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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 gennaio 2021

Cassazione n. 25729/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, in persona del Segretario generale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lega, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - CO ntro [OSCURATO:PERSONA] soc. cooperativa sociale ONLUS; - intimata - avverso la sentenza n. 1060, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 18.2.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 21.6.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. Il TAR del Lazio, a seguito del deposito di comparsa contenente motivi aggiunti, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che aveva introdotto il processo n.r.g. 11969/2018, l'invito al pagamento prot. 00964/2019 del 23.1.2019, mediante il quale domandava il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

2. La società ricorreva avverso l'invito al pagamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che accoglieva l'impugnativa perché i motivi aggiunti si risolvevano in un "ampliamento ed una più approfondita e concreta proposizione della domanda del ricorso principale ... proposta contro atti di una sequenza procedimentale" (sent.

CTP, trascritta in ric., p.

III).

3. Il TAR spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che rigettava il ricorso, confermando la decisione adottata dalla CTP.

4. Avverso la sentenza pronunciata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il TAR del Lazio, difeso dall'Avvocatura dello Stato, affidandosi ad un unico strumento d'impugnazione.

La società intimata non si è costituita.

Il TAR ha anche depositato ampia memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc, civ., il TAR ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1 del Dpr n. 115 del 2002, e dell'art. 117, primo comma, Cost., in cui è incorsa la CTR avendo erroneamente ritenuto che, sebbene controparte avesse depositato motivi aggiunti lamentando vizi diversi ed ulteriori, ampliando in tal modo l'oggetto del giudizio, non fosse dovuto il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

2. Con il suo strumento di impugnazione il Tribunale Amministrativo del Lazio contesta che il pagamento di un nuovo importo a titolo di contributo unificato doveva essere versato dalla Onlus, perché mediante i motivi aggiunti aveva impugnato "atti diversi lamentando vizi nuovi, diversi ed ulteriori rispetto a quelli denunciati con il ricorso principale ... con i motivi aggiunti la parte contribuente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva, mentre con il ricorso introduttivo aveva impugnato la graduatoria di merito" (ric., p.

VII), argomenti riproposti anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.

In sostanza, sostiene la ricorrente, mediante i motivi aggiunti la società ha ampliato l'oggetto del giudizio.

2.1. Chiarezza impone di ricordare che, mediante il ricorso amministrativo, la parte aveva impugnato la graduatoria definitiva della gara relativa all'affidamento di un servizio di Assistenza educativa e Culturale (AEC), in cui riteneva di essere stata pregiudicata, e con i motivi aggiunti, aveva censurato pure un'altra serie di provvedimenti e documenti, ed aveva contestato anche l'aggiudicazione definitiva della gara.

2.2. L'odierno ricorrente invoca l'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione secondo cui è dovuto il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando siano impugnati nel processo amministrativo, mediante motivi aggiunti, "provvedimenti debolmente connessi, ovvero non legati da un rapporto di pregiudizialità dipendenza con quello gravato con ricorso principale" (ric., p.

XVII).

Può ricordarsi che la materia trova parte della sua disciplina nell'art. 13, comma 6 bis.1, del Dpr n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), laddove dispone, in fine, che: "Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove".

Pertanto, se il ricorrente, mediante motivi aggiunti, propone domande nuove, deve essere assoggettato al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

2.3. La CTR annota che la società aveva domandato, mediante il ricorso introduttivo, "l'annullamento dei provvedimenti e degli atti impugnati ... quantomeno nella parte in cui non dispongono l'aggiudicazione alla ricorrente di uno dei lotti di gara ... è indubbio che i motivi aggiunti riguardano anche altri atti, ma questi sono tutti dello stesso procedimento diretto alla assegnazione dei lotti che la parte richiama per confermare i rilievi già eseguiti in sede di ricorso principale.

Gli atti, oggetto dei motivi aggiunti, sono fatti valere dalla parte per chiedere l'annullamento della gara e della assegnazione ... l'organo giudicante amministrativo ... è chiamato a valutare tutto l'iter procedimentale di gara e gli atti posti in essere che la parte ricorrente ha prodotto con il ricorso principale e con i motivi aggiunti per chiedere l'annullamento della gara.

Questa è la domanda posta dalla ricorrente e l'iter processuale è diretto ad ottenere una decisione su questo punto specifico" (sent.

CTR, p. 4).

2.4. Le pur ampie argomentazioni proposte dal TAR non sono in grado di smentire le valutazioni proposte dalla CTR.

La società ha, sin dal ricorso introduttivo, domandato l'annullamento della gara per i vizi denunciati, ed il petitum e la causa petendi non sono mai stati modificati.

In corso di causa ha proposto motivi aggiunti e depositato ulteriori documenti, senza introdurre nuove domande.

Ha quindi sì ampliato l'oggetto dell'esame da parte del giudice ad ulteriori elementi, ma sempre in relazione al medesimo oggetto del processo, senza ampliarlo, neppure proponendo domande nuove.

2.5. Tra gli ulteriori elementi addotti dalla parte, e quelli proposti in sede di motivi aggiunti, sussiste quel vincolo di pregiudizialità-dipendenza il quale induce ad affermare che i secondi sono conseguenza dei primi.

2.5.1. In proposito questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che "il ricorso amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato nella misura fissata dall'art. 13, commi 6-bis e 6- bisl, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario; il ricorso aggiuntivo è invece esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause", Cass. sez.

V, 29.10.2020, n. 23873.

2.6. Può in proposito esprimersi, cercando di semplificare, anche il principio di diritto secondo cui "In materia di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel processo amministrativo, a seguito della presentazione di motivi aggiunti da parte del ricorrente, occorre verificare se mediante i nuovi motivi risulti ampliato l'oggetto del processo, modificandosi il petitum e la causa petendi, non risultando a tal fine decisivo, di per sé, l'ampliamento dell'attività valutativa richiesta al giudice, esaminando pure se i motivi aggiunti si pongano in rapporto di pregiudizialità/dipendenza con le contestazioni proposte mediante il ricorso introduttivo, rappresentando integrazione delle censure proposte avverso i medesimi atti, oppure avverso gli atti amministrativi ad essi conseguenziali".

3. In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Nulla occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la contribuente svolto difese nel giudizio di legittimità.

4. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass, sez.

VI-L, 29.1.2016, n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, in persona del Segretario generale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lega, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - CO ntro [OSCURATO:PERSONA] soc. cooperativa sociale ONLUS; - intimata - avverso la sentenza n. 1060, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 18.2.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 21.6.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Il TAR del Lazio, a seguito del deposito di comparsa contenente motivi aggiunti, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che aveva introdotto il processo n.r.g. 11969/2018, l'invito al pagamento prot. 00964/2019 del 23.1.2019, mediante il quale domandava il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 2. La società ricorreva avverso l'invito al pagamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che accoglieva l'impugnativa perché i motivi aggiunti si risolvevano in un "ampliamento ed una più approfondita e concreta proposizione della domanda del ricorso principale ... proposta contro atti di una sequenza procedimentale" (sent. CTP, trascritta in ric., p. III). 3. Il TAR spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che rigettava il ricorso, confermando la decisione adottata dalla CTP. 4. Avverso la sentenza pronunciata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il TAR del Lazio, difeso dall'Avvocatura dello Stato, affidandosi ad un unico strumento d'impugnazione. La società intimata non si è costituita. Il TAR ha anche depositato ampia memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc, civ., il TAR ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1 del Dpr n. 115 del 2002, e dell'art. 117, primo comma, Cost., in cui è incorsa la CTR avendo erroneamente ritenuto che, sebbene controparte avesse depositato motivi aggiunti lamentando vizi diversi ed ulteriori, ampliando in tal modo l'oggetto del giudizio, non fosse dovuto il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 2. Con il suo strumento di impugnazione il Tribunale Amministrativo del Lazio contesta che il pagamento di un nuovo importo a titolo di contributo unificato doveva essere versato dalla Onlus, perché mediante i motivi aggiunti aveva impugnato "atti diversi lamentando vizi nuovi, diversi ed ulteriori rispetto a quelli denunciati con il ricorso principale ... con i motivi aggiunti la parte contribuente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva, mentre con il ricorso introduttivo aveva impugnato la graduatoria di merito" (ric., p. VII), argomenti riproposti anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza. In sostanza, sostiene la ricorrente, mediante i motivi aggiunti la società ha ampliato l'oggetto del giudizio. 2.1. Chiarezza impone di ricordare che, mediante il ricorso amministrativo, la parte aveva impugnato la graduatoria definitiva della gara relativa all'affidamento di un servizio di Assistenza educativa e Culturale (AEC), in cui riteneva di essere stata pregiudicata, e con i motivi aggiunti, aveva censurato pure un'altra serie di provvedimenti e documenti, ed aveva contestato anche l'aggiudicazione definitiva della gara. 2.2. L'odierno ricorrente invoca l'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione secondo cui è dovuto il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando siano impugnati nel processo amministrativo, mediante motivi aggiunti, "provvedimenti debolmente connessi, ovvero non legati da un rapporto di pregiudizialità dipendenza con quello gravato con ricorso principale" (ric., p. XVII). Può ricordarsi che la materia trova parte della sua disciplina nell'art. 13, comma 6 bis.1, del Dpr n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), laddove dispone, in fine, che: "Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove". Pertanto, se il ricorrente, mediante motivi aggiunti, propone domande nuove, deve essere assoggettato al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 2.3. La CTR annota che la società aveva domandato, mediante il ricorso introduttivo, "l'annullamento dei provvedimenti e degli atti impugnati ... quantomeno nella parte in cui non dispongono l'aggiudicazione alla ricorrente di uno dei lotti di gara ... è indubbio che i motivi aggiunti riguardano anche altri atti, ma questi sono tutti dello stesso procedimento diretto alla assegnazione dei lotti che la parte richiama per confermare i rilievi già eseguiti in sede di ricorso principale. Gli atti, oggetto dei motivi aggiunti, sono fatti valere dalla parte per chiedere l'annullamento della gara e della assegnazione ... l'organo giudicante amministrativo ... è chiamato a valutare tutto l'iter procedimentale di gara e gli atti posti in essere che la parte ricorrente ha prodotto con il ricorso principale e con i motivi aggiunti per chiedere l'annullamento della gara. Questa è la domanda posta dalla ricorrente e l'iter processuale è diretto ad ottenere una decisione su questo punto specifico" (sent. CTR, p. 4). 2.4. Le pur ampie argomentazioni proposte dal TAR non sono in grado di smentire le valutazioni proposte dalla CTR. La società ha, sin dal ricorso introduttivo, domandato l'annullamento della gara per i vizi denunciati, ed il petitum e la causa petendi non sono mai stati modificati. In corso di causa ha proposto motivi aggiunti e depositato ulteriori documenti, senza introdurre nuove domande. Ha quindi sì ampliato l'oggetto dell'esame da parte del giudice ad ulteriori elementi, ma sempre in relazione al medesimo oggetto del processo, senza ampliarlo, neppure proponendo domande nuove. 2.5. Tra gli ulteriori elementi addotti dalla parte, e quelli proposti in sede di motivi aggiunti, sussiste quel vincolo di pregiudizialità-dipendenza il quale induce ad affermare che i secondi sono conseguenza dei primi. 2.5.1. In proposito questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che "il ricorso amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato nella misura fissata dall'art. 13, commi 6-bis e 6- bisl, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario; il ricorso aggiuntivo è invece esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause", Cass. sez. V, 29.10.2020, n. 23873. 2.6. Può in proposito esprimersi, cercando di semplificare, anche il principio di diritto secondo cui "In materia di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel processo amministrativo, a seguito della presentazione di motivi aggiunti da parte del ricorrente, occorre verificare se mediante i nuovi motivi risulti ampliato l'oggetto del processo, modificandosi il petitum e la causa petendi, non risultando a tal fine decisivo, di per sé, l'ampliamento dell'attività valutativa richiesta al giudice, esaminando pure se i motivi aggiunti si pongano in rapporto di pregiudizialità/dipendenza con le contestazioni proposte mediante il ricorso introduttivo, rappresentando integrazione delle censure proposte avverso i medesimi atti, oppure avverso gli atti amministrativi ad essi conseguenziali". 3. In definitiva il ricorso deve essere respinto. Nulla occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la contribuente svolto difese nel giudizio di legittimità. 4. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass, sez. VI-L, 29.1.2016, n.
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