CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09995/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALEMMA-ricorrente-controAGENZIA delle ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA - NAPOLI n. 7495/2022 depositata il 22/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società ricorrente aveva presentato il 30 settembre 2016 una DOCFAper il riclassamento d’un immobile adibito ad albergo all’insegna HotelNumero registro generale 12139/2023Numero sezionale 3077/2026Numero di raccolta generale 9995/2026Data pubblicazione 17/04/2026Rivage sito in Sorrento (NA), via Capo n. 11, proponendo una rendita di €42.982,00.L’Agenzia respinse la proposta notificando alla contribuente il 12/10/2017un avviso d’accertamento con il quale censiva l’immobile alla categoriaD/2 per una rendita di € 80.000,00.La società propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diNapoli che, con sentenza 15602 del 29/11/2018, lo respinse.La contribuente propose appello avanti alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] che, nel contraddittorio con l’Ufficio e mediante lasentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame.Il giudice d’appello ha innanzi tutto evidenziato come nel 1999 l’immobilefosse già accatastato in D/2 con rendita di Lit. 86.140.000 (pari a €44.487,60) e come nel 2007 fosse stato sottoposto a ristrutturazionetotale. Anche in quella occasione l’Ufficio aveva rideterminato la renditaproposta con una DOCFA respingendo l’istanza di confermare una renditainferiore alla precedente ed elevandola a € 99.082,96. Talerideterminazione fu annullata in via giurisdizionale molti anni dopo perragioni meramente formali, ciò che, unitamente alla ristrutturazioneparziale con diversa distribuzione degli spazi interni, condusse allapresentazione della nuova DOCFA del 2016 oggetto di questoprocedimento, riproponendo una rendita di poco inferiore a quella del1999 (€ 42.982,00 a fronte di 44.487,60), che l’Ufficio rideterminava in €80.000,00.La Corte di merito ha poi ritenuto che, trattandosi di rideterminazioneconseguente a DOCFA:- non fosse necessario l’esperimento di un previo sopralluogo;- l’avviso fosse congruamente motivato.La sentenza ha altresì ritenuto corretto il riferimento comparativo a unimmobile con analoga destinazione sito nella medesima strada,richiamando la categoria A/8 (villa), anziché A/7 (villino), valutando cheNumero registro generale 12139/2023Numero sezionale 3077/2026Numero di raccolta generale 9995/2026Data pubblicazione 17/04/2026l’ipotetica destinazione ad abitazione porterebbe senz’altro a taleclassificazione e giustificando altresì il maggior valore e conseguentemaggiore rendita, rispetto alla precedente calcolata al 1999, sulla base deilavori di ristrutturazione totale avvenuta nel 2007 e parziale nel 2016. LaCorte di merito ha altresì escluso fosse necessario procedere a una CTUalla luce delle prove in atti e in assenza di valutazioni tecniche contrarieda parte della contribuente.Ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di tre motiviintegrati da successiva memoria.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degliartt. 34 e 35 del d.lgs. 546 del 1992, art. 24 della Costituzione, anche inrelazione agli artt. 189 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.. Sostiene che la sentenza sia nullaTecnico d’Ufficio che non ha depositato la sua relazione, non ha nominatoun nuovo CTU e neppure ha revocato la consulenza disposta inprecedenza, non consentendo inoltre alle parti la discussione in pubblicaudienza. Lamenta in particolare che, dopo avere fissato udienza per lanomina di un nuovo CTU e dopo che in tale udienza le parti avevanoinsistito per tale nomina, la Corte abbia deciso la sentenza impugnatasenza dare alle parti la possibilità di concludere e discutere la causa.1.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.1.2 Lo stesso, infatti, pur enunciando una serie di norme che si assumonoviolate, lamenta errori procedurali, asseritamente di evidente rilevanza,senza indicare specificamente le violazioni che la Corte di merito avrebbecompiuto e come le stesse potrebbero determinare la nullità dellasentenza. Neppure il motivo specifica se e quando vi sarebbe stata laNumero registro generale 12139/2023Numero sezionale 3077/2026Numero di raccolta generale 9995/2026Data pubblicazione 17/04/2026richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza. Va ricordato che ivizi c.d. d’attività, costituenti errores in procedendo, sono quellideterminati da una erronea applicazione della legge processuale che, ovenon si risolva in una semplice irregolarità e se non viene sanata,determina la nullità dell’atto (artt. 156 ss c.p.c.) che si estende agli attisuccessivi dipendenti fino alla sentenza (art. 159 c.p.c.).1.3 Il motivo è inoltre infondato atteso che il giudice, a un successivoesame del materiale probatorio, può ritenere sufficiente la provadocumentale dei fatti e revocare, anche implicitamente, la già dispostaCTU. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la revocadell'ordinanza con la quale il giudice abbia disposto la comparizione delconsulente tecnico d'ufficio per chiarimenti - revoca che, al pari di quellarelativa all'ordinanza ammissiva della consulenza, rientra nei poteridiscrezionali del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede dilegittimità - è implicita nella circostanza che non viene dato ad essa corso(Cass. Sez. 3, 04/11/2004, n. 21140, Rv. 577956 – 01). Nel caso specificopoi, come si evince dal punto 6 della sentenza, la Corte di merito haesplicitamente revocato l’effettuazione della CTU indicando come la suaeffettuazione non risultasse necessaria alla luce degli elementi di fatto adisposizione della Corte stessa.1.4 Del pari non può ritenersi cagione di nullità della sentenza l’averedeciso la causa a seguito di riserva all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], che era statafissata per l’acquisizione, a cura della segreteria della Corte, del nome diun nuovo CTU. Dal verbale di quell’udienza (doc. 17 ricorrente),esaminabile da questa Corte in quanto è eccepito un errore procedurale(Cass. 21346/2024; 29495/2020; 23834/2019; 20924/2019; SS.UU.,20181/2019; 6014/2018; 21397/2014; 8008/2014; 896/2014;12664/2012; SSUU n. 8077/2012), risulta che, presenti il difensore dellaricorrente e il rappresentante dell’Agenzia, su invito del Presidente, ilRelatore espose i fatti e le questioni della controversia. Dopo di ciò, ilNumero registro generale 12139/2023Numero sezionale 3077/2026Numero di raccolta generale 9995/2026Data pubblicazione 17/04/2026Presidente ammise le parti alla discussione e, successivamente, dichiaròchiusa la discussione e il collegio si ritirò in Camera di Consiglio. Attesoche il verbale d’udienza ha natura di atto pubblico sino a querela di falso(Cass. Sez. 3, 06/07/2010, n. 15879, Rv. 613856 – 01), non vi sonoragioni per ritenere che alle parti siano stati sottratti i relativi diritti inmerito alla discussione della causa.2. Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 191, 132comma secondo, n. 4, c.p.c., 36 d.lgs. 546 del 1992, 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Lamenta la nullità della sentenza perdifetto di valutazione delle prove e motivazione apparente in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. Ribadisce che, alla stregua dellecontestazioni operate alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice,la Corte di merito avrebbe dovuto confermare la disposta CTU al fined’accertare la fondatezza di tali contestazioni. Sostiene a tal fine che lamotivazione adottata dalla Corte di merito sarebbe meramente apparente.2.1 Anche questo motivo è inammissibile.2.2 Va innanzi tutto evidenziato come sia prospettato il vizio ex art. 360,comma primo, n. 5, c.p.c. senza chiarire quale sia il fatto storico, aventecarattere decisivo e oggetto di discussione tra le parti, che la Corte dimerito non avrebbe esaminato. Va inoltre ricordato come il vizio diomessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza visia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.(Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 – 01). Nel caso specificoè evidente come la sentenza sia motivata con argomentazioni del tuttocomprensibili e prive di errori logici, risolvendosi le critiche operate in unsollecito alla rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile inNumero registro generale 12139/2023Numero sezionale 3077/2026Numero di raccolta generale 9995/2026Data pubblicazione 17/04/2026questa fase, non potendosi censurare la motivazione in sede di legittimitàpoiché non si condivide la valutazione operata del giudice d’appello sullequestioni di fatto inerenti alla classificazione dell’immobile.2.3 Deve inoltre convenirsi con la controricorrente in ordine al fatto che,tale profilo di doglianza, incorre nell’inammissibilità prevista dall’art. 360,comma quarto, c.p.c., atteso che le motivazioni delle sentenze di meritosono sostanzialmente basate sulla medesima ratio.2.4 Alla stregua di tale insegnamento, si comprende altresì come siainammissibile la prospettazione di una violazione di legge con riferimentoagli artt. 191, 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., 36 d.lgs. 546 del 1992,116 c.p.c. atteso che:- gli artt. 191 e ss. c.p.c., come già evidenziato, non impediscono algiudice di revocare – anche implicitamente - la precedente disposizione diuna CTU;- l’asserita violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. e delcorrispondente art. 36 del d.lgs. 546/92, in tema di esposizione delleragioni di fatto e diritto della decisione, oltre che infondata come si èdetto, è al più ascrivibile al vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 4,c.p.c., che è stato invece demandato al primo motivo sotto il profilotrattato supra;- l’art. 116 c.p.c., che impone che il giudice valuti liberamente le proveove non disposto diversamente e possa trarre argomenti di prova dadiverse fonti, evidenzia ulteriormente la natura della censura, voltaall’inammissibile rivalutazione delle prove in atti.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 1, comma 224, dellalegge 300/2014 (legge di stabilità 2015) in relazione alla Circolare n.6/2012 dell’Agenzia delle Entrate e all’art. 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 c.p.c.. Sostiene che il citato comma 224 hastabilito che la determinazione della rendita catastale delle categorie D edE deve uniformarsi alla Circolare n. 6/2012 dell’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 12139/2023Numero sezionale 3077/2026Numero di raccolta generale 9995/2026Data pubblicazione 17/04/2026Avrebbe errato la Corte di Giustizia Tributaria della Regione Campania aritenere legittimo il provvedimento impugnato senza nominare un C.T.U.specializzato in materia per valutare l’avviso d’accertamento e l’allegatarelazione di stima predisposta dall’Agenzia delle Entrate. I criteri utilizzatisarebbero infatti difformi rispetto a quelli indicati dalla predetta Circolare.La relazione di stima si sarebbe infatti basata, tra l’altro, sul numero di“stelle” della struttura, comparandola con un immobile di categoria A esenza eseguire la virtualizzazione delle camere, come previsto dallapredetta circolare.3.1 Il motivo è infondato.3.2 L’art. 1, comma 224 della legge n. 300/14 (rectius art. 1 comma 244,della legge 23/12/2014 n. 190, pubblicata in GU n. 300 del 29/12/2014)prevede effettivamente che, nelle more dell'attuazione delle disposizionirelative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catastodei fabbricati - di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, aisensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,e successive modificazioni - si applichino le istruzioni di cui allacircolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012,concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unita'immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi».Il fatto però che la relazione di stima si basi su elementi ulteriori non favenire meno la decisione impugnata ove ritiene che la valutazione siastata effettuata in conformità con tale regolamentazione, come emergedalla trascrizione nel controricorso, tramite stima diretta e motivando sullemodalità di calcolo della rendita aggiungendo “a conferma” ulteriorivalutazioni comparative con altro albergo. Quanto alla censura riguardantela “virtualizzazione delle camere” non è indicato in quale punto laNumero registro generale 12139/2023Numero sezionale 3077/2026Numero di raccolta generale 9995/2026Data pubblicazione 17/04/2026suindicata Circolare prevederebbe tale requisito, in cosa consista ed in chetermini ciò avrebbe inficiato (non l’atto opposto ma) la decisione quiimpugnata.4. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusione,a favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese di giudizio.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 percompensi oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]