CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 16995/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente exlege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 916/2024 depositatail 29/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratore generale diPasqualina Ficociello, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.278/2009 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il qualeNumero registro generale 11083/2024Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 16995/2026Data pubblicazione 30/05/2026si ingiunse il pagamento di euro 9.631,86, oltre interessi e spese, infavore dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] per attività professionali da questi svolteper la progettazione e la direzione dei lavori eseguiti nell’immobile, diproprietà delle opponenti, sito in [OSCURATO:PERSONA], località Santa MariaVologno, strada [OSCURATO:PERSONA]. Con l’opposizione parte attrice eccepìl’inadempimento contrattuale del professionista per sussistenza di vizi edifformità dell’opera, l’applicazione dell’aliquota I.V.A. al 20% anziché al10% sull’importo dei lavori, l’omesso deposito al Genio civile delladenuncia di opere in cemento armato come previsto dall’art. 65 del d.P.R.n. 380 del 2001, e chiese in via riconvenzionale la condanna delconvenuto al risarcimento dei danni.domanda riconvenzionale di condanna delle opponenti al pagamento delsuperiore compenso di euro 18.868,22.Il giudizio fu interrotto per l’intervenuto decesso di Pasqualinaanche quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA]. All’esito dell’istruttoriasvolta e alla luce delle risultanze della C.T.U., il Tribunale di Santa MariaCapua Vetere, con sentenza n. 46 dell’11 gennaio 2021, dichiarateinammissibili l’eccezione di incompetenza per territorio sollevatadall’opponente solo nella memoria di replica e la domanda riconvenzionaleproposta dall’ing. Ficociello, rigettò l’opposizione.2. Proposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 916,depositata il 29 febbraio 2024, la Corte d'appello di Napoli, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello, confermando ladecisione di primo grado.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione fondato su sei motivi.Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..Numero registro generale 11083/2024Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 16995/2026Data pubblicazione 30/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità delprocedimento ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. per avere la Corteterritoriale rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva diPasqualina Ficociello dalla stessa sollevata, e «ciò sul presupposto che,avendo, invero, diversamente qualificato detta eccezione come carenza dititolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio, la stessa avrebbedovuto essere formalizzata, ai fini della sua tempestività, nell'atto dicitazione in opposizione a decreto ingiuntivo e non, come di controavvenuto, nella memoria di replica ex art. 190 cpc depositata nel giudiziodi primo grado».Al riguardo la ricorrente deduce di aver posto all’attenzione dell’organodecidente la questione inerente alla carenza di legittimazione passiva diPasqualina Ficociello rispetto all’ingiunzione di pagamento, essendo lapropria madre – deceduta in pendenza del giudizio di primo grado –estranea al contratto di appalto stipulato da [OSCURATO:PERSONA] e dall’ing.poteva essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e la Corted’appello avrebbe dovuto esaminarla e, conseguentemente, revocare ildecreto ingiuntivo n. 278/2009, perché emesso nei confronti di parteestranea alla controversia.Occorre premettere che l’eccezione sollevata dall’odierna ricorrentesituazione giuridica sostanziale passiva. In proposito le S.U., con lasentenza n. 2951 del 2016, hanno chiarito che la titolarità del dirittosostanziale attiene al merito della causa, alla fondatezza della domanda,ed è un elemento costitutivo della domanda. La titolarità può esserenegata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa diposizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto,non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.. LaNumero registro generale 11083/2024Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 16995/2026Data pubblicazione 30/05/2026questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essereposta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevatad'ufficio dal giudice; può inoltre essere oggetto di motivo di appello,perché l'art. 345, secondo comma, c.p.c. prevede il divieto di "nuoveeccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio".Alla luce di tali principi, pertanto, non è corretta l’affermazionesecondo cui trattandosi, nella specie, di difetto di titolarità passiva e nondi legittimazione passiva, l’eccezione andava sollevata con l’atto diopposizione al decreto ingiuntivo (e non negli scritti conclusionali ex art.190 c.p.c.).Purtuttavia, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.Dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente interruzionedel processo di primo grado la figlia [OSCURATO:PERSONA] lo ha riassunto,qualificandosi come unica erede; la stessa non ha mai contestato di essereeffettiva titolare del rapporto dal lato passivo.Dunque, nessun interesse concreto può apprezzarsi a vederericonosciuto il difetto di titolarità dal lato passivo della madre.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4 c.p.c.) anche in relazioneall’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Napoli,come il Tribunale, «dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezionedi carenza di legittimazione passiva della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nelle repliche ex art. 190 c.p.c. afferenti al giudizio di primogrado, atteso che, di contro a quanto avrebbe dovuto avvenire, il Giudicedi prime cure, e l'assunto è stato fatto … proprio anche dalla Corteterritoriale, si è unicamente espresso sull'eccezione di incompetenzaterritoriale pure sollevata (dichiarandola, a torto o a ragione, infondata)ma meno che mai su quella che, nel motivo di appello, era oggetto diaccertamento, ovvero, appunto, la carenza di legittimazione passiva dellaSig.ra Pasqualina».Numero registro generale 11083/2024Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 16995/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il motivo è infondato.La ricorrente non tiene conto del fatto che la Corte territoriale si èpronunciata sull’eccezione sollevata, come già rilevato esaminando ilprimo motivo di ricorso, e non è ravvisabile, pertanto, alcun vizio diomessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.Si duole, poi, della omessa motivazione su quanto dedotto al punto b)del secondo motivo di appello («nulla ha poi statuito (il giudice di primecure) sulle altre richieste circa la violazione del dovere di correttezza, diinformativa e, non per ultimo, delle violazioni degli obblighi del D.L.derivanti dall'art. 124 del DPR 554/1999»), avendo la Corte d’appelloaffermato che «Il punto sub b) è infondato. Invero il Giudice di prime cureha affermato: “pertanto anche rispetto al fenomeno inflattivo riscontrato,il direttore dei lavori, per quanto risulta agli atti e dalla istruttoriaespletata, ha adoperato la diligenza richiesta (pagina 7 della sentenza)”.Non rilevando, dunque, alcun difetto della diligenza richiestanell'esecuzione della prestazione del direttore dei lavori, rigettava ladomanda».In subordine, la ricorrente rileva che il vizio della sentenza può essereinquadrato anche sotto il profilo di cui all'art. 112 c.p.c., per non avere laCorte territoriale preso posizione sull'eccezione formulata nell'atto digravame.La doglianza è infondata con riferimento ad entrambe le prospettazionicensorie.Quanto al vizio di motivazione apparente, perché la motivazione èperfettamente comprensibile nel senso di escludere che il primo giudicefosse incorso nel vizio di omessa pronuncia sulla doglianza sub b).Riportando il passo della motivazione della sentenza di primo grado che haesaminato la contestata violazione da parte dell’ing. Ficociello degliobblighi sulla direzione dei lavori, previsti dall’art. 124 del d.P.R. n. 554del 1999, la Corte d’appello ha ritenuto che, in quel passo, vi fosse laNumero registro generale 11083/2024Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 16995/2026Data pubblicazione 30/05/2026risposta alla censura sub b). La motivazione è in tal senso perfettamentecomprensibile.Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., essendovi unachiara risposta a quel motivo di appello, è anche infondata la prospettataqualificazione della medesima doglianza come vizio di omessa pronuncia.Infine, la ricorrente lamenta che sul «richiesto accertamento eregolarizzazione tecnico amministrativa e progettuale dell'immobile» e sul«ritardo nella consegna dei lavori che, previsti per una durata di 2 mesi, apartire dal 04.09.2016, si sono protratti fino alla primavera dell'annosuccessivo» la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato ledomande ed eccezioni tardive, cosicché la declaratoria di tardività delladomanda si sarebbe tradotta in omessa pronuncia sul punto.Al riguardo, secondo la Tartaglia, la domanda di “accertamento eregolarizzazione tecnico amministrativa e progettuale dell'immobile”emergeva già nella domanda riconvenzionale formulata in atto dicitazione. Mentre, quanto al ritardo nella consegna dei lavori, alla mancatacontabilizzazione delle penali previste nel contratto all'art. 14 e allamancata redazione del certificato di fine lavori, esse sarebbero eccezionirituali pur se sollevate nella prima memoria ex art. 183, sesto commac.p.c.La censura è infondata.Per la prima parte, lo è perché — sebbene meriti di essere mediata dauna parziale correzione della motivazione ex art. 384, quarto comma,c.p.c. — l’accenno ad una esigenza di regolarizzazione amministrativa,bensì leggibile nella evocata pag. 12 dell’atto di citazione introduttivo,risulta in realtà del tutto generico e meramente ipotetico (chiedendosi ivi,testualmente, il ristoro delle «spese che dovessero essere necessarie adaltro tecnico per la regolarizzazione delle omissioni amministrative eprogettuali che saranno accertate nel corso del giudizio, previaespletamento di C.T.U. che già da ora si chiede»), di guisa che, se non perNumero registro generale 11083/2024Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 16995/2026Data pubblicazione 30/05/2026la novità della ripresa di tale tema in sede di memoria ex art. 183, sestocomma c.p.c., quanto meno per la sua genericità, rimane comunquecorretta la valutazione di insussistenza di un vizio di omessa pronuncia daparte del primo giudice.Per la seconda parte, perché non è condivisibile l’assunto censoriosecondo cui sarebbe stata male predicata la preclusione, trattandosi dimere eccezioni volte a paralizzare l’avversa pretesa creditoria: se è vero,infatti, che, quali eccezioni in senso lato, esse non soggiacciono allepreclusioni assertive, va tuttavia rilevato che a tali preclusioni vanno,invece, incontro i fatti su cui essi si basano, sicché in mancanza di alcunaemergenza circa la tempestiva allegazione o comunque circa la ritualeacquisizione al processo di tali fatti, la valutazione della Corte d’appellorimane corretta.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la «violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c. anche in relazioneall’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. – violazione o falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) anche in relazione all’art. 132, comma 2,n. 4 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)».La ricorrente riproduce il terzo motivo di appello, con il quale haevidenziato che le difformità dei lavori eseguiti sotto il controllo deldirettore dei lavori, ing. Ficociello, rispetto al progetto – quali, peresempio, la scala per accedere nel vano centrale del sottotetto realizzatanella parte opposta a quella originariamente prevista oppure la scalarealizzata nello studio per arrivare alla stanza da letto non prevista nellaDIA – erano rilevabili dalle risultanze peritali e dalle testimonianze rese nelcorso del giudizio di primo grado, ma la Corte d’appello ha ritenutoinammissibili le doglianze, in quanto non proposte in primo grado, cosìincorrendo in un’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c..Numero registro generale 11083/2024Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 16995/2026Data pubblicazione 30/05/2026Contesta la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione sulledifformità urbanistiche proposta per la prima volta in appello, in quantotali difformità erano emerse all’esito delle testimonianze rese nel corso delgiudizio di primo grado e, comunque, erano state menzionate nell’atto dicitazione, nel quale l’opponente aveva chiesto, in via riconvenzionale, ilristoro delle spese che dovessero risultare necessarie per laregolarizzazione delle omissioni amministrative e progettuali da accertarsinel corso del giudizio.Il motivo è inammissibile.La S.C. è costante nel ritenere che l’onere di specifica indicazione deglidi deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenzialedegli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo dacontemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice dilegittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazionedella giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed ildiritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale danon inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 6937/2010; Cass. n.4220/2012; Cass. n. 8569/2013; Cass. n. 14784/2015; Cass. n.18679/2017; Cass. n. 21346/2024).In ossequio al principio di specificità del ricorso debbono essereprecisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale ad elideredubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e lerisposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare laconcludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovveropertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto cosìcongruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell'incartodocumentale come appropriatamente offerto all’esame della SupremaCorte” (v. Cass. n. 5916/2026; Cass. n. 25873/2025; Cass. n.25447/2025; Cass. n. 25496/2025, che precisa che dalla sentenza SucciNumero registro generale 11083/2024Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 16995/2026Data pubblicazione 30/05/2026della Corte EDU è dato trarre il principio per cui il principio di“autosufficienza del ricorso” ha il fine legittimo di “semplificazionedell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia dellacertezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia”).Nel caso in esame, il ricorso illustra il terzo motivo richiamandodocumentazione (per esempio, la documentazione prodotta dall’ing.CTU espletata in primo grado; la planimetria dell’allegato B e le foto n. 13dell’allegato C della consulenza tecnica) di cui non fornisce alcuna chiaraindicazione né contenutistica né di precisa collocazione all’interno degli attiprodotti.Il motivo è, altresì, inammissibile, nella parte in cui si lamenta lanullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.anche in relazione alla motivazione apparente (art. 132, secondo comma,n. 4 c.p.c.) e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 c.p.c..La S.C. ha affermato che è contraddittoria la denuncia, in un unicomotivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazionesu un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica lacompleta omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione delcaso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deveessere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e noncon la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero delvizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondopresuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte delgiudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modogiuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e vadenunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 6150 del05/03/2021; Cass. n. 27551 del 23/10/2024).Numero registro generale 11083/2024Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 16995/2026Data pubblicazione 30/05/2026La ricorrente, inoltre, censura le parti della sentenza di appello chehanno confermato la decisione di primo grado sulla formulazione deiquesiti rivolti al CTU (escludendo i quesiti sulla regolaritàurbanistica/edilizia), sul fatto che i lavori commissionati non avevanoriguardato le strutture portanti dell’immobile di proprietà di GabriellaTartaglia e sull’esecuzione di alcuni lavori (innalzamento di 30 centimetridella parte mansardata) senza autocertificazione o ordine del direttore deilavori. La Corte d’appello avrebbe condiviso la decisione di primo grado,quanto ai quesiti peritali, perché esclusi dal thema probandum e dai motividi opposizione a decreto ingiuntivo; quanto ai lavori commissionati, perchénon era emerso che avessero riguardato le strutture portanti.La ricorrente, al riguardo, lamenta il vizio di omessa motivazione e diomesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.Il motivo, sotto tale profilo, è inammissibile non solo persovrapposizione di censure incompatibili e per inosservanza dei requisiti dicui all’art. 366, n. 6 c.p.c., ma anche perché, riproponendo gli stessimotivi di appello, investe aspetti fattuali non consentiti in questa sede.In ogni caso si deve evidenziare che la Corte d’appello ha motivato inmodo chiaro ed ampiamente esaustivo le ragioni per le quali ha ritenuto diconfermare, condividendola, la sentenza del Tribunale.La ricorrente lamenta, infine, la nullità della sentenza per motivazioneapparente e anche per violazione del disposto di cui all’art. 115 c.p.c. aisensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in ordine ad alcune valutazioni compiutedalla Corte territoriale in relazione alla diligenza del direttore dei lavori.La censura, anche sotto tale profilo, è inammissibile, in quanto ilricorso si presenta generico e privo dei requisiti richiesti a penad'inammissibilità dall'art. 366, n. 6, c.p.c. oltre che per sovrapposizione divizi incompatibili.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la «violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) anche in relazioneNumero registro generale 11083/2024Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 16995/2026Data pubblicazione 30/05/2026all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.». Deduce che in secondo grado avevainsistito nella domanda di risarcimento dei danni subiti a causa delledifformità urbanistiche dei lavori eseguiti, che la Corte ha erroneamenteritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., omettendo la pronunciasul punto.Il motivo è infondato per le analoghe ragioni esposte esaminando ilsecondo motivo.Nello specifico, quanto al vizio di motivazione apparente, perché lamotivazione è chiara e comprensibile nella parte in cui (v. pag. 21 e ss.) ilgiudice di secondo grado ritiene che le difformità edilizie ed urbanistiche“da cui l’appellante fa discendere l’invendibilità del bene e il danno perl’impossibilità all’accesso alle agevolazioni di ristrutturazione c.d. Ecobonus110%” sono inammissibili perché proposte per la prima volta in appello.Quanto al vizio di omessa pronuncia, in quanto la Corte d’appello hafornito una chiara risposta sulla questione prospettata dall’appellante.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’«omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(art. 360, n. 5, c.p.c.)» con riguardo alla dedotta questione dellamancanza di certificazione di fine lavori, che aveva determinato ladecadenza della DIA e l’esecuzione di lavori abusivi.Il motivo è inammissibile, in quanto ripropone gli stessi motivi diappello così invocando una rivisitazione del merito che in questa sede nonpuò essere compiuta.6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3».A tal riguardo la ricorrente deduce che l’accoglimento del primo motivodi ricorso determinerà la revoca del decreto ingiuntivo opposto«illegittimamente emesso anche nei confronti della Sig. PasqualinaNumero registro generale 11083/2024Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 16995/2026Data pubblicazione 30/05/2026delle spese di giudizio per aver la stessa erroneamente agito in sedemonitoria contro un soggetto manifestamente estraneo alla controversia».Il motivo è inammissibile, poiché non articolato in termini di specificacensura alla regolamentazione delle spese, che la Corte d’appello hacorrettamente operato secondo il principio di soccombenza, ma si risolvein una mera contestazione della statuizione senza argomenti idonei ametterne in discussione la legittimità; esso si configura, dunque, come un“non motivo” ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c..Questa Corte ha, in più occasioni, precisato che nel ricorso percassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, primo comma,n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo conl'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante laspecifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenzaimpugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimitào dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente unavalutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenticonsentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale diverificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 20870 del26/07/2024; Cass. n. 16038 del 26/06/2013).La ricorrente lamenta, inoltre, l’erroneità dell’importo liquidato in euro9.991,00 sul presupposto che, invece, si sarebbe dovuta liquidare lasomma di euro 5.809,00 corrispondente ai valori dello scaglione compresotra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 di cui al D.M. 55 del 2014.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha così motivato in punto di spese: «Le speseseguono la soccombenza e si liquidano d’ufficio, in conformità al decretodel Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come aggiornato conD.M. 147/2022), negli importi minimi dello scaglione di riferimento (da €Numero registro generale 11083/2024Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 16995/2026Data pubblicazione 30/05/202626.000,01 ad € 52.000,00, dovendo il valore della controversiadeterminarsi sulla base del cumulo delle domande spiegate dalle parti), inconsiderazione dell’attività difensiva concretamente svolta e dellequestioni giuridiche affrontate, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Monarca, dichiaratosi antistatario».La ricorrente censura la decisione senza tener conto del fatto che ilgiudice di secondo grado ha – contrariamente a quanto lamentato –correttamente individuato lo scaglione di riferimento della controversia,determinato sommando alla domanda originaria la domandariconvenzionale proposta dall’appellante (art. 10 c.p.c.).7. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Le spese processuali delgiudizio di cassazione seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mrigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquidarispettivamente in complessivi euro 5.500,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 11083/2024Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 16995/2026Data pubblicazione 30/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione del 21 maggio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello