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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15894/2026

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raccio Roberto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FittipaldiMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 64/2024depositata il 28/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13032/2024Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 15894/2026Data pubblicazione 23/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 7.2.2024 la Corte d’Appello di Campobassoaccoglieva l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolaredell’omonima impresa individuale, avverso la sentenza pronunciata dalTribunale di Larino e con la quale era stata rigettata la domanda di revocadi alcuni atti di assegnazione ai soci di alloggi della cooperativa ediliziaKondor s.c.a.r.l.L’appellante aveva ivi dedotto di essere creditore della cooperativa in forzadi un contratto di appalto per la realizzazione di un edificio in Termoli,integralmente costruito, e che il credito non era stato soddisfatto e, anzi,la cooperativa dopo l’assegnazione degli alloggi dell’edificio ai singoli soci,era stata cancellata dal registro delle imprese, così annullando ognigaranzia di soddisfacimento delle pretese creditorie.

Aveva dunqueinsistito per l’accoglimento della domanda di revoca nei confronti dellacooperativa e dei soci della stessa.Aurelio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FittipaldiMaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituitisi, in qualità di socidella cooperativa estinta, avevano contestato di essere stati a conoscenzadel credito vantato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA].Il giudice dell’impugnazione, ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cuiall’art. 2901 c.c., in totale riforma della sentenza di primo gradoaccoglieva l’appello.Avverso tale pronuncia i soci della cooperativa già appellati hannoproposto ricorso articolato in tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 13032/2024Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 15894/2026Data pubblicazione 23/05/2026memoria ex art.378 c.p.c..MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti denunziano «nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell'art. 111, 6° co., Costituzione e violazione efalsa o mancata applicazione di cui agli artt. 161 e 132, n. 4, c.p.c. e 118,1° e 2° co., prima parte, disp. att. c.p.c.»Rilevano in particolare che il giudice a quo ha omesso di motivare inmerito alle argomentazioni e contestazioni svolte da essi appellati conparticolare riferimento sia ad una comunicazione inviata dalla impresacostruttrice in data 6.10.2002 e qualificata alla stregua di riconoscimentodi debito sia alle raccomandate, genericamente indicate, inviate ai singolisoci relative al credito vantato.Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la «violazione e falsaapplicazione delle norme di cui agli artt. 1988, 2901 e 2697 c.c. e all'art.115 cpc.», sempre evidenziando l’erronea qualificazione dellacomunicazione in data 6.10.2022 e la valenza probatoria delleraccomandate prodotte in atti.Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la sentenza impugnata per«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti».lamentano che il Giudice a quo non ha in alcun modo esaminato gli avvisidi ricevimento della raccomandata recante la data del 15.12.2003 edinviata anche agli esponenti, ma da questi ricevuta solo in data successivaagli atti di assegnazione dei singoli alloggi nonostante tali fatti siano statioggetto di specifica e ripetuta discussione tra le parti.Numero registro generale 13032/2024Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 15894/2026Data pubblicazione 23/05/2026I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.Va osservato con riferimento alla contestazione della qualificazione dellacomunicazione in data 6.11.2022, così come alla verifica della data degliavvisi di ricevimento delle raccomandate indicate, che i ricorrentiinammissibilmente richiedono a questa Corte una nuova valutazione deidocumenti; come del pari dicasi relativamente al riconoscimento di debito,all'interpretazione e alla qualificazione di un atto negoziale.Trattasi di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, incensurabiliin sede di legittimità se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali diermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 e segg. c.c. (la cui violazionein questa sede non è stata lamentata né tanto meno illustrata), o dimotivazione inadeguata, ovverosia, non idonea a consentire laricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione,argomentazione completamente carente al riguardo (Cass. n.22536/2007, Cass. n.15604/2007; Cass. n.4178/2007, Cass.n.3115/2021).Quanto alle comunicazioni genericamente indicate nella motivazione dellasentenza ed alla relativa data di ricezione, i ricorrenti propongono censurain violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366,1° co. n. 6, c.p.c. (Cass. n. 21346/2024).Infine, non può ravvisarsi neppure il vizio di cui all’art.360 n. 5, richiamatosolo nell’argomentazione del terzo motivo di ricorso e sempre con riguardoall’omessa considerazione delle date di ricezione delle raccomandateinviate ai soci.Ed infatti la norma citata riguarda l'"omesso esame" come riferito ad"un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile inalcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultanoNumero registro generale 13032/2024Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 15894/2026Data pubblicazione 23/05/2026irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmenteformulate (Cass. n.2268/2022); nella specie, inoltre, la decisività non èallegata con riguardo all’intero materiale prodotto dalle parti in giudizio (siveda sul punto proprio la contestazione svolta dal controricorrente cherichiama altra documentazione agli atti a fondamento della domanda).La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.

S.U.n.8053/2014).E tale anomalia non si ravvisa nella motivazione del giudice d’appellotenuto conto che la decisione è fondata sia sulla conoscenza del credito daparte del liquidatore della cooperativa (di cui i soci sono successori), sia suun giudizio di presunzione di conoscenza (‘è impensabile che, nella loroqualità di soci, non fossero a conoscenza di detta situazione..’) siaappunto sula documentazione in atti.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente -nella qualità-, seguono la soccombenza.Numero registro generale 13032/2024Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 15894/2026Data pubblicazione 23/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente -nellaqualità-.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 6.3.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
raccio Roberto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FittipaldiMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 64/2024depositata il 28/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13032/2024Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 15894/2026Data pubblicazione 23/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 7.2.2024 la Corte d’Appello di Campobassoaccoglieva l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolaredell’omonima impresa individuale, avverso la sentenza pronunciata dalTribunale di Larino e con la quale era stata rigettata la domanda di revocadi alcuni atti di assegnazione ai soci di alloggi della cooperativa ediliziaKondor s.c.a.r.l.L’appellante aveva ivi dedotto di essere creditore della cooperativa in forzadi un contratto di appalto per la realizzazione di un edificio in Termoli,integralmente costruito, e che il credito non era stato soddisfatto e, anzi,la cooperativa dopo l’assegnazione degli alloggi dell’edificio ai singoli soci,era stata cancellata dal registro delle imprese, così annullando ognigaranzia di soddisfacimento delle pretese creditorie. Aveva dunqueinsistito per l’accoglimento della domanda di revoca nei confronti dellacooperativa e dei soci della stessa.Aurelio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FittipaldiMaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituitisi, in qualità di socidella cooperativa estinta, avevano contestato di essere stati a conoscenzadel credito vantato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA].Il giudice dell’impugnazione, ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cuiall’art. 2901 c.c., in totale riforma della sentenza di primo gradoaccoglieva l’appello.Avverso tale pronuncia i soci della cooperativa già appellati hannoproposto ricorso articolato in tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 13032/2024Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 15894/2026Data pubblicazione 23/05/2026memoria ex art.378 c.p.c..MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti denunziano «nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell'art. 111, 6° co., Costituzione e violazione efalsa o mancata applicazione di cui agli artt. 161 e 132, n. 4, c.p.c. e 118,1° e 2° co., prima parte, disp. att. c.p.c.»Rilevano in particolare che il giudice a quo ha omesso di motivare inmerito alle argomentazioni e contestazioni svolte da essi appellati conparticolare riferimento sia ad una comunicazione inviata dalla impresacostruttrice in data 6.10.2002 e qualificata alla stregua di riconoscimentodi debito sia alle raccomandate, genericamente indicate, inviate ai singolisoci relative al credito vantato.Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la «violazione e falsaapplicazione delle norme di cui agli artt. 1988, 2901 e 2697 c.c. e all'art.115 cpc.», sempre evidenziando l’erronea qualificazione dellacomunicazione in data 6.10.2022 e la valenza probatoria delleraccomandate prodotte in atti.Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la sentenza impugnata per«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti».lamentano che il Giudice a quo non ha in alcun modo esaminato gli avvisidi ricevimento della raccomandata recante la data del 15.12.2003 edinviata anche agli esponenti, ma da questi ricevuta solo in data successivaagli atti di assegnazione dei singoli alloggi nonostante tali fatti siano statioggetto di specifica e ripetuta discussione tra le parti.Numero registro generale 13032/2024Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 15894/2026Data pubblicazione 23/05/2026I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.Va osservato con riferimento alla contestazione della qualificazione dellacomunicazione in data 6.11.2022, così come alla verifica della data degliavvisi di ricevimento delle raccomandate indicate, che i ricorrentiinammissibilmente richiedono a questa Corte una nuova valutazione deidocumenti; come del pari dicasi relativamente al riconoscimento di debito,all'interpretazione e alla qualificazione di un atto negoziale.Trattasi di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, incensurabiliin sede di legittimità se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali diermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 e segg. c.c. (la cui violazionein questa sede non è stata lamentata né tanto meno illustrata), o dimotivazione inadeguata, ovverosia, non idonea a consentire laricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione,argomentazione completamente carente al riguardo (Cass. n.22536/2007, Cass. n.15604/2007; Cass. n.4178/2007, Cass.n.3115/2021).Quanto alle comunicazioni genericamente indicate nella motivazione dellasentenza ed alla relativa data di ricezione, i ricorrenti propongono censurain violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366,1° co. n. 6, c.p.c. (Cass. n. 21346/2024).Infine, non può ravvisarsi neppure il vizio di cui all’art.360 n. 5, richiamatosolo nell’argomentazione del terzo motivo di ricorso e sempre con riguardoall’omessa considerazione delle date di ricezione delle raccomandateinviate ai soci.Ed infatti la norma citata riguarda l'"omesso esame" come riferito ad"un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile inalcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultanoNumero registro generale 13032/2024Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 15894/2026Data pubblicazione 23/05/2026irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmenteformulate (Cass. n.2268/2022); nella specie, inoltre, la decisività non èallegata con riguardo all’intero materiale prodotto dalle parti in giudizio (siveda sul punto proprio la contestazione svolta dal controricorrente cherichiama altra documentazione agli atti a fondamento della domanda).La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U.n.8053/2014).E tale anomalia non si ravvisa nella motivazione del giudice d’appellotenuto conto che la decisione è fondata sia sulla conoscenza del credito daparte del liquidatore della cooperativa (di cui i soci sono successori), sia suun giudizio di presunzione di conoscenza (‘è impensabile che, nella loroqualità di soci, non fossero a conoscenza di detta situazione..’) siaappunto sula documentazione in atti.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente -nella qualità-, seguono la soccombenza.Numero registro generale 13032/2024Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 15894/2026Data pubblicazione 23/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente -nellaqualità-.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 6.3.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]