CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09471/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -2026 contro261 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché controA.[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12950/2022- ricorrente principale - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9471/2026incidentale -Data pubblicazione 14/04/2026avverso la sentenza n. 3621/2021 della CORTED'APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2021 R.G.N.3954/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma, in riforma dellasentenza di primo grado, ha dichiarato la sussistenza traANAS S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] di un rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato a decorrere dal4.6.2012 e tutt’ora in atto, con inquadramento nell’Areaoperativa, posizione organizzativa B) quale assistenteamministrativo contabile di cui al c.c.n.l. ANAS; hacondannato la società al pagamento della somma di euro7.542, 27, oltre accessori, a titolo di differenzeretributive.2. La statuizione di riforma è stata fondatasull’assenza di specificità del progetto indicato nel primodei contratti ex art. 62 d. lgs n. 276/2003 stipulati tra leparti ; in particolare, con riferimento al primo contratto,la Corte di merito ha escluso la decadenzadall’impugnazione, viceversa ritenuta dal primo giudice,e statuito la conversione del rapporto in rapporto dilavoro subordinato a tempo indeterminato; le mansioniin concreto svolte per come emergenti dalle rispettivededuzioni delle parti sono state ritenute riconducibiliNumero registro generale 12950/2022Numero sezionale 261/2026nell’Area operativa, posizione organizzativa B), e non allaN umero di raccolta generale 9471/2026Data pubblicazione 14/04/2026posizione organizzativa ed economica A); inconseguenza, le differenze retributive spettanti sonostate determinate avuto riguardo al trattamentoeconomico riferito alla posizione organizzativa B).3. Per la cassazione della decisione ha propostoricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo; laparte intimata ha resistito con controricorso e propostocontestuale ricorso incidentale affidato a due motivinonché ricorso condizionato affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso al ricorsoincidentale.4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.5 All’esito della camera di consiglio il Collegio si èriservato il deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale [OSCURATO:SOCIETA]1.Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrentededuce violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62d. lgs. n. 276/2003 censurando la sentenza impugnataper avere escluso, sulla base dell’errata ricognizione delsignificato normativo dell’ espressione ”progetto,programma di lavoro o fase di esso” di cui all’art. 61 d.lgs n. 276/2003 nel testo ratione temporis applicabile, laconformità del primo contratto inter-partes allaprevisione di legge. Rappresenta che, viceversa ilcontratto rispondeva ad una esigenza ben definita di essaNumero registro generale 12950/2022ANAS ed aveva un obiettivo determinato nelle finalità e Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9471/2026nel tempo; rendere disponibili entro un anno sommeData pubblicazione 14/04/2026bloccate dai pignoramenti presso le Banche.2. Il motivo di ricorso è infondato.2.1. Come noto, il combinato disposto di cui al d.lgs.10 settembre 2003, n. 276, artt. 61 e 69, palesal’intenzione del legislatore delegato di vietare, in armoniacon la finalità enunciata dalla L. n. 30 del 2003, art. 4,comma 1, lett. c), n. 1-6 (e fatte salve le specificheeccezioni ivi previste e poi trasfuse nel d.lgs. n. 276 del2003, art. 61, commi 1-3), il ricorso a collaborazionicoordinate e continuative che non siano riconducibili aduno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso,allo scopo di porre un argine all’abuso della figura dellacollaborazione coordinata e continuativa, inconsiderazione della frequenza con cui giudizialmente neveniva accertata la funzione simulatoria di rapporti dilavoro subordinato (così Cass., n. 9308/2020). Si èaffermato, allora, che il senso complessivo delledisposizioni contenute negli artt. 61-69 d.lgs. n.276/2003 si ricava dalla previsione contenuta nell’art. 61,comma 1, stesso d.lgs., secondo il quale i rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa,prevalentemente personale e senza vincolo disubordinazione, di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., devonoessere riconducibili a uno o più progetti specifici oprogrammi di lavoro o fasi di esso determinati dalcommittente e gestiti autonomamente dal collaboratorein funzione del risultato, nel rispetto del coordinamentocon la organizzazione del committente eNumero registro generale 12950/2022Numero sezionale 261/2026indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzioneN umero di raccolta generale 9471/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’attività lavorativa (Cass., n. 11109/2021). E’ stato,perciò, confermato che, seppur il progetto, il programmadi lavoro o la fase di esso non debbano per forza inerirea un’attività eccezionale, originale o diversa da quellaordinaria svolta dal datore, tuttavia occorre che l’attivitàdedotta in contratto sia riconducibile ad uno o più progettispecifici o programmi di lavoro o fasi di lavoro,determinati dal committente e gestiti dal collaboratoreproprio in funzione del risultato stesso dedotto incontratto, essendo proprio l’individuabilità del risultatociò che giustifica l’autonomia gestionale del rapporto (intal senso Cass., n. 2854/2020 ). Infatti, il progetto (comeil programma di lavoro o fase di esso): (a) deve risultare“specifico”, nel senso della individuazione, di un“contenuto caratterizzante” (art. 62, comma 1, lett. b),d.lgs. n. 276/2003) e cioè di una indicazione, da inserirsinel contratto, che ne delimiti con chiarezza e precisionel’oggetto e la portata; (b) deve essere gestito“autonomamente dal collaboratore” e (c) tendere, nelrispetto del coordinamento con l’organizzazione delcommittente, ad un “risultato”, vale a dire alconseguimento di un obiettivo definito, che, se pur noneccezionale o del tutto sconnesso rispetto alla ordinaria ecomplessiva attività di impresa, deve nondimeno daquesta essere concretamente distinguibile e tale daintegrare un apporto collaborativo non circoscritto a unsegmento distinto di una più ampia organizzazioneproduttiva (Cass. n. 23768/2020; e in analogaprospettiva Cass., n. 5418/2019 la quale ha messo in luceche, in tema di contratto a progetto, la definizione legaleNumero registro generale 12950/2022di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9471/2026riconducibilità dell’attività ad un progetto o programmaData pubblicazione 14/04/2026specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i duetermini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad unaalla ordinaria attività di impresa, sia comunquesuscettibile di una valutazione distinta da una routineripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato edillustrato con la preventiva individuazione di azioni,tempi, risorse, ruolo e aspettative di risultati, e dunquecaratterizzato da una determinata finalizzazione, anche intermini di quantità e tempi di lavoro). Pertanto, si èstatuito che il progetto concordato non può consisterenella mera riproposizione dell’oggetto sociale dellacommittente, e dunque nella previsione di prestazioni, acarico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attivitàaziendale (Cass. n. 17636/ 2016; e in termini nellamotivazione Cass. n. 29888/2023, nonché Cass. n.2410/2020).2.2. Ebbene, la Corte distrettuale, facendoriferimento appunto ai su richiamati principi di diritto,puntualmente evocati in motivazione, ha constatato cheil primo contratto riportava null’altro che la descrizione,peraltro generica, delle prestazioni richieste al Maiolosenza la possibilità di desumere, anche alla luce dellasuccessiva interpretazione giurisprudenziale, un progettospecifico un programma di lavoro o di una fase di esso oun risultato compiutamente individuabile (sentenzapag.11 secondo cpv).Numero registro generale 12950/2022Numero sezionale 261/20262.2. Rispetto a questa valutazione dei giudici diN umero di raccolta generale 9471/2026Data pubblicazione 14/04/2026secondo grado parte ricorrente si limita ad una riletturadel contratto in chiave meramente contrappositiva aquella della sentenza impugnata, intrinsecamenteinidonea a dimostrare l’errore ascritto al giudice di meritoal quale è istituzionalmente demandata la verifica diconformità del progetto ai requisiti di specificità comeinterpretati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.2.3. In relazione alle residue deduzioni difensive lestesse risultano inammissibili in quanto intese asollecitare un diverso apprezzamento di di taluni aspettifattuali, quali il contenuto dei contratti individualiintercorsi con i collaboratori (cfr. pagg. 6-8 del ricorso) ele disposizioni collettive menzionate in rubrica, chesarebbero state applicabili ai rapporti per cui è causa,deduzioni inammissibili in quanto sostanzialmenteconcernenti una ricostruzione fattuale non coincidentecon quella alla base della decisione.Ricorso incidentale condizionato Maiolo3. Con l’unico motivo di ricorso incidentalecondizionato parte ricorrente deduce ex art. 360, comma1. n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 61 esgg. del d. lgs n. 276/2003, deducendo la illegittimità delsecondo e del terzo contratto a progetto in relazione aplurimi profili.4. Il motivo è assorbito dal rigetto del ricorsoprincipale.Ricorso incidentale non condizionato di MaioloNumero registro generale 12950/2022Numero sezionale 261/20265. Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduceN u mero di raccolta generale 9471/2026Data pubblicazione 14/04/2026ex art. 360 n. 5 c.p.c. omesso esame di fatto controversoe decisivo riferito ad una pluralità di elementi tratti dalleemergenze in atti .6. Con il secondo motivo si deduce, in subordine, exart. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsaapplicazione dell’art. 2103 c.c.; la sentenza è censurataper difetto di svolgimento del prescritto procedimentotrifasico nel pervenire all’inquadramento dell’attivitàespletata nell’Area operativa, posizione organizzativa B).7. Con il terzo motivo di ricorso la sentenzaimpugnata è censurata in punto di statuizionerisarcitoria; parte ricorrente deduce la applicabilità delladisciplina di diritto comune e in subordine chiede ladeterminazione dell’indennità ex art. 32 l . n. 183 /2010nella misura massima.8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile posto chela relativa modalità di deduzione non è conformeall’insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. Un. 33679/2018 Cass. Sez. Un. 27415/2018 secondo la quale - ilnovellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (comeriformulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134),applicabile ratione temporis, ha introdottonell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; - l'omessoNumero registro generale 12950/2022Numero sezionale 261/2026esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio diN umero di raccolta generale 9471/2026Data pubblicazione 14/04/2026omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storicorilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, benché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie; - neppure ilcattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali da parte del giudice di merito dà luogo ad unvizio rilevante ai sensi della predetta norma; - nel giudiziodi legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali, risolvendosi nella violazionedell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (nondenunciata nella fattispecie).8.1. Parte ricorrente infatti denunzia l’omessoriferendosi ad una mole di documenti i quali non solo nonrisultano evocati nel rispetto del principio di specificitàprescritto dall’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. ( ex plurimis,Cass. n. 21346/2024), ma dei quali neppure vieneillustrato il connotato di decisività nel senso di idoneità adeterminate con carattere di certezza e non di meraprobabilità un esito della lite favorevole al ricorrente.Tanto del resto è confermato dal ricorrente medesimoladdove afferma che la Corte avrebbe potutoselezionare da tale imponente materiale ciò che ritenevanecessario o anche solo utile per motivare sul fatto chel’avv [OSCURATO:PERSONA] fosse da ritenere un meso “assistenteNumero registro generale 12950/2022Numero sezionale 261/2026amministrativo contabile” ( ricorso, pag. 21 terz’ultimoN umero di raccolta generale 9471/2026Data pubblicazione 14/04/2026cpv), affermazione dalla quale si evince in maniera pianache parte ricorrente ha inteso sollecitare a questa Corteun sindacato non solo esterno al perimetro del viziodenunziato ma anche del tutto estraneo al sindacato diquesta Corte. Per costante giurisprudenza di legittimitàinfatti la valutazione delle risultanze delle prove ed ilgiudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra levarie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti difatto riservati al giudice di merito, il quale è libero diritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti,anche se allegati dalle parti ( v. tra le altre, Cass. n.16467/2017).9. Il secondo motivo di ricorso, svolto in viasubordinata è fondato.9.1. Come noto, il procedimento logico-giuridicodiretto alla determinazione dell'inquadramento di unlavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive,consistenti nell'accertamento in fatto delle attivitàlavorative concretamente svolte, nell'individuazione dellequalifiche e gradi previsti dal contratto collettivo dicategoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessarioche, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno deisuddetti momenti di ricognizione e valutazione troviingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, incaso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., perNumero registro generale 12950/2022Numero sezionale 261/2026l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. (Cass. n.N umero di raccolta generale 9471/2026Data pubblicazione 14/04/202630580/2019 , Cass. 18943/2016).9.2. Nel caso di specie dalla esposizione delle ragioniin fatto ed in diritto alla base dell’inquadramentotrifasica sopraindicata, vale a dire che il ragionamentodecisorio del giudice di appello si sia snodato attraversogli indispensabili momenti di accertamento, diricognizione e di valutazione; in particolare risultadeficitario il momento della ricognizione delle declaratoriecontrattuali concernenti l’inquadramento reclamato(posizione organizzativa A) e quello attribuito (posizioneorganizzativa B) e della connessa valutazione in base allaquale il giudice di merito ha affermato la corrispondenzadell’attività espletata con quest’ultima posizioneorganizzativa . Nulla infatti la sentenza dice circa glielementi che differenziano tali declaratorie (ad es. sottoil profilo del livello di autonomia, delle connesseresponsabilità, delle competenze richieste ecc.)limitandosi in maniera apodittica ad affermare il difetto dicorrispondenza tra la declaratoria A e le mansioni inconcreto svolte dal Maiolo “per come emergono dallarelative deduzioni” (sentenza, pag. 12, 1° cpv).10. All’accoglimento del motivo consegue lacassazione con rinvio della decisione.11. Il terzo motivo di ricorso incidentale èinammissibile per difetto di pertinenza con le ragioni delladecisione. La sentenza impugnata ha condannato ANASS.P.A. alle sole differenze retributive, né il tema dellaNumero registro generale 12950/2022Numero sezionale 261/2026indennità risarcitoria è stato affrontato in sentenza, perN umero di raccolta generale 9471/2026Data pubblicazione 14/04/2026cui lo stesso risulta estraneo alla materia del contendere.12. In conclusione, in base a tutto quanto sopra, deveessere accolto il secondo motivo di ricorso incidentale noncondizionato , respinto il ricorso principale, assorbito ilricorso incidentale condizionato, e dichiarati inammissibilii motivi primo e terzo del ricorso incidentale noncondizionato. Consegue la cassazione della decisione inrelazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appellodi Roma alla quale è demandato il regolamento dellespese del giudizio di legittimità.12. Sussistono i presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente principaledell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, assorbito ilricorso incidentale condizionato. Accoglie il secondomotivo del ricorso incidentale non condizionato e dichiarainammissibili gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia anche ai fini delregolamento delle spese del giudizio di legittimità, allaCorte di appello di Roma, in diversa composizione.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115del 2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12950/2022Numero sezionale 261/2026principale dell'ulteriore importo a titolo di contributoN umero di raccolta generale 9471/2026Data pubblicazione 14/04/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso principale anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, 21 gennaio 2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 12950/2022Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9471/2026Data pubblicazione 14/04/2026