CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02346/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25385/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domi- cilio eletto in Roma, viaG. Pisanelli, n. 2 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in qualità di mandataria dell'[OSCURATO:SOCIETA]., e DOBANKS.P.A., in qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA].; –intimate – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 742/19, depositata il 30 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede con beneficio d'inventario di [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio l'[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di man- dataria dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., proponendo opposi- zione al decreto ingiuntivo n. 23828/12, emesso il 30 novembre 2012, con cui il Tribunale di Roma aveva intimato ad esso opponente ed alla sua dante causa, in qualità di fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento della somma di Euro 103.554,20, oltre interessi, a titolo di saldo debitore di un conto corrente intrattenuto dalla debitrice principale con la [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa dell'[OSCURATO:SOCIETA]. A sostegno della domanda, l'opponente eccepì la nullità del decreto in- giuntivo, in quanto emesso successivamente al decesso dell'Altobelli, la de- cadenza della Banca dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., e l'illegit- timità della capitalizzazionetrimestrale degl'interessi. Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), e resistette all'opposi- zione, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza del 16 settembre 2016, il Tribunale di Roma accolse parzialmente l'opposizione, dichiarando l'inesistenza del decreto ingiuntivo nei confronti dell'Altobelli e la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degl'interessi, limitatamente al periodo ante- riore al 1° luglio 2000, e rideterminando la somma dovuta in Euro 94.810,68, oltre interessi convenzionali con decorrenza dal 31 maggio 2010. 2. L'impugnazione proposta dal Manninei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA] e della Dobank, in qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito, è stataparzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma , che con sentenza del 30 gennaio 2019 ha rideterminato la somma dovuta in Euro 35.284,50, oltre interessiconvenzionali, compensando i due terzi delle spese del doppio grado di giudizio, e ponendo il residuo a carico dell'appellante. A fondamento della decisione, la Corte ha confermato la nullità della clau- sola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degl'interessi, anche per il periodo successivo al 1° luglio 2000, per contrarietà all'art. 1283 cod. civ., affermando l'inapplicabilità della disciplina introdotta dall'art. 25, comma terzo, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, in quanto dichiarato costitu- zionalmente illegittimo, escludendo la riconducibilità della predetta pattui- zione ad un uso negoziale, non configurabile per difetto dell'opinio juris ac necessitatis, e ritenendo non provato che a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 fosse stata stipulata una nuova pattuizione conforme alla nuova disciplina. Ha ritenuto inoltre non dovuta la commissione di massimo scoperto, non essendo stato indicato il documento recante la re- lativa pattuizione, ed ha pertanto provveduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente, sulla base del ricalcolo effettuato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio. 3. Avverso la predetta sentenza il Manni ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Le intimate non hannosvolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1815, 1283 e 1421 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., osservando che, nonostante le sollecitazioni contenute nello atto di appello e ribadite in sede di discussione, la sentenza impugnata ha omesso di rilevare la natura usuraria degl'interessi applicati dalla Banca, non avendo tenuto conto, a tal fine, dell'addebito della commissione di massimo scoperto, anch'essa computabile ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. 2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 161 cod. proc. civ., rilevando che, nel rideterminare il saldo del conto corrente sulla base del ricalcolo effettuato dal c.t.u., la Corte d'appello si è limitata ad affermarne la correttezza, con motivazione di mero stile, senza considerare che il consulente non aveva affatto detratto la commissione di massimo scoperto, ma si era limitato ad escluderne la capitalizzazione. 3. Ipredetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili. La sentenza impugnata, pur non essendosi espressamente pronunciata in ordine alla natura usuraria degl'interessi, peraltro allegata in maniera al- quanto generica e marginale nell'atto di appello,ha infatti accolto le censure proposte dal ricorrente avverso la decisione di primo grado, rideterminando la somma dovuta sulla base dei conteggi effettuati dal c.t.u., che aveva rical- colato il saldo finale del conto corrente mediante l'esclusione proprio di quegli addebiti (capitalizzazione trimestrale degl'interessi e commissione di mas- simo scoperto) ai quali l'appellante aveva ricollegato il superamento del tasso soglia di cui all'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. La mancata proposizione di uno specifico motivo di gravame volto a riba- dire la natura usuraria degl'interessi, non accertata in primo grado in quanto dedotta soltanto in comparsa conclusionale senza l'allegazione dei necessari elementi di riscontro, consente di escluderela sussistenza di un'omissione di pronuncia, per la cui configurabilità è necessario che sia stata proposta una domanda autonomamente apprezzabile e inequivocabilmente formulata (cfr. Cass., Sez. II, 14/10/2021, n. 28072; Cass., Sez. lav., 4/07/2014, n. 15367; Cass., Sez. V, 4/03/2013, n. 5344). In assenza di un'apposita censura, l'o- messo esame della predetta questione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi non già dell'art. 112 cod. proc. civ., ma dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per violazione delle norme sostanziali che ne prevedono la rilevabilità d'ufficio, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati nel giudizio di merito(cfr. Cass., Sez. III, 17/ 07/2023, n. 20713; 11/11/2020, n. 25298; 9/05/2019, n. 12259). Tale allegazione, nella specie,non ha avuto luogo adeguatamente nep- pure in questa sede, non avendo il ricorrente fornito alcuna precisazione in ordine al tasso d'interesse globale effettivamente applicato al conto corrente, ma essendosi limitato a sostenere che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il c.t.u. aveva incluso nel ricalcolo del saldo finale la commissione di massimo scoperto, sulla quale aveva computato anche gli interessi: in tal modo, tuttavia, egli ha per un vero proposto una censura non pertinente alla questione degl'interessi usurari, e per altro verso ha fatto va- lere un vizio non deducibile con il ricorso per cassazione. In quanto riflettente un contrasto tra la realtà emergente dagli atti processuali e la rappresenta- zione risultante dalla sentenza impugnata, l'erronea supposizione del man- cato computo della commissione di massimo scoperto nel ricalcolo del saldo finale non è censurabile ai sensi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., riguar- danti rispettivamente la disponibilità e la valutazione delle prove, né ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., riguardante l'omessa valu- tazione di un fatto controverso, ma può essere fatta valere con il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., configurandosi come il risultato di un errore percettivo della Corte territoriale, obiettivamente ed im- mediatamente rilevabile attraverso il confronto tra la sentenza impugnata e la relazione del c.t.u.(cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/ 2021, n. 16439; Cass., Sez. III, 14/02/2006, n. 3190; Cass., Sez. lav., 3/04/2009, n. 8180).Nel dichia- rare illegittimo l'addebito della commissione di massimo scoperto, la Corte territoriale ha infatti riferito di aver disposto un'integrazione della c.t.u. pro- prio al fine di depurare il saldo del conto dalle commissioni indebitamente applicate, facendo proprie le relative risultanze, in ordine alle quali ha rilevato la mancata formulazione di osservazioni critiche ad opera dei c.t. di parte; né risulta precisato se la sollecitazione al rilievo d'ufficio del carattere usurario degl'interessi, che il ricorrente sostiene di aver formulato in sede di discus- sione orale, si estendesse anche al profilo in questione, il quale non puòquindi essere considerato come un punto controverso sul quale la sentenza si è pro- nunciata. 4. Con il terzo motivo,il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 1283 cod. civ., censurando la sentenza impu- gnata per aver confermato l'applicabilità degl'interessi convenzionali e della commissione di massimo scoperto per il periodo successivo alla chiusura del conto corrente, senza considerare che l'estinzione del rapporto escludeva l'o- peratività delle clausole contrattuali, comportando l'applicabilità della disci- plina generale del codice civile. 4.1. Il motivo è infondato. Benvero, nel condannare il ricorrente al pagamento del saldo passivo del conto corrente, così come ricalcolato dal c.t.u., la sentenza impugnata ha riconosciuto alla Banca, sul relativo importo,gli «interessi convenzionali» con decorrenza dalla data di chiusura del conto e fino al soddisfo: con la predetta espressione, la cui portata precettiva va ricostruita sulla base delle argomen- tazioni svolte in motivazione, la Corte territoriale non ha tuttavia inteso, evi- dentemente, riferirsi agli interessi maggiorati delle medesime voci previste dalle clausole contrattuali dichiarate nulle, ma agl'interessi semplici calcolati al tasso, diverso da quello legale,convenuto dalle parti. Tale interpretazione trova conforto proprio nella disciplina generale dettata dall'art. 1224, primo comma, secondo periodo, cod. civ., il quale, disponendo che «se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura», si riferisce alla disciplina contrat- tuale dell'obbligazione, della quale prevede la perpetuazione anche dopo la scadenza dell'obbligazione, ovviamente nei limiti in cui le condizioni conve- nute dalle parti possano ritenersi legittime (cfr. Cass., Sez. I, 18/11/1994, n. 9791; 22/ 06/1985, n. 3760; Cass., Sez. III, 20/06/1992, n. 7571). 5. Con il quarto motivo,il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91, 92 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, osservando che, nel disporre la parziale compensazione delle spese processuali e nel porre il residuo a carico di esso ricorrente, la sentenza im- pugnata non ha tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione al decreto in- giuntivo e dell'appello, né della mancata proposizione del tentativo obbliga- torio di conciliazione da parte della Banca. 5.1. Il motivo è infondato. Ai fini del regolamento delle spese processuali, la sentenza impugnata ha correttamente attribuito rilievo all'esito complessivo della lite, costituito dallo accoglimento parziale dell'opposizione al decreto ingiuntivo e dalla conse- guente condanna dell'opponente al pagamento del saldo passivo del conto corrente, sia pure in misura notevolmente inferiore a quella riconosciuta alla Banca con il decreto ingiuntivo e la sentenza di primo grado: tale valutazione si pone perfettamente in linea con il criterio generale della soccombenza, operante anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale impone di tenere conto dell'esito globale del giudizio, indipendentemente dal risultato delle singole fasi in cui si è articolato, con la conseguenza che il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, ancorché in misura inferiore a quella accordata nel procedimento monitorio, o addirittura in misura minima, pur dovendo subire legittimamente la revoca del decreto ingiuntivo, deve considerarsi comunque vittorioso, e non può quindi essere condannato al pagamento delle spese processuali, ferma restando, tuttavia, la possibilità di compensarle in tutto o in parte, per le ragioni indicate dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587; Cass., Sez. II, 10/09/2009, n. 19560; 21/03/1983, n. 1977). 6. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimata. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei