CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19570/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SANTULLI, domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA].-intimato-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3636/2022depositata il 24/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30483/2022Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 19570/2026Data pubblicazione 13/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] intimava a [OSCURATO:PERSONA] sfratto permorosità, stante il suo inadempimento al contratto di locazione ad usoabitativo, a suo tempo stipulato inter partes, e con il medesimo attochiedeva l’emissione di decreto ingiuntivo di pagamento dei canoni dilocazione e delle spese condominiali sia nei confronti del conduttoreGiuseppe Santulli che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale suofideiussore.Con sentenza n. 1665/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risolveva ilcontratto di locazione ad uso abitativo per accertato graveinadempimento, e condannava il conduttore all’immediato rilasciodell’immobile, nonché, in solido con il fideiussore, al pagamento dicanoni, spese e competenze processuali in favore del locatore EmanueleRovera.2. Avverso tale sentenza Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoappello, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA].3. Con sentenza n. 3636/2022 la Corte d’Appello di Milano dichiaravainammissibile l’appello, in quanto tardivo, sul rilievo che la sentenza diprimo grado, notificata ai soccombenti il 24 novembre 2021, era stataimpugnata con atto di citazione notificato soltanto il 3 gennaio 2022,dunque oltre il termine di trenta giorni ex lege previsto (v. p. 6dell’impugnata sentenza).4. Avverso tale sentenza Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione, articolato in una censura priva di rubrica, che,per il suo contenuto, appare riconducibile a un unico motivo.Resta intimato [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memoria.Numero registro generale 30483/2022Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 19570/2026Data pubblicazione 13/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo i ricorrenti denunciano “Nullità dellasentenza per errato esame di fatto decisivo della controversia: la data dinotifica della sentenza di primo grado”.Si dolgono del fatto che la corte territoriale, nel ritenere tardival’impugnazione, abbia erroneamente individuato la data di notificazionedella sentenza di primo grado, che, a loro dire, non sarebbe statanotificata il 24 novembre 2021, come affermato dal giudice di appello,bensì il successivo 7 dicembre 2021.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. La censura si risolve nella prospettazione, assertiva e generica,di un preteso errore della corte territoriale nella individuazione delladata di notifica dell’appellata sentenza di prime cure.Così argomentando, tuttavia, i ricorrenti omettono di confrontarsicon la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale dàespressamente atto che la sentenza di primo grado fu notificata il 24novembre 2021, “a mezzo PEC”, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio, ed a [OSCURATO:PERSONA] presso ildomicilio eletto indicato in atti.A fronte di tale puntuale accertamento, essi invece si limitano adepositare nel fascicolo telematico copia della sentenza di primo gradocorredata da una relata cartacea, attestante una diversa notificazionedella medesima sentenza, munita di formula esecutiva e notificataunitamente all’atto di precetto, al solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed amezzo del servizio postale.1.3. Ne consegue che la censura, per come dedotta, difetta dispecificità, risolvendosi nella mera contrapposizione di una diversalettura degli atti del giudizio, peraltro neppure puntualmente riprodotti elocalizzati nei modi e nei termini richiesti dall’art. 366, primo comma, n.4 e n. 6, cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidataNumero registro generale 30483/2022Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 19570/2026Data pubblicazione 13/06/2026giurisprudenza di questa Suprema Corte.Si è infatti precisato che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile allorquando il ricorrente trascura di assolvere non solol’onere di indicare specificatamente i motivi di impugnazione,esplicandone il contenuto, ma anche di individuare, in modo puntuale,gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda. In temadi ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo,impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parted'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (v., tra lepiù recenti, Cass. n. 21346/2024).Tale principio di diritto, dunque, risponde non ad un’esigenza di meroformalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completadei fatti di causa e la comprensione delle censure rivolte alprovvedimento impugnato, e trova riscontro nella giurisprudenza dellaCorte EDU (v. le sentenze 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, e 28ottobre 2021, Succi e altri c. Italia).2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,dato che l’intimato non ha svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 30483/2022Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 19570/2026Data pubblicazione 13/06/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’8 aprile 2026.Il PresidenteLINA RUBINO