CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 18007/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enti -controD’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti GabrieleCapuano e [OSCURATO:PERSONA], come da procura su foglio separato in calce alcontroricorso;- controricorrenti –-avverso la sentenza n. 776/2020 emessa dalla Corte di Appello di SalernoNumero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026in data 29/06/2020 e non notificata;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29.01.2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba,che ha concluso per il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], perdelega degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto in fatto1. Con atto di citazione notificato in data 20.9.2005 i germani D'AuriaCarmine e D’[OSCURATO:PERSONA], premesso a) che in data 3/11/1980 era decedutoil padre D'[OSCURATO:PERSONA], lasciando eredi i cinque figli e la moglie SellittoMaddalena; b) che il de cuius, con testamento olografo, aveva provveduto,ex art. 734 c.c., a dividere l’asse ereditario tra i cinque figli, attribuendoalla moglie il legato di usufrutto su tutti i beni in sostituzione della quotalegittima; c) che, in particolare, il testatore aveva ripartito il fabbricatosituato in [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 96 tra i figli D’AuriaCarmine, D’[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], assegnando a ciascuno di loroun appartamento e una porzione di terreno; nel contempo, aveva impostoa D'[OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di costruire sul terreno a lui assegnato unascala esterna di accesso alla sua unità immobiliare, potendo utilizzare ilportone e la scala esistenti per un periodo di dieci anni; d) che, a seguitodel decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], D'AuriaDomenico non aveva provveduto a rilasciare l'unità immobiliare di proprietàdi D’[OSCURATO:PERSONA], fino a quel momento detenuta per volontà di SellittoMaddalena; e) che D'[OSCURATO:PERSONA] non aveva costruito la scala esternaper accedere al suo immobile, ma aveva costruito sul terreno un nuovoimmobile, aveva continuato ad utilizzare la scala esistente, "gravandol'androne del fabbricato della servitù relativa alle apparecchiature dellanuova fabbrica quali: misuratori di energia elettrica, contatori dell’acqua,citofoni, scarichi fognari”.Tanto premesso, convenivano in giudizio D'[OSCURATO:PERSONA] e chiedevanoche il Tribunale: 1) condannasse il convenuto al rilascio in favore di D'AuriaNumero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026Carmine dei cespiti ereditari di proprietà di quest'ultimo detenuti sine titulo,segnatamente i vani ricompresi nel fabbricato situato in [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] n. 96 contraddistinti dai numeri indicati inplanimetria ed il terreno dell’estensione di mq 350 riportato nella predettaplanimetria, contraddistinto con il colore giallo; 2) inibisse a D'AuriaDomenico il passaggio attraverso il portone, il cortile e la scala delfabbricato situati in [OSCURATO:PERSONA] alla via Lanzara di proprietà diD'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]; 3) condannasse D'[OSCURATO:PERSONA] arimuovere "le apparecchiature installate nel portone del fabbricato citato,quali misuratori di energia elettrica, contatori di acqua, citofoni, scarichifognari inerenti la costruzione effettuata dal convenuto sul suolo sul qualeavrebbe dovuto, in forza dell'onere impostogli dal testatore, edificare lascalinata per accedere ai suoi vani"; 4) condannasse D'[OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento dei danni subiti da D'[OSCURATO:PERSONA] per l'arbitraria occupazionedei cespiti di proprietà di quest'ultimo dal giugno 1999 e fino al rilascio,nonché al risarcimento dei danni subiti da D'[OSCURATO:PERSONA] per l'illegittimaoccupazione “della quota parte del portone di via Lanzara a lui spettante"oltre interessi; 5) condannasse il convenuto al pagamento delle speseprocessuali.D’[OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio, resisteva e nel contempospiegava domanda riconvenzionale, prospettando di aver usucapito laproprietà di tutti i beni oggetto della domanda di rilascio articolata daD'[OSCURATO:PERSONA] per averli posseduti fin dal 1967, nonché per averacquistato la servitù relativa ai misuratori elettrici, ai contatori di acqua eagli scarichi fognari per destinazione del padre di famiglia.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza depositata il 12/7/2013,“1) accoglie(va) le domande attoree: 2) condanna(va) D'[OSCURATO:PERSONA] rilascio in favore di Carmine e [OSCURATO:PERSONA]Auria di tutti gli immobiliillegittimamente da lui occupati, meglio indicati e descritti nella C.T.U., acui si fa integrale riferimento, con obbligo altresì di spostare tutti i contatoriesistenti nell’androne e di eliminare la porta di comunicazione tra il suonegozio e l'androne attraverso il quale gli è d'ora in poi inibito il passaggio;Numero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/20263) condanna(va) D’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di Carmine eLuigi D'Auria della somma di euro 1.116,45 ed in favore del solo D'AuriaCarmine della somma complessiva di euro 32.769,00 con gli interessi legalidalla domanda al soddisfo, per il mancato godimento degli immobili detenutida [OSCURATO:PERSONA]Auria [...].3. Sull’impugnazione principale di D'[OSCURATO:PERSONA] ed incidentale diD'[OSCURATO:PERSONA] e Carmine, la Corte d’appello di Salerno accoglievaparzialmente entrambi, affermando, per quanto qui ancora rileva, che: a)doveva ritenersi che il testatore avesse implicitamente ricompreso il vanocucina nella quota concreta assegnata al figlio Carmine; b) D’AuriaDomenico, che aveva inizialmente detenuto il detto vano (in virtù di unamera tolleranza del padre), non aveva dimostrato l’avvenuta interversionenel possesso, ai fini dell’acquisto per usucapione dello stesso, essendosiprotratta la detenzione, all’indomani del decesso del padre, solo sulla basedella concessione della madre, usufruttuaria (in base al testamento) di tuttii beni ereditari; c) la mancata opposizione, da parte del de cuius, alle operedi trasformazione del vano cucina realizzate da D'[OSCURATO:PERSONA] nonpoteva essere interpretata come una revoca tacita dell’onere testamentario,posto a carico del medesimo, di realizzare una scalinata di accesso ai vaniassegnatigli; d) la questione avente ad oggetto la preclusione allarealizzazione della scala derivante dalla normativa urbanistica e sismicavigente era nuova e, comunque, contrastata dalle risultanze della c.t.u.; e)il contratto di fornitura dell’energia elettrica non conteneva alcunaindicazione in ordine alla posizione dei contatori, i testi escussi sui relativicapitoli di prova non avevano riferito circostanze utili in favore dell’alloraappellante ed il c.t.u., in occasione del sopralluogo, aveva si verificato lapresenza di alcuni contatori nell’androne e nel vano scale, ma accertandoaltresì che erano stati realizzati in epoca recente; f) dalla lettura dei quesitisottoposti al c.t.u. emergeva che il tribunale aveva demandato all’espertoaccertamenti di carattere tecnico e, comunque, si era in presenza di unanullità relativa, come tale da farsi valere nella prima istanza o difesasuccessiva al deposito dell’elaborato peritale.Numero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D'AuriaDomenico sulla base di tredici motivi (sebbene la numerazione arrivi fino aquattordici). D'[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso.In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorieillustrative.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Erba haconcluso per il rigetto del ricorso.Considerato in diritto1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., per aver la corte d’appello erroneamente, a suo dire, assegnato ilvano cucina nella quota del fratello Carmine, ritenendo che l’abitazione diquest’ultimo, altrimenti, ne sarebbe stato privo.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 817 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,per aver la corte territoriale accertato la funzionalità pertinenziale dellacucina al momento dell’espletamento della c.t.u. (2011), anziché a quellodella redazione del testamento (1971).3. Con il quarto motivo (erroneamente indicato con il numero 5) il ricorrentedenuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte di meritoconsiderato che i beni avevano subìto, al momento dell’espletamento dellac.t.u., modifiche rispetto allo stato originario esistente all’epoca deltestamento e per aver erroneamente, a suo dire, ritenuto chel’appartamento del fratello Carmine non avesse, altrimenti, un vano adibitoa cucina. In subordine, deduce, per la stessa ragione, la nullità dellasentenza per omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.4. I tre, da trattare congiuntamente siccome strettamente connessi(attenendo tutti al vano cucina), sono in parte inammissibili ed in parteinfondati.Numero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026In primo luogo, va evidenziato che la questione concernente l’asseritainesistenza del rapporto di pertinenzialità tra il vano cucina oggetto didisputa e l’appartamento assegnato con disposizione testamentaria aD’[OSCURATO:PERSONA] risulta posta per la prima volta nella presente sede e, cometale, è inammissibile, non essendovene cenno nella sentenza quiimpugnata. In ogni caso, in nessun passaggio logico la Corte d’appello diSalerno ha affermato l’esistenza del detto rapporto, essendosi la stessalimitata a sostenere che il vano in esame fosse funzionale proprio all’unitàimmobiliare attribuita dal de cuius a D’[OSCURATO:PERSONA].Senza tralasciare che il ricorrente opera una confusione di piani nelmomento in cui attribuisce alla cucina la natura di pertinenza rispettoall’appartamento (evidentemente identificato come bene principale),laddove la stessa costituisce all’evidenza un vano accessorio indispensabile(unitamente a quello destinato ai servizi igienici) per l’utilizzazione di unimmobile destinato ad uso abitativo.Invero, allorché i vani posti al servizio esclusivo di un bene immobile - comenel caso della cucina, bagno e soffitta - sono essenziali al suocompletamento, manca il vincolo di subordinazione tra l'accessorium e ilprincipale, richiesto dall'art. 817 c.c., ed è perciò esclusa la loro naturapertinenziale, essendo invece parti che concorrono, pariteticamente eunitariamente, all'utilizzazione funzionale di tale immobile in relazione allasua destinazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1899 del 22/06/1974; conf.Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2016 del 25/02/1998).4.1. In tema di divisione ereditaria, l'art. 733 c.c. - il quale stabilisce che leparticolari norme poste dal testatore per la formazione delle porzioni sonovincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrispondaalle quote stabilite dal testatore - va interpretato alla luce del favortestamenti, e cioè nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolanteove sia compatibile con il valore delle quote (Cass., Sez. 2, Sentenza n.9905 del 24/05/2004; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10797 del11/05/2009).Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare,Numero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà deltestatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modocoordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nelrispetto del principio di conservazione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5487 del01/03/2024). Qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettivaintenzione del testatore e la portata della disposizione, l'interprete può, invia sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla schedatestamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, lasua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10075 del 24/04/2018; conf. Cass., Sez. 2,Sentenza n. 25521 del 31/08/2023).Premesso che nell’interpretazione di un testamento trovano applicazione,ai sensi dell’art. 1323 c.c., le norme regolatrici dei contratti, va altresìricordato che, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parteche ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausolacontrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la sceltaalternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass., Sez. L,Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024). Invero, per sottrarsi al sindacato dilegittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve esserel'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una dellepossibili e plausibili interpretazioni (cfr. Cass. 12/7/2007, n. 15604, e Cass.22/2/2007, n. 4178), sicché non può trovare ingresso in sede di legittimitàla critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice dimerito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversavalutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati, né la parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito puòdolersi in sede di legittimità, quando di una clausola contrattuale sianopossibili due o più interpretazioni, del fatto che fosse stata privilegiata l'altra(cfr. Cass., Sez. 2, 15/5/2018, n. 11823, Cass. 7500/2007, Cass.24539/2009 e Cass. 31936/2025).Orbene, la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sul punto suiseguenti argomenti:Numero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/20261) sebbene il de cuius avesse utilizzato nel testamento il termine “vani”per individuare la quota concreta assegnata a ciascuno dei suoi figli,non vi era dubbio che egli fosse intenzionato ad assegnare ad ognunodi loro un’unità immobiliare autonoma (inteso come appartamento),come tale comprensiva dei servizi igienici e della cucina;2) premesso che il de cuius, nell’individuare le quote concrete attribuiteai figli, non aveva fatto espresso riferimento al vano cucina inquestione e che un vano del genere è essenziale al completamento diun immobile destinato ad abitazione, era evidente che il testatoreavesse inteso, sia pure implicitamente, ricomprendere la cucina nellaquota concreta assegnata al figlio Carmine, avendo il c.t.u. accertatoche il predetto vano era funzionale proprio all’unità immobiliare3) le innovazioni edificatorie segnalate da D’[OSCURATO:PERSONA], cheavrebbero alterato lo stato dei luoghi dopo la redazione deltestamento (1971), siccome realizzate nel 1976, risalivano comunquead epoca antecedente all’apertura della successione (1980).Quest’ultima affermazione si rivela errata, atteso che l'intento del testatore,nel dettare una data disposizione, va accertato con riguardo al momentodel testamento e non a quello dell'apertura della successione (Cass. n. 2124del 1956; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 07/06/1962).Tuttavia, ciò nonostante, al di là di affermazioni unilaterali prive di valenzaprobatoria (in particolare, nella parte in cui – pag. 14 – sostiene che il suoc.t.p. aveva, nelle sue note tecniche alla c.t.u., rilevato la consistenzaeffettiva del fabbricato originario alla data del 2.3.1971 “ove risultava alpiano terra un locale cucina in assegnazione al Carmine”), il ricorrente, asostegno del proprio assunto, si limita a richiamare (senza, peraltro,trascriverne, in osservanza al principio di autosufficienza, almeno ilcontenuto essenziale, circostanza che già di per sé determinerebbel’inammissibilità del motivo) una “documentazione storica planimetrica del1981” (cfr. pagg. 6 e 13 del ricorso), dalla quale si dovrebbe desumere chetra i beni assegnati al fratello Carmine al piano terra già vi sarebbe un vanoNumero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026cucina “retrostante il portone” (la sottolineatura è dello scrivente). Ebbene,anche a voler prescindere dalla circostanza che la planimetria in oggettorisale al 12.4.1981 (e, quindi, ad una data di molto successiva rispetto allaredazione del testamento – avvenuta nel 1971 – ed anche all’apertura dellasuccessione – 1980 -), dal testamento olografo redatto dal de cuius sievince (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) che al fratello Carmine questiaveva assegnato, tra l’altro, una stanza al piano terra “che va (h)a sinistradel portone entrand(t)o” (la sottolineatura è dello scrivente).Ne consegue che il ricorrente si limita a fornire una interpretazionealternativa della volontà testamentaria che di per sé non è sufficiente ascalfire quella resa dalla corte di merito.Da ultimo, quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., la corteterritoriale si è pronunciata sul motivo d’appello concernente l’indagine sullaeffettiva consistenza immobiliare all’epoca del testamento (cfr. pagg. 5 e 6della sentenza qui impugnata), affermando, sulla scorta delle risultanzedella c.t.u., che le «le innovazioni edificatorie risalgono in ogni caso adepoca antecedente all'apertura della successione».5. Con il terzo motivo (erroneamente indicato con il n. 4) il ricorrente siduole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corteterritoriale ritenuto che la normativa urbanistica e sismica vigenteprecludeva la realizzazione della scala per accedere alle sue stanze comeindicato nel testamento del padre.5.1. Il motivo è infondato.La corte di merito ha rigettato la doglianza in esame evidenziando chetrattavasi di questione nuova, sollevata per la prima volta in quel grado digiudizio, e, come tale, inammissibile, che l’appellante si era limitato ad ungenerico richiamo alla consulenza di parte redatta dall’arch. Costabile e cheil c.t.u. aveva precisato che la scala poteva essere realizzata sia all’internodell’immobile edificato da D’[OSCURATO:PERSONA] che nella zona di terrenoNon è revocabile in dubbio che il ricorrente abbia tempestivamenteNumero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026sollevato la questione allorquando, dopo l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corsodella quale il giudice aveva dato atto dell’avvenuto deposito della c.t.u., hadepositato alla successiva udienza del 22.6.2012, deputata allaprecisazione delle conclusioni, la consulenza tecnica di parte nella quale ilsuo perito aveva preso posizione sulla non realizzabilità della scala.Ciò sia che si consideri la questione come un rilievo critico all’operato delc.t.u. (nel qual caso varrebbe il principio enunciato da Cass., Sez. U,Sentenza n. 5624 del 21/02/2022, secondo cui, in tema di consulenzatecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art.195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogotermine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, ilnovellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri diorganizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concessoalle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge edesaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con ildeposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancataprospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici nonpreclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrinoeccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagliartt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche incomparsa conclusionale o in appello) sia che la si consideri (cometecnicamente sarebbe più corretto) una mera difesa (alla luce del principio– cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 2444 del 12/04/1985 - in base al qualel'obbligo del convenuto di proporre con la comparsa di costituzione tutte leeccezioni in senso proprio, a pena di decadenza, e la preclusione in appellodi nuove eccezioni non impediscono la deduzione, in qualunque momento,di mere difese dirette a contestare l'esistenza o la portata del fattocostitutivo della pretesa fatta valere in giudizio dallo attore).Tuttavia, va ricordato che la perizia stragiudiziale non ha valore di provanemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, masolo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con laconseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamentoNumero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessuncaso a tenerne conto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018;conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5667 del 04/03/2025).In quest’ottica, anche a voler prescindere dalla violazione del principio diautosufficienza (avendo il ricorrente trascritto, a pag. 9 del ricorso, solo leconclusioni cui è pervenuto il c.t.p.), l’asserita impossibilità di realizzare unascala alternativa nella parte edificata da D’[OSCURATO:PERSONA] (per via delpregiudizio alla funzionalità degli ambienti al primo piano e alla condizionestatica dell’intero edificio che in tal guisa verrebbe arrecato) o sulla quotadi terreno assegnatagli (in quanto non sarebbero rispettate le normeurbanistiche del PRG relative al distacco dai confini limitrofi e dai fabbricati)non assurge al rango di prova, come tale idonea ad inficiare le risultanzedella c.t.u..In ogni caso, la corte d’appello ha esaminato nel merito l'eccezione diirrealizzabilità della scala esterna prevista dal testamento alla luce dellavigente normativa urbanistica e sismica, ritenendo realizzabile la stessasulla scorta degli accertamenti del c.t.u., sicchè nel caso in esame non si èin presenza di un’omessa pronuncia sul motivo di appello, ma di unacontestazione sulla motivazione, che non è stata censurata entro i ristrettilimiti dell’apparenza, non conformità al minimo costituzionale, illogicità,obiettiva incompatibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., come modificatodall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la I. n.134 del 2012, ma soltanto sotto il profilo irrilevante della insufficienza dellamotivazione stessa e dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,censura, tra l’altro, preclusa dalla cd. doppia conforme.A tal ultimo riguardo, va evidenziato (avendo il ricorrente sollecitato, con lamemoria illustrativa, questo Collegio a sollevare la relativa questione dilegittimità costituzionale) che già Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26097 del11/12/2014, i cui passaggi logici vengono in toto condivisi, ha reputatomanifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, settimocomma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 terc.p.c. (attuale quarto comma dell’art. 360 c.p.c.) nella parte in cui prevedeNumero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026l'esclusione della ricorribilità in cassazione, ex art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., del provvedimento di primo grado allorché l'inammissibilità siafondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a basedella decisione impugnata, atteso che, un secondo grado di giudizio dimerito dinanzi al giudice ordinario non è oggetto di garanzia costituzionalee la definizione semplificata del giudizio di appello e la limitazione delcontrollo di legittimità, in caso di "doppia conforme" in fatto, non solo nonimpediscono, né limitano l'esercizio del diritto di difesa, ma contribuisconoa garantirne l'effettività.Non senza tralasciare che il ricorrente avrebbe dovuto indicareanaliticamente le ragioni per le quali sarebbe stata pregiudicata la staticadel fabbricato e quali fossero i confini ed i fabbricati limitrofi nei cui confrontidover rispettare le distanze.6. Con il quinto motivo (erroneamente indicato con il n. 6) il ricorrentedenunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1144 e 1158 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di meritoritenuto che l’usucapione del vano cucina dovesse essere esclusa nellaprospettiva della tolleranza dovuta al rapporto di parentela.7. Con il sesto motivo (erroneamente indicato con il n. 7) il ricorrentededuce la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivodiscusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., pernon aver la corte territoriale considerato le varie opere, risultantidall’istruttoria e dalle planimetrie storiche dei luoghi del 1981, da luirealizzate a partire dal 1976 (oltre alla costruzione di vani con successivocollegamento al vano cucina n. 18 in modo da costituire un unico corpo,una costruzione abusiva al primo piano di 4 vani per la quale era statocondannato in sede penale), dalle quali avrebbe dovuto desumere, ad ontadel rapporto di parentela che intercorreva con il de cuius, l’intervenutainterversione della detenzione in possesso.8. Con l’ottavo motivo (erroneamente indicato con il n. 9) il ricorrente siduole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e, in subordine, dell’omessoNumero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte salernitana affermato che egli nonavesse prospettato la questione del possesso utile all’usucapione del vanocucina in epoca successiva al decesso del padre.9. Con il nono motivo (erroneamente indicato con il n. 10) il ricorrentelamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c., nonché la motivazione apparente, per aver la corte di meritoritenuto che egli, con la comparsa di costituzione in primo grado, nonavesse contestato l’assunto attoreo secondo cui il vano 18, dopo la mortedel padre, era da lui detenuto solo su concessione della madre SellittoMaddalena. In subordine, per lo stesso profilo, rileva la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c., e, in ulteriore subordine, la nullità della sentenza per omessoesame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c.10. Il quinto, il sesto, l’ottavo ed il nono motivo, da trattarsicongiuntamente siccome strettamente connessi (riguardando tutti l’asseritoacquisto della proprietà per usucapione sul vano 18 adibito a cucina), sonoinfondati.Gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 c.c. non possono servire difondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che, implicando unelemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento dimodesta portata incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto daparte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loroorigine da rapporti di amicizia o familiarità o da consueti rapporti di buonvicinato i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio,conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori lapresenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone.Peraltro, il vincolo di stretta parentela intercorrente tra i soggetti medesimi(nel caso, padre-figlio) consente di configurare la sussistenza dellatolleranza anche in mancanza delle suindicate caratteristiche della brevedurata e della limitata incidenza del godimento assentito (Cass., Sez. 2,Numero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026Sentenza n. 18360 del 13/09/2004; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 144del 09/01/2007). In particolare, al fine di stabilire se la relazione di fattocon il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplicedetenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come taleinidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione –assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avutodurata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza cheassume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di unamera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione difatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17880 del 03/07/2019), in forza di unapprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 9661 del 27/04/2006).Solo una volta dimostrata la sussistenza del possesso (o la interversionedella originaria detenzione in possesso), spetta a coloro che lo contestanol'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hannofondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o dibuon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2706 del 30/01/2019).Ebbene, nel caso di specie, la corte d’appello, ha qualificato in termini dimera tolleranza la relazione iniziale di fatto con la res instaurata dall’odiernoricorrente fin dal 1967 (cfr. pag. 13 della sentenza: «Orbene nel caso dispecie lo stretto rapporto di parentela tra D’[OSCURATO:PERSONA] e D’AuriaDomenico – rispettivamente padre e figlio – rende evidente come larelazione di fatto con la res in questione sia da ricollegare a mera tolleranza,sicchè tale relazione di fatto è inquadrabile nello schema legale delladetenzione e non già del possesso»). Alla stregua dell’art. 1141, comma 2,c.c., richiamato dallo stesso allora appellante (cfr. pag. 13 della sentenza),quest’ultimo avrebbe, dunque, dovuto dimostrare l’intervenuta interversiopossessionis. Avuto riguardo a tale istituto, la corte territoriale ha ritenuto,con valutazione congrua sul piano logico-formale e corretta dal punto divista giuridico, che non avesse determinato il mutamento della detenzioneNumero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026in possesso la realizzazione, nel 1976, da parte di D’[OSCURATO:PERSONA] di unmanufatto collegandolo ai vani già detenuti, compreso quello adibito acucina, atteso che tale intervento edilizio era stato posto in essere con iltacito consenso del padre, “così come allegato dallo stesso appellantenell’atto di impugnazione (cfr. atto di gravame pag. 27 […])”.A fronte di tale affermazione, il ricorrente si è limitato a sostenereapoditticamente (e, comunque, sollecitando, di fatto, una rivalutazionedelle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede) che, sulla base dellapiantina planimetrica storica del 1981, egli aveva, nel 1976, radicalmentetrasformato il vano 18 in cucina (pag. 17 del ricorso), in tal guisa mutandola detenzione in possesso. La circostanza, invece, che, a seguito dellarealizzazione, sempre nel 1976, di una costruzione abusiva di 4 anni, fossestato condannato in sede penale (pag. 18 del ricorso) non assume rilevanza,disquisendosi nella presente sede, ripetesi, unicamente dell’usucapione delvano cucina.L’affermazione della corte d’appello, secondo cui le modiche apportate dalricorrente nel 1976, quando ancora era in vita il de cuius, all’immobile, nelquale aveva vissuto con la sua famiglia fin dal 1967 e di cui faceva parte ilvano cucina, non sono idonee a dimostrare il possesso ad usucapionem, èil frutto di un apprezzamento di fatto che valorizza lo stretto rapporto diparentela fra il de cuius ed il figlio ricorrente e che quindi legittima appienol’inquadramento della fattispecie nello schema legale della detenzione permera tolleranza, e non già nel possesso.Parimenti, come condivisibilmente evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA] requisitoria, si rivela incensurabile la statuizione con cui la medesimacorte ha escluso che si fosse verificata una interversione nella detenzionein possesso, sia prima della morte del de cuius, poiché l’intervento ediliziopoteva ritenersi avvenuto con il tacito consenso del padre, “così comeallegato dallo stesso appellante nell’atto di impugnazione”, e sia dopo,quando la detenzione del bene era continuata per la tolleranza della madre,usufruttuaria dei beni.In proposito va ricordato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulatoNumero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (valea dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra,di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Con riferimento al periodo successivo alla morte del de cuius (avvenuta nel1980), la corte territoriale, pur non valorizzando (come, invece, aveva fattoil tribunale) la deposizione testimoniale resa da [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui ildetto vano sarebbe stato utilizzato dalla medesima, a titolo di locazione,fino al 1989), ha evidenziato (pag. 14 della sentenza) che la circostanzaallegata dagli originari attori (cfr. pag. 21 del ricorso) sia nell’atto dicitazione che nelle memorie ex art. 184 c.p.c. (secondo cui il vano sarebbestato si detenuto da D’[OSCURATO:PERSONA], ma su concessione della madreSellitto Maddalena, cui il de cuius aveva riconosciuto, con il testamentoolografo del 1980, l’usufrutto su tutti i suoi beni) non era stata contestatadal D’Auria con la comparsa di costituzione depositata in primo grado.In ordine a tale rilievo, il ricorrente non ha controdedotto alcunchè,essendosi limitato a riprodurre uno stralcio della comparsa di costituzione(con il quale aveva genericamente dichiarato che “ha posseduto in modopacifico pubblico e continuo, con esclusione di qualsiasi altro avente diritto;cfr. pag. 23 del ricorso) e a sostenere di aver fornito, attraverso non meglioidentificati testi (di cui, peraltro, non sono state neppure riprodotte ledeposizioni), la prova di aver sempre posseduto detto vano cucina (cfr. pag.21 del ricorso).11. Con il settimo motivo (erroneamente indicato con il n. 8) il ricorrentedenuncia la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivodiscusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., perNumero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026non aver la corte d’appello ritenuto che il consenso, tacito o meno, del padrealla realizzazione di opere che avevano trasformato il vano 18 in cucina eraprova di un suo ripensamento e, quindi, di una implicita revoca delladisposizione testamentaria precedente (secondo cui egli avrebbe dovutorealizzare un’altra scala di accesso ai vani assegnatigli).12. Con il l’undicesimo motivo (erroneamente indicato con il n. 12) ilricorrente si duole della nullità della sentenza per omesso esame di un fattodecisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c., per non aver la corte d’appello ritenuto che la mancata opposizione,da parte del de cuius, alla trasformazione, da parte sua, dell’intera areaoriginariamente destinata alla costruzione della scala costituiva tacitarevoca della contraria disposizione testamentaria.14. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamenteconnessi (concernendo la medesima questione), sono inammissibili, attesoche, a ben vedere, non si confrontano con la ratio decidendi sottesa allapronuncia impugnata, la quale si sostanzia nell’evidenziare che l’art. 686c.c., invocato dall’allora appellante, dispone che l’alienazione o latrasformazione della cosa legata da parte del testatore determina la revocadel legato, sicchè non disciplina la revoca tacita dell’onere testamentario.In ogni caso, il consenso eventualmente prestato alla realizzazione di operedi trasformazione del vano 18 non avrebbe integrato gli estremidell’alienazione o della trasformazione richiesti dalla citata norma.Del resto, la revoca del testamento, quando non è espressa (art. 680 c.c.),cioè manifestata con apposita dichiarazione del testatore, deve concretarsiin uno degli atti incompatibili con una precedente disposizionetestamentaria, che la legge indica nel testamento posteriore (art. 682 c.c.),nella distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.), nel ritiro deltestamento segreto (art. 685 c.c.), e nell'alienazione o trasformazione dellacosa legata (art. 686 c.c.). Quest'ultima forma di revoca tacita deltestamento si riferisce, però, alle sole disposizioni a titolo particolare e nona quelle a titolo universale, che non sono assoggettabili a revoca con talemezzo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8780 del 26/11/1987).Numero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026Senza tralasciare che non è dato comprendere in che termini il dettoconsenso (riguardante il vano cucina) avrebbe potuto eliminare l’onere, incapo al ricorrente, di realizzare una scalinata di accesso ai vani assegnatigli.In quest’ottica, generica è l’affermazione (cfr. pag. 28 del ricorso) secondocui “con tale edificazione il Domenico sfruttò in modo irreversibile l’interaarea destinata alla costruzione della scala, dandole una totale e diversadestinazione”.Premesso, infine, che il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame dellaquestione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totalepretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nellamancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nellamotivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili (cfr., fra le tante, Cass. n. 27551/2024), lasentenza qui impugnata non è affetta da alcuno dei due vizi denunciati,inibizione del passaggio attraverso l’androne, si fondava sulla disposizionetestamentaria la quale, lungi dall’attribuire al convenuto la proprietà delportone e della scalinata di accesso del fabbricato, gliene aveva consentitol’utilizzo per un arco temporale di dieci anni, dopo il quale il convenutoavrebbe dovuto smettere di usare tali beni (posto che il padre gli avevaproprietà).15. Con il decimo motivo (erroneamente indicato con il n. 11) il ricorrentedenuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c., e, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo discussofra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corteNumero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026d’appello confermato l’inibizione a suo carico del passaggio attraverso ilportone, il cortile e la scala del fabbricato nonostante gli attori non avesseroinvocato la sua condanna alla realizzazione della scala alternativa cherappresentava la condizione necessaria per estrometterlo dall’utilizzo deidetti beni.15.1. Il motivo è inammissibile.Da un lato, non si è in presenza di una omissione di pronuncia, avendo lacorte di merito espressamente preso posizione sulla questione (cfr. pag. 16della sentenza). Dall’altro, il ricorrente non deduce quale sarebbe il fattostorico il cui esame sarebbe stato omesso. E’ noto che il motivo di ricorsodi cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico consideratonella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né lesingole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesialternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti uncomplessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice dimerito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (fra letante, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022).In ogni caso, da una semplice lettura del testamento olografo si evince chel’onere, posto a carico di D’[OSCURATO:PERSONA] dal padre, di non passare piùper il portone e sulla scalinata non era condizionato alla previa realizzazionedi una scalinata per accedere alle proprie stanze, ma al decorso del terminedi dieci anni.16. Con il dodicesimo motivo (erroneamente indicato con il n. 13) ilricorrente denuncia la violazione dell’art. 1027 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., e, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivodiscusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., peraver la corte di merito rigettato la sua domanda di usucapione della servitùsui contatori nonostante avesse documentato l’installazione degli stessi perla sua abitazione sin dal 1967.16.1. Il motivo è all’evidenza inammissibile, atteso che sollecita, a benvedere, una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presenteNumero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026sede di legittimità, non indicando fatti storici decisivi il cui esame sarebbestato omesso dalla corte d’appello, ma anzi limitandosi a sostenere che lavalutazione espressa da quest’ultima sarebbe non condivisibile.In realtà, nel ribadire che l'omesso esame di elementi istruttori non integra,di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie,la motivazione resa sul punto dalla corte salernitana si pone ben al di sopradel cd. minimo costituzionale, avendo la stessa evidenziato che il contrattodi fornitura dell’energia elettrica non conteneva alcuna indicazione in ordinealla posizione dei contatori, che i testi escussi sui relativi capitoli di provanon avevano riferito circostanze utili in favore dell’allora appellante (inparticolare, non indicando il numero dei contatori e l’epoca precisa dellaloro installazione e non fornendo alcuna dichiarazione in ordine ai misuratoridella energia elettrica ed al citofono) e che il c.t.u., in occasione delsopralluogo, aveva si verificato la presenza di alcuni contatori nell’andronee nel vano scale, ma accertando altresì che erano stati realizzati in epocarecente.A tacer del fatto che del tutto inconferente è il riferimento all'art. 1027 c.c.,il quale disciplina il contenuto del diritto di servitù, laddove il motivo inesame mira a censurare la sentenza che ha respinto la domanda diaccertamento dell'usucapione della servitù in questione.17. Con il tredicesimo motivo (erroneamente indicato con il n. 14) ilricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., e, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivodiscusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., peraver la corte territoriale ritenuto valida la c.t.u. espletata in primo grado,nonostante i quesiti contenessero un giudizio anticipato di condanna delconvenuto e gli attori non avessero provato quali vani ereditari egli avesseindebitamente occupato e quando ciò fosse avvenuto.17.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, da un lato, il ricorrente non hanemmeno dedotto con quale specifico motivo di appello avesse censuratoNumero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026la sentenza di primo grado con riferimento alla mancata prova, da partedegli originari attori, di quali vani egli occupasse ed in che modo e perquanto tempo avesse effettuato l’occupazione. Del resto, la doglianza ègenerica e sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie.Dall’altro lato, è noto che, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, ilconsulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli enell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fattiinerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al finedi rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fattiprincipali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda odelle eccezioni (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022). Nel casodi specie, non risulta dai quesiti riprodotti a pagina 31 del ricorso che iltribunale avesse affidato al perito l’incarico di accertare fatti principali il cuionere probatorio era a carico degli attori.Senza tralasciare che si sarebbe al cospetto di una nullità relativa, cometale da farsi valere nella prima istanza o difesa successiva al depositodell’elaborato peritale, come evidenziato dalla corte d’appello a pagina 19della sentenza, e che il ricorrente avrebbe dovuto dedurre quale pregiudiziogli fosse derivato in concreto da una siffatta formulazione dei quesiti.18. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed èrigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), cheha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, sedovuto. P.Q.MNumero registro generale 25689/2020Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18007/2026Data pubblicazione 04/06/2026La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 6.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 29.01.2026.Il Consigliere estensoreDott. Andrea PentaIl PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]