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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16204/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

4789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026GESA [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore- intimata -avverso la sentenza n. 1694/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del13/05/2026 dalla Consigliera Relatrice Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO;udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorsoCon sentenza n. 1694/2018 la Commissione tributaria regionale dellaSicilia ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 360/2017 della [OSCURATO:PERSONA] diAgrigento in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento TARSU2009 emesso da [OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.A. in liquidazione volontaria per conto delComune di Agrigento.In particolare, la Commissione tributaria regionale ha confermato lasentenza di primo grado ritenendo che l'avviso fosse stato notificato entroi termini previsti dalla legge, il procedimento notificatorio fosse regolaree la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse il potere di determinare le tariffe, in conformitàalla deliberazione del Consiglio Comunale, respingendo inoltre l’eccezionedi decadenza del potere impositivo e la richiesta di condanna alpagamento delle spese del primo grado.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Il ricorrente ha infine depositato memoria ex art. 378 c.p.c.Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendoper l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per motivazioneNumero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026apparente, in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbeomesso di illustrare le critiche mosse dall'appellante alla statuizione diprimo grado.1.2.

La doglianza va disattesa.1.3.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte,Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass. Sez.

Unite n.22232/2016; Cass. n. 9113/2012; Cass. n. 16736/2007), ricorre il viziodi omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica ogiuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del suo ragionamento, mentre nella fattispecie in esamela sentenza impugnata esplicita adeguatamente la ratio decidendi,consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portatoalla decisione, tant'è che, con i restanti motivi, il ricorrente ha potutocensurare compiutamente gli errori di diritto e in fatto che avrebberocomunque giustificato la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza.2.1.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbeomesso di pronunciarsi su tutti i motivi di gravame, formulatidall’appellante, e di riportare la concisa esposizione dello svolgimento delprocesso e la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.2.2.

La doglianza va disattesa.2.3.

Dall’esame della sentenza impugnata, in primo luogo, emerge,nelle premesse «in fatto» della pronuncia, la compiuta, seppurconcisa, esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevantidella causa.2.4.

A seguire, occorre richiamare l’insegnamento di questa Cortesecondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111,Numero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una voltaverificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione didiritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che lapronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza diappello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase dimerito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulterioriaccertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010).2.5.

Le questioni poste con il secondo motivo del ricorso in cassazione,che risultano non esaminate dai Giudici d’appello all’esito dell’esamedell’atto di gravame, ritualmente trascritto ed allegato al ricorso, vannoquindi esaminate per verificare se possa essere decisa in astratto,prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta allaquestione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d'appello, sianegativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio insede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portarealla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primoluogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità.2.6.

Nella specie, le questioni vanno risolte nel primo dei due sensisulla base delle considerazioni che seguono.2.7.

In merito alla lamentata violazione della legge n. 241/90 e degliartt. 7 e 8 della legge n. 212/2000 «per omessa indicazione dell'avvio deiprocedimenti ...(e)... dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni edel responsabile dei procedimenti stessi» si osserva che: a) l’art. 13 dellalegge n. 241/1990 espressamente esclude dal campo di applicazionedelle norme contenute nel capo III, ove è contenuto l’art. 7 relativo allacomunicazione di avvio del procedimento, i procedimenti di imposizionetributaria (come la tassa rifiuti), e l’obbligo di contraddittorioendoprocedimentale è stato escluso – salvo che non sia specificamenteprevisto ex lege e che non si verta di tributi armonizzati UE – da Cass.Numero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026SSUU nn. 24823/2015 e 21271/2025, alle quali interamente si fa rinvio;b) emerge dall’esame dell’atto impositivo, allegato al ricorso, la ritualeindicazione delle ulteriori informazioni («... il responsabile delprocedimento per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è il Dott. [OSCURATO:PERSONA] quale potranno essere proposte eventuali istanze di accertamento conadesione o di riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ...il contribuente per qualsiasiinformazione inerente il presente atto, potrà rivolgersi all'URP - [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] - 92021 Aragona ZonaIndustriale, Edificio A.S.I., [OSCURATO:TELEFONO] - [OSCURATO:TELEFONO].

Gliorari di apertura al pubblico sono il Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore17.30, il Lunedi, Martedì, Giovedì ed il Venerdì dalle ore 8.30 alle ore13.30; il contribuente che si presenta presso gli sportelli della GE.S.A.,dovrà produrre copia del proprio documento di identità e nell'ipotesi incui sia delegato, da altro contribuente, apposita delega e copia deldocumento di identità del delegato... »).2.8.

Ciò comporta, inoltre, anche l’assorbimento del settimo motivo diricorso con cui si ripropongono le suddette doglianze come violazione dinorme di diritto.3.1.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 2934, 2935, 2936, 2943e 2948 n. 4 c.c. e 26 DPR n. 602 /1973 per avere la Commissionetributaria regionale respinto l’eccezione di «prescrizione quinquennale»pur essendo stato notificato l'avviso di accertamento in data 14 gennaio2016, «oltre il termine quinquennale previsto dalla legge (31 dicembre2015)», erroneamente ritenendo che la consegna del plico all'ufficiopostale interrompesse la prescrizione.3.2.

La doglianza è infondata.3.3.

Occorre preliminarmente evidenziare che, una volta divenutodefinitivo l'atto di accertamento per mancata impugnazione nel terminedi decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione,Numero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026al termine di prescrizione proprio del tributo (Cass. nn. 33154/2023,11555/2018).3.4.

Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questaCorte secondo cui il termine di decadenza concerne l'esercizio del potereimpositivo-accertativo, non già quello di riscossione (Cass. nn.21623/2015, n. 20153/2014, 15619/2014).3.5.

Nella fase di accertamento del credito sono, infatti, applicabili itermini di decadenza che scandiscono i tempi dell'azioneamministrativa/tributaria, essendosi così affermato che, con riferimentoall’esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propriadell’accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dallegislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso esollecitazione all’azione dell’Amministrazione ed anche ad evitarel’indeterminata soggezione del contribuente ad essa (Cass. n.16229/2022).3.6.

La prescrizione, anche in ambito tributario, infatti, può operare insede di ‘recupero’ del tributo solo successivamente al tempestivoesercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dallesingole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto alprelievo.3.7.

Da tali premesse consegue che, solo una volta esauritasi la fasedi accertamento del credito tributario, trova applicazione la disciplinadella realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola,assoggettata all'unico limite della prescrizione, ipotesi che non ricorredunque nel caso in esame.3.8.

Ciò posto, i termini decadenziali di accertamento originariamenteprevisti dall’art. 71 d.lvo n. 507/1993 sono stati superati dal sopravveniredella disciplina generale ed uniforme della decadenza accertativa per itributi locali ex art. 1 co. 161 l.296/06, secondo cui «gli avvisi diaccertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena didecadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello incui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essereNumero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate lesanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successivemodificazioni».3.9.

In materia di Tarsu, questa previsione va coordinata con l’art. 70d.lvo 507/1993 cit., in base al quale «i soggetti di cui all'art. 63presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'iniziodell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabilisiti nel territorio del Comune. (…).

2. La denuncia ha effetto anche per glianni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimasteinvariate.

In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nellemedesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla lorosuperficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassao comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo inrelazione ai dati da indicare nella denuncia».3.10.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, formatasia composizione di un precedente contrasto, in tema di Tarsu, il tenoreletterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70,comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali edaree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivoall'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare ladetenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio delperiodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cuitale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, iltermine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'annosuccessivo (cfr. Cass. n. 19531/2022).3.11.

Nel caso in esame il ricorrente non ha in alcun modo dedotto diaver occupato l’immobile sin da data anteriore al 2009 e quindi, perl’annualità 2009, si deve ritenere che non vi sia stata occupazione in corsonel mese di gennaio, con conseguente decorrenza del termine didecadenza dall’anno successivo e non da quello corrente.Numero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/20263.12.

Nell’odierna fattispecie, in cui è stata contestata l’omessa einfedele denuncia (e l’omesso versamento del tributo) per l’anno 2009,la decadenza scadeva, pertanto, il 31.12.2015, e la notifica dell’avviso diaccertamento impugnato risulta tempestiva, in quanto compiutamediante spedizione effettuata il 27.12.2014, nel pieno rispetto deltermine decadenziale di cui alla norma indicata.3.13.

Occorre inoltre richiamare, in proposito, l’orientamento dilegittimità, secondo cui, in materia di notificazione degli atti diimposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini,previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo,il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione,sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e pergli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempreapplicazione, a ciò non ostando, né la peculiare natura recettizia di taliconsegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettatoil potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha postoin essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella,eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte delcontribuente (Cass., Sez.

U, n. 40543/2021).4.1.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c., violazione degli artt. 2697 c.c. e 112,115 e 116 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale respintola censura, sollevata dal ricorrente, in merito al difetto di potere dellaConcessionaria relativamente alla determinazione delle applicate tariffe,basando la decisione su una deliberazione del Consiglio Comunale (n. 60del 13 marzo 2015) che non era mai stata prodotta né citata dallacontroparte, e lamentando in ogni caso che doveva ritenersi illegittima«la delega di un potere impositivo ad una s.p.a., come nel caso di specie,che delibera tramite consiglio di amministrazione, e che rispondesolamente ai soci della società, invece che con delibera consiliare adottatadai rappresentanti eletti dai cittadini ».Numero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/20264.2.

La censura è in parte qua inammissibile per difetto di specificitàex art. 366 c.p.c. avendo il ricorrente omesso di trascrivere in parte quae di produrre gli atti difensivi della parte appellata, con relativaindicazione della documentazione prodotta dalla medesima, non dando,quindi, alcun specifico conto del contenuto delle difese dellaConcessionaria innanzi al giudice del gravame.4.3.

È opportuno, peraltro, evidenziare che il cd. principio di specificitàdi cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., anche in caso di deduzione dierrores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e deidocumenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il finelegittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire lacertezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto diaccesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da noninciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. n. 21346/2024).4.4.

A seguire, si osserva, con riferimento alla dedotta «ratifica» delletariffe già deliberate da una società d'ambito, ovvero da una società didiritto privato, di regola una S.p.A. o S.r.l., interamente partecipata daenti pubblici locali, costituita per gestire in forma associata servizi pubblicisu un determinato ambito territoriale (tipicamente l’«ambito territorialeottimale», come il servizio rifiuti), quale [OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.A., che talisoggetti, fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art.238 del d.lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 (condizione non verificatasiall'epoca dei fatti), non hanno il potere di determinazione della TIA (odella TARSU essendo tali tributi assimilabili secondo quanto ritenuto dallaCorte Costituzionale nella sentenza n. 238 del 24 luglio 2009), mapossono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinatedai Comuni interessati (cfr. decisione del C.G.A. n. 48 del 9 febbraio2009; conf. sentenze TAR [OSCURATO:PERSONA] n. 1669/2011, TAR SiciliaCatania n. 1761/2009).4.5.

La «Tariffa per la gestione dei rifiuti urbana» - ai sensi delcombinato disposto dei commi 3, 6 e 11 del cit. art. 238 - «è determinata,Numero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidataridel servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dalregolamento di cui al comma 6»; infatti il Ministro dell'ambiente - cui ilcit. comma 6 conferisce tale potere ex art. 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400 - «disciplina, con apposito regolamento da emanarsientro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta delpresente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presentearticolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite lecomponenti dei costi e viene determinata la tariffa»; conseguentemente,ai sensi del cit. comma 11, «sino alla emanazione del regolamento di cuial comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazionedella tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti».4.6.

È pertanto evidente che la disciplina transitoria, espressa dal cit.comma 11, implica la radicale esclusione della sussistenza, in capo allasocietà d'ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure invia provvisoria, prima dell'emanazione del regolamento di cui al cit.comma 6.4.7.

Finché non si verifichino tutte le condizioni normative, sopraricordate, che rendano attuale il potere tariffario in capo alle societàd'ambito, queste ultime non possono, allora, che gestire il servizio sullascorta del regime tariffario stabilito dai singoli Comuni ricompresinell'A.T.O.; sicché è solo ciascun Ente locale che, fino a quando non siadivenuto operativo il meccanismo tariffario disciplinato dal cit. art. 238,può eventualmente adeguare nel suo territorio, con scelta autonoma, ilregime impositivo per il servizio di gestione dei rifiuti che il Commissariogovernativo abbia trasferito alle amministrazioni competenti in viaordinaria.4.8.

Un atto dunque nullo, quale quello di approvazione delle tarifferifiuti da parte di soggetto totalmente privo di potere, come nel caso inesame, non poteva essere oggetto di un successivo atto di ratifica daparte del Comune, in quanto occorreva una nuova deliberazione cheNumero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026decidesse direttamente sulla materia (tariffe rifiuti), con efficacia propriae non come sanatoria retroattiva dell’atto nullo.4.9. [OSCURATO:PERSONA] (nella quale non si applica il TUEL se nonrecepito o richiamato dalla normativa regionale) la (dedotta ma nonprovata) ratifica da parte del Consiglio comunale non sarebbe stata,peraltro, comunque valida, essendo per legge competente, in puntodeterminazione delle tariffe, il Sindaco (cfr. Cass. n. 28050/2019) ovvero(se previsto dagli Statuti comunali, come a Palermo) la Giunta (cfr. Cass.n. 28675/2018), giammai il Consiglio.4.10.

Come inoltre posto in rilievo dalla giurisprudenza amministrativacitata, il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 (c.d.finanziaria regionale per il 2005) – che demandava in Sicilia ladeterminazione della Tariffa in discorso a una deliberazionedell’assemblea dei soci delle società d’ambito – non è stato promulgatoin ragione della sua impugnazione da parte del Commissario dello Stato(tanto che Corte cost., ord. n. 293/2005, ha dichiarato cessata la materiadel contendere sull’impugnativa).4.11.

Infine, va escluso in radice che le società d’ambito – per poterdirettamente stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l’ammontaredelle tasse comunali in vigore – possano invocare un’eventuale delega difunzioni da parte dei Comuni ricompresi nell’A.T.O., giacché, al di fuori diuna chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non possonoautonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge.4.12.

Essendosi escluso in radice il potere della società d’ambito dideterminare – al di fuori del contesto tracciato dal cit. art. 238, maiportato a compimento – la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidiurbani, restano assorbite le ulteriori censure di cui al quinto, sesto edottavo motivo (circa il difetto di potere, in capo alla Concessionaria, perla notifica degli atti impositivi, la nullità dell'avviso di accertamento permancanza di firma del rappresentante legale dell'ente impositore o di suodelegato, con mancata prova di una delega valida, e per carenza dimotivazione).Numero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/20265.

Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del quarto motivodi ricorso nei limiti dianzi indicati, assorbiti il quinto, sesto, settimo edottavo motivo e respinti i rimanenti motivi, e la cassazione della sentenzaimpugnata6.

Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia,alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorsointroduttivo dei contribuenti.7.

Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono lasoccombenza, con liquidazione come da dispositivo, con distrazione infavore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso nei limiti indicati inmotivazione, assorbiti il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo erespinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; condanna laConcessionaria al pagamento delle spese del primo grado e di appello,che liquida e distrae in favore del difensore antistatario del ricorrente,per ciascun grado, in Euro 800,00 per compensi, oltre spese esenti,rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge;condanna la parte intimata al pagamento delle spese di legittimità, cheliquida e distrae in favore del difensore antistatario del ricorrente, in Euro700,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettariodelle spese generali ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 13.5.2026.[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]Orfano) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026GESA [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore- intimata -avverso la sentenza n. 1694/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del13/05/2026 dalla Consigliera Relatrice Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO;udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorsoCon sentenza n. 1694/2018 la Commissione tributaria regionale dellaSicilia ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 360/2017 della [OSCURATO:PERSONA] diAgrigento in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento TARSU2009 emesso da [OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.A. in liquidazione volontaria per conto delComune di Agrigento.In particolare, la Commissione tributaria regionale ha confermato lasentenza di primo grado ritenendo che l'avviso fosse stato notificato entroi termini previsti dalla legge, il procedimento notificatorio fosse regolaree la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse il potere di determinare le tariffe, in conformitàalla deliberazione del Consiglio Comunale, respingendo inoltre l’eccezionedi decadenza del potere impositivo e la richiesta di condanna alpagamento delle spese del primo grado.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Il ricorrente ha infine depositato memoria ex art. 378 c.p.c.Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendoper l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per motivazioneNumero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026apparente, in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbeomesso di illustrare le critiche mosse dall'appellante alla statuizione diprimo grado.1.2. La doglianza va disattesa.1.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte,Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass. Sez. Unite n.22232/2016; Cass. n. 9113/2012; Cass. n. 16736/2007), ricorre il viziodi omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica ogiuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del suo ragionamento, mentre nella fattispecie in esamela sentenza impugnata esplicita adeguatamente la ratio decidendi,consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portatoalla decisione, tant'è che, con i restanti motivi, il ricorrente ha potutocensurare compiutamente gli errori di diritto e in fatto che avrebberocomunque giustificato la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza.2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbeomesso di pronunciarsi su tutti i motivi di gravame, formulatidall’appellante, e di riportare la concisa esposizione dello svolgimento delprocesso e la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.2.2. La doglianza va disattesa.2.3. Dall’esame della sentenza impugnata, in primo luogo, emerge,nelle premesse «in fatto» della pronuncia, la compiuta, seppurconcisa, esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevantidella causa.2.4. A seguire, occorre richiamare l’insegnamento di questa Cortesecondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111,Numero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una voltaverificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione didiritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che lapronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza diappello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase dimerito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulterioriaccertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010).2.5. Le questioni poste con il secondo motivo del ricorso in cassazione,che risultano non esaminate dai Giudici d’appello all’esito dell’esamedell’atto di gravame, ritualmente trascritto ed allegato al ricorso, vannoquindi esaminate per verificare se possa essere decisa in astratto,prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta allaquestione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d'appello, sianegativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio insede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portarealla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primoluogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità.2.6. Nella specie, le questioni vanno risolte nel primo dei due sensisulla base delle considerazioni che seguono.2.7. In merito alla lamentata violazione della legge n. 241/90 e degliartt. 7 e 8 della legge n. 212/2000 «per omessa indicazione dell'avvio deiprocedimenti ...(e)... dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni edel responsabile dei procedimenti stessi» si osserva che: a) l’art. 13 dellalegge n. 241/1990 espressamente esclude dal campo di applicazionedelle norme contenute nel capo III, ove è contenuto l’art. 7 relativo allacomunicazione di avvio del procedimento, i procedimenti di imposizionetributaria (come la tassa rifiuti), e l’obbligo di contraddittorioendoprocedimentale è stato escluso – salvo che non sia specificamenteprevisto ex lege e che non si verta di tributi armonizzati UE – da Cass.Numero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026SSUU nn. 24823/2015 e 21271/2025, alle quali interamente si fa rinvio;b) emerge dall’esame dell’atto impositivo, allegato al ricorso, la ritualeindicazione delle ulteriori informazioni («... il responsabile delprocedimento per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è il Dott. [OSCURATO:PERSONA] quale potranno essere proposte eventuali istanze di accertamento conadesione o di riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ...il contribuente per qualsiasiinformazione inerente il presente atto, potrà rivolgersi all'URP - [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] - 92021 Aragona ZonaIndustriale, Edificio A.S.I., [OSCURATO:TELEFONO] - [OSCURATO:TELEFONO]. Gliorari di apertura al pubblico sono il Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore17.30, il Lunedi, Martedì, Giovedì ed il Venerdì dalle ore 8.30 alle ore13.30; il contribuente che si presenta presso gli sportelli della GE.S.A.,dovrà produrre copia del proprio documento di identità e nell'ipotesi incui sia delegato, da altro contribuente, apposita delega e copia deldocumento di identità del delegato... »).2.8. Ciò comporta, inoltre, anche l’assorbimento del settimo motivo diricorso con cui si ripropongono le suddette doglianze come violazione dinorme di diritto.3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 2934, 2935, 2936, 2943e 2948 n. 4 c.c. e 26 DPR n. 602 /1973 per avere la Commissionetributaria regionale respinto l’eccezione di «prescrizione quinquennale»pur essendo stato notificato l'avviso di accertamento in data 14 gennaio2016, «oltre il termine quinquennale previsto dalla legge (31 dicembre2015)», erroneamente ritenendo che la consegna del plico all'ufficiopostale interrompesse la prescrizione.3.2. La doglianza è infondata.3.3. Occorre preliminarmente evidenziare che, una volta divenutodefinitivo l'atto di accertamento per mancata impugnazione nel terminedi decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione,Numero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026al termine di prescrizione proprio del tributo (Cass. nn. 33154/2023,11555/2018).3.4. Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questaCorte secondo cui il termine di decadenza concerne l'esercizio del potereimpositivo-accertativo, non già quello di riscossione (Cass. nn.21623/2015, n. 20153/2014, 15619/2014).3.5. Nella fase di accertamento del credito sono, infatti, applicabili itermini di decadenza che scandiscono i tempi dell'azioneamministrativa/tributaria, essendosi così affermato che, con riferimentoall’esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propriadell’accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dallegislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso esollecitazione all’azione dell’Amministrazione ed anche ad evitarel’indeterminata soggezione del contribuente ad essa (Cass. n.16229/2022).3.6. La prescrizione, anche in ambito tributario, infatti, può operare insede di ‘recupero’ del tributo solo successivamente al tempestivoesercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dallesingole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto alprelievo.3.7. Da tali premesse consegue che, solo una volta esauritasi la fasedi accertamento del credito tributario, trova applicazione la disciplinadella realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola,assoggettata all'unico limite della prescrizione, ipotesi che non ricorredunque nel caso in esame.3.8. Ciò posto, i termini decadenziali di accertamento originariamenteprevisti dall’art. 71 d.lvo n. 507/1993 sono stati superati dal sopravveniredella disciplina generale ed uniforme della decadenza accertativa per itributi locali ex art. 1 co. 161 l.296/06, secondo cui «gli avvisi diaccertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena didecadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello incui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essereNumero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate lesanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successivemodificazioni».3.9. In materia di Tarsu, questa previsione va coordinata con l’art. 70d.lvo 507/1993 cit., in base al quale «i soggetti di cui all'art. 63presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'iniziodell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabilisiti nel territorio del Comune. (…). 2. La denuncia ha effetto anche per glianni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimasteinvariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nellemedesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla lorosuperficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassao comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo inrelazione ai dati da indicare nella denuncia».3.10. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, formatasia composizione di un precedente contrasto, in tema di Tarsu, il tenoreletterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70,comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali edaree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivoall'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare ladetenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio delperiodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cuitale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, iltermine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'annosuccessivo (cfr. Cass. n. 19531/2022).3.11. Nel caso in esame il ricorrente non ha in alcun modo dedotto diaver occupato l’immobile sin da data anteriore al 2009 e quindi, perl’annualità 2009, si deve ritenere che non vi sia stata occupazione in corsonel mese di gennaio, con conseguente decorrenza del termine didecadenza dall’anno successivo e non da quello corrente.Numero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/20263.12. Nell’odierna fattispecie, in cui è stata contestata l’omessa einfedele denuncia (e l’omesso versamento del tributo) per l’anno 2009,la decadenza scadeva, pertanto, il 31.12.2015, e la notifica dell’avviso diaccertamento impugnato risulta tempestiva, in quanto compiutamediante spedizione effettuata il 27.12.2014, nel pieno rispetto deltermine decadenziale di cui alla norma indicata.3.13. Occorre inoltre richiamare, in proposito, l’orientamento dilegittimità, secondo cui, in materia di notificazione degli atti diimposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini,previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo,il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione,sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e pergli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempreapplicazione, a ciò non ostando, né la peculiare natura recettizia di taliconsegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettatoil potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha postoin essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella,eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte delcontribuente (Cass., Sez. U, n. 40543/2021).4.1. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c., violazione degli artt. 2697 c.c. e 112,115 e 116 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale respintola censura, sollevata dal ricorrente, in merito al difetto di potere dellaConcessionaria relativamente alla determinazione delle applicate tariffe,basando la decisione su una deliberazione del Consiglio Comunale (n. 60del 13 marzo 2015) che non era mai stata prodotta né citata dallacontroparte, e lamentando in ogni caso che doveva ritenersi illegittima«la delega di un potere impositivo ad una s.p.a., come nel caso di specie,che delibera tramite consiglio di amministrazione, e che rispondesolamente ai soci della società, invece che con delibera consiliare adottatadai rappresentanti eletti dai cittadini ».Numero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/20264.2. La censura è in parte qua inammissibile per difetto di specificitàex art. 366 c.p.c. avendo il ricorrente omesso di trascrivere in parte quae di produrre gli atti difensivi della parte appellata, con relativaindicazione della documentazione prodotta dalla medesima, non dando,quindi, alcun specifico conto del contenuto delle difese dellaConcessionaria innanzi al giudice del gravame.4.3. È opportuno, peraltro, evidenziare che il cd. principio di specificitàdi cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., anche in caso di deduzione dierrores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e deidocumenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il finelegittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire lacertezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto diaccesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da noninciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. n. 21346/2024).4.4. A seguire, si osserva, con riferimento alla dedotta «ratifica» delletariffe già deliberate da una società d'ambito, ovvero da una società didiritto privato, di regola una S.p.A. o S.r.l., interamente partecipata daenti pubblici locali, costituita per gestire in forma associata servizi pubblicisu un determinato ambito territoriale (tipicamente l’«ambito territorialeottimale», come il servizio rifiuti), quale [OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.A., che talisoggetti, fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art.238 del d.lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 (condizione non verificatasiall'epoca dei fatti), non hanno il potere di determinazione della TIA (odella TARSU essendo tali tributi assimilabili secondo quanto ritenuto dallaCorte Costituzionale nella sentenza n. 238 del 24 luglio 2009), mapossono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinatedai Comuni interessati (cfr. decisione del C.G.A. n. 48 del 9 febbraio2009; conf. sentenze TAR [OSCURATO:PERSONA] n. 1669/2011, TAR SiciliaCatania n. 1761/2009).4.5. La «Tariffa per la gestione dei rifiuti urbana» - ai sensi delcombinato disposto dei commi 3, 6 e 11 del cit. art. 238 - «è determinata,Numero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidataridel servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dalregolamento di cui al comma 6»; infatti il Ministro dell'ambiente - cui ilcit. comma 6 conferisce tale potere ex art. 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400 - «disciplina, con apposito regolamento da emanarsientro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta delpresente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presentearticolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite lecomponenti dei costi e viene determinata la tariffa»; conseguentemente,ai sensi del cit. comma 11, «sino alla emanazione del regolamento di cuial comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazionedella tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti».4.6. È pertanto evidente che la disciplina transitoria, espressa dal cit.comma 11, implica la radicale esclusione della sussistenza, in capo allasocietà d'ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure invia provvisoria, prima dell'emanazione del regolamento di cui al cit.comma 6.4.7. Finché non si verifichino tutte le condizioni normative, sopraricordate, che rendano attuale il potere tariffario in capo alle societàd'ambito, queste ultime non possono, allora, che gestire il servizio sullascorta del regime tariffario stabilito dai singoli Comuni ricompresinell'A.T.O.; sicché è solo ciascun Ente locale che, fino a quando non siadivenuto operativo il meccanismo tariffario disciplinato dal cit. art. 238,può eventualmente adeguare nel suo territorio, con scelta autonoma, ilregime impositivo per il servizio di gestione dei rifiuti che il Commissariogovernativo abbia trasferito alle amministrazioni competenti in viaordinaria.4.8. Un atto dunque nullo, quale quello di approvazione delle tarifferifiuti da parte di soggetto totalmente privo di potere, come nel caso inesame, non poteva essere oggetto di un successivo atto di ratifica daparte del Comune, in quanto occorreva una nuova deliberazione cheNumero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/2026decidesse direttamente sulla materia (tariffe rifiuti), con efficacia propriae non come sanatoria retroattiva dell’atto nullo.4.9. [OSCURATO:PERSONA] (nella quale non si applica il TUEL se nonrecepito o richiamato dalla normativa regionale) la (dedotta ma nonprovata) ratifica da parte del Consiglio comunale non sarebbe stata,peraltro, comunque valida, essendo per legge competente, in puntodeterminazione delle tariffe, il Sindaco (cfr. Cass. n. 28050/2019) ovvero(se previsto dagli Statuti comunali, come a Palermo) la Giunta (cfr. Cass.n. 28675/2018), giammai il Consiglio.4.10. Come inoltre posto in rilievo dalla giurisprudenza amministrativacitata, il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 (c.d.finanziaria regionale per il 2005) – che demandava in Sicilia ladeterminazione della Tariffa in discorso a una deliberazionedell’assemblea dei soci delle società d’ambito – non è stato promulgatoin ragione della sua impugnazione da parte del Commissario dello Stato(tanto che Corte cost., ord. n. 293/2005, ha dichiarato cessata la materiadel contendere sull’impugnativa).4.11. Infine, va escluso in radice che le società d’ambito – per poterdirettamente stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l’ammontaredelle tasse comunali in vigore – possano invocare un’eventuale delega difunzioni da parte dei Comuni ricompresi nell’A.T.O., giacché, al di fuori diuna chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non possonoautonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge.4.12. Essendosi escluso in radice il potere della società d’ambito dideterminare – al di fuori del contesto tracciato dal cit. art. 238, maiportato a compimento – la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidiurbani, restano assorbite le ulteriori censure di cui al quinto, sesto edottavo motivo (circa il difetto di potere, in capo alla Concessionaria, perla notifica degli atti impositivi, la nullità dell'avviso di accertamento permancanza di firma del rappresentante legale dell'ente impositore o di suodelegato, con mancata prova di una delega valida, e per carenza dimotivazione).Numero registro generale 34789/2018Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 16204/2026Data pubblicazione 25/05/20265. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del quarto motivodi ricorso nei limiti dianzi indicati, assorbiti il quinto, sesto, settimo edottavo motivo e respinti i rimanenti motivi, e la cassazione della sentenzaimpugnata6. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia,alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorsointroduttivo dei contribuenti.7. Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono lasoccombenza, con liquidazione come da dispositivo, con distrazione infavore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso nei limiti indicati inmotivazione, assorbiti il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo erespinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; condanna laConcessionaria al pagamento delle spese del primo grado e di appello,che liquida e distrae in favore del difensore antistatario del ricorrente,per ciascun grado, in Euro 800,00 per compensi, oltre spese esenti,rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge;condanna la parte intimata al pagamento delle spese di legittimità, cheliquida e distrae in favore del difensore antistatario del ricorrente, in Euro700,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettariodelle spese generali ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 13.5.2026.[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]Orfano) ([OSCURATO:PERSONA])