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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15776/2026

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[OSCURATO:PERSONA] ESTINZIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEIPRESUPPOSTIDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 23339/2025Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23339/2025 R.G. (già al n. 30351/2018R.G.), proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Ugento (LE), inpersona del presidente del consiglio di amministrazione protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Catanzaro, elettivamente domiciliata presso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo p.e.c. percomunicazioni e notifiche: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Ugento (LE), in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inLecce, elettivamente domiciliato presso [OSCURATO:PERSONA] in Roma(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:Numero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEAgenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, inpersona del Direttore pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce il 3 maggio2018, n. 1405/24/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1.

La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce il3 maggio 2018, n. 1405/24/2018, la quale, in controversiaavente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di pagamento n.059 2011 0034614182000, notificato il 15 novembre 2012, daparte del Comune di Ugento (LE), e la cartella di pagamento n.059 2012 002568125 000, notificata il 26 novembre 2012, daparte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, entrambi perl’omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2011, nellamisura di € 62.740,00, con riguardo ad un villaggio turisticoubicato nel medesimo Comune, ha accolto l’appello propostodal Comune di Ugento (LE) nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Lecce l’11 luglio 2014, n.2508/2/2014, con compensazione per metà e condanna allaNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026rifusione per metà delle spese giudiziali.

Il ricorso è statoiscritto al n. 30351/2018 R.G.2.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva accolto, dopo la riunione per connessione, i ricorsioriginari della contribuente - sul presupposto dell’applicabilitàdella tariffa prevista per alberghi-ristoranti anche allafattispecie dei villaggi turistici e dell’irrilevanza dellastagionalità dell’attività svolta.3.

Il Comune di Ugento (LE) ha resistito con controricorso,mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimastaintimata.4.

Dopo aver formulato proposta di definizione anticipata permanifesta infondatezza del ricorso per cassazione ed avercomunicazione alle parti, il consigliere delegato allo spoglio hadichiarato l’estinzione del procedimento iscritto al n.30351/2018 R.G. (con decreto depositato il 16 ottobre 2025,n. 27616).5.

Premesso di aver depositato istanza per la decisione dellacontroversia in pendenza di tale termine, la ricorrente haproposto successiva istanza ex art. 391-bis cod. proc. civ. perla “correzione di errore materiale” (con iscrizione del relativoprocedimento al n. 23339/2025 R.G.), sul rilievo che «la Corteha dichiarato l’estinzione del giudizio per presunta rinuncia,ritenendo erroneamente che la parte ricorrente non avesseformulato istanza di decisione a seguito della proposta ex art.380-bis c.p.c.».

Da qui, la richiesta conclusiva di: «- Accertaree dichiarare l’errore materiale contenuto nel decreto n.27616/2025, depositato il 16/10/2025, per le ragioni espostein narrativa; - Per l’effetto, disporre la correzione del predettoNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026decreto, revocandolo integralmente, ivi compresa lastatuizione di condanna alle spese processuali».6.

Fissata l’udienza di trattazione in camera di consiglio, laricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a due motivi.1.1 Preliminarmente, si deve constatare che il decreto diestinzione del procedimento è stato adottato in assenza deipresupposti previsti dall’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., essendo stata depositata per tempo l’istanza didecisione da parte della ricorrente (31 luglio 2025) rispetto aldeposito della proposta di definizione anticipata (10 luglio2025).1.2 Ciò posto, l’istanza depositata ai sensi dell’art. 391-bis cod.proc. civ. deve essere opportunamente riqualificata sub speciedell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. (con riguardo allariqualificazione in tali termini dell’istanza di “revoca” deldecreto di estinzione: Cass., Sez. 3^, 15 aprile 2024, n.10131), essendo stata manifestata dalla ricorrente la chiara edinequivoca volontà di censurare il fondamento del decreto diestinzione e di ottenere la conseguente decisione del ricorsoper cassazione.In tal senso, si rammenta che la giurisprudenza di questa Corteha ritenuto che, in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi, è ammissibile l'istanza di fissazione diudienza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. percontestare la sussistenza dei presupposti per l'emissione deldecreto di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis,secondo comma, cod. proc. civ., e, ove tale istanza siaproposta, la Corte procede all'esame nel merito del ricorso nelsolo caso in cui accerti la non regolarità della declaratoriaNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026di estinzione (in termini, da ultima: Cass., Sez. 2^, 2 aprile2026, n. 8298).

In proposito, è stato anche precisato che lamancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizionedel giudizio, dell'istanza di decisione determina l'estinzione delgiudizio, che va dichiarata con decreto, avverso il quale l'unicorimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 391 cod.proc. civ., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel terminedi dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento diestinzione (Cass., Sez. 3^, 15 aprile 2024, n. 10131).Peraltro, è stato anche precisato che il decreto di estinzione exart. 391, primo comma, cod. proc. civ., ha la stessa funzione(di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto(di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersiperché si è verificato un fenomeno estintivo) che l’ordinamentoprocessuale riconosce alla sentenza o all'ordinanza, con ladifferenza che, mentre nei confronti di tali provvedimenti èammessa solo la revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ.., ilrimedio avverso il decreto presidenziale è costituito, ai sensidell'art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., dalla proposizionedi un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza(collegiale) per la trattazione del ricorso, che è priva dicarattere impugnatorio e va depositata nel termine perentoriodi dieci giorni dalla comunicazione del decreto,indipendentemente dal fatto che quest'ultimo contenga o menouna pronuncia sulle spese giudiziali (Cass., Sez.

Un., 23settembre 2014, n. 19980; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2015, n.16625; Cass., Sez. 2^, 31 luglio 2020, n. 16538; Cass., Sez.5^, 11 marzo 2022, n. 7957; Cass., Sez. Trib., 26 novembre2025, n. 30948; Cass., Sez. 2^, 15 maggio 2026, n. 14330).Il che, comunque, non esclude la possibilità di una remissionein termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass.,Numero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026Sez.

Un., 23 settembre 2014, n. 19980; Cass., Sez. 5^, 7agosto 2015, n. 16625), nel caso in cui la decadenza dipendada causa non imputabile alla parte pregiudicata.1.3 Nella specie, si osserva che la ricorrente avevatempestivamente depositato l’istanza di decisione ex art. 380-bis, secondo comma, prima parte, cod. proc. civ., compiendocosì, da parte sua, l’unico atto che l’ordinamento processualeconsente per opporsi alla definizione monocratica edaddivenire alla definizione collegiale del procedimento dilegittimità.

Per cui l’emanazione del decreto di estinzione intotale carenza dei presupposti normativi (cioè, l’inerziacontinuata della ricorrente per il termine di quaranta giorni daldeposito della proposta di definizione anticipata) – che non erain alcun modo imputabile alla ricorrente - può giustificareun’iniziativa d’ufficio per emendare l’errore commesso in sededi spoglio e consentire la trattazione collegiale del ricorso inadunanza camerale o pubblica udienza (secondo la volontà giàunivocamente manifestata dalla parte interessata),prescindendo dal decorso o meno del termine perentorio exart. 391, terzo comma, cod. proc. civ.

Ne consegue lapreventiva dichiarazione di inefficacia del decreto di estinzionesine causa.1.4 Sempre in limine, si dà atto che, nel procedimento ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 149, il presidente della sezione o il consiglieredelegato, che abbia formulato la proposta di definizioneaccelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4),e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela unaNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazionecon carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesamee di controllo sulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez.

Un.,10 aprile 2024, n. 9611).

Pertanto, nulla osta a che ilconsigliere delegato allo spoglio (Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA])possa comporre (e presiedere) il collegio giudicante.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,per aver deciso il giudice di appello sul presupposto chel’attività esercitata dalla ricorrente fosse una mera attivitàalberghiera, anziché un villaggio turistico.2.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.2.2 Sotto il primo aspetto, si richiama la condivisibilemotivazione della proposta di definizione anticipata (nelprocedimento iscritto al n. 30351/2018 R.G.): «Il primo motivodi ricorso è inammissibile per carenza di autosufficienza.

Comestatuito dai giudici di appello, la contribuente si era lamentatain primo grado della mancata assimilazione della tariffaalberghiera a quelle delle comuni abitazione, mentre solo insecondo grado la ricorrente deduceva che la struttura tassataconsisteva in un villaggio turistico, modificando quindi la causapetendi della domanda.

In ogni caso, solo con il ricorso percassazione, la ricorrente trascrive la documentazioneamministrativa da cui si inferisce che il cespite tassato è unvillaggio turistico munito di licenza stagionale, omettendo diindicare se e dove la documentazione sia stata prodotta neigradi di merito.

La prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., èNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum,fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelleemergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dalricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito ilmero richiamo di atti e documenti posti a fondamento delricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi.Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, hanno poiulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizionedel codice di rito esige che sia specificato in quale sedeprocessuale nel corso delle fasi di merito il documento, pureventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendopoi esso essere anche allegato al ricorso a penad'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art.369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del02/12/2008 (Rv. 605631).

Con l'ulteriore precisazione che,qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e sitrovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione puòesser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo,ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui ildocumento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161 del25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al temadell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del03/11/2011; Cass. n. 21346/2024).

La ricorrente non haadempiuto a tale onere, violando il rispetto del principio diautosufficienza dell’impugnazione, sotto il profilo dellalocalizzazione, non essendo specificato ove nel processo èrintracciabile l’avviso di accertamento completo dell’allegatocui ci si riferisce nella doglianza».2.3 Sotto il secondo aspetto, si rammenta che, secondo unacostante giurisprudenza di questa Corte, in tema di TARSU (maNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026anche di TARES e di TARI, stante la continuità e l’omogeneitàcon tali tributi), è legittima la delibera comunale diapprovazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui lacategoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelladelle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffanotevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: lamaggiore capacità produttiva di un esercizio alberghierorispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato dicomune esperienza, emergente da un esame comparato deiregolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio diclassificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dald.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo ilcarattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmentedar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta,rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti trale tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs.15 novembre1993, n. 507, tra gli elementi di riscontro della legittimità delladelibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra letariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma allarelazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in basealla loro classificazione economica (tra le tante: Cass., Sez. 5^,12 marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2008, n.13957; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass., Sez.6^-5, 23 luglio 2012, n. 12859; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2016,n. 16175; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez.5^, 6 agosto 2019, nn. 20968, 20969, 20970, 20971 e 20972;Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, n. 23241; Cass., Sez. 5^,11 giugno 2020, nn. 11216, 11217 e 11218; Cass., Sez. 5^,14 ottobre 2020, n. 22158; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2021, n.7551; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15738; Cas., Sez.Trib., 21 luglio 2025, n. 20464).Numero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/20262.4 Dunque, l'art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,lascia ai Comuni un ampio spazio di discrezionalitànell'esercizio della potestà regolamentare in materia di TARSU(ma anche di TARES e di TARI, stante la continuità el’omogeneità con tali tributi), limitandosi a prevedere che, aifini della classificazione in categorie ed eventuali sottocategoriedi locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabilicon la medesima misura tariffaria, i Comuni tengono conto «invia di massima» di gruppi di attività e tra questi gli esercizialberghieri sono inseriti nello stesso gruppo delle abitazioni pernuclei familiari (lett. c).

Secondo l'orientamento consolidato diquesta Corte, ciò non significa che la classificazione debbanecessariamente essere omogenea per abitazioni ed alberghie, comunque, la previsione regolamentare di una tariffa per glialberghi anche di molto superiore a quella applicata alle casedi civile abitazione deve ritenersi del tutto legittima, posto chela maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabilealberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituiscedato di comune esperienza (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2010, n.302; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2016, n. 25214; Cass., Sez.5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019,n. 31462; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 570; Cass., Sez.5^, 30 giugno 2020, n. 13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020,n. 14272).2.5 Ne deriva, pertanto, che ai Comuni sia riconosciuta la pienadiscrezionalità nella determinazione delle tariffe, non essendoneanche tenuti ad indicare neppure le ragioni di talequantificazione (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22158).Non a caso, quanto all'onere motivazionale posto a carico delComune, del quale la ricorrente lamenta l'inosservanza,Numero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026secondo l'orientamento di questa Corte, cui si intende darecontinuità in questa sede, in tema di TARSU (ma anche diTARES e TARI), non è configurabile alcun obbligo dimotivazione della delibera comunale di determinazione dellatariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo acontenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralitàindistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari,occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2006, n. 22804; Cass.,Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6^, 19 giugno2018, n. 16165; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7437;Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31462; Cass., Sez. 5^,30 giugno 2020, n. 13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020, n.14272; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12397; Cass., Sez.5^, 17 gennaio 2022, n. 1213).2.6 Analoghe considerazioni portano a ritenere che lariconduzione della fattispecie non tipizzata dei “villaggituristici” nella categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti ècoerente con la classificazione legislativa delle attivitàprofessionali e commerciali per genera comprendenti unavarietà di species eterogenee accomunate da caratteristichesimilari e affini sul piano della destinazione degli spazi tassabili.2.7 Né è pertinente il richiamo (in memoria) della ricorrente adun recente arresto di questa Corte (Cass., Sez. Trib., 10 aprile2024, n. 9646) in tema di diversificazione della tariffa inrelazione alle superfici adibite a diverse destinazioni e ubicatein luoghi diversi, essendosi stabilito che, in tali casi, debbaapplicarsi la tariffa prevista dal regolamento per la categoriacorrispondente alla tipologia di attività svolta nell'unità disuperficie di riferimento, se quest'ultima è distinta e qualificataNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026da una propria individualità strutturale e da una peculiaretipologia di attività svolta, che, per quanto servente rispetto aquella principale, è diversa ed idonea a scindere il nesso diprevalenza ed a derogare al principio di preminenza dell'attivitàcaratteristica e, conseguentemente, alla unicità dell'utenza.Infatti, si tratta di una peculiare fattispecie, che non ricorrenella vicenda in disamina, giacché il villaggio turistico [recte: il“villaggio albergo”, secondo la definizione datane dall’art. 9,comma 4, n. del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d.

“Codice delturismo”)] è caratterizzato, per sua natura, dalla gestioneunitaria ed inscindibile di una pluralità di servizi destinati nelloro complesso all’ospitalità dell’utenza turistica (si tratta, cioè,di «esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o deglialberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione deiservizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stessocomplesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e losvago della clientela»).2.8 Ne discende che la decisione del giudice di appello èpienamente aderente ai principi enunciati da questa Corte,evidenziando la legittimità del regolamento comunale (edell’annessa tariffa) con riguardo alla tassazione differenziatatra alberghi ed abitazioni in relazione alla eterogeneapotenzialità di produzione di rifiuti.3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,per avere il giudice di appello deciso sul presupposto chel’attività stagionale esercitata dalla contribuente fosse unalibera valutazione della stessa sull’eventuale inferioreproduttività, in periodi di minore affluenza turistica, in luogo diNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026un’autorizzazione amministrativa che determinava il periodo diapertura della struttura turistica in centoottanta giorni all’anno.3.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.3.2 Come è stato evidenziato nella proposta di definizioneanticipata (nel procedimento iscritto al n. 30351/2018 R.G.) edè condiviso dal collegio: «La seconda censura non coglie la ratiodecidendi della sentenza d’appello ed è comunque infondata.La CTR non ha affermato che l’attività stagionale era frutto diuna libera valutazione della contribuente, bensì ha statuito chela riduzione del 30% non può essere applicata a discrezione dlgiudice, ma deve essere prevista da un regolamento il qualepuò eventualmente essere disapplicato se contrario allanormativa generale.

Al riguardo, la ricorrente non indica nétrascrive la norma regolamentare che prevederebbe unariduzione per le attività stagionali, né l’invocazione dell’art. 62d.lgs. n. 507/1993 risulta conferente al caso in rassegna,improduttive di rifiuti per loro natura o per il particolare uso cuisono stabilmente destinati possono usufruire di riduzionitariffarie.

In ogni caso, giova ribadire che: In tema di Tarsu,l'art. 77 del d.lgs. n. 507 del 1993, in base al quale i comunidevono istituire la tassa di smaltimento da applicare in base atariffa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidiurbani prodotti dagli utenti che occupano o detengonotemporaneamente locali o aree pubbliche, non è applicabile aiconcessionari del lido, atteso che questi ultimi, in virtù dellaconcessione pluriennale, detengono stabilmente l'area,sebbene l'esercizio dell'attività di balneazione sia limitato neltempo (Cass. n. 31460/2019; Cass. n. 15676 del17/05/2022)».Numero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/20263.3 In aggiunta a tali ragioni, si può ribadire che, ai fini dellaTARSU (come del TARES e della TARI), la causa di esclusionedell'obbligo del tributo è integrata dalle condizioni di obiettivaimpossibilità di utilizzo dell'immobile, condizioni che nonpossono essere individuate nella mancata utilizzazione dellostesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettivedell'utente, e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale odell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed ilsecondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile.

Per cui,se la struttura alberghiera è dotata di licenza annuale, non èsufficiente la sola denuncia di chiusura per alcuni mesi senzaallegazione e prova della concreta inutilizzabilità della strutturaalberghiera, atteso che, ai fini dell'esenzione, la contribuenteavrebbe potuto richiedere la licenza stagionale (in termini:Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2016, n. 22756; Cass., Sez. 5^,27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020,n. 6551; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16138; Cass.,Sez.

Trib., 21 luglio 2025, n. 20407).Deve, poi, ritenersi preclusa la possibilità di addurre lastagionalità dell'attività in sede processuale, ove talecondizione non sia preceduta da apposita denuncia al Comuneex art. 66, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507(Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. 5^,23 maggio 2019, n. 14037; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021,n. 12475; Cass., Sez. Trib., 17 maggio 2023, n. 13613).3.4 Nella specie, quindi, la licenza rilasciata dal Comune diUgento (LE) il 30 maggio 2011, n. 165, prevedeva l’aperturastagionale del villaggio turistico dall’1° maggio al 31 ottobre diogni anno, per cui la sentenza impugnata ha correttamentericonosciuto il diritto alla sola riduzione del 10%, in base all’art.23, comma 1, del regolamento comunale («Le tariffe delNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026tributo sono ridotte del 10 % per le utenze domestiche tenutea disposizione per uso stagionale o altro uso limitato ediscontinuo e per le utenze non domestiche relative ai locali edaree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo ma ricorrente, risultante da licenza oautorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’eserciziodell’attività»), escludendo la possibilità di una maggiorazionedi tale percentuale ex officio iudicis.4.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, ilricorso deve essere rigettato.5.

Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali:- nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono lasoccombenza e sono liquidate nella misura fissata indispositivo;- nei rapporti tra ricorrente ed intimata, nulla deve esseredisposto in ordine alla relativa regolamentazione, nonessendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa.6.

Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzocomma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifestainammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriorecondanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore della parte vittoriosa di una somma equitativamentedeterminata nell’importo corrispondente alla liquidazione dellespese giudiziali.

Difatti, secondo la giurisprudenza di questaCorte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che ilsoccombente può essere condannato a pagare alla controparteNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026una «somma equitativamente determinata», non fissa alcunlimite quantitativo per la condanna alle spese della partesoccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterioequitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificaredetta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (diuna loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore dellacontroversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n.17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass.,Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n.4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez.Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n.33849).

Ovviamente, tale pronuncia non può essere adottatain favore della parte vittoriosa che sia rimasta intimata.7.

Inoltre, in tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellatodall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma dicui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore dellaCassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulatoistanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio inconformità alla proposta - deve essere pronunciata anchequalora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attivitàdifensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori (Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023,n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023,Numero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez.Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).8.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inefficacia del decreto di estinzione delprocedimento iscritto al n. 30351/2018 R.G.; rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali infavore del controricorrente, liquidandole nella misura di €200,00 per esborsi e di € 7.500,00 per compensi, oltre arimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altriaccessori di legge; condanna la ricorrente al pagamentodell’ulteriore somma di € 7.500,00 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ.; condanna la ricorrente al pagamento della sanzione di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art.96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ESTINZIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEIPRESUPPOSTIDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 23339/2025Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23339/2025 R.G. (già al n. 30351/2018R.G.), proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Ugento (LE), inpersona del presidente del consiglio di amministrazione protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Catanzaro, elettivamente domiciliata presso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo p.e.c. percomunicazioni e notifiche: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Ugento (LE), in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inLecce, elettivamente domiciliato presso [OSCURATO:PERSONA] in Roma(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:Numero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEAgenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, inpersona del Direttore pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce il 3 maggio2018, n. 1405/24/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce il3 maggio 2018, n. 1405/24/2018, la quale, in controversiaavente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di pagamento n.059 2011 0034614182000, notificato il 15 novembre 2012, daparte del Comune di Ugento (LE), e la cartella di pagamento n.059 2012 002568125 000, notificata il 26 novembre 2012, daparte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, entrambi perl’omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2011, nellamisura di € 62.740,00, con riguardo ad un villaggio turisticoubicato nel medesimo Comune, ha accolto l’appello propostodal Comune di Ugento (LE) nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Lecce l’11 luglio 2014, n.2508/2/2014, con compensazione per metà e condanna allaNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026rifusione per metà delle spese giudiziali. Il ricorso è statoiscritto al n. 30351/2018 R.G.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva accolto, dopo la riunione per connessione, i ricorsioriginari della contribuente - sul presupposto dell’applicabilitàdella tariffa prevista per alberghi-ristoranti anche allafattispecie dei villaggi turistici e dell’irrilevanza dellastagionalità dell’attività svolta.3. Il Comune di Ugento (LE) ha resistito con controricorso,mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimastaintimata.4. Dopo aver formulato proposta di definizione anticipata permanifesta infondatezza del ricorso per cassazione ed avercomunicazione alle parti, il consigliere delegato allo spoglio hadichiarato l’estinzione del procedimento iscritto al n.30351/2018 R.G. (con decreto depositato il 16 ottobre 2025,n. 27616).5. Premesso di aver depositato istanza per la decisione dellacontroversia in pendenza di tale termine, la ricorrente haproposto successiva istanza ex art. 391-bis cod. proc. civ. perla “correzione di errore materiale” (con iscrizione del relativoprocedimento al n. 23339/2025 R.G.), sul rilievo che «la Corteha dichiarato l’estinzione del giudizio per presunta rinuncia,ritenendo erroneamente che la parte ricorrente non avesseformulato istanza di decisione a seguito della proposta ex art.380-bis c.p.c.». Da qui, la richiesta conclusiva di: «- Accertaree dichiarare l’errore materiale contenuto nel decreto n.27616/2025, depositato il 16/10/2025, per le ragioni espostein narrativa; - Per l’effetto, disporre la correzione del predettoNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026decreto, revocandolo integralmente, ivi compresa lastatuizione di condanna alle spese processuali».6. Fissata l’udienza di trattazione in camera di consiglio, laricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1 Preliminarmente, si deve constatare che il decreto diestinzione del procedimento è stato adottato in assenza deipresupposti previsti dall’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., essendo stata depositata per tempo l’istanza didecisione da parte della ricorrente (31 luglio 2025) rispetto aldeposito della proposta di definizione anticipata (10 luglio2025).1.2 Ciò posto, l’istanza depositata ai sensi dell’art. 391-bis cod.proc. civ. deve essere opportunamente riqualificata sub speciedell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. (con riguardo allariqualificazione in tali termini dell’istanza di “revoca” deldecreto di estinzione: Cass., Sez. 3^, 15 aprile 2024, n.10131), essendo stata manifestata dalla ricorrente la chiara edinequivoca volontà di censurare il fondamento del decreto diestinzione e di ottenere la conseguente decisione del ricorsoper cassazione.In tal senso, si rammenta che la giurisprudenza di questa Corteha ritenuto che, in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi, è ammissibile l'istanza di fissazione diudienza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. percontestare la sussistenza dei presupposti per l'emissione deldecreto di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis,secondo comma, cod. proc. civ., e, ove tale istanza siaproposta, la Corte procede all'esame nel merito del ricorso nelsolo caso in cui accerti la non regolarità della declaratoriaNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026di estinzione (in termini, da ultima: Cass., Sez. 2^, 2 aprile2026, n. 8298). In proposito, è stato anche precisato che lamancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizionedel giudizio, dell'istanza di decisione determina l'estinzione delgiudizio, che va dichiarata con decreto, avverso il quale l'unicorimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 391 cod.proc. civ., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel terminedi dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento diestinzione (Cass., Sez. 3^, 15 aprile 2024, n. 10131).Peraltro, è stato anche precisato che il decreto di estinzione exart. 391, primo comma, cod. proc. civ., ha la stessa funzione(di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto(di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersiperché si è verificato un fenomeno estintivo) che l’ordinamentoprocessuale riconosce alla sentenza o all'ordinanza, con ladifferenza che, mentre nei confronti di tali provvedimenti èammessa solo la revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ.., ilrimedio avverso il decreto presidenziale è costituito, ai sensidell'art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., dalla proposizionedi un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza(collegiale) per la trattazione del ricorso, che è priva dicarattere impugnatorio e va depositata nel termine perentoriodi dieci giorni dalla comunicazione del decreto,indipendentemente dal fatto che quest'ultimo contenga o menouna pronuncia sulle spese giudiziali (Cass., Sez. Un., 23settembre 2014, n. 19980; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2015, n.16625; Cass., Sez. 2^, 31 luglio 2020, n. 16538; Cass., Sez.5^, 11 marzo 2022, n. 7957; Cass., Sez. Trib., 26 novembre2025, n. 30948; Cass., Sez. 2^, 15 maggio 2026, n. 14330).Il che, comunque, non esclude la possibilità di una remissionein termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass.,Numero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026Sez. Un., 23 settembre 2014, n. 19980; Cass., Sez. 5^, 7agosto 2015, n. 16625), nel caso in cui la decadenza dipendada causa non imputabile alla parte pregiudicata.1.3 Nella specie, si osserva che la ricorrente avevatempestivamente depositato l’istanza di decisione ex art. 380-bis, secondo comma, prima parte, cod. proc. civ., compiendocosì, da parte sua, l’unico atto che l’ordinamento processualeconsente per opporsi alla definizione monocratica edaddivenire alla definizione collegiale del procedimento dilegittimità. Per cui l’emanazione del decreto di estinzione intotale carenza dei presupposti normativi (cioè, l’inerziacontinuata della ricorrente per il termine di quaranta giorni daldeposito della proposta di definizione anticipata) – che non erain alcun modo imputabile alla ricorrente - può giustificareun’iniziativa d’ufficio per emendare l’errore commesso in sededi spoglio e consentire la trattazione collegiale del ricorso inadunanza camerale o pubblica udienza (secondo la volontà giàunivocamente manifestata dalla parte interessata),prescindendo dal decorso o meno del termine perentorio exart. 391, terzo comma, cod. proc. civ. Ne consegue lapreventiva dichiarazione di inefficacia del decreto di estinzionesine causa.1.4 Sempre in limine, si dà atto che, nel procedimento ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 149, il presidente della sezione o il consiglieredelegato, che abbia formulato la proposta di definizioneaccelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4),e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela unaNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazionecon carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesamee di controllo sulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez. Un.,10 aprile 2024, n. 9611). Pertanto, nulla osta a che ilconsigliere delegato allo spoglio (Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA])possa comporre (e presiedere) il collegio giudicante.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,per aver deciso il giudice di appello sul presupposto chel’attività esercitata dalla ricorrente fosse una mera attivitàalberghiera, anziché un villaggio turistico.2.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.2.2 Sotto il primo aspetto, si richiama la condivisibilemotivazione della proposta di definizione anticipata (nelprocedimento iscritto al n. 30351/2018 R.G.): «Il primo motivodi ricorso è inammissibile per carenza di autosufficienza. Comestatuito dai giudici di appello, la contribuente si era lamentatain primo grado della mancata assimilazione della tariffaalberghiera a quelle delle comuni abitazione, mentre solo insecondo grado la ricorrente deduceva che la struttura tassataconsisteva in un villaggio turistico, modificando quindi la causapetendi della domanda. In ogni caso, solo con il ricorso percassazione, la ricorrente trascrive la documentazioneamministrativa da cui si inferisce che il cespite tassato è unvillaggio turistico munito di licenza stagionale, omettendo diindicare se e dove la documentazione sia stata prodotta neigradi di merito. La prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., èNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum,fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelleemergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dalricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito ilmero richiamo di atti e documenti posti a fondamento delricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi.Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, hanno poiulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizionedel codice di rito esige che sia specificato in quale sedeprocessuale nel corso delle fasi di merito il documento, pureventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendopoi esso essere anche allegato al ricorso a penad'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art.369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del02/12/2008 (Rv. 605631). Con l'ulteriore precisazione che,qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e sitrovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione puòesser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo,ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui ildocumento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al temadell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del03/11/2011; Cass. n. 21346/2024). La ricorrente non haadempiuto a tale onere, violando il rispetto del principio diautosufficienza dell’impugnazione, sotto il profilo dellalocalizzazione, non essendo specificato ove nel processo èrintracciabile l’avviso di accertamento completo dell’allegatocui ci si riferisce nella doglianza».2.3 Sotto il secondo aspetto, si rammenta che, secondo unacostante giurisprudenza di questa Corte, in tema di TARSU (maNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026anche di TARES e di TARI, stante la continuità e l’omogeneitàcon tali tributi), è legittima la delibera comunale diapprovazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui lacategoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelladelle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffanotevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: lamaggiore capacità produttiva di un esercizio alberghierorispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato dicomune esperienza, emergente da un esame comparato deiregolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio diclassificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dald.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo ilcarattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmentedar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta,rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti trale tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs.15 novembre1993, n. 507, tra gli elementi di riscontro della legittimità delladelibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra letariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma allarelazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in basealla loro classificazione economica (tra le tante: Cass., Sez. 5^,12 marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2008, n.13957; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass., Sez.6^-5, 23 luglio 2012, n. 12859; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2016,n. 16175; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez.5^, 6 agosto 2019, nn. 20968, 20969, 20970, 20971 e 20972;Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, n. 23241; Cass., Sez. 5^,11 giugno 2020, nn. 11216, 11217 e 11218; Cass., Sez. 5^,14 ottobre 2020, n. 22158; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2021, n.7551; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15738; Cas., Sez.Trib., 21 luglio 2025, n. 20464).Numero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/20262.4 Dunque, l'art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,lascia ai Comuni un ampio spazio di discrezionalitànell'esercizio della potestà regolamentare in materia di TARSU(ma anche di TARES e di TARI, stante la continuità el’omogeneità con tali tributi), limitandosi a prevedere che, aifini della classificazione in categorie ed eventuali sottocategoriedi locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabilicon la medesima misura tariffaria, i Comuni tengono conto «invia di massima» di gruppi di attività e tra questi gli esercizialberghieri sono inseriti nello stesso gruppo delle abitazioni pernuclei familiari (lett. c). Secondo l'orientamento consolidato diquesta Corte, ciò non significa che la classificazione debbanecessariamente essere omogenea per abitazioni ed alberghie, comunque, la previsione regolamentare di una tariffa per glialberghi anche di molto superiore a quella applicata alle casedi civile abitazione deve ritenersi del tutto legittima, posto chela maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabilealberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituiscedato di comune esperienza (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2010, n.302; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2016, n. 25214; Cass., Sez.5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019,n. 31462; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 570; Cass., Sez.5^, 30 giugno 2020, n. 13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020,n. 14272).2.5 Ne deriva, pertanto, che ai Comuni sia riconosciuta la pienadiscrezionalità nella determinazione delle tariffe, non essendoneanche tenuti ad indicare neppure le ragioni di talequantificazione (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22158).Non a caso, quanto all'onere motivazionale posto a carico delComune, del quale la ricorrente lamenta l'inosservanza,Numero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026secondo l'orientamento di questa Corte, cui si intende darecontinuità in questa sede, in tema di TARSU (ma anche diTARES e TARI), non è configurabile alcun obbligo dimotivazione della delibera comunale di determinazione dellatariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo acontenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralitàindistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari,occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2006, n. 22804; Cass.,Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6^, 19 giugno2018, n. 16165; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7437;Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31462; Cass., Sez. 5^,30 giugno 2020, n. 13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020, n.14272; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12397; Cass., Sez.5^, 17 gennaio 2022, n. 1213).2.6 Analoghe considerazioni portano a ritenere che lariconduzione della fattispecie non tipizzata dei “villaggituristici” nella categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti ècoerente con la classificazione legislativa delle attivitàprofessionali e commerciali per genera comprendenti unavarietà di species eterogenee accomunate da caratteristichesimilari e affini sul piano della destinazione degli spazi tassabili.2.7 Né è pertinente il richiamo (in memoria) della ricorrente adun recente arresto di questa Corte (Cass., Sez. Trib., 10 aprile2024, n. 9646) in tema di diversificazione della tariffa inrelazione alle superfici adibite a diverse destinazioni e ubicatein luoghi diversi, essendosi stabilito che, in tali casi, debbaapplicarsi la tariffa prevista dal regolamento per la categoriacorrispondente alla tipologia di attività svolta nell'unità disuperficie di riferimento, se quest'ultima è distinta e qualificataNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026da una propria individualità strutturale e da una peculiaretipologia di attività svolta, che, per quanto servente rispetto aquella principale, è diversa ed idonea a scindere il nesso diprevalenza ed a derogare al principio di preminenza dell'attivitàcaratteristica e, conseguentemente, alla unicità dell'utenza.Infatti, si tratta di una peculiare fattispecie, che non ricorrenella vicenda in disamina, giacché il villaggio turistico [recte: il“villaggio albergo”, secondo la definizione datane dall’art. 9,comma 4, n. del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. “Codice delturismo”)] è caratterizzato, per sua natura, dalla gestioneunitaria ed inscindibile di una pluralità di servizi destinati nelloro complesso all’ospitalità dell’utenza turistica (si tratta, cioè,di «esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o deglialberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione deiservizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stessocomplesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e losvago della clientela»).2.8 Ne discende che la decisione del giudice di appello èpienamente aderente ai principi enunciati da questa Corte,evidenziando la legittimità del regolamento comunale (edell’annessa tariffa) con riguardo alla tassazione differenziatatra alberghi ed abitazioni in relazione alla eterogeneapotenzialità di produzione di rifiuti.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,per avere il giudice di appello deciso sul presupposto chel’attività stagionale esercitata dalla contribuente fosse unalibera valutazione della stessa sull’eventuale inferioreproduttività, in periodi di minore affluenza turistica, in luogo diNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026un’autorizzazione amministrativa che determinava il periodo diapertura della struttura turistica in centoottanta giorni all’anno.3.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.3.2 Come è stato evidenziato nella proposta di definizioneanticipata (nel procedimento iscritto al n. 30351/2018 R.G.) edè condiviso dal collegio: «La seconda censura non coglie la ratiodecidendi della sentenza d’appello ed è comunque infondata.La CTR non ha affermato che l’attività stagionale era frutto diuna libera valutazione della contribuente, bensì ha statuito chela riduzione del 30% non può essere applicata a discrezione dlgiudice, ma deve essere prevista da un regolamento il qualepuò eventualmente essere disapplicato se contrario allanormativa generale. Al riguardo, la ricorrente non indica nétrascrive la norma regolamentare che prevederebbe unariduzione per le attività stagionali, né l’invocazione dell’art. 62d.lgs. n. 507/1993 risulta conferente al caso in rassegna,improduttive di rifiuti per loro natura o per il particolare uso cuisono stabilmente destinati possono usufruire di riduzionitariffarie. In ogni caso, giova ribadire che: In tema di Tarsu,l'art. 77 del d.lgs. n. 507 del 1993, in base al quale i comunidevono istituire la tassa di smaltimento da applicare in base atariffa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidiurbani prodotti dagli utenti che occupano o detengonotemporaneamente locali o aree pubbliche, non è applicabile aiconcessionari del lido, atteso che questi ultimi, in virtù dellaconcessione pluriennale, detengono stabilmente l'area,sebbene l'esercizio dell'attività di balneazione sia limitato neltempo (Cass. n. 31460/2019; Cass. n. 15676 del17/05/2022)».Numero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/20263.3 In aggiunta a tali ragioni, si può ribadire che, ai fini dellaTARSU (come del TARES e della TARI), la causa di esclusionedell'obbligo del tributo è integrata dalle condizioni di obiettivaimpossibilità di utilizzo dell'immobile, condizioni che nonpossono essere individuate nella mancata utilizzazione dellostesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettivedell'utente, e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale odell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed ilsecondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile. Per cui,se la struttura alberghiera è dotata di licenza annuale, non èsufficiente la sola denuncia di chiusura per alcuni mesi senzaallegazione e prova della concreta inutilizzabilità della strutturaalberghiera, atteso che, ai fini dell'esenzione, la contribuenteavrebbe potuto richiedere la licenza stagionale (in termini:Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2016, n. 22756; Cass., Sez. 5^,27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020,n. 6551; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16138; Cass.,Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20407).Deve, poi, ritenersi preclusa la possibilità di addurre lastagionalità dell'attività in sede processuale, ove talecondizione non sia preceduta da apposita denuncia al Comuneex art. 66, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507(Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. 5^,23 maggio 2019, n. 14037; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021,n. 12475; Cass., Sez. Trib., 17 maggio 2023, n. 13613).3.4 Nella specie, quindi, la licenza rilasciata dal Comune diUgento (LE) il 30 maggio 2011, n. 165, prevedeva l’aperturastagionale del villaggio turistico dall’1° maggio al 31 ottobre diogni anno, per cui la sentenza impugnata ha correttamentericonosciuto il diritto alla sola riduzione del 10%, in base all’art.23, comma 1, del regolamento comunale («Le tariffe delNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026tributo sono ridotte del 10 % per le utenze domestiche tenutea disposizione per uso stagionale o altro uso limitato ediscontinuo e per le utenze non domestiche relative ai locali edaree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo ma ricorrente, risultante da licenza oautorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’eserciziodell’attività»), escludendo la possibilità di una maggiorazionedi tale percentuale ex officio iudicis.4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, ilricorso deve essere rigettato.5. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali:- nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono lasoccombenza e sono liquidate nella misura fissata indispositivo;- nei rapporti tra ricorrente ed intimata, nulla deve esseredisposto in ordine alla relativa regolamentazione, nonessendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa.6. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzocomma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifestainammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriorecondanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore della parte vittoriosa di una somma equitativamentedeterminata nell’importo corrispondente alla liquidazione dellespese giudiziali. Difatti, secondo la giurisprudenza di questaCorte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che ilsoccombente può essere condannato a pagare alla controparteNumero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026una «somma equitativamente determinata», non fissa alcunlimite quantitativo per la condanna alle spese della partesoccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterioequitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificaredetta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (diuna loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore dellacontroversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n.17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass.,Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n.4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez.Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n.33849). Ovviamente, tale pronuncia non può essere adottatain favore della parte vittoriosa che sia rimasta intimata.7. Inoltre, in tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellatodall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma dicui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore dellaCassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulatoistanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio inconformità alla proposta - deve essere pronunciata anchequalora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attivitàdifensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023,n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023,Numero registro generale 23339/2025Numero sezionale 4116/2026Numero di raccolta generale 15776/2026Data pubblicazione 22/05/2026n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez.Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inefficacia del decreto di estinzione delprocedimento iscritto al n. 30351/2018 R.G.; rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali infavore del controricorrente, liquidandole nella misura di €200,00 per esborsi e di € 7.500,00 per compensi, oltre arimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altriaccessori di legge; condanna la ricorrente al pagamentodell’ulteriore somma di € 7.500,00 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ.; condanna la ricorrente al pagamento della sanzione di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art.96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 15776/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris