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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19714/2026

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si dall'avvocatoPierfrancesco Zecca,-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 339/2023depositata il 28/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Potenza rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso laNumero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026sentenza pronunciata dal Tribunale di Matera e con la quale era statoaccertato il diritto di riscatto in capo a [OSCURATO:PERSONA] di un fondoagricolo oggetto di cessione in favore dei [OSCURATO:PERSONA], fondo confinante conquello del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] in quella sede aveva rilevato di possedere i requisiti di cuiall’art.8 l.590/65, la cui esistenza era stata riconosciuta dal giudice diprime cure in forza dell’esame della documentazione in atti e degli esitidella c.t.u. esperita in corso di causa, pur a fronte delle contestazionisvolte dai [OSCURATO:PERSONA] in merito.Questi ultimi avevano interposto appello ribadendo che il [OSCURATO:PERSONA] non avevafornito prova né della conduzione del fondo per oltre due anni né delrequisito della capacità lavorativa pure richiesto dal citato art. 8 e, infine,avevano negato che tra il fondo ceduto e quello confinante sussistesse unamateriale contiguità utile ai fini dell’esercizio della prelazione.La corte territoriale, confermate le valutazioni rese dal giudice di primecure relativamente ai presupposti soggettivi per il riconoscimento dellaprelazione agraria e richiamate le valutazioni svolte dal c.t.u. in ordineall’insussistenza della contiguità dei fondi, respingeva l’impugnazione.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per«nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dellalegge 817/1971 e dell’art. 8 della legge 590/1965, dell’art. 111 co. 6Numero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026Costituzione, nella parte in cui ha accertato la sussistenza in capo al sig.[OSCURATO:PERSONA] della qualità di coltivatore diretto non “in concreto” masulla base di elementi meramente formalistici e con motivazioneapparente (ex art. 360 n. 3 c.p.c)».Deducono che le pronunce di merito hanno ritenuto accertato il requisitosoggettivo della coltivazione personale e abituale del fondo confinante daparte del [OSCURATO:PERSONA] sulla sola base di meri elementi formali, peraltro in parteacquisiti autonomamente dal CTU e nemmeno prodotti dalla parte attrice.Il motivo è inammissibile.Ed infatti con esso non si lamenta l’erronea sussunzione della fattispecieconcreta in quella astrattamente riconducibile alle norme invocate, masoltanto la valutazione ‘in concreto’ svolta dal giudice di merito in ordine alrequisito di ‘coltivatore diretto’ indispensabile per il riconoscimento deldiritto di riscatto.Ed allora la deduzione non è correttamente svolta atteso che: a) lacensura di violazione di una norma di diritto suppone l’addebito al giudicedi merito o di una erronea esegesi di alcuno degli elementi linguistici concui la norma è dettata o del risultato finale della loro combinazione e,dunque, della norma che il testo normativo, cioè la disposizione, esprime;b) la censura di falsa applicazione suppone che il giudice di merito, puravendo esattamente inteso i termini linguistici di cui la norma, comedisposizione si compone, e pur avendo esattamente percepito sulla basedella loro ricognizione, la norma da essa risultante e, quindi, individuato lafattispecie astratta da essa somministrata, abbia invece ricondotto ad essao si sia rifiutato di farlo, rispettivamente una fattispecie storica, un fatto,in alcun modo riconducibile alla fattispecie astratta o si sia rifiutato di farlo( Cass.n.640/2019, Cass.n.7187/22).Numero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026Quanto al vizio di motivazione apparente, riconducibile piuttosto al vizio dicui all’art. 360 n.4, non n.3. c.p.c., la motivazione può dirsisolo apparente, e la sentenza nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. n.1986/2025, Cass.

S.U. n. 22232/2016)Al contrario, la corte territoriale, apprezzando il materiale probatorioesaminato dal consulente tecnico d’ufficio nel proprio elaborato,richiamando, seppur succintamente, gli aspetti ritenuti salienti delledeposizioni rese da tre testimoni escussi nel giudizio di primo grado edinfine traendo conferma dall’estratto conto previdenziale INPS, haritenuto, con percorso motivazionale logico e convincente, l’esistenza delrequisito contestato.L’esame del materiale probatorio non è stato quindi svolto in modoformalistico od apparente, ma, al contrario, con prudente ed esplicitavalutazione.La violazione dell’art.111 Cost. non è invece in alcun modo argomentata.Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la «nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 817/1971 e dell’art. 8della legge 590/1965 nella parte in cui ha accertato il diritto di prelazionein favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] pur non sussistendo la contiguità e continuitàfisica in assenza di motivazione e/o con motivazione meramenteapparente (art. 306 n. 3 c.p.c.- rectius 360 n.3)».Assumono in particolare che il giudice di merito ha ritenuto la contiguitàfisica tra il fondo oggetto di vendita e quello confinante nonostanteNumero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026l’esistenza tra i due di un fosso-canale con destinazione pubblica per loscolo delle acque piovane.Il motivo è inammissibile poiché non si confronta adeguatamente con leargomentazioni esposte dalla corte territoriale sul rilievo, già svolto insede di appello.In particolare, il giudice del gravame ha precisato che dall’esame dellac.t.u. è emersa, in primo luogo, una parziale occlusione del fosso canaletale da rendere i due fondi parzialmente confinanti in corrispondenza ditale occlusione.Inoltre, è emerso altresì che il canale non era opera dell’uomo, mal’effetto di un mero fenomeno naturale di erosione a seguito delle alluvioniche avevano interessato il territorio, così dovendosi escludere unadestinazione originaria funzionale allo scorrere delle acque per irrigazione.Ancora, la corte territoriale ha affermato che in forza dell’esperita c.t.u. ilfosso non risultava pubblico e non aveva neanche la funzione di raccoltadelle acque meteoriche.Pertanto, il rilievo è stato oggetto di esame e di decisione da parte delgiudice del gravame e, peraltro, in questa sede non si offrono elementiistruttori adeguati di censura alle argomentazioni svolte in motivazione.La corte territoriale, esclusa la natura pubblica del fosso per quanto sopraesposto, ha poi fatto corretta applicazione del principio consolidato sulpunto secondo il quale ‘il diritto di prelazione e riscatto del coltivatorediretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della legge14 agosto 1971, n. 817, spetta, in generale, nel solo caso di fondiconfinanti in senso giuridicamente proprio, cioè allorquando essi sianocaratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungouna linea comune di demarcazione’ (Cass.n.1197/2007, Cass. n.11377/2010, Cass.n.25620/2015), contiguità effettivamente riscontrata inNumero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026concreto in forza degli accertamenti svolti dal c.t.u. e che in questa sedenon può essere oggetto di nuovo apprezzamento.Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della «nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 112, art. 115 c.p.c.,art. 62 e 194 c.p.c nella parte in cui ha accertato la sussistenza in capo alLeone dei requisiti soggettivi per il riconoscimento del diritto di prelazionesulla base di documenti autonomamente acquisiti dal ctu (c.d “quaderni dicampagna” all. 5 ctu fascicolo aziendale 2015; fascicolo aziendale 2013;fascicolo aziendale 2012; nota direzione provinciale [OSCURATO:PERSONA] all. 6 ctu)non prodotti dalla parte attrice (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Nullitàdella consulenza tecnica d'ufficio e/o della sentenza impugnata o delprocedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)».Assumono che la corte territoriale, come il giudice del merito, perverificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per l’esercizio del riscattoagrario si è avvalsa delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio al cuiinterno sono stati acquisiti documenti non tempestivamente prodotti dallacontroparte e tuttavia posti a fondamento dei fatti costitutivi delladomanda.Anche tale motivo è inammissibile.Il giudice del gravame ha fondato l’accertamento dei requisiti contestati incapo al [OSCURATO:PERSONA] sulla documentazione tutta esistente in atti e dunque, nonsolo, quella acquisita dal c.t.u. a conforto dell’effettivo esercizioprolungato dell’attività, ma anche quella incontestatamente prodotta daparte [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, l’apprezzamento ha riguardato altresì letestimonianze rese e l’estratto conto previdenziale INPS.Si osserva allora che la censura concernente la violazione dei "principiregolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenutoNumero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi ladenuncia (Cass. n.22341/2017), carattere che nella specie non sussiste.Peraltro, la contestazione svolta in sede di appello (per quanto richiamatonel ricorso a pag.14, primo capoverso) riguardava esclusivamentel’acquisizione dei ‘quaderni di campagna’ a formazione unilaterale delLeone, ritenuti inidonei a provare l’adeguata forza lavorativa dello stesso,e non altra documentazione, e tanto meno lo svolgimento dell’attività dicoltivatore diretto.Inoltre deve osservarsi che neppure sussiste la violazione del disposto dicui all’art.2697 c.c. configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbiaonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice ha svolto delle prove propostedalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristrettilimiti del riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c. -Cass. n.13395/2018, Cass. n. 26769/2018, Cass.

S.U. n. 16598/2016, inmotivazione espressa).La violazione degli artt.112 e 115 c.p.c. non è neppure argomentata.Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per «nullità della sentenza per inesistente e/o apparentemotivazione in ordine al rigetto delle eccezioni di parte convenuta diinesistenza del requisito della “adeguata forza lavorativa” da parte del sig.[OSCURATO:PERSONA] relativamente sia al fondo che il coltivatore diretto intendeacquistare nell’esercizio della prelazione sia dei fondi già di sua proprietà».Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni.In primo luogo, esso è privo di autosufficienza, atteso che i ricorrenti nonindicano ove e con quali modalità tale doglianza è stata svolta nell’atto diNumero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026appello e ciò in violazione del disposto di cui all’art. 366 n.6 c.p.c. per lacui osservanza occorre la trascrizione essenziale degli atti edei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il finelegittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire lacertezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accessodella parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne lastessa sostanza (Cass.

S.U. n.34469/19, Cass. n.21346/2024,Cass.n.16182/2025).In secondo luogo, contestando la valutazione svolta dalla corte territorialein merito alla esaustività e adeguatezza delle risultanze dell’elaboratoperitale, si tende, in realtà, non a lamentare l’omesso esame e l’omessamotivazione in ordine ad eccezioni svolte, ma esclusivamente a che questaCorte dia luogo ad un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio inTuttavia, nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito il poteredi riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/2024,Cass.n.32505/2023).Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibileLe spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo seguonola soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 10.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi edoltre rimborso forfettario ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma il 28.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
si dall'avvocatoPierfrancesco Zecca,-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 339/2023depositata il 28/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Potenza rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso laNumero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026sentenza pronunciata dal Tribunale di Matera e con la quale era statoaccertato il diritto di riscatto in capo a [OSCURATO:PERSONA] di un fondoagricolo oggetto di cessione in favore dei [OSCURATO:PERSONA], fondo confinante conquello del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] in quella sede aveva rilevato di possedere i requisiti di cuiall’art.8 l.590/65, la cui esistenza era stata riconosciuta dal giudice diprime cure in forza dell’esame della documentazione in atti e degli esitidella c.t.u. esperita in corso di causa, pur a fronte delle contestazionisvolte dai [OSCURATO:PERSONA] in merito.Questi ultimi avevano interposto appello ribadendo che il [OSCURATO:PERSONA] non avevafornito prova né della conduzione del fondo per oltre due anni né delrequisito della capacità lavorativa pure richiesto dal citato art. 8 e, infine,avevano negato che tra il fondo ceduto e quello confinante sussistesse unamateriale contiguità utile ai fini dell’esercizio della prelazione.La corte territoriale, confermate le valutazioni rese dal giudice di primecure relativamente ai presupposti soggettivi per il riconoscimento dellaprelazione agraria e richiamate le valutazioni svolte dal c.t.u. in ordineall’insussistenza della contiguità dei fondi, respingeva l’impugnazione.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per«nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dellalegge 817/1971 e dell’art. 8 della legge 590/1965, dell’art. 111 co. 6Numero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026Costituzione, nella parte in cui ha accertato la sussistenza in capo al sig.[OSCURATO:PERSONA] della qualità di coltivatore diretto non “in concreto” masulla base di elementi meramente formalistici e con motivazioneapparente (ex art. 360 n. 3 c.p.c)».Deducono che le pronunce di merito hanno ritenuto accertato il requisitosoggettivo della coltivazione personale e abituale del fondo confinante daparte del [OSCURATO:PERSONA] sulla sola base di meri elementi formali, peraltro in parteacquisiti autonomamente dal CTU e nemmeno prodotti dalla parte attrice.Il motivo è inammissibile.Ed infatti con esso non si lamenta l’erronea sussunzione della fattispecieconcreta in quella astrattamente riconducibile alle norme invocate, masoltanto la valutazione ‘in concreto’ svolta dal giudice di merito in ordine alrequisito di ‘coltivatore diretto’ indispensabile per il riconoscimento deldiritto di riscatto.Ed allora la deduzione non è correttamente svolta atteso che: a) lacensura di violazione di una norma di diritto suppone l’addebito al giudicedi merito o di una erronea esegesi di alcuno degli elementi linguistici concui la norma è dettata o del risultato finale della loro combinazione e,dunque, della norma che il testo normativo, cioè la disposizione, esprime;b) la censura di falsa applicazione suppone che il giudice di merito, puravendo esattamente inteso i termini linguistici di cui la norma, comedisposizione si compone, e pur avendo esattamente percepito sulla basedella loro ricognizione, la norma da essa risultante e, quindi, individuato lafattispecie astratta da essa somministrata, abbia invece ricondotto ad essao si sia rifiutato di farlo, rispettivamente una fattispecie storica, un fatto,in alcun modo riconducibile alla fattispecie astratta o si sia rifiutato di farlo( Cass.n.640/2019, Cass.n.7187/22).Numero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026Quanto al vizio di motivazione apparente, riconducibile piuttosto al vizio dicui all’art. 360 n.4, non n.3. c.p.c., la motivazione può dirsisolo apparente, e la sentenza nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. n.1986/2025, Cass. S.U. n. 22232/2016)Al contrario, la corte territoriale, apprezzando il materiale probatorioesaminato dal consulente tecnico d’ufficio nel proprio elaborato,richiamando, seppur succintamente, gli aspetti ritenuti salienti delledeposizioni rese da tre testimoni escussi nel giudizio di primo grado edinfine traendo conferma dall’estratto conto previdenziale INPS, haritenuto, con percorso motivazionale logico e convincente, l’esistenza delrequisito contestato.L’esame del materiale probatorio non è stato quindi svolto in modoformalistico od apparente, ma, al contrario, con prudente ed esplicitavalutazione.La violazione dell’art.111 Cost. non è invece in alcun modo argomentata.Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la «nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 817/1971 e dell’art. 8della legge 590/1965 nella parte in cui ha accertato il diritto di prelazionein favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] pur non sussistendo la contiguità e continuitàfisica in assenza di motivazione e/o con motivazione meramenteapparente (art. 306 n. 3 c.p.c.- rectius 360 n.3)».Assumono in particolare che il giudice di merito ha ritenuto la contiguitàfisica tra il fondo oggetto di vendita e quello confinante nonostanteNumero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026l’esistenza tra i due di un fosso-canale con destinazione pubblica per loscolo delle acque piovane.Il motivo è inammissibile poiché non si confronta adeguatamente con leargomentazioni esposte dalla corte territoriale sul rilievo, già svolto insede di appello.In particolare, il giudice del gravame ha precisato che dall’esame dellac.t.u. è emersa, in primo luogo, una parziale occlusione del fosso canaletale da rendere i due fondi parzialmente confinanti in corrispondenza ditale occlusione.Inoltre, è emerso altresì che il canale non era opera dell’uomo, mal’effetto di un mero fenomeno naturale di erosione a seguito delle alluvioniche avevano interessato il territorio, così dovendosi escludere unadestinazione originaria funzionale allo scorrere delle acque per irrigazione.Ancora, la corte territoriale ha affermato che in forza dell’esperita c.t.u. ilfosso non risultava pubblico e non aveva neanche la funzione di raccoltadelle acque meteoriche.Pertanto, il rilievo è stato oggetto di esame e di decisione da parte delgiudice del gravame e, peraltro, in questa sede non si offrono elementiistruttori adeguati di censura alle argomentazioni svolte in motivazione.La corte territoriale, esclusa la natura pubblica del fosso per quanto sopraesposto, ha poi fatto corretta applicazione del principio consolidato sulpunto secondo il quale ‘il diritto di prelazione e riscatto del coltivatorediretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della legge14 agosto 1971, n. 817, spetta, in generale, nel solo caso di fondiconfinanti in senso giuridicamente proprio, cioè allorquando essi sianocaratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungouna linea comune di demarcazione’ (Cass.n.1197/2007, Cass. n.11377/2010, Cass.n.25620/2015), contiguità effettivamente riscontrata inNumero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026concreto in forza degli accertamenti svolti dal c.t.u. e che in questa sedenon può essere oggetto di nuovo apprezzamento.Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della «nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 112, art. 115 c.p.c.,art. 62 e 194 c.p.c nella parte in cui ha accertato la sussistenza in capo alLeone dei requisiti soggettivi per il riconoscimento del diritto di prelazionesulla base di documenti autonomamente acquisiti dal ctu (c.d “quaderni dicampagna” all. 5 ctu fascicolo aziendale 2015; fascicolo aziendale 2013;fascicolo aziendale 2012; nota direzione provinciale [OSCURATO:PERSONA] all. 6 ctu)non prodotti dalla parte attrice (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Nullitàdella consulenza tecnica d'ufficio e/o della sentenza impugnata o delprocedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)».Assumono che la corte territoriale, come il giudice del merito, perverificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per l’esercizio del riscattoagrario si è avvalsa delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio al cuiinterno sono stati acquisiti documenti non tempestivamente prodotti dallacontroparte e tuttavia posti a fondamento dei fatti costitutivi delladomanda.Anche tale motivo è inammissibile.Il giudice del gravame ha fondato l’accertamento dei requisiti contestati incapo al [OSCURATO:PERSONA] sulla documentazione tutta esistente in atti e dunque, nonsolo, quella acquisita dal c.t.u. a conforto dell’effettivo esercizioprolungato dell’attività, ma anche quella incontestatamente prodotta daparte [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, l’apprezzamento ha riguardato altresì letestimonianze rese e l’estratto conto previdenziale INPS.Si osserva allora che la censura concernente la violazione dei "principiregolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenutoNumero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi ladenuncia (Cass. n.22341/2017), carattere che nella specie non sussiste.Peraltro, la contestazione svolta in sede di appello (per quanto richiamatonel ricorso a pag.14, primo capoverso) riguardava esclusivamentel’acquisizione dei ‘quaderni di campagna’ a formazione unilaterale delLeone, ritenuti inidonei a provare l’adeguata forza lavorativa dello stesso,e non altra documentazione, e tanto meno lo svolgimento dell’attività dicoltivatore diretto.Inoltre deve osservarsi che neppure sussiste la violazione del disposto dicui all’art.2697 c.c. configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbiaonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice ha svolto delle prove propostedalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristrettilimiti del riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c. -Cass. n.13395/2018, Cass. n. 26769/2018, Cass. S.U. n. 16598/2016, inmotivazione espressa).La violazione degli artt.112 e 115 c.p.c. non è neppure argomentata.Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per «nullità della sentenza per inesistente e/o apparentemotivazione in ordine al rigetto delle eccezioni di parte convenuta diinesistenza del requisito della “adeguata forza lavorativa” da parte del sig.[OSCURATO:PERSONA] relativamente sia al fondo che il coltivatore diretto intendeacquistare nell’esercizio della prelazione sia dei fondi già di sua proprietà».Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni.In primo luogo, esso è privo di autosufficienza, atteso che i ricorrenti nonindicano ove e con quali modalità tale doglianza è stata svolta nell’atto diNumero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026appello e ciò in violazione del disposto di cui all’art. 366 n.6 c.p.c. per lacui osservanza occorre la trascrizione essenziale degli atti edei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il finelegittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire lacertezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accessodella parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne lastessa sostanza (Cass. S.U. n.34469/19, Cass. n.21346/2024,Cass.n.16182/2025).In secondo luogo, contestando la valutazione svolta dalla corte territorialein merito alla esaustività e adeguatezza delle risultanze dell’elaboratoperitale, si tende, in realtà, non a lamentare l’omesso esame e l’omessamotivazione in ordine ad eccezioni svolte, ma esclusivamente a che questaCorte dia luogo ad un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio inTuttavia, nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito il poteredi riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/2024,Cass.n.32505/2023).Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibileLe spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo seguonola soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 24936/2023Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 19714/2026Data pubblicazione 14/06/2026Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 10.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi edoltre rimborso forfettario ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma il 28.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]