CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso n. 10131-2021, proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - [OSCURATO:PERSONA] C.T.P. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te donn.to in AIDONE, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5151/08/20 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE — [OSCURATO:PERSONA] C.T.P. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello, innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, avverso la sentenza con cui la C.T.P. di Palermo accolse l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'invito al pagamento notificatogli ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 dalla Segreteria della C.T.P. di Palermo; che la C.T.R. della Regione Siciliana, con sentenza n. 5151/08/20, depositata il 30.9.2020 dichiarò il gravame inammissibile, per difettare, in capo al Direttore pt. della Segreteria della C.T.P. di Palermo, la legittimazione attiva alla relativa proposizione; che avverso tale decisione il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE — [OSCURATO:PERSONA] C.T.P. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato in via preliminare che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il contribuente che ebbe ad attivare il giudizio di prime cure si chiama FILIPPO "CIRINGIONE" e non "CIRINGONE", come erroneamente riportato nella intestazione del ricorso predisposto dall'Avvocatura dello Stato e nella connessa relata di notifica a mezzo pec (ritualmente eseguita nei confronti del difensore domiciliatario costituito in grado di Ric. 2021 n. 10131 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -2- appello. Cfr. anche l'epigrafe della sentenza impugnata): sennonché ritiene il Collegio che tale errore non determini l'inammissibilità del ricorso, essendo chiaramente evincibile, dal contenuto complessivo dello stesso, che esso ha ad oggetto la sentenza n. 5151/07/2020 della C.T.R. della Regione Siciliana, che vedeva quale parte processuale (nella specie, appellato) il predetto CIRINGIONE (arg. da Cass., Sez. 3, 10.1.2017, n. 240, Rv. 642351-02); che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 2, nonché degli artt. 15, 31, 33, 34, 35, 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, e dell'art. 16, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimazione processuale del Direttore p.t. della segreteria della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo ad impugnare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, per avere altrettanto erroneamente dichiarato il gravame dallo stesso proposto inammissibile; che il motivo - il quale disvela un error in procedendo ex art. 360, coma 1, n. 4, cod. proc. civ. - è manifestamente fondato; che l'invito al pagamento spontaneo del contributo unificato, ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce atto autonomamente impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, giacché la mancata impugnazione dell'invito, accompagnata dall'omesso pagamento di quanto intimato, comporterebbe l'automatica irrogazione, oltre che degli interessi, della sanzione aggiuntiva del 30% (donde la natura compiuta e definita della pretesa tributaria azionata attraverso lo stesso e, correlativamente, il concreto interesse, in capo al Ric. 2021 n. 10131 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -3- 7/& contribuente, alla sua impugnazione. Cfr. Cass., Sez. 6-5, 15.12.2021, n. 40233, Rv. 663238-01, nonché, nei medesimi termini, Cass., Sez. 5, 17.8.2021, n. 22971 e Cass., Sez. 5, 27.10.2020, n. 23532); che nel giudizio in conseguenza intrapreso dal contribuente, la legittimazione processuale passiva spetta alla (cancelleria o) segreteria dell'Ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l'avviso, ex art. 248 cit., come emerge dall'inequivoco tenore dell'art. 11, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 cit. ("Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato") (cfr. anche Cass., Sez. 5, 12.6.2020, n. 11318); che tale principio è stato disatteso dalla C.T.R., la quale, a fronte di un invito al pagamento emesso dalla segreteria della C.T.P. di Palermo, ha invece escluso la legittimazione processuale (nella specie, attiva) di quest'ultima (rispetto all'atto di appello proposto avverso la sentenza n. 5537/2016 della C.T.P. di Palermo), ritenendo al contrario sussistente, in materia, la legittimazione processuale del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di riferimento (da ciò erroneamente derivandone l'inammissibilità del gravame proposto dalla prima); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. della Regione Siciliana, in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Ric. 2021 n. 10131 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -4- Regione Siciliana, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 24.5.2022 I