CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 novembre 2021
Cassazione n. 37640/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12334-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA] - MILANO 97024970150, [OSCURATO:PERSONA] 80188230587, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 97591110586, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso l'ordinanza n. 31151/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente società ricorreva avanti il TAR per la Lombardia — Milano avverso il provvedimento di esclusione da una gara per refezione scolastica, corrispondendo il contributo unificato per l'atto introduttivo, secondo il valore proprio del rito (super accelerato) di cui agli articoli 119 e 120 c.p.a.; cui aggiungeva motivi aggiunti con impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ad altra ditta, con ampliamento del thema decidendum di carattere oggettivo, coinvolgendo nuovo e successivo atto provvedirnentale, donde era chiamata al versamento di ulteriore ed uguale contributo unificato per seimila curo, di cui è controversia. Le commissioni tributarie di merito apprezzavano le ragioni della società contribuente, ritenendo escluso dal contributo unificato il ricorso per motivi aggiunti, donde le amministrazioni odierne resistenti ricorrevano per cassazione che disponeva la cassazione senza rinvio e decideva la controversia affermando la debenza del prefato contributo unificato. Avverso l'ordinanza di questa Corte n. 31151/2021 che ha definito la controversia, propone ricorso per revocazione la società contribuente, Ric. 2022 n. 12334 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- affidandosi ad unico motivo, ampiamente illustrato con memoria depositata in prossimità dell'adunanza. CONSIDERATO Con l'unico motivo si profila censura ex art. 395 n. 4 c.p.c. per falsa percezione del giudice, nello specifico ove la Corte avrebbe ritenuto che con i motivi aggiunti sia stato impugnato un atto diverso da quello del ricorso principale (da cui la soggezione ad ulteriore contributo unificato). Nel merito, rileva la circostanza che risulta in atti essere stato impugnato con ricorso principale avanti il TAR Lombardia — Milano l'esclusione dalla gara d'appalto dell'odierna ricorrente e con atto per motivi aggiunti l'aggiudicazione ad altra ditta, donde è evidente la diversità degli atti impugnati (con l'aggiunta di domanda nuova, consistente nella richiesta di annullamento del secondo atto impugnato) avanti il giudice amministrativo da cui discende la soggezione al pagamento del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115/2002. Più precisamente, dallo stralcio riportato (p ag. 2 del ricorso per cassazione), emerge che con il ricorso amministrativo principale fosse stato impugnato, oltre al provvedimento di esclusione, anche in via derivata il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò che rileva ai fini della inammissibilità del ricorso è che la questione sia stata oggetto di discussione tra le parti, circostanza avvenuta nel caso di specie, come si evince anche dal passaggio della motivazione della CTP dove si parla di ricorso principale formulato "al buio", con riferimento anche all'eventuale e non conosciuto provvedimento di aggiudicazione. Si tratta quindi di aspetti -atto impugnato anche se non conosciuto e poi impugnato nuovamente con motivi aggiunti- che sono stati trattati, P.c. 2022 n. 12334 sez. MT - ud. 23-11-2022 -3- esaminati e, comunque, oggetto di giudizio. E resta in disparte, in questa sede, il profilo se l'impugnazione di atto non conosciuto riduca i motivi aggiunti ad un profilo non ampliativo dell'oggetto (provvedimenti ulteriori), ma semplicemente degli argomenti (motivi ulteriori di illegittimità, evidenziati dalla conoscenza dell'atto già impugnato). Più radicalmente, infatti, la portata ampliativa o meno dei motivi aggiunti è stata oggetto di discussione fra le parti anche in ragione della nuova ed ulteriore domanda di annullamento dell'atto successivo al primo impugnato, per cui su questo punto vi è stato apprezzamento dell'ordinanza qui in scrutinio, che ha deciso di cassare senza rinvio, pronunciando sul merito. Ed un tanto comporta l'inammissibilità del ricorso per revocazione: infatti, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (cfr. Cass. I, n. 9527/2019; Cass. III, n. 10040/2022). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ric. 2022 n. 12334 sez. MT - ud. 23-11-2022 -4- Ai sensi dell'art 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a no