CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 11469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12831/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio, giusta procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro Unione dei [OSCURATO:PERSONA] del Fiora, già [OSCURATO:PERSONA] del Fiora. - intimata - nonché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimata - avverso la sentenza n. 5994/1715 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 16/11/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dichiaratamente proprietario di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (Gr), loc. Marroneto, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, impugnava, davanti alla Commissione tributaria Provinciale di Roma, la cartella di pagamento di contributi di bonifica, per l'anno 2011??', dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] del Fiora ed il giudice adito, con sentenza n. 26647/39/14, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore della Commissione tributaria Provinciale di Grosseto. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello proposto dal contribuente, nei confronti dell'Unione dei [OSCURATO:PERSONA] del Fiora e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e decidendo nel merito rilevava che l'Ente impositore aveva dimostrato, mediante il deposito "relazione e cartografie, con indicate le proprietà del ricorrente", le opere idrauliche e manutentive che avevano determinato "in capo agli immobili del ricorrente, un reale e concreto beneficio", cioè "un concreto vantaggio di natura fondiaria al bene stesso, aumentandone il valore", essendo le opere in grado di preservare il bene dalle acque, rendendolo più sicuro "sotto il profilo idrogeologico". Aggiungeva il giudice di appello la ininfluenza della mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, essendo il "piano generale di bonifica (...) atto della Regione e non dell'ente delegato" e consentendo la Legge Regionale n. 34 del 1994 !Imposizione contributiva "con l'emanazione, appunto, di un perimetro di contribuenza provvisorio". Il contribuente propone cinque motivi di ricorso, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza, mentre l'Unione dei [OSCURATO:PERSONA] del Fiora ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimaste intimate. Fissato all'udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta - ex art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148, 149, cod. proc. civ., 168, 171, cod. proc. pen., 3 della legge n. 890 del 1982, in tema di notifica degli atti a mezzo posta, nonché dell'art. 26, d.p.r. n. 602 del 1973, in quanto la CTR ha omesso di pronunciare sulla eccezione, articolata nel ricorso introduttivo e riproposta nelle controdeduzioni in appello, concernente l'inesistenza della notifica della cartella. Deduce, in particolare, la mancata osservanza da parte dell'Agente della riscossione delle modalità prescritte dalla legge, avendo spedito l'atto a mezzo raccomandata A/R senza curarsi della redazione della relata di notifica, come richiesto in generale dagli artt. 148 e 149 cod. proc. civ., rendendo impossibile verificare se la consegna all'ufficio postale sia stata eseguita da uno dei soggetti abilitati. Con il secondo motivo lamenta - ex art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 125 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la dedotta nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del responsabile del procedimento. Con il terzo motivo lamenta - ex art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 860 cod. civ. e degli artt. 3 e 4, legge della Regione Toscana n. 34 del 1994, per non avere la CTR considerato non rilevante il beneficio generale derivante dalle opere di bonifica laddove invece occorre un beneficio diretto e specifico, cioè un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione. Con il quarto motivo lamenta - ex art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 10, comma 2, r.d. n. 215 del 1933 e 15, legge della Regione Toscana n. 34 del 1994, per non avere la CTR considerato che l'onere di provare il predetto beneficio specifico ricade sull'Ente impositore e che la Delibera del Consiglio Regionale che ha delimitato la superficie di ha 42.668 del comprensorio nel quale opera la [OSCURATO:PERSONA] del Fiora non risulta trascritta presso la Conservatoria dei RR.II.. Con il quinto motivo lamenta - ex art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Statuto del Contribuente, per non avere la CTR rilevato la dedotta carenza motivazionale della cartella di pagamento impugnata, non essendo possibile evincere per quali opere di bonifica il contributo consortile è stato richiesto e quale sia il vantaggio fondiario che lo giustifica. Con il sesto motivo lamenta - ex art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di acquisire i dati fattuali necessari per decidere nel merito la causa, non essendo all'uopo sufficienti gli atti (cartografie ed elencazioni di opere) predisposte dall'Unione dei [OSCURATO:PERSONA] del Fiora. Le censure sono infondate. Quanto alla prima censura, concernente la notifica a mezzo del servizio postale della cartella di pagamento, che la CTR ha fatto rientrare tra le questioni "assorbite e superate, perché irrilevanti alla luce dell'esito del giudizio", l'odierno ricorrente prescinde dall'orientamento della Corte (Cass. n. 28995/2018) secondo cui "la figura dell'assorbimento esclude il vizio di omessa pronuncia, in quanto il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto (l'omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, Cass.n. 21257 del 2014) e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni". Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto censurare la correttezza della valutazione espressa dalla Corte di assorbimento dei motivi ulteriori, lamentando un vizio di motivazione del tutto omessa, e non sollevare un vizio di omessa pronuncia.In ogni caso, in merito alla fondatezza della doglianza è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, "in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".(Cass. n. 6395/2014, n. 4567/2015, n. 20918/2016). Con seconda censura il ricorrente deduce la nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del responsabile del procedimento, essendo ad avviso dell'impugnante insufficiente il "fatto che sia indicato un responsabile del procedimento". Premesso quanto innanzi osservato in ordine all'ammissibilità della doglianza per come formulata e per quanto è dato comprendere, la stessa si incentra sulla mancanza di autografia della sottoscrizione e la Corte ha precisato, in tema di tributi regionali e locali, che "qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della I.n. 549 del 1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale". (Cass. n. 2062872017). La censura, del resto, neppure pone specificamente in dubbio che il nominativo apposto sulla cartella rispondesse in effetti a funzionario dell'Agente della riscossione regolarmente investito del relativo potere di emissione e sottoscrizione. La Corte, invero, ha statuito che « è tuttavia sufficiente, al fine di non incorrere nella detta nullità [ex art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248 del 2007], l'indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa» (Cass. n. 3533/2016). La terza e la quarta censura, scrutinabili congiuntamente in perché strettamente connesse, concernono la mancanza di utilità fondiaria specifica e la distribuzione del relativo onere della prova, vanno disattesa alla stregua della normativa regionale applicabile ratione temporis (cfr., in particolare, la L.R. Toscana 13 maggio 1994, n. 34). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, mentre in assenza di "perimetro di contribuenza" o -si aggiunge -in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, come deve ritenersi nel caso in esame, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n. 17066/2010, 26009/2008). Emerge dalla sentenza impugnata, che riferisce pure dell'esistenza di un perimetro di contribuenza provvisorio delimitante l'area interessata dalle "opere pubbliche idrauliche e di bonifica" ed includente anche l'immobile per cui è causa, e a fortiori dal piano di classifica, che l'Ente impositore ha provato la realizzazione delle opere idrauliche e le attività di manutenzione, e con ciò ha provato anche "un reale e concreto benefico" di natura fondiaria per l'immobile del contribuente "legato al rischio idraulico evitato". A tal fine, la CTR ha inteso valorizzare, con valutazione del materiale probatorio riservata esclusivamente al giudice di merito, la conferma della sussistenza del beneficio fondiario - "legato al rischio idraulico" - "risulta dalla relazione prodotta in primo grado, nella quale, anche con l'ausilio di cartografie, con indicate le proprietà del ricorrente e le opere fatte presso di esse" essendo "possibile riscontrare anche visivamente tutte le attività dell'ente e apprezzare la contiguità con gli immobili del contribuente". Sulla scorta di quanto precede, quindi, il giudice di appello si è convinto che l'onere della prova contraria gravante sul contribuente medesimo non fosse stato adeguatamente assolto e che le relative deduzioni difensive si risolvessero in generiche contestazioni circa l'asserita insanabile assenza di un concreto vantaggio fondiario. Quanto al dedotto profilo di illegittimità consequenziale al carattere provvisorio del perimetro di contribuenza ed alla mancata trascrizione del medesimo, va osservato come l'adozione di un perimetro di contribuenza provvisorio rientrasse tra le previsioni del quarto comma dell'articolo 15 L.R.Toscana n.34 del 1994. Non merita, pertanto, censura la sentenza della CTR la cui ratio decidendi si incentra proprio sull'affermazione, conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità, della accertata sussistenza del presupposto dell'obbligo contributivo costituito dalla inclusione dell'immobile nel perimetro consortile e dalla conseguente la presunzione di vantaggio fondiario. Quanto al profilo di illegittimità concernente la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, adempimento previsto dall'articolo 15, comma 2, L. R. Toscana n. 34 del 1994, ai sensi del r.d. n. 215 del 1933, al fine di darne "notizia al pubblico", è appena il caso di osservare che, nel caso di specie, il rapporto impositivo si svolge nei soli confronti del diretto consorziato, il quale aveva modo di verificare l'effettiva ricomprensione del proprio immobile all'interno di esso mediante semplice consultazione del piano di classifica con il quale era stato adottato, dato accessibile, pur in difetto di trascrizione, in quanto portato da una delibera di approvazione regolarmente pubblicata e depositata.La Corte, in proposito, ha avuto modo di chiarie che "in tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" prevista dall'art. 10, secondo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l'esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, e non integra "principio fondamentale" ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.. Ne consegue che la previsione, con norma regionale, della pubblicazione sul BURL del provvedimento amministrativo della Giunta regionale del piano di classifica e riparto, volto alla delimitazione territoriale dei fondi assoggettati a contributo, costituisce forma legittima di pubblicità legale diversa, idonea al raggiungimento dello scopo". (Cass. n. 13167/2014, n. 7364/2012, n. 2838/2012). La quinta censura, concernente la dedotta violazione dell'art. 7 I. n. 212 del 2000, per carenza motivazionale della cartella di pagamento impugnata, si appalesa inammissibile alla luce della giurisprudenza della Corte secondo cui, "in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso". (Cass.n. 28570/2019 e n. 16147/2017).In ogni caso, il ricorrente a torto si duole della non esaustività della motivazione della cartella impugnata - profilo implicitamente disatteso dal giudice di appello che nella sentenza dà conto del relativo motivo d'appello - considerato che, come anche evidenziato dal Pubblico Ministero, nonostante la stessa constasse di "ben dodici pagine" (ricorso per cassazione, pag. 34) e deduce la mancata indicazione dei lavori per i quali il contributo era stato richiesto, della inerenza degli stessi all'immobile di proprietà, del beneficio apportato, dell'esattezza dei relativi calcoli, senza considerare che pur volendo considerare la cartella attraverso la quale il consorzio procede, ai sensi dell'art. 21, r.d. n. 215 del 1933, alla riscossione dei contributi, come atto sostanzialmente impositivo, tale motivazione ben può essere adottata per relationem, ad altri atti fondanti l'imposizione, conosciuti o conoscibili dal contribuente in quanto soggetti a pubblicità (Cass. SS.UU. n. 11722/2010 che richiama SS.UU. n. 26009/2008). La doglianza oggetto d'esame appare incentrata sul fatto che la CTR ha ritenuto provato il beneficio fondiario anche se esso "(n)on è indicato nella cartella, non lo spiega la Comunità interpellata sul punto, non lo si comprende dagli atti prodotti nel giudizio, ove si evocano piani di classifica, indici numerici, formule discorsi di principio, regole programmatiche, definizioni (...)". Così argomentando, però, si finisce per confondere il profilo della legittimità formale dell'atto impugnato con quello della fondatezza della pretesa impositiva, la quale afferisce alla distribuzione dell'onere della prova della sussistenza del beneficio apportato al fondo, non già all'esclusione dell'obbligazione del consorziato che, nel caso di specie, propone una nozione di beneficio fondiario non in linea con la giurisprudenza della Corte. E', infatti, il piano di classifica che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi, così come è il piano di riparto delle spese consortili che determina, sulla base della spesa prevista nei bilanci, la ripartizione dei contributi a carico di ciascuna proprietà interessata all'adempimento dei fini istituzionali del consorzio di bonifica sicché l'obbligazione di motivazione della cartella ben può essere assolta rimandando a detti documenti, non necessariamente da allegare o trascrivere Inoltre, in tema di contributi consortili, vale il principio per cui "allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione". (Cass. SS.UU. n. 26009/2008). Quanto, infine, alla sesta censura, concernente i mezzi istruttori delle commissioni tributarie, va osservato che, con un ragionamento motivazionale il cui risultato sfugge ad un controllo da parte della Corte, che non ha il potere di riesaminare nel merito la causa, il giudice di appello mostra di aver apprezzato sul piano probatorio la documentazione offerta dall'Ente impositore, ritenendola idonea e sufficiente per sostenere la pretesa tributaria, per cui appare improprio il richiamo all'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede la possibile acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, in via eccezionale, considerato che la disposizione "preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo". (Cass.n.18976/2007). Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto.Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico