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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10725/2026

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A' E DELLA RICERCA), inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 99/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 29/04/2022 R.G.N. 209/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25720/2022Numero di raccolta generale 10725/20261.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Ancona, in sedeData pubblicazione 22/04/2026di rinvio da Cass. n. 10412/2020, riformando sentenza del Tribunale diricorrenti nei confronti del Ministero dell’Istruzione.2.

Questi, reiteratamente assunti a termine, dal 2005 al 2012, con«supplenze durate fino al termine delle lezioni», le avevano impugnatechiedendo: 1) la conversione a tempo indeterminato; 2) il risarcimentodel danno subìto «per l’illegittima apposizione del termine di durata»,ovvero «per violazione/mancata applicazione della Direttiva 1999/70CE»; 3) la condanna di controparte al pagamento delle differenzeretributive conseguenti alla «progressione stipendiale...in misuracomunque non inferiore a quanto previsto dall’art. 53, comma 3, dellalegge n.312/80»; 4) la condanna di controparte al pagamento delleretribuzioni non corrisposte nei mesi di luglio ed agosto, conriconoscimento del relativo “punteggio di servizio”.3.

Il Tribunale aveva accolto solo tale ultima domanda.

In parzialeaccoglimento dei gravami proposti da entrambe le parti, la Corte diAppello aveva accolto solo la terza.4.

La sentenza rescindente aveva accolto il ricorso proposto dailavoratori avverso le statuizioni di rigetto dei capi di domanda sopraindicati sub 1), 2) e 4), per motivazione apparente e quello propostodal Ministero sulla statuizione di accoglimento del capo di domanda sub3), affermando che gli scatti biennali previsti dall’art. 53 cit. non eranoapplicabili alla generalità dei supplenti, ma solo agli insegnanti direligione ed altre categorie specifiche, mentre agli altri docenti spettavauna diversa progressione stipendiale per anzianità di servizio, rispettoalla quale occorreva verificare l’eventuale proposizione della domanda,posto che «dalla lettura della sentenza impugnata e degli atti di causanon risulta con certezza che non sia stata proposta, magari in viasubordinata, la diversa e autonoma domanda vertente sulNumero registro generale 25720/2022riconoscimento della progressione stipendiale per effettNou merdo seelz ionale 1073/2026Numero di raccolta generale 10725/2026riconoscimento dell'anzianità di servizio».Data pubblicazione 22/04/20265.

Sulla prima domanda, la Corte di Appello in sede di rinvioconfermava la statuizione della prima fase di appello, escludendo lapossibilità di conversione in base al divieto di cui all’art. 36 del d.lgs n.165/2001.6.

Sulla seconda, la Corte di rinvio rigettava il gravame, sulla basedel rilievo che i ricorrenti erano stati stabilizzati, come pacificamenterisultato nel giudizio di rinvio, il che escludeva la risarcibilità del dannocomunitario presunto e nessuna prova di danno ulteriore era stataallegata né offerta.7.

Sulla terza, la Corte di rinvio giudicava che i ricorrenti, avendochiesto una somma «in ogni caso non inferiore a quanto previstodall’art. 53, comma 5, della legge n.312/80» non avessero domandatola progressione stipendiale “per gradoni”.8.

Respingeva infine la quarta domanda, sul rilievo che i contrattioggetto di causa avevano ad oggetto supplenze su posti disponibili enon vacanti (cd. organico di fatto), e che la contestazione sollevata dailavoratori sul punto nell’atto di appello era tardiva, non essendo statanel ricorso di primo grado «allegata dai ricorrenti in terminisufficientemente chiari, risultando piuttosto incentrate le contestazioniprogrammazione degli organici di diritto...rispetto alle esigenzeordinarie del servizio scolastico”».

In difetto di tale prospettazione e diprospettazione di lavoro effettivo nei mesi estivi non era riscontrabilealcuna violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori atermine e lavoratori a tempo indeterminato.9.

Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori con attoaffidato ad un unico motivo.10.

Resiste il Ministero dell’Istruzione con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25720/2022Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 10725/20261.

E’ denunciata «Violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazioneData pubblicazione 22/04/2026all’art. 394, comma 3, c.p.c.».Si sostiene che la Corte di rinvio abbia errato nei dare rilevanza alriferimento, peraltro speso solo ai fini quantificatori, all’art. 53 dellalegge n.312/80, quando i princìpi in materia di interpretazione delladomanda le imponevano di considerare l’atto nel suo complesso, cheaveva, peraltro espressamente, ad oggetto la pretesa al riconoscimentodella «medesima progressione stipendiale spettante ai docenti diruolo».2.

Il motivo è inammissibile.3.

L’art. 366 n.4 c.p.c. richiede, a pena di inammissibilità del ricorso,«la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli attiprocessuali...su quali il motivo si fonda».

L’art. 369, n.4, c.p.c.,richiede, a pena di improcedibiltà del ricorso, che siano depositati «gli4.

Poiché il ricorso si fonda sull’assunto, negato nella sentenzaimpugnata, che il ricorso introduttivo di primo grado contenesse anchela rivendicazione dell’applicazione dei cd. gradoni di progressionestipendiale di anzianità, la disamina del motivo richiedeva latrascrizione di detto ricorso, quanto meno nelle parti di interesse (expluris, Cass. n. 21346/2024).

Occorreva inoltre che detto ricorso fosseprodotto.5.

Il ricorso per cassazione, pur appellandosi al principio secondoil quale l’interpretazione delle domande giudiziali va fatta alla streguadell’esame complessivo dell’atto, non trascrive le parti del ricorso diprimo grado che dovrebbero condurre a interpretare la domanda nelsenso preteso e nello svolgimento del motivo riporta solo il tenore delricorso in riassunzione, che è irrilevante in rapporto alla ratio decidendidella decisione impugnata.

Il ricorso di primo grado, inoltre, non risultaessere stato depositato nel fascicolo d’ufficio, che è telematico, néNumero registro generale 25720/2022risulta assolto l’onere di localizzazione della produzione nel fasciNcuomleoro sdeiz ionale 1073/2026Numero di raccolta generale 10725/2026cassazione (Cass.

SU n. 34469/2019).Data pubblicazione 22/04/20266.

La mancanza di tali condizioni non può essere ovviata dal merofatto, del quale la sentenza impugnata dà atto, che i ricorrenti avesserochiesto accertarsi il loro «diritto alla progressione stipendiale...inmisura non inferiore a quanto previsto dall’art.53, comma 5 L.312/80», posto che la verifica dell’assunto secondo il quale ilriferimento a tali scatti di anzianità sarebbe stato operato a meri fini diparametrazione del quantum non è resa possibile a questa Corte,richiedendo la verifica dell’eventuale esistenza e consistenza diargomenti specifici a sostegno della pretesa a tali particolari scatti, perla quale occorreva l’esame dell’atto nel suo complesso.7.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.8.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 25720/2022Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 10725/2026Data pubblicazione 22/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A' E DELLA RICERCA), inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 99/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 29/04/2022 R.G.N. 209/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25720/2022Numero di raccolta generale 10725/20261. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Ancona, in sedeData pubblicazione 22/04/2026di rinvio da Cass. n. 10412/2020, riformando sentenza del Tribunale diricorrenti nei confronti del Ministero dell’Istruzione.2. Questi, reiteratamente assunti a termine, dal 2005 al 2012, con«supplenze durate fino al termine delle lezioni», le avevano impugnatechiedendo: 1) la conversione a tempo indeterminato; 2) il risarcimentodel danno subìto «per l’illegittima apposizione del termine di durata»,ovvero «per violazione/mancata applicazione della Direttiva 1999/70CE»; 3) la condanna di controparte al pagamento delle differenzeretributive conseguenti alla «progressione stipendiale...in misuracomunque non inferiore a quanto previsto dall’art. 53, comma 3, dellalegge n.312/80»; 4) la condanna di controparte al pagamento delleretribuzioni non corrisposte nei mesi di luglio ed agosto, conriconoscimento del relativo “punteggio di servizio”.3. Il Tribunale aveva accolto solo tale ultima domanda. In parzialeaccoglimento dei gravami proposti da entrambe le parti, la Corte diAppello aveva accolto solo la terza.4. La sentenza rescindente aveva accolto il ricorso proposto dailavoratori avverso le statuizioni di rigetto dei capi di domanda sopraindicati sub 1), 2) e 4), per motivazione apparente e quello propostodal Ministero sulla statuizione di accoglimento del capo di domanda sub3), affermando che gli scatti biennali previsti dall’art. 53 cit. non eranoapplicabili alla generalità dei supplenti, ma solo agli insegnanti direligione ed altre categorie specifiche, mentre agli altri docenti spettavauna diversa progressione stipendiale per anzianità di servizio, rispettoalla quale occorreva verificare l’eventuale proposizione della domanda,posto che «dalla lettura della sentenza impugnata e degli atti di causanon risulta con certezza che non sia stata proposta, magari in viasubordinata, la diversa e autonoma domanda vertente sulNumero registro generale 25720/2022riconoscimento della progressione stipendiale per effettNou merdo seelz ionale 1073/2026Numero di raccolta generale 10725/2026riconoscimento dell'anzianità di servizio».Data pubblicazione 22/04/20265. Sulla prima domanda, la Corte di Appello in sede di rinvioconfermava la statuizione della prima fase di appello, escludendo lapossibilità di conversione in base al divieto di cui all’art. 36 del d.lgs n.165/2001.6. Sulla seconda, la Corte di rinvio rigettava il gravame, sulla basedel rilievo che i ricorrenti erano stati stabilizzati, come pacificamenterisultato nel giudizio di rinvio, il che escludeva la risarcibilità del dannocomunitario presunto e nessuna prova di danno ulteriore era stataallegata né offerta.7. Sulla terza, la Corte di rinvio giudicava che i ricorrenti, avendochiesto una somma «in ogni caso non inferiore a quanto previstodall’art. 53, comma 5, della legge n.312/80» non avessero domandatola progressione stipendiale “per gradoni”.8. Respingeva infine la quarta domanda, sul rilievo che i contrattioggetto di causa avevano ad oggetto supplenze su posti disponibili enon vacanti (cd. organico di fatto), e che la contestazione sollevata dailavoratori sul punto nell’atto di appello era tardiva, non essendo statanel ricorso di primo grado «allegata dai ricorrenti in terminisufficientemente chiari, risultando piuttosto incentrate le contestazioniprogrammazione degli organici di diritto...rispetto alle esigenzeordinarie del servizio scolastico”». In difetto di tale prospettazione e diprospettazione di lavoro effettivo nei mesi estivi non era riscontrabilealcuna violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori atermine e lavoratori a tempo indeterminato.9. Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori con attoaffidato ad un unico motivo.10. Resiste il Ministero dell’Istruzione con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25720/2022Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 10725/20261. E’ denunciata «Violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazioneData pubblicazione 22/04/2026all’art. 394, comma 3, c.p.c.».Si sostiene che la Corte di rinvio abbia errato nei dare rilevanza alriferimento, peraltro speso solo ai fini quantificatori, all’art. 53 dellalegge n.312/80, quando i princìpi in materia di interpretazione delladomanda le imponevano di considerare l’atto nel suo complesso, cheaveva, peraltro espressamente, ad oggetto la pretesa al riconoscimentodella «medesima progressione stipendiale spettante ai docenti diruolo».2. Il motivo è inammissibile.3. L’art. 366 n.4 c.p.c. richiede, a pena di inammissibilità del ricorso,«la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli attiprocessuali...su quali il motivo si fonda». L’art. 369, n.4, c.p.c.,richiede, a pena di improcedibiltà del ricorso, che siano depositati «gli4. Poiché il ricorso si fonda sull’assunto, negato nella sentenzaimpugnata, che il ricorso introduttivo di primo grado contenesse anchela rivendicazione dell’applicazione dei cd. gradoni di progressionestipendiale di anzianità, la disamina del motivo richiedeva latrascrizione di detto ricorso, quanto meno nelle parti di interesse (expluris, Cass. n. 21346/2024). Occorreva inoltre che detto ricorso fosseprodotto.5. Il ricorso per cassazione, pur appellandosi al principio secondoil quale l’interpretazione delle domande giudiziali va fatta alla streguadell’esame complessivo dell’atto, non trascrive le parti del ricorso diprimo grado che dovrebbero condurre a interpretare la domanda nelsenso preteso e nello svolgimento del motivo riporta solo il tenore delricorso in riassunzione, che è irrilevante in rapporto alla ratio decidendidella decisione impugnata. Il ricorso di primo grado, inoltre, non risultaessere stato depositato nel fascicolo d’ufficio, che è telematico, néNumero registro generale 25720/2022risulta assolto l’onere di localizzazione della produzione nel fasciNcuomleoro sdeiz ionale 1073/2026Numero di raccolta generale 10725/2026cassazione (Cass. SU n. 34469/2019).Data pubblicazione 22/04/20266. La mancanza di tali condizioni non può essere ovviata dal merofatto, del quale la sentenza impugnata dà atto, che i ricorrenti avesserochiesto accertarsi il loro «diritto alla progressione stipendiale...inmisura non inferiore a quanto previsto dall’art.53, comma 5 L.312/80», posto che la verifica dell’assunto secondo il quale ilriferimento a tali scatti di anzianità sarebbe stato operato a meri fini diparametrazione del quantum non è resa possibile a questa Corte,richiedendo la verifica dell’eventuale esistenza e consistenza diargomenti specifici a sostegno della pretesa a tali particolari scatti, perla quale occorreva l’esame dell’atto nel suo complesso.7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.8. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 25720/2022Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 10725/2026Data pubblicazione 22/04/2026
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