CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15967/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAlessandro Scippa,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 165/2024 depositata il07/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 8874/2024Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 15967/2026Data pubblicazione 24/05/2026Con sentenza in data 7.2.2024 la Corte d’Appello di Bari rigettava l’appellointerposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Foggia e con la quale era stata dichiaratal’inefficacia ex art.2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 1 Securitisation dell’attodi costituzione di fondo patrimoniale stipulato tra gli appellanti in data9.5.2012 nonché il successivo atto di integrazione in data 6.8.2015.Gli appellanti lamentavano, per quanto di interesse in questa sede, che ilgiudice di prime cure aveva reso una motivazione solo apparente delladecisione limitandosi a riportare le argomentazioni di altro giudice rese indifferente controversia e non svolgendo alcun esame del caso specifico néin merito alla nullità delle fideiussioni prestate né in merito ai presuppostiper l’accoglimento dell’azione revocatoria.La convenuta appellata costituitasi aveva rilevato che la motivazione delladecisione impugnata era chiara e ben spiegava il rigetto delle domandeproposte.Il giudice dell’impugnazione, ritenuta l’infondatezza dei motivi sottoposti alsuo esame, rigettava l’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso articolato in due motivi.memoria.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti denunziano ex art. 360 comma 5 c.p.c.«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti».Numero registro generale 8874/2024Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 15967/2026Data pubblicazione 24/05/2026Lamentano che ‘la sentenza di primo grado non aveva esaminatol’eccezione, pur tempestivamente e ritualmente sollevata, relativa allanullità delle fideiussioni – il fondamento unico delle pretese della Bancanei confronti dei ricorrenti – per la loro incompatibilità con il dirittoantitrust italiano ed europeo.Il Tribunale di Foggia, sul punto, si limitava a copiare e incollare, senzaperaltro neppure citare esplicitamente la fonte, la motivazione contenutain un’altra sentenza, pronunciata da altro giudice con riguardo ad altrafattispecie (si tratta della sent. del Tribunale di Treviso n. 1632/2018pubbl. il 30/07/2018 RG n. 11002/2014; cfr. le pagine 6 e 7 dellasentenza di primo grado). Purtroppo, il Giudice di appello, purevidentemente adito sul punto, non solo non provvedeva ad esaminare nelmerito la questione…ma neppure motivava per quale ragione il 6comportamento del Giudice di primo grado sarebbe stato da considerarsinon censurabile.’Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano «violazione o falsaapplicazione di norme di diritto e segnatamente per violazione: 1) dell’art.111 Cost. 2) dell’art. 117 Cost. 3) dell’art. 6 CEDU 4) dell’art. 132, comma4 e 5 c.p.c. 5) art. 118 disp. att. c.p.c.».Lamentano l’omessa motivazione della Corte territoriale in merito ai motividi appello proposti.I motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati inquanto connessi, sono entrambi inammissibili.Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione delrequisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.Numero registro generale 8874/2024Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 15967/2026Data pubblicazione 24/05/2026Atteso che i ricorrenti non riportano debitamente nel ricorso i passaggi deimotivi di appello -né di essi richiama la precisa collocazione- cheriguardano la doglianza ivi svolta.Giusta principio consolidato sono inammissibili, per violazione dell'art.366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti delgiudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti edocumenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senzafornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione conriferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alladocumentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine direnderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazionenel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione oproduzione in sede di giudizio di legittimità.(Cass. S.U.n. 34469/19, Cass.n. 21346/2024).Sotto altro profilo va osservato che la denunziata violazione dell’art.360 n.5 c.p.c. è nella specie insussistente.La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzaNumero registro generale 8874/2024Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 15967/2026Data pubblicazione 24/05/2026del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U.n.8053/2014).La doglianza non sussiste perché parte ricorrente non si confronta con leargomentazioni svolte dalla Corte d’Appello in merito all’ eccezione dinullità delle fideiussioni sottoscritte.Ed infatti la corte territoriale a pag.10 della sentenza gravata chiarisceespressamente:” 4.9: secondo motivo di appello. Sulla nullità dellefideiussioni per violazione del diritto antitrust. La questione sottoposta allaCorte con l’appello del 23 dicembre 2020 è stata ampiamente superatadalla Corte di cassazione. Le clausole nulle per violazione della normativaantitrust sono quelle che comportavano un ingiustificato aggravio dellaposizione del fideiussore, ovvero quelle comunemente indicate con inumeri 2, 6 e 8 o riproducenti il medesimo contenuto dello schema ABI.Secondo quanto statuito dal recente arresto delle Sezioni Unite10 “icontratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulledall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gliartt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattatosul funzionamento del- l'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensidegli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., inrelazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilateralecostituente l'intesa vietata” salvo che la parte interessata alla caducazionedell'intero contratto di fideiussione dimostri la interdipendenza del restodel contratto dalla clausola o dalla parte nulla, non potendosi rilevared’ufficio una eventuale estensione della nullità parziale all'interaobbligazione fideiussoria. Ne discende che, in assenza di prova, da partedegli appellanti, sul punto, ed avendo essi chiesto la declaratoria di nullitàdell’intero contratto, il motivo di appello non può essere accolto.”Solo dopo aver motivato in tale senso, il giudice del gravame conclude:’La circostanza che il Giudice di prime cure abbia richiamato una sentenzaNumero registro generale 8874/2024Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 15967/2026Data pubblicazione 24/05/2026di altro Tribunale, anche senza citarla, non può costituire vizio dimotivazione.’La corte territoriale ha dunque esaminato l’eccezione proposta e lasoluzione fornita dal giudice di primo grado alla relativa questione che,seppur tramite richiamo a sentenza di altro giudice attenutosi ai principiespressi da questa Corte (Cass. n.41994/2021, Cass. n. 26724/2007), èstata ritenuta corretta. E con ulteriore propria argomentazione vi ha datoconferma con la motivazione sopra riportata.Il giudice del gravame ha infatti spiegato che, avendo parte ricorrenteassunto la nullità dell’intero atto di fideiussione, anche l’eventualeinvalidità di singole clausole per contrarietà a norme di tutela dellaconcorrenza (come assunto nel caso di specie), non avrebbe potuto maicomportare la nullità integrale come dedotta dagli appellanti.Tali argomentazioni rispettano dunque gli oneri motivazionali cui il giudicedel gravame è soggetto.A tali considerazioni consegue che anche l’assunta violazione alledisposizioni citate nel secondo motivo di ricorso non sussiste.Peraltro, la violazione di cui all’art.360 n.3 c.p.c. non è adeguatamentededotta.Va al riguardo ribadito che il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge eimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa (Cass.n.195/2016, Cass. n.640/2019, Cass. S.U. n.25573/2020, 23851/2019).Il vizio di falsa applicazione di legge consiste invece o nell'assumere lafattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchéla fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata eNumero registro generale 8874/2024Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 15967/2026Data pubblicazione 24/05/2026interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, inrelazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione’ (Cass.n.640/2019,Cass. n.7187/22).Entrambe tali deduzioni non sono state svolte da parte ricorrente che si èlimitata ad affermare la carenza o apparenza della motivazione dellasentenza impugnata.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somma ex art. 96,3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b)della somma di euro 10.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]