CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 27667/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.384/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 818/2019 depositata il 15/5/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1603/2018, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto da [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - la quale aveva evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi incorporata da [OSCURATO:SOCIETA].), che, nel costituirsi in giudizio, aveva proposto a sua volta domanda riconvenzionale per la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di € 42.000 -, giudizio interrottosi per effetto della dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e riassunto dalla curatela, rigettava le domande proposte da quest’ultima nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., volte ad accertare il suo grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell’originaria opponente ed a sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni provocati, e condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 42.000. 2. La Corte distrettuale di Torino, con sentenza pubblicata in data 15 maggio 2019, respingeva l’appello presentato avverso questa decisione da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria di tutti i crediti vantati dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA].. In particolare, dopo aver spiegato che era necessario che l’atto di appello non solo consentisse di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma esponesse anche, con sufficiente grado di specificità, le ragioni su cui si fondava il gravame, da correlare con la sentenza impugnata, rilevava che l’appellante, malgrado il tribunale avesse ampiamente argomentato la propria decisione, ravvisando un effetto preclusivo nel contenuto della statuizione che aveva definito l’opposizione a stato passivo promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale aveva riconosciuto l’esistenza del credito di quest’ultima e nel contempo escluso l’esistenza di un controcredito risarcitorio del fallimento, che il curatore aveva introdotto in via di eccezione), si era limitato a sostenere l’erroneità degli argomenti offerti dal primo giudice, di cui, tuttavia, aveva omesso la specifica confutazione logica o giuridica. Evidenziava che le articolate argomentazioni del primo giudice non erano state confutate sia laddove questi aveva registrato che in sede di opposizione a stato passivo era stato constatato che il fallimento non aveva offerto dimostrazione o allegazione alcuna dei danni che avrebbero dovuto indurre alla compensazione, sia nella parte in cui era stato affermato che il curatore non era tenuto a costituirsi nel giudizio di opposizione per mantenere viva l’eccezione già accolta dal giudice delegato. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hannoresistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].. Parte ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il motivo di ricorso proposto denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in quanto in realtà l’atto di appello conteneva la specifica confutazione, sia logica ch e giuridica , della sentenza di primo grado. Parte ricorrente, in particolare, ha rappresentato che l’appellante dapprima aveva confutato l’esistenza di un giudicato sul controcredito risarcitorio vantato dal fallimento, stante l’impossibilità per il tribunale di pronunciarsi su questioninon dedotte dalle parti, quindi aveva sostenuto che il tribunale, in ogni caso , aveva erroneamente esteso l’efficacia del giudicato che si fosse in ipotesi formato al di fuori del fallimento, in contrasto con quanto disposto dall’art. 96 cod. proc. civ. (rectiusl. fall.). 5. Il motivo è inammissibile. 5.1 L'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso; pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (cfr. Cass. 24048/2021). Occorreva, quindi - al fine di osservare la prescrizione prevista dall’art. 366, comma 1, n. 4 e 6, cod. proc. civ. e contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità perseguito da tale norma con la necessità di garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando nel contempo la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza -, una trascrizione “essenziale” del contenuto dell’atto di appello per la parte d'interesse (v. Cass.21346/2024, Cass. 3612/2022) o, quanto meno, che tale contenuto fosse sufficientemente tratteggiato, in modo da renderlo pienamente comprensibile in questa sede (v. Cass. 11325/2023). 5.2 Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha sostenuto che l’atto di appello non consentiva di individuare le ragioni atte a confutare in via logica e giuridica il fondamento della decisione impugnata. La ricorrente, pur assumendo il contrario, non ha riportato neppure per tratto saliente quel che aveva dedotto nel proporre l’impugnazione, dato che si è limitata a rappresentare (a pag. 7 del ricorso) di aver “dapprima confutato la teoria del Tribunale sulla pretesa esistenza di un giudicato sul controcredito risarcitorio vantato dal Fallimento”, in ragione della “impossibilità per il Tribunale di pronunciarsi su questioni non dedotte”, e di aver, in secondo luogo, “sostenuto l’errata applicazione dell’art. 96 c.p.c., avendo il Tribunale esteso l’efficacia di giudicato al di fuori del fallimento dell’ordinanza n. 1911/2016”. Simili indicazioni, all’evidenza, trascurano di riportare il contenuto dell’atto di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità rispetto alle critiche mosse alla sentenza impugnata ed a rappresentare, quanto meno nei terminiessenziali, l’avvenuta prospettazione di argomenti idonei a confutare e contrastare, in termini logici e giuridici, le ragioni addotte dal primo giudice. 6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’