CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 10604/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-contro-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 289/2023depositata il 14/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17900/2023Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 10604/2026Data pubblicazione 21/04/2026La signora [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di avere estinto, quale fideiussore,un debito comune verso la società DO.MO. immobiliare, ha ottenuto decretoingiuntivo nei confronti degli altri obbligati signori [OSCURATO:PERSONA], NevioMoroni e [OSCURATO:PERSONA].Questi ultimi hanno proposto opposizione, eccependo in via preliminare unrapporto di continenza con altro giudizio tra le parti. Ma, soprattutto, hannosostenuto che la transazione conclusa dalla Fedeli con il creditore non eraloro opponibile, non essendone parti, e non avendo quella fideiussionenatura di garanzia comune, bensì di fideiussione plurima.Il Tribunale di Ancona ha rigettato l'opposizione ed ha confermato il decretoingiuntivo.La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello, avverso la quale iMoroni e il Solazzi hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotiviResiste con controricorso e memoria la Fedeli.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano nullità della sentenza per omessa decisione in merito al mancato deposito del fascicolo di partedella fase monitoria .Lamentano che la controparte non ha depositato il fascicolo di parte dellafase monitoria, neanche in appello: la Corte avrebbe dovuto prendere attodi tale omissione.Il motivo è inammissibile.Intanto, non è chiaro in che termini il mancato deposito del fascicolo di parteavrebbe pregiudicato la decisione, ossia in che termini e perché la decisionesarebbe stata diversa ove fossero stati presi in considerazione i documentidel fascicolo, e quali poi.Ma soprattutto, come anche eccepito dalla controricorrente, l'eccezionerelativa al mancato deposito del fascicolo, quale che ne sia la rilevanza, nonNumero registro generale 17900/2023Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 10604/2026Data pubblicazione 21/04/2026è mai stata fatta nei gradi di merito, e neanche è stato dimostrato che siastata prospettata ai giudici di appello, cui si imputa di non averla perl'appunto decisa, con la conseguenza che appare svolta qui per la primavolta.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli1954 e 1304 c.c.Si dolgono che la Fedeli abbia agito sulla base della transazione stipulatacon il creditore, dei cui effetti hanno da subito eccepito di non volersiavvalere, non avendovi partecipato. Con la conseguenza che ai sensidell'art. 1304 c.c. l'obbligazione assunta dalla stipulante non potevaestendersi agli altri debitori estranei alla transazione.Ciò in ragione del fatto che se uno dei debitori transige, la transazione nonvincola gli altri, a meno che costoro non decidano di accettarne gli effetti,avendo la possibilità di valutare la convenienza o meno dell'accordoraggiunto dall'altro debitore con il creditore.Lamentano che il giudice di appello, pur prendendo atto di tale regola, hatratto invero conclusioni incoerenti, erroneamente affermando l'opponibilitàdell'accordo anche ai ricorrenti, alla stessa estranei.Il motivo è inammissibile.La ratio decidendi dell’impugnata sentenza è nel senso che, pur applicandosil'art. 1954 c.c. e dovendo prendersi atto della declaratoria di non volereapprofittare della transazione, non ne consegue l’inopponibilità dell'accordonei loro confronti, in quanto l'unico effetto che la mancata accettazionesortisce nel rapporto tra coobbligati è di non far equivalere l'importo globaledel debito solidale in misura pari alla somma pagata dal transigente e,pertanto, di consentire a chi ne volesse rimanere estraneo, di far valere ildebito, in ipotesi, per una quota minore, di responsabilità personale (p.3 della sentenza).Dunque, il giudice di merito ha ritenuto che, pur non essendo vincolante latransazione, ciò nondimeno i ricorrenti sono rimasti debitori, poiché laNumero registro generale 17900/2023Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 10604/2026Data pubblicazione 21/04/2026transazione non ha coperto l'intero debito, con la conseguenza che l'altrodebitore, che ha pagato la parte oggetto di transazione, poteva agire inregresso.Dunque, la ratio della decisione è ( quantomeno in parte ) diversa da quellaoggetto di censura.Essa va ravvisata nella affermazione che la codebitrice, oltre che sulla basedella transazione, ha invero agito anche in surrogazione, sulla base dellenorme sulla solidarietà dell’obbligazione.Ratio oggetto di censura con il motivo successivo.3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli art. 1304 e1949 c.c.Lamentano che controparte ha agito non già in surrogazione quanto bensìin regresso, come dimostrato dal fatto che ha chiesto ai coobbligati ilrimborso di loro spettanza in forza della loro quota . Con la conseguenzache che quanto statuito dalla Corte Territoriale in merito alla domandadi surroga (cfr. pag.4 della sentenza impugnata) è da ritenersi totalmenteinfondato. .Il motivo è infondato.Interpretando la domanda, e dandone motivazione, il giudice di appello haritenuto che la codebitrice abbia agito alternativamente in surroga ed inregresso: come si evince dalle ultime due frasi di pag. 3 del ricorso perdecreto ingiuntivo, in cui vengono richiamati sia l’art. 1954 c.c. (regresso)che l’art. 1949 c.c. (surroga), per poi a pag. del ricorso implementare, laconsentita proposizione simultanea delle due domande. In sede diopposizione la Fedeli ha confermato la domanda, chiedendo (cfr. puto bconclusioni della comparsa di costituzione) “accertare e dichiarare il dirittodell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] di vedersi restituita, in esercizio del diritto di surroga,ovvero – in subordine – di regresso, qui fatto valere nei confronti degli attoriopponenti, la somma di € 14.028,66 .Numero registro generale 17900/2023Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 10604/2026Data pubblicazione 21/04/2026Questa essendo la motivazione della decisione, va tenuto conto del fattoche la censura della qualificazione della domanda è inammissibile in sede dilegittimità se non per difetto di motivazione: In tema di ricorso percassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non ècensurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non ponein discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazioneoperata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altrogiudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sottoil profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui talesindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c. (Cass. 31546/ 2019; Cass. 13439/ 2025).Ma soprattutto, qui la censura è apodittica, si limita a contrapporre allaqualificazione fatta dal giudice di merito, una diversa prospettiva, basatasolo sull'ammontare della somma richiesta, senza che venga denunziata laviolazione dei criteri di interpretazione e contestate le ragioni in base allequali la corte di merito ha qualificato la domanda anche come di surroga(oltre che di regresso): ragioni -come detto- espressamente enunciate.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00(di cui euro 3.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 17900/2023Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 10604/2026Data pubblicazione 21/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/1/2026Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]