, sicché “il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.” (CGUE, 6 ottobre 2015, causa C-61/14, [OSCURATO:PERSONA], punti da 72 a 77). 4.7. In quest’ottica, la Corte - nel farsi carico di un’interpretazione comunitariamente orientata della disposizione nazionale – ha, quindi, rilevato che, ai fini del presupposto impositivo del contributo unificato, non rileva la distinzione tra motivi aggiunti propri ed impropri in quanto, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre per l’appunto accertare se detti motivi determinino o meno un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale; ampliamento che (allora) ricorre laddove «sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario» dovendosi, quindi, escludere la debenza del contributo unificato laddove il ricorso aggiuntivo «abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause» (v. Cass. 31294/2021 e Cass. 31151/2021; Cass. n. 25729/2022; Cass. n. 25407/2022; Cass. n. 23873/ 2020). 5.Nel merito, rileva la circostanza che risulta in atti essere stato impugnato con ricorso principale avanti il TAR Lazio l’inclusione alla partecipazione della società [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura di gara d'appalto per la refezione delle mense scolastiche e con un primo atto per motivi aggiunti l'atto di aggiudicazione definitiva alla predetta società e infine, con i secondi motivi aggiunti del 9.09.2017, l’atto di affidamento temporaneo, donde è evidente la diversità degli atti impugnati (con l'aggiunta di domanda nuova, consistente nella richiesta di annullamento del secondo e terzo atto impugnato) avanti il giudice amministrativo da cui discende la soggezione al pagamento del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115/2002 ( Cass. 37640/2022). 5.1. Non solo, ma anche le ragioni di diritto sottese al ricorso ed ai motivi aggiunti risultano difformi da quelle esposte con il ricorso principale, atteso che, con il ricorso originario, si deduceva che era emerso che il contratto di avvalimento prodotto dalla concorrente [OSCURATO:SOCIETA] era nullo poiché carente della indicazione delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dell’impresa ausiliaria, contratto sostituito con altro accordo valido grazie al soccorso istruttorio del Comune, strumento reputato illegittimo; mentre, con i secondi motivi aggiunti, con cui si impugnava l’affidamento provvisorio, si deduceva che l’’amministrazione aveva provveduto all’affidamento del servizio in questione mediante lo strumento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c) del d.lgs. n.50 del 2016, procedura tuttavia da ritenersi eccezionale in base alla disposizione normativa posta dalla P.A. a base del provvedimento in questione. Assumendo, tra l’altro, che non costituisce evento imprevedibile l’avvenuta presentazione dei ricorsi, eventualità del tutto prevedibile, ed anzi già verificatasi, poiché era stato già oggetto di impugnazione il bando nonchè il provvedimento di ammissione di [OSCURATO:SOCIETA] alla gara, eventi dunque già da mesi noti alla stazione appaltante. Né, meno che mai, poteva costituire, ad avviso delle società, evento eccezionale l’emanazione del decreto cautelare, la cui finalità è proprio quella di inibire l’immissione in servizio di [OSCURATO:SOCIETA] . 5.2. Inoltre, con i primi motivi aggiunti si chiedeva l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. sia per vizi propri del provvedimento sia per illegittimità derivata, ritenendo del tutto illegittimo quello di ammissione alla gara del predetto concorrente, aggiungendo ai motivi originari relativi alla nullità del contratto di avvalimento, la denuncia della violazione dell’articolo 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016. 5.3.Questa Corte, in fattispecie analoga, «dopo aver ribadito i principi giurisprudenziali sopra citati, ha affermato che il contribuente era tenuto al pagamento del contributo unificato per la proposizione di motivi aggiunti, per avere impugnato un altro provvedimento amministrativo, autonomamente lesivo e non connesso secondo un vincolo di pregiudizialità - dipendenza con il provvedimento di ammissione alla procedura della gara, in quanto, l'impugnazione con motivi aggiunti aveva determinato un ampliamento dell’oggetto della controversia da qualificarsi "considerevole", atteso che si era impugnato oltra alla determina di aggiudicazione definitiva anche la determina di affidamento provvisorio al terzo del servizio di refezione scolastica, dopo che si era provveduto, con ricorso principale, ad impugnare gli atti di ammissione della predetta società alla fase di ammissione alla gara». (così Cass. 31294/2021, richiamata da Cass. 31151/2021). Si tratta - all'evidenza - di situazione del tutto analoga a quella esaminata con la citata sentenza n. 23691/2020 e sovrapponibile a quelle scrutinate nelle ordinanze nn. 31151/2021 e 31294/2021, nelle quali con l'originario ricorso la società aveva impugnato la determina comunale di revoca dell'aggiudicazione provvisoria del servizio di refezione scolastica e con i motivi aggiunti altro e diverso provvedimento amministrativo, ovvero la determina di aggiudicazione definitiva del servizio ad altra società, ritenuto «autonomamente lesivo e non connesso secondo un vincolo di pregiudizialità - dipendenza con il provvedimento" originariamente impugnato dall'odierna contro ricorrente (Cass. 23691 del 2020, in motivazione)» (così le più volte menzionate Cass. 31151/2021 e 31294/2021). I motivi aggiunti hanno, dunque, nel caso sub iudice, determinato un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, avendo la società con essi richiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con l'impugnazione dell'atto originario. 6. Per tale via, dunque, nel ribadire anche nel presente giudizio i principi sopra esposti, il motivo di impugnazione in esame va accolto e la sentenza del Giudice regionale va cassata. 7.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto del ricorso originario proposto dalla ricorrente; - le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tra le parti, essendo stata la causa decisa sulla base di un recente orientamento giurisprudenziale. P.Q.M. la Corte -accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il difetto di legittim