CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 12069/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 667/2022 depositata il 17/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/20261. La società TIEMPO impugnava innanzi alla CTP di Napoli l’avviso diaccertamento in relazione alla TARI afferente l'annualità 2017, perl'importo di € 13.616,00, notificato dal Comune di Napoli, deducendo: -Vizio di competenza funzionale del Consiglio Comunale di deliberazionedelle tariffe e derivata illegittimità degli atti impugnati; - Tariffe TARI nonconformi (sotto vari profili) ai principi di legge nazionale ed europea, adanno della ricorrente e consequenziale richiesta di disapplicazione delregolamento ex art. 7 comma 5 del d.lgs. n. 546/92 in relazioneall'oggetto dedotto in giudizio; - Nullità dell'atto impugnato per mancanzadel contraddittorio endoprocedimentale e assenza di motivazione dell'attoimpugnato, anche per relationem (mancanza dei dati catastali, mancataallegazione atti richiamati); - Errata determinazione delle superfici addottea tassazione, anche per parziale inidoneità delle stesse a produrre rifiuti(superfici dei sub nn. 1 e 2 di [OSCURATO:PERSONA] 9); - Illegittimità delle tariffeapplicate senza differenziare le categorie di utenza.1.1. I giudici di prossimità di Napoli, con la sentenza 2095 del 24.1.2020respingevano il ricorso introduttivo.1.2. Sull’appello della società, la [OSCURATO:PERSONA] diNapoli, con sentenza della Sez. 1, n. 667, depositata in data 17 gennaio2022, ha respinto l’appello della contribuente, così motivando: - lamisurazione delle aree tassate, infatti, deriva da quanto rilevato da RTI aifini dell’accertamento TARSU per gli anni precedenti, ed i relativi dati sonostati acquisiti ed applicati anche per l’anno ora in discussione; - l’avviso diaccertamento in questione, fondato su presupposti già accertati per anniprecedenti, è atto vincolato, ed il Comune ha agito per la riscossione deltributo sulla base dei presupposti già indicati per gli anni precedenti; -ledoglianze sollevate dall'appellante in ordine ai "sovracosti" del serviziotraslati sui contribuenti sono legittime in linea di principio, tuttavia, poichéandrebbero corroborati da idonei calcoli alternativi, circa la determinazioneNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026delle tariffe ritenuta giuste, da opporre a quelle dell'Ente impositore; -escludeva comunque la possibilità di disapplicare i regolamenti comunali,rientrando tale potere nelle attribuzioni del giudice amministrativo; -escludeva infine il denunciato vizio di motivazione apparente e diultrapetizione; - affermava la legittimità del procedimento dideterminazione della TARI nell’ambito del sistema presuntivo, atteso chenon rileva l’effettiva produzione dei rifiuti né l’effettivo costo del servizio.1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la societàTIEMPO SPA svolgendo sei motivi, cui replica con controricorsol’amministrazione comunale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4)c.p.c., denuncia la nullità della sentenza di secondo grado, in ragionedell’omessa pronuncia sulla questione relativa all’eccepito difetto dimotivazione dell’avviso di accertamento TARI. Si osserva che nel ricorsooriginario ed in sede di appello la società aveva eccepito il difetto dimotivazione dell’avviso di “accertamento” per mancanza di motivazione,anche per relationem, in violazione dell’art. 7, L. n. 212/2000 per esserel’atto privo dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche posti alla basedella decisione adottata ed indicazione dei fatti istruttori utilizzati dall’Enteimpositore, specificando che il Comune nulla indica circa le modalità conle quali ha rilevato le indicate superfici “occupate” dalla ricorrente e,soprattutto, nè allega ovvero riproduce nell’atto gli elementi, i dati e leinformazioni utilizzate per la determinazione della “misura” della TARI dacui sarebbe derivato l’“omesso/parziale versamento . La società hasostenuto che “(…) con riferimento a siffatte unità in [OSCURATO:PERSONA] 9 la parteha dichiarato di occupare le superfici utili a fini TARI (per mq. 250 sia pergli uffici che per il deposito), rettificate dal comune in mq. 806,00 (subcategoria 11 Uffici, agenzie e studi professionali) e in mq. 508 (subcategoria 3, depositi), senza indicare da dove ha tratto siffatte diverseNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026“superfici” . La contribuente lamenta altresì la carenza dei dati catastali edegli atti presupposti da cui trarre le diverse superfici tassate riportatenell’atto. Si soggiunge che Il presupposto del tributo è, infatti, ilpossesso o la detenzione delle sole superfici “suscettibili di produrre rifiuti”con determinate esclusioni di legge. Si argomenta che i casi di esonero oesclusione dalla tassa di smaltimento dei rifiuti dipendono dallasussistenza di condizioni obiettive che impediscono la produzione di rifiutiriguardanti la natura o l’assetto delle superfici (ad esempio, luoghiimpraticabili o interclusi o in abbandono, adibiti in via esclusiva al transitoo alla sosta gratuita dei veicoli, non soggetti a manutenzione ostabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dirifiuti); il particolare uso delle superfici (ad es. locali non presidiati o conpresenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi dimateriali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli materiali alla rinfusa,sempreché secondo la comune esperienza non comportino la formazionedi rifiuti in quantità apprezzabile), ovvero l’obiettiva condizione di nonutilizzabilità immediata (ad esempio, alloggi non allacciati ai servizi a reteo non arredati, ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanentestato di non utilizzo, nonché luoghi di passaggi, come corridoi e simili) .2. La seconda ragione di contestazione, dedotta ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., lamenta la nullità della sentenza relazioneall’art. 7, legge n. 212/2000 e 3 legge n. 241/90, nonché art. 6, d.lgs. n.32/2001 ed art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, nonché violazionedell’art. 2697 c.c., per non aver rilevato la CTR il vizio di motivazionedell’atto impugnato e l’illegittimità del menzionato avviso di accertamentoche, per la misurazione delle aree da sottoporre a tassazione, ha tenutoconto delle risultanze del sopralluogo effettuato dai tecnici RTI, a finiTARSU per annualità precedenti non indicato, né allegato all’attoimpugnato .Numero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026Si assume che questa Corte ha stabilito che gli avvisi di accertamentodevono recare la specifica individuazione delle aree tassate, non potendosilimitare a emanare un dispositivo generico, ma dovendo anche indicare leconcrete ragioni che giustificano e sorreggono il dispositivo stesso, onde,così, delimitare l’oggetto del possibile contenzioso. La sentenza è dunquecontraria all’obbligo di motivazione di cui all’art. 7 della legge n.212/2000 per la mancata prova, agli atti, dei fatti su cui la pretesa TARI2017, indicata nell’avviso impugnato, si fonda. La CTR avrebbe violatoanche la regola di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.,posto che agli atti di causa risultava la contestazione della Società dellamancanza del fondamento sostanziale della pretesa, non avendo ilComune allegato all’avviso opposto “le schede di censimento del 2016” sucui si fonderebbe la pretesa, la cui idoneità probatoria essa avevacontestato in ragione della inconferenza del sopralluogo disposto ai fini dialtro tributo (TARSU e non TARI, come esposto dalla parte in I e II grado).La censura, che sinteticamente si riporta, lamenta il mancato rilievo dellacarenza di motivazione (ab origine) dell’atto accertato proprio per il fattoche il Comune ha dedotto - solo in corso di giudizio - di aver agito “in basealla scheda sopralluogo” del 2016 operata, per di più, ai fini di altro tributo(TARSU anni 2010-2012).Si assume ancora che l’avviso impugnato - sebbene rechi il nomen diavviso di accertamento si sostanzia, in definitiva, in un mero “avviso diliquidazione” della presunta TARI dovuta per il 2017 proprio perché noncontiene alcuna ragione della diversità soggettiva o oggettiva deldichiarato che giustificherebbe il presunto “omesso/parziale” versamentoda parte dell’odierna appellante della TARI 2017.3. La terza censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3,c.p.c., reca la rubrica Nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. in relazione all’art. 3 e 21-octies della legge 241/1990 e all’art. 7della L. 212/2000, nonché degli artt. 1, comma, 162, legge n. 296/2006,Numero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026per aver considerato l’avviso di accertamento impugnato quale “attovincolato” . Il decidente ha erroneamente considerato l’avviso emesso dalComune quale atto vincolato disciplinato dall’art. 21-octies della legge n.241/1990, ritenendo che il Comune non potesse modificare l’an e ilquantum della pretesa, i cui presupposti erano già stati indicati nelleannualità precedenti, affermandosi al contrario che, con riferimento aglidiscrezionalità di matrice tecnica.4. Le censure non hanno pregio.4.1. Quanto al primo motivo, va osservato che esso, inammissibilmente,oscilla tra la deduzione di un difetto di motivazione (v. pagina n. 20 delricorso) ed un’omessa pronuncia (v. pagina n. 23), che attengono a profilitra loro non conciliabili.In ogni caso, nessuno dei due vizi ricorre.Quanto alla motivazione, essa si è espressa considerando che nell’attoimpugnato erano state riportate le misure dell’area tassata e che lo stessoaveva un contenuto vincolato ed era stato emesso sulla base deipresupposti già indicati negli anni precedenti oggetto di confermagiudiziale, sicchè, a prescindere dalla correttezza di tale valutazione noninerente al tema della motivazione, l’apparato argomentativo esiste neientro la soglia costituzionalmente esigibile.In ordine all’omessa pronuncia, va ricordato per integrare tale vizio nonbasta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessarioche sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quandola decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dallaparte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione,dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesaavanzata col capo di domanda o eccezione non espressamente esaminatorisulti incompatibile con l’impostazione logico giuridica della pronuncia.Numero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/20264.2. D’altro canto, integrando la motivazione della sentenza impugnata, vaevidenziato che il requisito motivazionale dell’atto impositivo esige, oltrealla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizionecreditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioniadducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 28375 del 2018; Cass. n.15309 del 2021; Cass. n.27835/2025). Inoltre, come emerge dall’avvisoallegato, risulta sia per gli immobili destinati ad alberghi – di cui sonoindicati anche i dati catastali – sia per i locali a diversa destinazione, lacategoria catastale, la destinazione, le tariffe e le aliquote applicate, oltrealle superfici tassate.4.3. Il secondo motivo è infondato, in quanto le ragioni di contestazione sisono concentrate sulla mancata indicazione dei dati con cui sono statemisurate le superfici tassabili, misurazione che il Comune ha poi affermatonel giudizio di merito, di aver estratto dalla scheda tecnica sottoscrittaanche dalla società e redatta, in sede di sopralluogo, dalla concessionariadel Comune.Una volta indicata la superficie occupata e le unità immobiliari oggetto diimposta identificate facilmente dalla proprietaria attraverso l’indicazionedella loro ubicazione (ed anche dei dati catastali laddove individuati), deveritenersi assolto l’onere motivazionale a carico dell’amministrazionecomunale.Questa Corte ha ribadito che, in tema di TARSU, in questo caso Tari, laverifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento vacondotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi dicompetenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del2006, sicché, ove l'accertamento venga effettuata sulla base dell'omessoNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026versamento, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della superficieaccertata o della tariffa ritenuta applicabile, in quanto tali elementi,integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre deliberecomunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesatributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenirenell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.20620 del 31/07/2019; Cass. n. 26691/2025 del 03-10-2025). E non vi èdubbio che la valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso resa dallaCommissione risulti conforme, in diritto, all’art. 7 legge n. 212/2000,recando sufficiente indicazione tanto dei presupposti di fatto quanto delleragioni giuridiche della pretesa; e ciò con speciale riguardo al nucleofondamentale della controversia, costituito appunto dalle superfici ritenutetassabili perché produttive di rifiuti non esenti dal regime di privativa(così,tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez. T, 21giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno 2017,n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez. V, 4 aprile2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez. VI/III, 28settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ., 27dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n. 31554, cherichiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez. V, 19 aprile2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39283, Cass., Sez. V,6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8156,Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 ed ancora Cass., Sez. I, 19aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente, Cass., Sez. T. 10 giugno2024, n. 16096).Non è, pertanto, necessario che l'avviso di accertamento richiami leragioni per le quali siano state quantificate superfici maggiori rispetto aquelle denunciate. Né è necessario allegare, al pari di qualsiasi attoNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026amministrativo a contenuto generale o collettivo, i regolamenti e ledelibere, perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche sedeterminabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri,di locali ed aree tassabili (tra le tante: Cass. 23 ottobre 2006, n. 22804;Cass. 26 marzo 2014, n. 7044; Cass. 19 giugno 2018, n. 16165; Cass. 13marzo 2019, n. 7437; Cass. 31 luglio 2019, n. 20620; Cass. 13 agosto2020, n. 16996; Cass. 22 marzo 2021, n. 7952; Cass. 12 agosto 2021,n. 22755; Cass. 10 febbraio 2022, n. 4245), in quanto gli elementi indicatinell’atto impositivo risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti difatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità delprocedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione deltributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando latariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficietassata (Cass. 31 luglio 2019, n. 20620; Cass. 22 marzo 2021, n. 7952).Va, pertanto, escluso che possa essere censurata come mancanzadi motivazione l’omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delleindagini effettuate per rideterminare l’area, ben potendo tali indicazioniessere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, in cui l’enteimpositore ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti perl’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriparametri (Cass., Sez. 5″, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5″, 13agosto 2020, n. 16996).Nel caso in esame, il Comune ha prodotto in giudizio il verbale-schedaredatta all’esito del sopralluogo svolto nel contradditorio con la proprietàper la misurazione delle superfici, superfici che necessariamente risultanopiù estese di quelle dichiarate, poiché l’androne come il cortile, i corridoi ele scale sono, com’è noto, ambienti che consentono la presenza umana edunque indubbiamente produttivi di rifiuti urbani o assimilati.Numero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ancora, con riferimento alla completezza della motivazione dell'avviso diaccertamento avente ad oggetto l’imposta, secondo l'orientamentoconsolidato di questa Corte, l'obbligo motivazionale dell'accertamentodeve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato postoin grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e,quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta: inparticolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazionedegli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, checonsentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'enteimpositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardantil'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno allapretesa impositiva (Sez. 5, n. 26431 dell'8/11/2017; Cass.n.3401472022).Nella fattispecie sub iudice, non si evidenzia alcuna insufficienzamotivazionale dell’avviso, tanto più che la ricorrente contesta le categorietariffarie applicate che pertanto risultano indicate nell’avviso diaccertamento, nonché le superfici tassate in quanto superiori a quelledichiarate. In materia opera, poi, altro principio per il quale lapolisistematicità del sistema tributario comporta necessariamente che, inrelazione a ciascuna imposta, la esistenza e la congruità della motivazionedel singolo atto impositivo sia verificata secondo le regole dettate per iltributo cui l’atto stesso afferisce ([OSCURATO:PERSONA]. n. 5190 del 2015; n. 24267del 2011; n. 1332 e n. 8451 del 2005, n. 17356 del 2003).4.4. Con riferimento al terzo motivo, va escluso che possa assumere ilrilievo come violazione di legge la ritenuta (dal giudice regionale) naturavincolata dell’atto, trattandosi di valutazione che ha voluto chiaramentesignificare solo che lo stesso era stato elaborato in base ai presupposti giàNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026accertati negli anni precedenti e non derogati dal Comune e che non hainciso sulla valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso.5. Il quarto strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art, 360, primocomma, n. 3, c.p.c., deduce l’illegittimità della sentenza sui vizi diillegittimità del Regolamento e di determinazione delle tariffe applicatenell’anno 2015 ai fini dell’invocata disapplicazione del Regolamento IUC –sez. TARI e delibere tariffarie del Comune limitatamente all’attoimpugnato - Violazione dell’art. 7, comma 5, d.lgs. 546/92, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in comb. disp. dell’art. 1, commi 650,651 e 652, 654 bis, 683 L. n. 147/2013 e dei criteri di cui al d..P.R n.158/99 (art. 6) ed all. 1 (e tabelle) e relative delibere di determinazionedelle tariffe applicate nell’anno 2017 che presentavano vizi di legittimità .Si deduce di aver contestato la legittimità del Regolamento nella parterelativa alla categorie tariffarie in quanto non conformi alla leggenazionale ed europea secondo il principio “ chi inquina paga” , nonché diaver denunciato la violazione dell’art. 1, comma 654, legge n. 147/2013,secondo cui il gettito Tari deve assicurare la copertura integrale dei costidi investimento e di esercizio, con la conseguenza che graverebbe sulComune l’onere di provare il costo effettivo del servizio di smaltimentoanche attraverso dati consuntivi e previsionali. Si sostiene che invece ledelibere comunali rappresentano il costo previsionale complessivo senzaindicazione delle singole voci di detto costo e che difettano nelregolamento i criteri di commisurazione della quota variabile inconsiderazione del generico riferimento alle tabelle allegate al d.P.R. n.158/1999; nonché per non aver applicato le riduzioni dei costi previsti daAsia spa nel 2015; per non aver ridotto le tariffe tenuto conto del sistemadi raccolta differenziata e per non aver considerato le inefficienze delservizio di raccolta dei rifiuti in città.E che, tuttavia, a fronte di tali contestazioni, la C.T.R. campana haritenuto di non dover disapplicare il regolamento comunale Tari, in quantoNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026 L'ente locale, nel rispetto del principio del chi inquina paga (che nonimpone obbligatoriamente la misurazione puntualissima di quanto siproduce, bensì la ripartizione proporzionale dei costi del servizio tra ipotenziali detentori del rifiuto), per la parte variabile, può applicare icriteri del comma 651 articolo 1 legge n. 147 del 2013 che fa rinvio ald.P.R. n. 158 del 1999 (considerando i coefficienti K), o utilizzare, adiscrezione, altro criterio presuntivo. Poter applicare i coefficienti nelrange previsto dal d.P.R. n. 158 del 1999 rappresenta una importantefacoltà, e la scelta non necessita di particolari motivazioni . Si assumeche la mancata determinazione dei criteri quantitativi determinal’illegittimità della delibera di assimilazione, sicchè il richiamo al d.P.R. n.1658/1999 non è idoneo a rendere legittima l’individuazione deicoefficienti applicati.Il semplice rinvio del Regolamento comunale ai parametri indicati dalledisposizioni contenute nel d.P.R. n. 158 del 1999 non consente dirispettare i principi sopra precisati, trattandosi di coefficienti del tuttovariegati, indicati soltanto in un minimo ed in un massimo variabili per lediverse aree territoriali del Paese, che pertanto non sono suscettibili digenerico ed indifferenziato richiamo, come invece è stato fatto dalComune. E' necessario, invece, che il Regolamento comunale fornisca,nell'ambito dei margini tabellari ex lege stabiliti, l'esplicita indicazionedella esatta soglia prescelta, e delle categorie produttive dei rifiuti, conprecisazione dal punto di vista qualitativo e quantitativo.6. Il quinto strumento di ricorso riproduce le medesime doglianze di cui almotivo precedente, prospettando anche il vizio di motivazione apparentedella pronuncia d’appello. La sentenza risulterebbe altresì illegittima nellamisura in cui “scarica” sulla società l’onere di proporre metodi di calcoloalternativi per le tariffe e perché dietro la parvenza di una decisionemotivata, reca in realtà una motivazione “apparente” in quanto non èNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026possibile desumere dal decisum il ragionamento logico-giuridico che hacondotto il Collegio giudicante ad emettere l’impugnata sentenza.7. I motivi in quanto osmotici possono essere esaminati congiuntamente;essi non possono avere seguito.7.1. Essi ruotano, sostanzialmente, attorno alla questione relativaall'illegittimità del regolamento comunale per non aver indicato i costieffettivi del servizio di smaltimento dei rifiuti e senza supportare ladeliberazione delle tariffe con i dati consuntivi e previsionali del costomedesimo da stabilirsi con criteri certi ed oggettivamente verificabili, dastabilirsi in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti e allatipologia dell’attività svolta.7.2. In primo luogo, va disattesa la predicata carenza motivazionale dellasentenza impugnata. Al riguardo, va evidenziato che a seguito dellariformulazione del numero 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., dispostadall'art. 54 del d.l.22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11settembre 2012 e dunque, anche alla pronuncia impugnata con il ricorsoin esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto alc.d. "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo,Cass. 3 marzo 2022, n. 7090).Questo vizio non è riscontrabile nel caso di specie, atteso che lamotivazione della sentenza impugnata si caratterizza per l’ampiaesplicitazione delle ragioni per le quali le tariffe applicata dal regolamentoNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026comunale risultano legittime, tenuto conto dei costi effettivi del servizio dismaltimento dei rifiuti e della irrilevanza della quantità dei rifiuti prodotti,soprattutto in considerazione di una diversa allegazione sulla congruitàdella tariffa applicabile.7.3. Quanto alla dedotta illegittimità del regolamento comunale, questaCorte di legittimità ha avuto modo di specificare che la disapplicazione puòeffettuarsi solo in presenza di vizi di legittimità dell’atto (incompetenza,violazione di legge ed eccesso di potere) di tal che la contestazione dellavalidità dei criteri seguiti dal Comune nell’adottare la delibera non èsufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d’illegittimità dellastessa, tanto più che, nell’ambito degli atti regolamentari dei comuni,esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria» (così Cass., Sez. T, 4marzo 2015, n. 4321 e nel medesimo senso, tra le tante, Cass., Sez. T, 6agosto 2019, nn. 20964, 20965, 20966 e la giurisprudenza ivirichiamata); il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari,riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, non èesercitabile rispetto alla scelta tecnica amministrativa del Comune per laclassificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, di cuiall'art. 68, comma 2, del d. lgs n. 507 del 1993, essendo ammessa ladisapplicazione solo in presenza di vizi di legittimità dell'atto, qualil'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere (Cass. n. 16287del 12/06/2024; Cass. n. 31461 del 03/12/2019; Cass. n. 730/2025).7.4. Cass. 14794/2025 ha ribadito che rientra nella discrezionalitàamministrativa e tecnica dell'ente impositore la concreta declinazione dellemodalità applicative (da ultime: Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, nn.17038, 17051, 17058 e 17123) in ossequio ai canoni di proporzionalità,adeguatezza e necessarietà (Cass., Sez. 6°-Trib., 24 febbraio 2023, n.5744); pertanto, non è configurabile alcun obbligo di motivazione delladelibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 delNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (nonché della tariffa di cui all'art. 1,comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), poiché la stessa, alpari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, sirivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, didestinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili(tra le tante: Cass., Sez. 5°, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6°-5,30 giugno 2017, n. 16289; Cass., Sez. 6°-5, 19 giugno 2018, n. 16165;Cass., Sez. 5°, 15 marzo 2019, n. 7437; Cass., Sez. 5°, 26 giugno 2020,n. 12783; per la giurisprudenza amministrativa, si rinvia a: Cons. Stato,Sez. 5°, 22 marzo 2023, n. 2910; Cons. Stato, Sez. 5°, 8 luglio 2024, n.6021; Cass., Sez. 5°, 7 gennaio 2025, n. 81).7.5. Per quanto concerne la doglianza relativa alla illegittimità delledelibera di approvazione delle tariffe, l’art. 68, comma 1, lett. a, deld.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 demanda l’applicazione della TARSU airegolamenti comunali, i quali devono prevedere, tra l’altro: «a) laclassificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed areecon omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misuratariffaria», mentre il comma 2, lett. b, della summenzionata disposizioneprevede l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie èeffettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendoconto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o diutilizzazione… .7.6. [OSCURATO:PERSONA]. n. 17038/2024 ha chiarito che, in materia di Tarsu/Tari, ilpotere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciutodall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non trovaapplicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del comunerelativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità dirifiuti di cui all'art. 68, comma 2, del d.lgs. 15 novembre n. 507, essendoammessa, viceversa, la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizidi legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge eNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026l'eccesso di potere. Il concetto di omogeneità, di cui all'art. 68 del citatod.lgs., dei beni inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppate letipologie di rifiuti deve essere verificato in astratto, fatta sempre salva lapossibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizionemanifestamente non sia commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti daessi producibili, posto che le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e leriduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 del medesimo d.lgs.non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previstesituazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativipresupposti.7.7. Secondo la giurisprudenza amministrativa (da ultima: Cons. Stato,Sez. 5°, 7 gennaio 2025, n. 81), rientra nella facoltà dell'ente comunaledare applicazione al metodo normalizzato di cui al comma 651 della legge27 dicembre 2013, n. 147 (applicazione della tariffa sulla base diparametri predeterminati dal legislatore) oppure al metodo puntuale di cuial successivo comma 652 della stessa legge (applicazione della tariffa sullabase di una valutazione quantitativa dei rifiuti effettivamente producibili).7.8. Analogamente, anche in base alla giurisprudenza comunitaria (CorteGiust., Sez. 2°, 16 luglio 2009, causa C-254/08, [OSCURATO:PERSONA] SrlHotel Futura et alii vs. Comune di Casoria e ASIA Spa - vedasianche Corte Giust., Gr. Sez., 24 giugno 2008, causa C-188/07, [OSCURATO:PERSONA] vs. [OSCURATO:PERSONA] SA et [OSCURATO:PERSONA]), il metodo dicalcolo della tariffa per i rifiuti (basata ossia "sulla stima del volume dirifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sul quantitativo di rifiutieffettivamente prodotto e conferito"), se da un lato è frutto didiscrezionalità tecnica nonché di presunzioni (ossia basato su una stimadelle quantità producibili e non strettamente commisurato alle quantitàeffettivamente prodotte e conferite), dall'altro lato non deve esseremanifestamente sproporzionato e deve tenere conto delle quantitàcomunque "producibili" (anche se non di quelle "prodotte") in termini diNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026natura e volume del rifiuto. In particolare, secondo il giudice euro-unitario: "... la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamentodella gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata inbase ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base delquantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essereconsiderata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto conl'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12" (par. 51);"... le competentiautorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quantoconcerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa" (par.55); "Spetta pertanto al giudice a quo accertare, sulla scorta deglielementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se la tassa suirifiuti su cui verte la causa principale non comporti che taluni "detentori"...si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o allanatura dei rifiuti da essi producibili" (par. 56).7.9. Pertanto, in base al metodo cd. normalizzato per definire la tariffa delservizio di gestione dei rifiuti urbani, i coefficienti previsti dalle tabelleallegate al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 per la determinazione della quotafissa e della quota variabile per le utenze non domestiche già tengonoconto delle caratteristiche dell'attività; pertanto, qualora il coefficientescelto dal Comune per l'applicazione del metodo normalizzato si mantengaall'interno del range previsto da tali tabelle, la tariffa non è sindacabiletrattandosi di scelte rientranti nel merito della discrezionalitàamministrativa (nella specie si è constatato come i coefficienti previsti pergli stabilimenti balneari fossero diversi e soprattutto sensibilmente piùbassi rispetto a quelli previsti per es. per bar, pasticcerie e ristoranti ocampeggi e alberghi, con conseguente infondatezza della censura didifetto di motivazione) (Cass. 14794/2025 e giur. ivi citata).7.10. Inoltre, la legge non obbliga l'ente impositore a determinare inmaniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agliimmobili cui si riferisce il tributo, essendo l'amministrazione comunaleNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamentetenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto diregolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e dellaproduzione di rifiuti ed una tale valutazione non può giungere acontraddire le finalità stesse e la ratio del tributo.7.11. Quest'ultimo è strumentale alle finalità, consistenti nell'idoneità enecessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizioerogato, ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza alla natura ditassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varietipologie di beni e della rispettiva capacità inquinante. La discrezionalitàdell'ente territoriale nell'assumere le determinazioni al riguardo, inparticolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione dirifiuti per tipologie, ha natura eminentemente tecnica, non "politica".Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione dellecaratteristiche proprie dell'imposizione; deve insomma concretamenterispettare, nell'esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentalee immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza enecessarietà (Cass., Sez. 6 - 5, n. 16686 del 2019, Sez. 6 - 5, n. 14385del 2020, Sez. 6 - 5, n. 25244 del 2020, Cass. Sez. 6 - 5, n. 5744 del2023; ma in questo senso già Sez. 6 - 5, n. 2754 del 23/02/2012; Cass.n.17038 del 20 giugno 2024).7.12. Sul tema dell'istituzione di tariffe differenziate la giurisprudenza dilegittimità ha, inoltre, ha avuto occasione di pronunciarsi escludendo ilvizio di illegittimità, ai fini della disapplicazione, nei casi in cui il comunepreveda l'applicazione di specifiche tariffe per alcune tipologie di immobilio, viceversa, della medesima tariffa per determinate categorie di immobili,in quanto costituisce una scelta discrezionale che rientra nei limiti dellapotestà impositiva attribuita al comune dall'ordinamento, non vietata daalcuna norma statale (Cass. n. 5358 del 2020, nell'ipotesi di delibere diequiparazione tra strutture alberghiere e B B; Sez. 6 - 5, n. 33545/2019,Numero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026Rv. 656430-01 con riferimento alla tariffa della Tarsu da applicare negliistituti penitenziari).7.13. Applicando tali principi nella specie, la contestazione della validitàdei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente perpervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, nonrisultando sufficiente la generica contestazione della validità dei criteriseguiti dal comune nell'adottare la delibera stessa (in motivazione Cass.Sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014, Rv. 629885-01, cit., Sez. 5, n.7437/2019, Rv. 653050-01; nello stesso senso sempre in motivazioneCass. Sez. 5, n. 13848/2004, Rv. 574914-01).7.14. Per quanto riguarda la censurata applicazione indistinta dellamedesima tariffa alle categorie e sottocategorie si ricorda che l'imposta èdovuta, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.Lgs. n. 507 del 1993, per ladisponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per ilfatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre lederoghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffestabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base allamera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuentededurre e provare i relativi presupposti (Cass. Sez. 5, n. 18054/2016,Sez. 5, n. 1179/2004). Tale orientamento si pone in linea con il principio,costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale l'onere dellaprova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spettaall'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa,mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è postoa carico dell'interessato (Cass., Sez. 5, n. 17703 del 2004, Rv. 576645 -01, Sez. 5, n. 13086/2006, Rv. 590438-01, Sez. 5, n. 17599/2009, Rv.609065-01, Sez. 5, n. 775/2011, Rv. 616349-01, Sez. 5, n. 627/2012,Rv. 621368-01, Sez. 5, n. 11351/2012, Rv. 623228-01, Sez. 5, n.16235/2015, Rv. 636107-01, Sez. 5, n. 10787/2016, Rv. 639990-01, Sez.Numero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/20265, n. 21250/2017, Rv. 645459-01, Sez. 5, n. 21011/2021, Rv. 662045-02, Sez. 5, n. 2623/2023, Rv. 666760-01).7.15. Per cui, senza escludere le differenze incidenti sulla concretaproduttività di rifiuti urbani, la riconduzione dei magazzini nella categoriatariffaria depositi, garages ovvero degli uffici alla categoria 11 è coerentecon la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionalie commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogeneeaccomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazitassabili; ciò, in quanto la previsione regolamentare in questione trovaapplicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprenderetipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (intermini: Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5,16 giugno 2021, n. 17092; Cass. del 23.02.2023, n. 5687).7.16. In ogni caso, parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel corpodel ricorso, se non integralmente il contenuto, quanto meno la parteessenziale della disciplina secondaria, riportando gli articoli delregolamento rilevanti ai fini della decisione, neppure allegato al ricorso.7.17. Va rilevato, invero, che, qualora con il ricorso per cassazione sianodedotti vizi relativi a regolamenti comunali, il ricorso in tanto rispetta ilrequisito di autosufficienza imposto a pena di inammissibilità dall'art.366c.p.c., in quanto rechi la integrale trascrizione delle norme delregolamento evocate o abbia il testo delle norme in allegato. Per iregolamenti comunali, trattandosi di norme secondarie (rispetto alle qualiva tenuto distinto il caso delle fonti para primarie o sub primarie, quale lostatuto comunale), non vale invero il principio "iura novit curia" (Cass. n.21346/2024: Cass. n. 8200/2021; n. 7928/2022; Cass. 5298/2019; Cass.n. 28570/2019; Cass. n. 19360/2018; Cass. n. 16147/2017).8. Per quanto concerne la disciplina statale, in materia di quota fissa evariabile, l’art. 1, commi 641, 642 e 649, legge 147/2013, dispone che: -Numero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026«Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolodi locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrrerifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali oaccessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominialidi cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupatein via esclusiva» (comma 641); - «La TARI è dovuta da chiunque possiedao detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,suscettibili di produrre rifiuti urbani ...» (comma 642); Con il medesimoregolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti specialinon assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmenteed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, aiquali si estende il divieto di assimilazione [...]» (comma 649); alregolamento, adottato dall'Ente locale, viene, poi, demandato di articolareriduzioni ed esenzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico delcontribuente è posto l'obbligo procedurale della dichiarazione (originaria odi variazione; art. 1, commi 684 e ss.). Come è noto la TARI ha sostituito,con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comunidai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta esmaltimento dei rifiuti (TARSU e, successivamente, di TIA e TARES),conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.8.1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione allecomponenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agliinvestimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una partevariabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito eall'entità dei costi di gestione. L’art. 6 d.P.R. n. 158 del 1999- Calcolodella tariffa per le utenze non domestiche, dispone: 1. Per le comunità,per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attivitàproduttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singolautenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione dirifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficieNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degliintervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto. 2. Perl'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano estrutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamenteconferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzatiapplicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singolatipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congruanell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1. ( v. Cass.n.17789/2024).8.2. Relativamente alla TIA, la Corte Cost. con la sentenza n. 238/09, nelprecisare la natura pubblicistica, e non privatistica, del relativo prelievo haavuto modo di osservare che: "Tale tariffa - usualmente denominatatariffa di igiene ambientale (TIA) - "è composta da una quota determinatain relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite inparticolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e dauna quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, eall'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la coperturaintegrale dei costi di investimento e di esercizio" ulteriormenteevidenziando che "la TIA - analogamente alla TARSU nella disciplinarisultante dal disposto del comma 3-bis dell'art. 61 del d.lgs. n. 507 del1993 (....) e dell'art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448- ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti irifiuti non solo "interni" (cioè prodotti o producibili dal singolo soggettopassivo che può avvalersi del servizio), ma anche "esterni" (cioè "rifiuti diqualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche esoggette ad uso pubblico",....., in relazione agli artt. 7, comma 2, letterec, d, e 49, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, per la componente fissadella TIA); - ha la funzione, cioè, di coprire anche le pubbliche speseafferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi,non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente; - unicaNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026sostanziale differenza sul punto tra i due prelievi si riduce al fatto che,mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontarecompreso tra l'intero costo del servizio ed un minimo costituito da unapercentuale di tale costo determinata in funzione della situazionefinanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993); -per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l'integrale coperturadel costo dei servizi (art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997).8.3. Dunque, posto che legge n. 147 del 2013 (art. 1, c. 651) stabilisceche il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criterideterminati con il regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 27 aprile 1999, n. 158 - disposizione normativa che, comedetto, nel disciplinare i relativi criteri, articola la tariffa in una quota fissaed in una quota variabile - non può che ribadirsi in questa sede quantorilevato da Cass. n. 28030/2023 in ordine alla circostanza che sulla basedi questa articolazione tra parte variabile e parte fissa, si è più volteosservato come, quanto appunto alla quota fissa, l'imposizione muova inrelazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite inparticolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (art.49, c. 4, cit.), ed abbia la funzione di coprire il costo dei servizi dismaltimento concernenti i rifiuti non solo cioè prodotti o producibili dalsingolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche"esterni", quali i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sullestrade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico; in modo da coprireanche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favoredella collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con ilsingolo utente (v. Cass., 23 maggio 2019, n. 14038 e numerose altre).8.4. La tariffa TARI prevede, quindi, la copertura di costi estranei allalogica della corrispondenza tra costi e benefici e riferibili, piuttosto, allacollettività e la tariffa, dunque, in considerazione della doverosità e delfondamento solidaristico della prestazione ricomprende sempre la quotaNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026fissa che, essendo connessa a servizi collettivi, indivisibili, generali, edessendo vincolata, in gran parte al finanziamento proprio di interventi,siffatti oneri e, dunque, va reclamata e riscossa nei confronti di tutti isoggetti insediati nel territorio ove vengono erogati i servizi per lagestione dei rifiuti, al di là della effettiva produzione, dato che, comemembri della collettività, tutti ne traggono direttamente ovveroindirettamente un comune beneficio( v. Cass. n.23228/2024).8.5. A questo scopo occorre, in particolare, tener conto di criteri correlatial tipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla superficie e alladestinazione di tali immobili, alla capacità produttiva dei "detentori" deirifiuti, al volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti, nonchéalla frequenza della raccolta, nella misura in cui tali parametri sono idoneia influire direttamente sull'importo dei costi di gestione e di smaltimentodei rifiuti.8.6. Ebbene ciò è quanto ha accertato il giudice d’appello, laddove inmotivazione ha affermato che il Comune ha adottato il criterio presuntivoper il calcolo dei costi, come gli consente la normativa primaria ( art. 1,comma 651 legge n. 147 del 2013), applicando i coefficienti nel rangeprevisto dal d.P.R. n. 158/1999, chiarendo che, in applicazione delprincipio chi inquina paga , la determinazione dei coefficienti non esigeuna misurazione puntuale di quanto si produce, bensì la ripartizioneproporzionale dei costi di servizio tra i produttori di rifiuti, in quanto lamisurazione della capacità produttiva dell’utenza è affidata alla superficieoccupata, al numero di persone che occupano i locali ovvero alladestinazione delle unità immobiliari, in guisa che l’imposizione èrelazionata ad una stima astratta del volume dei rifiuti generati e non alquantitativo effettivamente prodotto.8.7. Infine, la Corte d’appello ha accertato la legittimità del regolamentocomunale e le scelte politiche relative ai costi adottate dall’ente locale, aNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026fronte di una generica e non puntuale eccezione concernente lasproporzione dei costi rispetto alle tariffe, nonché di una prospettazionealquanto generica di inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti.8.8. Quanto alla dedotta illegittimità del regolamento per la mancataprevisione di riduzioni tariffarie in presenza di un inefficiente generalizzatoservizio di raccolta, in mancanza dell’allegazione e trascrizione dellenorme rilevanti del regolamento comunale, la censura si rivelainammissibile.Si osserva, in ogni caso, che sulla invocata riduzione tariffaria, la Cortenon si è pronunciata, il che imponeva di censurare la decisione mediante ilvizio di cui al n. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., con la conseguenteinammissibilità della critica sottoposta a questa corte sotto lo stigma dellaviolazione di legge.In ogni caso, giova chiarire che alla TARI si applica l’interpretazione giàofferta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riduzioni TARSU,secondo cui «Il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico(mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile sulla tipologiadei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificarela ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettivaerogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalleprevisioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sulcontribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare ilpresupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993,art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il ‘ servizio diraccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o didimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; –ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamentodel servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità deicontenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possausufruire agevolmente del servizio stesso…..»Numero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026In conclusione, incombe sul contribuente l’onere di allegare, dedurre eprovare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggioreriduzione, graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile,tenendo conto di circostanze di fatto quali l’ubicazione dei locali o areeoggetto di tassazione all’interno della zona e la loro distanza dal più vicinopunto di raccolta; in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di unaprova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, lariduzione non è applicabile (Cass. n. 19767/2020; n. 2612/23 in meritoalla distribuzione dell’onere probatorio).La censura va dunque disattesa.9. L’ultimo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.reca la denuncia di nullità della sentenza e/o del procedimento per omessapronuncia del giudice di appello su questioni sollevate nei gradi di meritoin violazione dell’art. 112 c.p.c., in particolare sull’eccepito vizio dinullità/illegittimità dell’avviso impugnato per violazione del procedimentoamministrativo e difetto del contraddittorio in violazione dell’art. 32 delRegolamento TARI del Comune di Napoli.9.1. Il motivo, che pone una questione di diritto che può essere decisa daquesta Corte anche a fronte dell’omessa pronuncia, non ha pregio.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo generale dicontraddittorio preventivo esiste unicamente per i tributi armonizzati,mentre per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsionenormativa (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823;Cass., Sez. 6^-5, 31 maggio 2016, nn. 11283, 11284, 11285 e 11286;Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2017, nn. 6757 e 6758; Cass., Sez. 6^-5, 7ottobre 2020, nn. 21616 e 21618; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n.27382; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2021, n. 40482; Cass., Sez. 5^, 21dicembre 2021, nn. 41041, 41106, 41110, 41116 e 41119; n.26447/2021; Cass. n. 11841/20220, in motiv.; Cass., Sez. 5^, 10gennaio 2022, n. 366). Per cui, in tema di tributi "non armonizzati" (comeNumero registro generale 18550/2022Numero sezionale 2407/2026Numero di raccolta generale 12069/2026Data pubblicazione 30/04/2026l'IRPEF, l'IRAP o l'imposta di registro), l'obbligo dell'amministrazionefinanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento nonsussiste ( come per gli accertamenti c.d. "a tavolino"), per cui non si ponela questione di un'eventuale inosservanza del termine dilatorio di cuiall'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212; tuttavia, taleprincipio non vale per i tributi "armonizzati" come l'IVA, ipotesi nellaquale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto didetto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioniche avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra letante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6^-5, 29ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2020, n. 24793;Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2020, n. 29726; Cass., Sez. 5^, 6 luglio2021, nn. 19176 e 19177).10. Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono il criterio dellasoccombenza. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione dellespese sostenute dal consorzio che liquida in euro 3.000,00 per compensi,oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario e accessori come perlegge.Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002,come modificato dalla legge n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stessoart.13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte dicassazione del 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia