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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20716/2026

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niunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA],-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 914/2022 depositata il15/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026Con sentenza in data 15.6.2022 il Tribunale di Brindisi rigettava l’appellointerposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Giudice diPace del medesimo circondario, con la quale era stata respinta ladomanda dalla stessa proposta onde ottenere il risarcimento del dannosubito in occasione di un sinistro stradale occorso in data 6.3.2017, daaddebitarsi alla esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], conducentedel veicolo [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], veicolo assicuratocon [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; nel giudizio la Renna aveva altresìconvenuto la propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA].p.a..[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Brindisi aveva affermato che dalla dinamica delsinistro, come ricostruita dagli agenti di polizia municipale intervenuti sulposto, emergeva che l’incidente si era verificato a causa dell’omessaconcessione della dovuta precedenza da parte della Renna al veicolocondotto dal Fanciulli che già transitava nella rotatoria in cui la stessa siera immessa.L’appellante, con l’impugnazione della decisione di primo grado, avevadedotto che il giudice di prime cure non aveva debitamente consideratoche la contestata dinamica del sinistro come ricostruita dagli agenti dipolizia risultava smentita dall’esito del procedimento di impugnazione dellasanzione amministrativa che ne era seguita; in quel diverso giudizio erastata infatti disposta consulenza tecnica d’ufficio dalle cui risultanze si eraevinta la sola responsabilità del conducente della [OSCURATO:PERSONA] nella causazionedel sinistro e la sanzione irrogata era stata pertanto annullata.Il Tribunale, ritenuto che l’accertamento in merito all’annullamento dellasanzione amministrativa in quanto svolto in assenza di contraddittorio trale parti del giudizio di risarcimento oggetto di esame non avesse alcunrilievo, rigettava l’appello interposto.Numero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato inquattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto previste agli artt.2043 e 2054 cod. civile e 40 e 41 cod. penale, in tema di responsabilitàper la circolazione dei veicoli in relazione agli artt. 2 e 145 Codice dellastrada e 96, 106 e 122 del Regolamento di esecuzione e attuazione alCod. della Strada» in relazione all’art.360 n.3 c.p.c..Osserva che i giudici del merito hanno ritenuto, erroneamente, chel’attrice non aveva concesso la dovuta precedenza al veicolo di proprietàdel convenuto, e così in violazione dell’art. 145 del Codice della strada,come accertato nella relazione della [OSCURATO:PERSONA], deducendo quindi daquella norma conseguenze giuridiche in contrasto con la regola di condottastabilita dalla disposizione ed attribuendole un significato non appropriato.A fondamento dell’assunto richiama la presenza sui luoghi di cartellonisticastradale relativa all’obbligo di dare la precedenza nonché l’esito dellaconsulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio di opposizione a sanzioneamministrativa; deduce quindi che, nel caso di specie, occorreva applicarela regola di diritto secondo la quale l’obbligo di dare la precedenza daparte del conducente che si apprestava ad impegnare la rotatoriasussisteva in favore del veicolo che già aveva impegnato la stessa ovveroche proveniva da destra.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026Orbene, deve in primo luogo rilevarsi che esso è privo del carattere diautosufficienza poiché la ricorrente omette di riprodurre, sia direttamente,sia indirettamente, in questo secondo caso precisando la parte dell’atto odel documento corrispondente all’indiretta riproduzione, il contenuto degliagenti di polizia intervenuti, il modulo CID, gli esiti della consulenzatecnica svolta in altro giudizio, etc., così delegando a questa Corte diindividuare il contenuto rilevante di essi.

Ciò dunque in violazione deldisposto di cui all’art.366 n. 6 c.p.c. secondo cui sono inammissibili, perviolazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti edocumenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamaretali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddoveriprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento delprocesso inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte dicassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senzaprecisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e laloro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.(Cass.

S.U.n. 34469/2019, Cass. n. 21346/2024).In ogni caso, inoltre, non si verte in alcun modo nel vizio di cui all’art.360n.3 c.p.c. quale erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge e cheimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa.Infatti, l’interpretazione dell’art.145 C.d.S. proposta dal giudice di meritocorrisponde a quella indicata dalla stessa parte ricorrente.La citata norma recita infatti:

1. I conducenti, approssimandosi ad unaintersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitareincidenti.2.

Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione,ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si haNumero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversasegnalazione .La ricorrente non richiama alcun passaggio motivazionale della sentenzaimpugnata nel quale si offra una opzione interpretativa della normacontrastante con il relativo disposto, mentre la cartellonistica stradalepresente in loco oltre che la situazione dei luoghi per come richiamati dallastessa parte ricorrente confermano l’obbligo di osservanza delleprecedenze come normativamente indicate.Una ritenuta diversità della lettura della norma si assume allora da partedella ricorrente solo perché il giudice di appello, come il giudice di pace,ha ritenuto che il veicolo [OSCURATO:PERSONA] stesse già circolando sulla rotatoriaallorché vi si stava immettendo la [OSCURATO:PERSONA] condotta dalla Renna eche pertanto questa, e non l’altro veicolo, fosse tenuta a concedere ladovuta precedenza.Nessun vizio di sussunzione dunque è correttamente dedotto, ma, inrealtà, le argomentazioni svolte hanno la sostanza di sollecitare unarivalutazione della situazione dei luoghi e dell’agire dei conducenticoinvolti e, quindi, della quaestio facti.

E ciò emerge chiaramente allorchénella parte finale del motivo la stessa ricorrente inserisce,inammissibilmente, ed in modo decisivo per coerenziare la sua critica allasentenza impugnata, le proprie valutazioni in ordine al fatto che Ella avevaimpegnato l’incrocio prima dell’inserimento nello stesso della [OSCURATO:PERSONA].E ciò, dunque, implica la censura di un apprezzamento di fatto riservato,in base alle risultanze istruttorie, esclusivamente al giudice del merito.Solo all’esito del detto apprezzamento, risulta prospettata la violazionedelle norme indicate nell’intestazione del motivo.Con il secondo motivo la ricorrente si duole della «violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto previste dagli artt. 2727, 2728 e 2729Numero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026cod. civile, in relazione con gli artt. 2043 e 2054 cod. civile e 40 e 41 cod.penale.» in relazione all’art.360 n.3 c.p.c..Assume che non è stata tenuta in alcun conto la consulenza tecnicaesperita in sede di opposizione a sanzione amministrativa e che, alcontrario, applicando correttamente le norme di cui agli artt. 2727, 2728 e2729 cod. civile, il giudice dell’appello avrebbe dovuto riconoscere che laconsulenza tecnica conteneva indizi gravi precisi e concordanti dellaresponsabilità del convenuto [OSCURATO:PERSONA].Anche il motivo in esame è privo di autosufficienza ai sensi del citatoart.366 n.6 c.p.c. atteso che non vengono riprodotti neppure in questasede, direttamente o indirettamente, i documenti su cui si fondano leargomentazioni svolte.In ogni caso il motivo non è adeguatamente dedotto.È infatti invocato il disposto dell’art.360 n.3 c.p.c. con riferimento agliarticoli citati sull’assunto dell’omessa considerazione quali indizi rilevantidegli accertamenti svolti dal c.t.u. in altro procedimento.Tuttavia, in primo luogo, nel motivo non vi è alcuna argomentazione cheindichi in quale modo gli accertamenti non apprezzati avrebbero costituito,unitariamente considerati, indizi gravi, precisi e concordanti al fine dellaformazione di una prova di colpa del conducente del veicolo [OSCURATO:PERSONA], matale risultato viene affermato solo apoditticamente.Il motivo non risulta, allora, articolato in modo idoneo poiché la deduzionedel vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.,suppone un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntualeindicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivocompiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, infacto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma dellagravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.

Occorre,Numero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamentoasseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dalgiudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsaapplicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaroche quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sottotutti quei paradigmi.

Di contro la critica al ragionamento presuntivo svoltoda giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invecesi concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che lecircostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo èstato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruitein altro modo o nella mera prospettazione di una inferenza probabilisticasemplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice dimerito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicataabbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma.In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamentodella ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazionedi una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su unterreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. (falsaapplicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello chesollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa allaricostruzione della quaestio facti (Cass.

S.U. n.1785/2018).Peraltro, nella specie, si imputa al giudice piuttosto l'omesso esame dellasituazione fattuale, cioè di quegli indizi (fatti noti) che, se fossero staticonsiderati, avrebbero dovuto condurre alla conoscenza di un fatto ignoto(la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo [OSCURATO:PERSONA]) e,dunque, anch'esso ignorato nella motivazione.

A ben vedere allora in talcaso si addebita alla sentenza di merito l'omesso esame di un fatto o dipiù fatti c.d. secondari, per sostenere che il suo o il loro esame avrebbe,se compiuto, giustificato l'applicazione di una presunzione e, dunque, laconoscenza di altro fatto rilevante per la decisione.Numero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026Si osserva tuttavia che “in tema di presunzioni di cui all'art. 2729 cod.civ., la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerareun fatto noto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto e,dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che sisarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbiamotivato alcunché al riguardo .., non è deducibile come vizio di violazionedi norma di diritto, bensì solo ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,cioè come omesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbefondato la presunzione e lo è nei sensi e con i limiti sottesi a dettoparadigma” ovvero “nei termini e con i requisiti indicati dalle sezioni Unitenelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 per la deduzione del vizio di cuia detta norma e, dunque, il fatto secondario non deve essere statoesaminato, cioè fatto oggetto di argomentazioni e considerazioni nellamotivazione dal giudice di merito, e il suo omesso esame deve risultaredecisivo, cioè tale che, se fosse stato considerato, l'esito della controversiasarebbe stato diverso” (con chiara motivazione Cass. n.17720/2018).Il motivo prosegue poi nell’affermare che la produzione della sentenzarelativa all’opposizione alla sanzione amministrativa doveva essereconsiderata piena prova della condotta di guida della ricorrente e non unmero argomento di prova.L’affermazione non è ancorata ad alcuna specifica violazione di legge ed èsmentita da quanto ritenuto dallo stesso giudice di merito (“la sentenzaresa in un altro giudizio può valere.. come prova documentale verso i terziche non sono parte del giudizio anche se non vincolante per il giudice … ilgiudice di primo grado, alla luce di tanto, non era quindi vincolato alladecisione ed alla c.t.u. espletata nel giudizio di opposizione alla sanzioneamministrativa e poteva valutare discrezionalmente le risultanze di talegiudizio”).Numero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026La parte ricorrente intende allora contestare la valutazione che il giudice dimerito ha dato alla sentenza prodotta, ma occorre allora rammentare che,il giudice è libero nella scelta del mezzo istruttorio più idoneo, tra quelliindicati dalle parti, ai fini della decisione della lite e l'esercizio di talepotere discrezionale, se correttamente motivato non è suscettibiledi sindacato in sede di legittimità, sindacato che va del pari escluso inordine alla denegata ammissione di un mezzo istruttorio in dipendenza delconvincimento del giudice di poter decidere la controversia in base aglielementi già acquisiti in atti (Cass.n. 1768/2025, Cass.n.19713/2023).Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 1 n.4, c.p.c.

Motivazione apparente, contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;intrinseca contraddizione nella motivazione della sentenza di appelloallorché questa ha ritenuto che la sentenza di prime cure fosse esentedalle proposte censure.» in relazione all’art.360 n.3 c.p.c..Lamenta che il giudice di merito ha ritenuto che il valore dei documentiofferti in atti fosse lo stesso, ma poi ha omesso di valutare quantorappresentato nella consulenza tecnica d’ufficio e di giustificare perché ilrapporto dei vigili urbani avesse un valore argomentativo superiore allasentenza e alla consulenza, in base alle quali il risultato di quel rapporto èstato annullato.Il motivo merita accoglimento.Ed infatti la motivazione della decisione appare lacunosa e contraddittoria.Il giudice del gravame nella sua motivazione esordisce con affermazioniche non sono in alcun modo giustificate da parte di un giudice di merito.Premette, infatti, che: “La valutazione degli elementi istruttoricostituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito le cui conclusioni in ordine allaNumero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili” infatti “il giudicecivile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatoriacquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione attribuendo ad essi il valorepreminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiestidalle parti” (Cass.n. 11176 del 2017).In particolare “la valutazione dellerisultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta,tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggerela motivazione, involgono, in effetti apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito il quale è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti anche se allegatidalle parti (cfr. Cass. sez.

VI, 1 Marzo 2021 n. 5560 .Tale premessa, evocativa dei precedenti giurisprudenziali che segnano ilimiti dello scrutinio di questa Corte e non del giudice di merito, sembradare, scorrettamente, fondamento di insindacabilità al giudizio delTribunale a fronte di un obbligo motivazionale che deve essere inveceassolto in modo completo ed esaustivo in merito all’esame di tutte lerisultanze istruttorie sottoposte al vaglio del gravame.Ed infatti poi, il giudice del gravame esamina il materiale istruttoriolimitandosi, da un lato, ad indicare il valore probatorio della sentenza resain altro giudizio quale liberamente valutabile dal giudice adito; da altrolato, distingue il valore probatorio delle risultanze dei verbali degli agentiintervenuti a seconda del fatto che esse riguardino circostanze accertate dipresenza o valutazioni svolte dagli stessi, ma, sulla base di tali premessegiunge ad affermare, senza alcuna spiegazione e contraddittoriamente,che “Va in ogni caso considerato che il verbale per la sua natura di attopubblico ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmatasolo da una specifica prova contraria” richiamando un precedentegiurisprudenziale (Cass. n.7883/2018) nel quale tale affermazione èriferita alle altre circostanze di fatto che l’agente segnali di avere accertatoNumero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altriaccertamenti e non riguarda, invece, le mere valutazioni dallo stessoespresse.In forza di tale assunto il medesimo Tribunale conclude quindi che “Ilgiudice di primo grado, alla luce di quanto suddetto, ha correttamenteritenuta non rilevante la sentenza emessa nell'altro giudizio, aventeoggetto diverso e che non ha visto la presenza delle stesse parti, e hainvece valutato sufficiente il verbale elevato dalla polizia locale,intervenuta il giorno del sinistro, che ha ricostruito la dinamica e hariconosciuto la responsabilità esclusiva della Renna”; e così – in modopalesemente contraddittorio - fonda l’accertamento dei fatti idonei adeterminare il giudizio di colpa sulla base delle sole valutazioni effettuatenel verbale dagli agenti accertatori non presenti al momento del sinistro eche aveva in precedenza qualificato come prive di valore probatorioprivilegiato.Il giudice del gravame si sottrae dunque all’obbligo di motivare in meritoalla maggior affidabilità, in termini di ricostruzione del sinistro, dellevalutazioni degli agenti di polizia intervenuti dopo il sinistro rispetto adaltri elementi istruttori offerti in atti, tra cui anche i dati tecnici ed irisultati eventualmente evincibili dalla consulenza tecnica svolta in altrogiudizio, così come quanto ritenuto nella decisione seppur relativa ad altrogiudizio.

Là dove aderisce senza spiegare perché alle valutazioni fatte dalprimo giudice, evocandole, fra l’altro in modo generico, dimostra di avereassunto impropriamente – come preannunciato dall’errata invocazione deiprecedenti di questa Corte – i panni del giudice di legittimità,dimenticando di essere un giudice di merito di appello.Può dunque nella specie ravvisarsi quella anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoNumero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026effettivamente dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Si coglie pertanto quanto menouna "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",sindacabile in questa sede (Cass.

S.U. n.8053/2014).Il motivo va dunque accolto.

Il giudice di rinvio provvederà a rendere unamotivazione effettiva ed intellegibile.Il suo accoglimento determina l’assorbimento del quarto.La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi indiversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo, accoglie ilterzo, dichiara assorbito il quarto.

Cassa in relazione al terzo motivo lasentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi in persona didiverso Magistrato addetto all’Ufficio anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 4.6.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
niunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA],-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 914/2022 depositata il15/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026Con sentenza in data 15.6.2022 il Tribunale di Brindisi rigettava l’appellointerposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Giudice diPace del medesimo circondario, con la quale era stata respinta ladomanda dalla stessa proposta onde ottenere il risarcimento del dannosubito in occasione di un sinistro stradale occorso in data 6.3.2017, daaddebitarsi alla esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], conducentedel veicolo [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], veicolo assicuratocon [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; nel giudizio la Renna aveva altresìconvenuto la propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA].p.a..[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Brindisi aveva affermato che dalla dinamica delsinistro, come ricostruita dagli agenti di polizia municipale intervenuti sulposto, emergeva che l’incidente si era verificato a causa dell’omessaconcessione della dovuta precedenza da parte della Renna al veicolocondotto dal Fanciulli che già transitava nella rotatoria in cui la stessa siera immessa.L’appellante, con l’impugnazione della decisione di primo grado, avevadedotto che il giudice di prime cure non aveva debitamente consideratoche la contestata dinamica del sinistro come ricostruita dagli agenti dipolizia risultava smentita dall’esito del procedimento di impugnazione dellasanzione amministrativa che ne era seguita; in quel diverso giudizio erastata infatti disposta consulenza tecnica d’ufficio dalle cui risultanze si eraevinta la sola responsabilità del conducente della [OSCURATO:PERSONA] nella causazionedel sinistro e la sanzione irrogata era stata pertanto annullata.Il Tribunale, ritenuto che l’accertamento in merito all’annullamento dellasanzione amministrativa in quanto svolto in assenza di contraddittorio trale parti del giudizio di risarcimento oggetto di esame non avesse alcunrilievo, rigettava l’appello interposto.Numero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato inquattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto previste agli artt.2043 e 2054 cod. civile e 40 e 41 cod. penale, in tema di responsabilitàper la circolazione dei veicoli in relazione agli artt. 2 e 145 Codice dellastrada e 96, 106 e 122 del Regolamento di esecuzione e attuazione alCod. della Strada» in relazione all’art.360 n.3 c.p.c..Osserva che i giudici del merito hanno ritenuto, erroneamente, chel’attrice non aveva concesso la dovuta precedenza al veicolo di proprietàdel convenuto, e così in violazione dell’art. 145 del Codice della strada,come accertato nella relazione della [OSCURATO:PERSONA], deducendo quindi daquella norma conseguenze giuridiche in contrasto con la regola di condottastabilita dalla disposizione ed attribuendole un significato non appropriato.A fondamento dell’assunto richiama la presenza sui luoghi di cartellonisticastradale relativa all’obbligo di dare la precedenza nonché l’esito dellaconsulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio di opposizione a sanzioneamministrativa; deduce quindi che, nel caso di specie, occorreva applicarela regola di diritto secondo la quale l’obbligo di dare la precedenza daparte del conducente che si apprestava ad impegnare la rotatoriasussisteva in favore del veicolo che già aveva impegnato la stessa ovveroche proveniva da destra.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026Orbene, deve in primo luogo rilevarsi che esso è privo del carattere diautosufficienza poiché la ricorrente omette di riprodurre, sia direttamente,sia indirettamente, in questo secondo caso precisando la parte dell’atto odel documento corrispondente all’indiretta riproduzione, il contenuto degliagenti di polizia intervenuti, il modulo CID, gli esiti della consulenzatecnica svolta in altro giudizio, etc., così delegando a questa Corte diindividuare il contenuto rilevante di essi. Ciò dunque in violazione deldisposto di cui all’art.366 n. 6 c.p.c. secondo cui sono inammissibili, perviolazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti edocumenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamaretali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddoveriprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento delprocesso inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte dicassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senzaprecisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e laloro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.(Cass. S.U.n. 34469/2019, Cass. n. 21346/2024).In ogni caso, inoltre, non si verte in alcun modo nel vizio di cui all’art.360n.3 c.p.c. quale erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge e cheimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa.Infatti, l’interpretazione dell’art.145 C.d.S. proposta dal giudice di meritocorrisponde a quella indicata dalla stessa parte ricorrente.La citata norma recita infatti: 1. I conducenti, approssimandosi ad unaintersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitareincidenti.2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione,ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si haNumero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversasegnalazione .La ricorrente non richiama alcun passaggio motivazionale della sentenzaimpugnata nel quale si offra una opzione interpretativa della normacontrastante con il relativo disposto, mentre la cartellonistica stradalepresente in loco oltre che la situazione dei luoghi per come richiamati dallastessa parte ricorrente confermano l’obbligo di osservanza delleprecedenze come normativamente indicate.Una ritenuta diversità della lettura della norma si assume allora da partedella ricorrente solo perché il giudice di appello, come il giudice di pace,ha ritenuto che il veicolo [OSCURATO:PERSONA] stesse già circolando sulla rotatoriaallorché vi si stava immettendo la [OSCURATO:PERSONA] condotta dalla Renna eche pertanto questa, e non l’altro veicolo, fosse tenuta a concedere ladovuta precedenza.Nessun vizio di sussunzione dunque è correttamente dedotto, ma, inrealtà, le argomentazioni svolte hanno la sostanza di sollecitare unarivalutazione della situazione dei luoghi e dell’agire dei conducenticoinvolti e, quindi, della quaestio facti. E ciò emerge chiaramente allorchénella parte finale del motivo la stessa ricorrente inserisce,inammissibilmente, ed in modo decisivo per coerenziare la sua critica allasentenza impugnata, le proprie valutazioni in ordine al fatto che Ella avevaimpegnato l’incrocio prima dell’inserimento nello stesso della [OSCURATO:PERSONA].E ciò, dunque, implica la censura di un apprezzamento di fatto riservato,in base alle risultanze istruttorie, esclusivamente al giudice del merito.Solo all’esito del detto apprezzamento, risulta prospettata la violazionedelle norme indicate nell’intestazione del motivo.Con il secondo motivo la ricorrente si duole della «violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto previste dagli artt. 2727, 2728 e 2729Numero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026cod. civile, in relazione con gli artt. 2043 e 2054 cod. civile e 40 e 41 cod.penale.» in relazione all’art.360 n.3 c.p.c..Assume che non è stata tenuta in alcun conto la consulenza tecnicaesperita in sede di opposizione a sanzione amministrativa e che, alcontrario, applicando correttamente le norme di cui agli artt. 2727, 2728 e2729 cod. civile, il giudice dell’appello avrebbe dovuto riconoscere che laconsulenza tecnica conteneva indizi gravi precisi e concordanti dellaresponsabilità del convenuto [OSCURATO:PERSONA].Anche il motivo in esame è privo di autosufficienza ai sensi del citatoart.366 n.6 c.p.c. atteso che non vengono riprodotti neppure in questasede, direttamente o indirettamente, i documenti su cui si fondano leargomentazioni svolte.In ogni caso il motivo non è adeguatamente dedotto.È infatti invocato il disposto dell’art.360 n.3 c.p.c. con riferimento agliarticoli citati sull’assunto dell’omessa considerazione quali indizi rilevantidegli accertamenti svolti dal c.t.u. in altro procedimento.Tuttavia, in primo luogo, nel motivo non vi è alcuna argomentazione cheindichi in quale modo gli accertamenti non apprezzati avrebbero costituito,unitariamente considerati, indizi gravi, precisi e concordanti al fine dellaformazione di una prova di colpa del conducente del veicolo [OSCURATO:PERSONA], matale risultato viene affermato solo apoditticamente.Il motivo non risulta, allora, articolato in modo idoneo poiché la deduzionedel vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.,suppone un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntualeindicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivocompiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, infacto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma dellagravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Occorre,Numero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamentoasseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dalgiudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsaapplicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaroche quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sottotutti quei paradigmi. Di contro la critica al ragionamento presuntivo svoltoda giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invecesi concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che lecircostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo èstato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruitein altro modo o nella mera prospettazione di una inferenza probabilisticasemplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice dimerito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicataabbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma.In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamentodella ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazionedi una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su unterreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. (falsaapplicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello chesollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa allaricostruzione della quaestio facti (Cass. S.U. n.1785/2018).Peraltro, nella specie, si imputa al giudice piuttosto l'omesso esame dellasituazione fattuale, cioè di quegli indizi (fatti noti) che, se fossero staticonsiderati, avrebbero dovuto condurre alla conoscenza di un fatto ignoto(la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo [OSCURATO:PERSONA]) e,dunque, anch'esso ignorato nella motivazione. A ben vedere allora in talcaso si addebita alla sentenza di merito l'omesso esame di un fatto o dipiù fatti c.d. secondari, per sostenere che il suo o il loro esame avrebbe,se compiuto, giustificato l'applicazione di una presunzione e, dunque, laconoscenza di altro fatto rilevante per la decisione.Numero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026Si osserva tuttavia che “in tema di presunzioni di cui all'art. 2729 cod.civ., la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerareun fatto noto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto e,dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che sisarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbiamotivato alcunché al riguardo .., non è deducibile come vizio di violazionedi norma di diritto, bensì solo ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,cioè come omesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbefondato la presunzione e lo è nei sensi e con i limiti sottesi a dettoparadigma” ovvero “nei termini e con i requisiti indicati dalle sezioni Unitenelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 per la deduzione del vizio di cuia detta norma e, dunque, il fatto secondario non deve essere statoesaminato, cioè fatto oggetto di argomentazioni e considerazioni nellamotivazione dal giudice di merito, e il suo omesso esame deve risultaredecisivo, cioè tale che, se fosse stato considerato, l'esito della controversiasarebbe stato diverso” (con chiara motivazione Cass. n.17720/2018).Il motivo prosegue poi nell’affermare che la produzione della sentenzarelativa all’opposizione alla sanzione amministrativa doveva essereconsiderata piena prova della condotta di guida della ricorrente e non unmero argomento di prova.L’affermazione non è ancorata ad alcuna specifica violazione di legge ed èsmentita da quanto ritenuto dallo stesso giudice di merito (“la sentenzaresa in un altro giudizio può valere.. come prova documentale verso i terziche non sono parte del giudizio anche se non vincolante per il giudice … ilgiudice di primo grado, alla luce di tanto, non era quindi vincolato alladecisione ed alla c.t.u. espletata nel giudizio di opposizione alla sanzioneamministrativa e poteva valutare discrezionalmente le risultanze di talegiudizio”).Numero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026La parte ricorrente intende allora contestare la valutazione che il giudice dimerito ha dato alla sentenza prodotta, ma occorre allora rammentare che,il giudice è libero nella scelta del mezzo istruttorio più idoneo, tra quelliindicati dalle parti, ai fini della decisione della lite e l'esercizio di talepotere discrezionale, se correttamente motivato non è suscettibiledi sindacato in sede di legittimità, sindacato che va del pari escluso inordine alla denegata ammissione di un mezzo istruttorio in dipendenza delconvincimento del giudice di poter decidere la controversia in base aglielementi già acquisiti in atti (Cass.n. 1768/2025, Cass.n.19713/2023).Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 1 n.4, c.p.c. Motivazione apparente, contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;intrinseca contraddizione nella motivazione della sentenza di appelloallorché questa ha ritenuto che la sentenza di prime cure fosse esentedalle proposte censure.» in relazione all’art.360 n.3 c.p.c..Lamenta che il giudice di merito ha ritenuto che il valore dei documentiofferti in atti fosse lo stesso, ma poi ha omesso di valutare quantorappresentato nella consulenza tecnica d’ufficio e di giustificare perché ilrapporto dei vigili urbani avesse un valore argomentativo superiore allasentenza e alla consulenza, in base alle quali il risultato di quel rapporto èstato annullato.Il motivo merita accoglimento.Ed infatti la motivazione della decisione appare lacunosa e contraddittoria.Il giudice del gravame nella sua motivazione esordisce con affermazioniche non sono in alcun modo giustificate da parte di un giudice di merito.Premette, infatti, che: “La valutazione degli elementi istruttoricostituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito le cui conclusioni in ordine allaNumero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili” infatti “il giudicecivile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatoriacquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione attribuendo ad essi il valorepreminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiestidalle parti” (Cass.n. 11176 del 2017).In particolare “la valutazione dellerisultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta,tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggerela motivazione, involgono, in effetti apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito il quale è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti anche se allegatidalle parti (cfr. Cass. sez. VI, 1 Marzo 2021 n. 5560 .Tale premessa, evocativa dei precedenti giurisprudenziali che segnano ilimiti dello scrutinio di questa Corte e non del giudice di merito, sembradare, scorrettamente, fondamento di insindacabilità al giudizio delTribunale a fronte di un obbligo motivazionale che deve essere inveceassolto in modo completo ed esaustivo in merito all’esame di tutte lerisultanze istruttorie sottoposte al vaglio del gravame.Ed infatti poi, il giudice del gravame esamina il materiale istruttoriolimitandosi, da un lato, ad indicare il valore probatorio della sentenza resain altro giudizio quale liberamente valutabile dal giudice adito; da altrolato, distingue il valore probatorio delle risultanze dei verbali degli agentiintervenuti a seconda del fatto che esse riguardino circostanze accertate dipresenza o valutazioni svolte dagli stessi, ma, sulla base di tali premessegiunge ad affermare, senza alcuna spiegazione e contraddittoriamente,che “Va in ogni caso considerato che il verbale per la sua natura di attopubblico ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmatasolo da una specifica prova contraria” richiamando un precedentegiurisprudenziale (Cass. n.7883/2018) nel quale tale affermazione èriferita alle altre circostanze di fatto che l’agente segnali di avere accertatoNumero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altriaccertamenti e non riguarda, invece, le mere valutazioni dallo stessoespresse.In forza di tale assunto il medesimo Tribunale conclude quindi che “Ilgiudice di primo grado, alla luce di quanto suddetto, ha correttamenteritenuta non rilevante la sentenza emessa nell'altro giudizio, aventeoggetto diverso e che non ha visto la presenza delle stesse parti, e hainvece valutato sufficiente il verbale elevato dalla polizia locale,intervenuta il giorno del sinistro, che ha ricostruito la dinamica e hariconosciuto la responsabilità esclusiva della Renna”; e così – in modopalesemente contraddittorio - fonda l’accertamento dei fatti idonei adeterminare il giudizio di colpa sulla base delle sole valutazioni effettuatenel verbale dagli agenti accertatori non presenti al momento del sinistro eche aveva in precedenza qualificato come prive di valore probatorioprivilegiato.Il giudice del gravame si sottrae dunque all’obbligo di motivare in meritoalla maggior affidabilità, in termini di ricostruzione del sinistro, dellevalutazioni degli agenti di polizia intervenuti dopo il sinistro rispetto adaltri elementi istruttori offerti in atti, tra cui anche i dati tecnici ed irisultati eventualmente evincibili dalla consulenza tecnica svolta in altrogiudizio, così come quanto ritenuto nella decisione seppur relativa ad altrogiudizio. Là dove aderisce senza spiegare perché alle valutazioni fatte dalprimo giudice, evocandole, fra l’altro in modo generico, dimostra di avereassunto impropriamente – come preannunciato dall’errata invocazione deiprecedenti di questa Corte – i panni del giudice di legittimità,dimenticando di essere un giudice di merito di appello.Può dunque nella specie ravvisarsi quella anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoNumero registro generale 1198/2023Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 20716/2026Data pubblicazione 18/06/2026effettivamente dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Si coglie pertanto quanto menouna "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",sindacabile in questa sede (Cass. S.U. n.8053/2014).Il motivo va dunque accolto. Il giudice di rinvio provvederà a rendere unamotivazione effettiva ed intellegibile.Il suo accoglimento determina l’assorbimento del quarto.La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi indiversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo, accoglie ilterzo, dichiara assorbito il quarto. Cassa in relazione al terzo motivo lasentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi in persona didiverso Magistrato addetto all’Ufficio anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 4.6.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]