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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10537/2026

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a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e controricorrente al ricorso incidentale-controrappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1082/2024depositata il 11/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026Con sentenza in data 11.7.2024 la Corte d’Appello di Ancona accoglieval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalTribunale di Pesaro con la quale era stato accertato che ad essa appellanteera stata occultamente ceduta dal marito, [OSCURATO:PERSONA], l’azienda di cuiquesti era titolare; il giudice di primo grado aveva dunque condannato laCarecci, una rilevante somma per fatture non saldate.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto in sede di impugnazione, per quanto diinteresse in questa sede, che la cessione dell’azienda non poteva ritenersiadeguatamente provata alla luce degli elementi istruttori versati in atti edell’omesso accoglimento delle istanze istruttorie dirette all’esibizione ingiudizio della documentazione contabile inerente all’attività dell’impresadel marito.La convenuta appellata costituitasi aveva, invece, richiesto il rigettodell’appello.Il giudice del gravame, ritenuto che gli elementi istruttori in atti nonconsentissero inequivocabilmente di ritenere che tra [OSCURATO:PERSONA] eCarecci Gianni fosse intervenuta una cessione di azienda, ma che lealienazioni di parte dei mezzi della impresa Carecci fossero stategiustificate dall’interesse della moglie ad esercitare una propria impresaancor quando quella del marito era attiva, accoglieva l’appello rigettandole domande della creditrice Acema.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolato in tremotivi.incidentale.Numero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026Sul ricorso è stata formulata una proposta di definizione accelerata aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., depositata dal relatore in data29.9.2025, in cui si evidenzia la possibile inammissibilità del ricorsoprincipale e l’inefficacia di quello incidentale.Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380-bis,4° c.c.p.c.memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEIl Collegio condivide la valutazione espressa dalla PDA nel senso dellainammissibilità di tutti i motivi del ricorso principale.In particolare, con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenzaimpugnata per «Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 dellaCostituzione e degli articoli 115 e 116 C.P.C. in relazione all’art. 360comma 1° n. 3 c.p.c.».Lamenta che la Corte di Appello, in violazione delle norme suddette, harigettato la domanda principale di Acema ritenendola non provata e, nelcontempo, non ha disposto in relazione alle numerose istanze istruttoriededotte da Acema su fatti decisivi per accertare l’avvenuta cessione diazienda, fatti che laddove provati avrebbero con certezza determinato laconferma dell’accoglimento della domanda di Acema come da sentenza delTribunale di Pesaro ossia il rigetto dell’avversa impugnazione.La violazione del disposto di cui all’art.115 c.p.c. non è adeguatamenteargomentata ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c.Ed infatti, come già osservato nella proposta ex art. 380-bis c.p.c., perdedurre la violazione della citata norma occorre denunciare che il giudice,in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, haNumero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026dichiarato di non doverla osservare, o l’ha contraddetta implicitamente,cioè ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(Cass. n. 11892 del 2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbenein motivazione espressa, ma non massimata - da Sez.

U, Sentenza n.16598 del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez.Un., n. 20867 del 2020), salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio.La violazione, invece, del disposto di cui all’art.116 c.p.c. deve essereallegata indicando che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non ha operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo divalore di prova legale), ovvero che, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, ha invece dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento (Cass. n.11892/2016, Cass. Sez.Un. n. 16598/2016, e Cass. n.7618/2019, Cass. n. 18092/2020).Nella specie, allora, parte ricorrente, lungi dal denunciare che il giudice haviolato nel senso sopra indicato le norme citate, si limita ad affermare chenon si è dato ingresso ad istanze istruttorie correttamente etempestivamente richieste in giudizio.Tuttavia, spetta al giudice di merito accertare la concludenza ela rilevanza del mezzo istruttorio offertogli, e, quindi, l'avviso che egliesprima al riguardo non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, cosìcome è inammissibile la doglianza relativa al fatto che il giudice di merito,nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita proprio dall'art. 116 c.p.c. (Cass. n. 11892 del 2016,Numero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026Cass.

S.U. n. 16598 del 05/08/2016, Cass.

S.U. n. 20867 del 2020).

Edanche, quindi, con riferimento all’omesso ingresso dell’ordine di esibizionerichiesto in atti, la relativa scelta operata dal giudice, in quanto rientrantenei poteri discrezionali dello stesso in merito alla valutazione deglielementi istruttori offerti dalle parti al fine della formazione del proprioconvincimento, non è sindacabile (Cass. n.2148/2017, Cass.n.15554/2004).

Tanto più che l’ordine di esibizione è strumento istruttorioresiduale utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibilealiunde, e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, presuppostianch’essi valutabili solo dal giudice del merito (Cass. n. 23120/2010,Cass. n. 27412/2021).Peraltro, l’omesso esame di un’istanza istruttoria non sarebbe neppuredenunciabile sotto il profilo del vizio dedotto (art.360 n.3 c.p.c.), quantopiuttosto sotto quello del vizio di motivazione nei limiti in cui tale vizio siacorrettamente allegato.Pertanto, conclusivamente, fuori dai casi in cui si può correttamentededurre la violazione delle norme di cui agli artt.115 e 116 c.p.c. perquanto sopra esposto, le stesse sono a fondamento del principio del liberoconvincimento del giudice che opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.Con il secondo motivo la ricorrente censura invece la decisione impugnataper «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono statioggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5».Nuovamente, la corte territoriale non avrebbe in alcun modo considerato evalutato ai fini del decidere fatti e circostanze decisivi per il giudizio, tuttioggetto di discussione fra le parti, che avrebbero determinato concertezza l’accoglimento della domanda di Acema.Il motivo è anch’esso inammissibile.Numero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026Si lamenta che il giudice del gravame per fondare la propria decisione si èavvalso solo degli elementi istruttori già esaminati dal Tribunale senza,ancora, dar ingresso agli ordini di esibizione richiesti.Sotto questo profilo la doglianza non si àncora correttamente al viziodedotto poiché l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., prevede l'"omessoesame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Cass. n.4654/2024, Cass, n.13578/2020).E nella specie, come già rilevato in sede di proposta ex art.380-bis c.p.c.,parte ricorrente non menziona l’esatto fatto storico che, anche tramite lerisultanze dell’ordine di esibizione richiesto, è stato omesso, non potendonaturalmente tale fatto storico corrispondere all’invocata cessione diazienda che era invece l’oggetto dell’accertamento finale cui pervenire inbase alle risultanze istruttorie.Dunque, la ricorrente avrebbe dovuto indicare quale fatto specificosarebbe emerso dall’accoglimento dell’ordine di esibizione, la suaallegazione negli atti di causa e l’intervenuta esplicazione di unNumero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026contraddittorio sul punto nonché la decisività al fine dell’accertamentodell’assunta cessione di azienda.E la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione ilvizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, overiconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione, essendo,necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, senon fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fattodiversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilitào probabilità di essa.

Infatti, se il vizio di motivazione per omessaconsiderazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che lacircostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, oveesaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzionedel fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se ilvizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosseconfigurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente unamotivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi sela decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorsoper cassazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 si risolverebbe nell'investire laCorte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell'iter logico dellamotivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esitodella ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione dellacontroversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass. n.4178/2017, Cass. n.23194/2017).Laddove poi si assume che la motivazione sia ‘apparente e viziata da uncontrasto irriducibile tra affermazioni e opinamenti inconciliabili fra loro’, ladenunzia si pone al di fuori del perimetro di cui all’art.360 n.5 c.p.c.invocato, mentre si invoca inammissibilmente l’erroneo esercizio delpotere discrezionale del giudice in merito all’acquisizione ed allaNumero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026valutazione degli elementi istruttori sui quali fonda il proprioconvincimento.Infine, con il terzo motivo la ricorrente si duole della «Violazione e falsaapplicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1° n.3 c.p.c.» poiché la Corte di Appello non si è pronunciata sulla domandasubordinata di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in paleseviolazione dell’articolo 112 c.p.c.La doglianza è inammissibile per più ordini di ragioni.In primis, il vizio di omessa pronuncia è censurabile ex art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. e non ex art. 360 n.3 c.p.c..In secundis tale vizio ricorre solo ove il giudice ometta completamente diadottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimentoo di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del casoconcreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (Cass.n.27551/2024, Cass.n.1539/2018).Nella specie, invece, la corte territoriale ha rigettato la domanda diadempimento come proposta dall’appellata Acema non ritenendo provatala cessione dell’azienda e tanto meno l’intervenuta spoliazione dell’impresadel Carecci e, dunque, anche la domanda di risarcimento dei danni fondatasulle medesime circostanze di fatto risulta implicitamente rigettata.Infine, neppure, in questa sede, vengono riportati, in violazione deldisposto di cui all’art.366 n.6. c.p.c., i passaggi dell’atto di appello neiquali il fondamento della domanda è stato esplicitato ed argomentatotrascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività delgiudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticaNumero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, inmisura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n.21346/2024).Il ricorso incidentale invece è tardivo poiché proposto oltre i termini di cuiagli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., (sentenzapubblicata in data 11.7.2024 e ricorso incidentale depositato in data21.3.2025 , termine scaduto in data 11.2.2025) ed è dunque inefficace aisensi dell’art.334, secondo comma, c.p.c. atteso cheil ricorso principale per cassazione è, per quanto precede, inammissibile,senza che, in senso contrario rilevi che il ricorso incidentale, sia statoproposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (Cass.n.16590/2025, Cass. n.17707/21, Cass. n.6077/2015).Il ricorso principale è dunque inammissibile e quello incidentale inefficace.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo con distrazione a favore del difensore di parte controricorrenteche si dichiara antistatario.Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta exart. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui aicommi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ..

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorsoincidentale.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 7.300,00 per compensi oltre euro 200,00 peresborsi oltre spese generali ed accessori di legge con distrazione a favoredel difensore di parte controricorrente.Condanna parte ricorrente a pagare alla controricorrente la somma di euro5.000,00 ex art.96,3° c. c.p.c.Numero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026Condanna parte ricorrente a versare alla Cassa delle Ammende la sommadi euro 3.000,00 ex art. 96 4° c. c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e controricorrente al ricorso incidentale-controrappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1082/2024depositata il 11/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026Con sentenza in data 11.7.2024 la Corte d’Appello di Ancona accoglieval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalTribunale di Pesaro con la quale era stato accertato che ad essa appellanteera stata occultamente ceduta dal marito, [OSCURATO:PERSONA], l’azienda di cuiquesti era titolare; il giudice di primo grado aveva dunque condannato laCarecci, una rilevante somma per fatture non saldate.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto in sede di impugnazione, per quanto diinteresse in questa sede, che la cessione dell’azienda non poteva ritenersiadeguatamente provata alla luce degli elementi istruttori versati in atti edell’omesso accoglimento delle istanze istruttorie dirette all’esibizione ingiudizio della documentazione contabile inerente all’attività dell’impresadel marito.La convenuta appellata costituitasi aveva, invece, richiesto il rigettodell’appello.Il giudice del gravame, ritenuto che gli elementi istruttori in atti nonconsentissero inequivocabilmente di ritenere che tra [OSCURATO:PERSONA] eCarecci Gianni fosse intervenuta una cessione di azienda, ma che lealienazioni di parte dei mezzi della impresa Carecci fossero stategiustificate dall’interesse della moglie ad esercitare una propria impresaancor quando quella del marito era attiva, accoglieva l’appello rigettandole domande della creditrice Acema.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolato in tremotivi.incidentale.Numero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026Sul ricorso è stata formulata una proposta di definizione accelerata aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., depositata dal relatore in data29.9.2025, in cui si evidenzia la possibile inammissibilità del ricorsoprincipale e l’inefficacia di quello incidentale.Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380-bis,4° c.c.p.c.memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEIl Collegio condivide la valutazione espressa dalla PDA nel senso dellainammissibilità di tutti i motivi del ricorso principale.In particolare, con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenzaimpugnata per «Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 dellaCostituzione e degli articoli 115 e 116 C.P.C. in relazione all’art. 360comma 1° n. 3 c.p.c.».Lamenta che la Corte di Appello, in violazione delle norme suddette, harigettato la domanda principale di Acema ritenendola non provata e, nelcontempo, non ha disposto in relazione alle numerose istanze istruttoriededotte da Acema su fatti decisivi per accertare l’avvenuta cessione diazienda, fatti che laddove provati avrebbero con certezza determinato laconferma dell’accoglimento della domanda di Acema come da sentenza delTribunale di Pesaro ossia il rigetto dell’avversa impugnazione.La violazione del disposto di cui all’art.115 c.p.c. non è adeguatamenteargomentata ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c.Ed infatti, come già osservato nella proposta ex art. 380-bis c.p.c., perdedurre la violazione della citata norma occorre denunciare che il giudice,in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, haNumero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026dichiarato di non doverla osservare, o l’ha contraddetta implicitamente,cioè ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(Cass. n. 11892 del 2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbenein motivazione espressa, ma non massimata - da Sez. U, Sentenza n.16598 del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez.Un., n. 20867 del 2020), salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio.La violazione, invece, del disposto di cui all’art.116 c.p.c. deve essereallegata indicando che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non ha operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo divalore di prova legale), ovvero che, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, ha invece dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento (Cass. n.11892/2016, Cass. Sez.Un. n. 16598/2016, e Cass. n.7618/2019, Cass. n. 18092/2020).Nella specie, allora, parte ricorrente, lungi dal denunciare che il giudice haviolato nel senso sopra indicato le norme citate, si limita ad affermare chenon si è dato ingresso ad istanze istruttorie correttamente etempestivamente richieste in giudizio.Tuttavia, spetta al giudice di merito accertare la concludenza ela rilevanza del mezzo istruttorio offertogli, e, quindi, l'avviso che egliesprima al riguardo non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, cosìcome è inammissibile la doglianza relativa al fatto che il giudice di merito,nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita proprio dall'art. 116 c.p.c. (Cass. n. 11892 del 2016,Numero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026Cass. S.U. n. 16598 del 05/08/2016, Cass. S.U. n. 20867 del 2020). Edanche, quindi, con riferimento all’omesso ingresso dell’ordine di esibizionerichiesto in atti, la relativa scelta operata dal giudice, in quanto rientrantenei poteri discrezionali dello stesso in merito alla valutazione deglielementi istruttori offerti dalle parti al fine della formazione del proprioconvincimento, non è sindacabile (Cass. n.2148/2017, Cass.n.15554/2004). Tanto più che l’ordine di esibizione è strumento istruttorioresiduale utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibilealiunde, e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, presuppostianch’essi valutabili solo dal giudice del merito (Cass. n. 23120/2010,Cass. n. 27412/2021).Peraltro, l’omesso esame di un’istanza istruttoria non sarebbe neppuredenunciabile sotto il profilo del vizio dedotto (art.360 n.3 c.p.c.), quantopiuttosto sotto quello del vizio di motivazione nei limiti in cui tale vizio siacorrettamente allegato.Pertanto, conclusivamente, fuori dai casi in cui si può correttamentededurre la violazione delle norme di cui agli artt.115 e 116 c.p.c. perquanto sopra esposto, le stesse sono a fondamento del principio del liberoconvincimento del giudice che opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.Con il secondo motivo la ricorrente censura invece la decisione impugnataper «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono statioggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5».Nuovamente, la corte territoriale non avrebbe in alcun modo considerato evalutato ai fini del decidere fatti e circostanze decisivi per il giudizio, tuttioggetto di discussione fra le parti, che avrebbero determinato concertezza l’accoglimento della domanda di Acema.Il motivo è anch’esso inammissibile.Numero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026Si lamenta che il giudice del gravame per fondare la propria decisione si èavvalso solo degli elementi istruttori già esaminati dal Tribunale senza,ancora, dar ingresso agli ordini di esibizione richiesti.Sotto questo profilo la doglianza non si àncora correttamente al viziodedotto poiché l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., prevede l'"omessoesame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Cass. n.4654/2024, Cass, n.13578/2020).E nella specie, come già rilevato in sede di proposta ex art.380-bis c.p.c.,parte ricorrente non menziona l’esatto fatto storico che, anche tramite lerisultanze dell’ordine di esibizione richiesto, è stato omesso, non potendonaturalmente tale fatto storico corrispondere all’invocata cessione diazienda che era invece l’oggetto dell’accertamento finale cui pervenire inbase alle risultanze istruttorie.Dunque, la ricorrente avrebbe dovuto indicare quale fatto specificosarebbe emerso dall’accoglimento dell’ordine di esibizione, la suaallegazione negli atti di causa e l’intervenuta esplicazione di unNumero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026contraddittorio sul punto nonché la decisività al fine dell’accertamentodell’assunta cessione di azienda.E la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione ilvizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, overiconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione, essendo,necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, senon fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fattodiversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilitào probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessaconsiderazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che lacircostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, oveesaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzionedel fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se ilvizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosseconfigurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente unamotivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi sela decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorsoper cassazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 si risolverebbe nell'investire laCorte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell'iter logico dellamotivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esitodella ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione dellacontroversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass. n.4178/2017, Cass. n.23194/2017).Laddove poi si assume che la motivazione sia ‘apparente e viziata da uncontrasto irriducibile tra affermazioni e opinamenti inconciliabili fra loro’, ladenunzia si pone al di fuori del perimetro di cui all’art.360 n.5 c.p.c.invocato, mentre si invoca inammissibilmente l’erroneo esercizio delpotere discrezionale del giudice in merito all’acquisizione ed allaNumero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026valutazione degli elementi istruttori sui quali fonda il proprioconvincimento.Infine, con il terzo motivo la ricorrente si duole della «Violazione e falsaapplicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1° n.3 c.p.c.» poiché la Corte di Appello non si è pronunciata sulla domandasubordinata di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in paleseviolazione dell’articolo 112 c.p.c.La doglianza è inammissibile per più ordini di ragioni.In primis, il vizio di omessa pronuncia è censurabile ex art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. e non ex art. 360 n.3 c.p.c..In secundis tale vizio ricorre solo ove il giudice ometta completamente diadottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimentoo di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del casoconcreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (Cass.n.27551/2024, Cass.n.1539/2018).Nella specie, invece, la corte territoriale ha rigettato la domanda diadempimento come proposta dall’appellata Acema non ritenendo provatala cessione dell’azienda e tanto meno l’intervenuta spoliazione dell’impresadel Carecci e, dunque, anche la domanda di risarcimento dei danni fondatasulle medesime circostanze di fatto risulta implicitamente rigettata.Infine, neppure, in questa sede, vengono riportati, in violazione deldisposto di cui all’art.366 n.6. c.p.c., i passaggi dell’atto di appello neiquali il fondamento della domanda è stato esplicitato ed argomentatotrascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività delgiudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticaNumero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, inmisura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n.21346/2024).Il ricorso incidentale invece è tardivo poiché proposto oltre i termini di cuiagli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., (sentenzapubblicata in data 11.7.2024 e ricorso incidentale depositato in data21.3.2025 , termine scaduto in data 11.2.2025) ed è dunque inefficace aisensi dell’art.334, secondo comma, c.p.c. atteso cheil ricorso principale per cassazione è, per quanto precede, inammissibile,senza che, in senso contrario rilevi che il ricorso incidentale, sia statoproposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (Cass.n.16590/2025, Cass. n.17707/21, Cass. n.6077/2015).Il ricorso principale è dunque inammissibile e quello incidentale inefficace.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo con distrazione a favore del difensore di parte controricorrenteche si dichiara antistatario.Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta exart. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui aicommi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ.. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorsoincidentale.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 7.300,00 per compensi oltre euro 200,00 peresborsi oltre spese generali ed accessori di legge con distrazione a favoredel difensore di parte controricorrente.Condanna parte ricorrente a pagare alla controricorrente la somma di euro5.000,00 ex art.96,3° c. c.p.c.Numero registro generale 4372/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 10537/2026Data pubblicazione 21/04/2026Condanna parte ricorrente a versare alla Cassa delle Ammende la sommadi euro 3.000,00 ex art. 96 4° c. c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]