CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13118/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, sezione staccata di Salerno, n. 3240/2020, depositata il25 giugno 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31243/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 13118/2026Data pubblicazione 07/05/20261. – Con l’atto di adesione n. TF9A11201964/12, tra ilcontribuente e l’Agenzia delle entrate, in data 28 dicembre 2012,relativamente all’anno di imposta 2007, era stato concordato ildovuto per IRPEF, IRAP e IVA, nonché per relativi interessi esanzioni, oltre a INPS Artigiani APMF e relativi interessi. Il piano diammortamento prevedeva 12 rate trimestrali a partire dal 17gennaio 2013 fino al 17 ottobre 2015. In data 30 gennaio 2018l’Agenzia entrate - Riscossione notificava Al contribuente la cartellaesattoriale n. 10020170019093721000 con la quale si chiedeva ilpagamento dell’importo complessivo di euro 22.425,06 per impostee sanzioni, iscritto a ruolo dalla Agenzia delle entrate perintervenuta decadenza dalla rateazione.Il contribuente proponeva ricorso per l’annullamento dellacartella e di ogni atto a essa presupposto e conseguenziale.L’Agenzia delle entrate - Riscossione e l'Agenzia delle entrateresistevano con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 79/18, depositata il 31 gennaio 2019, laCommissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate proponevaIl contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.L’Agenzia delle entrate – Riscossione non svolgeva attivitàdifensiva.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezionestaccata di Salerno, con sentenza n. 3240/2020, depositata il 25giugno 2020, ha rigettato l'impugnazione.3. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.Numero registro generale 31243/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 13118/2026Data pubblicazione 07/05/2026L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la nullità ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 132, comma 2,e 156, commi 2 e 3, c.p.c. Secondo quanto prospettato, lasentenza mancherebbe dei requisiti formali indispensabili per ilraggiungimento dello scopo, dal momento che risulterebbecompletamente omessa, sia nella intestazione che nella partedescrittiva e motivazionale, l’indicazione della Agenzia entrate -Riscossione, pur convenuta in giudizio come risulta dall’atto diappello. La mancata costituzione in giudizio della stessa avrebbedovuto comportarne la declaratoria di contumacia, ma non la suaesclusione dal rapporto processuale, risultando correttamenteinstaurato il contraddittorio nei suoi confronti e quindi parteessenziale nel procedimento, avente ad oggetto declaratoria dinullità della cartella esattoriale e degli atti presupposti econseguenziali. La mancanza dell’indicazione espressa di una delleparti sia nella intestazione che nella parte descrittiva e in quellamotivazionale ne comporterebbe la nullità ai sensi dell’art. 156,comma 2, c.p.c. perché inidonea al raggiungimento dello scopo.1.1. – Il motivo è infondato.L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle partinell'intestazione della sentenza va considerata un mero erroremateriale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficientechiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta (Cass. n.19437/2019), viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa siNumero registro generale 31243/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 13118/2026Data pubblicazione 07/05/2026deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, aisensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione diincertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'interoprovvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce(Cass. n. 14106/2023).L'atto di appello, come evidenziato nel controricorso, è statonotificato anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate –Riscossione, per cui non sussiste alcun vizio di integrità delcontraddittorio. La mancata indicazione della parte nell'intestazionedella pronuncia non determina, peraltro, alcuna nullità dellasentenza, risultando dalla lettura dell'intero provvedimentol'indicazione dei soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n.14106/2023).2. – Con il secondo motivo si prospetta la nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazionedell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/92, dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 111 Cost. Parte ricorrente denuncia l’error in procedendodella decisione, insanabilmente viziata da una motivazione che èsoltanto apparente e non consente di comprendere le ragioni equindi le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire alrisultato enunciato. Non spiegherebbe, in particolare, il collegiocome e perchè è pervenuto a ritenere che l'Agenzia delle entrateabbia fatto chiarezza sugli importi portati dalla cartella impugnata,laddove invece con l’atto di appello l’Ufficio si limita a riportarel’elenco delle partite indicate nella detta cartella, rivendicandone laesattezza e legittimità, ma senza in alcun modo contestare quantorisulta dalla documentazione prodotta dal contribuente. Riguardoalla posizione di quest’ultimo, la pronuncia si limiterebbe arichiamare la inoppugnabilità degli effetti delle somme sottoscritteNumero registro generale 31243/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 13118/2026Data pubblicazione 07/05/2026in sede di accertamento con adesione, eludendo il themadecidendum.2.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, non sussiste alcuna violazione del «minimocostituzionale», avendo la pronuncia escluso che il contribuenteabbia assolto il suo impegno verso l'erario, non fornendo la provadi aver pagato quanto dovuto. Inoltre, si evidenzia che ilcontribuente aveva prestato aquiescenza alla pretesa tributaria neilimiti dell’accertamento con adesione che aveva sottoscritto.3. – Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 art. 115 c.p.c. totalecarenza di considerazione della domanda e dei fatti storici provati.La decisione evidenzierebbe che la Commissione tributariaregionale: a) non ha esaminato la documentazione prodotta, b)non ha tenuto in alcun conto quanto dedotto e provato dalricorrente; c) non ha rilevato che parte resistente non haNumero registro generale 31243/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 13118/2026Data pubblicazione 07/05/2026disconosciuto il piano di ammortamento definito in data 28.12.2012(art. 214 c.p.c.) e non ha contestato la documentazione prodotta(art. 115 c.p.c.) d) non ha verificato (con una semplice operazionearitmetica) che la sommatoria dei versamenti effettuati dava provadell’avvenuto integrale pagamento di quanto convenuto nel verbaledi adesione. Tali omissioni hanno condotto il collegio giudicante aduna decisione del tutto avulsa dal contesto di riferimento.3.1. – Il motivo è infondato.In tema di accertamento con adesione, il contribuente, ai sensidell'art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 218 del 1997, decade dalbeneficio della rateizzazione a seguito del mancato versamento allascadenza anche di una sola delle rate successiva alla prima, conconseguente legittima iscrizione a ruolo dell'intero importo dovutoa titolo di imposte, interessi e sanzioni, dedotti i versamenti giàeseguiti (Cass. n. 13133/2018).Nel caso di specie vi è stato un accertamento con adesione e ilmancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro iltermine di pagamento della successiva; quindi, si è determinata ladecadenza del beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degliimporti dei residui dovuti a titolo d'imposta interessi e sanzioni.4. – Con il quarto motivo si prospetta l'omessa pronunciasull’appello incidentale, come proposto. [OSCURATO:PERSONA] regionaleavrebbe anche ignorato le richieste formulate con l’appelloincidentale, intese ad ottenere la declaratoria di non debenza diqualsivoglia somma a qualsivoglia titolo, nonché la condanna allarifusione delle spese di giudizio.4.1. – Il motivo è infondato.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazionedell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente diNumero registro generale 31243/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 13118/2026Data pubblicazione 07/05/2026adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito diaccoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezionesottoposta al suo esame (Cass. n. 27551/2024).Nel caso di specie, non vi è stata alcuna omessa pronunciaperché i giudici hanno ritenuto fondato l'appello, rigettando, quindi,la richiesta di non debenza delle somme richieste, così come ladomanda di condanna alle spese.5. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 febbraio 2026.Il Presidente