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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 04066/2026

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9628/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] d’Annibale, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] i l [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati- avverso la sentenza della Corte d ’ Appello di Roma n. 3862/2022 depositata il 18/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 904 del 2019, rigettava le domande proposte, nei confronti del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], dell’Università e della Ricerca, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Questi ultimi, docenti, avevano agìto in giudizio il 12/12/2018 chiedendo dichiararsi nulli/illegittimi i decreti di ricostruzione di carriera nella parte in cui i medesimi non avevano riconosciuto utili i servizi resi, prima dell’immissione in ruolo, presso [OSCURATO:PERSONA] ex lege n.62/2000; con conseguente disapplicazione dei decreti, ordine di riconoscimento integrale, ricollocazione in superiore fascia stipendiale, pagamento delle ulteriormente conseguenti differenze retributive.

3. Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, aveva condannato il Ministero a ricostituire la carriera dei ricorrenti valutando anche i servizi in questione nei limiti in cui essi sarebbero stati valutabili se prestati per scuole statali o pareggiate, ed a rivedere di conseguenza la dinamica delle fasce stipendiali, rigettando nel resto.

4. La sentenza era stata appellata dal Ministero, anche per il tramite dell’[OSCURATO:PERSONA] per il Lazio e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Frosinone, censurando la ritenuta riconoscibilità dei servizi in questione.

A fondamento dell’accoglimento del gravame, la Corte di Appello, dopo aver disatteso l’eccezione di tardività dello stesso proposta dagli appellati, per inidoneità ai fini della decorrenza del termine breve della notifica della sentenza operata ai dipendenti del Ministero che l’avevano patrocinato in prime cure, riportava i princìpi enunciati da Cass. nn. 32386/2019 e 33134/2019, e richiamava Cort.

Cost. n. 180/2021.

5. Per la cassazione della sentenza ricorrono, con atto notificato il 17/4/2023, solo [OSCURATO:PERSONA]Annibale e [OSCURATO:PERSONA], con due motivi.

6. Il Ministero è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo deduce, in relazione al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 417 bis, 325, 326, 285 e 170 c.p.c.

Premesso in fatto che il Ministero convenuto si era costituito nel giudizio di primo grado ex art. 417 bis c.p.c. tramite dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, che aveva eletto domicilio presso la sede di detto Ufficio indicando il relativo indirizzo pec presente in Reginde; che la sentenza di primo grado, depositata il 24/10/2019, era stata regolarmente notificata presso detto indirizzo telematico il 14/2/2020; che il Ministero aveva presentato il ricorso in appello il 7/4/2020, tardivamente rispetto al termine cd. breve di cui all’art. 325 c.p.c.; si deduceva che erroneamente la Corte territoriale aveva giudicato tale notifica inidonea allo scopo, mutuando da Cass. nn. 8459/2021 e 5539/2023 il principio secondo il quale, poiché i funzionari che si costituiscono per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. lo fanno in proprio, come tale legittimati a farlo, e non quali delegatari dell’Avvocatura dello Stato, la notifica all’Autorità dagli stessi rappresentata dovrebbe ritenersi valida.

2. Il motivo è inammissibile.

Come correttamente deduce in diritto il ricorrente, se l’Amministrazione si difende in primo grado tramite propri funzionari ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., questi operano in proprio e non quali delegati dell’Avvocatura dello Stato.

In questi casi, nel regime telematico introdotto dal d.l. n.179/2012, conv. in legge n.221/2012, la notifica della sentenza va fatta ad indirizzo pec telematico iscritto al Reginde - Registro PP.AA., secondo il relativo art. 16, comma 12 (Cass. nn. 14195/2021, 32156/2021, 24817/2024), ferma la necessità dell’indicazione del funzionario al quale deve essere manifestata la volontà di far decorrere il termine breve ai fini dell’impugnativa (Cass. n. 31839/2025 ; Cass. n. 288/2026).

Diversamente, nel caso, previsto dall ’ art. 2 del R.D.L. n. 1611/1923, in cui il funzionario si costituisce in giudizio per delega dell’Avvocatura dello Stato, la notifica della sentenza va fatta all’Avvocatura medesima, posto che la delega riguarda la rappresentanza in giudizio, e non l’attività defensionale (ex pluris, Cass. nn. 17596/2016, 25807/2020, 8459/2021, 5539/2023).

Proprio in ragione di tale distinzione, nonché del fatto che la sentenza impugnata non specifica in quale forma il funzionario dell’Amministrazione si fosse costituito, i ricorrenti avevano l’onere, secondo l’art. 366, comma 1, n.6, c.p.c., di indicare e riportare specificamente il contenuto dell’ atto processuale oggetto della censura (ossia nella specie di riportare in ricorso il contenuto della memoria difensiva del Ministero), per quanto necessario alla verifica della sua consistenza sulla mera base del ricorso; nonché, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, di produrre l ’ atto in questione, «localizzandolo», ossia indicandone il luogo di produzione nel presente giudizio.

Tali oneri non vengono invero meno nel caso di denuncia di error in procedendo, posto che il principio di specificità/autosufficienza di cui l ’ art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. è espressione, è finalizzato da un lato alla precisa delimitazione del thema decidendum,attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente; dall’altro, risponde all’esigenza che il ricorso consenta di per sè di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio denunciato, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza dover compiere generali verifiche degli atti.

In tal senso, la prescrizione persegue il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte, contemperandolo co l diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (da ultimo, Cass. n. 21346/2024).

Il ricorso non assolve a detti oneri, limitandosi ad affermare che la costituzione avversaria in primo grado sarebbe avvenuta ai sensi dell’art.417 bis c.p.c.

«come risulta agli atti», per poi riportare in calce all’ atto un indice che non specifica il luogo di produzione del documento, e nemmeno ne indica specificamente la produzione.

Lo stesso vizio peraltro affligge le modalità di notificazione, posto che il contenuto della relata non è riportato né la produzione del relativo documento è localizzata.

Merita comunque aggiungere che l’esame (svolto con metodo ricercatorio) degli atti (al quale questa Corte, in difetto di adempimento dei predetti oneri, non sarebbe tenuta) contraddice l’assunto di parte ricorrente, posto che dalla memoria difensiva di primo grado del Ministero risulta che il funzionario si era costituito per delega dell’Avvocatura dello Stato («..in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]...giusta delega da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti...»), senza alcun riferimento all’art. 417 bisc.p.c.; sicchè la notifica esperita all’indirizzo pec dell ’ A.T. di Frosinone era nulla, e come tale inidonea a far decorrere il cd. termine breve, secondo gli stessi princìpi richiamati dalle ricorrenti, dovendo nella specie essere rivolta all’Avvocatura dello Stato.

3. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70 e degli artt. 20 e 21 della CDFUE.

In sostanza, nel merito della questione della riconoscibilità dei servizi preruolo resi per le scuole paritarie, il motivo sollecita una rivisitazione della soluzione negativa adottata da questa Corte, sulla base dei seguenti argomenti (in sintesi): a) non sarebbe vero che le modalità di assunzione siano differenti tra scuola paritaria e scuola statale, perché anche il precario statale non accede all’impiego per pubblico concorso; b) il criterio di accesso mediante pubblico concorso non varrebbe comunque a giustificare la discriminazione tra precari secondo la Clausola 4, come pure giudicato da questa Corte in materia di disapplicazione dell’art. 485 del d.lgs. n.297/94 rispetto al personale di ruolo; c) comunque, più in generale, la disparità di trattamento in questione sarebbe in contrasto con i principi generali di parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione in materia di impiego, posti dagli artt. 151 e 157 del TFUE e dagli artt. 20 e 21 della CDFUE, le direttive 2000/43 CE e 2000/78/CE, la Convenzione OIL del 22/6/1962, l’art.7 ella Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 16076/12/66, ratificata con legge n.881/77, gli artt. 14 e 1 del Protocollo n. 12 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (esecutiva con legge n.848/55); stante l’assoluta identicità dei servizi resi dai precari statali per requisiti abilitativi, POF e servizio svolto.

Sul punto, i ricorrenti chiedono sollevarsi questione pregiudiziale comunitaria exart. 267 TFUE.

7. Il motivo è infondato.

8. Il principio secondo il quale l’art. 485 del d.lgs. n. 297/94 non è applicabile ai servizi di docenza resi nelle scuole paritarie forma da tempo oggetto di un orientamento di legittimità del tutto consolidato, che, in estrema sintesi, si basa sul rilievo che: a) l’art. 485 cit. non lo prevede (Cass. n.32386/2019 e numerose successive); ed è disposizione eccezionale “in melius”, e di come tale di stretta interpretazione (Cass. n. 33134/2019 e successive); b) l’art.2, co. 2 del d.l. n. 255/2001 conv. in legge n. 333/2001 vale solo per le graduatorie per l’assunzione (già Cass. n. 32386/2019); c) alla parificazione degli standard di istruzione non corrisponde l’accesso necessario all’impiego per concorso, sicchè manca omogeneità di stato giuridico dei docenti (ibidem).

In particolare, per insegnare nelle paritarie basta il possesso del titolo di abilitazione (Cass. n. 7583/2022); il che le differenzia delle pareggiate, per le quali pure erano richieste modalità paraconcorsuali di assunzione.

E l’argomento vale evidentemente anche per i servizi preruolo statali; d) la clausola 4 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva CE n. 99/70 non rileva in senso contrario, perché il principio di non discriminazione opera sul piano del confronto tra la disciplina del lavoro a termine e quella del lavoro a tempo indeterminato comparabile, e non tra lavoratori a termine (CGUE 22/1/2020 in C. 177/18, Martin, p.52; Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-550/19 punto 42), e postula che il servizio sia reso per lo stesso datore di lavoro (Cass. nn. 7583/2022, 10460/2024).

9. L’interpretazione in tal senso della normativa ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale (Cort.

Cost. n. 180/2021).

10. Tali princìpi, che già contengono la confutazione degli argomenti sollevati per sollecitare una rimeditazione dell’indirizzo nomofilattico, sono stati più di recente ribaditi da Cass. n. 16708/2024, e, da ultimo, da Cass.n. 233/2026, che ha rimarcato come, da ultimo, recente pronuncia della Corte di Giustizia UE 4 settembre 2025 in causa c-543/23, ha affermato che la citata Clausola 4 «non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini della determinazione dell’anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un’istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell’ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loro anzianità e della loro retribuzione».

11. L’arresto della Corte di Giustizia ha riguardo specifico alla pretesa necessità, sul piano eurounitario, dell’equiparazione tra servizio reso nelle scuole paritarie e servizio pre-ruolo statale quale invece negata dal diritto vivente italiano; ha risposto a questione pregiudiziale fondata su argomenti sovrapponibili a quelli sui quali i lavoratori qui ricorrenti ne hanno chiesto la rimeditazione; ed ha disatteso l ’ assunto, osservando (in estrema sintesi) che: - «il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dalla clausola 4 dell’accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili» (punto 41). - «Infatti, tale clausola mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato solo al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare tali lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato [v., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C-177/18, EU:C:2020:26, punto 35 e giurisprudenza citata, nonché del 15 dicembre 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. (Ricercatori universitari), C-40/20 e C-173/20, EU:C:2022:985, punto 88]»(punto 42). -«Ne consegue che una differenza di trattamento basata su un criterio diverso dalla durata determinata o indeterminata del rapporto di lavoro non rientra nel divieto di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C-177/18, EU:C:2020:26, punti 53 e 54 nonché giurisprudenza citata)»(punto 43).

«Nel caso di specie, occorre rilevare che...la differenza di trattamento risultante dall’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/1994 è basata non già sul carattere determinato o indeterminato della durata del rapporto di lavoro, bensì sulla natura dell’istituzione scolastica presso la quale l’esperienza professionale è stata maturata dai lavoratori interessati» (punto 44); -tanto che «il mancato computo dei periodi di lavoro svolti in qualità di insegnante in una scuola paritaria riguarda tanto il lavoro svolto a tempo determinato quanto il lavoro svolto a tempo indeterminato in dette scuole» (punto 46).

12. In conclusione, il ricorso va rigettato.

13. Nulla sulle spese, posto che il Ministero è rimasto intimato.

Deve tuttavia darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9628/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] d’Annibale, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] i l [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati- avverso la sentenza della Corte d ’ Appello di Roma n. 3862/2022 depositata il 18/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 904 del 2019, rigettava le domande proposte, nei confronti del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], dell’Università e della Ricerca, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Questi ultimi, docenti, avevano agìto in giudizio il 12/12/2018 chiedendo dichiararsi nulli/illegittimi i decreti di ricostruzione di carriera nella parte in cui i medesimi non avevano riconosciuto utili i servizi resi, prima dell’immissione in ruolo, presso [OSCURATO:PERSONA] ex lege n.62/2000; con conseguente disapplicazione dei decreti, ordine di riconoscimento integrale, ricollocazione in superiore fascia stipendiale, pagamento delle ulteriormente conseguenti differenze retributive. 3. Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, aveva condannato il Ministero a ricostituire la carriera dei ricorrenti valutando anche i servizi in questione nei limiti in cui essi sarebbero stati valutabili se prestati per scuole statali o pareggiate, ed a rivedere di conseguenza la dinamica delle fasce stipendiali, rigettando nel resto. 4. La sentenza era stata appellata dal Ministero, anche per il tramite dell’[OSCURATO:PERSONA] per il Lazio e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Frosinone, censurando la ritenuta riconoscibilità dei servizi in questione. A fondamento dell’accoglimento del gravame, la Corte di Appello, dopo aver disatteso l’eccezione di tardività dello stesso proposta dagli appellati, per inidoneità ai fini della decorrenza del termine breve della notifica della sentenza operata ai dipendenti del Ministero che l’avevano patrocinato in prime cure, riportava i princìpi enunciati da Cass. nn. 32386/2019 e 33134/2019, e richiamava Cort. Cost. n. 180/2021. 5. Per la cassazione della sentenza ricorrono, con atto notificato il 17/4/2023, solo [OSCURATO:PERSONA]Annibale e [OSCURATO:PERSONA], con due motivi. 6. Il Ministero è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce, in relazione al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 417 bis, 325, 326, 285 e 170 c.p.c. Premesso in fatto che il Ministero convenuto si era costituito nel giudizio di primo grado ex art. 417 bis c.p.c. tramite dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, che aveva eletto domicilio presso la sede di detto Ufficio indicando il relativo indirizzo pec presente in Reginde; che la sentenza di primo grado, depositata il 24/10/2019, era stata regolarmente notificata presso detto indirizzo telematico il 14/2/2020; che il Ministero aveva presentato il ricorso in appello il 7/4/2020, tardivamente rispetto al termine cd. breve di cui all’art. 325 c.p.c.; si deduceva che erroneamente la Corte territoriale aveva giudicato tale notifica inidonea allo scopo, mutuando da Cass. nn. 8459/2021 e 5539/2023 il principio secondo il quale, poiché i funzionari che si costituiscono per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. lo fanno in proprio, come tale legittimati a farlo, e non quali delegatari dell’Avvocatura dello Stato, la notifica all’Autorità dagli stessi rappresentata dovrebbe ritenersi valida. 2. Il motivo è inammissibile. Come correttamente deduce in diritto il ricorrente, se l’Amministrazione si difende in primo grado tramite propri funzionari ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., questi operano in proprio e non quali delegati dell’Avvocatura dello Stato. In questi casi, nel regime telematico introdotto dal d.l. n.179/2012, conv. in legge n.221/2012, la notifica della sentenza va fatta ad indirizzo pec telematico iscritto al Reginde - Registro PP.AA., secondo il relativo art. 16, comma 12 (Cass. nn. 14195/2021, 32156/2021, 24817/2024), ferma la necessità dell’indicazione del funzionario al quale deve essere manifestata la volontà di far decorrere il termine breve ai fini dell’impugnativa (Cass. n. 31839/2025 ; Cass. n. 288/2026). Diversamente, nel caso, previsto dall ’ art. 2 del R.D.L. n. 1611/1923, in cui il funzionario si costituisce in giudizio per delega dell’Avvocatura dello Stato, la notifica della sentenza va fatta all’Avvocatura medesima, posto che la delega riguarda la rappresentanza in giudizio, e non l’attività defensionale (ex pluris, Cass. nn. 17596/2016, 25807/2020, 8459/2021, 5539/2023). Proprio in ragione di tale distinzione, nonché del fatto che la sentenza impugnata non specifica in quale forma il funzionario dell’Amministrazione si fosse costituito, i ricorrenti avevano l’onere, secondo l’art. 366, comma 1, n.6, c.p.c., di indicare e riportare specificamente il contenuto dell’ atto processuale oggetto della censura (ossia nella specie di riportare in ricorso il contenuto della memoria difensiva del Ministero), per quanto necessario alla verifica della sua consistenza sulla mera base del ricorso; nonché, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, di produrre l ’ atto in questione, «localizzandolo», ossia indicandone il luogo di produzione nel presente giudizio. Tali oneri non vengono invero meno nel caso di denuncia di error in procedendo, posto che il principio di specificità/autosufficienza di cui l ’ art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. è espressione, è finalizzato da un lato alla precisa delimitazione del thema decidendum,attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente; dall’altro, risponde all’esigenza che il ricorso consenta di per sè di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio denunciato, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza dover compiere generali verifiche degli atti. In tal senso, la prescrizione persegue il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte, contemperandolo co l diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (da ultimo, Cass. n. 21346/2024). Il ricorso non assolve a detti oneri, limitandosi ad affermare che la costituzione avversaria in primo grado sarebbe avvenuta ai sensi dell’art.417 bis c.p.c. «come risulta agli atti», per poi riportare in calce all’ atto un indice che non specifica il luogo di produzione del documento, e nemmeno ne indica specificamente la produzione. Lo stesso vizio peraltro affligge le modalità di notificazione, posto che il contenuto della relata non è riportato né la produzione del relativo documento è localizzata. Merita comunque aggiungere che l’esame (svolto con metodo ricercatorio) degli atti (al quale questa Corte, in difetto di adempimento dei predetti oneri, non sarebbe tenuta) contraddice l’assunto di parte ricorrente, posto che dalla memoria difensiva di primo grado del Ministero risulta che il funzionario si era costituito per delega dell’Avvocatura dello Stato («..in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]...giusta delega da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti...»), senza alcun riferimento all’art. 417 bisc.p.c.; sicchè la notifica esperita all’indirizzo pec dell ’ A.T. di Frosinone era nulla, e come tale inidonea a far decorrere il cd. termine breve, secondo gli stessi princìpi richiamati dalle ricorrenti, dovendo nella specie essere rivolta all’Avvocatura dello Stato. 3. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70 e degli artt. 20 e 21 della CDFUE. In sostanza, nel merito della questione della riconoscibilità dei servizi preruolo resi per le scuole paritarie, il motivo sollecita una rivisitazione della soluzione negativa adottata da questa Corte, sulla base dei seguenti argomenti (in sintesi): a) non sarebbe vero che le modalità di assunzione siano differenti tra scuola paritaria e scuola statale, perché anche il precario statale non accede all’impiego per pubblico concorso; b) il criterio di accesso mediante pubblico concorso non varrebbe comunque a giustificare la discriminazione tra precari secondo la Clausola 4, come pure giudicato da questa Corte in materia di disapplicazione dell’art. 485 del d.lgs. n.297/94 rispetto al personale di ruolo; c) comunque, più in generale, la disparità di trattamento in questione sarebbe in contrasto con i principi generali di parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione in materia di impiego, posti dagli artt. 151 e 157 del TFUE e dagli artt. 20 e 21 della CDFUE, le direttive 2000/43 CE e 2000/78/CE, la Convenzione OIL del 22/6/1962, l’art.7 ella Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 16076/12/66, ratificata con legge n.881/77, gli artt. 14 e 1 del Protocollo n. 12 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (esecutiva con legge n.848/55); stante l’assoluta identicità dei servizi resi dai precari statali per requisiti abilitativi, POF e servizio svolto. Sul punto, i ricorrenti chiedono sollevarsi questione pregiudiziale comunitaria exart. 267 TFUE. 7. Il motivo è infondato. 8. Il principio secondo il quale l’art. 485 del d.lgs. n. 297/94 non è applicabile ai servizi di docenza resi nelle scuole paritarie forma da tempo oggetto di un orientamento di legittimità del tutto consolidato, che, in estrema sintesi, si basa sul rilievo che: a) l’art. 485 cit. non lo prevede (Cass. n.32386/2019 e numerose successive); ed è disposizione eccezionale “in melius”, e di come tale di stretta interpretazione (Cass. n. 33134/2019 e successive); b) l’art.2, co. 2 del d.l. n. 255/2001 conv. in legge n. 333/2001 vale solo per le graduatorie per l’assunzione (già Cass. n. 32386/2019); c) alla parificazione degli standard di istruzione non corrisponde l’accesso necessario all’impiego per concorso, sicchè manca omogeneità di stato giuridico dei docenti (ibidem). In particolare, per insegnare nelle paritarie basta il possesso del titolo di abilitazione (Cass. n. 7583/2022); il che le differenzia delle pareggiate, per le quali pure erano richieste modalità paraconcorsuali di assunzione. E l’argomento vale evidentemente anche per i servizi preruolo statali; d) la clausola 4 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva CE n. 99/70 non rileva in senso contrario, perché il principio di non discriminazione opera sul piano del confronto tra la disciplina del lavoro a termine e quella del lavoro a tempo indeterminato comparabile, e non tra lavoratori a termine (CGUE 22/1/2020 in C. 177/18, Martin, p.52; Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-550/19 punto 42), e postula che il servizio sia reso per lo stesso datore di lavoro (Cass. nn. 7583/2022, 10460/2024). 9. L’interpretazione in tal senso della normativa ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale (Cort. Cost. n. 180/2021). 10. Tali princìpi, che già contengono la confutazione degli argomenti sollevati per sollecitare una rimeditazione dell’indirizzo nomofilattico, sono stati più di recente ribaditi da Cass. n. 16708/2024, e, da ultimo, da Cass.n. 233/2026, che ha rimarcato come, da ultimo, recente pronuncia della Corte di Giustizia UE 4 settembre 2025 in causa c-543/23, ha affermato che la citata Clausola 4 «non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini della determinazione dell’anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un’istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell’ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loro anzianità e della loro retribuzione». 11. L’arresto della Corte di Giustizia ha riguardo specifico alla pretesa necessità, sul piano eurounitario, dell’equiparazione tra servizio reso nelle scuole paritarie e servizio pre-ruolo statale quale invece negata dal diritto vivente italiano; ha risposto a questione pregiudiziale fondata su argomenti sovrapponibili a quelli sui quali i lavoratori qui ricorrenti ne hanno chiesto la rimeditazione; ed ha disatteso l ’ assunto, osservando (in estrema sintesi) che: - «il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dalla clausola 4 dell’accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili» (punto 41). - «Infatti, tale clausola mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato solo al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare tali lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato [v., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C-177/18, EU:C:2020:26, punto 35 e giurisprudenza citata, nonché del 15 dicembre 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. (Ricercatori universitari), C-40/20 e C-173/20, EU:C:2022:985, punto 88]»(punto 42). -«Ne consegue che una differenza di trattamento basata su un criterio diverso dalla durata determinata o indeterminata del rapporto di lavoro non rientra nel divieto di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C-177/18, EU:C:2020:26, punti 53 e 54 nonché giurisprudenza citata)»(punto 43). «Nel caso di specie, occorre rilevare che...la differenza di trattamento risultante dall’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/1994 è basata non già sul carattere determinato o indeterminato della durata del rapporto di lavoro, bensì sulla natura dell’istituzione scolastica presso la quale l’esperienza professionale è stata maturata dai lavoratori interessati» (punto 44); -tanto che «il mancato computo dei periodi di lavoro svolti in qualità di insegnante in una scuola paritaria riguarda tanto il lavoro svolto a tempo determinato quanto il lavoro svolto a tempo indeterminato in dette scuole» (punto 46). 12. In conclusione, il ricorso va rigettato. 13. Nulla sulle spese, posto che il Ministero è rimasto intimato. Deve tuttavia darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen