CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3278/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall o Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Venezia n. 1232/17, depositata il 12 giugno 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Roberta e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di figlie ed eredi di [OSCURATO:PERSONA]- nieri, deceduto il 10 maggio 2008, convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], sorella del de cujus, deceduta il 5 marzo 2011, per sentirla condannarealla restituzione della somma complessiva di Euro 890.287,00, indebitamente prelevata dalla dante causa daiconti cor- rentie dai depositi titoli cointestati ad essa ed al fratello e da un altro conto corrente intestato solo a quest'ultimo, e per sentir accertare la spettanza al Guarnieri della proprietà esclusiva della somma di Euro 481.244,38, ancora accreditata su un deposito titoli presso la [OSCURATO:PERSONA], ovvero, in su- bordine, per sentir condannare la convenuta alla restituzione di una somma non inferiore ad Euro 566.731,19, nonché al risarcimento dei danni patrimo- niali e non patrimoniali. Si costituì la convenuta, e resistette alla domanda, sostenendo che le somme indicate, ivi comprese quelle depositate sul conto intestato esclusiva- mente al Guarnieri, erano di proprietà comune dello stesso e della sorella, in quanto frutto dell'attività commerciale da entrambi svolta fin dalla fine degli anni cinquanta. 1.1. Con sentenza del 19 febbraio 2015, il Tribunale di Padova rigettò la domanda, ritenendo chele somme indicate dalle attrici fossero di proprietà comune di Dino ed [OSCURATO:PERSONA] e che la somma complessivamente prele- vata da quest'ultima fosse quindi inferiore a quella di cui essa poteva disporre. 2. L'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è statariget- tata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza del 12 giugno 2017. Premesso che la sentenza di primo grado non aveva accertato l'esistenza di una società di fatto tra Edda e [OSCURATO:PERSONA], ma si era limitata a rico- struire la provenienza del denaro che aveva alimentato i conti correnti ed il deposito titoli, la Corte ha confermato che le somme affluite sugli stessi erano comuni, in quanto frutto del lavoro di entrambi. Ha infatti affermato che tutti e due i fratelli eseguivano versamenti sui conti cointestati ed anche su quello intestato al solo [OSCURATO:PERSONA], sul quale confluivano anche i canoni di loca- zione d'immobili intestati ad [OSCURATO:PERSONA], nonché i dividendi dei titoli liqui- dati a favore di entrambi, e dal quale venivano prelevate le somme necessarie per il pagamento delle utenze telefoniche di entrambi. Ha aggiunto che la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di effettuare conferimenti di denaro trovava con- ferma nel subingresso della stessa, unitamente al fratello, nell'attività com- merciale esercitata dal padre, nella quale la Guarnieri aveva sempre svolto un ruolo attivo e continuativo, fino alla cessione della stessa. Ha ribadito, in proposito, l'attendibilità della deposizione resa dal commercialista dell'a- zienda, ritenendo superata la presunzione di cui all'art. 1854 cod. civ., ed ha confermato anche l'appartenenza esclusiva a Dino e [OSCURATO:PERSONA] delle somme ancora accreditate sul deposito titoli esistente al momento dell'aper- tura della successione del primo, ritenendo irrilevante, a tal fine, l'intesta- zione del deposito anche alle attrici, dal momento che le stesse avevano di- chiarato di averne appreso l'esistenza soltanto dopo la morte del padre. 3. Avverso la predetta sentenza Roberta e [OSCURATO:PERSONA] hannopro- posto ricorsoper cassazione, articolato in quindici motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,le ricorrenti denuncia no la null ità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. atti. cod. proc. civ., osser- vando che, nel ritenere di proprietà comune le somme accreditate sui conti correnti e sui depositi titoli, la Corte d'appello le ha prese in considerazione unitariamente, senza analizzare i singoli rapporti. Afferma che in tal modo la sentenza impugnata ha seguito lo stesso ragionamento di quella di primo grado, che aveva ritenuto sussistente una società difatto tra i fratelli Guar- nieri e presunto la spettanza comune delle somme affluite sui conti correnti e sui depositi titoli, omettendo di verificarne la provenienza, di tenere conto dell'intestazione dei conti e di considerare che i versamenti costituiscono di regola pagamenti, ed equiparando ingiustificatamente la quota spettante al titolare dell'impresa a quella del familiare che aveva prestato la propria atti- vità nella stessa.2. Con il secondo ed il terzo motivo,le ricorrent i deduc ono la violazione degli artt. 832, 1298, 1823, 1852, 1854 e 2697 cod. civ.e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ribadendo che i rapporti bancari avrebbero dovuto essere va- lutati separatamente, dal momento che uno dei conti correnti risultava inte- stato in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA], cui spettava la proprietà delle somme sullo stesso accreditate, ivi compresi i canoni di locazione degl'immobili di [OSCURATO:PERSONA] e il ricavato della vendita di titoli intestati alla stessa. Aggiun- gono che, nel riconoscere alla Guarnieri la comproprietà delle somme depo- sitate, la sentenza impugnata ha presunto un'intestazione fiduciaria delle stesse, in assenza dell'allegazione e della provadella stessa. Sostengono che in ogni caso il riconoscimento della comproprietà dei titoli avrebbe dovuto comportare il riconoscimento in favore di esse ricorrenti della proprietà esclu- siva di quelli residuati o la divisione degli stessi, previa restituzione degl'im- porti indebitamente prelevati. Affermano infine che la Corte d'appello ha omesso di menzionare le gestioni patrimoniali intestate a [OSCURATO:PERSONA]- nieri, la cui cointestazione anche ad esse ricorrenti avrebbe imposto l'appli- cazione della presunzione di comproprietà in favore di tutti i cointestatari. 3. Con il quarto e il quinto motivo,le ricorrenti lamenta no la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 167 e 1 32, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché la violazione degli artt. 832, 1173, 1823, 1852, 1854, 2247 , 2249, 2251, 2253, 2727, 2729 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 244 e 246 cod. proc. civ.,rilevando c he, nel confermare il ragionamento svolto nella sentenza di primo grado, la Corte d'appello ha omesso di esaminare i motivi di gravame da loro proposti, riguardanti l'esistenza di una società di fatto tra Dino e [OSCURATO:PERSONA], la gestione paritaria dell'azienda e dei rapporti bancari da parte degli stessi, la divisione tra di loro del ricavato della vendita dell'azienda, la parità delle quote a loro spettanti sull'eredità dei genitori e l'intestazione fi- duciaria delle somme accreditate sui conti correnti esui depositi titoli. 4. Con il sesto motivo, le ricorrent i denuncia no la violazione degli artt.1298 e 1854 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il deposito titoli fosse intestato anche a loro, anziché esclusivamente a Dino ed [OSCURATO:PERSONA], nonché per aver ritenuto che la presunzione di parità delle quote spettanti ai cointestatari potesse essere superata, nei loro con- fronti, in virtù dell'asserita ignoranza dell'esistenza del deposito, senza con- siderare che nei rapporti interni tra i cointestatari la pertinenza esclusiva delle somme versate non può essere accertata in via presuntiva, ma solo con prove legali. 5. Con il settimo e l'ottavo motivo, le ricorrenti deduc ono la violazione dell'art. 2697 cod. civ.e de gli art t . 115, 116 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., osservando che, nel ricono- scere a Dino e [OSCURATO:PERSONA] la comproprietà di tutte le somme accreditate sui conti correnti e sui depositi titoli,la Corte d'appello ha omesso di valutare la documentazione prodotta, attestante l'appartenenza a [OSCURATO:PERSONA] delle somme affluite sulle gestioni patrimoniali e di quelle utilizzate per l'acquisto degli strumenti finanziari, nonché l'appartenenza al Guarnieri e ad esse ricor- renti delle somme affluite su uno dei conti correnti e di quelle provenienti dalla vendita di titoli da loro acquistati, nonché l'appartenenza a [OSCURATO:PERSONA]- nieri dei soli canoni di locazione degl'immobili a lei intestati. 6. Con il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo motivo,le ricorrenti lamentanola violazione e la falsa applicazione degli artt. 61 e 191 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e l'omesso esame di un fatto controverso e deci- sivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver rigettatol'i- stanza di ammissione di una c.t.u., in quanto ritenuta esplorativa, senza con- siderare che la stessa avrebbe dovuto avere ad oggetto la documentazione già acquisita agli atti. 7. Con il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo, le ricorrenti denun- ciano la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto attendibile la deposizione resa dal commercialista di famiglia, senza tenere conto dell'eccezione d'incapacità a testimoniare da loro solle- vata, in ragione della circostanza che il medesimo commercialista aveva in- dotto [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare gl'indebiti prelievi. 8. Con il quattordicesimo motivo, le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 115, 132, secondo comma, n. 4 e 244 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver deciso la controversia sulla base di prove nulle, in quanto ammesse in violazione dell'art. 244 cod. proc. civ., senza esaminare la relativa eccezione. 9. Con il quindicesimo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., censurandola sentenza impugnata per aver omesso di pro- nunciare in ordine al motivo di gravame concernente l'omessa inclusione tra le somme da dividere di quelle accreditate su un deposito titoli intestato esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA]. 10. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la comune problematica relativa all'accertamento della spettanza delle somme versate su conti cointestati, sono parzialmente fondati. Non merita infatti consenso la tesi sostenuta dalle ricorrenti, secondo cui la sentenza impugnata avrebbe proceduto allo scioglimento di una comunione ereditaria o all'accertamento dell'esistenza di una società di fatto, invece di pronunciare in ordine alla domanda di ripetizione dell'indebito da loro propo- sta: a tal fine, non può ritenersi infatti sufficiente la mera circostanza che la Corte territoriale abbia preso unitariamente in considerazione i rapporti ban- cari intrattenuti da Dino e [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto della diversa intestazione degli stessi. La domanda di sciogli- mento della comunione ereditaria presuppone l'esistenza di un compendio indiviso facente capo ad una pluralità di soggetti,cui è pervenuto per succes- sione mortis causa,e mira all'attribuzione di beni determinati in proporzione ai rispettivi diritti successori(cfr. Cass., Sez. II, 4/09/2020, n. 18468; 10/04/ 2017, n. 9192; 10/11/2010, n. 22885), mentre quella di accertamento di una società di fatto postula l'esistenza di una struttura organizzata emergente da un complesso di circostanze idonee ad evidenziare, pur in mancanza di un contratto sociale, l'esercizio in comune di un'attività economica e l'affectio societatis(cfr. Cass., Sez. VI, 15/09/2020, n. 19234; 5/05/2016, n. 8981; Cass., Sez.I, 11/03/2010, n. 5961): tali elementi non risultano neppure men- zionati nella sentenza impugnata, la quale, in linea con i fatti allegati dalle parti, si è limitata a dare atto della cointestazione dei predetti rapporti, de- sumendone, in mancanza di prova del versamento di somme di pertinenza di uno solo dei cointestatari, l'uguale diritto di questi ultimi sugl'importi accre- ditati, ed escludendo l'illegittimità dei prelievi effettuati da [OSCURATO:PERSONA], in quanto inferiori alla quota alla stessa complessivamente spettante. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che, a sostegno di tale con- clusione, la Corte territoriale abbia richiamato la dichiarazione di successione di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale ha desunto l'ammontare delle somme risultanti a suo credito al momento del decesso, non essendo stato in alcun modo de- dotto che l'asse ereditario del de cujus fosse costituito esclusivamente dalle predette somme, peraltro determinate al netto dei prelievi effettuati da [OSCURATO:PERSONA], né che quest'ultima fosse compresa tra i suoi eredi, ma essendo stato fatto valere nei confronti della stessa esclusivamente il diritto alla resti- tuzione delle somme prelevate. Parimenti irrilevante risulta, in questa sede, la circostanza, evidenziata dalla sentenza impugnata, che Dino e [OSCURATO:PERSONA]- nieri fossero subentrati al padre nell'attività di commercio di prodotti di can- celleria da lui precedentemente esercitatae l'avessero gestita congiuntamen- te fino all'anno 1982, trattandosi di un elemento istruttorio valorizzato ai soli fini dell'affermazione della disponibilità da parte della donna di mezziecono- mici idonei a consentirle di effettuare autonomamente versamenti sui conti, e quindi dell'esclusione della provenienza delle somme accreditate dal solo [OSCURATO:PERSONA]. 10.1. La sentenza impugnata non può essere tuttavia condivisa nella parte in cui, sulla base dell'accertata provenienza dei versamenti da parte di entrambi i predetti soggetti, ha ritenuto indifferenziatamente applicabile a tutti i rapporti bancari in questione il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cointestazione del conto corrente bancario, ma rite- nuto operante anche in riferimento al deposito di titoli, secondo cui la cointe- stazione del rapporto comporta, nei rapporti interni trai cointestatari, l'appli- cabilità non già dell'art. 1854 cod. civ., riguardante esclusivamente i rapporti con la banca, ma dell'art. 1298, secondo comma, cod. civ., in base al quale il debito ed il credito solidale si dividono in quote uguali se non risulti diver- samente, con la conseguenza che ciascuno dei cointestatari deve considerarsi contitolare per parti uguali del saldo attivo o dei titoli depositati sul conto, a meno che non venga fornita la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza diuno di essi (cfr. Cass., Sez. II, 14/09/2022, n. 27069; 4/01/ 2018, n. 77; Cass., Sez. III, 24/02/2010, n. 4496).E' infatti pacifico che, tra i rapporti ai quali si riferisce la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nieri, soltanto tre, e precisamente il deposito titoli contrassegnato dal n. 496499 e le gestioni patrimoniali contrassegnate dai nn. 4212 e 12980, risul- tavano cointestati a Dino ed [OSCURATO:PERSONA], mentre il quarto, costituito dal conto corrente bancario contrassegnato dal n. 8710L, era intestato esclusi- vamente a [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a quest'ultimo conto, non poteva dunque considerarsi operante, neppure nei rapporti interni tra i cointestatari, la pre- sunzione di uguaglianza delle quote stabilita dall'art. 1298, secondo comma, cod. civ., dovendo piuttosto ritenersi che le somme accreditate fossero di pertinenza esclusiva dell'unico intestatario, indipendentemente dalla loro pro- venienza,a meno che non fosse stato dedotto e dimostrato che tra il titolare del conto e l'autrice del versamento sussistessero rapporti tali da giustificare l'affidamento delle predette somme e il conseguente obbligo dell'affidatario di restituirle alla proprietaria. In quanto configurabile come un pagamento, l'effettuazione di una rimessa in conto corrente da parte di un soggetto di- verso dall'intestatario fa infatti presumere l'esistenza di un titolo giustifica- tivo, che pone a carico di colui che l'abbia effettuata l'onere di fornire la prova dell'insussistenza originaria o sopravvenuta di una valida causa solvendi, op- pure dell'effettuazione della rimessa sulla base di un titolo idoneo ad attribuire al solvensil diritto alla restituzione. 11. Sono invece infondati il quarto ed il quinto motivo, con cui le ricorrenti ripropongono le censure mosse alla sentenza di primo grado, lamentando l'o- messo esame delle stesse da parte della Corte territoriale, o comunque il difetto di motivazione al riguardo. Come si è detto, la sentenza impugnata non ha affatto omesso di pro- nunciare in ordine alle questioni sollevate dalle ricorrenti, ma le ha motivata- mente disattese, avendo per un verso escluso che la controversia avesse ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria o l'esistenza di una so- cietà di fattotra i Guarnieri, e per altro verso ritenuto accertata la provenienza delle somme accreditate sui conti, sulla base degli elementi acquisiti agli atti, da cui ha desunto la confluenza negli stessi dei redditi di beni personali di [OSCURATO:PERSONA] e dei proventi dell'attività commerciale da lei esercitata con- giuntamente a [OSCURATO:PERSONA]. Tale apprezzamento, configurabile come un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ovvero per inesistenza, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., non risulta validamente censurato dalle ricorrenti, le quali si limitano a riportare testualmente i motivi di appello, senza neppure essere in grado di individuare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito per giungere alla decisione, in tal modo dimostrando di volersollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica del provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale della moti- vazione, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come mo- tivo di ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/ 2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). 12. E' parimenti infondato il sesto motivo, con cui le ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accertato la provenienza delle somme accreditate sui conti mediante il ricorso ad elementi indiziari, anziché a prove legali. Premesso che il riferimento al deposito titoli, quale oggetto di cointesta- zione anche a Roberta e [OSCURATO:PERSONA], oltre che a Dino ed [OSCURATO:PERSONA]- nieri, costituisce con tutta evidenza un lapsus calami, essendo pacifico tra le parti che le ricorrenti erano cointestatarie soltanto delle due gestioni patri- moniali,si osserva, in riferimento a queste ultime, che, come ripetutamente affermato da questa Corte, nei rapporti interni tra i cointestatari di un rap- porto bancario, la dimostrazione della pertinenza esclusiva delle somme ac- creditate, ai fini del superamento della presunzione di parità delle quotepre- vista dall'art. 1298, secondo comma, cod. civ.,non richiede necessariamente il ricorso a prove legali, ma può essere fornita anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass., Sez. II, 21/10/2021, n. 29324; Cass., Sez. lav., 23/09/2015, n. 18777; Cass., Sez. I, 5/12/2008, n. 28839).Non merita dunque censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che Roberta e [OSCURATO:PERSONA] non erano neppure a conoscenza dell'esistenza delle gestioni patrimoniali, ha ritenuto verosimile che esse non avessero effettuato alcun versamento sulle stesse, concludendo pertanto, conformemente ad elementari regole logiche, che, nonostante la cointesta- zione delle gestioni anche alle ricorrenti, le somme accreditate erano di per- tinenza esclusiva di Dino ed [OSCURATO:PERSONA]. 13. Sono invece inammissibili il settimo e l'ottavo motivo, riguardanti la prova della pertinenza delle somme accreditate sul conto corrente, sul depo- sito titoli e sulle gestioni patrimoniali. La valutazione compiuta al riguardo dalla Corte territoriale risulta infatti sorretta da un'ampia motivazione, nella quale si dà conto non solo delle ri- sultanze delle prove testimoniali assuntenel corso del giudizio, ma anche di quelle della documentazione prodotta, ritenuta idonea a dimostrare che sui conti in contestazione erano affluite somme di pertinenza sia di Dino che di [OSCURATO:PERSONA], che le avevano utilizzate per i pagamenti effettuati da cia- scuno di essi: tale apprezzamento, configurabile come un giudizio di fatto, non risulta validamente censurato dalle ricorrenti, le quali si limitano ad insi- stere sulla valenza probatoria dei documenti prodotti, in tal modo dimo- strando di voler sollecitare, ancora una volta, un ries ame del merito della controversia, non consentito in questa sede. Nel lamentare l'inosservanza dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., le ricorrenti non considerano poi che la prima disposizione può ritenersi violata soltanto nell'i- potesi in cui il giudice abbia posto l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, la seconda quando il giudice abbia posto a fondamento della deci- sione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli dalla legge, e la terza quando si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, ma le abbia attribuito un altro e diverso va- lore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 2867; Cass., Sez. VI, 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 13395): nessunodi tali vizi puòritenersi ricorrente nel caso in esame, avendo la Corte territoriale escluso il superamento della presunzione di cui all'art. 1298, secondo comma, cod. civ. nei rapporti tra Dino ed [OSCURATO:PERSONA], ed avendola invece ritenuta superata nei rapporti con Roberta e [OSCURATO:PERSONA], sulla base degli ele- menti addotti dalle parti, dai quali ha tratto il convincimento della provenienza delle somme accreditate dai primi due e dell'estraneità delle ricorrenti alla gestione dei conti, attribuendo a ciascun elemento il valore probatorio che gli è proprio ed operando in conformità della regola di giudizio dettata dall'art.2697 cod. civ. 14. Sono parimentiinammissibili il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo motivo, concernenti il rigetto dell'istanza di ammissione di una c.t.u. conta- bile. La predetta decisione è stata infatti giustificata dalla Corte d'appello me- diante la sottolineatura del carattere meramente esplorativo della consu- lenza, ricollegabile all'insufficienza della documentazione prodotta ai fini della ricostruzione dell'andamento dei conti contestati ed all'impossibilità di acqui- sire ulteriore documentazione, in ragione dell'insussistenza dell'obbligo della Banca di conservare quella anteriore a un decennio.Tali considerazioni non meritano censura, avuto riguardo alla natura della c.t.u., la qualenon costi- tuisce un mezzo di prova, ma uno strumento istruttorio rimesso alla discre- zionalità del giudice di merito, ai fini della valutazione di elementi acquisiti agli atti o della soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari conoscenze tecnico-scientifiche, con la conseguenza che la stessa non può essere disposta al fine di dispensare le parti dall'onere di fornire la prova dei fatti allegati a sostegno delle rispettive domande o eccezioni,ed è legittima- mente negata quando, come nella specie,le stesse mirino a supplire, attra- verso la relativa istanza, alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero a sollecitare il compimento di un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze rimasti sforniti di prova (cfr. Cass., Sez. VI, 12/04/2019, n. 10373; 15/12/2017, n. 30218; 8/02/2011, n. 3130). 15. Sono altresì inammissibili il tredicesimo e il quattordicesimo motivo, riflettenti l'inattendibilità della deposizione resa da uno dei testimoni escusso nel corso dell'istruttoria. Com'è noto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sulla attendibilità dei testi, cosìcome la scelta, tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto, riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dagli elementi che ritenga più affidabili, dandone adeguata- mente conto in motivazione, senza essere però tenuto a confutare specifica- mente gli elementi non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Cass., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; Cass., Sez. lav., 1/09/2003, n. 12747). Tale valu- tazione opera su un piano diverso da quello della capacità a testimoniare, attenendo non già alla presenza di un interesse giuridico idoneo a legittimare la partecipazione del teste al giudizio, ma alla veridicità della deposizione, che il giudice è tenuto a vagliarealla stregua di elementi oggettivi ( quali la preci- sione e la completezza della dichiarazione, l'assenza di contraddizioni, etc.), e soggettivi(come la qualità personale del teste, i suoi rapporti con le parti, l'eventuale interesse ad un determinato esito della lite, etc.) (cfr. Cass., Sez. VI, 30/09/2021, n. 26547; Cass., Sez. II, 9/08/02019, n. 21239; Cass., Sez. III, 30/03/2010, n. 7763). Essa è stata puntualmente compiuta dalla Corte territoriale, la quale ha confermato l'attendibilità delle deposizioni rese dai testi, in quanto convergenti con le altre risultanze dell'istruttoria e non infi- ciate dalla presenza d'interessi idonei a legittimarne la partecipazione al giu- dizio. Il discorso vale in particolare per la deposizione del commercialista dei Guarnieri, deposizione rispetto alla quale le ricorrenti insistono a ritenere la sua incapacità a testimoniare sulla base della circostanza secondo cui fu pro- prio quest’ultimo a consigliare ad [OSCURATO:PERSONA] di eseguire i prelevamenti contestati. Evidente infatti che una tale deposizione pone semmai un profilo di attenta valutazione sulla attendibilità ma non esclude di certo la capacità del teste a deporre dato che egli non è in una posizione di conflitto di interessi con le ricorrenti tale da giustificarne la partecipazione a questo giudizio come pure non la esclude la ipotetica proposizione di una azione diretta nei suoi confronti anche a titolo risarcitorio. Questa valutazione sull’attendibilità è stata resa dalla Corte di appello laddove ha analiticamente posto a confronto le sue dichiarazioni con le altre risultanze istruttorie. 16. E' inoltre inammissibile il quattordicesimo motivo, con cui si censura l'ammissione della prova testimoniale dedotta dalla convenuta, in quanto non avente ad oggetto fatti specifici e coinvolgente valutazioni nondemandabili ai testi. Com'è noto, infatti, il giudizio in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza della prova testimoniale è insindacabile in sede di legittimità, implicando una valutazione di fatto che può essere censurata esclusivamente per violazione di principi giuridici o per incongruenze di ordine logico, nella specie neppure dedotte dalle ricorrenti, le quali si limitano ad insistere sulla genericità dei capitoli di prova articolati dalla convenuta, omettendo peraltro di riportarli testualmente acorredo delle proprie censure (cfr. Cass., Sez. lav., 21/11/ 2022, n. 34189; Cass., Sez. II, 10/09/0224, 18222). 17. E' infine inammissibile il quindicesimo motivo, riflettente l'omessa pronuncia in ordine al motivo di gravame con cui le ricorrenti avevano lamen- tato la mancata inclusione, tra le somme da dividere, di quelle accreditate sul deposito titoli contrassegnato dal n. 496499 sub 2, intestato esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA]. Come già detto in precedenza, la controversia in esame non ha ad og- getto la divisione del patrimonio comune di Dino ed [OSCURATO:PERSONA], ma solo la restituzione delle somme da quest'ultima indebitamente prelevate dai conti bancarispecificamente indicati dalle attrici, tra i quali, per quanto risulta, non era compreso il deposito titoli contrassegnato dal predetto numero, ma sol- tanto quello contrassegnato dal n. 496499, cointestato a Dino ed [OSCURATO:PERSONA]- nieri: l'esistenzadel deposito intestato esclusivamente a quest'ultima , come precisano le stesse ricorrenti, emergeva soltanto dagli atti della convenuta e dalla documentazione bancaria prodotta in giudizio, sicché l'omessa valuta- zione dello stesso non può essere fatta valere ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., la cui violazione, presupponendo che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, è deducibile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito non abbia statuito su uno o più capi della domanda, autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, oppure abbia pronunciato soltanto nei confronti di alcune delle parti (cfr. Cass., Sez. VI, 3/03/2020, n. 5730; 27/11/2017, n. 28308; Cass., Sez. I, 16/07/2018, n. 18797).In quanto configurabile come pretermissione di un fatto storico, il vizio inquestione non avrebbe potuto essere denunciato neppure ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ma solo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., e a condizione che il fatto trascurato avesse costituito oggetto del dibattito processuale e che risultasse idoneo ad orientare in senso diverso la decisione: la sussistenza di tali presupposti è rimasta tuttavia indimostrata, essendosi le ricorrenti limitate a lamentare l'o- messa pronuncia in ordine al motivo di gravame, senza neppure spiegare le ragioni per cui la valutazione della predetta circostanza avrebbe potuto inci- dere sulla decisione della controversia. 18. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento parziale dei primi tre motivi d'impugnazione, con il conseguente r