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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 12000/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 5916/2021 depositata il 14/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

Il Comune di Napoli notificava alla società Tiempo l’avviso diaccertamento in relazione alla TARI afferente l'annualità 2015, perl'importo di € 17.673,00, comprensivo di sanzioni ed interessi come perlegge, relativamente all'immobile (uffici e autorimessa), sito in Napoli allavia Sannio 9 e 9 ps/2.1.1.

La società impugnava l’avviso, eccependo tra l’altro, la decadenzadella potestà accertativa, l’assenza di motivazione dell’atto impositivoanche per relationem (mancanza dei dati catastali; mancata allegazioneComunale in ordine alla deliberazione delle tariffe e derivata illegittimitàdegli atti impugnati, l’applicazione di tariffe TARI non conformi ai principidi legge nazionale ed europea, chiedendo la disapplicazione delregolamento comunale ex art. 7 comma 5 del d.lgs. n. 546/92; infinedenunciava l’errata determinazione delle superfici soggette a tassazione,anche per parziale inidoneità delle stesse a produrre rifiuti.1.2.

I giudici di prossimità di Napoli accoglievano il ricorso.1.3.

Sull’appello del Comune, la Corte regionale escludeva il deficitmotivazionale dell’avviso, nonché la decadenza dal potere impositivo,affermando poi che: Quanto alle Tariffe, va evidenziato che la L. n. 147del 2013, relativamente all'assetto del prelievo sui rifiuti, riconosce unadiscrezionalità importante che consente ai comuni di adottare, inalternativa: a) un tributo denominato Tari che può operare o sulla base diun sistema presuntivo (ciò che ha fatto il Comune di Napoli), o sulla basedi un sistema puntuale (misurazione diretta o indiretta dei rifiuti conferiti),b) un sistema corrispettivo denominato Tarip (opzione valida solo per iComuni che hanno realizzato un sistema di misurazione puntuale).

IlComune di Napoli, premesso che ha istituito un tributo (Tari) e non unsistema corrispettivo (Tarip), e che, nell'ambito del tributo, applica la Taripresuntiva e non la Tari puntuale… In ogni caso, il principio di fondo del"chi inquina paga" non impone obbligatoriamente la misurazioneNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026puntualissima di quanto si produce, bensì la ripartizione proporzionale deicosti del servizio tra i potenziali detentori del rifiuto il presupposto dellatassa non necessita dell'uso concreto, bensì del possesso o detenzione dilocali resi astrattamente idonei all'uso.

Il filo conduttore è la presunzionedi produttività.

Ciò che rileva è la disponibilità di un locale o area scopertaoperativa idonea all'uso quale condizione oggettiva.

Circa la presunzionedi produttività, non conta la volontà del soggetto passivo di utilizzare omeno il bene ma conta solo la condizione oggettiva, ossia l'idoneità deilocali a produrre rifiuti.

È posto in capo al Comune l'onere della provadell'obbligazione tributaria data dal presupposto di occupazione disuperfici idonee, mentre incombe sul contribuente l'eventuale diritto allariduzione.

L'ente locale, nel rispetto del principio del chi inquina paga (chenon impone obbligatoriamente la misurazione puntualissima di quanto siproduce, bensì la ripartizione proporzionale dei costi del servizio tra ipotenziali detentori del rifiuto), per la parte variabile, può applicare icriteri del comma 651 articolo 1 L. n. 147 del 2013 che fa rinvio al D.P.R.n. 158 del 1999 (considerando i coefficienti K), o utilizzare, a discrezione,altro criterio presuntivo.

Poter applicare i coefficienti nel range previsto dalD.P.R. n. 158 del 1999 rappresenta una importante facoltà, e la scelta nonnecessita di particolari motivazioni… Articolo 6 D.P.R. n. 158 del 1999-Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche:

1. Per le comunità, perle attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttivein genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sullabase di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuticonnessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile atariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nelpunto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'attribuzione dellaparte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemidi misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singoleutenze.

Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistemaNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività laproduzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalliindicati nel punto 4.4 dell'allegato

1. .La società propone ricorso per la cassazione della sentenza d’appelloarticolando sette motivi.Replica con controricorso l’amministrazione comunale di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo reca la seguente rubrica Illegittimità della sentenzasul vizio di motivazione, anche per relationem, dell’avviso di accertamentoTARI 2015 e difetto di prova - Violazione dell’art. 7, L. n. 212/2000 e 3 L.n. 241/90, nonché art. 6, d.lgs. n. 32/2001 ed art. 1, comma 162, L. n.296/2006, nonché violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. .

Si afferma che l’avviso non contiene gli elementida cui inferire le modalità di misurazione delle superfici occupate né allegagli atti e le informazioni utilizzate per la determinazione delle superficietassata e che non contempla neppure i dati catastali delle unitàimmobiliari, indicando soltanto la loro ubicazione.

Si precisa di averdenunciato una superficie tassabile complessiva di mq 250, mentre ilComune ha individuato una superficie di 806 mq per uffici e studi e mq508 per i depositi, omettendo di informare il destinatario in merito allefonti attraverso le quali è pervenuto a detta quantificazione.

Si osserva poiche l’ente locale avrebbe integrato l’avviso opposto in sede di giudizio, inquanto con le controdeduzioni del primo grado, aveva replicato che lemisurazioni erano state delegate al raggruppamento temporaneo diimprese per le annualità 2010-2012, cui sono state conferite le attività diaccertamento e riscossione della Tarsu sul territorio comunale, che, adavviso della società, non potrebbe produrre alcun effetto probatorio perl’annualità successiva; sostenendosi altresì che l'avviso di accertamento,anche in rettifica, non ha natura vincolata in quanto il suo contenutodispositivo non è interamente e rigidamente predeterminato dalla legge eNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026che la nullità da cui risulti affetto non può essere sanata ai sensi dell'art.21 octies della l. n. 241 del 1990, a norma del quale l’atto impugnato è acontenuto variabile in relazione al diverso fatto economico presupposto.Si osserva altresì che la possibilità di depositare in sede di gravame nuovidocumenti non allegati nel giudizio di prime cure non consentivaall’amministrazione di integrare ex post la motivazione dell’avviso,precisandosi che il deficit motivazionale dell’avviso opposto ha impedito alcontribuente una completa attività difensiva, con la conseguente erroneitàdell’affermazione dei giudici regionali secondo cui che il difetto dimotivazione negli atti tributari non può condurre alla dichiarazione dinullità, allorché gli stessi siano stati impugnati dal contribuente il qualeabbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presuppostidell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ed abbia omesso diallegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizioche il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.2.

Stando alla rubrica del vizio in rassegna, calibrato sull’omessamotivazione dell’avviso di accertamento, non può non evidenziarsi come lasuindicata valutazione del Giudice regionale sia stata ampiamenteillustrativa delle ragioni per le quali l’avviso oggetto di contenzioso è statoconsiderato compiutamente motivato nei suoi elementi costitutivi, capacidi porre conseguente il contribuente nelle condizioni di potersiadeguatamente difendere.

In particolare, il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi dellaposizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioniadducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 28375 del 2018; Cass. n.615309 del 2021; Cass. n.27835/2025).

Inoltre, come emerge dall’avvisoNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026allegato, risulta sia per gli immobili destinati ad alberghi – di cui sonoindicati anche i dati catastali – sia per i locali a diversa destinazione, lacategoria catastale, la destinazione, le tariffe e le aliquote applicate, oltrealle superfici tassate.2.1.

Nella fattispecie sub iudice, non si evidenzia pertanto alcunainsufficienza motivazionale dell’avviso, tanto che anche il decidente haaccertato che l’avviso contiene l’indicazione della superficie occupata, lacategoria tariffaria, l’ubicazione dei cespiti, le tariffe applicate e tantorisulta dall’atto impositivo allegato al ricorso.2.2.

Val poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta infondatoanche sotto altri profili, in quanto le ragioni di contestazioni si sonoconcentrate sulla mancata indicazione dei dati con cui sono state misuratele superfici tassabili, misurazione che il Comune ha poi affermato nelgiudizio di merito, di aver estratto dalla scheda tecnica sottoscritta anchedalla società e redatta, in sede di sopralluogo, dalla concessionaria delComune.2.3.

In realtà, dalle medesime difese svolte dalla ricorrente emerge che lastessa aveva denunciato una minore superficie tassabile di 250 mq, peravere escluso locali, corridoi, cortile, scala, androne e locali tecnici inquanto ritenuti improduttivi di rifiuti (vedi ricorso e sentenza CTPtrascritta).2.4.

Una volta indicata la superficie occupata e le unità immobiliarioggetto di imposta identificate facilmente dalla proprietaria attraversol’indicazione della loro ubicazione (ed anche dei dati catastali laddoveindividuati), deve ritenersi assolto l’onere motivazionale a caricodell’amministrazione comunale.2.5.

Questa Corte ha ribadito, in tema di TARSU, in questo caso Tari, chela verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamentova condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi dicompetenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 delNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/20262006, sicché, ove l'accertamento venga effettuata sulla base dell'omessoversamento, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della superficieaccertata o della tariffa ritenuta applicabile, in quanto tali elementi,integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre deliberecomunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesatributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenirenell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.20620 del 31/07/2019; Cass. n. 26691/2025 del 03-10-2025).2.6.

E non vi è dubbio che, recependo quanto così riscontrato dal giudicedel merito, la valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso da questiresa risulti conforme, in diritto, all’art.7 legge n. 212/2000, recandosufficiente indicazione tanto dei presupposti di fatto quanto delle ragionigiuridiche della pretesa; e ciò con speciale riguardo al nucleofondamentale della controversia, costituito appunto dalle superfici ritenutetassabili perché produttive di rifiuti non esenti dal regime di privativa(così, tra le tante, Cass., Sez.

T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez.

T,21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez.

V, 28 giugno2017, n. 16147, Cass. Sez.

V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez.

V, 4aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez.

V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass.,Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez.

VI/III,28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez.

U. civ., 27dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez.

T., 25 ottobre 2022, n. 31554, cherichiama Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez.

V, 19 aprile2013, n. 9536, Cass., Sez.

V, 10 dicembre 2021, n. 39283, Cass., Sez.

V,6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez.

V, 14 marzo 2022, n. 8156,Cass., Sez.

VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 ed ancora Cass., Sez.

I, 19aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente, Cass., Sez.

T. 10 giugno2024, n. 16096).Numero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/20262.7.

Va, pertanto, escluso che possa essere censurata come mancanza dimotivazione l’omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delleindagini effettuate per rideterminare l’area, ben potendo tali indicazioniessere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, in cui l’enteimpositore ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti perl’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriparametri (Cass., Sez. 5″, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5″, 13agosto 2020, n. 16996).2.8.

Nel caso in esame, il Comune ha prodotto in giudizio il verbale -scheda redatta all’esito del sopralluogo svolto nel contradditorio con laproprietà per la misurazione delle superfici, superfici che necessariamenterisultano più estese di quelle dichiarate, poiché l’androne come il cortile, icorridoi e le scale sono, com’è noto, ambienti che consentono la presenzaumana e dunque indubbiamente produttivi di rifiuti urbani o assimilati.2.9.

Correttamente la Corte regionale ha affermato che il contribuente nonha allegato alcun pregiudizio effettivo e concreto al suo diritto di difesa,non avendo indicato alcuna argomentazione specifica o attività difensivapreclusa dalla mancata allegazione delle schede redatte nel contraddittoriocon la società.

Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte,l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte levolte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestareefficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta: in particolare, ilrequisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltantol'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentanodi delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositorenell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate algiudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivoNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesaimpositiva (Sez. 5, n. 26431 dell'8/11/2017; Cass. n.34014/2022).3.

La seconda censura, introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., reca la denuncia di violazione degli artt. 111, sesto comma, e 24Cost, nonché degli artt. 132 c.p.c. e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992,criticando la sentenza impugnata per non aver correttamente scrutinato lanatura dell’atto opposto, qualificato dalla società come ingiunzione dipagamento che avrebbe dovuto contemplare le ragioni dell’accertamentodi una maggiore superficie, il che avrebbe indotto la Corte d’appello arilevarne la tardività in quanto, avendo il comune optato per la riscossionediretta – in house – del tributo, avrebbe prima dovuto notificare l’invito alpagamento entro il 31 dicembre 2016 e di poi notificare l’avviso diaccertamento, notificato invece il 27 dicembre 2018, oltre i terminiprevisti dalla legge n. 296/2006.

Inoltre, si afferma, l’avvisoconseguirebbe ad un omesso -parziale pagamento e non ad una infedeledichiarazione, di tal che il Comune avrebbe dovuto procedere nel piùbreve termine triennale di cui al d.r. n. 639/1910.Si lamenta, contestualmente, il vizio di motivazione, non avendo ildecidente considerato le argomentazioni prospettate dalla società ededucendo che la motivazione della decisione non consente dicomprendere l’iter logico- giuridico posto a base della pronuncia.4.

La terza ragione di contestazione, proposta ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., denuncia l’illegittimità della sentenza per violazionedel comb. disp. dell’art. 14 d.l. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) esucc. modif. e integr., dell’art. art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993, dell’art. 1,comma 163, legge n. 296/2006.Qualora la denuncia sia stata presentata, e l'ente ritenga di noncontestarla, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1,consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione dellaT.A.R.S.U., sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuenteNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso lameccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in essocontenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senzaprevia emissione di alcun avviso di accertamento in tema di T.A.R.S.U.; ild.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, attribuisce ai Comunila facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, diprocedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguenteiscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purchè sullabase di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcunamodificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia oincompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre lapreventiva notifica di un atto di accertamento.L’art. 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disciplinatoe modificato solo l'ipotesi della riscossione coattiva di tributi locali aseguito di accertamento, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui ilComune decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo.

In talcaso, infatti, si assume che opererebbe il più breve termine annuale di cuial d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, secondo cui la formazione ela notifica del ruolo debbono aver luogo entro l'anno successivo a quelloper il quale è dovuto il tributo, termine annuale applicabile anche in casodi liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, ma condiversa decorrenza, e cioè entro l'anno successivo a quello nel corso delquale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento ènotificato.5.

Entrambe le doglianze possono essere congiuntamente esaminate inquanto osmotiche; esse devono essere respinte.5.1.

In particolare, le censura proposte si pongono in netto contrasto conquanto accertato dal decidente in merito alla natura dell’atto opposto,individuato nell’avviso di accertamento sussumibile, pertanto, nell’alveodell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, mescolando temi disomogeneiNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026fra di loro, quali l’omessa motivazione della sentenza e la non condivisionedelle argomentazioni svolte dal Giudice d’appello, riproponendo, peraltro,in questa sede una serie di elementi fattuali relativi alla natura dell’attoopposto all’evidenza non esaminabili per queste sede, incorrendonell’ulteriore vizio di non autosufficienza del motivo di ricorso in esame,avendo omesso di illustrare i contenuti essenziali dell’atto impugnato.5.2.

Si afferma che l’ente avrebbe dovuto emanare una ingiunzione dipagamento, avendo proceduto alla riscossione diretta sul presupposto cheessendo stata presentata la denuncia e non avendo il Comune contestato idati in essa indicati, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma1, consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione dellaT.A.R.S.U., sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuenteoriginariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso lameccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in essocontenuti.5.3.

Tuttavia, nella presente fattispecie, dalle medesime asserzioni diparte ricorrente risulta che la denuncia infedele è stata rettificatadall’amministrazione, avendo incluso tutte le aree ed i localiinopinatamente esclusi dalla contribuente dalla tassazione, la quale seavesse voluto usufruire di una parziale esenzione o riduzione della tariavrebbe dovuto invocarla al Comune, delimitando le aree che perdestinazione o struttura sono improduttive di rifiuti.5.4.

Pertanto, correttamente e motivatamente la Corte distrettuale haindividuato nell’atto opposto un avviso di accertamento riconducibile alladisciplina dell’art. 1, comma 161, summenzionato, come emerge, peraltro,dall’esame dell’avviso allegato al ricorso, sebbene effettivamente non rilevila natura vincolata dell’atto (v. la perentoria Cass. 29335/2025; anche secontra Cass. 730/25 ripresa da Cass. 28666/25 e Cass. 19273/25).6.

Il quarto strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., deduce l’illegittimità della sentenza in merito ai viziNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026di illegittimità del Regolamento e di determinazione delle tariffe applicatenell’anno 2015 ai fini dell’invocata disapplicazione del Regolamento IUC –sez.

TARI e delibere tariffarie del Comune limitatamente all’attoimpugnato - Violazione dell’art. 7, comma 5, d.lgs. 546/92, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in comb. disp. dell’art. 1, commi 650,651 e 652, 654 bis, 683 L. n. 147/2013 e dei criteri di cui al d..P.R n.158/99 (art. 6) ed all. 1 (e tabelle) .Si deduce di aver contestato la legittimità del Regolamento nella parterelativa alle categorie tariffarie in quanto non conformi alla leggenazionale e europea secondo il principio “ chi inquina paga” , nonché laviolazione dell’art. 1, comma 654, legge n. 147/2013, secondo cuigraverebbe sul Comune l’onere di provare il costo effettivo del servizio dismaltimento anche attraverso dati consuntivi e previsionali.

Si sostieneche invece le delibere comunali rappresentano il costo previsionalecomplessivo senza indicazione delle singole voci di detto costo e chedifettano nel regolamento i criteri di commisurazione della quota variabilein considerazione del generico riferimento alle tabelle allegate al d.P.R. n.158/1999; si lamenta la mancata applicazione delle riduzioni dei costiprevisti da Asia spa nel 2015 e delle tariffe, tenuto conto del sistema diraccolta differenziata e per non aver considerato le inefficienze del serviziodi raccolta dei rifiuti in città.Si argomenta che, tuttavia, a fronte di tali contestazioni, la C.T.R.campana ha ritenuto di non dover disapplicare il regolamento comunaleTari, in quanto L'ente locale, nel rispetto del principio del chi inquinapaga (che non impone obbligatoriamente la misurazione puntualissima diquanto si produce, bensì la ripartizione proporzionale dei costi del serviziotra i potenziali detentori del rifiuto), per la parte variabile, può applicare icriteri del comma 651 articolo 1 legge n. 147 del 2013 che fa rinvio alD.P.R. n. 158 del 1999 (considerando i coefficienti K), o utilizzare, adiscrezione, altro criterio presuntivo.

Poter applicare i coefficienti nelNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026range previsto dal d.P.R. n. 158 del 1999 rappresenta una importantefacoltà e la scelta non necessita di particolari motivazioni .

Si assume chela mancata determinazione dei criteri quantitativi determina l’illegittimitàdella delibera di assimilazione, sicchè il richiamo al d.P.R. n. 158/1999 nonè idoneo a rendere legittima l’individuazione dei coefficienti applicati.Il semplice rinvio del Regolamento comunale ai parametri indicati dalledisposizioni contenute nel d.P.R. n. 158 del 1999 non consente, pertanto,di rispettare i principi sopra precisati, trattandosi di coefficienti del tuttovariegati, indicati soltanto in un minimo ed in un massimo variabili per lediverse aree territoriali del Paese, che pertanto non sono suscettibili digenerico ed indifferenziato richiamo, come invece è stato fatto dalComune.

E' necessario, invece, che il Regolamento comunale fornisca,nell'ambito dei margini tabellari ex lege stabiliti, l'esplicita indicazionedella esatta soglia prescelta, e delle categorie produttive dei rifiuti, conprecisazione dal punto di vista qualitativo e quantitativo.7.

Il quinto mezzo di ricorso lamenta l’illegittimità della sentenza permotivazione apparente di rigetto dei vizi di illegittimità del Regolamento edi determinazione delle tariffe applicate nell’anno 2015 ai fini dell’invocatadisapplicazione del Regolamento IUC – sez.

TARI e delibere tariffarie delComune limitatamente all’atto impugnato ex art. 7, comma 5, d.lgs.546/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. .

Si lamental’inconciliabilità di asserzioni astratte con la natura dell’atto impugnato e sicensura la sentenza laddove il giudicante non ha motivato le ragioni per lequali le tariffe regolamentari devono ritenersi legittimamente applicate.7.1.

I motivi quarto e quinto sono infondati.Subito osservando, con riferimento a tale ultima doglianza, che lamotivazione della sentenza non può considerarsi apparente, avendo laCTR ritenuto legittimo il regolamento e la deliberazione tariffaria, inragione della scelta amministrativa compiuta dal Comune di adozione delsistema presuntivo di produzione annua dei rifiuti (in alternativa a quelloNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026puntuale di cui alla TARIP) secondo la tipologia di attività ritenuta congruanell’ambito degli intervalli predeterminati, senza necessità di specifichemotivazione.7.2.

Il quarto motivo ruota attorno alla questione dell'illegittimità delregolamento comunale per non aver indicato i costi effettivi del servizio dismaltimento dei rifiuti e per non aver individuato i dati consuntivi eprevisionali del costo medesimo da stabilirsi con criteri certi edoggettivamente verificabili ed in relazione alla potenzialità di produzionedei rifiuti e alla tipologia dell’attività svolta.

Si assume che nella deliberacomunale è riportato solo il costo previsionale dello smaltimento dei rifiuti,che i costi di smaltimento sarebbero sproporzionati in ragione dell’ingentetassa imposta ai produttori non domestici, si insiste su di unageneralizzata mancata istituzione del servizio di raccolta differenziata,sulla illegittimità dell’applicazione della medesima tariffa a categorie esotto-categorie unificate dal comune nella categoria num. 3 e num. 11dell’alleg.

B del regolamento.

Si soggiunge la mancata previsioneregolamentare della riduzione del costo del servizio smaltimento elaboratoda Asia nel 2015 rispetto al costo per l’annualità 2014.Questa Corte di legittimità ha avuto modo di specificare che ladisapplicazione può effettuarsi solo in presenza di vizi di legittimitàdell’atto (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere) di talche la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comunenell’adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione(incidentale) d’illegittimità della stessa, tanto più che, nell’ambito degli attiregolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità diorientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria»(così Cass., Sez.

T, 4 marzo 2015, n. 4321 e nel medesimo senso, tra letante, Cass., Sez.

T, 6 agosto 2019, nn. 20964, 20965, 20966 e lagiurisprudenza ivi richiamata); il potere giudiziale di disapplicazione degliNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/20261992, non è esercitabile rispetto alla scelta tecnica amministrativa delComune per la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità dirifiuti, di cui all'art. 68, comma 2, del d. lgs n. 507 del 1993, essendoammessa la disapplicazione solo in presenza di vizi di legittimità dell'atto,quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere (Cass. n.16287 del 12/06/2024; Cass. n. 31461 del 03/12/2019; Cass. n.730/2025).7.3.

Cass. 14794/2025 ha ribadito che rientra nella discrezionalitàamministrativa e tecnica dell'ente impositore la concreta declinazione dellemodalità applicative (da ultime: Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, nn.17038, 17051, 17058 e 17123) in ossequio ai canoni di proporzionalità,adeguatezza e necessarietà (Cass., Sez. 6°-Trib., 24 febbraio 2023, n.5744); pertanto, non è configurabile alcun obbligo di motivazione delladelibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 deld.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (nonché della tariffa di cui all'art. 1,comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), poiché la stessa, alpari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, sirivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, didestinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili(tra le tante: Cass., Sez. 5°, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6°-5,30 giugno 2017, n. 16289; Cass., Sez. 6°-5, 19 giugno 2018, n. 16165;Cass., Sez. 5°, 15 marzo 2019, n. 7437; Cass., Sez. 5°, 26 giugno 2020,n. 12783; per la giurisprudenza amministrativa, si rinvia a: Cons.

Stato,Sez. 5°, 22 marzo 2023, n. 2910; Cons.

Stato, Sez. 5°, 8 luglio 2024, n.6021; Cass., Sez. 5°, 7 gennaio 2025, n. 81).7.4. per quanto concerne la doglianza relativa alla illegittimità delledelibera di approvazione delle tariffe, l’art. 68, comma 1, lett. a, del d.lgs.15 novembre 1993 n. 507 demanda l’applicazione della TARSU airegolamenti comunali, i quali devono prevedere, tra l’altro: «a) laclassificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed areeNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misuratariffaria», mentre il comma 2, lett. b, della summenzionata disposizioneprevede l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie èeffettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendoconto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o diutilizzazione… .7.5. [OSCURATO:PERSONA]. n. 17038/2024 ha chiarito che, in materia di Tarsu/Tari, ilpotere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciutodall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non trovaapplicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del comunerelativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità dirifiuti di cui all'art. 68, comma 2, del d.lgs. 15 novembre n. 507, essendoammessa, viceversa, la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizidi legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge el'eccesso di potere.

Il concetto di omogeneità, di cui all'art. 68 del citatod.lgs., dei beni inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppate letipologie di rifiuti deve essere verificato in astratto, fatta sempre salva lapossibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizionemanifestamente non sia commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti daessi producibili, posto che le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e leriduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 del medesimo d.lgs.non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previstesituazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativipresupposti.7.6.

Secondo la giurisprudenza amministrativa (da ultima: Cons.

Stato,Sez. 5°, 7 gennaio 2025, n. 81), rientra nella facoltà dell'ente comunaledare applicazione al metodo normalizzato di cui al comma 651 della legge27 dicembre 2013, n. 147 (applicazione della tariffa sulla base diparametri predeterminati dal legislatore) oppure al metodo puntuale di cuiNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026al successivo comma 652 della stessa legge (applicazione della tariffa sullabase di una valutazione quantitativa dei rifiuti effettivamente producibili).7.7.

Analogamente, anche in base alla giurisprudenza comunitaria (CorteGiust., Sez. 2°, 16 luglio 2009, causa C-254/08, [OSCURATO:PERSONA] SrlHotel Futura et alii vs.

Comune di Casoria e ASIA Spa - vedasi ancheCorte Giust., Gr.

Sez., 24 giugno 2008, causa C-188/07, Commune deMesquer vs. [OSCURATO:PERSONA] SA et [OSCURATO:PERSONA]), il metodo dicalcolo della tariffa per i rifiuti (basata ossia "sulla stima del volume dirifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sul quantitativo di rifiutieffettivamente prodotto e conferito"), se da un lato è frutto didiscrezionalità tecnica nonché di presunzioni (ossia basato su una stimadelle quantità producibili e non strettamente commisurato alle quantitàeffettivamente prodotte e conferite), dall'altro lato non deve esseremanifestamente sproporzionato e deve tenere conto delle quantitàcomunque "producibili" (anche se non di quelle "prodotte") in termini dinatura e volume del rifiuto.

In particolare, secondo il giudice euro-unitario: "... la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamentodella gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata inbase ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base delquantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essereconsiderata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto conl'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12" (par. 51);"... le competentiautorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quantoconcerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa" (par.55); "Spetta pertanto al giudice a quo accertare, sulla scorta deglielementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se la tassa suirifiuti su cui verte la causa principale non comporti che taluni "detentori"...si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o allanatura dei rifiuti da essi producibili" (par. 56).Numero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/20267.8.

Pertanto, in base al metodo cd. normalizzato per definire la tariffa delservizio di gestione dei rifiuti urbani, i coefficienti previsti dalle tabelleallegate al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 per la determinazione della quotafissa e della quota variabile per le utenze non domestiche già tengonoconto delle caratteristiche dell'attività; pertanto, qualora il coefficientescelto dal Comune per l'applicazione del metodo normalizzato si mantengaall'interno del range previsto da tali tabelle, la tariffa non è sindacabiletrattandosi di scelte rientranti nel merito della discrezionalitàamministrativa (nella specie si è constatato come i coefficienti previsti pergli stabilimenti balneari fossero diversi e soprattutto sensibilmente piùbassi rispetto a quelli previsti per es. per bar, pasticcerie e ristoranti ocampeggi e alberghi, con conseguente infondatezza della censura didifetto di motivazione) (Cass. 14794/2025 e giur. ivi citata).7.9.

Inoltre, la legge non obbliga l'ente impositore a determinare inmaniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agliimmobili cui si riferisce il tributo, essendo l'amministrazione comunaletitolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamentetenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto diregolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e dellaproduzione di rifiuti ed una tale valutazione non può giungere acontraddire le finalità stesse e la ratio del tributo.

La discrezionalitàdell'ente territoriale nell'assumere le determinazioni al riguardo, inparticolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione dirifiuti per tipologie, ha natura eminentemente tecnica, non"politica"(Cass., Sez. 6 - 5, n. 16686 del 2019, Sez. 6 - 5, n. 14385 del2020, Sez. 6 - 5, n. 25244 del 2020, Cass. Sez. 6 - 5, n. 5744 del 2023;ma in questo senso già Sez. 6 - 5, n. 2754 del 23/02/2012; Cass. n.17038del 20 giugno 2024).7.10.

Sul tema dell'istituzione di tariffe differenziate la giurisprudenza dilegittimità ha, inoltre, avuto occasione di pronunciarsi escludendo il vizioNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026di illegittimità, ai fini della disapplicazione, nei casi in cui il Comunepreveda l'applicazione di specifiche tariffe per alcune tipologie di immobilio, viceversa, della medesima tariffa per determinate categorie di immobili.In proposito è stato riconosciuto che l’indicazione della tariffa da applicare,ai fini Tarsu, costituisce una scelta discrezionale che rientra nei limiti dellapotestà impositiva attribuita al comune dall'ordinamento, non vietata daalcuna norma statale (Cass. n. 5358 del 2020, nell'ipotesi di delibere diequiparazione tra strutture alberghiere e B B; Sez. 6 - 5, n. 33545/2019,Rv. 656430-01 con riferimento alla tariffa della Tarsu da applicare negliistituti penitenziari).

Applicando tali principi nella specie, la contestazionedella validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non èsufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità dellastessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli attiregolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità diorientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria.

Atal fine, non è ritenuta sufficiente la generica contestazione della validitàdei criteri seguiti dal comune nell'adottare la delibera stessa (inmotivazione Cass. Sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014, Rv. 629885-01, cit.,Sez. 5, n. 7437/2019, Rv. 653050-01; nello stesso senso sempre inmotivazione Cass. Sez. 5, n. 13848/2004, Rv. 574914-01).7.11.

Per quanto riguarda la predicata applicazione indistinta dellamedesima tariffa alle categorie e sottocategorie si ricorda che l'imposta èdovuta, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.Lgs. n. 507 del 1993, per ladisponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per ilfatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre lederoghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffestabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base allamera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuentededurre e provare i relativi presupposti (Cass. Sez. 5, n. 18054/2016,Numero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026Sez. 5, n. 1179/2004).

Tale orientamento si pone in linea con il principio,costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale l'onere dellaprova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spettaall'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa,mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è postoa carico dell'interessato (Cass., Sez. 5, n. 17703 del 2004, Rv. 576645 -01, Sez. 5, n. 13086/2006, Rv. 590438-01, Sez. 5, n. 17599/2009, Rv.609065-01, Sez. 5, n. 775/2011, Rv. 616349-01, Sez. 5, n. 627/2012,Rv. 621368-01, Sez. 5, n. 11351/2012, Rv. 623228-01, Sez. 5, n.16235/2015, Rv. 636107-01, Sez. 5, n. 10787/2016, Rv. 639990-01, Sez.5, n. 21250/2017, Rv. 645459-01, Sez. 5, n. 21011/2021, Rv. 662045-02, Sez. 5, n. 2623/2023, Rv. 666760-01).7.12.

Per cui, senza escludere le differenze incidenti sulla concretaproduttività di rifiuti urbani, la riconduzione dei magazzini nella categoriatariffaria depositi, garages ovvero degli uffici alla categoria 11 è coerentecon la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionalie commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogeneeaccomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazitassabili; ciò in quanto la previsione regolamentare in questione trovaapplicazione per categoria, ben potendo ricomprendere attività nonespressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate inrelazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass.,Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021,n. 17092; Cass. del 23.02.2023, n. 5687).7.13.

In ogni caso, parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel corpodel ricorso, se non integralmente il contenuto, quanto meno la parteessenziale della disciplina secondaria, riportando gli articoli delregolamento rilevanti ai fini della decisione, neppure allegato al ricorso.7.14.

Va rilevato, invero, che, qualora con il ricorso per cassazione sianodedotti vizi relativi a regolamenti comunali, il ricorso in tanto rispetta ilNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026requisito di autosufficienza imposto a pena di inammissibilità dall'art.366c.p.c., in quanto rechi la integrale trascrizione delle norme delregolamento evocate o abbia il testo delle norme in allegato.

Per iregolamenti comunali, trattandosi di norme secondarie (rispetto alle qualiva tenuto distinto il caso delle fonti para primarie o sub primarie, quale lostatuto comunale), non vale invero il principio "iura novit curia" (Cass. n.21346/2024: Cass. n. 8200/2021; n. 7928/2022; Cass. 5298/2019; Cass.n. 28570/2019; Cass. n. 19360/2018; Cass. n. 16147/2017).8.

Per quanto concerne la disciplina statale, in materia di quota fissa evariabile, l’art. 1, commi 641, 642 e 649, legge 147/2013, che disponeche: - «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasititolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili diprodurre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scopertepertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comunicondominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sianodetenute o occupate in via esclusiva» (comma 641); - «La TARI è dovutada chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, aqualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ...» (comma642).

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree diproduzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie primee di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette(comma 649); al regolamento, adottato dall'Ente locale, viene, poi,demandato di articolare riduzioni ed esenzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e682) mentre a carico del contribuente è posto l'obbligo procedurale delladichiarazione (originaria o di variazione; art. 1, commi 684 e ss.).8.1.

Come è noto la TARI ha sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed impresequale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSUNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, lamedesima natura tributaria.8.2.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione allecomponenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agliinvestimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una partevariabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito eall'entità dei costi di gestione.

L’art. 6 d.P.R. n. 158 del 1999- Calcolodella tariffa per le utenze non domestiche, dispone:

1. Per le comunità,per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attivitàproduttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singolautenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione dirifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficieassoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degliintervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.

2. Perl'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano estrutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamenteconferiti dalle singole utenze.

Gli enti locali non ancora organizzatiapplicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singolatipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congruanell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato

1. ( v.

Cass.n.17789/2024).8.3.

Relativamente alla TIA, la Corte Cost. con la sentenza n. 238/09, nelprecisare la natura pubblicistica, e non privatistica, del relativo prelievo haavuto modo di osservare che: "Tale tariffa - usualmente denominatatariffa di igiene ambientale (TIA) - "è composta da una quota determinatain relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite inparticolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e dauna quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, eall'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la coperturaintegrale dei costi di investimento e di esercizio" ulteriormenteNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026evidenziando che "la TIA - analogamente alla TARSU nella disciplinarisultante dal disposto del comma 3-bis dell'art. 61 del d.lgs. n. 507 del1993 (....) e dell'art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448- ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti irifiuti non solo "interni" (cioè prodotti o producibili dal singolo soggettopassivo che può avvalersi del servizio), ma anche "esterni" (cioè "rifiuti diqualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche esoggette ad uso pubblico",....., in relazione agli artt. 7, comma 2, letterec, d, e 49, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, per la componente fissadella TIA).

Ha la funzione, cioè, di coprire anche le pubbliche speseafferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi,non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente.

L'unicasostanziale differenza sul punto tra i due prelievi si riduce al fatto che,mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontarecompreso tra l'intero costo del servizio ed un minimo costituito da unapercentuale di tale costo determinata in funzione della situazionefinanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993); perla TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l'integrale copertura delcosto dei servizi (art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997).8.4.

Dunque, posto che legge n. 147 del 2013 (art. 1, c. 651) stabilisceche il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criterideterminati con il regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 27 aprile 1999, n. 158 - disposizione normativa che, comedetto, nel disciplinare i relativi criteri, articola la tariffa in una quota fissaed in una quota variabile - non può che ribadirsi in questa sede quantorilevato da Cass. n. 28030/2023 in ordine alla circostanza che sulla basedi questa articolazione tra parte variabile e parte fissa, si è più volteosservato come, quanto appunto alla quota fissa, l'imposizione muova inrelazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite inparticolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (art.Numero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/202649, c. 4, cit.), ed abbia la funzione di coprire il costo dei servizi dismaltimento concernenti i rifiuti non solo cioè prodotti o producibili dalsingolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche"esterni", quali i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sullestrade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico; in modo da coprireanche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favoredella collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con ilsingolo utente (v.

Cass., 23 maggio 2019, n. 14038; Cass.n.23228/2024).8.5.

A questo scopo occorre, in particolare, tener conto di criteri correlatial tipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla superficie e alladestinazione di tali immobili, alla capacità produttiva dei "detentori" deirifiuti, al volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti, nonchéalla frequenza della raccolta, nella misura in cui tali parametri sono idoneia influire direttamente sull'importo dei costi di gestione e di smaltimentodei rifiuti.8.6.

Ebbene ciò è quanto ha accertato il giudice d’appello, laddove inmotivazione ha affermato che il Comune ha adottato il criterio presuntivoper il calcolo dei costi, come gli consente la normativa primaria ( art. 1,comma 651 legge n. 147 del 2013), applicando i coefficienti nel rangeprevisto dal d.P.R. n. 158/1999, chiarendo che in applicazione delprincipio chi inquina paga la determinazione dei coefficienti non esigeuna misurazione puntuale di quanto si produce, bensì la ripartizioneproporzionale dei costi di servizio tra i produttori di rifiuti, in quanto lamisurazione della capacità produttiva dell’utenza è affidata alla superficieoccupata, al numero di persone che occupano i locali ovvero alladestinazione delle unità immobiliari, in guisa che l’imposizione èrelazionata ad una stima astratta del volume dei rifiuti generati e non alquantitativo effettivamente prodotto.Numero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/20268.7.

Infine, la Commissione d’appello ha accertato la legittimità delregolamento comunale e le scelte politiche relative ai costi adottatedall’ente locale, a fronte di una generica e non puntuale eccezioneconcernente la sproporzione dei costi rispetto alle tariffe, nonché di unaprospettazione alquanto generica di inefficienza del servizio di raccolta deirifiuti.8.8.

Quanto alla dedotta illegittimità del regolamento per la mancataprevisione di riduzioni tariffarie in presenza di un inefficiente generalizzatoservizio di raccolta, in mancanza dell’allegazione e trascrizione dellenorme rilevanti del regolamento comunale, la censura si rivelainammissibile.Si osserva, altresì, che sulla invocata riduzione tariffaria, la Commissionenon si è pronunciata, il che imponeva di censurare la decisione mediante ilvizio di cui al n. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., con la conseguenteinammissibilità della critica sottoposta a questa corte sotto lo stigma dellaviolazione di legge.In ogni caso, giova chiarire che alla TARI si applica l’interpretazione giàofferta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riduzioni TARSU,secondo cui «Il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico(mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile sulla tipologiadei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificarela ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettivaerogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsionilegislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuenteche invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto dellariduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma4; che consiste nel fatto obiettivo che il ‘ servizio di raccolta, istituito eda disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; – ovvero, vi sia svoltoin grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio diNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed allafrequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruireagevolmente del servizio stesso…..».In conclusione, in assenza dell’assolvimento dell’obbligo di allegazione e diquello probatorio gravante sulla contribuente, la censura non può trovareaccoglimento.9.

La sesta doglianza denuncia l’illegittimità della sentenza in merito allaviolazione dell’art. 33 del Regolamento e dell’obbligo di previocontraddittorio – Violazione degli artt. 12, c. 7, legge n. 212/2000, 97Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Motivazioneapparente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. .La società afferma che il preventivo sopralluogo previsto dall’art. 33rubricato avrebbe consentito al Comune di pervenire ad una diversadeterminazione.

Il rigetto della censura da parte del decidente sulla basedel censimento delle superfici effettuata dalla RTI- Ottogas e riportatonella scheda del 2 marzo 2016 sottoscritto dalla ricorrente senzaannotazioni aggiuntive sarebbe errata, in quanto non elide l’obbligo delpreventivo contraddittorio previsto sia per i tributi armonizzati che perquelli non armonizzati, non avendo la contribuente, peraltro, ricevuto unaprevia comunicazione per l’avviso Tari 2015.9.1.

Il motivo deve ritenersi infondato sulla base di quanto stabilito daCass.

SS.UU. n. 24823/15 (con principio più volte successivamenteribadito) secondo cui: “In tema di diritti e garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di unobbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazionecomporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'oneredi enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e nonabbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamenteper i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non èrinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo,Numero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamentesancito”.

Vertendosi, nella specie, di un tributo non assoggettato adarmonizzazione UE e per il quale la legge nazionale non prescrive alcunobbligo di contraddittorio endoprocedimentale, la mancata osservanza diquest’ultimo da parte del Comune non può integrare la lamentata causa dinullità (Cass. n. 14357 del 05-05-2022).9.2.

Quanto alla dedotta violazione della non meglio specificata previsioneregolamentare, in mancanza della trascrizione della normativa secondarianon è possibile valutare la rilevanza del motivo.10.

L’ultimo strumento di ricorso deduce l’illegittimità della sentenza permotivazione apparente in ordine alla illegittimità dell’avviso sul quantumpreteso per errata/immotivata indicazione sulle superfici tassate eapplicazione di tariffe non omologhe in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c; per avere la Corte regionale omesso di scrutinare dettomotivo inerente la maggiore superficie tassata, ancorchè le superficiesclude dalla denuncia non producessero rifiuti( scala, androne, corridoi,locali tecnici) e l’illegittimità delle tariffe non omologhe, avendo il Comuneunificato nella categoria 3 il garage autorimesse, depositi e alla categoria11 gli uffici pubblici e privati, studi medici, agenzie…10.1.

Il motivo si presenta inammissibile perché mescola temidisomogenei fra di loro, quali l’omessa motivazione dell’avviso impugnatoin merito alle superfici già respinta con la prima censura e la noncondivisione delle argomentazioni svolte dal Giudice d’appello, in meritoalle categorie tariffarie applicate, già scrutinata nel precedente motivo diricorso e comunque riproponendo, peraltro, in questa sede una serie dicircostanze fattuali all’evidenza non esaminabili per queste sede.11.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.11.1.

Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza.

A caricodella parte ricorrente, stante la declaratoria di rigetto del ricorso, sussistel’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, seNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria(Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione dellespese di lite che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre 200,00 europer esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezionetributaria della Corte di Cassazione del 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 5916/2021 depositata il 14/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Il Comune di Napoli notificava alla società Tiempo l’avviso diaccertamento in relazione alla TARI afferente l'annualità 2015, perl'importo di € 17.673,00, comprensivo di sanzioni ed interessi come perlegge, relativamente all'immobile (uffici e autorimessa), sito in Napoli allavia Sannio 9 e 9 ps/2.1.1. La società impugnava l’avviso, eccependo tra l’altro, la decadenzadella potestà accertativa, l’assenza di motivazione dell’atto impositivoanche per relationem (mancanza dei dati catastali; mancata allegazioneComunale in ordine alla deliberazione delle tariffe e derivata illegittimitàdegli atti impugnati, l’applicazione di tariffe TARI non conformi ai principidi legge nazionale ed europea, chiedendo la disapplicazione delregolamento comunale ex art. 7 comma 5 del d.lgs. n. 546/92; infinedenunciava l’errata determinazione delle superfici soggette a tassazione,anche per parziale inidoneità delle stesse a produrre rifiuti.1.2. I giudici di prossimità di Napoli accoglievano il ricorso.1.3. Sull’appello del Comune, la Corte regionale escludeva il deficitmotivazionale dell’avviso, nonché la decadenza dal potere impositivo,affermando poi che: Quanto alle Tariffe, va evidenziato che la L. n. 147del 2013, relativamente all'assetto del prelievo sui rifiuti, riconosce unadiscrezionalità importante che consente ai comuni di adottare, inalternativa: a) un tributo denominato Tari che può operare o sulla base diun sistema presuntivo (ciò che ha fatto il Comune di Napoli), o sulla basedi un sistema puntuale (misurazione diretta o indiretta dei rifiuti conferiti),b) un sistema corrispettivo denominato Tarip (opzione valida solo per iComuni che hanno realizzato un sistema di misurazione puntuale). IlComune di Napoli, premesso che ha istituito un tributo (Tari) e non unsistema corrispettivo (Tarip), e che, nell'ambito del tributo, applica la Taripresuntiva e non la Tari puntuale… In ogni caso, il principio di fondo del"chi inquina paga" non impone obbligatoriamente la misurazioneNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026puntualissima di quanto si produce, bensì la ripartizione proporzionale deicosti del servizio tra i potenziali detentori del rifiuto il presupposto dellatassa non necessita dell'uso concreto, bensì del possesso o detenzione dilocali resi astrattamente idonei all'uso. Il filo conduttore è la presunzionedi produttività. Ciò che rileva è la disponibilità di un locale o area scopertaoperativa idonea all'uso quale condizione oggettiva. Circa la presunzionedi produttività, non conta la volontà del soggetto passivo di utilizzare omeno il bene ma conta solo la condizione oggettiva, ossia l'idoneità deilocali a produrre rifiuti. È posto in capo al Comune l'onere della provadell'obbligazione tributaria data dal presupposto di occupazione disuperfici idonee, mentre incombe sul contribuente l'eventuale diritto allariduzione. L'ente locale, nel rispetto del principio del chi inquina paga (chenon impone obbligatoriamente la misurazione puntualissima di quanto siproduce, bensì la ripartizione proporzionale dei costi del servizio tra ipotenziali detentori del rifiuto), per la parte variabile, può applicare icriteri del comma 651 articolo 1 L. n. 147 del 2013 che fa rinvio al D.P.R.n. 158 del 1999 (considerando i coefficienti K), o utilizzare, a discrezione,altro criterio presuntivo. Poter applicare i coefficienti nel range previsto dalD.P.R. n. 158 del 1999 rappresenta una importante facoltà, e la scelta nonnecessita di particolari motivazioni… Articolo 6 D.P.R. n. 158 del 1999-Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche: 1. Per le comunità, perle attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttivein genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sullabase di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuticonnessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile atariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nelpunto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto. 2. Per l'attribuzione dellaparte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemidi misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singoleutenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistemaNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività laproduzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalliindicati nel punto 4.4 dell'allegato 1. .La società propone ricorso per la cassazione della sentenza d’appelloarticolando sette motivi.Replica con controricorso l’amministrazione comunale di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo reca la seguente rubrica Illegittimità della sentenzasul vizio di motivazione, anche per relationem, dell’avviso di accertamentoTARI 2015 e difetto di prova - Violazione dell’art. 7, L. n. 212/2000 e 3 L.n. 241/90, nonché art. 6, d.lgs. n. 32/2001 ed art. 1, comma 162, L. n.296/2006, nonché violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. . Si afferma che l’avviso non contiene gli elementida cui inferire le modalità di misurazione delle superfici occupate né allegagli atti e le informazioni utilizzate per la determinazione delle superficietassata e che non contempla neppure i dati catastali delle unitàimmobiliari, indicando soltanto la loro ubicazione. Si precisa di averdenunciato una superficie tassabile complessiva di mq 250, mentre ilComune ha individuato una superficie di 806 mq per uffici e studi e mq508 per i depositi, omettendo di informare il destinatario in merito allefonti attraverso le quali è pervenuto a detta quantificazione. Si osserva poiche l’ente locale avrebbe integrato l’avviso opposto in sede di giudizio, inquanto con le controdeduzioni del primo grado, aveva replicato che lemisurazioni erano state delegate al raggruppamento temporaneo diimprese per le annualità 2010-2012, cui sono state conferite le attività diaccertamento e riscossione della Tarsu sul territorio comunale, che, adavviso della società, non potrebbe produrre alcun effetto probatorio perl’annualità successiva; sostenendosi altresì che l'avviso di accertamento,anche in rettifica, non ha natura vincolata in quanto il suo contenutodispositivo non è interamente e rigidamente predeterminato dalla legge eNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026che la nullità da cui risulti affetto non può essere sanata ai sensi dell'art.21 octies della l. n. 241 del 1990, a norma del quale l’atto impugnato è acontenuto variabile in relazione al diverso fatto economico presupposto.Si osserva altresì che la possibilità di depositare in sede di gravame nuovidocumenti non allegati nel giudizio di prime cure non consentivaall’amministrazione di integrare ex post la motivazione dell’avviso,precisandosi che il deficit motivazionale dell’avviso opposto ha impedito alcontribuente una completa attività difensiva, con la conseguente erroneitàdell’affermazione dei giudici regionali secondo cui che il difetto dimotivazione negli atti tributari non può condurre alla dichiarazione dinullità, allorché gli stessi siano stati impugnati dal contribuente il qualeabbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presuppostidell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ed abbia omesso diallegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizioche il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.2. Stando alla rubrica del vizio in rassegna, calibrato sull’omessamotivazione dell’avviso di accertamento, non può non evidenziarsi come lasuindicata valutazione del Giudice regionale sia stata ampiamenteillustrativa delle ragioni per le quali l’avviso oggetto di contenzioso è statoconsiderato compiutamente motivato nei suoi elementi costitutivi, capacidi porre conseguente il contribuente nelle condizioni di potersiadeguatamente difendere. In particolare, il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi dellaposizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioniadducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 28375 del 2018; Cass. n.615309 del 2021; Cass. n.27835/2025). Inoltre, come emerge dall’avvisoNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026allegato, risulta sia per gli immobili destinati ad alberghi – di cui sonoindicati anche i dati catastali – sia per i locali a diversa destinazione, lacategoria catastale, la destinazione, le tariffe e le aliquote applicate, oltrealle superfici tassate.2.1. Nella fattispecie sub iudice, non si evidenzia pertanto alcunainsufficienza motivazionale dell’avviso, tanto che anche il decidente haaccertato che l’avviso contiene l’indicazione della superficie occupata, lacategoria tariffaria, l’ubicazione dei cespiti, le tariffe applicate e tantorisulta dall’atto impositivo allegato al ricorso.2.2. Val poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta infondatoanche sotto altri profili, in quanto le ragioni di contestazioni si sonoconcentrate sulla mancata indicazione dei dati con cui sono state misuratele superfici tassabili, misurazione che il Comune ha poi affermato nelgiudizio di merito, di aver estratto dalla scheda tecnica sottoscritta anchedalla società e redatta, in sede di sopralluogo, dalla concessionaria delComune.2.3. In realtà, dalle medesime difese svolte dalla ricorrente emerge che lastessa aveva denunciato una minore superficie tassabile di 250 mq, peravere escluso locali, corridoi, cortile, scala, androne e locali tecnici inquanto ritenuti improduttivi di rifiuti (vedi ricorso e sentenza CTPtrascritta).2.4. Una volta indicata la superficie occupata e le unità immobiliarioggetto di imposta identificate facilmente dalla proprietaria attraversol’indicazione della loro ubicazione (ed anche dei dati catastali laddoveindividuati), deve ritenersi assolto l’onere motivazionale a caricodell’amministrazione comunale.2.5. Questa Corte ha ribadito, in tema di TARSU, in questo caso Tari, chela verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamentova condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi dicompetenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 delNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/20262006, sicché, ove l'accertamento venga effettuata sulla base dell'omessoversamento, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della superficieaccertata o della tariffa ritenuta applicabile, in quanto tali elementi,integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre deliberecomunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesatributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenirenell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.20620 del 31/07/2019; Cass. n. 26691/2025 del 03-10-2025).2.6. E non vi è dubbio che, recependo quanto così riscontrato dal giudicedel merito, la valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso da questiresa risulti conforme, in diritto, all’art.7 legge n. 212/2000, recandosufficiente indicazione tanto dei presupposti di fatto quanto delle ragionigiuridiche della pretesa; e ciò con speciale riguardo al nucleofondamentale della controversia, costituito appunto dalle superfici ritenutetassabili perché produttive di rifiuti non esenti dal regime di privativa(così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez. T,21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno2017, n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez. V, 4aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass.,Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez. VI/III,28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ., 27dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n. 31554, cherichiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez. V, 19 aprile2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39283, Cass., Sez. V,6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8156,Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 ed ancora Cass., Sez. I, 19aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente, Cass., Sez. T. 10 giugno2024, n. 16096).Numero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/20262.7. Va, pertanto, escluso che possa essere censurata come mancanza dimotivazione l’omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delleindagini effettuate per rideterminare l’area, ben potendo tali indicazioniessere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, in cui l’enteimpositore ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti perl’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriparametri (Cass., Sez. 5″, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5″, 13agosto 2020, n. 16996).2.8. Nel caso in esame, il Comune ha prodotto in giudizio il verbale -scheda redatta all’esito del sopralluogo svolto nel contradditorio con laproprietà per la misurazione delle superfici, superfici che necessariamenterisultano più estese di quelle dichiarate, poiché l’androne come il cortile, icorridoi e le scale sono, com’è noto, ambienti che consentono la presenzaumana e dunque indubbiamente produttivi di rifiuti urbani o assimilati.2.9. Correttamente la Corte regionale ha affermato che il contribuente nonha allegato alcun pregiudizio effettivo e concreto al suo diritto di difesa,non avendo indicato alcuna argomentazione specifica o attività difensivapreclusa dalla mancata allegazione delle schede redatte nel contraddittoriocon la società. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte,l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte levolte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestareefficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta: in particolare, ilrequisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltantol'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentanodi delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositorenell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate algiudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivoNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesaimpositiva (Sez. 5, n. 26431 dell'8/11/2017; Cass. n.34014/2022).3. La seconda censura, introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., reca la denuncia di violazione degli artt. 111, sesto comma, e 24Cost, nonché degli artt. 132 c.p.c. e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992,criticando la sentenza impugnata per non aver correttamente scrutinato lanatura dell’atto opposto, qualificato dalla società come ingiunzione dipagamento che avrebbe dovuto contemplare le ragioni dell’accertamentodi una maggiore superficie, il che avrebbe indotto la Corte d’appello arilevarne la tardività in quanto, avendo il comune optato per la riscossionediretta – in house – del tributo, avrebbe prima dovuto notificare l’invito alpagamento entro il 31 dicembre 2016 e di poi notificare l’avviso diaccertamento, notificato invece il 27 dicembre 2018, oltre i terminiprevisti dalla legge n. 296/2006. Inoltre, si afferma, l’avvisoconseguirebbe ad un omesso -parziale pagamento e non ad una infedeledichiarazione, di tal che il Comune avrebbe dovuto procedere nel piùbreve termine triennale di cui al d.r. n. 639/1910.Si lamenta, contestualmente, il vizio di motivazione, non avendo ildecidente considerato le argomentazioni prospettate dalla società ededucendo che la motivazione della decisione non consente dicomprendere l’iter logico- giuridico posto a base della pronuncia.4. La terza ragione di contestazione, proposta ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., denuncia l’illegittimità della sentenza per violazionedel comb. disp. dell’art. 14 d.l. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) esucc. modif. e integr., dell’art. art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993, dell’art. 1,comma 163, legge n. 296/2006.Qualora la denuncia sia stata presentata, e l'ente ritenga di noncontestarla, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1,consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione dellaT.A.R.S.U., sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuenteNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso lameccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in essocontenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senzaprevia emissione di alcun avviso di accertamento in tema di T.A.R.S.U.; ild.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, attribuisce ai Comunila facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, diprocedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguenteiscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purchè sullabase di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcunamodificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia oincompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre lapreventiva notifica di un atto di accertamento.L’art. 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disciplinatoe modificato solo l'ipotesi della riscossione coattiva di tributi locali aseguito di accertamento, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui ilComune decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo. In talcaso, infatti, si assume che opererebbe il più breve termine annuale di cuial d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, secondo cui la formazione ela notifica del ruolo debbono aver luogo entro l'anno successivo a quelloper il quale è dovuto il tributo, termine annuale applicabile anche in casodi liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, ma condiversa decorrenza, e cioè entro l'anno successivo a quello nel corso delquale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento ènotificato.5. Entrambe le doglianze possono essere congiuntamente esaminate inquanto osmotiche; esse devono essere respinte.5.1. In particolare, le censura proposte si pongono in netto contrasto conquanto accertato dal decidente in merito alla natura dell’atto opposto,individuato nell’avviso di accertamento sussumibile, pertanto, nell’alveodell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, mescolando temi disomogeneiNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026fra di loro, quali l’omessa motivazione della sentenza e la non condivisionedelle argomentazioni svolte dal Giudice d’appello, riproponendo, peraltro,in questa sede una serie di elementi fattuali relativi alla natura dell’attoopposto all’evidenza non esaminabili per queste sede, incorrendonell’ulteriore vizio di non autosufficienza del motivo di ricorso in esame,avendo omesso di illustrare i contenuti essenziali dell’atto impugnato.5.2. Si afferma che l’ente avrebbe dovuto emanare una ingiunzione dipagamento, avendo proceduto alla riscossione diretta sul presupposto cheessendo stata presentata la denuncia e non avendo il Comune contestato idati in essa indicati, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma1, consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione dellaT.A.R.S.U., sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuenteoriginariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso lameccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in essocontenuti.5.3. Tuttavia, nella presente fattispecie, dalle medesime asserzioni diparte ricorrente risulta che la denuncia infedele è stata rettificatadall’amministrazione, avendo incluso tutte le aree ed i localiinopinatamente esclusi dalla contribuente dalla tassazione, la quale seavesse voluto usufruire di una parziale esenzione o riduzione della tariavrebbe dovuto invocarla al Comune, delimitando le aree che perdestinazione o struttura sono improduttive di rifiuti.5.4. Pertanto, correttamente e motivatamente la Corte distrettuale haindividuato nell’atto opposto un avviso di accertamento riconducibile alladisciplina dell’art. 1, comma 161, summenzionato, come emerge, peraltro,dall’esame dell’avviso allegato al ricorso, sebbene effettivamente non rilevila natura vincolata dell’atto (v. la perentoria Cass. 29335/2025; anche secontra Cass. 730/25 ripresa da Cass. 28666/25 e Cass. 19273/25).6. Il quarto strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., deduce l’illegittimità della sentenza in merito ai viziNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026di illegittimità del Regolamento e di determinazione delle tariffe applicatenell’anno 2015 ai fini dell’invocata disapplicazione del Regolamento IUC –sez. TARI e delibere tariffarie del Comune limitatamente all’attoimpugnato - Violazione dell’art. 7, comma 5, d.lgs. 546/92, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in comb. disp. dell’art. 1, commi 650,651 e 652, 654 bis, 683 L. n. 147/2013 e dei criteri di cui al d..P.R n.158/99 (art. 6) ed all. 1 (e tabelle) .Si deduce di aver contestato la legittimità del Regolamento nella parterelativa alle categorie tariffarie in quanto non conformi alla leggenazionale e europea secondo il principio “ chi inquina paga” , nonché laviolazione dell’art. 1, comma 654, legge n. 147/2013, secondo cuigraverebbe sul Comune l’onere di provare il costo effettivo del servizio dismaltimento anche attraverso dati consuntivi e previsionali. Si sostieneche invece le delibere comunali rappresentano il costo previsionalecomplessivo senza indicazione delle singole voci di detto costo e chedifettano nel regolamento i criteri di commisurazione della quota variabilein considerazione del generico riferimento alle tabelle allegate al d.P.R. n.158/1999; si lamenta la mancata applicazione delle riduzioni dei costiprevisti da Asia spa nel 2015 e delle tariffe, tenuto conto del sistema diraccolta differenziata e per non aver considerato le inefficienze del serviziodi raccolta dei rifiuti in città.Si argomenta che, tuttavia, a fronte di tali contestazioni, la C.T.R.campana ha ritenuto di non dover disapplicare il regolamento comunaleTari, in quanto L'ente locale, nel rispetto del principio del chi inquinapaga (che non impone obbligatoriamente la misurazione puntualissima diquanto si produce, bensì la ripartizione proporzionale dei costi del serviziotra i potenziali detentori del rifiuto), per la parte variabile, può applicare icriteri del comma 651 articolo 1 legge n. 147 del 2013 che fa rinvio alD.P.R. n. 158 del 1999 (considerando i coefficienti K), o utilizzare, adiscrezione, altro criterio presuntivo. Poter applicare i coefficienti nelNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026range previsto dal d.P.R. n. 158 del 1999 rappresenta una importantefacoltà e la scelta non necessita di particolari motivazioni . Si assume chela mancata determinazione dei criteri quantitativi determina l’illegittimitàdella delibera di assimilazione, sicchè il richiamo al d.P.R. n. 158/1999 nonè idoneo a rendere legittima l’individuazione dei coefficienti applicati.Il semplice rinvio del Regolamento comunale ai parametri indicati dalledisposizioni contenute nel d.P.R. n. 158 del 1999 non consente, pertanto,di rispettare i principi sopra precisati, trattandosi di coefficienti del tuttovariegati, indicati soltanto in un minimo ed in un massimo variabili per lediverse aree territoriali del Paese, che pertanto non sono suscettibili digenerico ed indifferenziato richiamo, come invece è stato fatto dalComune. E' necessario, invece, che il Regolamento comunale fornisca,nell'ambito dei margini tabellari ex lege stabiliti, l'esplicita indicazionedella esatta soglia prescelta, e delle categorie produttive dei rifiuti, conprecisazione dal punto di vista qualitativo e quantitativo.7. Il quinto mezzo di ricorso lamenta l’illegittimità della sentenza permotivazione apparente di rigetto dei vizi di illegittimità del Regolamento edi determinazione delle tariffe applicate nell’anno 2015 ai fini dell’invocatadisapplicazione del Regolamento IUC – sez. TARI e delibere tariffarie delComune limitatamente all’atto impugnato ex art. 7, comma 5, d.lgs.546/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. . Si lamental’inconciliabilità di asserzioni astratte con la natura dell’atto impugnato e sicensura la sentenza laddove il giudicante non ha motivato le ragioni per lequali le tariffe regolamentari devono ritenersi legittimamente applicate.7.1. I motivi quarto e quinto sono infondati.Subito osservando, con riferimento a tale ultima doglianza, che lamotivazione della sentenza non può considerarsi apparente, avendo laCTR ritenuto legittimo il regolamento e la deliberazione tariffaria, inragione della scelta amministrativa compiuta dal Comune di adozione delsistema presuntivo di produzione annua dei rifiuti (in alternativa a quelloNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026puntuale di cui alla TARIP) secondo la tipologia di attività ritenuta congruanell’ambito degli intervalli predeterminati, senza necessità di specifichemotivazione.7.2. Il quarto motivo ruota attorno alla questione dell'illegittimità delregolamento comunale per non aver indicato i costi effettivi del servizio dismaltimento dei rifiuti e per non aver individuato i dati consuntivi eprevisionali del costo medesimo da stabilirsi con criteri certi edoggettivamente verificabili ed in relazione alla potenzialità di produzionedei rifiuti e alla tipologia dell’attività svolta. Si assume che nella deliberacomunale è riportato solo il costo previsionale dello smaltimento dei rifiuti,che i costi di smaltimento sarebbero sproporzionati in ragione dell’ingentetassa imposta ai produttori non domestici, si insiste su di unageneralizzata mancata istituzione del servizio di raccolta differenziata,sulla illegittimità dell’applicazione della medesima tariffa a categorie esotto-categorie unificate dal comune nella categoria num. 3 e num. 11dell’alleg. B del regolamento. Si soggiunge la mancata previsioneregolamentare della riduzione del costo del servizio smaltimento elaboratoda Asia nel 2015 rispetto al costo per l’annualità 2014.Questa Corte di legittimità ha avuto modo di specificare che ladisapplicazione può effettuarsi solo in presenza di vizi di legittimitàdell’atto (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere) di talche la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comunenell’adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione(incidentale) d’illegittimità della stessa, tanto più che, nell’ambito degli attiregolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità diorientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria»(così Cass., Sez. T, 4 marzo 2015, n. 4321 e nel medesimo senso, tra letante, Cass., Sez. T, 6 agosto 2019, nn. 20964, 20965, 20966 e lagiurisprudenza ivi richiamata); il potere giudiziale di disapplicazione degliNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/20261992, non è esercitabile rispetto alla scelta tecnica amministrativa delComune per la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità dirifiuti, di cui all'art. 68, comma 2, del d. lgs n. 507 del 1993, essendoammessa la disapplicazione solo in presenza di vizi di legittimità dell'atto,quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere (Cass. n.16287 del 12/06/2024; Cass. n. 31461 del 03/12/2019; Cass. n.730/2025).7.3. Cass. 14794/2025 ha ribadito che rientra nella discrezionalitàamministrativa e tecnica dell'ente impositore la concreta declinazione dellemodalità applicative (da ultime: Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, nn.17038, 17051, 17058 e 17123) in ossequio ai canoni di proporzionalità,adeguatezza e necessarietà (Cass., Sez. 6°-Trib., 24 febbraio 2023, n.5744); pertanto, non è configurabile alcun obbligo di motivazione delladelibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 deld.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (nonché della tariffa di cui all'art. 1,comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), poiché la stessa, alpari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, sirivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, didestinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili(tra le tante: Cass., Sez. 5°, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6°-5,30 giugno 2017, n. 16289; Cass., Sez. 6°-5, 19 giugno 2018, n. 16165;Cass., Sez. 5°, 15 marzo 2019, n. 7437; Cass., Sez. 5°, 26 giugno 2020,n. 12783; per la giurisprudenza amministrativa, si rinvia a: Cons. Stato,Sez. 5°, 22 marzo 2023, n. 2910; Cons. Stato, Sez. 5°, 8 luglio 2024, n.6021; Cass., Sez. 5°, 7 gennaio 2025, n. 81).7.4. per quanto concerne la doglianza relativa alla illegittimità delledelibera di approvazione delle tariffe, l’art. 68, comma 1, lett. a, del d.lgs.15 novembre 1993 n. 507 demanda l’applicazione della TARSU airegolamenti comunali, i quali devono prevedere, tra l’altro: «a) laclassificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed areeNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misuratariffaria», mentre il comma 2, lett. b, della summenzionata disposizioneprevede l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie èeffettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendoconto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o diutilizzazione… .7.5. [OSCURATO:PERSONA]. n. 17038/2024 ha chiarito che, in materia di Tarsu/Tari, ilpotere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciutodall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non trovaapplicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del comunerelativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità dirifiuti di cui all'art. 68, comma 2, del d.lgs. 15 novembre n. 507, essendoammessa, viceversa, la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizidi legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge el'eccesso di potere. Il concetto di omogeneità, di cui all'art. 68 del citatod.lgs., dei beni inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppate letipologie di rifiuti deve essere verificato in astratto, fatta sempre salva lapossibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizionemanifestamente non sia commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti daessi producibili, posto che le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e leriduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 del medesimo d.lgs.non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previstesituazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativipresupposti.7.6. Secondo la giurisprudenza amministrativa (da ultima: Cons. Stato,Sez. 5°, 7 gennaio 2025, n. 81), rientra nella facoltà dell'ente comunaledare applicazione al metodo normalizzato di cui al comma 651 della legge27 dicembre 2013, n. 147 (applicazione della tariffa sulla base diparametri predeterminati dal legislatore) oppure al metodo puntuale di cuiNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026al successivo comma 652 della stessa legge (applicazione della tariffa sullabase di una valutazione quantitativa dei rifiuti effettivamente producibili).7.7. Analogamente, anche in base alla giurisprudenza comunitaria (CorteGiust., Sez. 2°, 16 luglio 2009, causa C-254/08, [OSCURATO:PERSONA] SrlHotel Futura et alii vs. Comune di Casoria e ASIA Spa - vedasi ancheCorte Giust., Gr. Sez., 24 giugno 2008, causa C-188/07, Commune deMesquer vs. [OSCURATO:PERSONA] SA et [OSCURATO:PERSONA]), il metodo dicalcolo della tariffa per i rifiuti (basata ossia "sulla stima del volume dirifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sul quantitativo di rifiutieffettivamente prodotto e conferito"), se da un lato è frutto didiscrezionalità tecnica nonché di presunzioni (ossia basato su una stimadelle quantità producibili e non strettamente commisurato alle quantitàeffettivamente prodotte e conferite), dall'altro lato non deve esseremanifestamente sproporzionato e deve tenere conto delle quantitàcomunque "producibili" (anche se non di quelle "prodotte") in termini dinatura e volume del rifiuto. In particolare, secondo il giudice euro-unitario: "... la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamentodella gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata inbase ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base delquantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essereconsiderata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto conl'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12" (par. 51);"... le competentiautorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quantoconcerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa" (par.55); "Spetta pertanto al giudice a quo accertare, sulla scorta deglielementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se la tassa suirifiuti su cui verte la causa principale non comporti che taluni "detentori"...si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o allanatura dei rifiuti da essi producibili" (par. 56).Numero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/20267.8. Pertanto, in base al metodo cd. normalizzato per definire la tariffa delservizio di gestione dei rifiuti urbani, i coefficienti previsti dalle tabelleallegate al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 per la determinazione della quotafissa e della quota variabile per le utenze non domestiche già tengonoconto delle caratteristiche dell'attività; pertanto, qualora il coefficientescelto dal Comune per l'applicazione del metodo normalizzato si mantengaall'interno del range previsto da tali tabelle, la tariffa non è sindacabiletrattandosi di scelte rientranti nel merito della discrezionalitàamministrativa (nella specie si è constatato come i coefficienti previsti pergli stabilimenti balneari fossero diversi e soprattutto sensibilmente piùbassi rispetto a quelli previsti per es. per bar, pasticcerie e ristoranti ocampeggi e alberghi, con conseguente infondatezza della censura didifetto di motivazione) (Cass. 14794/2025 e giur. ivi citata).7.9. Inoltre, la legge non obbliga l'ente impositore a determinare inmaniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agliimmobili cui si riferisce il tributo, essendo l'amministrazione comunaletitolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamentetenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto diregolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e dellaproduzione di rifiuti ed una tale valutazione non può giungere acontraddire le finalità stesse e la ratio del tributo. La discrezionalitàdell'ente territoriale nell'assumere le determinazioni al riguardo, inparticolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione dirifiuti per tipologie, ha natura eminentemente tecnica, non"politica"(Cass., Sez. 6 - 5, n. 16686 del 2019, Sez. 6 - 5, n. 14385 del2020, Sez. 6 - 5, n. 25244 del 2020, Cass. Sez. 6 - 5, n. 5744 del 2023;ma in questo senso già Sez. 6 - 5, n. 2754 del 23/02/2012; Cass. n.17038del 20 giugno 2024).7.10. Sul tema dell'istituzione di tariffe differenziate la giurisprudenza dilegittimità ha, inoltre, avuto occasione di pronunciarsi escludendo il vizioNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026di illegittimità, ai fini della disapplicazione, nei casi in cui il Comunepreveda l'applicazione di specifiche tariffe per alcune tipologie di immobilio, viceversa, della medesima tariffa per determinate categorie di immobili.In proposito è stato riconosciuto che l’indicazione della tariffa da applicare,ai fini Tarsu, costituisce una scelta discrezionale che rientra nei limiti dellapotestà impositiva attribuita al comune dall'ordinamento, non vietata daalcuna norma statale (Cass. n. 5358 del 2020, nell'ipotesi di delibere diequiparazione tra strutture alberghiere e B B; Sez. 6 - 5, n. 33545/2019,Rv. 656430-01 con riferimento alla tariffa della Tarsu da applicare negliistituti penitenziari). Applicando tali principi nella specie, la contestazionedella validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non èsufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità dellastessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli attiregolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità diorientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria. Atal fine, non è ritenuta sufficiente la generica contestazione della validitàdei criteri seguiti dal comune nell'adottare la delibera stessa (inmotivazione Cass. Sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014, Rv. 629885-01, cit.,Sez. 5, n. 7437/2019, Rv. 653050-01; nello stesso senso sempre inmotivazione Cass. Sez. 5, n. 13848/2004, Rv. 574914-01).7.11. Per quanto riguarda la predicata applicazione indistinta dellamedesima tariffa alle categorie e sottocategorie si ricorda che l'imposta èdovuta, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.Lgs. n. 507 del 1993, per ladisponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per ilfatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre lederoghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffestabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base allamera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuentededurre e provare i relativi presupposti (Cass. Sez. 5, n. 18054/2016,Numero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026Sez. 5, n. 1179/2004). Tale orientamento si pone in linea con il principio,costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale l'onere dellaprova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spettaall'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa,mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è postoa carico dell'interessato (Cass., Sez. 5, n. 17703 del 2004, Rv. 576645 -01, Sez. 5, n. 13086/2006, Rv. 590438-01, Sez. 5, n. 17599/2009, Rv.609065-01, Sez. 5, n. 775/2011, Rv. 616349-01, Sez. 5, n. 627/2012,Rv. 621368-01, Sez. 5, n. 11351/2012, Rv. 623228-01, Sez. 5, n.16235/2015, Rv. 636107-01, Sez. 5, n. 10787/2016, Rv. 639990-01, Sez.5, n. 21250/2017, Rv. 645459-01, Sez. 5, n. 21011/2021, Rv. 662045-02, Sez. 5, n. 2623/2023, Rv. 666760-01).7.12. Per cui, senza escludere le differenze incidenti sulla concretaproduttività di rifiuti urbani, la riconduzione dei magazzini nella categoriatariffaria depositi, garages ovvero degli uffici alla categoria 11 è coerentecon la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionalie commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogeneeaccomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazitassabili; ciò in quanto la previsione regolamentare in questione trovaapplicazione per categoria, ben potendo ricomprendere attività nonespressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate inrelazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass.,Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021,n. 17092; Cass. del 23.02.2023, n. 5687).7.13. In ogni caso, parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel corpodel ricorso, se non integralmente il contenuto, quanto meno la parteessenziale della disciplina secondaria, riportando gli articoli delregolamento rilevanti ai fini della decisione, neppure allegato al ricorso.7.14. Va rilevato, invero, che, qualora con il ricorso per cassazione sianodedotti vizi relativi a regolamenti comunali, il ricorso in tanto rispetta ilNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026requisito di autosufficienza imposto a pena di inammissibilità dall'art.366c.p.c., in quanto rechi la integrale trascrizione delle norme delregolamento evocate o abbia il testo delle norme in allegato. Per iregolamenti comunali, trattandosi di norme secondarie (rispetto alle qualiva tenuto distinto il caso delle fonti para primarie o sub primarie, quale lostatuto comunale), non vale invero il principio "iura novit curia" (Cass. n.21346/2024: Cass. n. 8200/2021; n. 7928/2022; Cass. 5298/2019; Cass.n. 28570/2019; Cass. n. 19360/2018; Cass. n. 16147/2017).8. Per quanto concerne la disciplina statale, in materia di quota fissa evariabile, l’art. 1, commi 641, 642 e 649, legge 147/2013, che disponeche: - «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasititolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili diprodurre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scopertepertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comunicondominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sianodetenute o occupate in via esclusiva» (comma 641); - «La TARI è dovutada chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, aqualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ...» (comma642). Con il medesimo regolamento il comune individua le aree diproduzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie primee di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette(comma 649); al regolamento, adottato dall'Ente locale, viene, poi,demandato di articolare riduzioni ed esenzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e682) mentre a carico del contribuente è posto l'obbligo procedurale delladichiarazione (originaria o di variazione; art. 1, commi 684 e ss.).8.1. Come è noto la TARI ha sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed impresequale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSUNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, lamedesima natura tributaria.8.2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione allecomponenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agliinvestimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una partevariabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito eall'entità dei costi di gestione. L’art. 6 d.P.R. n. 158 del 1999- Calcolodella tariffa per le utenze non domestiche, dispone: 1. Per le comunità,per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attivitàproduttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singolautenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione dirifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficieassoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degliintervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto. 2. Perl'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano estrutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamenteconferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzatiapplicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singolatipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congruanell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1. ( v. Cass.n.17789/2024).8.3. Relativamente alla TIA, la Corte Cost. con la sentenza n. 238/09, nelprecisare la natura pubblicistica, e non privatistica, del relativo prelievo haavuto modo di osservare che: "Tale tariffa - usualmente denominatatariffa di igiene ambientale (TIA) - "è composta da una quota determinatain relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite inparticolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e dauna quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, eall'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la coperturaintegrale dei costi di investimento e di esercizio" ulteriormenteNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026evidenziando che "la TIA - analogamente alla TARSU nella disciplinarisultante dal disposto del comma 3-bis dell'art. 61 del d.lgs. n. 507 del1993 (....) e dell'art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448- ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti irifiuti non solo "interni" (cioè prodotti o producibili dal singolo soggettopassivo che può avvalersi del servizio), ma anche "esterni" (cioè "rifiuti diqualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche esoggette ad uso pubblico",....., in relazione agli artt. 7, comma 2, letterec, d, e 49, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, per la componente fissadella TIA). Ha la funzione, cioè, di coprire anche le pubbliche speseafferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi,non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. L'unicasostanziale differenza sul punto tra i due prelievi si riduce al fatto che,mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontarecompreso tra l'intero costo del servizio ed un minimo costituito da unapercentuale di tale costo determinata in funzione della situazionefinanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993); perla TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l'integrale copertura delcosto dei servizi (art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997).8.4. Dunque, posto che legge n. 147 del 2013 (art. 1, c. 651) stabilisceche il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criterideterminati con il regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 27 aprile 1999, n. 158 - disposizione normativa che, comedetto, nel disciplinare i relativi criteri, articola la tariffa in una quota fissaed in una quota variabile - non può che ribadirsi in questa sede quantorilevato da Cass. n. 28030/2023 in ordine alla circostanza che sulla basedi questa articolazione tra parte variabile e parte fissa, si è più volteosservato come, quanto appunto alla quota fissa, l'imposizione muova inrelazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite inparticolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (art.Numero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/202649, c. 4, cit.), ed abbia la funzione di coprire il costo dei servizi dismaltimento concernenti i rifiuti non solo cioè prodotti o producibili dalsingolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche"esterni", quali i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sullestrade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico; in modo da coprireanche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favoredella collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con ilsingolo utente (v. Cass., 23 maggio 2019, n. 14038; Cass.n.23228/2024).8.5. A questo scopo occorre, in particolare, tener conto di criteri correlatial tipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla superficie e alladestinazione di tali immobili, alla capacità produttiva dei "detentori" deirifiuti, al volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti, nonchéalla frequenza della raccolta, nella misura in cui tali parametri sono idoneia influire direttamente sull'importo dei costi di gestione e di smaltimentodei rifiuti.8.6. Ebbene ciò è quanto ha accertato il giudice d’appello, laddove inmotivazione ha affermato che il Comune ha adottato il criterio presuntivoper il calcolo dei costi, come gli consente la normativa primaria ( art. 1,comma 651 legge n. 147 del 2013), applicando i coefficienti nel rangeprevisto dal d.P.R. n. 158/1999, chiarendo che in applicazione delprincipio chi inquina paga la determinazione dei coefficienti non esigeuna misurazione puntuale di quanto si produce, bensì la ripartizioneproporzionale dei costi di servizio tra i produttori di rifiuti, in quanto lamisurazione della capacità produttiva dell’utenza è affidata alla superficieoccupata, al numero di persone che occupano i locali ovvero alladestinazione delle unità immobiliari, in guisa che l’imposizione èrelazionata ad una stima astratta del volume dei rifiuti generati e non alquantitativo effettivamente prodotto.Numero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/20268.7. Infine, la Commissione d’appello ha accertato la legittimità delregolamento comunale e le scelte politiche relative ai costi adottatedall’ente locale, a fronte di una generica e non puntuale eccezioneconcernente la sproporzione dei costi rispetto alle tariffe, nonché di unaprospettazione alquanto generica di inefficienza del servizio di raccolta deirifiuti.8.8. Quanto alla dedotta illegittimità del regolamento per la mancataprevisione di riduzioni tariffarie in presenza di un inefficiente generalizzatoservizio di raccolta, in mancanza dell’allegazione e trascrizione dellenorme rilevanti del regolamento comunale, la censura si rivelainammissibile.Si osserva, altresì, che sulla invocata riduzione tariffaria, la Commissionenon si è pronunciata, il che imponeva di censurare la decisione mediante ilvizio di cui al n. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., con la conseguenteinammissibilità della critica sottoposta a questa corte sotto lo stigma dellaviolazione di legge.In ogni caso, giova chiarire che alla TARI si applica l’interpretazione giàofferta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riduzioni TARSU,secondo cui «Il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico(mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile sulla tipologiadei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificarela ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettivaerogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsionilegislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuenteche invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto dellariduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma4; che consiste nel fatto obiettivo che il ‘ servizio di raccolta, istituito eda disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; – ovvero, vi sia svoltoin grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio diNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed allafrequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruireagevolmente del servizio stesso…..».In conclusione, in assenza dell’assolvimento dell’obbligo di allegazione e diquello probatorio gravante sulla contribuente, la censura non può trovareaccoglimento.9. La sesta doglianza denuncia l’illegittimità della sentenza in merito allaviolazione dell’art. 33 del Regolamento e dell’obbligo di previocontraddittorio – Violazione degli artt. 12, c. 7, legge n. 212/2000, 97Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Motivazioneapparente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. .La società afferma che il preventivo sopralluogo previsto dall’art. 33rubricato avrebbe consentito al Comune di pervenire ad una diversadeterminazione. Il rigetto della censura da parte del decidente sulla basedel censimento delle superfici effettuata dalla RTI- Ottogas e riportatonella scheda del 2 marzo 2016 sottoscritto dalla ricorrente senzaannotazioni aggiuntive sarebbe errata, in quanto non elide l’obbligo delpreventivo contraddittorio previsto sia per i tributi armonizzati che perquelli non armonizzati, non avendo la contribuente, peraltro, ricevuto unaprevia comunicazione per l’avviso Tari 2015.9.1. Il motivo deve ritenersi infondato sulla base di quanto stabilito daCass. SS.UU. n. 24823/15 (con principio più volte successivamenteribadito) secondo cui: “In tema di diritti e garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di unobbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazionecomporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'oneredi enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e nonabbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamenteper i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non èrinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo,Numero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamentesancito”. Vertendosi, nella specie, di un tributo non assoggettato adarmonizzazione UE e per il quale la legge nazionale non prescrive alcunobbligo di contraddittorio endoprocedimentale, la mancata osservanza diquest’ultimo da parte del Comune non può integrare la lamentata causa dinullità (Cass. n. 14357 del 05-05-2022).9.2. Quanto alla dedotta violazione della non meglio specificata previsioneregolamentare, in mancanza della trascrizione della normativa secondarianon è possibile valutare la rilevanza del motivo.10. L’ultimo strumento di ricorso deduce l’illegittimità della sentenza permotivazione apparente in ordine alla illegittimità dell’avviso sul quantumpreteso per errata/immotivata indicazione sulle superfici tassate eapplicazione di tariffe non omologhe in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c; per avere la Corte regionale omesso di scrutinare dettomotivo inerente la maggiore superficie tassata, ancorchè le superficiesclude dalla denuncia non producessero rifiuti( scala, androne, corridoi,locali tecnici) e l’illegittimità delle tariffe non omologhe, avendo il Comuneunificato nella categoria 3 il garage autorimesse, depositi e alla categoria11 gli uffici pubblici e privati, studi medici, agenzie…10.1. Il motivo si presenta inammissibile perché mescola temidisomogenei fra di loro, quali l’omessa motivazione dell’avviso impugnatoin merito alle superfici già respinta con la prima censura e la noncondivisione delle argomentazioni svolte dal Giudice d’appello, in meritoalle categorie tariffarie applicate, già scrutinata nel precedente motivo diricorso e comunque riproponendo, peraltro, in questa sede una serie dicircostanze fattuali all’evidenza non esaminabili per queste sede.11. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.11.1. Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza. A caricodella parte ricorrente, stante la declaratoria di rigetto del ricorso, sussistel’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, seNumero registro generale 5596/2022Numero sezionale 2406/2026Numero di raccolta generale 12000/2026Data pubblicazione 30/04/2026dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria(Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione dellespese di lite che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre 200,00 europer esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezionetributaria della Corte di Cassazione del 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia