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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2024

Cassazione n. 21346/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritti al n. 15160/2021 e al n. 18469/2021 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e FABRIZIOPELLEGRINO ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed EMILIOPOTENA ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA – SEGRETARIATO GENERALE, in personadel Segretario generale pro - tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - nonché GIANNIGAETANO; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 6629/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 23/12/2020, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento dell’appello proposto dalla Presidenza della Repubblica –Segretariato generale e in parziale riforma della decisione di primo grado,ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in solido con [OSCURATO:PERSONA] eGianni Gaetano (già condannati in primo grado), al risarcimento, in favore della Presidenza della Repubblica - Segretariato generale, dei dannida quest’ultima subiti in conseguenza della sottrazione, da parte delTripodi, del Demichelis e del Gaetano, ai propri doveri connessi alle funzioni dagli stessi esercitate presso la tenuta presidenziale di Castelporzianoin qualità, rispettivamente, di capo del [OSCURATO:PERSONA] e giardini (il Tripodi), di direttore della Tenuta (il Demichelis) e di responsabiledella cassa (il Gaetano); a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome, tanto il Tripodi (nei confronti del quale il giudice di primogrado aveva rigettato la domanda risarcitoria della Presidenza della Repubblica) quanto il Demichelis (così come il Gaetano), si [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri fosseroresi responsabili della violazione dei propri doveri connessi alla gestionecontabile e della cassa, nonché dei doveri di controllo inerenti alle rispettive funzioni (anche con riguardo ai consistenti ammanchi determinati dalle indebite appropriazioni riconosciute a carico del Gaetano), avendo gli stessi, attraverso le proprie condotte inerti, concretamente contribuito alla determinazione dei gravi danni economicie di immagine denunciati dalla Presidenza della Repubblica; avversola sentenza della corte d’appello, con due distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base, rispettivamente, di due e di un unico motivo d’impugnazione; laPresidenza della Repubblica - Segretariato generale resiste con duedistinti controricorsi; nessunaltro intimato ha svolto difese in questa sede; ilsostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, instando per il rigetto di entrambi i ricorsi; leparti costituite hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo del proprio ricorso , [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenzaimpugnata per falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto sussistente un preteso nesso di causalità tra le asserite violazioni dei doveri d'ufficio ascritti all’istante e i danni denunciatidalla Presidenza della Repubblica; inparticolare, la corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di rilevare come la contabilità relativa alla tenuta di Castelporziano venisse direttamente consegnata (non tramite il Servizio tenute) al [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ragioneria centrale da un dipendente della tenuta, senza alcunaforma di coinvolgimento del Tripodi; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, il ricorrente si sia limitato a prospettare una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove a fronte di una valutazione istruttoria complessiva che la corte territoriale ha dimostrato di condurre con riferimento a specifici indici presuntivi, analiticamente richiamatiin sentenza, suscettibili di giustificare e di fornire adeguata contezza circa la ritenuta sussistenza del nesso di causalità qui criticata; in contrasto con quanto affermato dal Tripodi (secondo cui allo stesso non sarebbe spettato alcun controllo sulla gestione contabile dellatenuta di Castelporziano), la corte territoriale ha dimostrato , sulla base di specifici estremi documentali analiticamente richiamati in sentenza, come la gravità e il carattere macroscopico delle anomalie gestionali e contabili della tenuta di Castelporziano (pag. 9 della sentenza impugnata) non sarebbero dovute sfuggire in ogni caso a colui il quale , come il Tripodi, svolgeva le mansioni di superiore gerarchicodel Demichelis (direttore della tenuta), ossia a colui che era posto al vertice del Servizio (Tenute e giardini) a cui la tenuta di Castelporziano faceva capo ed a cui spettava istituzionalmente il compito di vigilare sul buon governo complessivo di tali cespiti patrimonialidella Presidenza della Repubblica ; ciòposto, la contestazione concernente la negazione del nesso di causalitàtra il comportamento del Tripodi e il danno denunciato dalla Presidenza della Repubblica si risolve , non già nella denuncia del paradigma astratto delle norme di legge richiamate dal ricorrente, bensì nella denuncia di un errore nella ricostruzione della fattispecie [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri concretamediata dalla valutazione dei mezzi istruttori e, dunque, nella sostanzialecontestazione di un preteso vizio motivazionale del tutto al difuori dei limiti in cui la denuncia di tale vizio è consentita in sede di legittimità; conil secondo motivo del proprio ricorso , il Tripodi si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 342, 343, 345e 346 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente disatteso l’eccezione sollevata dall’istante in ordine all’inammissibilità dell’appello proposto dalla Presidenza della [OSCURATO:PERSONA] generale avverso la sentenza di primo grado, avendo la Presidenza della Repubblica dedotto, in sede di gravame, fatti totalmente nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente introdotti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio di primogrado, con la conseguente nullità della sentenza d’appello nella parte in cui ha condannato il Tripodi al risarcimento dei danni in relazioneal supposto compimento di fatti il cui esame in sede di appello nonavrebbe dovuto essere consentito; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completaallegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (validooltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche perquelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrenteche denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto,non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione(cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimoè tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o dellacontroparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamentodella sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagliatti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documentiposti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia statoprodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere dellasua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione didetto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161 del [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317); rimane in ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1,n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anchealla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v.

Sez.

U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01); con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerare come la stessa presupponga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve esseremodulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticitàe chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti edei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziarioin misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez.

L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837 – 01; Sez. 1, Ordinanzan. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 - 01); nella violazione di tali principi dev e ritenersi incors o i l ricorrent e conil motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stess o , nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione sollevata dall’istante in ordine all’inammissibilità dell’appello proposto dalla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale avverso la sentenza di primo grado ( avendo la Presidenza della Repubblica asseritamente dedotto, in sede di gravame, fatti totalmente nuovi e diversirispetto a quelli originariamente introdotti a fondamento della domandaintroduttiva del giudizio di primo grado ) , ha tuttavia omesso difornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore ( con particolare riguardo all’indicazione dei fatti specifici chenon sarebbero stato esaminabili , in quanto estrane i al giudizio , e gliatti processuali pertinenti , con particolare riguardo all’atto d’appello della P residenza della Repubblica contenenti i riferimenti fattuali contestati e la loro specifica indicazione differenziale rispetto ai contenuti dell’atto di citazione, esso stesso non allega to) , con ciò precludendoa questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazioneproposto; conl’unico motivo d’impugnazione proposto, il Demichelis censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.2043 e 2055 c.c. e dei regolamenti interni alla Presidenza della Repubblica (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri territorialeerroneamente attestato la sussistenza di un preteso nesso dicausalità tra la presunta violazione di doveri d’ufficio da parte del Demichelis e il danno denunciato dalla Presidenza della Repubblica, avuto altresì riguardo alla totale assenza di previsioni normative e regolamentari idonee a fondare la responsabilità del ricorrente e l’eventuale dovere giuridico dello stesso di impedire il danno denunciato; ilmotivo è inammissibile ; osserva preliminarmente il Collegio come la specifica fonte normativasuscettibile di fondare e di giustificare il riconoscimento del la responsabilitàrisarcitoria del ricorrente (attraverso la mediazione della ricognizionedei relativi doveri di vigilanza e di controllo funzionali alla tuteladelle ragioni dell’istituzione a cui lo stesso era preposto) chiede d’essereidentificata nell’atto amministrativo di nomina, o comunque di preposizione,alle funzioni cui lo stesso Demichelis fu adibito in qualità didirettore della tenuta di Castelporziano , ossia quale responsabile del buonandamento complessivo del governo della tenuta ; inbreve, all’odierno ricorrente (così come al Tripodi) deve ritenersi imputatala diretta responsabilità per i danni arrecati alla Presidenza della Repubblica in ragione della violazione dei doveri connessi alle funzionidi direttore della tenuta di Castelporziano allo stesso affidate ; ciòposto, la corte territoriale ha dimostrato , sulla base di specifici estremi documentali analiticamente richiamati in sentenza , come la gravitàe il carattere macroscopico delle anomalie gestionali e contabili dellatenuta di Castelporziano (pag. 9 della sentenza impugnata) non avrebbedovuto in nessun caso sfuggire all’attenzione e al controllo di colui il quale svolgeva le mansioni di direttore della tenuta, ossia di colui il quale era posto al vertice della gestione della tenuta di Castelporziano, o comunque di colui a cui venivano sottoposti per la [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sottoscrizionei rendiconti formati dal gestore della cassa, il Gaetano, e che poteva operare sul conto della tenuta con firma congiunta; e anchedi colui che, dopo la scoperta della disastrosa situazione della cassa, si astenne dall’adottare qualsivoglia iniziativa di contrasto , consentendoal Gaetano di proseguire nella sua attività distrattiva (cfr. pagg.15-16 della sentenza impugnata) ; ciòposto, la contestazione concernente la negazione del nesso di causalità tra il comportamento del Demichelis e il danno denunciato dallaPresidenza della Repubblica si risolve , non già nella denuncia del paradigma astratto delle norme di legge richiamate dal ricorrente, bensì nella denuncia di un errore nella ricostruzione della fattispecie concreta mediata dalla valutazione dei mezzi istruttori e, dunque, anche in questo caso (come nel caso del Tripodi) , nella sostanziale contestazionedi un preteso vizio motivazionale del tutto al di fuori dei limitiin cui la denuncia di tale vizio è consentita in sede di legittimità ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità dientrambi i ricorsi; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna ciascun ricorrenteal rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio, liquidate in complessivi euro, 12.000,00, ol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritti al n. 15160/2021 e al n. 18469/2021 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e FABRIZIOPELLEGRINO ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed EMILIOPOTENA ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA – SEGRETARIATO GENERALE, in personadel Segretario generale pro - tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - nonché GIANNIGAETANO; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 6629/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 23/12/2020, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento dell’appello proposto dalla Presidenza della Repubblica –Segretariato generale e in parziale riforma della decisione di primo grado,ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in solido con [OSCURATO:PERSONA] eGianni Gaetano (già condannati in primo grado), al risarcimento, in favore della Presidenza della Repubblica - Segretariato generale, dei dannida quest’ultima subiti in conseguenza della sottrazione, da parte delTripodi, del Demichelis e del Gaetano, ai propri doveri connessi alle funzioni dagli stessi esercitate presso la tenuta presidenziale di Castelporzianoin qualità, rispettivamente, di capo del [OSCURATO:PERSONA] e giardini (il Tripodi), di direttore della Tenuta (il Demichelis) e di responsabiledella cassa (il Gaetano); a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome, tanto il Tripodi (nei confronti del quale il giudice di primogrado aveva rigettato la domanda risarcitoria della Presidenza della Repubblica) quanto il Demichelis (così come il Gaetano), si [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri fosseroresi responsabili della violazione dei propri doveri connessi alla gestionecontabile e della cassa, nonché dei doveri di controllo inerenti alle rispettive funzioni (anche con riguardo ai consistenti ammanchi determinati dalle indebite appropriazioni riconosciute a carico del Gaetano), avendo gli stessi, attraverso le proprie condotte inerti, concretamente contribuito alla determinazione dei gravi danni economicie di immagine denunciati dalla Presidenza della Repubblica; avversola sentenza della corte d’appello, con due distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base, rispettivamente, di due e di un unico motivo d’impugnazione; laPresidenza della Repubblica - Segretariato generale resiste con duedistinti controricorsi; nessunaltro intimato ha svolto difese in questa sede; ilsostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, instando per il rigetto di entrambi i ricorsi; leparti costituite hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo del proprio ricorso , [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenzaimpugnata per falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto sussistente un preteso nesso di causalità tra le asserite violazioni dei doveri d'ufficio ascritti all’istante e i danni denunciatidalla Presidenza della Repubblica; inparticolare, la corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di rilevare come la contabilità relativa alla tenuta di Castelporziano venisse direttamente consegnata (non tramite il Servizio tenute) al [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ragioneria centrale da un dipendente della tenuta, senza alcunaforma di coinvolgimento del Tripodi; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, il ricorrente si sia limitato a prospettare una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove a fronte di una valutazione istruttoria complessiva che la corte territoriale ha dimostrato di condurre con riferimento a specifici indici presuntivi, analiticamente richiamatiin sentenza, suscettibili di giustificare e di fornire adeguata contezza circa la ritenuta sussistenza del nesso di causalità qui criticata; in contrasto con quanto affermato dal Tripodi (secondo cui allo stesso non sarebbe spettato alcun controllo sulla gestione contabile dellatenuta di Castelporziano), la corte territoriale ha dimostrato , sulla base di specifici estremi documentali analiticamente richiamati in sentenza, come la gravità e il carattere macroscopico delle anomalie gestionali e contabili della tenuta di Castelporziano (pag. 9 della sentenza impugnata) non sarebbero dovute sfuggire in ogni caso a colui il quale , come il Tripodi, svolgeva le mansioni di superiore gerarchicodel Demichelis (direttore della tenuta), ossia a colui che era posto al vertice del Servizio (Tenute e giardini) a cui la tenuta di Castelporziano faceva capo ed a cui spettava istituzionalmente il compito di vigilare sul buon governo complessivo di tali cespiti patrimonialidella Presidenza della Repubblica ; ciòposto, la contestazione concernente la negazione del nesso di causalitàtra il comportamento del Tripodi e il danno denunciato dalla Presidenza della Repubblica si risolve , non già nella denuncia del paradigma astratto delle norme di legge richiamate dal ricorrente, bensì nella denuncia di un errore nella ricostruzione della fattispecie [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri concretamediata dalla valutazione dei mezzi istruttori e, dunque, nella sostanzialecontestazione di un preteso vizio motivazionale del tutto al difuori dei limiti in cui la denuncia di tale vizio è consentita in sede di legittimità; conil secondo motivo del proprio ricorso , il Tripodi si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 342, 343, 345e 346 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente disatteso l’eccezione sollevata dall’istante in ordine all’inammissibilità dell’appello proposto dalla Presidenza della [OSCURATO:PERSONA] generale avverso la sentenza di primo grado, avendo la Presidenza della Repubblica dedotto, in sede di gravame, fatti totalmente nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente introdotti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio di primogrado, con la conseguente nullità della sentenza d’appello nella parte in cui ha condannato il Tripodi al risarcimento dei danni in relazioneal supposto compimento di fatti il cui esame in sede di appello nonavrebbe dovuto essere consentito; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completaallegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (validooltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche perquelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrenteche denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto,non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione(cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimoè tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o dellacontroparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamentodella sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagliatti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documentiposti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia statoprodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere dellasua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione didetto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317); rimane in ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1,n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anchealla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01); con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerare come la stessa presupponga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve esseremodulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticitàe chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti edei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziarioin misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837 – 01; Sez. 1, Ordinanzan. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 - 01); nella violazione di tali principi dev e ritenersi incors o i l ricorrent e conil motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stess o , nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione sollevata dall’istante in ordine all’inammissibilità dell’appello proposto dalla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale avverso la sentenza di primo grado ( avendo la Presidenza della Repubblica asseritamente dedotto, in sede di gravame, fatti totalmente nuovi e diversirispetto a quelli originariamente introdotti a fondamento della domandaintroduttiva del giudizio di primo grado ) , ha tuttavia omesso difornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore ( con particolare riguardo all’indicazione dei fatti specifici chenon sarebbero stato esaminabili , in quanto estrane i al giudizio , e gliatti processuali pertinenti , con particolare riguardo all’atto d’appello della P residenza della Repubblica contenenti i riferimenti fattuali contestati e la loro specifica indicazione differenziale rispetto ai contenuti dell’atto di citazione, esso stesso non allega to) , con ciò precludendoa questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazioneproposto; conl’unico motivo d’impugnazione proposto, il Demichelis censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.2043 e 2055 c.c. e dei regolamenti interni alla Presidenza della Repubblica (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri territorialeerroneamente attestato la sussistenza di un preteso nesso dicausalità tra la presunta violazione di doveri d’ufficio da parte del Demichelis e il danno denunciato dalla Presidenza della Repubblica, avuto altresì riguardo alla totale assenza di previsioni normative e regolamentari idonee a fondare la responsabilità del ricorrente e l’eventuale dovere giuridico dello stesso di impedire il danno denunciato; ilmotivo è inammissibile ; osserva preliminarmente il Collegio come la specifica fonte normativasuscettibile di fondare e di giustificare il riconoscimento del la responsabilitàrisarcitoria del ricorrente (attraverso la mediazione della ricognizionedei relativi doveri di vigilanza e di controllo funzionali alla tuteladelle ragioni dell’istituzione a cui lo stesso era preposto) chiede d’essereidentificata nell’atto amministrativo di nomina, o comunque di preposizione,alle funzioni cui lo stesso Demichelis fu adibito in qualità didirettore della tenuta di Castelporziano , ossia quale responsabile del buonandamento complessivo del governo della tenuta ; inbreve, all’odierno ricorrente (così come al Tripodi) deve ritenersi imputatala diretta responsabilità per i danni arrecati alla Presidenza della Repubblica in ragione della violazione dei doveri connessi alle funzionidi direttore della tenuta di Castelporziano allo stesso affidate ; ciòposto, la corte territoriale ha dimostrato , sulla base di specifici estremi documentali analiticamente richiamati in sentenza , come la gravitàe il carattere macroscopico delle anomalie gestionali e contabili dellatenuta di Castelporziano (pag. 9 della sentenza impugnata) non avrebbedovuto in nessun caso sfuggire all’attenzione e al controllo di colui il quale svolgeva le mansioni di direttore della tenuta, ossia di colui il quale era posto al vertice della gestione della tenuta di Castelporziano, o comunque di colui a cui venivano sottoposti per la [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 e n. 18469/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sottoscrizionei rendiconti formati dal gestore della cassa, il Gaetano, e che poteva operare sul conto della tenuta con firma congiunta; e anchedi colui che, dopo la scoperta della disastrosa situazione della cassa, si astenne dall’adottare qualsivoglia iniziativa di contrasto , consentendoal Gaetano di proseguire nella sua attività distrattiva (cfr. pagg.15-16 della sentenza impugnata) ; ciòposto, la contestazione concernente la negazione del nesso di causalità tra il comportamento del Demichelis e il danno denunciato dallaPresidenza della Repubblica si risolve , non già nella denuncia del paradigma astratto delle norme di legge richiamate dal ricorrente, bensì nella denuncia di un errore nella ricostruzione della fattispecie concreta mediata dalla valutazione dei mezzi istruttori e, dunque, anche in questo caso (come nel caso del Tripodi) , nella sostanziale contestazionedi un preteso vizio motivazionale del tutto al di fuori dei limitiin cui la denuncia di tale vizio è consentita in sede di legittimità ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità dientrambi i ricorsi; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna ciascun ricorrenteal rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio, liquidate in complessivi euro, 12.000,00, ol