Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 16196/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 19674/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata, difesae domiciliata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato,difeso e domiciliato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 83/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevatoche: Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1019/1997, passata in giudicato, accertava l’esistenza di immissioni di gas, fumo e polveri da uno stabilimento di [OSCURATO:SOCIETA]. tali da superar n e la tollerabilità nel fondo di [OSCURATO:PERSONA], e pronunciava condanna generica di indennizzo per i conseguenti danni, per il deprezzamento del terreno e per la diminuzione della redditività di questo. [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosi erede della Ardizzone, con atto di citazione notificato il 1 marzo 2001 conveniva P.I.C. davanti al Tribunale di Messina per ottenere il relativo risarcimento; la convenuta si costituiva resistendo, e affermando che, “ove egli dimostri di essere l’avente causa” della Ardizzone, nulla comunque avrebbe dovuto ricevere.

Il Tribunale, con sentenza n. 106/2018, rigettava la domanda attorea. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, cui resistevaP.I.C.

La Corte d’appello di Messina, dopo avere disposto consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 13 febbraio 2020 accoglieva parzialmente l’appello, condannando P.I.C. a corrispondere all’appellante euro 20.257,28 oltre interessi quale indennizzo per minore redditività del fondo, come determinata dal consulente tecnico d’ufficio.

P.I.C. ha presentato ricorso, articolato in otto motivi e illustrato anche con memoria, da cui il Covello si è difeso con controricorso.

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 4 e 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 184 c.p.c. come ratione temporis applicabile, 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c.

“sulla questione relativa alla legittimazione attiva” del Covello “affermata sulla base di certificazioni anagrafiche e testamento olografo” della Ardizzone “abusivamente introdotti in giudizio” e pertanto non utilizzabili.

La corte territoriale avrebbe riconosciuto la legittimazione attiva del Covel lo quale erede della Ardizzone in base a ciò; nella comparsa di risposta “20.01.2011” l’attuale ricorrente avrebbe evidenziato che controparte non aveva provato l’essere avente causa dalla Ardizzone “non avendo mai prodotto un documento attestante la sua asserita qualità di erede”, e che controparte aveva “l’onere di indicare l’atto o il verbale … comprovante la rituale produzione” pertinente.

Il che non sarebbe stato verificato dal giudice d’appello, con conseguente violazione dell’articolo 184 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, degli articoli 112 e 115 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c. e ancora dell’articolo 111 Cost.

“sulla giustizia del processo”.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame, per totale mancanza di motivazione, di fatto discusso e decisivo “sulla questione dell’irritualità della produzione documentale” riguardante la legittimazione attiva del Covello “costituita da certificazioni anagrafiche e testamento olografo” della Ardizzone “abusivamente introdotti in giudizio”.

La corte territoriale avrebbe soltanto affermato apoditticamente che ilCovello “ha prodotto” certificazioni anagrafiche e testamento olografo.

3. I due motivi meritano vaglio congiunto.

In sostanza vi si afferma che il Covello non ha provato di essere l’erede dell’attrice della causa sfociata nella condanna generica e che costituisce il presupposto della causa attuale, [OSCURATO:PERSONA], e ciò per avere “abusivamente introdotto in giudizio” i documenti (certificazioni anagrafiche e testamento olografo di quella che sarebbe sua madre) su cui si è fondato il riconoscimento di tale sua qualità.

A tacer d’altro, la doglianza è generica, in quanto avrebbe dovuto spiegare perché e come l’introduzione della documentazione sarebbe stata “abusiva”,cioè come e quando sarebbe stata prodotta in modo irrituale detta documentazione.A ciò si aggiunga, logicamente, anche il difetto di autosufficienza.

Si perviene così all’inammissibilità.

4. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.4 e 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 184, 345, 152, 156-157, 195, terzo comma, 196 c.p.c. e 111 Cost., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. 4.1 Nella prima parte della censura si argomenta l’inammissibilità ab origine della disposizione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice d’appello 4.2 Questa doglianza è palesemente priva di fondatezza, in quanto si tratta dell’esercizio di un potere d’ufficio, che esclude una siffatta inammissibilità. 4.3 Nella seconda parte del motivo (pagine 17 ss. del ricorso)si sostiene che il consulente tecnico d’ufficio non avrebbe notificato la prima stesura (“bozza”) della relazione, così eludendo la dialettica del consulente tecnico di parte dell’attuale ricorrente e ledendo il diritto di difesa e il contraddittorio quando poi, il 12 giugno 2019, l’avrebbe depositata.

Alla prima udienza successiva, l’attuale ricorrente, “come risulta dal … verbale del 10.10.2019”, avrebbe eccepito la nullità della consulenza per violazione dell’ordinanza che l’aveva disposta rispettando le scansioni temporali di cui all’articolo 195, terzo comma, c.p.c., come novellato dalla l. 69/2009; avrebbe affermato la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio e chiestola revoca dell’ordinanza ammissiva e, comunque, la dichiarazione della sua nullità e inutilizzabilità.

Il giudice d’appello però - osserva il ricorrente - “non ha speso una parola al riguardo”, così discostandosi dall’insegnamento in tema della giurisprudenza di legittimità (si invocano, tra le altre, Cass. 23493/2017 e Cass.21984/2018) e violando pure l’articolo 111 Cost.

“sulla giustizia del processo”. 4.4 Il motivo, adeguatamente autosufficiente e specifico nella sua tessitura (non a caso il controricorso ne “schiva” la centrale questione), è correttamente fondato proprio sulla base della giurisprudenza che richiama.Cass. sez. 6-L, ord. 9 ottobre 2017 n. 23493 afferma che l’omesso invio alle parti della bozza di relazione del consulente tecnico d’ufficio genera nullità di tipo relativo, sanabile se il vizio non viene eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, se il contraddittorio è recuperato dal giudice dopo tale deposito con la rimessione in termini delle parti per formulare le loro osservazioni, al fine di consentire il pieno eserciziodei poteri di cui all’articolo 196 c.p.c.

Del tutto conforme è la seguente Cass. sez. 6-L, ord. 11 settembre 2018 n. 21984.

A questo chiaro insegnamento, che rispetta la dovutatutela del diritto di difesa - l’ontologico paradigma del processo -il collegio intende dare prosieguo.

Il giudice d’appello, non tenendo in conto ciò, si è avvalso della consulenza tecnica d’ufficio che aveva esso stesso disposto ma non ha minimamente risposto alla relativa eccezione ritualmente avanzata dall’attuale ricorrente .

I l che conduce all’accoglimento del motivo. 5.1 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223 e 2697 c.c. sulla esistenza e sulla quantificazione del danno nonché, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo anche per “assoluta mancanza di motivazione” e in riferimento all’articolo 2697 c.c. 5.2 Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 345 e 115 c.p.c. ancora sull’esistenza e sulla quantificazione del danno, nonché errore di percezione che sarebbe presente nella CTU Caristi (intesa come CTU di primo grado, mentre fu compiuta nel giudizio di condanna generica), lo stesso denunciandosi anche in violazione dell’articolo 112 c.p.c. e per omesso esame di fatto discusso e decisivo pure per assoluta mancanza di motivazione ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. 5.3 Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo sull’inefficacia (sic) della sentenza di condanna generica e assoluta mancanza di motivazione.5.4 Il settimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2056, 1223, 1499, 2697 c.c. e dei principi riguardanti gli interessi compensativi, nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame con assoluta mancanza di motivazione di fatto discusso e decisivo in ordine agli interessi. 5.5 L’ottavo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4 e 5 d.m. 55/2014 e 1 d.m. 127/2004 per la liquidazione delle spese di lite. 5.6 Poiché l’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice d’appello è stato evidentemente fondamentale nell’accertamento compiuto da quest’ultimo, l’accoglimento del terzo motivo comporta ictu oculil’assorbimento di tuttiquesti motivi ulteriori.

6. In conclusione, dichiarati inammissibili i primi due motivi, deve essere accolto il terzo, assorbiti i successivi motivi, con conseguente cassazione per quanto di ragione e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina in diversa sezione e diversa composizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i primi due motivi, accoglie il terzo, assorbiti gli altri, cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 19674/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata, difesae domiciliata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato,difeso e domiciliato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 83/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevatoche: Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1019/1997, passata in giudicato, accertava l’esistenza di immissioni di gas, fumo e polveri da uno stabilimento di [OSCURATO:SOCIETA]. tali da superar n e la tollerabilità nel fondo di [OSCURATO:PERSONA], e pronunciava condanna generica di indennizzo per i conseguenti danni, per il deprezzamento del terreno e per la diminuzione della redditività di questo. [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosi erede della Ardizzone, con atto di citazione notificato il 1 marzo 2001 conveniva P.I.C. davanti al Tribunale di Messina per ottenere il relativo risarcimento; la convenuta si costituiva resistendo, e affermando che, “ove egli dimostri di essere l’avente causa” della Ardizzone, nulla comunque avrebbe dovuto ricevere. Il Tribunale, con sentenza n. 106/2018, rigettava la domanda attorea. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, cui resistevaP.I.C. La Corte d’appello di Messina, dopo avere disposto consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 13 febbraio 2020 accoglieva parzialmente l’appello, condannando P.I.C. a corrispondere all’appellante euro 20.257,28 oltre interessi quale indennizzo per minore redditività del fondo, come determinata dal consulente tecnico d’ufficio. P.I.C. ha presentato ricorso, articolato in otto motivi e illustrato anche con memoria, da cui il Covello si è difeso con controricorso. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 4 e 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 184 c.p.c. come ratione temporis applicabile, 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c. “sulla questione relativa alla legittimazione attiva” del Covello “affermata sulla base di certificazioni anagrafiche e testamento olografo” della Ardizzone “abusivamente introdotti in giudizio” e pertanto non utilizzabili. La corte territoriale avrebbe riconosciuto la legittimazione attiva del Covel lo quale erede della Ardizzone in base a ciò; nella comparsa di risposta “20.01.2011” l’attuale ricorrente avrebbe evidenziato che controparte non aveva provato l’essere avente causa dalla Ardizzone “non avendo mai prodotto un documento attestante la sua asserita qualità di erede”, e che controparte aveva “l’onere di indicare l’atto o il verbale … comprovante la rituale produzione” pertinente. Il che non sarebbe stato verificato dal giudice d’appello, con conseguente violazione dell’articolo 184 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, degli articoli 112 e 115 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c. e ancora dell’articolo 111 Cost. “sulla giustizia del processo”. 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame, per totale mancanza di motivazione, di fatto discusso e decisivo “sulla questione dell’irritualità della produzione documentale” riguardante la legittimazione attiva del Covello “costituita da certificazioni anagrafiche e testamento olografo” della Ardizzone “abusivamente introdotti in giudizio”. La corte territoriale avrebbe soltanto affermato apoditticamente che ilCovello “ha prodotto” certificazioni anagrafiche e testamento olografo. 3. I due motivi meritano vaglio congiunto. In sostanza vi si afferma che il Covello non ha provato di essere l’erede dell’attrice della causa sfociata nella condanna generica e che costituisce il presupposto della causa attuale, [OSCURATO:PERSONA], e ciò per avere “abusivamente introdotto in giudizio” i documenti (certificazioni anagrafiche e testamento olografo di quella che sarebbe sua madre) su cui si è fondato il riconoscimento di tale sua qualità. A tacer d’altro, la doglianza è generica, in quanto avrebbe dovuto spiegare perché e come l’introduzione della documentazione sarebbe stata “abusiva”,cioè come e quando sarebbe stata prodotta in modo irrituale detta documentazione.A ciò si aggiunga, logicamente, anche il difetto di autosufficienza. Si perviene così all’inammissibilità. 4. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.4 e 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 184, 345, 152, 156-157, 195, terzo comma, 196 c.p.c. e 111 Cost., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. 4.1 Nella prima parte della censura si argomenta l’inammissibilità ab origine della disposizione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice d’appello 4.2 Questa doglianza è palesemente priva di fondatezza, in quanto si tratta dell’esercizio di un potere d’ufficio, che esclude una siffatta inammissibilità. 4.3 Nella seconda parte del motivo (pagine 17 ss. del ricorso)si sostiene che il consulente tecnico d’ufficio non avrebbe notificato la prima stesura (“bozza”) della relazione, così eludendo la dialettica del consulente tecnico di parte dell’attuale ricorrente e ledendo il diritto di difesa e il contraddittorio quando poi, il 12 giugno 2019, l’avrebbe depositata. Alla prima udienza successiva, l’attuale ricorrente, “come risulta dal … verbale del 10.10.2019”, avrebbe eccepito la nullità della consulenza per violazione dell’ordinanza che l’aveva disposta rispettando le scansioni temporali di cui all’articolo 195, terzo comma, c.p.c., come novellato dalla l. 69/2009; avrebbe affermato la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio e chiestola revoca dell’ordinanza ammissiva e, comunque, la dichiarazione della sua nullità e inutilizzabilità. Il giudice d’appello però - osserva il ricorrente - “non ha speso una parola al riguardo”, così discostandosi dall’insegnamento in tema della giurisprudenza di legittimità (si invocano, tra le altre, Cass. 23493/2017 e Cass.21984/2018) e violando pure l’articolo 111 Cost. “sulla giustizia del processo”. 4.4 Il motivo, adeguatamente autosufficiente e specifico nella sua tessitura (non a caso il controricorso ne “schiva” la centrale questione), è correttamente fondato proprio sulla base della giurisprudenza che richiama.Cass. sez. 6-L, ord. 9 ottobre 2017 n. 23493 afferma che l’omesso invio alle parti della bozza di relazione del consulente tecnico d’ufficio genera nullità di tipo relativo, sanabile se il vizio non viene eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, se il contraddittorio è recuperato dal giudice dopo tale deposito con la rimessione in termini delle parti per formulare le loro osservazioni, al fine di consentire il pieno eserciziodei poteri di cui all’articolo 196 c.p.c. Del tutto conforme è la seguente Cass. sez. 6-L, ord. 11 settembre 2018 n. 21984. A questo chiaro insegnamento, che rispetta la dovutatutela del diritto di difesa - l’ontologico paradigma del processo -il collegio intende dare prosieguo. Il giudice d’appello, non tenendo in conto ciò, si è avvalso della consulenza tecnica d’ufficio che aveva esso stesso disposto ma non ha minimamente risposto alla relativa eccezione ritualmente avanzata dall’attuale ricorrente . I l che conduce all’accoglimento del motivo. 5.1 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223 e 2697 c.c. sulla esistenza e sulla quantificazione del danno nonché, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo anche per “assoluta mancanza di motivazione” e in riferimento all’articolo 2697 c.c. 5.2 Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 345 e 115 c.p.c. ancora sull’esistenza e sulla quantificazione del danno, nonché errore di percezione che sarebbe presente nella CTU Caristi (intesa come CTU di primo grado, mentre fu compiuta nel giudizio di condanna generica), lo stesso denunciandosi anche in violazione dell’articolo 112 c.p.c. e per omesso esame di fatto discusso e decisivo pure per assoluta mancanza di motivazione ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. 5.3 Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo sull’inefficacia (sic) della sentenza di condanna generica e assoluta mancanza di motivazione.5.4 Il settimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2056, 1223, 1499, 2697 c.c. e dei principi riguardanti gli interessi compensativi, nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame con assoluta mancanza di motivazione di fatto discusso e decisivo in ordine agli interessi. 5.5 L’ottavo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4 e 5 d.m. 55/2014 e 1 d.m. 127/2004 per la liquidazione delle spese di lite. 5.6 Poiché l’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice d’appello è stato evidentemente fondamentale nell’accertamento compiuto da quest’ultimo, l’accoglimento del terzo motivo comporta ictu oculil’assorbimento di tuttiquesti motivi ulteriori. 6. In conclusione, dichiarati inammissibili i primi due motivi, deve essere accolto il terzo, assorbiti i successivi motivi, con conseguente cassazione per quanto di ragione e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina in diversa sezione e diversa composizione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i primi due motivi, accoglie il terzo, assorbiti gli altri, cass