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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10410/2026

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difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 9 CATANIA, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] - CATANIA-intimata-avverso SENTENZA di Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia,SEZ.DIST.

CATANIA, n. 1309/2023 depositata il 09/02/2023.Numero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società ricorrente impugnò avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Catania una cartella di pagamento notificatale il 4/9/2017 daAgenzia [OSCURATO:PERSONA] per conto del [OSCURATO:PERSONA] in epigrafeindicato, con la quale era ingiunto il pagamento di contributi consortili, perraccolta, depurazione e scarico acque, in relazione agli anni 2015 e 2016.Lamentò il difetto di soggettività passiva dell’obbligo, trattandosi di terreniaffittati a terzi, carenze di motivazione nella cartella impugnata nonchéd’effettivi benefici dalle opere consortili a favore dei fondi di proprietàdella società medesima.[OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] e conRiscossione Sicilia, con la sentenza n. 8834/2018 accolse parzialmente ilricorso statuendo che la sola parte relativa al canone irriguo dovesseessere pagata dagli affittuari.Sugli appelli riuniti della società contribuente e del [OSCURATO:PERSONA] e con lasentenza indicata in epigrafe, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], laCorte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia ha respinto l’appellodella contribuente e accolto quello del [OSCURATO:PERSONA], dichiarando legittima lacartella impugnata.Secondo la Corte territoriale, l’esistenza di un valido piano di classificadetermina una presunzione di sussistenza del beneficio a favore dei fondiivi ricompresi spettando al contribuente la prova della sua insussistenza e,nel caso specifico, la società appellante non aveva raggiunto tale prova.

Lostesso giudice d’appello ha evidenziato come, nel caso specifico dellaRegione Sicilia, non sarebbe neppure necessario un piano di classificaassenza di normative regionali in proposito, i Consorzi possono operare invia provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi dei beneficiNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026conseguiti, provvedendo solo in seguito agli eventuali conguagli. [OSCURATO:PERSONA] di II grado ha altresì ritenuto infondate le censure sullamotivazione della cartella impugnata alla luce del suo contenuto letteralee della pubblicità dei provvedimenti normativi e amministrativi che lagiustificano.Quanto all’appello del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha ritenuto che(anche) i contributi irrigui abbiano natura di oneri reali gravanti suiproprietari dei terreni, a prescindere dall’affitto degli stessi a terzi che nesono effettivi utilizzatori.Ricorre per Cassazione la società con sei motivi di censura.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] resistente.[OSCURATO:PERSONA], pur notificata telematicamente delricorso il 11/9/2023, è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 del c.p.c., con particolare riferimento al viziod’extrapetizione in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.

Sostiene chela fondatezza dell’eccezione secondo cui i contributi erano dovuti dagliaffittuari si ravvisava sulla base dell’art. 5 della LR Sicilia n. 45 del25/5/1995 ove menziona tra i consorziati: “Gli imprenditori agricoli e nonagricoli proprietari, enfiteuti o affittuari ...” con la conseguenza che larichiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società odierna ricorrentesarebbe illegittima.

Afferma che, in sede di controdeduzioni avanti allaCommissione Provinciale, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto ladistinzione tra contributi per l’incremento di valore fondiario, a carico delproprietario (codice 0648), e quelli per miglioramento fondiario (contributiirrigui codice 0750) a carico del conduttore, tanto che la stessa CTPriconobbe la distinzione suindicata addebitando alla proprietà solamente iprimi e non i secondi, spettanti a chi effettivamente utilizzi l’acqua perirrigazione.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in sede d’appello ammesso laNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026relativa carenza di legittimazione passiva allegando una nota n. 957/19 e iprospetti con cui riduceva il carico iscritto a ruolo nei confronti dellaproprietà per gli anni 2015 e 2016.

Afferma che, accogliendo l’appello delConsorzio, la Corte territoriale avrebbe pronunziato oltre la domandadecidendo su una questione che non era stata oggetto di specificadeduzione e domanda da parte della società contribuente, sicché avrebbepronunciato su un’eccezione diversa da quella espressamente prospettatanei motivi d’impugnazione.1.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Deve innanzi tutto precisarsi che la norma richiamata non si limita allafrase “Gli imprenditori agricoli e non agricoli proprietari, enfiteuti oaffittuari”, come riportata nel motivo, ma aggiunge “tenuti per legge o percontratto al pagamento dei contributi consortili ...”, ciò che evidenziacome dalla stessa non possa evincersi un generale principio che1.2 Va inoltre ricordato come, laddove vengano denunciati errores inprocedendo, la Corte è anche giudice del fatto, potendo accederedirettamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito suiquali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente formulata,rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorsosecondo le disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma2, n. 4 (ex plurimis, Cass. n. 21346/2024, ove si sostiene che il rispettodel principio di autosufficienza «impone la trascrizione essenziale degli attie dei documenti per la parte d’interesse»; Cass. n. 29495/2020; Cass. n.23834/2019; Cass. n. 20924/2019; Cass.

S.U., n. 20181/2019; Cass. n.6014/2018; Cass. n. 21397/2014; Cass. n. 8008/2014; Cass. n.896/2014; Cass. n. 12664/2012; Cass.

S.U., n. 8077/2012).1.3 Nel caso specifico il ricorrente si limita a trascrivere alcune righedell’atto d’appello obliterando il fatto che unico oggetto dell’appello delConsorzio era proprio l’affermazione secondo cui tutti i contributi di cuiNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026alla cartella impugnata erano dovuti dalla proprietà, richiamando altresìtutte le deduzioni ed eccezioni formulate in primo grado (pag. 3 dellededuzioni in I grado – all. 4 al controricorso) dove si afferma che ilcontributo richiesto è “utilizzato esclusivamente per le opere irrigue etrova la propria legittimità nella vigente normativa..”, chiedendo in quellasede il rigetto del ricorso della contribuente.

Non può contestarsi chel’irrigazione produca benefici anche agli affittuari ma non faccia venirmeno la qualificazione delle somme in termini di oneri reali e la lorodebenza in capo ai proprietari.Va a tal fine richiamata la risalente ma attuale pronuncia, citata anche nelprovvedimento impugnato, secondo cui, in tema di contributi consortili,l'obbligazione relativa al pagamento dell'acqua utilizzata per l'irrigazionegrava originariamente sui proprietari consorziati, ai quali soltanto puòessere concessa l'utilizzazione dell'acqua, ed avendo natura paratributarianon consente il ricorso a strumenti giuridici che implichino la disponibilitàdel rapporto giuridico, con la conseguenza che non è ammissibile l'accollodel debito da parte dell'affittuario o dell'utilizzatore di fatto del fondo(Cass. Sez. 5, 21/02/2007, n. 4048, Rv. 595950 – 01).

La stessa ipotesidi un (non consentito) accollo a carico dell’affittuario presuppone chel’obbligo sia originariamente a carico della proprietà.La distinzione prospettata nel motivo riguarda invece la quantificazione deltributo, venendo in considerazione prestazioni di natura tributaria siccomeil contributo è correlato al beneficio fondiario derivante dalla disponibilitàirrigua (v.

Cass., 27 luglio 2023, n. 22730; Cass., 24 dicembre 2020, n.29538; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27471; Cass., 20 novembre 2015, n.23815).

Questa Corte ha avuto modo di rilevare che è possibiledistinguere, in genere, una quota fissa e una quota variabile: la prima èdovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituitadai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienzae messa in funzione degli impianti; la seconda, dovuta in relazione allaNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026quantità di acqua concretamente utilizzata, è costituita dalle spesesostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguarda l'attività dimovimento e funzionamento degli impianti direttamente legataall'erogazione del servizio (così Cass., sez. 5, 11 dicembre 2025 n. 32357;18 febbraio 2025, n. 4179; 16 febbraio 2025 n. 3896, v., altresì, Cass., 17agosto 2023, n. 24733).Ciò però riguarda, va ribadito, la quantificazione del tributo giustificandonela debenza, quanto alla parte variabile, esclusivamente ove il consorziatoutilizzi effettivamente le acque fornite dal [OSCURATO:PERSONA], restando comunque asuo carico la quota fissa.2.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Sostiene che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la nota prot.957/19 del 27/2/2019 del [OSCURATO:PERSONA] dalla quale si dedurrebbe conchiarezza che, in presenza dell’affitto fondiario, il contributo avente codice750 è dovuto dall’affittuario.Dai prospetti ivi citati per ogni anno, 2015 e 2016, in ragione dei citaticontratti risultava una ripartizione dei contributi tra la ditta affittuaria e laditta proprietaria, contribuenti all’importo totale della cartella esattoriale,recandone altresì l’esatta quantificazione.

Tale circostanza sarebbedecisiva per il giudizio in quanto idonea a determinarne l’esito, atteso chetale affermazione avrebbe valore confessorio in quanto “riconoscimentodell’obbligo contributivo in capo all’affittuario”.2.1 Il motivo è inammissibile.2.2 Benché infatti la sentenza impugnata non abbia affrontatoesplicitamente la predetta eccezione, essa deve intendersi implicitamenterespinta attesa la richiamata motivazione della decisione, basata sullaidentificazione della proprietà quale unica legittimata passivamente.

Se,infatti:Numero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026- da un lato, non può ritenersi, come vorrebbe il Consorziocontroricorrente, che la nota suindicata, debitamente trascritta (anziriprodotta digitalmente) nel ricorso medesimo, costituisca una meraindicazione della ripartizione interna del contributo tra proprietaria eaffittuaria, atteso che in essa il capo settore catasto e ruoli del Consorziodà atto del fatto di essere stati all’oscuro del rapporto di affitto e giustificail ricalcolo degli “importi dovuti per ciascun anno dalla ditta proprietaria edalle ditte affituarie”;- dall’altro lato, essa non può avere il richiesto valore confessorio, inquanto non può essere riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] unpotere abdicativo in ordine al diritto d’esigere i contributi nei confronti deiconsorziati e un correlativo potere d’individuazione autonoma dei soggettipassivi della relativa imposizione.3.

Con il terzo motivo di censura la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 7 della Legge 212/2000 e dell’art. 3 della legge241/1990 - ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostiene che la cartella dipagamento sia carente nella motivazione in quanto priva di riferimenti alpiano di classifica e al perimetro di contribuzione.

L’eccezione, formulatain primo e secondo grado, non potrebbe essere respinta, come ha fatto laCorte di merito, sulla base del riferimento alle diciture apposte a ciascunavoce che compone il tributo, dovendo invece la cartella essereadeguatamente motivata in ordine al beneficio arrecato agli immobili dipertinenza del contribuente, dall’attività del consorzio.

Richiama a tal finel’insegnamento di questa Corte secondo cui la cartella esattoriale che nonsegua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, macostituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita lapretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un attopropriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabiliper consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sullacorrettezza dell'imposizione.

Tale motivazione può essere assolta "perNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione,del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gliestremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albiufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché ilcontribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato,quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza pereffetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve esserenecessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione nonpuramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.212, (c.d.

Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicatinella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.(Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art.21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215). (Cass. Sez.

U., 14/05/2010, n.11722, Rv. 613233 – 01).

Sostiene la ricorrente che, nel caso specifico, lacartella non contenesse neppure gli estremi identificativi di qualche attopresupposto e pertanto, pur costituendo il primo atto conosciuto dalcontribuente, non è stato assolutamente motivato, neppure perrelationem.

Richiama altresì la pronuncia di questa Corte n. 30454/22 edevidenzia di avere eccepito sin dal giudizio di primo grado come la cartellanon contenesse alcuna indicazione e/o allegazione del piano di classifica odel perimetro di contribuzione da parte del consorzio, ma solo unprospetto relativo agli immobili presuntivamente interessati, e ha indicatosolo i ruoli, le annualità, i contributi e gli importi richiesti in pagamento.3.1 Il motivo è inammissibile, e comunque infondato.3.2 Deve infatti richiamarsi la giurisprudenza della Corte secondo cui, intema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissionetributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione diuna cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e nonprocessuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascriveretestualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamenteNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire allaCorte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediantel'esame del ricorso (Cass. n. 11469/2022, 28570/2019 e 16147/2017).A ciò si aggiunga come lo stabilire se, in concreto, la motivazione di undeterminato avviso di accertamento risponda o meno ai requisiti di validitàè compito precipuo del Giudice tributario e non è dato al contribuente, sela decisione è motivata, sollecitare alla Corte di Cassazione una revisionecritica del suindicato giudizio, salvo che non vengano enunciati edevidenziati, nel ricorso, ben specifici errori di diritto in cui il Giudice dimerito sia incorso (cfr. Cass. n. 7313/2005; 17762/2002, 17762/2002,9582/2013 e la stessa 30454/2022 richiamata dalla ricorrente).Nel caso specifico la Corte di merito ha motivato la sua decisione sullabase del riferimento al modello adottato con DM 14/7/92 e sul fatto che lapredetta dicitura, specificamente apposta a ogni voce, pone pienamente ilcontribuente nella condizione di conoscere con certezza il fondamentodella pretesa tributaria, richiamando altresì la pubblicità dei provvedimentiche evidenziano la natura del consorzio e l’inclusione dei beni oggetto digiudizio nel “comprensorio”, dovendosi presumere la conoscenza di talifondino la censura proposta.4.

Con il quarto motivo di censura, articolato in due profili, la ricorrentelamenta dapprima la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.

Sostiene che fosse onere delConsorzio di depositare in giudizio il perimetro di contribuenza in relazioneall’ambito operativo del corrispondente piano di classifica, in assenza deiquali non potrebbe operare il meccanismo che attribuisce al contribuente,ove i suoi fondi vi siano ricompresi, l’onere di dimostrare l’insussistenzadel beneficio.

Non sarebbe pertanto sufficiente, a tal fine, la prova dellapura e semplice inclusione dell’immobile nel perimetro del comprensorio eciò a cagione della natura corrispettiva del tributo che i consorzi sonoNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026autorizzati ad esigere dai proprietari degli immobili siti nel comprensorio,tenuto conto che il beneficio non può essere indiretto o generico, ma deverisultare concreto, “effettivo” e accertato con riferimento a ciascun bene.Richiama a tal fine l’insegnamento della Corte Costituzionale n. 188/18nonché di questa Corte nn. 17014/2021e 11431/2022.Sotto un secondo profilo e sempre in riferimento al quarto motivo dicensura, lamenta ulteriormente la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazionealla novella legislativa di cui all’art. 7 comma 5-bis del d. lgs. 546/1992,introdotta nelle more della pendenza dei termini per la presentazione delricorso per cassazione dalla legge n. 130/2022.

Tale modifica, che sarebbeapplicabile anche ai processi pendenti, avrebbe ristabilito “le regoletradizionali in tema di onere probatorio” istituendo un maggior rigorenell’individuazione delle prove da parte dell’Amministrazione finanziaria.Ciò avrebbe modificato la portata applicativa delle presunzionigiurisprudenziali largamente utilizzate in ambito tributario.4.1 Il motivo è infondato sotto tutti i profili.4.2 Da una parte, va osservato come la pronuncia impugnata, comeindicato anche supra, ha comunque e al di là delle presunzioni inerenti alpiano di classifica, accertato in concreto l’esistenza del beneficio, attesoche ha riconosciuto come il fondo abbia beneficiato, sia pure attraverso gliaffittuari, dell’utilizzo dell’acqua consortile.

Come già osservato da questaCorte in analoga pronuncia, la decisione non si è, alla fine, formata sulcontestato meccanismo presuntivo, ma sulla ritenuta prova del beneficiofondiario, come offerta, in base al corretto criterio dell’onere probatorio,dal [OSCURATO:PERSONA], il tutto in linea con la consolidata giurisprudenza di questaCorte (Cass. n. 25834/25).4.3 Appaiono inoltre non pertinenti i richiami:- alla Corte Costituzionale perché la citata pronuncia n. 188/18 è chiaranello stabilire che non vi è un rapporto di sinallagmaticità tra i beneficiNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026consortili e il pagamento dei contributi, escludendosi quindi una natura“corrispettiva” di questi ultimi;- a precedenti di questa Corte che, diversamente dal caso in esame,hanno cassato sentenze che avevano ritenuto carente o insufficiente laprova del beneficio accogliendo le doglianze del [OSCURATO:PERSONA].4.4 Anche l’ulteriore profilo del quarto motivo è infondato, sia riguardoall’applicazione della norma ratione temporis sia nel merito.4.5 Secondo l’insegnamento di questa Corte, le regole sul ripartodell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n.130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normaleripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzionisemplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, di normadestinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all'entratain vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto di normetransitorie, la regola generale dell'art. 11 delle preleggi. (Cass. Sez. 5,09/07/2024, n. 18764, Rv. 671633 – 01).5.

Con il quinto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 10 l.r.

Sicilia n. 45 del 1995 e dell’art. 11 del r.d. n.215/1933, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La disposizioneregionale stabilisce che la ripartizione delle spese del [OSCURATO:PERSONA] avviene inragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazionee messa in funzione delle opere e degli impianti e i contributi e i canoni direlativi sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per ilriparto della contribuenza predisposto dal consorzio entro sei mesidall'istituzione del consorzio stesso ed approvato con decretodell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Non sarebbepertanto conforme alla norma il capo della decisione che ha ritenuto nonindispensabile la presenza d’un piano di classifica al fine di giustificare lapretesa del [OSCURATO:PERSONA] e fondare la presunzione di beneficio invocata.Numero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026Errata sarebbe altresì l’interpretazione dell’art. 11 del R.D. n. 215 del1933, riguardo all’ipotesi residuale in cui la ripartizione della quota dispesa tra i proprietari è fatta:- in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle operedi bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse;- e in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi deibenefici conseguibili.Non potrebbe sostenersi, come fa la pronuncia impugnata, che ciòconsenta al [OSCURATO:PERSONA] di operare in via provvisoria provvedendo solo in unsecondo momento agli eventuali conguagli definitivi (richiama Cass.6827/09).

Sostiene che la norma operi una distinzione tra quota di spesadefinitiva e quota di spesa provvisoria che attenga, rispettivamente, aibenefici già conseguiti, da un lato, e quindi caratterizzati dal caratteredella definitività, e benefici conseguibili, ovvero ancora da realizzaredall’altro, quindi provvisori.

Non potrebbero pertanto invocarsi i benefici“conseguibili” ma solo quelli “conseguiti”, a fondamento degli indiciapprossimativi e presuntivi.La stessa pronuncia invocata riguarderebbe una situazione diversa, purinvestente la medesima legge regionale, e implicava una questionerelativa alla ripartizione della competenza regolatoria tra la legislazioneregionale e quella nazionale.

Si tratterebbe comunque di un orientamentodatato e non attinente alla soluzione del caso.5.1 Il motivo è infondato.5.2 La prospettata distinzione non appare condivisibile ove propone unadicotomia tra benefici conseguibili e conseguiti che non appartiene allanorma.

Sia l’art. 10 della legge regionale che l’art. 11 del r.d. 215/1933fanno riferimento ai benefici conseguiti.

Il combinato disposto delle duedisposizioni fa sì che, ove sia predisposto un piano di classifica, lafissazione di contributi e canoni per ripartire le spese di manutenzione egestione impianti consortili avvenga in conformità dello stesso, mentre inNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026via provvisoria, si possa fare affidamento sulla base di indiciapprossimativi e presuntivi, sicché (art. 11 comma 2 del citato r.d.) laripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertatoil compimento dell’ultimo lotto della bonifica.

L’insegnamento invocato,non recentissimo ma non per questo superato, è esattamente conforme aquanto richiamato dalla pronuncia impugnata e pertinente in quantoriguardante contributi consortili relativi a consorzi di bonifica operanti nellaRegione Sicilia, stabilendo che, ai fini del sorgere dell'obbligo contributivonon è necessaria la redazione da parte del consorzio del piano di classificaper la ripartizione delle spese, previsto dall'art. 10 della legge reg.

Sicilian. 45 del 1995.

L'art. 11 del r.d. n. 215 del 1933 - norma stataleapplicabile pur in presenza di una competenza esclusiva della Regione, inmancanza di una diversa previsione regionale - consente, infatti, aiConsorzi di operare in via provvisoria sulla base degli indici approssimativie presuntivi dei benefici conseguiti, provvedendo solo in un secondomomento agli eventuali conguagli definitivi. (Cass. Sez. 5, 20/03/2009, n.6827, Rv. 607303 – 01).

Appare evidente come la questione inerenteall’accertamento degli ambiti regolativi tra Stato e Regione costituisca unmero corollario che fonda il principio affermato da questa Sezione con lacitata pronuncia.La questione appare comunque superata dalle considerazioni giàeffettuate, con riferimento ai precedenti motivi, in ordine all’accertamentocomunque effettuato dell’effettività del beneficio da parte del giudiced’appello.6.

Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 36d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 111, comma 6, Cost, per insufficientemotivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Lamenta che laCorte di merito abbia effettuato un generico riferimento all’art. 7 del d.lgs.546/92 al fine di giustificare l’esercizio dei poteri ufficiosi del giudicetributario sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell’ente eNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quantoillegittimo, quando sia soddisfatto l’onere probatorio gravante sulcontribuente (Cass. 6839/20) ritenendo che tale onere, in capo alcontribuente, non fosse stato certamente soddisfatto.

Sostiene che lamotivazione, pur graficamente esistente, sarebbe stata espressa in terminimeramente assertivi, tali da non esprimere il ragionamento logico-giuridico seguito dalla corte territoriale per giungere alla decisione resa.Evidenzia come, attraverso il terzo motivo di ricorso e con ulteriori atti digiudizio, avrebbe lungamente argomentato sull’assenza d’alcun beneficiosui fondi in contestazione dichiarando che non sussistono effettivi e realiinterventi di miglioramento del fondo atteso lo stato in cui verserebbe larete di distribuzione idrica, avanzando altresì richiesta di CTU a tal fine.Censura altresì che la Corte territoriale abbia accolto il ricorso dell’EnteImpositore attribuendo alla consorziata l’intero importo di cui alla cartellafornendo argomentazioni che sarebbero in contrasto con le richiestedell’appellante, che si sarebbe limitato ad affermare che il contributo “èdovuto sempre” (vv. pag. 39 ricorso), in contrasto con la citata nota n.957/17.6.1 Il motivo è inammissibile.6.2 Deve innanzi tutto evidenziarsi come lo stesso sia intitolato e redattosecondo lo schema della “insufficiente motivazione”.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, la modifica dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come disposta dall’art. 54 del d.l.22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha esclusoogni possibilità di far rivivere il vecchio testo che stabiliva, quale motivo diricorso nel giudizio di legittimità, l’insufficienza o genericacontraddittorietà della motivazione.

Come evidenziato nella pronunciadelle SSUU di questa Corte n. 07/04/2014, n. 8053 (Rv. 629831 – 01), laratio legis è chiaramente espressa dai lavori parlamentari, laddove siafferma che la riformulazione dell’art. 360, n. 5), è "mirata … a evitareNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, nonstrettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando lagenerale funzione nomofilattica propria della Suprema Corte di cassazione,quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti dellaviolazione di legge, dello ius litigatoris".

In questa prospettiva, volontà dellegislatore e scopo della legge convergono senza equivoci nella esplicitascelta di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione insede di giudizio di legittimità.

Ritorna così pienamente attuale lagiurisprudenza delle Sezioni Unite sul vizio di motivazione ex art. 111Cost., come formatasi anteriormente alla riforma del D.Lgs. n. 40 del2006: il vizio si converte in violazione di legge nei soli casi di omissione dimotivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibilecontraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, sempre che ilvizio fosse testuale.

Nel quadro di tale orientamento le Sezioni Unite (sent.n. 5888 del 1992) avevano sottolineato che la garanzia costituzionaledella motivazione dei provvedimenti giurisdizionali dovesse esserecorrelata alla garanzia costituzionale del vaglio di legalità della Corte dicassazione, funzionale "ad assicurare l’uniformità dell’interpretazione edapplicazione del diritto oggettivo a tutela dell’uguaglianza dei cittadini".Esse avevano, quindi, stabilito che l’anomalia motivazionale denunciabilein sede di legittimità quale violazione di legge costituzionalmente rilevanteconfronto con le risultanze processuali, e si esauriva nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Le SezioniUnite evidenziavano, altresì, che il vizio logico della motivazione, la lacunao l’aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente ilsupporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessutoargomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e devono comunque essereNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026nemmeno configurabile un vizio di motivazione).

In coerenza con la naturadi tale controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizioafferente alla motivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifestae irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare daltesto del provvedimento impugnato, sì da comportare la nullità di esso;mentre al compito assegnato alla Corte di Cassazione dalla Costituzioneresta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità dellamotivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra leragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e lerisultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice dimerito.Nessuna di tali carenze emerge dalla motivazione censurata.Va comunque anche in questo caso richiamata la considerazione già piùvolte rimarcata in ordine all’effettivo accertamento dell’effettivo beneficioda parte della Corte di merito.6.3 Quanto poi in particolare alla censura relativa alla valutazione dellaprova, la Corte di merito ha ritenuto che l’onere probatorio, in capo alcontribuente, non fosse stato certamente soddisfatto, valutando pertantoche i fatti dedotti e le prove offerte non fossero idonee allo scopo.

Lostesso ricorso si limita a ribadire di avere lamentato la carenzamanutentiva e l’assenza d’interventi ma non specifica, al di là delleallegazioni di cui all’appello, quali prove ha offerto o richiesto e se taliistanze siano state respinte, venendo meno al dettato di cui all’art. 366,comma 1, n. 6 c.p.c.6.4 Quanto inoltre alla richiesta consulenza tecnica d’ufficio, lo stessoricorso richiama il costante insegnamento di questa Corte (vv ad es.

Cass.Sez. 3, 13/05/2024, n. 13038, Rv. 671140 – 01) secondo cui la scelta diricorrere a una consulenza tecnica d’ufficio è ricondotta a una valutazionediscrezionale del giudice che è, sì, tenuto a motivare il rigetto dell’istanzaNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026ove ritenga di poter risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazionedegli elementi rilevanti ai fini della decisione, ma il cui presupposto è pursempre che la parte richiedente abbia offerto prova dei fatti principalidedotti a fondamento della domanda o delle eccezioni non potendo taleconsulenza costituire mezzo per aggirare l’onere probatorio a lei spettante(Sez.

U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 05).6.5 Sotto l’ulteriore profilo di censura va ribadito, come già indicato conriferimento al secondo motivo di ricorso, come la valutazione della Corte dimerito in ordine all’individuazione del soggetto passivo in relazione aicontributi irrigui appaia più che idonea e conforme agli insegnamenti diquesta Corte e come sia del tutto irrilevante, oltre che parzialmentetravisato, il contenuto della nota n. 957/17 più volte richiamata.7.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità a favore del Consorziocontroricorrente, da liquidarsi come da dispositivo.7.1 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Consorziocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 9 CATANIA, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] - CATANIA-intimata-avverso SENTENZA di Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia,SEZ.DIST. CATANIA, n. 1309/2023 depositata il 09/02/2023.Numero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società ricorrente impugnò avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Catania una cartella di pagamento notificatale il 4/9/2017 daAgenzia [OSCURATO:PERSONA] per conto del [OSCURATO:PERSONA] in epigrafeindicato, con la quale era ingiunto il pagamento di contributi consortili, perraccolta, depurazione e scarico acque, in relazione agli anni 2015 e 2016.Lamentò il difetto di soggettività passiva dell’obbligo, trattandosi di terreniaffittati a terzi, carenze di motivazione nella cartella impugnata nonchéd’effettivi benefici dalle opere consortili a favore dei fondi di proprietàdella società medesima.[OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] e conRiscossione Sicilia, con la sentenza n. 8834/2018 accolse parzialmente ilricorso statuendo che la sola parte relativa al canone irriguo dovesseessere pagata dagli affittuari.Sugli appelli riuniti della società contribuente e del [OSCURATO:PERSONA] e con lasentenza indicata in epigrafe, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], laCorte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia ha respinto l’appellodella contribuente e accolto quello del [OSCURATO:PERSONA], dichiarando legittima lacartella impugnata.Secondo la Corte territoriale, l’esistenza di un valido piano di classificadetermina una presunzione di sussistenza del beneficio a favore dei fondiivi ricompresi spettando al contribuente la prova della sua insussistenza e,nel caso specifico, la società appellante non aveva raggiunto tale prova. Lostesso giudice d’appello ha evidenziato come, nel caso specifico dellaRegione Sicilia, non sarebbe neppure necessario un piano di classificaassenza di normative regionali in proposito, i Consorzi possono operare invia provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi dei beneficiNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026conseguiti, provvedendo solo in seguito agli eventuali conguagli. [OSCURATO:PERSONA] di II grado ha altresì ritenuto infondate le censure sullamotivazione della cartella impugnata alla luce del suo contenuto letteralee della pubblicità dei provvedimenti normativi e amministrativi che lagiustificano.Quanto all’appello del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha ritenuto che(anche) i contributi irrigui abbiano natura di oneri reali gravanti suiproprietari dei terreni, a prescindere dall’affitto degli stessi a terzi che nesono effettivi utilizzatori.Ricorre per Cassazione la società con sei motivi di censura.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] resistente.[OSCURATO:PERSONA], pur notificata telematicamente delricorso il 11/9/2023, è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 del c.p.c., con particolare riferimento al viziod’extrapetizione in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. Sostiene chela fondatezza dell’eccezione secondo cui i contributi erano dovuti dagliaffittuari si ravvisava sulla base dell’art. 5 della LR Sicilia n. 45 del25/5/1995 ove menziona tra i consorziati: “Gli imprenditori agricoli e nonagricoli proprietari, enfiteuti o affittuari ...” con la conseguenza che larichiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società odierna ricorrentesarebbe illegittima. Afferma che, in sede di controdeduzioni avanti allaCommissione Provinciale, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto ladistinzione tra contributi per l’incremento di valore fondiario, a carico delproprietario (codice 0648), e quelli per miglioramento fondiario (contributiirrigui codice 0750) a carico del conduttore, tanto che la stessa CTPriconobbe la distinzione suindicata addebitando alla proprietà solamente iprimi e non i secondi, spettanti a chi effettivamente utilizzi l’acqua perirrigazione. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in sede d’appello ammesso laNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026relativa carenza di legittimazione passiva allegando una nota n. 957/19 e iprospetti con cui riduceva il carico iscritto a ruolo nei confronti dellaproprietà per gli anni 2015 e 2016. Afferma che, accogliendo l’appello delConsorzio, la Corte territoriale avrebbe pronunziato oltre la domandadecidendo su una questione che non era stata oggetto di specificadeduzione e domanda da parte della società contribuente, sicché avrebbepronunciato su un’eccezione diversa da quella espressamente prospettatanei motivi d’impugnazione.1.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Deve innanzi tutto precisarsi che la norma richiamata non si limita allafrase “Gli imprenditori agricoli e non agricoli proprietari, enfiteuti oaffittuari”, come riportata nel motivo, ma aggiunge “tenuti per legge o percontratto al pagamento dei contributi consortili ...”, ciò che evidenziacome dalla stessa non possa evincersi un generale principio che1.2 Va inoltre ricordato come, laddove vengano denunciati errores inprocedendo, la Corte è anche giudice del fatto, potendo accederedirettamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito suiquali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente formulata,rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorsosecondo le disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma2, n. 4 (ex plurimis, Cass. n. 21346/2024, ove si sostiene che il rispettodel principio di autosufficienza «impone la trascrizione essenziale degli attie dei documenti per la parte d’interesse»; Cass. n. 29495/2020; Cass. n.23834/2019; Cass. n. 20924/2019; Cass. S.U., n. 20181/2019; Cass. n.6014/2018; Cass. n. 21397/2014; Cass. n. 8008/2014; Cass. n.896/2014; Cass. n. 12664/2012; Cass. S.U., n. 8077/2012).1.3 Nel caso specifico il ricorrente si limita a trascrivere alcune righedell’atto d’appello obliterando il fatto che unico oggetto dell’appello delConsorzio era proprio l’affermazione secondo cui tutti i contributi di cuiNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026alla cartella impugnata erano dovuti dalla proprietà, richiamando altresìtutte le deduzioni ed eccezioni formulate in primo grado (pag. 3 dellededuzioni in I grado – all. 4 al controricorso) dove si afferma che ilcontributo richiesto è “utilizzato esclusivamente per le opere irrigue etrova la propria legittimità nella vigente normativa..”, chiedendo in quellasede il rigetto del ricorso della contribuente. Non può contestarsi chel’irrigazione produca benefici anche agli affittuari ma non faccia venirmeno la qualificazione delle somme in termini di oneri reali e la lorodebenza in capo ai proprietari.Va a tal fine richiamata la risalente ma attuale pronuncia, citata anche nelprovvedimento impugnato, secondo cui, in tema di contributi consortili,l'obbligazione relativa al pagamento dell'acqua utilizzata per l'irrigazionegrava originariamente sui proprietari consorziati, ai quali soltanto puòessere concessa l'utilizzazione dell'acqua, ed avendo natura paratributarianon consente il ricorso a strumenti giuridici che implichino la disponibilitàdel rapporto giuridico, con la conseguenza che non è ammissibile l'accollodel debito da parte dell'affittuario o dell'utilizzatore di fatto del fondo(Cass. Sez. 5, 21/02/2007, n. 4048, Rv. 595950 – 01). La stessa ipotesidi un (non consentito) accollo a carico dell’affittuario presuppone chel’obbligo sia originariamente a carico della proprietà.La distinzione prospettata nel motivo riguarda invece la quantificazione deltributo, venendo in considerazione prestazioni di natura tributaria siccomeil contributo è correlato al beneficio fondiario derivante dalla disponibilitàirrigua (v. Cass., 27 luglio 2023, n. 22730; Cass., 24 dicembre 2020, n.29538; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27471; Cass., 20 novembre 2015, n.23815). Questa Corte ha avuto modo di rilevare che è possibiledistinguere, in genere, una quota fissa e una quota variabile: la prima èdovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituitadai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienzae messa in funzione degli impianti; la seconda, dovuta in relazione allaNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026quantità di acqua concretamente utilizzata, è costituita dalle spesesostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguarda l'attività dimovimento e funzionamento degli impianti direttamente legataall'erogazione del servizio (così Cass., sez. 5, 11 dicembre 2025 n. 32357;18 febbraio 2025, n. 4179; 16 febbraio 2025 n. 3896, v., altresì, Cass., 17agosto 2023, n. 24733).Ciò però riguarda, va ribadito, la quantificazione del tributo giustificandonela debenza, quanto alla parte variabile, esclusivamente ove il consorziatoutilizzi effettivamente le acque fornite dal [OSCURATO:PERSONA], restando comunque asuo carico la quota fissa.2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Sostiene che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la nota prot.957/19 del 27/2/2019 del [OSCURATO:PERSONA] dalla quale si dedurrebbe conchiarezza che, in presenza dell’affitto fondiario, il contributo avente codice750 è dovuto dall’affittuario.Dai prospetti ivi citati per ogni anno, 2015 e 2016, in ragione dei citaticontratti risultava una ripartizione dei contributi tra la ditta affittuaria e laditta proprietaria, contribuenti all’importo totale della cartella esattoriale,recandone altresì l’esatta quantificazione. Tale circostanza sarebbedecisiva per il giudizio in quanto idonea a determinarne l’esito, atteso chetale affermazione avrebbe valore confessorio in quanto “riconoscimentodell’obbligo contributivo in capo all’affittuario”.2.1 Il motivo è inammissibile.2.2 Benché infatti la sentenza impugnata non abbia affrontatoesplicitamente la predetta eccezione, essa deve intendersi implicitamenterespinta attesa la richiamata motivazione della decisione, basata sullaidentificazione della proprietà quale unica legittimata passivamente. Se,infatti:Numero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026- da un lato, non può ritenersi, come vorrebbe il Consorziocontroricorrente, che la nota suindicata, debitamente trascritta (anziriprodotta digitalmente) nel ricorso medesimo, costituisca una meraindicazione della ripartizione interna del contributo tra proprietaria eaffittuaria, atteso che in essa il capo settore catasto e ruoli del Consorziodà atto del fatto di essere stati all’oscuro del rapporto di affitto e giustificail ricalcolo degli “importi dovuti per ciascun anno dalla ditta proprietaria edalle ditte affituarie”;- dall’altro lato, essa non può avere il richiesto valore confessorio, inquanto non può essere riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] unpotere abdicativo in ordine al diritto d’esigere i contributi nei confronti deiconsorziati e un correlativo potere d’individuazione autonoma dei soggettipassivi della relativa imposizione.3. Con il terzo motivo di censura la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 7 della Legge 212/2000 e dell’art. 3 della legge241/1990 - ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la cartella dipagamento sia carente nella motivazione in quanto priva di riferimenti alpiano di classifica e al perimetro di contribuzione. L’eccezione, formulatain primo e secondo grado, non potrebbe essere respinta, come ha fatto laCorte di merito, sulla base del riferimento alle diciture apposte a ciascunavoce che compone il tributo, dovendo invece la cartella essereadeguatamente motivata in ordine al beneficio arrecato agli immobili dipertinenza del contribuente, dall’attività del consorzio. Richiama a tal finel’insegnamento di questa Corte secondo cui la cartella esattoriale che nonsegua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, macostituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita lapretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un attopropriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabiliper consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sullacorrettezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "perNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione,del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gliestremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albiufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché ilcontribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato,quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza pereffetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve esserenecessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione nonpuramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicatinella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.(Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art.21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215). (Cass. Sez. U., 14/05/2010, n.11722, Rv. 613233 – 01). Sostiene la ricorrente che, nel caso specifico, lacartella non contenesse neppure gli estremi identificativi di qualche attopresupposto e pertanto, pur costituendo il primo atto conosciuto dalcontribuente, non è stato assolutamente motivato, neppure perrelationem. Richiama altresì la pronuncia di questa Corte n. 30454/22 edevidenzia di avere eccepito sin dal giudizio di primo grado come la cartellanon contenesse alcuna indicazione e/o allegazione del piano di classifica odel perimetro di contribuzione da parte del consorzio, ma solo unprospetto relativo agli immobili presuntivamente interessati, e ha indicatosolo i ruoli, le annualità, i contributi e gli importi richiesti in pagamento.3.1 Il motivo è inammissibile, e comunque infondato.3.2 Deve infatti richiamarsi la giurisprudenza della Corte secondo cui, intema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissionetributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione diuna cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e nonprocessuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascriveretestualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamenteNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire allaCorte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediantel'esame del ricorso (Cass. n. 11469/2022, 28570/2019 e 16147/2017).A ciò si aggiunga come lo stabilire se, in concreto, la motivazione di undeterminato avviso di accertamento risponda o meno ai requisiti di validitàè compito precipuo del Giudice tributario e non è dato al contribuente, sela decisione è motivata, sollecitare alla Corte di Cassazione una revisionecritica del suindicato giudizio, salvo che non vengano enunciati edevidenziati, nel ricorso, ben specifici errori di diritto in cui il Giudice dimerito sia incorso (cfr. Cass. n. 7313/2005; 17762/2002, 17762/2002,9582/2013 e la stessa 30454/2022 richiamata dalla ricorrente).Nel caso specifico la Corte di merito ha motivato la sua decisione sullabase del riferimento al modello adottato con DM 14/7/92 e sul fatto che lapredetta dicitura, specificamente apposta a ogni voce, pone pienamente ilcontribuente nella condizione di conoscere con certezza il fondamentodella pretesa tributaria, richiamando altresì la pubblicità dei provvedimentiche evidenziano la natura del consorzio e l’inclusione dei beni oggetto digiudizio nel “comprensorio”, dovendosi presumere la conoscenza di talifondino la censura proposta.4. Con il quarto motivo di censura, articolato in due profili, la ricorrentelamenta dapprima la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. Sostiene che fosse onere delConsorzio di depositare in giudizio il perimetro di contribuenza in relazioneall’ambito operativo del corrispondente piano di classifica, in assenza deiquali non potrebbe operare il meccanismo che attribuisce al contribuente,ove i suoi fondi vi siano ricompresi, l’onere di dimostrare l’insussistenzadel beneficio. Non sarebbe pertanto sufficiente, a tal fine, la prova dellapura e semplice inclusione dell’immobile nel perimetro del comprensorio eciò a cagione della natura corrispettiva del tributo che i consorzi sonoNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026autorizzati ad esigere dai proprietari degli immobili siti nel comprensorio,tenuto conto che il beneficio non può essere indiretto o generico, ma deverisultare concreto, “effettivo” e accertato con riferimento a ciascun bene.Richiama a tal fine l’insegnamento della Corte Costituzionale n. 188/18nonché di questa Corte nn. 17014/2021e 11431/2022.Sotto un secondo profilo e sempre in riferimento al quarto motivo dicensura, lamenta ulteriormente la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazionealla novella legislativa di cui all’art. 7 comma 5-bis del d. lgs. 546/1992,introdotta nelle more della pendenza dei termini per la presentazione delricorso per cassazione dalla legge n. 130/2022. Tale modifica, che sarebbeapplicabile anche ai processi pendenti, avrebbe ristabilito “le regoletradizionali in tema di onere probatorio” istituendo un maggior rigorenell’individuazione delle prove da parte dell’Amministrazione finanziaria.Ciò avrebbe modificato la portata applicativa delle presunzionigiurisprudenziali largamente utilizzate in ambito tributario.4.1 Il motivo è infondato sotto tutti i profili.4.2 Da una parte, va osservato come la pronuncia impugnata, comeindicato anche supra, ha comunque e al di là delle presunzioni inerenti alpiano di classifica, accertato in concreto l’esistenza del beneficio, attesoche ha riconosciuto come il fondo abbia beneficiato, sia pure attraverso gliaffittuari, dell’utilizzo dell’acqua consortile. Come già osservato da questaCorte in analoga pronuncia, la decisione non si è, alla fine, formata sulcontestato meccanismo presuntivo, ma sulla ritenuta prova del beneficiofondiario, come offerta, in base al corretto criterio dell’onere probatorio,dal [OSCURATO:PERSONA], il tutto in linea con la consolidata giurisprudenza di questaCorte (Cass. n. 25834/25).4.3 Appaiono inoltre non pertinenti i richiami:- alla Corte Costituzionale perché la citata pronuncia n. 188/18 è chiaranello stabilire che non vi è un rapporto di sinallagmaticità tra i beneficiNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026consortili e il pagamento dei contributi, escludendosi quindi una natura“corrispettiva” di questi ultimi;- a precedenti di questa Corte che, diversamente dal caso in esame,hanno cassato sentenze che avevano ritenuto carente o insufficiente laprova del beneficio accogliendo le doglianze del [OSCURATO:PERSONA].4.4 Anche l’ulteriore profilo del quarto motivo è infondato, sia riguardoall’applicazione della norma ratione temporis sia nel merito.4.5 Secondo l’insegnamento di questa Corte, le regole sul ripartodell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n.130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normaleripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzionisemplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, di normadestinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all'entratain vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto di normetransitorie, la regola generale dell'art. 11 delle preleggi. (Cass. Sez. 5,09/07/2024, n. 18764, Rv. 671633 – 01).5. Con il quinto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 10 l.r. Sicilia n. 45 del 1995 e dell’art. 11 del r.d. n.215/1933, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La disposizioneregionale stabilisce che la ripartizione delle spese del [OSCURATO:PERSONA] avviene inragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazionee messa in funzione delle opere e degli impianti e i contributi e i canoni direlativi sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per ilriparto della contribuenza predisposto dal consorzio entro sei mesidall'istituzione del consorzio stesso ed approvato con decretodell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Non sarebbepertanto conforme alla norma il capo della decisione che ha ritenuto nonindispensabile la presenza d’un piano di classifica al fine di giustificare lapretesa del [OSCURATO:PERSONA] e fondare la presunzione di beneficio invocata.Numero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026Errata sarebbe altresì l’interpretazione dell’art. 11 del R.D. n. 215 del1933, riguardo all’ipotesi residuale in cui la ripartizione della quota dispesa tra i proprietari è fatta:- in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle operedi bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse;- e in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi deibenefici conseguibili.Non potrebbe sostenersi, come fa la pronuncia impugnata, che ciòconsenta al [OSCURATO:PERSONA] di operare in via provvisoria provvedendo solo in unsecondo momento agli eventuali conguagli definitivi (richiama Cass.6827/09). Sostiene che la norma operi una distinzione tra quota di spesadefinitiva e quota di spesa provvisoria che attenga, rispettivamente, aibenefici già conseguiti, da un lato, e quindi caratterizzati dal caratteredella definitività, e benefici conseguibili, ovvero ancora da realizzaredall’altro, quindi provvisori. Non potrebbero pertanto invocarsi i benefici“conseguibili” ma solo quelli “conseguiti”, a fondamento degli indiciapprossimativi e presuntivi.La stessa pronuncia invocata riguarderebbe una situazione diversa, purinvestente la medesima legge regionale, e implicava una questionerelativa alla ripartizione della competenza regolatoria tra la legislazioneregionale e quella nazionale. Si tratterebbe comunque di un orientamentodatato e non attinente alla soluzione del caso.5.1 Il motivo è infondato.5.2 La prospettata distinzione non appare condivisibile ove propone unadicotomia tra benefici conseguibili e conseguiti che non appartiene allanorma. Sia l’art. 10 della legge regionale che l’art. 11 del r.d. 215/1933fanno riferimento ai benefici conseguiti. Il combinato disposto delle duedisposizioni fa sì che, ove sia predisposto un piano di classifica, lafissazione di contributi e canoni per ripartire le spese di manutenzione egestione impianti consortili avvenga in conformità dello stesso, mentre inNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026via provvisoria, si possa fare affidamento sulla base di indiciapprossimativi e presuntivi, sicché (art. 11 comma 2 del citato r.d.) laripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertatoil compimento dell’ultimo lotto della bonifica. L’insegnamento invocato,non recentissimo ma non per questo superato, è esattamente conforme aquanto richiamato dalla pronuncia impugnata e pertinente in quantoriguardante contributi consortili relativi a consorzi di bonifica operanti nellaRegione Sicilia, stabilendo che, ai fini del sorgere dell'obbligo contributivonon è necessaria la redazione da parte del consorzio del piano di classificaper la ripartizione delle spese, previsto dall'art. 10 della legge reg. Sicilian. 45 del 1995. L'art. 11 del r.d. n. 215 del 1933 - norma stataleapplicabile pur in presenza di una competenza esclusiva della Regione, inmancanza di una diversa previsione regionale - consente, infatti, aiConsorzi di operare in via provvisoria sulla base degli indici approssimativie presuntivi dei benefici conseguiti, provvedendo solo in un secondomomento agli eventuali conguagli definitivi. (Cass. Sez. 5, 20/03/2009, n.6827, Rv. 607303 – 01). Appare evidente come la questione inerenteall’accertamento degli ambiti regolativi tra Stato e Regione costituisca unmero corollario che fonda il principio affermato da questa Sezione con lacitata pronuncia.La questione appare comunque superata dalle considerazioni giàeffettuate, con riferimento ai precedenti motivi, in ordine all’accertamentocomunque effettuato dell’effettività del beneficio da parte del giudiced’appello.6. Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 36d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 111, comma 6, Cost, per insufficientemotivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Lamenta che laCorte di merito abbia effettuato un generico riferimento all’art. 7 del d.lgs.546/92 al fine di giustificare l’esercizio dei poteri ufficiosi del giudicetributario sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell’ente eNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quantoillegittimo, quando sia soddisfatto l’onere probatorio gravante sulcontribuente (Cass. 6839/20) ritenendo che tale onere, in capo alcontribuente, non fosse stato certamente soddisfatto. Sostiene che lamotivazione, pur graficamente esistente, sarebbe stata espressa in terminimeramente assertivi, tali da non esprimere il ragionamento logico-giuridico seguito dalla corte territoriale per giungere alla decisione resa.Evidenzia come, attraverso il terzo motivo di ricorso e con ulteriori atti digiudizio, avrebbe lungamente argomentato sull’assenza d’alcun beneficiosui fondi in contestazione dichiarando che non sussistono effettivi e realiinterventi di miglioramento del fondo atteso lo stato in cui verserebbe larete di distribuzione idrica, avanzando altresì richiesta di CTU a tal fine.Censura altresì che la Corte territoriale abbia accolto il ricorso dell’EnteImpositore attribuendo alla consorziata l’intero importo di cui alla cartellafornendo argomentazioni che sarebbero in contrasto con le richiestedell’appellante, che si sarebbe limitato ad affermare che il contributo “èdovuto sempre” (vv. pag. 39 ricorso), in contrasto con la citata nota n.957/17.6.1 Il motivo è inammissibile.6.2 Deve innanzi tutto evidenziarsi come lo stesso sia intitolato e redattosecondo lo schema della “insufficiente motivazione”.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, la modifica dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come disposta dall’art. 54 del d.l.22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha esclusoogni possibilità di far rivivere il vecchio testo che stabiliva, quale motivo diricorso nel giudizio di legittimità, l’insufficienza o genericacontraddittorietà della motivazione. Come evidenziato nella pronunciadelle SSUU di questa Corte n. 07/04/2014, n. 8053 (Rv. 629831 – 01), laratio legis è chiaramente espressa dai lavori parlamentari, laddove siafferma che la riformulazione dell’art. 360, n. 5), è "mirata … a evitareNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, nonstrettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando lagenerale funzione nomofilattica propria della Suprema Corte di cassazione,quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti dellaviolazione di legge, dello ius litigatoris". In questa prospettiva, volontà dellegislatore e scopo della legge convergono senza equivoci nella esplicitascelta di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione insede di giudizio di legittimità. Ritorna così pienamente attuale lagiurisprudenza delle Sezioni Unite sul vizio di motivazione ex art. 111Cost., come formatasi anteriormente alla riforma del D.Lgs. n. 40 del2006: il vizio si converte in violazione di legge nei soli casi di omissione dimotivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibilecontraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, sempre che ilvizio fosse testuale. Nel quadro di tale orientamento le Sezioni Unite (sent.n. 5888 del 1992) avevano sottolineato che la garanzia costituzionaledella motivazione dei provvedimenti giurisdizionali dovesse esserecorrelata alla garanzia costituzionale del vaglio di legalità della Corte dicassazione, funzionale "ad assicurare l’uniformità dell’interpretazione edapplicazione del diritto oggettivo a tutela dell’uguaglianza dei cittadini".Esse avevano, quindi, stabilito che l’anomalia motivazionale denunciabilein sede di legittimità quale violazione di legge costituzionalmente rilevanteconfronto con le risultanze processuali, e si esauriva nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Le SezioniUnite evidenziavano, altresì, che il vizio logico della motivazione, la lacunao l’aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente ilsupporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessutoargomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e devono comunque essereNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026nemmeno configurabile un vizio di motivazione). In coerenza con la naturadi tale controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizioafferente alla motivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifestae irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare daltesto del provvedimento impugnato, sì da comportare la nullità di esso;mentre al compito assegnato alla Corte di Cassazione dalla Costituzioneresta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità dellamotivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra leragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e lerisultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice dimerito.Nessuna di tali carenze emerge dalla motivazione censurata.Va comunque anche in questo caso richiamata la considerazione già piùvolte rimarcata in ordine all’effettivo accertamento dell’effettivo beneficioda parte della Corte di merito.6.3 Quanto poi in particolare alla censura relativa alla valutazione dellaprova, la Corte di merito ha ritenuto che l’onere probatorio, in capo alcontribuente, non fosse stato certamente soddisfatto, valutando pertantoche i fatti dedotti e le prove offerte non fossero idonee allo scopo. Lostesso ricorso si limita a ribadire di avere lamentato la carenzamanutentiva e l’assenza d’interventi ma non specifica, al di là delleallegazioni di cui all’appello, quali prove ha offerto o richiesto e se taliistanze siano state respinte, venendo meno al dettato di cui all’art. 366,comma 1, n. 6 c.p.c.6.4 Quanto inoltre alla richiesta consulenza tecnica d’ufficio, lo stessoricorso richiama il costante insegnamento di questa Corte (vv ad es. Cass.Sez. 3, 13/05/2024, n. 13038, Rv. 671140 – 01) secondo cui la scelta diricorrere a una consulenza tecnica d’ufficio è ricondotta a una valutazionediscrezionale del giudice che è, sì, tenuto a motivare il rigetto dell’istanzaNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026ove ritenga di poter risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazionedegli elementi rilevanti ai fini della decisione, ma il cui presupposto è pursempre che la parte richiedente abbia offerto prova dei fatti principalidedotti a fondamento della domanda o delle eccezioni non potendo taleconsulenza costituire mezzo per aggirare l’onere probatorio a lei spettante(Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 05).6.5 Sotto l’ulteriore profilo di censura va ribadito, come già indicato conriferimento al secondo motivo di ricorso, come la valutazione della Corte dimerito in ordine all’individuazione del soggetto passivo in relazione aicontributi irrigui appaia più che idonea e conforme agli insegnamenti diquesta Corte e come sia del tutto irrilevante, oltre che parzialmentetravisato, il contenuto della nota n. 957/17 più volte richiamata.7. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità a favore del Consorziocontroricorrente, da liquidarsi come da dispositivo.7.1 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Consorziocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 18295/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 10410/2026Data pubblicazione 20/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
Sentenza Cassazione n. 10410/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris