CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.33635/2024 depositata il 20/12/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la revocazioneex art. 391-bis c.p.c. dell’ordinanza di questa Suprema Corte n.Numero registro generale 14669/2025Numero sezionale 1961/2026Numero di raccolta generale 22176/2026Data pubblicazione 28/06/202633635/2024, pubblicata in data 20.12.2024, che ha rigettato il suo ricorsoavverso la sentenza n. 161/2021 della Corte di Appello di Ancona, cheaveva confermato il rigetto della sua domanda di annullamento di uncontratto di affitto di fondo rustico in Recanati stipulato con GuzziniMassimo [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento delladomanda ella aveva addotto di aver concesso in affitto il fondo da moltianni ai [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano poi chiesto di stipulare un nuovo contrattoper una durata limitata di tre anni per poter godere del contributo PAC; inforza del rapporto di fiducia sorto nel tempo, la Tarducci avevaacconsentito alla conclusione del nuovo contratto e gli affittuari si eranoimpegnati ad acquisire la sottoscrizione dei rappresentanti delleassociazioni sindacali per poter validare il patto in deroga quanto al limitetemporale di durata, sottoscrizione poi né acquisita né richiesta, cosìfacendo sorgere il diritto dei [OSCURATO:PERSONA] a permanere nel godimentodell’immobile per la durata legale. Ritenendo che i [OSCURATO:PERSONA] avessero agitocon l’intento specifico di indurre in errore la Tarducci, questa aveva agitoper l’annullamento per dolo del contratto stipulato, domanda respinta inprimo grado. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la sentenzadel giudice di prime cure e la Corte di Cassazione aveva altresì rigettato ilsuccessivo ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Semplice si è difesa concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo censura la sentenza impugnata ex art.391 bis c.p.c. inrelazione all’art.395 n.4 c.p.c. per «errore di fatto risultante dagli atti e daidocumenti della causa; decisione fondata sulla supposizione di un fatto lacui verità è incontrastabilmente esclusa e che non costituì un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.»Numero registro generale 14669/2025Numero sezionale 1961/2026Numero di raccolta generale 22176/2026Data pubblicazione 28/06/2026La ricorrente osserva: “Nell’ordinanza impugnata la Corte di Cassazione haritenuto l’inammissibilità del settimo motivo di ricorso articolato da questadifesa sulla base della seguente, testuale, motivazione: Nell’atto diadizione di questa Corte, parte ricorrente - sebbene riproduca il contenutodei capitoli della prova testimoniale non ammessa dal giudice di primecure - ha omesso di puntualizzare se (ed in quali termini) abbia sollevatospecifico motivo di appello censurante la reiezione delle istanze istruttoriede qua, condizione imprescindibile per attivare il dovere decisorio sulpunto del giudice di secondo grado. Tanto rende la doglianzainammissibile in questa sede ”. Deduce poi che nel suo ricorso,diversamente da quanto ritenuto nella citata motivazione quanto alsettimo motivo, al punto riguardante il motivo in questione (pag.61) laricorrente aveva espressamente evidenziato: “Le ragioni testé riferite sialimentavano degli errati e superficiali presupposti illustrati e contrastatinei motivi di appello sub II) e III) ed il fatto che quest’ultimi non sianostati affrontati – neppure in minima parte - dal Giudice di secondo grado,costituisce ulteriore ragione di censura del qui impugnato decisum”.2. Il motivo è inammissibile.Nella pronuncia qui impugnata viene espressamente affermato il settimomotivo come inammissibile ai sensi dell’art.366, primo comma, n.6 c.p.c.:norma, questa, che postula sia specificato in quale sede processuale ilmotivo stesso, ancor prima del singolo documento, è stato dedotto inmodo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudicedi legittimità e garantire la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticadella Suprema Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass.n.18932/2016, Cass. S.U. n. 27199/2017, Cass. n.2346/2024, Cass. n.16182/2025).Numero registro generale 14669/2025Numero sezionale 1961/2026Numero di raccolta generale 22176/2026Data pubblicazione 28/06/2026Rientra nell'ambito dell'attività di valutazione del giudice l'interpretazionedei contenuti espositivi degli atti di parte, e specificamente dei motivi delricorso per cassazione, e non è idonea ad integrare errore revocatorio,rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c.l'interpretazione dei contenuti espositivi negli atti del giudizio, e dunqueun’attività valutativa, che non può essere - quand'anche risulti errata –oggetto di revocazione (Cass. S.U. n.13181/2013). Né tantomeno unapronuncia della Corte di cassazione può essere impugnata per revocazionein base all'assunto che abbia male compreso i motivi di ricorso, perché ciòcostituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto ex art. 395,comma primo, n. 4 c.p.c. (Cass. n.9835/2012).Al contrario è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4,c.p.c. la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice dilegittimità laddove questi non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso(S.U. n.31032/2019; Cass. n. 16297/2025). Pertanto, deve escludersi ilvizio revocatorio tutte volte che la pronuncia sul motivo sia effettivamenteintervenuta, anche se con motivazione che non abbia presospecificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motividi censura del punto, perché in tal caso è dedotto non un errore di fatto(quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errataconsiderazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un erroredi giudizio (Cass. S.U. n.31032/2019, Cass. n. 13109/2024, Cass.n.16297/2025).3. D’altronde, il motivo di revocazione delle sentenze pronunciate daquesta Suprema Corte deve essere comunque decisivo nel senso che, insua assenza, la decisione sarebbe stata diversa, ovvero che tra lapercezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nessocausale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, lapronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso (S.U.n.20013/2024); essoNumero registro generale 14669/2025Numero sezionale 1961/2026Numero di raccolta generale 22176/2026Data pubblicazione 28/06/2026inoltre deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione eincidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficiail contenuto della decisione impugnata in cassazione non può essere fattovalere se non con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v.Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 24355 del 2018; n.26643 del 2018). E nella specie tali presupposti non sussistono perché ladecisività è dedotta facendo leva su una valutazione delle possibilideposizioni dei testi indicati ove ammessi nel giudizio di merito, e noninvece con riguardo alla decisione oggetto di revocazione. Anzi, in forzadella motivazione in merito ai precedenti motivi del ricorso in cassazione,la Corte di legittimità con la sentenza impugnata ha messo in luce ilprincipio che, “per il consolidato orientamento del giudice di nomofilachia,per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contrattoda interpretare non deve essere l’unica interpretazione possibile, o lamigliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni: lavalutazione del giudice di legittimità non può infatti investire il risultatointerpretativo in sé, che appartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservatial giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canonilegali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile edella coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguenteinammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negozialeoperata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversavalutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (ex plurimis,Cass. 10/02/2023, n. 4272; Cass. 14/12/2022, n. 36516.)”. Deve peraltrorilevarsi che, qualora la legge non disponga diversamente in modoespresso, il giudice è libero nella scelta del mezzo istruttorio più idoneo,tra quelli indicati dalle parti, ai fini della decisione della lite e l'esercizio ditale potere discrezionale, se correttamente motivato, non è suscettibiledi sindacato in sede di legittimità, sindacato che va del pari escluso inordine alla denegata ammissione di un mezzo istruttorio in dipendenza delNumero registro generale 14669/2025Numero sezionale 1961/2026Numero di raccolta generale 22176/2026Data pubblicazione 28/06/2026convincimento del giudice di poter decidere la controversia in base aglielementi già acquisiti in atti (Cass.n. 1768/2025; Cass.n.19713/2023).4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Le spese delgiudizio di cassazione liquidate come da dispositivo seguono lasoccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere aparte controricorrente le spese processuali, liquidate in euro 2.800 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misuradel 15 per cento e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi