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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 16104/2026

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avverso la sentenza n. 3194/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/09/2021 R.G.N. 2264/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8447/2022Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 16104/20261.

La Corte d’Appello di Roma ha respinto l'appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessasede di rigetto del ricorso volto a ottenere la declaratoria diillegittimità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] per omessa ocomunque non corretta convocazione in ordine all’assunzione dicui alle deliberazioni n. 373 e n. 413 del 2005 (bando perIstruttore amministrativo C1), sotto i profili del risarcimento deldanno patrimoniale per la perdita del posto di lavoro e per laperdita di chances (nella prospettiva delle proroghe dei contrattia tempo determinato e della successiva stabilizzazione).2.

In primo grado veniva rilevato che era intervenutogiudicato sulla mancanza in radice del diritto all’assunzione percome affermato in precedente giudizio, definito con sentenzan.19931/2016 di questa Corte, impeditivo della domandarisarcitoria.3.

Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’Appelloosservava, in particolare, che nel precedente giudizio era statocensurato l’asserito comportamento non corretto da parte delComune di Roma (poi [OSCURATO:PERSONA]), per non avere adempiutoall’obbligo di costituzione del rapporto di lavoro subordinato conil ricorrente, il cui nominativo era ricompreso in graduatoria perconcorso pubblico bandito il 23.1.1993, in posizione utile persuccessiva assunzione con contratti a tempo determinato inesecuzione delle delibere n. 373 e 413 del 2005 (contrattireiteratamente prorogati).

Al Comune il ricorrente imputava diavere inviato la convocazione per la stipula del contratto diassunzione all’indirizzo indicato nell’originaria domanda dipartecipazione al concorso, diverso da quello presso il quale,Numero registro generale 8447/2022nelle more, egli aveva trasferito la propria residenza, senzaN umero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 16104/2026effettuare, a fronte dell’irreperibilità del destinatario, alcunDaat a pubblicazione 25/05/2026ricerca per rintracciare il nuovo indirizzo, peraltro risultantedall’anagrafe comunale.4.

Precisamente, il Tribunale, nel primo giudizio, avevarespinto il ricorso con sentenza n. 2067/2008, sul rilievo chel’indirizzo presso cui ricevere la comunicazione non si identificanecessariamente con quello di residenza e che era oneredell’attore comunicare la variazione.

La sentenza era stataconfermata in appello con diversa motivazione, ritenendo quelCollegio (con pronuncia confermata da questa Corte, comedetto) che fosse onere dell’amministrazione attivarsi perconoscere l’indirizzo effettivo e non dell’interessato comunicareil proprio indirizzo, ma che, nondimeno, il ricorso era carente diadeguate allegazioni a sostegno del petitum, e, in ogni caso, inconsiderazione del fatto che la mera convocazione noncomportava de plano il diritto del Savina ad essere assunto,potendo al più ipotizzarsi una tutela di tipo risarcitorio, preclusaperò dall’assenza di domanda in tal senso.5.

Il ricorrente adiva così nuovamente il Tribunale,instaurando il giudizio definitosi con la sentenza qui impugnata,questa volta azionando la domanda di risarcimento del danno.Il Tribunale rigettava il ricorso sulla base dell’eccezionedell’amministrazione locale di giudicato sostanziale in ordine aldiritto all’assunzione, rinvenibile nelle pregresse sentenze, e permancanza di automatismo tra convocazione e assunzione, nonpotendosi ottenere il risarcimento di un diritto la cui sussistenzaera stata esclusa con efficacia di giudicato.6.

La Corte territoriale confermava tale conclusione,sottolineando che “in ogni caso, e con valore dirimente di ognialtra questione, va osservato che la Corte di Cassazione haNumero registro generale 8447/2022confermato la impercorribilità della strada risarcitoria stabilitaN umero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 16104/2026dalla Corte territoriale, non essendo stata proposta la relativDaat a pubblicazione 25/05/2026domanda, ivi compresa, dunque, la domanda di risarcimento deldanno da perdita di chances, da intendersi ricompresa in ognipossibile profilo risarcitorio della mancata attivazione delComune, coprendo tale statuizione il dedotto e il deducibile”, edessendo stato escluso qualsiasi automatismo tra la “la meraconvocazione” ed “il diritto ad essere assunto”.7.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre FabioSavina, con tre motivi, illustrati da memoria.

L’amministrazionenon si è costituita nel presente giudizio.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, parte ricorrente censura la sentenzaimpugnata, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazionee falsa applicazione dell’art. 2907 c.c. e degli artt. 99 e 414c.p.c., per non avere la Corte territoriale interpretato equalificato correttamente la domanda giudiziale proposta dalricorrente, ritenendo che il danno richiesto con il ricorso di primogrado attenesse alla perdita del posto di lavoro (danno perequivalente) e, solo in subordine e solo per il periodo successivoalla presentazione del ricorso, alla perdita di chances;individuando, quindi, in maniera errata la causa petendi e ilpetitum del presente giudizio introdotto nel 2017 con il quale ilricorrente ha chiaramente richiesto il danno per perdita dichances, ovvero della “probabilità” di conseguire l’assunzionequalora fosse stato correttamente convocato, rispetto alla causapetendi e al petitum del giudizio introdotto nel 2008 con il qualeil ricorrente aveva richiesto esclusivamente l’assunzione pressoRoma Capitale.

Nell’ambito del medesimo mezzo, inoltre, partericorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c. per non corrispondenza decisum/petitum, per avere laNumero registro generale 8447/2022Corte territoriale pronunciato la sentenza su una domanda –N umero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 16104/2026danno per equivalente – non proposta dalla parte, e per aveDrat a pubblicazione 25/05/2026rigettato l’unica domanda proposta dal ricorrente, avente adoggetto il risarcimento del danno per perdita di chancesderivante dall’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per violazionedei criteri di correttezza e buona fede nell’ambito dellaprocedura di convocazione per l’assunzione.2.

Il motivo non è ammissibile, per entrambi i profilisollevati.3.

Per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in temadi ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione delledomande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non pone in discussione ilsignificato della norma, ma la sua concreta applicazione operatadal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altrogiudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimitàsoltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamenteentro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigenteart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 13439/2025, n.31546/2019).4.

Parimenti, l'interpretazione data dal giudice di merito alladomanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede dilegittimità con la deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c.(Cass. n. 34762/2024).

Questo significa che la doglianza delricorrente deve riguardare l’omesso esame di una domanda o lapronuncia su una domanda non proposta, e non censurarel’interpretazione data, dal giudice di merito, alla domandastessa o alla sua estensione.

Solo nel primo caso è configurabileuna violazione dell’art. 112 c.p.c., prospettandosi l’error inprocedendo del giudice di merito, rispetto al quale la Corte diCassazione deve procedere all’esame diretto degli atti perNumero registro generale 8447/2022acquisire tutti gli elementi utili a rendere la pronuncia richiestaN. umero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 16104/2026Quando invece la doglianza del ricorrente, come nelDlaat a pubblicazione 25/05/2026fattispecie, è volta all’interpretazione del contenuto odell’ampiezza della domanda, l’attività richiesta alla Corte dicassazione integra un accertamento in fatto, che però è per suanatura riservato al solo giudice del merito (v. così Cass. n.22724/2024; n. 4739/2024, in linea con il principio enunciatoda Cass. n. 20373/2008).5.

Con il secondo motivo, parte ricorrente denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.per avere la Corte territoriale, sempre sul presuppostodell’erronea qualificazione della domanda principale in terminidi risarcimento per equivalente da mancata assunzione e non intermini di risarcimento danni, e facendo riferimento allesentenze della Corte d’Appello n. 7157/2011 e della S. C. n.19931/2016, ritenute sussistenti, nel caso di specie, lepreclusioni di cui all’art. 2909 c.c. sul giudicato sostanziale eimplicito; si sostiene erronea applicazione del principio che “ilgiudicato copre il dedotto e il deducibile”, senza considerare chenel precedente giudizio non era stata respinta la domandarisarcitoria, poiché la stessa non era stata formulata in esso.6.

Il motivo non è fondato.7.

E’ stato chiarito da questa Corte che, qualora uno deigiudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesseparti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato,l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative adun punto fondamentale comune ad entrambe la cause,formando la premessa logica indispensabile della statuizionecontenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesamedello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché ilNumero registro generale 8447/2022successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hannoN umero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 16104/2026costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass. n. 30825/2025D;at a pubblicazione 25/05/2026v. anche Cass. n. 26546/2025, n. 41895/2021, n.25269/2016).8.

Infatti, l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, siail deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatteespressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nelmedesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quellealtre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate,costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa edell'accertamento relativo, in quanto si pongono comeprecedenti logici essenziali e indefettibili della decisione(giudicato implicito- cfr. Cass. n. 5486/2019, n. 3540/2021).Inoltre, il giudicato, esplicito e implicito, sul cd. dedotto ededucibile non si forma su singoli punti della motivazione, masulla complessiva portata del giudicato.9.

Nel caso in esame, l’esclusione, a seguito della sentenzaCass. 19931/2016, del diritto all’assunzione non incide solo suldiritto al risarcimento del danno per equivalente, ma anche suquello da perdita di chances, possibilità che discendono in ognicaso dalla convocazione che si assume irregolarmenteavvenuta.10.

Dunque, è vero che nel precedente giudizio non era statarespinta la domanda risarcitoria, poiché la stessa non era stataivi formulata.

Ma questo non significa che questa non sia stataconsiderata, anzi l’espresso rilievo, in tale sede, della suamancata formulazione ne fa apprezzare la deducibilità sindall’inizio, con conseguente inammissibilità di un nuovo giudiziosempre con petitum risarcitorio e sempre sulla base di causapetendi ricollegata al comportamento dell’amministrazione.Numero registro generale 8447/202211.

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.N, umero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 16104/2026viene dedotto omesso esame di un fatto decisivo che hDaat a pubblicazione 25/05/2026costituito oggetto di discussione tra le parti, per non avere laCorte territoriale esaminato le circostanze, esposte e noncontestate, relative alla disponibilità del ricorrente ad essereassunto (accettazione della proposta di assunzione) eall’inesistenza di fatti impeditivi all’assunzione (ad es. carichipendenti, inidoneità fisica, ecc.) poste a sostegno della provadella “probabilità”, per il ricorrente, di essere assunto secorrettamente convocato e che la Corte territoriale avrebbedovuto valutare ai fini della qualificazione e quantificazione deldanno, eventualmente anche in via equitativa, assumendo qualiparametri quelli offerti dal ricorrente ovvero le mancateretribuzioni.12.

Il motivo non è ammissibile.13.

La Corte d'Appello ha confermato le statuizioni di primogrado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conformerilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4,c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che,quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primogrado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti abase della decisione impugnata, il ricorso per cassazione puòessere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360,primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di«doppia conforme», con conseguente inammissibilità dellacensura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sonofondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione aifatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudicedi appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v.

CNuamsesro. r egistro generale 8447/2022Numero sezionale 1766/2026n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934N/um2e0ro2 d3i r,a ccolta generale 16104/2026n.7168/2024).

Data pubblicazione 25/05/202614.

Alla stregua delle già indicate ragioni il ricorso deve,pertanto, essere respinto.15.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presentegiudizio di cassazione, stante la mancata costituzionedell’amministrazione capitolina in questa sede.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza n. 3194/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/09/2021 R.G.N. 2264/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8447/2022Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 16104/20261. La Corte d’Appello di Roma ha respinto l'appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessasede di rigetto del ricorso volto a ottenere la declaratoria diillegittimità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] per omessa ocomunque non corretta convocazione in ordine all’assunzione dicui alle deliberazioni n. 373 e n. 413 del 2005 (bando perIstruttore amministrativo C1), sotto i profili del risarcimento deldanno patrimoniale per la perdita del posto di lavoro e per laperdita di chances (nella prospettiva delle proroghe dei contrattia tempo determinato e della successiva stabilizzazione).2. In primo grado veniva rilevato che era intervenutogiudicato sulla mancanza in radice del diritto all’assunzione percome affermato in precedente giudizio, definito con sentenzan.19931/2016 di questa Corte, impeditivo della domandarisarcitoria.3. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’Appelloosservava, in particolare, che nel precedente giudizio era statocensurato l’asserito comportamento non corretto da parte delComune di Roma (poi [OSCURATO:PERSONA]), per non avere adempiutoall’obbligo di costituzione del rapporto di lavoro subordinato conil ricorrente, il cui nominativo era ricompreso in graduatoria perconcorso pubblico bandito il 23.1.1993, in posizione utile persuccessiva assunzione con contratti a tempo determinato inesecuzione delle delibere n. 373 e 413 del 2005 (contrattireiteratamente prorogati). Al Comune il ricorrente imputava diavere inviato la convocazione per la stipula del contratto diassunzione all’indirizzo indicato nell’originaria domanda dipartecipazione al concorso, diverso da quello presso il quale,Numero registro generale 8447/2022nelle more, egli aveva trasferito la propria residenza, senzaN umero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 16104/2026effettuare, a fronte dell’irreperibilità del destinatario, alcunDaat a pubblicazione 25/05/2026ricerca per rintracciare il nuovo indirizzo, peraltro risultantedall’anagrafe comunale.4. Precisamente, il Tribunale, nel primo giudizio, avevarespinto il ricorso con sentenza n. 2067/2008, sul rilievo chel’indirizzo presso cui ricevere la comunicazione non si identificanecessariamente con quello di residenza e che era oneredell’attore comunicare la variazione. La sentenza era stataconfermata in appello con diversa motivazione, ritenendo quelCollegio (con pronuncia confermata da questa Corte, comedetto) che fosse onere dell’amministrazione attivarsi perconoscere l’indirizzo effettivo e non dell’interessato comunicareil proprio indirizzo, ma che, nondimeno, il ricorso era carente diadeguate allegazioni a sostegno del petitum, e, in ogni caso, inconsiderazione del fatto che la mera convocazione noncomportava de plano il diritto del Savina ad essere assunto,potendo al più ipotizzarsi una tutela di tipo risarcitorio, preclusaperò dall’assenza di domanda in tal senso.5. Il ricorrente adiva così nuovamente il Tribunale,instaurando il giudizio definitosi con la sentenza qui impugnata,questa volta azionando la domanda di risarcimento del danno.Il Tribunale rigettava il ricorso sulla base dell’eccezionedell’amministrazione locale di giudicato sostanziale in ordine aldiritto all’assunzione, rinvenibile nelle pregresse sentenze, e permancanza di automatismo tra convocazione e assunzione, nonpotendosi ottenere il risarcimento di un diritto la cui sussistenzaera stata esclusa con efficacia di giudicato.6. La Corte territoriale confermava tale conclusione,sottolineando che “in ogni caso, e con valore dirimente di ognialtra questione, va osservato che la Corte di Cassazione haNumero registro generale 8447/2022confermato la impercorribilità della strada risarcitoria stabilitaN umero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 16104/2026dalla Corte territoriale, non essendo stata proposta la relativDaat a pubblicazione 25/05/2026domanda, ivi compresa, dunque, la domanda di risarcimento deldanno da perdita di chances, da intendersi ricompresa in ognipossibile profilo risarcitorio della mancata attivazione delComune, coprendo tale statuizione il dedotto e il deducibile”, edessendo stato escluso qualsiasi automatismo tra la “la meraconvocazione” ed “il diritto ad essere assunto”.7. Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre FabioSavina, con tre motivi, illustrati da memoria. L’amministrazionenon si è costituita nel presente giudizio.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente censura la sentenzaimpugnata, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazionee falsa applicazione dell’art. 2907 c.c. e degli artt. 99 e 414c.p.c., per non avere la Corte territoriale interpretato equalificato correttamente la domanda giudiziale proposta dalricorrente, ritenendo che il danno richiesto con il ricorso di primogrado attenesse alla perdita del posto di lavoro (danno perequivalente) e, solo in subordine e solo per il periodo successivoalla presentazione del ricorso, alla perdita di chances;individuando, quindi, in maniera errata la causa petendi e ilpetitum del presente giudizio introdotto nel 2017 con il quale ilricorrente ha chiaramente richiesto il danno per perdita dichances, ovvero della “probabilità” di conseguire l’assunzionequalora fosse stato correttamente convocato, rispetto alla causapetendi e al petitum del giudizio introdotto nel 2008 con il qualeil ricorrente aveva richiesto esclusivamente l’assunzione pressoRoma Capitale. Nell’ambito del medesimo mezzo, inoltre, partericorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c. per non corrispondenza decisum/petitum, per avere laNumero registro generale 8447/2022Corte territoriale pronunciato la sentenza su una domanda –N umero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 16104/2026danno per equivalente – non proposta dalla parte, e per aveDrat a pubblicazione 25/05/2026rigettato l’unica domanda proposta dal ricorrente, avente adoggetto il risarcimento del danno per perdita di chancesderivante dall’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per violazionedei criteri di correttezza e buona fede nell’ambito dellaprocedura di convocazione per l’assunzione.2. Il motivo non è ammissibile, per entrambi i profilisollevati.3. Per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in temadi ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione delledomande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non pone in discussione ilsignificato della norma, ma la sua concreta applicazione operatadal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altrogiudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimitàsoltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamenteentro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigenteart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 13439/2025, n.31546/2019).4. Parimenti, l'interpretazione data dal giudice di merito alladomanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede dilegittimità con la deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c.(Cass. n. 34762/2024). Questo significa che la doglianza delricorrente deve riguardare l’omesso esame di una domanda o lapronuncia su una domanda non proposta, e non censurarel’interpretazione data, dal giudice di merito, alla domandastessa o alla sua estensione. Solo nel primo caso è configurabileuna violazione dell’art. 112 c.p.c., prospettandosi l’error inprocedendo del giudice di merito, rispetto al quale la Corte diCassazione deve procedere all’esame diretto degli atti perNumero registro generale 8447/2022acquisire tutti gli elementi utili a rendere la pronuncia richiestaN. umero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 16104/2026Quando invece la doglianza del ricorrente, come nelDlaat a pubblicazione 25/05/2026fattispecie, è volta all’interpretazione del contenuto odell’ampiezza della domanda, l’attività richiesta alla Corte dicassazione integra un accertamento in fatto, che però è per suanatura riservato al solo giudice del merito (v. così Cass. n.22724/2024; n. 4739/2024, in linea con il principio enunciatoda Cass. n. 20373/2008).5. Con il secondo motivo, parte ricorrente denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.per avere la Corte territoriale, sempre sul presuppostodell’erronea qualificazione della domanda principale in terminidi risarcimento per equivalente da mancata assunzione e non intermini di risarcimento danni, e facendo riferimento allesentenze della Corte d’Appello n. 7157/2011 e della S. C. n.19931/2016, ritenute sussistenti, nel caso di specie, lepreclusioni di cui all’art. 2909 c.c. sul giudicato sostanziale eimplicito; si sostiene erronea applicazione del principio che “ilgiudicato copre il dedotto e il deducibile”, senza considerare chenel precedente giudizio non era stata respinta la domandarisarcitoria, poiché la stessa non era stata formulata in esso.6. Il motivo non è fondato.7. E’ stato chiarito da questa Corte che, qualora uno deigiudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesseparti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato,l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative adun punto fondamentale comune ad entrambe la cause,formando la premessa logica indispensabile della statuizionecontenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesamedello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché ilNumero registro generale 8447/2022successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hannoN umero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 16104/2026costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass. n. 30825/2025D;at a pubblicazione 25/05/2026v. anche Cass. n. 26546/2025, n. 41895/2021, n.25269/2016).8. Infatti, l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, siail deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatteespressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nelmedesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quellealtre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate,costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa edell'accertamento relativo, in quanto si pongono comeprecedenti logici essenziali e indefettibili della decisione(giudicato implicito- cfr. Cass. n. 5486/2019, n. 3540/2021).Inoltre, il giudicato, esplicito e implicito, sul cd. dedotto ededucibile non si forma su singoli punti della motivazione, masulla complessiva portata del giudicato.9. Nel caso in esame, l’esclusione, a seguito della sentenzaCass. 19931/2016, del diritto all’assunzione non incide solo suldiritto al risarcimento del danno per equivalente, ma anche suquello da perdita di chances, possibilità che discendono in ognicaso dalla convocazione che si assume irregolarmenteavvenuta.10. Dunque, è vero che nel precedente giudizio non era statarespinta la domanda risarcitoria, poiché la stessa non era stataivi formulata. Ma questo non significa che questa non sia stataconsiderata, anzi l’espresso rilievo, in tale sede, della suamancata formulazione ne fa apprezzare la deducibilità sindall’inizio, con conseguente inammissibilità di un nuovo giudiziosempre con petitum risarcitorio e sempre sulla base di causapetendi ricollegata al comportamento dell’amministrazione.Numero registro generale 8447/202211. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.N, umero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 16104/2026viene dedotto omesso esame di un fatto decisivo che hDaat a pubblicazione 25/05/2026costituito oggetto di discussione tra le parti, per non avere laCorte territoriale esaminato le circostanze, esposte e noncontestate, relative alla disponibilità del ricorrente ad essereassunto (accettazione della proposta di assunzione) eall’inesistenza di fatti impeditivi all’assunzione (ad es. carichipendenti, inidoneità fisica, ecc.) poste a sostegno della provadella “probabilità”, per il ricorrente, di essere assunto secorrettamente convocato e che la Corte territoriale avrebbedovuto valutare ai fini della qualificazione e quantificazione deldanno, eventualmente anche in via equitativa, assumendo qualiparametri quelli offerti dal ricorrente ovvero le mancateretribuzioni.12. Il motivo non è ammissibile.13. La Corte d'Appello ha confermato le statuizioni di primogrado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conformerilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4,c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che,quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primogrado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti abase della decisione impugnata, il ricorso per cassazione puòessere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360,primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di«doppia conforme», con conseguente inammissibilità dellacensura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sonofondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione aifatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudicedi appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. CNuamsesro. r egistro generale 8447/2022Numero sezionale 1766/2026n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934N/um2e0ro2 d3i r,a ccolta generale 16104/2026n.7168/2024). Data pubblicazione 25/05/202614. Alla stregua delle già indicate ragioni il ricorso deve,pertanto, essere respinto.15. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presentegiudizio di cassazione, stante la mancata costituzionedell’amministrazione capitolina in questa sede. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi