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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19733/2026

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nzo d'Erricounitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PicozziRaffaele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1376/2023depositata il 27/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026Maria Mastropietro e [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Santa MariaCapua Vetere esponendo che la prima era proprietaria e coltivatricediretta di un fondo, sito in Maddaloni, confinante con altro appezzamentodi terreno riportato in Catasto al foglio 5, part. 382, fondo condotto inaffitto dalla stessa e dal figlio Mario con contratto registrato; che tale part.382 veniva, nell’anno 2004, frazionata al fine di impedire agli attori il lorodiritto di esercitare la prelazione agraria; che, a seguito di talefrazionamento, venivano create due distinte particelle (mappale n. 5595 en. 5596); che, in data 21.4.2005 la particella di cui al mappale 5596veniva venduta a [OSCURATO:PERSONA] e che tale atto veniva effettuato inviolazione del diritto di prelazione di essi attori quali affittuari coltivatoridiretti del fondo, e, in ogni caso, in violazione del diritto di prelazionedell’attrice [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietaria del fondoconfinante.

Chiedevano dunque l’accertamento della frode nelfrazionamento, della simulazione con riferimento al prezzo della cessioneda parte di [OSCURATO:PERSONA], Rita, Domenico, Mariantonietta, Rosamaria,Vittoria, Angeloantonio e [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] delfondo agricolo confinante e chiedevano altresì accertarsi la violazione delloro diritto di prelazione agraria in relazione alla predetta vendita conconseguente diritto di riscatto.Il tribunale, ritenuto che non fosse stata adeguatamente provata lasimulazione del corrispettivo indicato nell’atto di compravendita, rigettavaintegralmente le domande proposte.Avverso tale decisione interponeva appello [OSCURATO:PERSONA], anche qualeerede di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta, contestando la mancatavalutazione degli elementi presuntivi e indiziari offerti e l’omessapronuncia sia sulla domanda subordinata di riscatto agrario al prezzorisultante dall’atto sia sulla correlata domanda di accertamento delNumero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026frazionamento fraudolento del fondo, asseritamente preordinato adeludere il diritto di prelazione agraria.La Corte d’Appello di Napoli con sentenza in data 27.3.2023, ritenutopreliminare l’esame della domanda di accertamento della sussistenza dellaprelazione agraria ed esclusa la prova dei requisiti soggettivi e oggettiviper l’esercizio del riscatto, rigettava l’impugnazione proposta.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato incinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], Rita, Domenico, Mariantonietta, Rosamaria, Vittoria,Angeloantonio e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per«Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.817 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. - Omesso esame diun fatto storico decisivo per il giudizio la cui esistenza risulta dalla stessasentenza impugnata e dagli atti processuali e che ha costituito oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5c.p.c.».Lamenta che la corte territoriale ha ritenuto che sul fondo confinanteoggetto di vendita vi fosse un affittuario mentre questi aveva giàmanifestato la volontà di non proseguire nel rapporto di affitto agrario;che, dunque, la corte territoriale avrebbe dovuto escludere proprio ilpresupposto di stabilità di tale rapporto quale fatto impeditivodell'esercizio del diritto di prelazione agraria in capo al confinante.Numero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026Con il secondo motivo il ricorrente contesta la «nullità della sentenza -Violazione degli artt.li. 112, 324, 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. - Omessapronuncia sul primo motivo di appello - Mancato rilievo del giudicatointerno - Vizio di ultrapetizione o extrapetizione in violazione dell’art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.».Si deduce che la corte territoriale ha ritenuto inesistenti i requisitisoggettivi ed oggettivi per l'esercizio della prelazione laddove essi eranostati accertati dal giudice di prime cure ed il relativo accertamento non erastato fatto oggetto di gravame in sede di appello; la domanda dell'attoreera stata infatti rigettata sulla base dell'assenza di prova della simulazionedel prezzo di vendita, ma previo intervenuto accertamento del diritto diprelazione.Assume dunque il ricorrente che in tal modo si è formato il giudicatointerno implicito sulla sussistenza dei requisiti per l’esercizio del riscatto.Con il terzo motivo il ricorrente si duole della «nullità della sentenza -Violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4c.p.c.».Si lamenta che la sentenza impugnata, dopo aver richiamato le condizionicui la legge subordina il diritto di prelazione agraria e succedaneo riscattodel coltivatore diretto e del confinante, ha rigettato la domanda percarenza di prova con motivazione inconsistente e priva di qualunqueriferimento alle allegazioni e alle prove (orali e documentali) raccolte nelgiudizio di primo grado.Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati con precedenzarispetto al primo in quanto connessi e poiché la decisione in merito aglistessi è a tale motivo preliminare.Si osserva allora, quanto al secondo motivo, che esso è infondato.Numero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026Ed infatti il giudice del gravame non è incorso nelle denunciate violazionirelative all’assunto giudicato formatosi sull’esistenza dei requisiti in capoal ricorrente ed alla di lui madre per l’esercizio del riscatto.Il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che ‘deve ritenersi chel’atto stragiudiziale inoltrato agli attori costituisca valido esercizio deldiritto di riscatto agrario perché, pur contenendo lo stesso unamanifestazione di acquistare il bene al minor prezzo di euro 80.000,00, lostesso conteneva, altresì, una espressa manifestazione di volontà di adirela via giudiziale al fine di ottenere una pronuncia che accertasse lasimulazione del prezzo di vendita e che, conseguentemente, individuasseil prezzo dissimulato in euro 80.000,00.

Conseguentemente, tale atto varitenuto valido e tempestivo esercizio del diritto di riscatto del bene alprezzo di euro 80.000,00 perché esercitato entro l’anno dalla trascrizionedell’atto di compravendita, essendo entro tale termine stato notificato ilpredetto atto in via stragiudiziale.’ (pag.3 sentenza Tribunale Santa MariaCapua Vetere).E ciò ha rilevato al fine della decisione in merito alle eccezioni di validitàdella dichiarazione di riscatto e della conseguente tempestivitàdell’introduzione della relativa domanda, svolte dalla parte convenuta incomparsa di costituzione.Il giudice di merito, dunque, non ha affatto valutato la sussistenza deirequisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio del riscatto domandato.Pertanto, non vi è stata violazione di alcun giudicato e neppure vizio diultrapetita secondo il disposto dell’art. 112 c.p.c. pure invocato.Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato.Si assume la violazione del disposto di cui all’art.132 c.p.c., ma laprospettazione svolta non è riconducibile alla sua violazione, perchébasata su elementi aliunde rispetto alla motivazione, dato che si lamentaNumero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026l’omessa completa considerazione del materiale probatorio offerto in atti.La deduzione del vizio risulta allora svolta in violazione degli insegnamentidelle Sezioni Unite di questa Corte, poiché si fonda su elementi istruttori edunque su elementi desunti altrove, rispetto al contenuto intrinseco dellasentenza impugnata (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., n.20112/2009).Si osserva inoltre che «a seguito della riforma del 2012 scompare ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza,ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione odella mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibilecontraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia conriferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio dimotivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata… percui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è soloquella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante esentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza",nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile".» (Cass.

S.U. nn. 8053/2014 e 8054/2014).

E fermorestando quindi che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, diper sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. n.4654/2024, Cass, n.13578/2020).

Il sindacato di legittimità èdunque ridotto al ‘minimo costituzionale’ e tale parametro è osservatonella decisione impugnata.Numero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026Infatti, con riguardo al fondo che si assume fosse condotto dalla stessaparte attrice appellante, la corte territoriale indica chiaramente che laprova della detenzione è esclusa sulla base di una precedente sentenzapronunciata tra le medesime parti e nella quale si era affermato che nonrisultava comprovata l’esistenza di un contratto di affitto.Quanto, invece, alla parte confinante con la particella compravenduta e dicui la Mastropietro era invece proprietaria, lo stesso ricorrente non indicaove nell’atto di appello ha riportato il materiale probatorio a corredodell’accoglimento della domanda.

E, d’altra parte, nel motivo il retraente silimita a richiamare le deposizioni di alcuni testi relative alla coltivazionediretta del fondo da parte degli attori (senza peraltro specificare a qualeparte dell’originario immobile la coltivazione si riferisse), ma nulla indica inmerito alle prove offerte con riguardo agli altri requisiti soggettivi edoggettivi richiesti per l’accoglimento della domanda di riscatto edespressamente enunciati a pag.11 primo capoverso della sentenzaimpugnata.Pertanto, accertata dal giudice del gravame con la predetta ed esaustivamotivazione la mancanza di prova in merito ai requisiti richiesti alricorrente sia quale titolare di un rapporto qualificato ai sensi del primocomma dell’art. 8 l.590/65 per l’acquisto del fondo eventualmentedirettamente coltivato, sia quale titolare del fondo confinante (taledivenuto per successione della madre), il motivo risulta inammissibile.Alla luce dell’accertata insussistenza in capo al ricorrente dei requisiti perl’esercizio del riscatto, il primo motivo risulta non assistito da validointeresse alla relativa proposizione.Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per«nullità della sentenza - Omessa pronuncia sul secondo motivo di appellorelativo alla domanda proposta in via subordinata di riscatto al prezzo dieuro 160.000,00 non esaminata dal giudice di prime cure e riproposta inNumero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026appello con specifico motivo di gravame - Violazione dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.».Rileva che la corte territoriale, come il giudice del primo grado, ha omessodi pronunciare sulla domanda, proposta in via subordinata dagli attori,volta ad ottenere il riscatto agrario al prezzo di euro 160.000,00 indicatonell’atto pubblico di compravendita del 21.04.2005.Il motivo è inammissibile.Ed infatti il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., infatti, ricorre ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame (Cass. n.27551/2024, Cass.n.1539/2018).Esso non ricorre, invece, quando la pretesa non espressamente esaminatarisulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate,siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (Cass. n.25710/2024).Ed allora, avendo la corte territoriale escluso la sussistenza dei requisitiper l’esercizio del riscatto agrario, implicitamente ha rigettato la domandasubordinata proposta.Infine, con il quinto motivo il ricorrente si duole della «violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 L. n. 590/65 e dell’art. 7 L 817/71 in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. – Mancato esame della richiesta diCTU volta ad accertare il carattere unitario del fondo dal punto di vistaeconomico aziendale - Omesso esame di un fatto storico decisivo per ilNumero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.».Il ricorrente rileva che la corte territoriale non ha correttamente valutatoche il fondo rustico era originariamente unitario ed è stato frazionato alsolo scopo di violare il diritto di prelazione spettante ad esso ricorrente edalla di lui madre i quali, anche dopo il frazionamento, avevano continuatocomunque a coltivare il fondo in modo unitario; il fatto decisivo per ilgiudizio sarebbe dunque rappresentato dal carattere unitario del fondorustico poiché le due porzioni dello stesso sono comunque interdipendentie strutturalmente collegate.Si osserva tuttavia che la nozione di punto decisivo della controversia, dicui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., sotto un primo aspetto implica cheil vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinatoil giudice all'individuazione della disciplina giuridica applicabile allafattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo od estintivo del diritto.

Sotto un secondo aspetto,la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il viziostesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, overiconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque,afferisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione,essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente,sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta unaricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito enon già la sola possibilità o probabilità di essa (Cass. n.2148/2017).Nella specie, dunque, il motivo è inammissibile poiché l’esame dello stessoin alcun modo consente di ritenere la sussistenza dei requisiti soggettivied oggettivi per l’esercizio del riscatto come esclusi dal giudice delgravame.Numero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026All’infondatezza ed inammissibilità dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 7.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi edoltre rimborso forfettario ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma il 28.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzo d'Erricounitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PicozziRaffaele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1376/2023depositata il 27/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026Maria Mastropietro e [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Santa MariaCapua Vetere esponendo che la prima era proprietaria e coltivatricediretta di un fondo, sito in Maddaloni, confinante con altro appezzamentodi terreno riportato in Catasto al foglio 5, part. 382, fondo condotto inaffitto dalla stessa e dal figlio Mario con contratto registrato; che tale part.382 veniva, nell’anno 2004, frazionata al fine di impedire agli attori il lorodiritto di esercitare la prelazione agraria; che, a seguito di talefrazionamento, venivano create due distinte particelle (mappale n. 5595 en. 5596); che, in data 21.4.2005 la particella di cui al mappale 5596veniva venduta a [OSCURATO:PERSONA] e che tale atto veniva effettuato inviolazione del diritto di prelazione di essi attori quali affittuari coltivatoridiretti del fondo, e, in ogni caso, in violazione del diritto di prelazionedell’attrice [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietaria del fondoconfinante. Chiedevano dunque l’accertamento della frode nelfrazionamento, della simulazione con riferimento al prezzo della cessioneda parte di [OSCURATO:PERSONA], Rita, Domenico, Mariantonietta, Rosamaria,Vittoria, Angeloantonio e [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] delfondo agricolo confinante e chiedevano altresì accertarsi la violazione delloro diritto di prelazione agraria in relazione alla predetta vendita conconseguente diritto di riscatto.Il tribunale, ritenuto che non fosse stata adeguatamente provata lasimulazione del corrispettivo indicato nell’atto di compravendita, rigettavaintegralmente le domande proposte.Avverso tale decisione interponeva appello [OSCURATO:PERSONA], anche qualeerede di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta, contestando la mancatavalutazione degli elementi presuntivi e indiziari offerti e l’omessapronuncia sia sulla domanda subordinata di riscatto agrario al prezzorisultante dall’atto sia sulla correlata domanda di accertamento delNumero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026frazionamento fraudolento del fondo, asseritamente preordinato adeludere il diritto di prelazione agraria.La Corte d’Appello di Napoli con sentenza in data 27.3.2023, ritenutopreliminare l’esame della domanda di accertamento della sussistenza dellaprelazione agraria ed esclusa la prova dei requisiti soggettivi e oggettiviper l’esercizio del riscatto, rigettava l’impugnazione proposta.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato incinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], Rita, Domenico, Mariantonietta, Rosamaria, Vittoria,Angeloantonio e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per«Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.817 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. - Omesso esame diun fatto storico decisivo per il giudizio la cui esistenza risulta dalla stessasentenza impugnata e dagli atti processuali e che ha costituito oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5c.p.c.».Lamenta che la corte territoriale ha ritenuto che sul fondo confinanteoggetto di vendita vi fosse un affittuario mentre questi aveva giàmanifestato la volontà di non proseguire nel rapporto di affitto agrario;che, dunque, la corte territoriale avrebbe dovuto escludere proprio ilpresupposto di stabilità di tale rapporto quale fatto impeditivodell'esercizio del diritto di prelazione agraria in capo al confinante.Numero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026Con il secondo motivo il ricorrente contesta la «nullità della sentenza -Violazione degli artt.li. 112, 324, 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. - Omessapronuncia sul primo motivo di appello - Mancato rilievo del giudicatointerno - Vizio di ultrapetizione o extrapetizione in violazione dell’art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.».Si deduce che la corte territoriale ha ritenuto inesistenti i requisitisoggettivi ed oggettivi per l'esercizio della prelazione laddove essi eranostati accertati dal giudice di prime cure ed il relativo accertamento non erastato fatto oggetto di gravame in sede di appello; la domanda dell'attoreera stata infatti rigettata sulla base dell'assenza di prova della simulazionedel prezzo di vendita, ma previo intervenuto accertamento del diritto diprelazione.Assume dunque il ricorrente che in tal modo si è formato il giudicatointerno implicito sulla sussistenza dei requisiti per l’esercizio del riscatto.Con il terzo motivo il ricorrente si duole della «nullità della sentenza -Violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4c.p.c.».Si lamenta che la sentenza impugnata, dopo aver richiamato le condizionicui la legge subordina il diritto di prelazione agraria e succedaneo riscattodel coltivatore diretto e del confinante, ha rigettato la domanda percarenza di prova con motivazione inconsistente e priva di qualunqueriferimento alle allegazioni e alle prove (orali e documentali) raccolte nelgiudizio di primo grado.Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati con precedenzarispetto al primo in quanto connessi e poiché la decisione in merito aglistessi è a tale motivo preliminare.Si osserva allora, quanto al secondo motivo, che esso è infondato.Numero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026Ed infatti il giudice del gravame non è incorso nelle denunciate violazionirelative all’assunto giudicato formatosi sull’esistenza dei requisiti in capoal ricorrente ed alla di lui madre per l’esercizio del riscatto.Il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che ‘deve ritenersi chel’atto stragiudiziale inoltrato agli attori costituisca valido esercizio deldiritto di riscatto agrario perché, pur contenendo lo stesso unamanifestazione di acquistare il bene al minor prezzo di euro 80.000,00, lostesso conteneva, altresì, una espressa manifestazione di volontà di adirela via giudiziale al fine di ottenere una pronuncia che accertasse lasimulazione del prezzo di vendita e che, conseguentemente, individuasseil prezzo dissimulato in euro 80.000,00. Conseguentemente, tale atto varitenuto valido e tempestivo esercizio del diritto di riscatto del bene alprezzo di euro 80.000,00 perché esercitato entro l’anno dalla trascrizionedell’atto di compravendita, essendo entro tale termine stato notificato ilpredetto atto in via stragiudiziale.’ (pag.3 sentenza Tribunale Santa MariaCapua Vetere).E ciò ha rilevato al fine della decisione in merito alle eccezioni di validitàdella dichiarazione di riscatto e della conseguente tempestivitàdell’introduzione della relativa domanda, svolte dalla parte convenuta incomparsa di costituzione.Il giudice di merito, dunque, non ha affatto valutato la sussistenza deirequisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio del riscatto domandato.Pertanto, non vi è stata violazione di alcun giudicato e neppure vizio diultrapetita secondo il disposto dell’art. 112 c.p.c. pure invocato.Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato.Si assume la violazione del disposto di cui all’art.132 c.p.c., ma laprospettazione svolta non è riconducibile alla sua violazione, perchébasata su elementi aliunde rispetto alla motivazione, dato che si lamentaNumero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026l’omessa completa considerazione del materiale probatorio offerto in atti.La deduzione del vizio risulta allora svolta in violazione degli insegnamentidelle Sezioni Unite di questa Corte, poiché si fonda su elementi istruttori edunque su elementi desunti altrove, rispetto al contenuto intrinseco dellasentenza impugnata (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., n.20112/2009).Si osserva inoltre che «a seguito della riforma del 2012 scompare ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza,ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione odella mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibilecontraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia conriferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio dimotivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata… percui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è soloquella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante esentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza",nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile".» (Cass. S.U. nn. 8053/2014 e 8054/2014). E fermorestando quindi che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, diper sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. n.4654/2024, Cass, n.13578/2020). Il sindacato di legittimità èdunque ridotto al ‘minimo costituzionale’ e tale parametro è osservatonella decisione impugnata.Numero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026Infatti, con riguardo al fondo che si assume fosse condotto dalla stessaparte attrice appellante, la corte territoriale indica chiaramente che laprova della detenzione è esclusa sulla base di una precedente sentenzapronunciata tra le medesime parti e nella quale si era affermato che nonrisultava comprovata l’esistenza di un contratto di affitto.Quanto, invece, alla parte confinante con la particella compravenduta e dicui la Mastropietro era invece proprietaria, lo stesso ricorrente non indicaove nell’atto di appello ha riportato il materiale probatorio a corredodell’accoglimento della domanda. E, d’altra parte, nel motivo il retraente silimita a richiamare le deposizioni di alcuni testi relative alla coltivazionediretta del fondo da parte degli attori (senza peraltro specificare a qualeparte dell’originario immobile la coltivazione si riferisse), ma nulla indica inmerito alle prove offerte con riguardo agli altri requisiti soggettivi edoggettivi richiesti per l’accoglimento della domanda di riscatto edespressamente enunciati a pag.11 primo capoverso della sentenzaimpugnata.Pertanto, accertata dal giudice del gravame con la predetta ed esaustivamotivazione la mancanza di prova in merito ai requisiti richiesti alricorrente sia quale titolare di un rapporto qualificato ai sensi del primocomma dell’art. 8 l.590/65 per l’acquisto del fondo eventualmentedirettamente coltivato, sia quale titolare del fondo confinante (taledivenuto per successione della madre), il motivo risulta inammissibile.Alla luce dell’accertata insussistenza in capo al ricorrente dei requisiti perl’esercizio del riscatto, il primo motivo risulta non assistito da validointeresse alla relativa proposizione.Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per«nullità della sentenza - Omessa pronuncia sul secondo motivo di appellorelativo alla domanda proposta in via subordinata di riscatto al prezzo dieuro 160.000,00 non esaminata dal giudice di prime cure e riproposta inNumero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026appello con specifico motivo di gravame - Violazione dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.».Rileva che la corte territoriale, come il giudice del primo grado, ha omessodi pronunciare sulla domanda, proposta in via subordinata dagli attori,volta ad ottenere il riscatto agrario al prezzo di euro 160.000,00 indicatonell’atto pubblico di compravendita del 21.04.2005.Il motivo è inammissibile.Ed infatti il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., infatti, ricorre ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame (Cass. n.27551/2024, Cass.n.1539/2018).Esso non ricorre, invece, quando la pretesa non espressamente esaminatarisulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate,siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (Cass. n.25710/2024).Ed allora, avendo la corte territoriale escluso la sussistenza dei requisitiper l’esercizio del riscatto agrario, implicitamente ha rigettato la domandasubordinata proposta.Infine, con il quinto motivo il ricorrente si duole della «violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 L. n. 590/65 e dell’art. 7 L 817/71 in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. – Mancato esame della richiesta diCTU volta ad accertare il carattere unitario del fondo dal punto di vistaeconomico aziendale - Omesso esame di un fatto storico decisivo per ilNumero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.».Il ricorrente rileva che la corte territoriale non ha correttamente valutatoche il fondo rustico era originariamente unitario ed è stato frazionato alsolo scopo di violare il diritto di prelazione spettante ad esso ricorrente edalla di lui madre i quali, anche dopo il frazionamento, avevano continuatocomunque a coltivare il fondo in modo unitario; il fatto decisivo per ilgiudizio sarebbe dunque rappresentato dal carattere unitario del fondorustico poiché le due porzioni dello stesso sono comunque interdipendentie strutturalmente collegate.Si osserva tuttavia che la nozione di punto decisivo della controversia, dicui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., sotto un primo aspetto implica cheil vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinatoil giudice all'individuazione della disciplina giuridica applicabile allafattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto,la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il viziostesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, overiconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque,afferisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione,essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente,sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta unaricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito enon già la sola possibilità o probabilità di essa (Cass. n.2148/2017).Nella specie, dunque, il motivo è inammissibile poiché l’esame dello stessoin alcun modo consente di ritenere la sussistenza dei requisiti soggettivied oggettivi per l’esercizio del riscatto come esclusi dal giudice delgravame.Numero registro generale 20698/2023Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 19733/2026Data pubblicazione 14/06/2026All’infondatezza ed inammissibilità dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 7.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi edoltre rimborso forfettario ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma il 28.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19733/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris