CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 14106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8560/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in proprio e quale mandataria delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria e [OSCURATO:PERSONA] s. p. a, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difendeper procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MOLISE, PUGLIA E BASILICATA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 331/2017depositata il 27/01/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con convenzione rep. n. 6481 del 19 luglio 1991 il Provveditorato alle [OSCURATO:PERSONA] della Campania affidava, in regime di concessione-contratto, al raggruppamento di imprese costituito tra la [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di capogruppo e mandataria, e, in qualità di mandanti, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di demolizione, ricostruzione e completamento della Torre A del secondo lotto del Palazzo di Giustizia di Napoli per un corrispettivo presunto di sessanta miliardi di lire. Detto intervento era in prosecuzione di un appalto originariamente affidato ad altro raggruppamento di imprese, interrotto a causa di un incendio di notevoli dimensioni che aveva interessato la Torre A e di seguito risolto dall’originaria ATI Molinari. Con provvedimento del 22 giugno 1993 il Provveditorato alle [OSCURATO:PERSONA] per la Campania dispose la decadenza delconcessionario dalla concessione, sul rilievo che il concessionario si fosse reso gravemente inadempiente sia all'obbligo di consegnare nei tempi assegnati il progetto strutturale e il progetto esecutivo comprendente la parte architettonico - impiantistic a, sia all'obbligo di eseguire corretti calcoli strutturali alla luce della qualità dei calcestruzzi residuati dall'incendio e dai connessi crolli. Avverso il provvedimento di decadenza l'impresa [OSCURATO:SOCIETA] propose ricorso al TAR Campania che lo rigettò, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato. Su ricorso dell’impresa, con sentenza n.287/1999 le Sezioni Unite di questa Corte dichiararono la giurisdizione del giudice ordinario, qualificando il rapporto contrattuale quale “concessione di sola costruzione”, assoggettata alla disciplina dell’art.31 bis l.n.109/1994. La [OSCURATO:SOCIETA], subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA]. e di seguito nominata mandataria dalle mandanti, con atto di accesso notificato il 2 marzo 2000, promuoveva giudizio arbitrale contro il Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] e il Provveditorato alle [OSCURATO:PERSONA] della Campania chiedendo accertarsi la illegittimità della decadenza disposta dall'Amministrazione e dichiararsi risolta la convenzione per inadempimento della concedente, con la condanna del Ministero al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA], con lodo sottoscritto 1'11 maggio 2001 e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Napoli il 28 dicembre 2001, dopo aver disatteso l'eccezione di incompetenza sollevata dal Provveditorato, dichiarava illegittima la decadenza del concessionario, dichiarava risolta la convenzione per inadempimento dell'Amministrazione e condannava il Ministero al pagamento della somma di £ 21.348.375.358, corrispondenti a euro dodici miliardi e quattrocento milioni, oltre interessi e spese del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni. L’impugnazione del lodo da parte del Ministero e del Provveditorato veniva accolta dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 945 del 17 marzo 2004, che ne dichiarava la nullità, e detta sentenza, impugnata dalle imprese, veniva confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n.15670/2008. Nelle more del giudizio di impugnazione in appello, poiché era stata rigettata dalla Corte di merito l'istanza di sospensione cautelare degli effetti del lodo, il Provveditorato, con decreto n. 1176 del 23 ottobre 2002, aveva corrisposto all'impresa mandantele somme al pagamento delle quali era stata condannata dal Collegio arbitrale con il citato lodo . Con decreto ingiuntivo n. 2955 del 12 febbraio 2005 il Tribunale di Napoli, su ricorso del Ministero e del Provveditorato che avevano agito per recuperare le somme pagate in esecuzione del lodo poi dichiarato nullo, somme dunque pagate senza titolo, ingiungeva alla [OSCURATO:SOCIETA] — [OSCURATO:SOCIETA], in proprio e quale mandataria dell'ATI con le altre imprese [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, nonché alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla ERICSSON Telecomunicazioni anche in proprio, il pagamento, in solido tra loro,della somma di euro 12.347.045,30, oltre accessori e spese del procedimento, a titolo di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del lodo n.39/2001, dichiarato nullo. L’opposizione al decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione del 28 aprile 2005 dalle sopra indicate imprese, le quali, in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi l’effettiva debenza delle som- me già pagate dalle Amministrazioni stante l'illegittimità del provvedimento di decadenza dalla concessione, veniva accolta con sentenza n. 7275 del 19 giugno 2012 dal Tribunale di Napoli, che, dopo aver sospeso il giudizio in attesa della sentenza della Cassazione in ordine all’impugnazione del lodo, revocava il decreto ingiuntivo opposto ma, accogliendo la domanda riconvenzionale delle imprese, accertava il diritto delle opponenti a trattenere ex art.16 della convenzione n.6481 del 19 luglio 1991 le somme già incassate in forza del lodo arbitrale. A fondamento della illegittimità del provvedimento di decadenza, il Tribunale affermava che: il progetto esecutivo non era carente da un punto di vista economico, al contrario di quantoaffermato nel provvedimento di decadenza; il ritardo nella consegna della progettazione era dipeso dalla natura extra contrattuale delle prestazioni aggiuntive richieste dall'Amministrazione (in particolare delle indagini sulla qualità delle strutture in calcestruzzo realizzate dalla SOGENE e dell'adeguamento antisismico del nucleo centrale della torre); il ritardo era comunque giustificato dalla non prevedibilità del danneggiamento della struttura centrale in cemento armato al di sotto della quota di mt.30 (tra quota 5 mt e 30 mt.), che era emerso solo dopo la compiuta rimozione delle macerie; il motivo della risoluzione, in definitiva, non era stato il ritardo o il vizio del progetto, stante anche il comportamento contraddittorio e inadempiente tenuto dalle Amministrazioni in tutto il periodo di elaborazione della progettazione esecutiva (di inerzia nonostante il decorso del termine per ildeposito del progetto, avendo anzi pagato il 19-12-1991 il 10% dell’importo presunto della concessione), ma la grave indisponibilità dei fondi per il finanziamento di un'opera che si era rilevata molto più costosa del previsto. 2. Con sentenza n.402/2017 pubblicata il 27- 1- 2017 la Corte d’appello di Napoli ha accolto l'appello proposto avverso la citata sentenza dal Ministero e dal Provveditorato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] — [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria dell'ATI con le altre imprese [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, nonché di [OSCURATO:SOCIETA]. e alla ERICSSON Telecomunicazioni anche in proprio, e per l'effetto ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] — [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a pagare in favore del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 12.183.830,76 relativamente agli importi portati nel lodo a suo tempo dichiarato nullo, e la somma di euro 163.214,54 corrispondente agli importi erogati a compenso degli arbitri, oltre interessi da giorno del pagamento fino al soddisfo. La Corte territoriale, dopo aver disatteso le eccezioni delle parti appellate di inammissibilità dell’appello per tardività della difesa e per difetto di specificità dei motivi e di mancata censura di alcuni capi della decisione, ha ritenuto che:i) fosse errato l'accertamento del giudice di primo grado quanto all'adeguamento antisismico del palazzo, poiché il progetto di ricostruzione della Torre A doveva necessariamente rispettare la normativa in materia di adeguamento antisismico prevista dal D.M. 28 gennaio 1986 e s. m. i., come evincibile dalla Circolare n. 27690 del 19 luglio 1986 resa dal Ministero dei lavori pubblici; ii)il suddetto obbligo di adeguamento antisismico fosse comunque previsto anche dalla convenzione di concessione che, nonostante la sua genericità e scarsa chiarezza, prevedeva all'art. 7 del disciplinare tecnico, relativo alle opere di demolizione, il rispetto delle condizioni del Capitolato generale e di legge, nonché quello delle norme tecniche della legge 1974 n. 64, con particolare riferimento alleprescrizioni per le norme sismiche; iii) la condotta del raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito per brevità RTI) non potesse equipararsi a quella di un mero esecutore del progetto esecutivo, ma a quella di un soggetto che ha compiti estesi di verifica dell'adeguatezza degli elaborati e delle strutture preesistenti, con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale: "a) era necessario ab origine adeguare la struttura residuata dall'incendio alle norme antisismiche; b) tale obbligo specifico, sebbene non puntualmente riportato nella convenzione doveva essere certamente ritenuto sussistente; c) tale necessità, pur essendo formalmente emersa ed imposta dal Provveditore solo nella riunione del 20.02.1992 (doc. 4 prod. RTI), sussisteva ab initio e la concessionaria non poteva dirsi immune da colpa nel non aver fino a quel momento elaborato il progetto prescindendo dall'adeguamento antisismico"(pag. 26 della sentenza impugnata); iv ) quanto alla mancata indagine dello stato dei calcestruzzi preesistenti all'incendio e l’insufficienza e tardività dei progetti esecutivi presentati dal RTI, l'indagine sui calcestruzzi non richiedesse un'esplicita richiesta della concedente e non poteva dirsi estranea agli obblighi contrattuali in quanto i danni dell'incendio alla struttura in ferro e cemento armato erano del tutto prevedibili, essendo notorio che le alte temperature e i sovraccarichi conseguenti a crollo parziale erano potenzialmente idonei danneggiare le strutture sottostanti, e inoltre quasi tutte le imprese partecipanti già facevano parte del RTI che aveva costruito il Palazzo di Giustizia, proprio per tale ragione erano state scelte e Impregima conosceva lo stato dei luoghi e non aveva segnalato, come avrebbe dovuto, l’impossibilità di una progettazione in assenza di una preventiva verifica della bontà delle opere edilizie residuate dopo l’incendio; v) la responsabilità della concessionaria fosse dimostrata, benché al momento della stipula l'amministrazione avesse sottovalutato sia la necessità di una revisione del progetto per effetto dell'intervento della legislazione antisismica sia le indagini sui calcestruzzi, dato che si trattava di un soggetto che aveva le prerogative del concessionario e che, pertanto, aveva la responsabilità principale di una corretta valutazione dell'organismo esistente e della necessità di modifiche ai progetti originari, previa analisi della qualità originaria e residua delle strutture sopravvissute all'incendio e della loro conformità alle norma antisismiche (ed antincendio) esistenti, mentre il progetto originariamente depositato non prevedeva l’adeguamento antisismico di cui al d.m.1986. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in proprio e in qualità di mandataria delle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria, propone ricorso per cassazione , affidato a nove motivi, nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, nonché nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per le Opere pubbliche per la Campania (ora Provveditorato interregionale per le [OSCURATO:PERSONA], Molise e Basilicata), [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e di Salini — [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., che sono rimasti intimati. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., nonché la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 e conseguente nullità della sentenza impugnata, perché in essa non risultano in alcun modo menzionati, né nell'intestazione né nel dispositivo, non solo l'appellante [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] per la Campania, ma anche la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e la [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Salini —[OSCURATO:SOCIETA], società risultante dalla fusione di [OSCURATO:SOCIETA].), benché fossero parti processuali del giudizio d’appello. Ciò determina, ad avviso della ricorrente, l’impossibilità di individuare inequivocabilmente tuti i soggetti destinatari e beneficiari della pronuncia, mancante di elementi essenziali. Deduce che non si tratta di errore emendabile con la procedura di correzione e che la carenza denunciata comporta il rischio per l’odierna ricorrente di dover pagare per due volte le stesse somme, dato che gli importi riconosciuti dal lodo erano stati pagati dal Provveditorato, nonché comporta il rischio che solo l’odierna ricorrente sia tenuta a sopportare in proprio le conseguenze della condanna anche per la parte di competenza delle imprese mandanti. 2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.e segnatamente dell’art.112 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale omesso di provvedere nei confronti dei soggetti [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] per la Campania, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA]), benché fossero parti processuali del giudizio d’appello, ciò determinando il vizio di omessa pronuncia, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama. 3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., e segnatamente degli artt. 167, 183 e 184 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per tardività delle allegazioni difensive riproposte in appello dalla P.A., in quanto svolte nel procedimento di primo grado successivamente al maturarsi delle preclusioni e decadenze previste dagli artt. 180, 183 e 184 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis al procedimento in esame. Rileva che le amministrazioni, con la comparsa di costituzione, non avevano in alcun modo contestato i fatti e le circostanze dedotte dalle opponenti a fondamento delle proprie richieste e della domanda riconvenzionale, limitandosi a contestare solo del tutto genericamente la fondatezza delle pretese, e anche nella sentenza impugnata si dava atto che solo con la comparsa conclusionale le opposte sollevavano eccezioni nel merito delle domande attoree. Nessuna contestazione veniva svolta dalle amministrazioni anche nel prosieguo del giudizio di primo grado, atteso che l'[OSCURATO:PERSONA] non depositava nessuna delle memorie all'epoca previste dagli artt. 180, 183 e 184 cod. proc. civ.. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, le deduzioni difensive svolte dalle Amministrazioni solo in comparsa conclusionale non erano qualificabili come mere eccezioni in senso lato, atteso che, a mero titolo esemplificativo, sino alla comparsa conclusionale in primo grado, l'Avvocatura dello Stato non aveva mai contestato la natura extracontrattuale delle prestazioni aggiuntive richieste dall'amministrazione, in merito sia alle indagini sui calcestruzzi sia all'adeguamento antisismico della struttura centrale, né aveva contestato l'imprevedibilità dello stato dei calcestruzzi e soprattutto la riconducibilità del provvedimento di decadenza alla sopravvenuta carenza di fondi. L’appello avrebbe dovuto, pertanto, dichiararsi inammissibile in quanto i motivi si basavano tutti su argomenti, deduzioni e contestazioni indebitamente introdotte nel processo di primo grado quando erano ormai irrimediabilmente maturate le decadenze e preclusioni stabilite dagli artt. 167, 180, 183 e 184 cod. proc. civ.. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.e la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ. e deduce che non erano stati impugnati dalla P.A. né il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva "statuito che i comportamenti contraddittori tenuti dall'amministrazione nel corso della concessione costituiscono motivo "dirimente" per ritenere l'illegittimità del provvedimento di decadenza della concessione (v. sentenza, inizio pag. 7)", né la parte in cui il Giudice di primo grado aveva "statuito che il ritardo nella consegna del progetto strutturale era giustificato dalla necessità che venissero prima completamente rimosse le macerie onde poter verificare lo stato effettivo dei luoghi", con la conseguenza che tali statuizion i, da ritenersi autonome e indipendenti, dovevano ritenersi inoppugnabili, poiché avevano acquisito il valore di cosa giudicata, in assenza di impugnazione specifica al riguardo. 5. Con il quinto motivo lamenta l'omesso esame da parte della Corte d'Appello di un fatto decisivo per il giudizio, pure oggetto di discussione tra le parti, consistente nella mancata registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di decadenza dalla concessione, sulla base di una serie di puntuali e specifici rilievi formulati dall'organo di controllo non tenuti in considerazione dal giudice di merito e da cui risultava la non ascrivibilità dei ritardi ed inadempimenti all’ATI. 6. Con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di dirittoai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ. e all'art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto imputabile al RTI il ritardo nella consegna della progettazione esecutiva,attesa la prevedibilità del danneggiamento delle strutture in calcestruzzo tra quota 5 metri e quota 30 metri. In particolare la Corte d’appello ha affermato che “i danni dell'incendio sulla struttura in ferro e cemento armato erano del tutto prevedibili, essendo notorio che le alte temperature ed i sovraccarichi conseguenti al crollo parziale potevano danneggiare le strutture sottostanti", ma detta conclusione sarebbe indimostrata e assunta in totale spregio del disposto dell'art. 115 cod. proc. civ.e dell'art. 2697 cod. civ., in quanto fondata sul ricorso a nozioni di "comune esperienza" non invocabili nel caso specifico, trattandosi di questioni di natura altamente tecnica che non possono rientrare nella nozione del c.d. fatto notorio. Nel ribadire che detta questione non era stata oggetto di motivo di appello, la ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe dovuto basarsi sulla documenta zione depositata in atti, da cui emergeva che l'amministrazione non aveva mai contestato il carattere eccezionale e imprevedibile del danneggiamento dipeso dall’incendio oppure, nella subordinata ipotesi in cui non avesse ritenuto sufficientemente chiara la documentazione in atti, avrebbe dovuto ricorrere all'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio. Rimarca che una questione di tale importanza, che costituiva il fulcro della motivazione addotta dal primo Giudice, era statadecisa in spregio al principio di disponibilità delle prove inderogabilmente sancito dall'art. 115 cod. proc. civ.. 7. Con il settimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché dell'art. 2697 cod. civ., anche in relazione agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello affermato che "il progetto originariamente depositato, oltre a non tener conto della necessità di rispettare la normativa antisismica" muoveva "da valori discutibili di partenza di coscienti di resistenza del cemento armato", concludendo infine per la sussistenza di "deficienze di impostazione del progetto", certamente imputabili al concessionario. Rimarca che il motivo di appello svolto dall'Avvocatura in merito alla sussistenza di presunte carenze del progetto presentato dall'Impresa era del tutto inammissibile, in quanto a sostegno della propria tesi la difesa erariale non aveva offerto alcuna prova diretta, limitandosi, invece , a richiamare documentazione non depositata in atti o depositata tardivamente in primo grado (segnatamente le sentenze del Tar di Napoli n. 206/94 e del Consiglio di Stato n. 148/96, depositate dall'Avvocatura solo con la comparsa conclusionale del primo grado di giudizio).Tali sentenze erano state pronunciate da giudice privo di giurisdizione, come statuito dalle S.U. con la sentenza n. 287/1999, e non contenevano in ogni caso alcun accertamento di fatto, non essendo stata compiuta alcunaistruttoria in quei giudizi, né tanto meno una consulenza tecnica volta ad accertare la fondatezza delle contestazioni mosse dalla PA alla progettazione eseguita dal RTI. 8. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella circostanza che i lavori in oggetto erano stati riappaltati circa sei anni dopo la dichiarazione di decadenza dalla concessione, come da documento che richiama, e che in tale bando erano previsti finanziamenti diversi da quelli originariamente posti a copertura della convenzione stipulata con le ricorrenti. Ciò sta a dimostrare, ad avviso della ricorrente, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’indisponibilità di fondi per finanziare l’opera non era affatto temporanea e perciò irrilevante, ma era stato il reale motivo del provvedimento di decadenza. 9. Con il nono motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e, segnatamente, la violazione della normativa in tema di concessione di sola costruzione (art. 1 della Legge 1137/1929), nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,con riferimento alla necessaria introduzione della variante. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha interpretato l'ampiezza dei poteri progettuali della concessionaria senza considerare il necessario raccordo di questi ultimi con le determinazioni discrezionali ineliminabili della committenza e con la potestà "originaria" ed indelegabile di quest’ultima di adottare determinazioni in merito alla conformazione dell'opera. Rimarca la ricorrente che sussisteva pacificamente la necessità di introdurre una variante dei lavori originariamente affidati alla concessionaria per tenere conto dello stato del manufatto sotto quota 30 metri, che presentava problematiche emerse solo successivamente alla stipulazione della convenzione di concessione. Deduce che, solo a seguito della rimozione dei detriti accumulatisi per effetto del crollo parziale dell'edificio dovuto all'incendio (prestazione affidata all'odierna ricorrente con la medesima convenzione) la concessionaria avevapotuto accertare la situazione delle fondazioni e prendere conoscenza dello stato dei calcestruzzi del corpo centrale dell'edificio dove avrebbe dovuto operare per la realizzazione della sua parte d'opera. Pertanto deduce di avere comunicato diligentemente alla committente la necessità di prevedere opere aggiuntive di natura pacificamente extracontrattuale (in quanto non previste nell'ambito della convenzione di concessione). Inoltre successivamente la stazione appaltante aveva preteso l’adeguamento della struttura anche alle normative antisismiche medio tempore approvate e, a fronte di ciò , la concessionaria odierna ricorrente, nel rispetto dei propri obblighi, aveva provveduto a rimettere alla concedente le evidenze del problema e le possibili soluzioni per farvifronte, con indicazione dei presunti costi, sicché il livello del progetto presentato dalla concessionaria con riferimento agli interventi originariamente non previsti era coerente con lo sviluppo di un elaborato che avrebbe necessitato, a valle, dell'approvazione di un atto aggiuntivo della convenzione originaria di una progettazione esecutiva. Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, la contestazione della stazione appaltante circa la non definitività ed univocità della progettazione presentata, con riferimento agli interventi di adeguamento antisismico e agli interventi sui calcestruzzi, era da ritenersi infondata, in quanto competeva all'amministrazione l’adozione di un provvedimento di variante da aggiungere alla concessione originaria, con indicazione anche dell'onere della progettazione. 10. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondatinei limiti che si vanno ad illustrare. 10.1. Occorre rilevare che nell’intestazione e nel dispositivo della sentenza impugnata manca l’indicazione della parte [OSCURATO:PERSONA] per le Opere pubbliche per la Campania (ora Provveditorato interregionale per le [OSCURATO:PERSONA], Molise e Basilicata – di seguito per brevità solo Provveditor a to ), benché nella motivazione si dia atto che detta parte, unitamente al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], aveva impugnato la sentenza di primo grado, nonché, sotto il profilo della sua posizione sostanziale, che la medesima parte aveva stipulato la convenzione, aveva comunicato la decadenza del RTI dalla concessione-contratto e aveva pagato le somme oggetto del lodo arbitrale di seguito dichiarato nullo. In particolare, la statuizione di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] — [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione al pagamento della somma di euro 12.183.830,76,relativamente agli importi portati nel lodo, e della somma di euro 163.214,54 corrispondente agli importi erogati a compenso degli arbitri, oltre interessi da giorno del pagamento fino al soddisfo, è stata emessa solo ed esclusivamente in favore del Mini stero, così come quella di condanna alla rifusione delle spese di lite. Non è dato rinvenire, nella motivazione della sentenza impugnata, alcuna spiegazione del ragionamento decisorio che ha condotto la Corte di merito ad omettere, nell’intestazione e nel dispositivo, la menzione del Provveditorato, il che determina la sussistenza di una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce e determina , di conseguenza, la nullità della sentenza , poiché l’omissione di cui si è detto, in alcun modo giustificata, non consente alla pronuncia di svolgere la propria funzione essenziale di "legge del caso concreto" (Cass. 16535/2012; Cass. 22275/2017; Cass. 3766/2018) 10.2. Le censure sono, invece, in fondate, nella parte in cui denunciano l’omessa menzione delle parti [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e la [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Salini —[OSCURATO:SOCIETA], società risultante dalla fusione di [OSCURATO:SOCIETA].), atteso che dette parti sono mandanti rappresentate dalla mandataria [OSCURATO:SOCIETA] — [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte d’appello ha compiutamente dato atto di ciò, facendopiù riferimenti al RTI che le comprende. Deve, pertanto , ritenersi che l’identità d elle suindicate parti si a sufficientemente certa in base al contesto della motivazione della sentenza impugnata, considerato, peraltro, che, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, al mandatario di un'associazione temporanea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto sicché l'appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione (Ca ss. 11949/2018). 11. Dall’accoglimento, nel senso precisato, dei primi due motivi di ricorso discende l’assorbimento di tutti gli altri. 12. In conclusione, devono essere accolti, nei limiti di cui si è detto, i motivi primo e secondo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa compos