CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2025
Cassazione n. 32470/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6257/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2743/2017depositata il 21/09/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società Equitalia notificava ad [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la successiva comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria relativa al mancato pagamento di due cartelle esattoriali che scaturivano dalla sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 11/2008 del 21 febbraio 2008, - avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione per l’anno di imposta 1999 - con la quale i giudici di seconde cure accoglievano parzialmente le deduzioni di parte contribuente, riducendo del 10% il valore accertato dall'amministrazione, pronuncia confermata dall’ordinanza di questa Corte n.852/2014 (come risulta dal controricorso). [OSCURATO:PERSONA] impugnava la suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari che, con pronuncia n.2587 del 2015, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l’importo per il quale era stata disposta l'iscrizione ad euro 287.671,89, sul rilievo che la sanzione addebitata con l’avviso prodromico era pari all’imposta (98.003,00) e che la sanzione irrogata non può essere soggetta ad aumento nel tempo, per cui espungeva le ulteriori sanzioni indicate nella comunicazione opposta pari ad euro 18.428,06 ed euro 10.973,11; riduceva ulteriormente l’importo dell’iscrizione ipotecaria in considerazione del valore in comune commercio degli immobili sottoposti ad ipoteca. Il gravame interposto dall'amministrazione veniva respinto dall’adita Commissione tributaria regionale della Puglia con la seguente motivazione: tenuto conto che i giudici di prime cure hanno puntualmente ricostruito la quantificazione del debito rideterminando le sanzioni dovute e rigettando gli altri motivi del ricorso; tenuto conto che in secondo grado viene chiesta al giudice di considerare l'applicazione di un'ulteriore sanzione che precedentemente non era stata richiesta, di cui all'art. 13 d.lgs. 471 del 1997; considerato che trattasi di una nuova domanda e che non sono ammissibili domande nuove mai proposte in primo grado; considerato che è stato iscritto al ruolo un importo differente rispetto a quello determinato dalle sentenze della Commissione tributaria regionale di Bari e dalla Corte di Cassazione, considerato che in sostanza, per il giudicato sostanziale, non è provato dall'ufficio che l'ulteriore sanzione del 30% ai sensi dell'art. 13 citato veniva richiesto precedentemente; considerato che la trascrizione ipotecaria eseguita dal concessionario è stata effettuata su beni di valore di gran lunga superiore al doppio del debito in violazione dell'art. 77 dpr 602/73 …; Considerato che per l'azione di riscossione non sono stati scelti beni con valore inferiore proporzionale al debito e il vizio del procedimento di riscossione coattiva utilizzato dall'ente; Considerato che il ricorrente è debitore in solido con altri contribuenti e che le parti hanno subito ulteriori ipoteche a garanzia del quantum … . Per la cassazione di detta decisione ricorreva l’Erario, formulando due motivi. Replicava con controricorso il contribuente. Con ordinanza n. 33654/2018, la Corte rinviava a nuovo ruolo chiedendo l’acquisizione del fascicolo di merito. Con successiva ordinanza n. 25534/2019, la Corte, sesta sezione, rimetteva gli atti alla sezione tributaria. In data 31 maggio 2019, la contribuente presentava domanda di definizione della lite ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. n. 119/2018, negata dall’ufficio con provvedimento notificato in data 12 maggio 2020, in quanto concernente la riscossione e preceduta dalla notificazione di avvisi prodromici.Non consta opposizione al diniego. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denuncia la violazione falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, avendo la Corte distrettuale statuito che l'appello proposto dall'ufficio fosse da respingere, sull’erronea convinzione che, in secondo grado, era stata chiesta al giudice l’applicazione di un'ulteriore sanzione, domanda ritenuta non formulata nel giudizio di prime cure. Si assume che, con riferimento all'imposta di registro, l'art. 55, comma 1, d.P.R. 26 Aprile, n. 131, dispone che il pagamento dell'imposta complementare dovuta in base all'accertamento del valore imponibile o della presentazione di una delle denunce di cui all'art. 19 del medesimo testo unico, deve essere eseguito entro 60 giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione. Inoltre, l’art. 13 rubricato dispone che chi non esegue in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato . Il successivo comma 2 dispone che fuori dai casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto . Alla stregua della menzionata normativa, il tardivo pagamento dell'imposta di registro veniva sanzionato con l’irrogazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato ai sensi del citato art. 13. Si soggiunge che l'informativa relativa a detta sanzione risulta chiaramente riportata al punto 3 delle avvertenze allegate a tutti gli avvisi di liquidazione prodromici e che nessuna richiesta di sanzioni diversa da quelle indicate nelle cartelle di pagamento è stata avanzata dinanzi al giudice d'appello. 2. La seconda ragione di contestazione de duce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; per avere Commissione tributaria regionale disatteso il precetto contenuto nella disposizione codicistica ora citata. L'Erario reitera, altresì, le difese svolte con la prima censura, affermando che, non avendo il contribuente effettuato il versamento dell'imposta a seguito della notifica degli avvisi di rettifica e liquidazione - come da sentenze nn. 98 del 2010 e 200 del 2010 divenute definitive - il debito tributario si è cristallizzato. E dunque la Commissione regionale avrebbe dovuto disporre la non utilizzabilità in sede contenziosa della documentazione non esibita nella fase amministrativa e per l'effetto ritenere non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 38, comma 6, con conseguente conferma dell'accertamento impugnato . 3. Il ricorso dell’Erario si rivela inammissibile, stante l’evidente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non assolvendo, in modo idoneo, il raggiungimento dello scopo che detto requisito di contenuto - forma deve soddisfare. Invero, la sua struttura è priva di un’adeguata descrizione, seppure sintetica, riguardante la concreta vicenda processuale, i fatti giuridici costitutivi della domanda proposta innanzi al giudice di prime e seconde cure ed il contenuto della decisione adottata dalla Corte regionale, nulla spiegando, anche solo sommariamente, quanto alle ragioni di quest’ultima statuizione (certo non bastando le generiche argomentazioni riportate quali contenuto delle prospettate doglianze). 3.1.Tanto premesso, rileva il Collegio che l’esposizione sommaria dei fatti prescritta, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendo considerata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso stesso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Suprema Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa decisione impugnata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 11653 del 2006; Cass. n. 5640 del 2018, Cass. n. 23015 del 2019; Cass. n. 24432 del 2020; Cass. n. 3172 del 2021; Cass. n. 7743 del 2021, Cass. n. 22080 del 2023; Cass. n. 299806/2025, in motiv.). La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass., SU., n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario, come statuisce la prima delle decisioni evocate, che il ricorso per cassazione contenga, sebbene in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la decisione impugnata (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7743 del 2021 e Cass. n. 22080 del 2023). 3.2.Orbene, la sopra ricordata struttura del ricorso non rispetta tali necessari contenuti, perché non indica i fatti storici che hanno occasionato la controversia, né individua le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda del contribuente era stata introdotta in primo grado, né espone, pur sinteticamente, le argomentazioni giustificative della sentenza impugnata. 3.3. L'esposizione del fatto è del tutto carente (e, come tale, evidentemente inidonea al raggiungimento dello scopo suo proprio), donde la inammissibilità del ricorso, ricordandosi, peraltro, che, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (cfr. Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; Cass., SU. n. 30996 del 2017, § 2.3 4. Il ricorso scontaperò un ulteriore profilo di inammissibilità. 4.1. L’amministrazione non descrive le vicende giudiziarie che hanno interessato gli avvisi di accertamento richiamati nel ricorso e neppure trascrive il contenuto delle cartelle di pagamento sulla base delle quali risulterebbe essere stata notificata la comunicazione di iscrizione ipotecaria. 4.2. Al fine di consentire alla Corte di verificare il contenuto delle cartelle esattoriali che, secondo l’assunto dell’Agenzia delle Entrate, prevedevano già l’irrogazione delle sanzioni nella misura del 30%, l’amministrazione ne avrebbe dovuto trascrivere, nel corpo del ricorso, se non integralmente il contenuto quanto meno la parte essenziale, riportante tutte le voci di debito gravanti sul contribuente. Ed avrebbe, altresì, dovuto allegare i documenti nel fascicolo ex art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., predisposto ai sensi del Protocollo intercorso tra Suprema Corte e [OSCURATO:PERSONA], segnalandone la presenza negli atti del giudizio di merito. Sicchè non è dato comprendere se si trattasse di sanzione già applicata in cartella ex art. 13 cit., ovvero di nuova domanda per sanzione ulteriore; e neppure è dato appurare se la sanzione controversa fosse già contenuta negli avvisi di liquidazione in atti ovvero sia stata solo successivamente pretesa né, ancora, se il giudicato riferito agli avvisi di liquidazione concernesse anche la sanzione pretesa. 4.3. Sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate. 4.4.E’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011; Cass. n. 21346/2024). 5. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso dell’Erario deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compens