CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 17789/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3116/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COMUNE PREDAIA - intimati - avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA] n. 60/2016depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: § 1. [OSCURATO:PERSONA] della Val di Non (già [OSCURATO:PERSONA] di Non, gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti) propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria di II grado di Trento, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di intimazione e le ingiunzioni di pagamento notificate alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] c. in recupero della parte variabile della Tia per gli anni 2007 e 2008. La commissione tributaria regionale - pronunciando nel contraddittorio altresì dell’ente impositore Comune di Taio (poi soppresso ed accorpato al Comune di Predaia) e della concessionaria [OSCURATO:PERSONA] spa – ha in particolare rilevato che: - l’imposizione in questione muoveva dall’applicazione dell’art.18 Regolamento comunale Tia (delibera consiliare 28.12.2006 n.31) secondo cui la misurazione della parte variabile della tariffa: tiene conto (…) del numero di svuotamenti effettuati dalla stessa utenza parametrato al volume espresso in litri del contenitore assegnato a ciascuna utenza ; - a sua volta, la previsione regolamentare era applicativa di quanto disposto dalla Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] di Trento n. 2972 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (All.1) sul Servizio pubblico di gestione dei rifiuti, indirizzi per le politiche tariffarie ; - correttamente il primo giudice aveva disapplicato, in quanto illegittima, questa disciplina secondaria posto che, ferma restando la potestà delle amministrazioni locali di stabilire sistemi di misurazione dei rifiuti, le relative modalità adottate nei singoli casi non potevano prescindere totalmente dal criterio fondamentale di legge, costituito dalla quantità di rifiuti effettivamente conferiti (art.6, co. 2^ d.P.R. 158/99, emanato in attuazione del d.lgs.22/97), mentre nel caso di specie la misurazione era stata dal Comune stabilita in base al numero degli svuotamenti dei cassonetti e del loro volume, indipendentemente dal loro livello di riempimento effettivo (c.d. criterio del ‘vuoto per pieno’); - né la legge statale prevedeva che il criterio di misurazione in base ai rifiuti effettivamente conferiti fosse ricollegato al comportamento dell'utente che non si facesse carico di procurare il massimo riempimento dei cassonetti posti a sua disposizione ed esposti per la raccolta; - assorbiti dovevano ritenersi i motivi di appello subordinatamente proposti dalla società contribuente. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] c., la quale ripropone, in sede di ricorso incidentale condizionato, cinque motivi riproducenti le questioni già dedotte con appello incidentale e ritenute assorbite. Nessuna attività difensiva è stata qui posta in essere dalle parti intimate Comune di Predaia e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] controricorrente ha depositato memoria. § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso principale si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.6 co. 2^ d.P.R. 158/99 cit.. Per non avere la Commissione Tributaria considerato che la norma in questione attribuisce ai Comuni, nell’ambito dell’opzione per la misurazione puntuale dei rifiuti, una potestà organizzativa discrezionale non tassativamente vincolata alla misurazione del peso effettivo dei conferimenti (del resto onerosa, se non tecnicamente impossibile), con conseguente legittimità del criterio del numero degli svuotamenti in luogo di quello del peso effettivo; tanto più che ben potevano gli utenti esporre i contenitori solo dopo il loro massimo riempimento. Inoltre, la possibilità di applicare alla Tia per le utenze non domestiche, come quella in esame, un criterio presuntivo e normalizzato di quantificazione era stata ammessa anche dal Consiglio di Stato (sent. n. 6208/12), con richiamo alla sentenza CGUE 16.7.2009 in causa C-254/08, [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva escluso la necessità di un criterio preciso ed esatto di misurazione del volume dei rifiuti conferiti. § 2.2Il motivo è fondato. La disciplina secondaria, qui rilevante, stabilisce che: a) (art. 18 Reg. Comunale cit.) la misurazione della parte variabile della tariffa: tiene conto (…) del numero di svuotamenti effettuati dalla stessa utenza parametrato al volume espresso in litri del contenitore assegnato a ciascuna utenza , e inoltre: ai fini del calcolo della tariffa si considerano validi tutti gli svuotamenti, effettuati in fase di raccolta, che si rendano necessari a garantire la pulizia anche esterna del contenitore assegnato ad ogni singola utenza ; b)(delibera [OSCURATO:PERSONA] cit., All.1): la parte variabile della tariffa è commisurata, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, alla quantità dirifiuti non differenziati prodotta. Tale quantità può essere misurata sia in termini di peso, sia in termini di volume del contenitore svuotato e quindi in base al numero di svuotamenti . Si tratta di una disciplina che non andava disapplicata dal giudice di merito, ex art. 7 d.lgs. 546/92, in quanto non contrastante né con la disciplina statale né con il principio unionale del ‘chi inquina paga’. Per quanto concerne il primo aspetto (disciplina statale), il d.P.R. 158/99, introduttivo del metodo ‘normalizzato’ ed attuativo del decreto Ronchi istitutivo della tariffa di [OSCURATO:PERSONA] (Tia1) ex art. 49 d.lgs. 22/1997, stabilisce che: - art.3, co. 2^, d.P.R. cit.: Determinazione della tariffa. (…) 2.La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ; - art. 6, ivi: Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche. 1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto. 2.Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa glienti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1. . Il criterio del numero di svuotamenti, in rapporto alla volumetria dei cassonetti dedicati alla singola utenza non domestica, risponde a questo parametro legale di determinazione della quantità di rifiuti effettivamente conferiti , anche più di quello basato sul rapporto tra superficie e kg, così da apprestare, pur nell’ambito del metodo normalizzato, una tariffa più ‘puntuale’ e quindi più conforme al criterio statuale dell’entità del conferimento effettivo. Quanto al secondo aspetto (disciplina unionale), la CGUE in sentenza 16.7.2009 [OSCURATO:PERSONA] c/ Comune di Casoria, cit. ha, da un lato, condiviso l’assunto per cui “è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun «detentore»”(§ 49), concludendo dall’altro che: “L’art.15, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, dev’essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito. Spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni su cui verte la causa principale non comporti che taluni «detentori», nel caso di specie le aziende alberghiere, si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.”, con ciò escludendo che un criteri o non perfettamente puntuale, ma pur sempre di ragionevole approssimazione, possa di per sé violare il principio del ‘chi inquina paga’, salvo che esso comporti, nel caso concreto, un costo per l’utenza manifestamente sproporzionato rispetto ai volumi ed alla natura dei rifiuti da essa conferiti. Questa conclusione trova ulteriore riscontro con riguardo a quei sistemi tariffari, qual è la Tia 1, di natura tributaria (C. Cost. sent. n. 238/09) che, come tali, non rispondono ad una rigida regola di corrispettività, sicchè l’imposizione ben può essere calibrata, nell’impossibilità di una determinazione precisa ed analitica, con parametri (come appunto il numero degli svuotamenti) che più si avvicinino al parametro fondamentale del conferimento effettivo. Sul piano pratico, poi, un siffatto sistema di calcolo non pregiudica l’utente, il quale ha modo di incidere direttamente sul numero degli svuotamenti (anche in ottemperanza agli obblighi di buona fede e collaborazione ex art. 10 l. 212/00) esponendo alla raccolta soltanto i contenitori al colmo, così da fruire della massima volumetria disponibile, e trasformare di fatto il criterio (impropriamente) chiamato ‘vuoto per pieno’ in ‘pieno per pieno’. In definitiva, non si condivide l’assunto dei giudici di merito secondo i quali il criterio regolamentare adottato dal Comune si discosterebbe dal parametro legale primario del “conferimento effettivo”, al quale anzi esso più si accosta, quantomeno in un contesto operativo nel quale la quantificazione esatta dei rifiuti riversati in unità di tempo risulti oggettivamente ancora impraticabile per limiti tecnologici o eccessività di costo. § 3. Con il ricorso incidentale, condizionato al denegato accoglimento del ricorso principale, la società ripropone in questa sede le stesse questioni già devolute con l’appello incidentale, e ritenute assorbite dal Collegio regionale: 1) inesistenza, nullità o annullabilità delle ingiunzioni fiscali opposte perché emesse da un soggetto in qualità di agente incaricato ([OSCURATO:PERSONA] spa), diverso dal Comune impositore, unico ente legittimato alla procedura monitoria (violazione e falsa applicazione degli artt. 52 d.lgs.446/97 e 2 RD 639/1910); 2) nullità delle intimazioni di pagamento e delle ingiunzioni fiscali perché del tutto prive di motivazione, tale requisito non potendo desumersi nè da un precedente sollecito di pagamento (non pervenuto al legale rappresentante della società) né dalle fatture richiamate (violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 7 l. 212/00, nonché 1 co. 162 l.296/06); 3) mancata prova, da parte dell'amministrazione, del debito tributario in questione, sia nell'an sia nel quantum dato dalla entità effettiva di rifiuto prodotto (violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 cod.civ., gravando il relativo onere a carico dell'ente impositore); 4) non debenza dell'iva sulla Tia (trattandosi qui di Tia 1, avente natura tributaria) come già stabilito da Cass.SSUU n. 5078/16 (violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 4 d.P.R. n.633/72); 5)non debenza degli interessi di mora con decorrenza dal sollecito di pagamento asseritamente notificato il 18 settembre 2009, posto che quest'ultimo non era mai stato consegnato al legale rappresentante della società ovvero ad altro soggetto abilitato al ritiro ex articolo 145 cod.proc.civ.(violazione e falsa applicazione degli articoli 1219 e 1224 cod.civ.). Si tratta di motivi inammissibili in applicazione del costante indirizzo di legittimità, secondo cui: “Il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest'ultima, del resto, non ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d'appello, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio” (Cass. n. 134/17; Cass. n. 3796/08; Cass.n. 14382/02 ed altre). § 4.In accoglimento del ricorso principale, la sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Trento che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente procedimento. PQM - Accoglie il ricorso principale, inammissibile il ricorso incidentale; - Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio; - V.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica