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CassazionedecretoSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07901/2026

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ORDINANZAsul ricorso 9885-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], inpersona dei Liquidatori pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],639 in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -Numero registro generale 9885/2020avverso la sentenza n. 662/2019 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 662/2019, la Corte di appello di Firenzerespingeva il gravame, proposto dalla Taranto ContainerTerminal - [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza del Tribunale diLivorno n. 182/2018, con cui era stata rigettata l’opposizione,proposta dalla medesima società, al decreto ingiuntivo n.235/2016, emesso a seguito di ricorso monitorio presentatodall’I.N.P.S., ai fini della condanna della ricorrente, in qualità dicommittente co-obbligata solidale, ex art. 29 d.lgs. n.276/2003, al pagamento della somma di € 111.879,00, a titolodi contribuzione previdenziale asseritamente omessa, per ilperiodo da marzo ad ottobre 2013, da parte della società datricedi lavoro appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento, inconseguenza del verbale unico di accertamento n.000565984/T02 del 7.10.2015.2.

La Corte territoriale, in particolare, riteneva coperto dalgiudicato il capo della decisione di primo grado relativoall’eccepita inammissibilità dell’azione monitoria; ribadiva,inoltre, l’applicabilità dell’art. 29 cit., in quanto norma ritenutaoperante a prescindere dall’effettiva esecuzione del contratto diappalto; confermava, infine, la sussistenza dell’obbligocontributivo contestato, considerato che l’accordo di prossimità,stipulato dalla Essetieffe, non aveva inciso sul minimalecontributivo.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione haarticolato sei motivi di ricorso.

L’I.N.P.S. ha resistito conNumero registro generale 9885/2020controricorso.

La S.C.C.I. è rimasta intimata.

La ricorrente haN umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026depositato la memoria ex art. 380-bis c.p.c.Data pubblicazione 31/03/20264.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso, viene lamentata, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, nonché degli artt.112, 113, 132, secondo comma, n. 4), 329 e 434 c.p.c.1.1 La società ricorrente censura, in particolare, la sentenzadella Corte fiorentina in quanto avrebbe erroneamente ritenutonon impugnato, in sede di appello, il capo della sentenza diprimo grado attinente all’eccezione d’inammissibilità dell’azionemonitoria intentata dall’I.N.P.S., in conseguenza della mancataapplicazione del regime del litisconsorzio necessario tracommittente ed appaltatore e del beneficium excussionis,regime contenuto nel testo dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003,vigente all’epoca d’instaurazione del giudizio di primo grado.1.2 Sul punto, la ricorrente evidenzia di avere, di contro,proposto impugnazione su questo specifico punto della sentenzadi primo grado, con il motivo n. 3 dell’appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità edimprocedibilità del motivo.2.

Il motivo è inammissibile.Invero, sulla base del principio di necessaria e completaallegazione del ricorso per cassazione, ex art. 366, primocomma, n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360,comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 dellastessa disposizione normativa), il ricorrente deve indicare gliNumero registro generale 9885/2020elementi in concreto condizionanti gli ambiti di operatività delleN umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026violazioni rilevate.Data pubblicazione 31/03/20262.1 Siffatto onere sussiste anche quando il ricorrente affermiche una data circostanza debba reputarsi comprovatadall’esame degli atti processuali, «con la conseguenza che, intale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare alricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione alrivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate,non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione disingoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o dellacontroparte» (ex multis, Cass. n. 21346/2024, in linea con lagiurisprudenza delle Sezioni Unite, in particolare n. 16887 del05/07/2013 ed anche alla luce dei principi contenuti nellasentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021).2.2 Né vale ad assolvere il suddetto onere la genericaproduzione dei fascicoli di parte, in difetto di sufficientiindicazioni necessarie alla individuazione dell’atto, anchemediante l’adeguata precisazione della collocazione nel fascicoloprodotto (Sez. un., n. 34469/2019).3.

Tanto premesso, si osserva che il giudice di appello, nellasentenza impugnata, ha dato atto, sulla questione diinammissibilità dell’azione monitoria, che «a differenza diquanto esposto nell’atto di appello, il giudice di primo grado nonha omesso di pronunciarsi, ma deciso nel merito dell'eccezione,respingendola, e che detta decisione di rigetto non è stataimpugnata dalla TCT ed è quindi passata in giudicato.

Né rilevail fatto che si tratti di questione sollevabile d’ufficio in quantoriguardante la corretta integrazione del contraddittorio in ipotesidi litisconsorzio necessario, considerando che anche l'esame didette questioni resta precluso in secondo grado se non fattooggetto di specifico motivo di appello».Numero registro generale 9885/20203.1 A fronte di ciò, la società (pag. 9 del ricorso) ha dedotto che,N umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026«con il motivo n. 3 dell’appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], intitolatoData pubblicazione 31/03/2026“inammissibilità dell’azione monitoria” la TCT aveva lamentatol’omessa motivazione da parte del tribunale, relativamente allaprospettata inammissibilità derivante dalla omessa integrazionedel contraddittorio».3.2 Tuttavia, la parte ricorrente non ha adeguatamenteallegato, né sufficientemente dimostrato di avere formulato unmotivo di appello concernente precipuamente il capo dellasentenza qui considerato e nei termini qui pretesi (cfr. Cass. n.2360/2025).3.3 Infatti, in primis, manca, in ricorso, la trascrizione integraledell’atto di appello, indispensabile per poter ritenerecorrettamente censurata l’indicazione espressa dal giudice diappello, né la censura può desumersi dallo stralcio delleconclusioni dell’appello come riportate in ricorso.3.4 In ogni caso, i passaggi testuali estrapolati dall’atto diappello, come riportati in ricorso (pag. 9 e s.), sono del tuttoinsufficienti a ritenere assolti gli oneri sopra indicati, recando,peraltro, il riferimento al profilo del beneficium escussionispiuttosto che a quello della integrità del contraddittorio.3.5 Alla luce di quanto sopra indicato, il ricorso per cassazione,non consente di individuare adeguatamente il contenuto e laportata dell’atto di gravame, tale, in ipotesi, da incrinare osmentire l'apprezzamento della Corte di merito.Il motivo è, quindi, inammissibile.4.

Con i motivi di censura formulati ai nn. 2 e 3, che possonoessere trattati congiuntamente, è stata impugnata la sentenzadi appello, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) perviolazione e falsa applicazione degli artt. 41 Cost., 29 del d.lgs.n. 276/2003, del principio comunitario di proporzionalità eNumero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026dell’art. 12 Direttiva 2014/67/UE, con istanza di [OSCURATO:PERSONA] idoi r accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.5.

Il ricorrente contesta la correttezza dell’interpretazioneseguita dal giudice d’appello, secondo cui la TCT sarebbecorresponsabile per i debiti contributivi, sorti in capoall’appaltatore Essetieffe, anche in periodi di mancataesecuzione dell’appalto e, segnatamente, in caso di sospensionedell’appalto e riduzione dell’attività lavorativa di entrambe leditte per una crisi del settore.5.1 Sostiene, infatti, la società che l’art. 29 cit. limiterebbe laresponsabilità solidale ai soli “contributi dovuti in relazione alperiodo di esecuzione dell’appalto” e non al periodo di mera“vigenza” dell’appalto come sostenuto dalla Corte fiorentina.A fondamento di tale doglianza, la società TCT richiamanumerosi precedenti di questa Corte (tra i quali n. 444/2019 en. 28517/2019) che, a suo dire, dovrebbero confermarel’assunto sostenuto.5.2 Le censure non sono fondate.5.3 La Corte d’appello di Firenze, dopo avere dato atto che i fattistorici rilevanti sono incontroversi, ha osservato che, nel caso dispecie, i dipendenti di EsseTieffe, 1) tutti impiegati nell’appaltocon TCT, 2) nel periodo marzo/ottobre 2013, cioè durantel’esecuzione del contratto di appalto, 3) avevano lavorato perun numero di ore inferiore a quello contrattuale, in virtù di unaccordo di prossimità, ex art. 8 DL 138/2011, che prevedeva la«sospensione di ogni obbligo lavorativo, retributivo econtributivo per i giorni e le ore non lavorate».Il giudice d’appello ha, quindi, chiarito che, avendo l’INPSritenuto violata la regola del minimale contributivo, di cui all’art.1, comma 1, DL n. 338/1989, era stata addebitata laNumero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026contribuzione omessa alla TCT in virtù della responsNaumbeirloi tdài r accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026solidale di cui all’art. 29 cit.5.4 La ratio decidendi della pronuncia impugnata verte, quindi,sull’interpretazione della locuzione “in relazione al periodo diesecuzione del contratto di appalto”, ritenuta inclusiva di tuttele obbligazioni insorgenti durante «il vigore del contratto diappalto», e non limitata alle sole prestazioni di lavoroeffettivamente rese dai lavoratori impiegati nell’appalto.5.5 Ebbene, l’interpretazione della disposizione di cui al citatoart. 29, seguita dal giudice d’appello, risulta corretta, sulla basedei principi generali regolatori della materia, come più voltechiariti da questa Corte.5.6 Invero, in primis, deve condividersi l’affermazione per cuil’espressione usata dall’art. 29, nel testo vigente rationetemporis, al fine di delimitare l’oggetto della responsabilitàsolidale del committente, non può che riferirsi alle obbligazioniinsorte durante il lasso temporale di esecuzione del contratto diappalto, quale rapporto di durata intercorrente tra il medesimoappaltante e l’appaltatore.Di contro è priva di riscontro testuale e incoerente con le logichedi sistema la tesi sostenuta dal ricorrente, per cui l’ambitoapplicativo sarebbe limitato ai soli obblighi maturati inconseguenza dell’esecuzione effettiva della prestazionelavorativa da parte dei dipendenti dell’appaltatore, nell’ambitodell’appalto stesso, e ciò sulla base dell’asserito presupposto didoversi recisamente escludere la portata oggettiva dellaresponsabilità solidale del committente (pag. 14 del ricorso).5.7 Questa Corte ha invero affermato che la disposizione citatatrova applicazione solo per i crediti «maturati nel periodo didurata del contratto di appalto e in ragione della prestazioneresa per la realizzazione dell'opera o del servizio commissionati.Numero registro generale 9885/2020Seppure la norma (sino alle modifiche del 2012, con particolareN umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026riferimento al T.F.R.) non lo specifichi, la responsabilità solidaleData pubblicazione 31/03/2026deve ritenersi limitata solo ai crediti retributivi maturati nelcorso dell'esecuzione dell'appalto» (n. 444/2019).Invero, la logica della solidarietà, imposta dall'art. 29 del d.lgs.n. 276 del 2003, si basa sul rafforzamento della garanziapatrimoniale a favore del lavoratore, con riguardo al pagamentodei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto, cui lostesso ha personalmente dedicato le sue energie lavorativeavendo, limitatamente ad esso, come debitore, non solo ildatore di lavoro, ma anche l'impresa appaltante, la quale risulta,peraltro, completamente estranea al rapporto di lavoro svolto aldi fuori dell'esecuzione dell'appalto (cfr. Cass. n. 17725/2017).Di conseguenza, il committente risponde «per i crediti maturatiin relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvoltodall'appalto» (n. 444 cit.).5.8 In ogni caso, la responsabilità del committente, ai sensidell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, è di tipo legale,in quanto prevista ex lege, e, quindi, sorge al verificarsi dellecondizioni poste dalla norma richiamata, indipendentemente daldolo o dalla colpa, ma secondo le disposizioni generali di cui agliartt. 1176 e 1218 c.c., postulando soltanto l'esistenza delrapporto contrattuale con il subfornitore e l'inadempimento, daparte di quest'ultimo, dei suoi obblighi contributivi verso idipendenti (Cass. n. 24981/2022).5.9 Risultano, in ogni caso, inconferenti i richiami, operati inricorso ad alcuni precedenti di questa Corte.La pronuncia del 10/01/2019, n.444 come anticipato esprime iprincipi sopra riportati, non collimanti con quelli invocati dallasocietà ricorrente.Numero registro generale 9885/2020Parimenti, la sentenza n. 28517 del 06.11.2019,N umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026fondamentalmente non affronta il tema qui posto, ma si limitaData pubblicazione 31/03/2026ad escludere la responsabilità solidale del committente quandoil debito sia sorto, in conseguenza di una riduzione dell’orario dilavoro da parte dell’appaltatore, come credito risarcitorio incapo al lavoratore, afferente al differente trattamentoretributivo e contributivo che avrebbe percepito se l’orario nonfosse stato ridotto (rispetto a quello previsto dal CCNL).L’arresto chiarisce, quindi, in linea con la precedentegiurisprudenza, che «in tema di responsabilità solidale delcommittente con l'appaltatore di servizi, la locuzione"trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, secondo commad.Ig. 276/2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa,nel senso della natura strettamente retributiva degliemolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondereai propri dipendenti, in quanto elementi integranti laretribuzione, per l'istituzione di un nesso di corrispettivitàsinallagmatica con la prestazione lavorativa; dovendo invecel'applicabilità del predetto regime di responsabilità essereesclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno(Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre 2018, n.27678).

Queste, infatti, lungi dall'intrattenere una relazione dicollegamento causale con il rapporto di lavoro, hanno unamatrice radicata su un nesso meramente occasionale con esso».Evidentemente, quindi, l’arresto non esprime un principio didiritto direttamente pertinente al caso di specie, non essendoqui controversa la natura dei crediti azionati.5.10 Il principio di responsabilità solidale, interpretato neitermini anzidetti, ha trovato, peraltro, pieno riconoscimento alivello europeo, posto che, come già evidenziato da questa Corte(n. 444/2019 ed altre) il Parlamento europeo ha adottato unaNumero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026risoluzione di elogio nei confronti degli Stati membri che Nhumaenron doi r accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026dato "una risposta ai problemi legati agli obblighi deisubappaltatori in qualità di datori di lavoro attraverso ladefinizione di meccanismi nazionali di responsabilità"(Risoluzione del 26.3.2009) e, in precedenza, la Corte diGiustizia aveva confermato la compatibilità del principio disolidarietà negli appalti con il diritto europeo, evidenziando cheesso è funzionale a consentire una protezione volta a prevenirela riduzione del costo del lavoro al di sotto del livello minimo chedeve essere garantito (sentenza 12.10.2004, C-60/2003).5.11 Alla luce di quanto sopra, anche il terzo motivo, contenentela richiesta di rinvio ex art. 267 del TFUE è inammissibile e ciònon solo per la genericità con cui la richiesta è stata formulata,ma anche considerato che, in tema di rinvio pregiudiziale allaCorte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudicenazionale di ultima istanza di rimettere la questioneinterpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosiin ipotesi di acte clair - la corretta interpretazione del dirittodell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessunragionevole dubbio (n. 36776/2022).Ciò anche considerato che – ritenuta la coerenzadell’interpretazione fornita con la Direttiva 2014/67/UE, art. 12,c. 1, che ammette la legittimità del meccanismo diresponsabilità solidale da “subcontratto”, purché essa operi inmodo “non discriminatorio e proporzionato” - i richiamieffettuati in ricorso si riferiscono alla materia tributaria ed inparticolare ai sistemi di imputazione dell’obbligo di pagamentodell’IVA, materia quindi non analoga alla presente,caratterizzata dalla finalità primaria di protezione dei lavoratoridipendenti.Numero registro generale 9885/20206.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.N umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazioneData pubblicazione 31/03/2026degli artt. 1, della legge n. 389/89 e 8, DL n. 138/2011, nonchédegli artt. 3, 4, 23, 38, 39 e 41 Cost.In sintesi, la società ricorrente censura il capo della sentenza disecondo grado ove, nel richiamare l’arresto n. 15120/2019 diquesta Corte, si è sostenuto che l'eventuale accordo tra datoree lavoratori circa la temporanea sospensione della prestazionelavorativa - pur escludendo l'obbligo retributivo per il datore dilavoro - non eliminerebbe l'obbligo contributivo del medesimo,giacché il minimale contributivo non solo rende insensibilel'obbligo contributivo, rispetto all'eventuale inadempimentoretributivo del datore di lavoro, ma imporrebbe altresì diprendere a base di calcolo dei contributi previdenziali laretribuzione dovuta e non quella corrisposta.6.1 La parte ricorrente adduce l’erroneità dell’interpretazionedell’art. 1 della legge n. 389 cit. e la non conferenza del richiamoalla pronuncia n. 15120 cit., in quanto la stessa si riferirebbe aduna fattispecie di sospensione dei rapporti di lavoro, mentre nelcaso di specie si tratterebbe di una riduzione di orarioconcordata con le parti sociali con accordo di prossimità, ai sensidell’art. 8 del DL n. 138/2011.6.2 Anche questo motivo è infondato.Secondo la costante interpretazione seguita da questa Corte, inmateria di contribuzione previdenziale, il richiamo operatodall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, cit., alla retribuzione previstadai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali piùrappresentative su base nazionale, se superiore a quella fissatadai contratti individuali o dagli accordi aziendali, impone diassumere la contrattazione collettiva quale parametro per ilcalcolo dei contributi.

Ne consegue che, ove il contrattoNumero registro generale 9885/2020individuale preveda una retribuzione meno elevata rispetto alN umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026contratto collettivo, il datore di lavoro è tenuto a pagare iData pubblicazione 31/03/2026contributi anche sulle differenze tra salario percepito e quellofissato dalla contrattazione collettiva di settore (Cass. n.19284/2017; 4926/2016).

Né è configurabile la violazionedell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con lasentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per viadell'assunzione di efficacia erga omnes dei contratti collettivinazionali, essendo l'estensione limitata -secondo la previsionedella legge - alla parte economica dei contratti soltanto infunzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo arealizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire unasostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento delsistema stesso.6.3 In questa cornice, l’individuazione del contratto leader ai finicontributivi attiene al principio di autonomia del rapportocontributivo, per sua natura indisponibile, rispettoall’obbligazione retributiva (sul punto cfr. Cass. ord. n.13840/2023 ed altre numerose ivi menzionate), e ciò si ispira“all’esigenza di salvaguardia dell’unitarietà e della tenuta delsistema previdenziale”, secondo una scelta che il legislatoreriserva a sé, escludendo che la stessa possa essere oggetto dideroga da parte dei contraenti (ex multis, Cass. 19467/2025;n.4209/2023).6.4 Quanto allo specifico profilo attinente alla questione delcontratto di prossimità, più volte, anche in casi di responsabilitàsolidale ex art. 29 cit. (n. 31703/2025) è stato escluso che lasospensione della prestazione lavorativa, e quindi dellaretribuzione, decisa nell’ambito del rapporto di lavoro possariverberarsi sul rapporto previdenziale e, in particolare,sull’obbligo contributivo, che continua a parametrarsi sullaNumero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026retribuzione dovuta in applicazione del contratto colNluemtetriov doi r accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026(n.4676/21, n.8446/20).Costituisce, infatti, consolidato orientamento giurisprudenzialedi legittimità (n. 32726/2025, in un caso di responsabilitàsolidale da appalto), quello secondo il quale l'obbligazionecontributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratorespetterebbe sulla base del minimale contributivo, persiste anchenei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa ecorresponsione della relativa retribuzione, dipendente da causediverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo,in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazionecontributiva stessa; è principio operante anche con riferimentoall’orario di lavoro ed all’obbligo di contribuzione, dovuta anchein caso di assenze o di sospensione concordata dellaprestazione, che non trovino giustificazione nella legge o nelcontratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti, che derivida una libera scelta del datore di lavoro (n. 16859/2020).In applicazione di tale principio, si è ritenuto che «neppurel’abbassamento della retribuzione derivante dall’applicazione diun (pur legittimo) contratto di prossimità stipulato ex art. 8, d.l.n. 138/2011 possa giustificare una deroga al minimalecontributivo» (n. 30457/2025; n. 23647/2025).6.5 Tanto premesso, la Corte territoriale, che ha ritenutocorretta la decisione di prime cure, che aveva consideratoesistente l’obbligo contributivo, calcolato sulla retribuzioneminima non inferiore a quella corrispondente all’orario normaledi lavoro stabilito da norme collettive, si è attenuta a esatticriteri interpretativi.Infatti, come chiarito, nel determinare la misura dell'obbligocontributivo previdenziale ed assistenziale, occorre farriferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero diNumero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stNaumbeirloi tdoi r accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026dalla contrattazione collettiva, prevedendosi l'esclusionedall'obbligo contributivo di alcune assenze, tra di loroaccomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioniin cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere ilrapporto.Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi, comeaccertato nella sentenza della Corte fiorentina, da una liberascelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordotra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo,dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di ratio trale situazioni considerate, la possibilità di una interpretazioneestensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che ladisposizione ha natura eccezionale (cfr. Cass. n. 37091/2022).Pertanto, correttamente, il giudice di merito ha fattoapplicazione dell'istituto del minimale contributivo,commisurato alla retribuzione dovuta e non a quella corrispostadi fatto, in misura inferiore, tenuto conto della non ricorrenza diuna delle ipotesi tassative nelle quali l'obbligo contributivopoteva essere sospeso.7.

Con il quinto motivo di censura è stata dedotta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 214, 215 c.p.c., 8 e 9, D.lgs.61/2000.Si è, in particolare, rilevato che nella sentenza impugnata èconsiderato fatto “pacifico” che «…i dipendenti di Essetieffe, tuttiimpiegati nei servizi oggetto dell'appalto concluso con TCT, nelperiodo marzo/ottobre 2013 qui di interesse hanno lavorato perun numero di ore inferiore rispetto a quello contrattuale in virtùdi un accordo di prossimità ex art.8 DL 138/2011 che prevedeva"la sospensione di ogni obbligo lavorativo, retributivo eNumero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026contributivo per i giorni e le ore non lavorate"», mentrNeum esroi dèi r accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026omesso di ritenere altrettanto “pacifico” anche il fatto checiascuno dei lavoratori coinvolti aveva accettato espressamentela riduzione di orario, con firma apposta sull’allegato elenconominativo all’accordo di prossimità sub doc. 4 del ricorso diprimo grado - documento non oggetto di specifica contestazioneda parte dell’INPS, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., né didisconoscimento di scrittura privata, ai sensi degli artt. 214 e215 c.p.c.7.1 Secondo l’assunto sostenuto, considerato, dunque, che lariduzione di orario era stata accettata da tutti i lavoratori, laCorte di appello avrebbe violato anche gli artt. 8 e 9, d.lgs.61/2000, essendo l’accordo di prossimità qualificabile come unamodificazione dei contratti individuali, trasformati da full-time apart-time ed essendo in tal caso previsto dalla legge chel’imponibile sia rappresentato dalla retribuzione dovuta sulle oreeffettivamente lavorate.7.2 Il motivo è inammissibile.Invero, attraverso la formale deduzione degli indicati vizi diviolazione delle norme processuali e sostanziali, in realtà laricorrente intende surrettiziamente contestare, non il mancatorispetto delle regole in materia di prova, presidiate dalledisposizioni di cui all’art. 115 c.p.c., bensì un vizio dimotivazione della sentenza, che, secondo la censura mossa,avrebbe omesso di considerare e valutare il fatto indicato(sottoscrizione dei contratti di prossimità) e non contestato dallacontroparte.7.3 La censura, tuttavia, non solo non è formulata secondo leprescrizioni di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ma finisce colNumero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026prospettare, altrettanto inammissibilmente, l’omesso esaNummeero ddi ir accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026risultanze istruttorie, laddove per consolidata giurisprudenza diquesta Corte (nn. 29972/2023; 34189/2022; 13485/2014)spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di scegliere, trale complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee ai fini della decisione, nonché la facoltà diescludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza diuna prova, dovendosi ritenere che egli non sia tenuto adesplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga irrilevante.8.

La ritenuta inammissibilità del profilo testé esaminato investeanche il profilo di censura attinente alla violazione degli artt.214 e 215 c.p.c., che sul presunto omesso esame si fonda,rispetto al quale è da rilevare, inoltre, che non risultano allegatitutti i documenti richiamati, né risulta adeguatamente indicatoin ricorso come e quando gli stessi sarebbero entrati nelprocesso.9.

Infine, con il sesto ed ultimo motivo di censura, «in estremosubordine, qualora l’adita Corte di Cassazione ritenga di doverrigettare tutti i motivi precedenti e, in particolare, laddoveritenga che non sia possibile operare una interpretazionecostituzionalmente orientata dell’art. 1, L. 389/89, si chiede sinda ora che l'Ecc.ma Corte adita Voglia sollevare questione dilegittimità costituzionale di tale norma, per contrasto con gliarticoli 3, 4, 23, 38, 39 e 41 Cost., per i motivi sopra elencati eper gli ulteriori che vorrà individuare.

Con la conseguenza che,all’esito del giudizio costituzionale, l’impugnata sentenzarisulterebbe viziata per contrasto con la norma costituzionaleritenuta violata dalla Corte Costituzionale».Numero registro generale 9885/20209.1 La prospettata questione di costituzionalità, rubricata comeN umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026autonomo motivo di censura, non ha pregio e resta, comunque,Data pubblicazione 31/03/2026assorbita alla luce delle considerazioni sopra svolte nell’esamedel secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.10.

Conclusivamente, il primo e quinto motivo sonoinammissibili; gli altri sono infondati.Il ricorso va quindi complessivamente respinto.11.

Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore delcontroricorrente I.N.P.S. come in dispositivo, tenuto conto delvalore della causa.12.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente I.N.P.S., delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 feNbumberrao idoi r accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/20262026.La PresidenteLUCIA ESPOSITO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 9885-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], inpersona dei Liquidatori pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],639 in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -Numero registro generale 9885/2020avverso la sentenza n. 662/2019 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 662/2019, la Corte di appello di Firenzerespingeva il gravame, proposto dalla Taranto ContainerTerminal - [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza del Tribunale diLivorno n. 182/2018, con cui era stata rigettata l’opposizione,proposta dalla medesima società, al decreto ingiuntivo n.235/2016, emesso a seguito di ricorso monitorio presentatodall’I.N.P.S., ai fini della condanna della ricorrente, in qualità dicommittente co-obbligata solidale, ex art. 29 d.lgs. n.276/2003, al pagamento della somma di € 111.879,00, a titolodi contribuzione previdenziale asseritamente omessa, per ilperiodo da marzo ad ottobre 2013, da parte della società datricedi lavoro appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento, inconseguenza del verbale unico di accertamento n.000565984/T02 del 7.10.2015.2. La Corte territoriale, in particolare, riteneva coperto dalgiudicato il capo della decisione di primo grado relativoall’eccepita inammissibilità dell’azione monitoria; ribadiva,inoltre, l’applicabilità dell’art. 29 cit., in quanto norma ritenutaoperante a prescindere dall’effettiva esecuzione del contratto diappalto; confermava, infine, la sussistenza dell’obbligocontributivo contestato, considerato che l’accordo di prossimità,stipulato dalla Essetieffe, non aveva inciso sul minimalecontributivo.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione haarticolato sei motivi di ricorso. L’I.N.P.S. ha resistito conNumero registro generale 9885/2020controricorso. La S.C.C.I. è rimasta intimata. La ricorrente haN umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026depositato la memoria ex art. 380-bis c.p.c.Data pubblicazione 31/03/20264. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso, viene lamentata, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, nonché degli artt.112, 113, 132, secondo comma, n. 4), 329 e 434 c.p.c.1.1 La società ricorrente censura, in particolare, la sentenzadella Corte fiorentina in quanto avrebbe erroneamente ritenutonon impugnato, in sede di appello, il capo della sentenza diprimo grado attinente all’eccezione d’inammissibilità dell’azionemonitoria intentata dall’I.N.P.S., in conseguenza della mancataapplicazione del regime del litisconsorzio necessario tracommittente ed appaltatore e del beneficium excussionis,regime contenuto nel testo dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003,vigente all’epoca d’instaurazione del giudizio di primo grado.1.2 Sul punto, la ricorrente evidenzia di avere, di contro,proposto impugnazione su questo specifico punto della sentenzadi primo grado, con il motivo n. 3 dell’appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità edimprocedibilità del motivo.2. Il motivo è inammissibile.Invero, sulla base del principio di necessaria e completaallegazione del ricorso per cassazione, ex art. 366, primocomma, n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360,comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 dellastessa disposizione normativa), il ricorrente deve indicare gliNumero registro generale 9885/2020elementi in concreto condizionanti gli ambiti di operatività delleN umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026violazioni rilevate.Data pubblicazione 31/03/20262.1 Siffatto onere sussiste anche quando il ricorrente affermiche una data circostanza debba reputarsi comprovatadall’esame degli atti processuali, «con la conseguenza che, intale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare alricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione alrivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate,non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione disingoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o dellacontroparte» (ex multis, Cass. n. 21346/2024, in linea con lagiurisprudenza delle Sezioni Unite, in particolare n. 16887 del05/07/2013 ed anche alla luce dei principi contenuti nellasentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021).2.2 Né vale ad assolvere il suddetto onere la genericaproduzione dei fascicoli di parte, in difetto di sufficientiindicazioni necessarie alla individuazione dell’atto, anchemediante l’adeguata precisazione della collocazione nel fascicoloprodotto (Sez. un., n. 34469/2019).3. Tanto premesso, si osserva che il giudice di appello, nellasentenza impugnata, ha dato atto, sulla questione diinammissibilità dell’azione monitoria, che «a differenza diquanto esposto nell’atto di appello, il giudice di primo grado nonha omesso di pronunciarsi, ma deciso nel merito dell'eccezione,respingendola, e che detta decisione di rigetto non è stataimpugnata dalla TCT ed è quindi passata in giudicato. Né rilevail fatto che si tratti di questione sollevabile d’ufficio in quantoriguardante la corretta integrazione del contraddittorio in ipotesidi litisconsorzio necessario, considerando che anche l'esame didette questioni resta precluso in secondo grado se non fattooggetto di specifico motivo di appello».Numero registro generale 9885/20203.1 A fronte di ciò, la società (pag. 9 del ricorso) ha dedotto che,N umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026«con il motivo n. 3 dell’appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], intitolatoData pubblicazione 31/03/2026“inammissibilità dell’azione monitoria” la TCT aveva lamentatol’omessa motivazione da parte del tribunale, relativamente allaprospettata inammissibilità derivante dalla omessa integrazionedel contraddittorio».3.2 Tuttavia, la parte ricorrente non ha adeguatamenteallegato, né sufficientemente dimostrato di avere formulato unmotivo di appello concernente precipuamente il capo dellasentenza qui considerato e nei termini qui pretesi (cfr. Cass. n.2360/2025).3.3 Infatti, in primis, manca, in ricorso, la trascrizione integraledell’atto di appello, indispensabile per poter ritenerecorrettamente censurata l’indicazione espressa dal giudice diappello, né la censura può desumersi dallo stralcio delleconclusioni dell’appello come riportate in ricorso.3.4 In ogni caso, i passaggi testuali estrapolati dall’atto diappello, come riportati in ricorso (pag. 9 e s.), sono del tuttoinsufficienti a ritenere assolti gli oneri sopra indicati, recando,peraltro, il riferimento al profilo del beneficium escussionispiuttosto che a quello della integrità del contraddittorio.3.5 Alla luce di quanto sopra indicato, il ricorso per cassazione,non consente di individuare adeguatamente il contenuto e laportata dell’atto di gravame, tale, in ipotesi, da incrinare osmentire l'apprezzamento della Corte di merito.Il motivo è, quindi, inammissibile.4. Con i motivi di censura formulati ai nn. 2 e 3, che possonoessere trattati congiuntamente, è stata impugnata la sentenzadi appello, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) perviolazione e falsa applicazione degli artt. 41 Cost., 29 del d.lgs.n. 276/2003, del principio comunitario di proporzionalità eNumero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026dell’art. 12 Direttiva 2014/67/UE, con istanza di [OSCURATO:PERSONA] idoi r accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.5. Il ricorrente contesta la correttezza dell’interpretazioneseguita dal giudice d’appello, secondo cui la TCT sarebbecorresponsabile per i debiti contributivi, sorti in capoall’appaltatore Essetieffe, anche in periodi di mancataesecuzione dell’appalto e, segnatamente, in caso di sospensionedell’appalto e riduzione dell’attività lavorativa di entrambe leditte per una crisi del settore.5.1 Sostiene, infatti, la società che l’art. 29 cit. limiterebbe laresponsabilità solidale ai soli “contributi dovuti in relazione alperiodo di esecuzione dell’appalto” e non al periodo di mera“vigenza” dell’appalto come sostenuto dalla Corte fiorentina.A fondamento di tale doglianza, la società TCT richiamanumerosi precedenti di questa Corte (tra i quali n. 444/2019 en. 28517/2019) che, a suo dire, dovrebbero confermarel’assunto sostenuto.5.2 Le censure non sono fondate.5.3 La Corte d’appello di Firenze, dopo avere dato atto che i fattistorici rilevanti sono incontroversi, ha osservato che, nel caso dispecie, i dipendenti di EsseTieffe, 1) tutti impiegati nell’appaltocon TCT, 2) nel periodo marzo/ottobre 2013, cioè durantel’esecuzione del contratto di appalto, 3) avevano lavorato perun numero di ore inferiore a quello contrattuale, in virtù di unaccordo di prossimità, ex art. 8 DL 138/2011, che prevedeva la«sospensione di ogni obbligo lavorativo, retributivo econtributivo per i giorni e le ore non lavorate».Il giudice d’appello ha, quindi, chiarito che, avendo l’INPSritenuto violata la regola del minimale contributivo, di cui all’art.1, comma 1, DL n. 338/1989, era stata addebitata laNumero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026contribuzione omessa alla TCT in virtù della responsNaumbeirloi tdài r accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026solidale di cui all’art. 29 cit.5.4 La ratio decidendi della pronuncia impugnata verte, quindi,sull’interpretazione della locuzione “in relazione al periodo diesecuzione del contratto di appalto”, ritenuta inclusiva di tuttele obbligazioni insorgenti durante «il vigore del contratto diappalto», e non limitata alle sole prestazioni di lavoroeffettivamente rese dai lavoratori impiegati nell’appalto.5.5 Ebbene, l’interpretazione della disposizione di cui al citatoart. 29, seguita dal giudice d’appello, risulta corretta, sulla basedei principi generali regolatori della materia, come più voltechiariti da questa Corte.5.6 Invero, in primis, deve condividersi l’affermazione per cuil’espressione usata dall’art. 29, nel testo vigente rationetemporis, al fine di delimitare l’oggetto della responsabilitàsolidale del committente, non può che riferirsi alle obbligazioniinsorte durante il lasso temporale di esecuzione del contratto diappalto, quale rapporto di durata intercorrente tra il medesimoappaltante e l’appaltatore.Di contro è priva di riscontro testuale e incoerente con le logichedi sistema la tesi sostenuta dal ricorrente, per cui l’ambitoapplicativo sarebbe limitato ai soli obblighi maturati inconseguenza dell’esecuzione effettiva della prestazionelavorativa da parte dei dipendenti dell’appaltatore, nell’ambitodell’appalto stesso, e ciò sulla base dell’asserito presupposto didoversi recisamente escludere la portata oggettiva dellaresponsabilità solidale del committente (pag. 14 del ricorso).5.7 Questa Corte ha invero affermato che la disposizione citatatrova applicazione solo per i crediti «maturati nel periodo didurata del contratto di appalto e in ragione della prestazioneresa per la realizzazione dell'opera o del servizio commissionati.Numero registro generale 9885/2020Seppure la norma (sino alle modifiche del 2012, con particolareN umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026riferimento al T.F.R.) non lo specifichi, la responsabilità solidaleData pubblicazione 31/03/2026deve ritenersi limitata solo ai crediti retributivi maturati nelcorso dell'esecuzione dell'appalto» (n. 444/2019).Invero, la logica della solidarietà, imposta dall'art. 29 del d.lgs.n. 276 del 2003, si basa sul rafforzamento della garanziapatrimoniale a favore del lavoratore, con riguardo al pagamentodei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto, cui lostesso ha personalmente dedicato le sue energie lavorativeavendo, limitatamente ad esso, come debitore, non solo ildatore di lavoro, ma anche l'impresa appaltante, la quale risulta,peraltro, completamente estranea al rapporto di lavoro svolto aldi fuori dell'esecuzione dell'appalto (cfr. Cass. n. 17725/2017).Di conseguenza, il committente risponde «per i crediti maturatiin relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvoltodall'appalto» (n. 444 cit.).5.8 In ogni caso, la responsabilità del committente, ai sensidell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, è di tipo legale,in quanto prevista ex lege, e, quindi, sorge al verificarsi dellecondizioni poste dalla norma richiamata, indipendentemente daldolo o dalla colpa, ma secondo le disposizioni generali di cui agliartt. 1176 e 1218 c.c., postulando soltanto l'esistenza delrapporto contrattuale con il subfornitore e l'inadempimento, daparte di quest'ultimo, dei suoi obblighi contributivi verso idipendenti (Cass. n. 24981/2022).5.9 Risultano, in ogni caso, inconferenti i richiami, operati inricorso ad alcuni precedenti di questa Corte.La pronuncia del 10/01/2019, n.444 come anticipato esprime iprincipi sopra riportati, non collimanti con quelli invocati dallasocietà ricorrente.Numero registro generale 9885/2020Parimenti, la sentenza n. 28517 del 06.11.2019,N umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026fondamentalmente non affronta il tema qui posto, ma si limitaData pubblicazione 31/03/2026ad escludere la responsabilità solidale del committente quandoil debito sia sorto, in conseguenza di una riduzione dell’orario dilavoro da parte dell’appaltatore, come credito risarcitorio incapo al lavoratore, afferente al differente trattamentoretributivo e contributivo che avrebbe percepito se l’orario nonfosse stato ridotto (rispetto a quello previsto dal CCNL).L’arresto chiarisce, quindi, in linea con la precedentegiurisprudenza, che «in tema di responsabilità solidale delcommittente con l'appaltatore di servizi, la locuzione"trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, secondo commad.Ig. 276/2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa,nel senso della natura strettamente retributiva degliemolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondereai propri dipendenti, in quanto elementi integranti laretribuzione, per l'istituzione di un nesso di corrispettivitàsinallagmatica con la prestazione lavorativa; dovendo invecel'applicabilità del predetto regime di responsabilità essereesclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno(Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre 2018, n.27678). Queste, infatti, lungi dall'intrattenere una relazione dicollegamento causale con il rapporto di lavoro, hanno unamatrice radicata su un nesso meramente occasionale con esso».Evidentemente, quindi, l’arresto non esprime un principio didiritto direttamente pertinente al caso di specie, non essendoqui controversa la natura dei crediti azionati.5.10 Il principio di responsabilità solidale, interpretato neitermini anzidetti, ha trovato, peraltro, pieno riconoscimento alivello europeo, posto che, come già evidenziato da questa Corte(n. 444/2019 ed altre) il Parlamento europeo ha adottato unaNumero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026risoluzione di elogio nei confronti degli Stati membri che Nhumaenron doi r accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026dato "una risposta ai problemi legati agli obblighi deisubappaltatori in qualità di datori di lavoro attraverso ladefinizione di meccanismi nazionali di responsabilità"(Risoluzione del 26.3.2009) e, in precedenza, la Corte diGiustizia aveva confermato la compatibilità del principio disolidarietà negli appalti con il diritto europeo, evidenziando cheesso è funzionale a consentire una protezione volta a prevenirela riduzione del costo del lavoro al di sotto del livello minimo chedeve essere garantito (sentenza 12.10.2004, C-60/2003).5.11 Alla luce di quanto sopra, anche il terzo motivo, contenentela richiesta di rinvio ex art. 267 del TFUE è inammissibile e ciònon solo per la genericità con cui la richiesta è stata formulata,ma anche considerato che, in tema di rinvio pregiudiziale allaCorte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudicenazionale di ultima istanza di rimettere la questioneinterpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosiin ipotesi di acte clair - la corretta interpretazione del dirittodell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessunragionevole dubbio (n. 36776/2022).Ciò anche considerato che – ritenuta la coerenzadell’interpretazione fornita con la Direttiva 2014/67/UE, art. 12,c. 1, che ammette la legittimità del meccanismo diresponsabilità solidale da “subcontratto”, purché essa operi inmodo “non discriminatorio e proporzionato” - i richiamieffettuati in ricorso si riferiscono alla materia tributaria ed inparticolare ai sistemi di imputazione dell’obbligo di pagamentodell’IVA, materia quindi non analoga alla presente,caratterizzata dalla finalità primaria di protezione dei lavoratoridipendenti.Numero registro generale 9885/20206. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.N umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazioneData pubblicazione 31/03/2026degli artt. 1, della legge n. 389/89 e 8, DL n. 138/2011, nonchédegli artt. 3, 4, 23, 38, 39 e 41 Cost.In sintesi, la società ricorrente censura il capo della sentenza disecondo grado ove, nel richiamare l’arresto n. 15120/2019 diquesta Corte, si è sostenuto che l'eventuale accordo tra datoree lavoratori circa la temporanea sospensione della prestazionelavorativa - pur escludendo l'obbligo retributivo per il datore dilavoro - non eliminerebbe l'obbligo contributivo del medesimo,giacché il minimale contributivo non solo rende insensibilel'obbligo contributivo, rispetto all'eventuale inadempimentoretributivo del datore di lavoro, ma imporrebbe altresì diprendere a base di calcolo dei contributi previdenziali laretribuzione dovuta e non quella corrisposta.6.1 La parte ricorrente adduce l’erroneità dell’interpretazionedell’art. 1 della legge n. 389 cit. e la non conferenza del richiamoalla pronuncia n. 15120 cit., in quanto la stessa si riferirebbe aduna fattispecie di sospensione dei rapporti di lavoro, mentre nelcaso di specie si tratterebbe di una riduzione di orarioconcordata con le parti sociali con accordo di prossimità, ai sensidell’art. 8 del DL n. 138/2011.6.2 Anche questo motivo è infondato.Secondo la costante interpretazione seguita da questa Corte, inmateria di contribuzione previdenziale, il richiamo operatodall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, cit., alla retribuzione previstadai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali piùrappresentative su base nazionale, se superiore a quella fissatadai contratti individuali o dagli accordi aziendali, impone diassumere la contrattazione collettiva quale parametro per ilcalcolo dei contributi. Ne consegue che, ove il contrattoNumero registro generale 9885/2020individuale preveda una retribuzione meno elevata rispetto alN umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026contratto collettivo, il datore di lavoro è tenuto a pagare iData pubblicazione 31/03/2026contributi anche sulle differenze tra salario percepito e quellofissato dalla contrattazione collettiva di settore (Cass. n.19284/2017; 4926/2016). Né è configurabile la violazionedell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con lasentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per viadell'assunzione di efficacia erga omnes dei contratti collettivinazionali, essendo l'estensione limitata -secondo la previsionedella legge - alla parte economica dei contratti soltanto infunzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo arealizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire unasostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento delsistema stesso.6.3 In questa cornice, l’individuazione del contratto leader ai finicontributivi attiene al principio di autonomia del rapportocontributivo, per sua natura indisponibile, rispettoall’obbligazione retributiva (sul punto cfr. Cass. ord. n.13840/2023 ed altre numerose ivi menzionate), e ciò si ispira“all’esigenza di salvaguardia dell’unitarietà e della tenuta delsistema previdenziale”, secondo una scelta che il legislatoreriserva a sé, escludendo che la stessa possa essere oggetto dideroga da parte dei contraenti (ex multis, Cass. 19467/2025;n.4209/2023).6.4 Quanto allo specifico profilo attinente alla questione delcontratto di prossimità, più volte, anche in casi di responsabilitàsolidale ex art. 29 cit. (n. 31703/2025) è stato escluso che lasospensione della prestazione lavorativa, e quindi dellaretribuzione, decisa nell’ambito del rapporto di lavoro possariverberarsi sul rapporto previdenziale e, in particolare,sull’obbligo contributivo, che continua a parametrarsi sullaNumero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026retribuzione dovuta in applicazione del contratto colNluemtetriov doi r accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026(n.4676/21, n.8446/20).Costituisce, infatti, consolidato orientamento giurisprudenzialedi legittimità (n. 32726/2025, in un caso di responsabilitàsolidale da appalto), quello secondo il quale l'obbligazionecontributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratorespetterebbe sulla base del minimale contributivo, persiste anchenei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa ecorresponsione della relativa retribuzione, dipendente da causediverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo,in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazionecontributiva stessa; è principio operante anche con riferimentoall’orario di lavoro ed all’obbligo di contribuzione, dovuta anchein caso di assenze o di sospensione concordata dellaprestazione, che non trovino giustificazione nella legge o nelcontratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti, che derivida una libera scelta del datore di lavoro (n. 16859/2020).In applicazione di tale principio, si è ritenuto che «neppurel’abbassamento della retribuzione derivante dall’applicazione diun (pur legittimo) contratto di prossimità stipulato ex art. 8, d.l.n. 138/2011 possa giustificare una deroga al minimalecontributivo» (n. 30457/2025; n. 23647/2025).6.5 Tanto premesso, la Corte territoriale, che ha ritenutocorretta la decisione di prime cure, che aveva consideratoesistente l’obbligo contributivo, calcolato sulla retribuzioneminima non inferiore a quella corrispondente all’orario normaledi lavoro stabilito da norme collettive, si è attenuta a esatticriteri interpretativi.Infatti, come chiarito, nel determinare la misura dell'obbligocontributivo previdenziale ed assistenziale, occorre farriferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero diNumero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stNaumbeirloi tdoi r accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026dalla contrattazione collettiva, prevedendosi l'esclusionedall'obbligo contributivo di alcune assenze, tra di loroaccomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioniin cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere ilrapporto.Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi, comeaccertato nella sentenza della Corte fiorentina, da una liberascelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordotra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo,dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di ratio trale situazioni considerate, la possibilità di una interpretazioneestensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che ladisposizione ha natura eccezionale (cfr. Cass. n. 37091/2022).Pertanto, correttamente, il giudice di merito ha fattoapplicazione dell'istituto del minimale contributivo,commisurato alla retribuzione dovuta e non a quella corrispostadi fatto, in misura inferiore, tenuto conto della non ricorrenza diuna delle ipotesi tassative nelle quali l'obbligo contributivopoteva essere sospeso.7. Con il quinto motivo di censura è stata dedotta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 214, 215 c.p.c., 8 e 9, D.lgs.61/2000.Si è, in particolare, rilevato che nella sentenza impugnata èconsiderato fatto “pacifico” che «…i dipendenti di Essetieffe, tuttiimpiegati nei servizi oggetto dell'appalto concluso con TCT, nelperiodo marzo/ottobre 2013 qui di interesse hanno lavorato perun numero di ore inferiore rispetto a quello contrattuale in virtùdi un accordo di prossimità ex art.8 DL 138/2011 che prevedeva"la sospensione di ogni obbligo lavorativo, retributivo eNumero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026contributivo per i giorni e le ore non lavorate"», mentrNeum esroi dèi r accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026omesso di ritenere altrettanto “pacifico” anche il fatto checiascuno dei lavoratori coinvolti aveva accettato espressamentela riduzione di orario, con firma apposta sull’allegato elenconominativo all’accordo di prossimità sub doc. 4 del ricorso diprimo grado - documento non oggetto di specifica contestazioneda parte dell’INPS, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., né didisconoscimento di scrittura privata, ai sensi degli artt. 214 e215 c.p.c.7.1 Secondo l’assunto sostenuto, considerato, dunque, che lariduzione di orario era stata accettata da tutti i lavoratori, laCorte di appello avrebbe violato anche gli artt. 8 e 9, d.lgs.61/2000, essendo l’accordo di prossimità qualificabile come unamodificazione dei contratti individuali, trasformati da full-time apart-time ed essendo in tal caso previsto dalla legge chel’imponibile sia rappresentato dalla retribuzione dovuta sulle oreeffettivamente lavorate.7.2 Il motivo è inammissibile.Invero, attraverso la formale deduzione degli indicati vizi diviolazione delle norme processuali e sostanziali, in realtà laricorrente intende surrettiziamente contestare, non il mancatorispetto delle regole in materia di prova, presidiate dalledisposizioni di cui all’art. 115 c.p.c., bensì un vizio dimotivazione della sentenza, che, secondo la censura mossa,avrebbe omesso di considerare e valutare il fatto indicato(sottoscrizione dei contratti di prossimità) e non contestato dallacontroparte.7.3 La censura, tuttavia, non solo non è formulata secondo leprescrizioni di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ma finisce colNumero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026prospettare, altrettanto inammissibilmente, l’omesso esaNummeero ddi ir accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/2026risultanze istruttorie, laddove per consolidata giurisprudenza diquesta Corte (nn. 29972/2023; 34189/2022; 13485/2014)spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di scegliere, trale complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee ai fini della decisione, nonché la facoltà diescludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza diuna prova, dovendosi ritenere che egli non sia tenuto adesplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga irrilevante.8. La ritenuta inammissibilità del profilo testé esaminato investeanche il profilo di censura attinente alla violazione degli artt.214 e 215 c.p.c., che sul presunto omesso esame si fonda,rispetto al quale è da rilevare, inoltre, che non risultano allegatitutti i documenti richiamati, né risulta adeguatamente indicatoin ricorso come e quando gli stessi sarebbero entrati nelprocesso.9. Infine, con il sesto ed ultimo motivo di censura, «in estremosubordine, qualora l’adita Corte di Cassazione ritenga di doverrigettare tutti i motivi precedenti e, in particolare, laddoveritenga che non sia possibile operare una interpretazionecostituzionalmente orientata dell’art. 1, L. 389/89, si chiede sinda ora che l'Ecc.ma Corte adita Voglia sollevare questione dilegittimità costituzionale di tale norma, per contrasto con gliarticoli 3, 4, 23, 38, 39 e 41 Cost., per i motivi sopra elencati eper gli ulteriori che vorrà individuare. Con la conseguenza che,all’esito del giudizio costituzionale, l’impugnata sentenzarisulterebbe viziata per contrasto con la norma costituzionaleritenuta violata dalla Corte Costituzionale».Numero registro generale 9885/20209.1 La prospettata questione di costituzionalità, rubricata comeN umero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 7901/2026autonomo motivo di censura, non ha pregio e resta, comunque,Data pubblicazione 31/03/2026assorbita alla luce delle considerazioni sopra svolte nell’esamedel secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.10. Conclusivamente, il primo e quinto motivo sonoinammissibili; gli altri sono infondati.Il ricorso va quindi complessivamente respinto.11. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore delcontroricorrente I.N.P.S. come in dispositivo, tenuto conto delvalore della causa.12. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente I.N.P.S., delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 9885/2020Numero sezionale 639/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 feNbumberrao idoi r accolta generale 7901/2026Data pubblicazione 31/03/20262026.La PresidenteLUCIA ESPOSITO