CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 dicembre 2021
Cassazione n. 09468/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCAGANGEMI;- ricorrente -2026 contro263 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 16948/2022avverso la sentenza n. 1134/2021 della CORTE Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9468/2026D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/12/2021Data pubblicazione 14/04/2026R.G.N. 632/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte diappello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primogrado con la quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erastata condannata al pagamento in favore di VittoriaSammarco, originaria ricorrente, della somma di €92.828,02 a titolo di differenze retributive, comprensivedelle mensilità aggiuntive e del tfr, differenze scaturitedall’accertamento del diritto all’inquadramento nel quartolivello del c.c.n.l.; la Corte ha confermato inoltre il rigetto,per carenza di prova, della domanda di risarcimento deldanno avanzata dalla società nei confronti della exdipendente.2. Per la cassazione della decisione ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di cinquemotivi; la parte intimata ha resistito con controricorsoillustrato con memoria.3. All’esito della camera di consiglio il Collegio si èriservato il deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 16948/2022Numero sezionale 263/20261. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrenteN umero di raccolta generale 9468/2026Data pubblicazione 14/04/2026deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per violazione delprincipio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;censura la sentenza impugnata per avere riconosciutoalla lavoratrice, sulla base del più favorevoleaccertamento peritale, una somma maggiore di quellarichiesta in domanda per i titoli azionati; si duole, inparticolare, che il giudice di appello avesse ritenutodirimente la circostanza che nelle note autorizzate per laudienza di discussione di primo grado la ricorrente avevaespressamente adeguato la domanda ai più favorevoliesiti della consulenza contabile, laddove – sostiene-alcuna precisazione o formulazione di nuove conclusioniera rinvenibile nel detto atto.2. Il primo motivo di ricorso presenta profili diinammissibilità ed è comunque infondato.2.1. Si premette che, per come pacifico, con laoriginaria domanda la lavoratrice aveva chiesto lacondanna di controparte al pagamento, per i titoliazionati, della somma di euro 35.964,00 … o di quelladiversa maggiore o minore somma che eventualmentedovesse risultare dovuta. La Corte di merito ha ritenutoche quest’ultima espressione non configurasse una meraclausola di stile atteso l’espresso adeguamento delladomanda ai più favorevoli esiti della consulenza contabileformulato dalla lavoratrice nelle note autorizzate perl’udienza di discussione di primo grado.Numero registro generale 16948/2022Numero sezionale 263/20262.2. La censura con la quale si deduce che le noteN umero di raccolta generale 9468/2026Data pubblicazione 14/04/2026autorizzate, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte dimerito, non contenevano alcuna richiesta diadeguamento della somma richiesta è inammissibile siaper difetto della relativa trascrizione nelle parti dipertinenza, in violazione della prescrizione dell’art. 366comma 1 n. 6 c.p.c. (ex plurimis Cass. 21346/2024,Cass.15751/2023, , sia perché parte ricorrente si limitaad esprimere una mera contrapposizione valutativa alrisultato attinto dalla Corte di merito ponendo quindi unaquaestio facti il cui accertamento è istituzionalmenterimesso al giudice di merito.2.3. Il ragionamento decisorio seguito dalla sentenzaimpugnata è in ogni caso corretto in diritto alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale Laformula con cui una parte domanda al giudice dicondannare la contro- parte al pagamento di un importoindicato in una determinata somma "o inquella somma maggiore o minore cherisulterà di giustizia" (nella specie, anche a mezzo dic.t.u.) non può essere considerata - agli effetti dell'art.112 cod.proc.civ. - come meramente di stile, in quantoessa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenutomeramente formale, manifesta la ragionevole incertezzadella parte sull'ammontare del danno effettivamente daliquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice diprovvedere alla giusta liquidazione del danno senzaessere vincolato all'ammontare della somma determinatache venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusionispecifiche, (Cass. 2641/2006) . Con la precisazione cheNumero registro generale 16948/2022Numero sezionale 263/2026La formula "somma maggiore o minore risultante all'esitoN umero di raccolta generale 9468/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell'istruttoria" o altre espressioni consimili, cheaccompagna le conclusioni con cui una parte chiede lacondanna al pagamento di una somma determinata, noncostituisce una clausola meramente di stile quandopersiste una ragionevole incertezza sull'ammontare deldanno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenzache detta clausola è priva di rilevanza se, all'esitodell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenzatecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore diquella originariamente richiesta e la parte si sia limitata arichiamare le conclusioni rassegnate con l'attointroduttivo e la formula ivi riprodotta ( Cass.35302/2022 )3. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce exart. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsaapplicazione degli artt. 194 e 195 c.p.c. per omessacomunicazione da parte del consulente tecnico d’ufficiodell’avvio delle operazioni peritali e per omessatrasmissione della bozza della consulenza per consentireeventuali controdeduzioni; deduce inoltre violazione efalsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 183c.p.c .in ordine alla disponibilità delle prove ; censura lasentenza impugnata per avere ritenuto preclusa ladeduzione di nullità del ( sub procedimento) di cui agliartt. 194 e 195 c.p.c. dalla mancata tempestivaformulazione della eccezione nella prima difesa utile,successiva al verificarsi della violazione. Sostiene, infatti,che essendo le nullità denunziate poste a tutela diinteressi generali le stesse avrebbero valenza assoluta eNumero registro generale 16948/2022Numero sezionale 263/2026non relativa conseguendone la possibilità di rilievo diN umero di raccolta generale 9468/2026Data pubblicazione 14/04/2026ufficio delle stesse.4. Il motivo è infondato alla luce della consolidatagiurisprudenza di questa Corte, dalla quale non siravvisano ragioni per discostarsi e , alla quale si rinviaanche ex art. 118 disp. att. c.p.c.,la quale hacostantemente ribadito che la nullità della consulenzatecnica per vizi procedurali, ha carattere relativo, epertanto deve essere eccepita, a pena di decadenza, nellaprima udienza, istanza o difesa successiva al depositodella relazione (v. in particolare Cass. n. 8347/2010, intema di mancata comunicazione alle parti della datad'inizio delle operazioni peritali e Cass. 16196/2023,eCass. 23493/2017 in tema di omesso invio alle partidella bozza di relazione).5. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrentededuce ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. illogicità econtraddittorietà manifesta della sentenza per omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alleemergenze e risultanze istruttorie conseguentiall’espletamento della prova orale.6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quantonon articolato in conformità delle indicazioni della S.C.con riferimento al vizio denunziato (ex plurimis, Cass.Sez. Un. 8053/2014). Secondo un consolidatoorientamento di Corte, infatti, l’omesso esame di un fattostorico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella suaaccezione storico-fenomenica, principale (ossia,costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del dirittoNumero registro generale 16948/2022Numero sezionale 263/2026azionato) o secondario (cioè dedotto in funzioneN umero di raccolta generale 9468/2026Data pubblicazione 14/04/2026probatoria), la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali e che abbia caratteredecisivo. Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”,ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico enormativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodiofenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa,“fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni odeduzioni difensive; gli elementi istruttori, unamoltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme deimateriali di causa” (così, tra le altre, Cass. 948372020).Viceversa, le ragioni di critica formulate dalla partericorrente si sostanziano nelle richiesta di un diversoapprezzamento di elementi istruttori dei quali non èneppure illustrato il carattere di decisività, e si traducononella sollecitazione di un sindacato estraneo al perimetrodi controllo del giudice di legittimità.7. Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrentededuce illogicità e contraddittorietà manifesta peromesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussionetra le parti censurando la sentenza impugnata in relazioneal rigetto della domanda riconvenzionale, in particolaresotto il profilo della mancata considerazione delle provedocumentali.8. Il quarto motivo di ricorso è anch’essoinammissibile.Numero registro generale 16948/2022Numero sezionale 263/20268.1. La Corte di appello ha respinto la domanda diN umero di raccolta generale 9468/2026Data pubblicazione 14/04/2026risarcimento del danno evidenziando che in disparte lagenericità delle allegazioni e delle inadempienze e deidanni, la prova risultava del tutto mancante posto che ladocumentazione prodotta costituita dalle lettere inviatedalla società alla lavoratrice dimostravano solo laavvenuta contestazione di determinate condotte ma nonanche la effettiva sussistenza delle stesse e dei dannilamentati8.2. Parte ricorrente, oltre a non confrontarsi con ilrilievo di genericità di allegazione, non individua alcunospecifico fatto di rilevanza decisiva idoneo a incrinare ilragionamento decisorio della Corte di merito ma svolgecensure meramente contrappositive in ordine alla valenzaprobatoria della documentazione richiamata, peraltronon evocata nel rispetto dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c..9. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. perapparenza di motivazione sul motivo di gravameincentrato sulla prova testimoniale10. Il quinto motivo di ricorso è infondato.10.1. E’ noto che la motivazione apparente - che lagiurisprudenza parifica, quanto alle conseguenzegiuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante- sussiste allorquando pur non mancando un testo dellamotivazione in senso materiale, lo stesso non contengauna effettiva esposizione delle ragioni alla base delladecisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate nonconsentono di ricostruire il percorso logico -giuridico allaNumero registro generale 16948/2022Numero sezionale 263/2026base del decisum. E’ stato, in particolare, precisato cheN u mero di raccolta generale 9468/2026Data pubblicazione 14/04/2026la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscereil ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 22232/2016),oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento ovvero li indichi senza un'approfonditaloro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità delsuo ragionamento (Cass. . 9105/2017) oppure, ancora,nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere diindividuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione deldecisum (Cass. 20112/2009).10.2. Nello specifico la motivazione della decisionerisulta del tutto percepibile posto che il giudice di appelloha mostrato di ritenere corrette le acquisizioni tratte dallaprova orale avendo i testi, colleghi di lavoro dellaoriginaria ricorrente, riferito in maniera circostanziata siasulle mansioni che sull’orario svolto in modo da coprire laintera durata del rapporto ( v. sentenza , pag. 4,penultimo cpv).Numero registro generale 16948/2022Numero sezionale 263/202611. Al rigetto del ricorso consegue il regolamentoN umero di raccolta generale 9468/2026Data pubblicazione 14/04/2026secondo soccombenza delle spese di lite.12. Sussistono i presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115del 2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art.13, se dovuto.Roma, 21 gennaio 2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 16948/2022Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9468/2026Data pubblicazione 14/04/2026