CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12798/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ice– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA], (già [OSCURATO:PERSONA])–intimata–avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, [OSCURATO:PERSONA], n. 2627/2022, depositata il 28/03/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8aprile 2026 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23611/2022Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 12798/2026Data pubblicazione 05/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla C.t.p. diCaltanissetta la cartella di pagamento, nonché gli atti prodromici, conla quali la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. gli aveva intimato il pagamento dieuro 736,46.La C.t.p. accoglieva il ricorso, per vizio della notifica della cartellain quanto avvenuta a mezzo di operatore di poste privato, ecompensava tra le parti le spese di lite.Il contribuente spiegava appello, dolendosi del provvedimento dicompensazione delle spese di lite e chiedendo la condanna alrisarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.La C.t.r., nella contumacia dell’Agente della [OSCURATO:PERSONA], rigettavail gravame, evidenziando che la questione decisa dalla Commissione diprimo grado, in ordine alla legittimità della procedura notificatoria, eracontroversa e che per tale ragione era ragionevole la compensazionetra le parti delle spese di giudizio.2. Avverso detta sentenza il contribuente ricorre per cassazione neiconfronti dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] la quale non haespletato attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 91, 92, 112, 132, secondocomma, num. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 2233 c.c.dell’art. 4 d.m. n. 155 del 2014, della tabella n. 23 dei parametri adesso allegata.In particolare, osserva che la sentenza di primo grado avevaillegittimamente compensato le spese di lite senza indicareesplicitamente nella motivazione le «gravi ed eccezionali ragioni» di cuiall’art. 92, secondo comma, c.p.c. e censura la sentenza di secondogrado per aver omesso qualsiasi decisione sulla predetta eccezione,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 23611/2022Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 12798/2026Data pubblicazione 05/05/2026nonostante l’esplicito gravame sul punto, con ciò commettendo errorin procedendo per violazione della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 132,secondo comma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost.Censura la sentenza per aver omesso di esplicitare le ragioni dellacompensazione delle spese del giudizio e rileva la carenza nellaindicazione del criterio logico che aveva condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, non essendovi presente alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logicogiuridica che lasciasse trasparire il percorso argomentativo seguito.3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi sonoinfondati.3.1. È infondata la censura con la quale si imputa alla C.t.r. di nonaver pronunciato sul motivo relativo all’illegittima compensazione dellespese nella sentenza di primo grado.Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta lamancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria latotale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabilealla soluzione del caso concreto. Tale vizio, pertanto, non ricorrequando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valeredalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenzadi una specifica argomentazione e si differenzia dal viziodi omessa motivazione, il quale, dopo la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questioneoggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totalepretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nellamancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nellaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 23611/2022Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 12798/2026Data pubblicazione 05/05/2026motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili (tra le più recenti Cass. 27551/2024).La C.t.r., con la sentenza in esame, si è espressamente pronunciatasulle spese del giudizio di primo grado. La sentenza, infatti, nella partededicata allo svolgimento del processo, ha dato espressamente atto delmotivo di appello relativo alle spese. Nella parte motiva, dopo averrilevato che la questione decisa era questione controversa, haaffermato che per tale ragione doveva ritenersi ragionevole lacompensazione.3.2. Va aggiunto che la C.t.r. del tutto correttamente non hapronunciato in ordine alle spese del secondo grado di giudizio. Infatti,poiché la parte vittoriosa era rimasta contumace, alcuna statuizionedoveva emettersi in ordine alle spese, astrattamente gravantisull’appellante soccombente.3.3. Pure infondata è la censura in ordine alla carenza dimotivazione in merito alla legittimità della compensazione delle spesedi primo grado.La C.t.r., infatti, ha esplicitato le ragioni evidenziando che laquestione trattata in primo grado – relativa alla legittimità della notificasenza il tramite di [OSCURATO:PERSONA] – era questione controversa.3.4. Tale statuizione, infine, diversamente da quanto prospettatodalla ricorrente, non è errata in diritto.3.4.1. In tema di spese, l'art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del1992, è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) d.lgs. n.156 del2015 con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processotributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio inmodo autonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che«le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in partedalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciprocaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 23611/2022Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 12798/2026Data pubblicazione 05/05/2026o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate».Le disposizioni così modificate sono entrate in vigore dal 1° gennaio2016 a norma dell’art. 12, comma 1, d.lgs. cit. e, dunque, sonoapplicabili alla fattispecie in esame che attiene ad una pronuncia resain primo grado nel 2018.3.4.2. Sebbene il legislatore del 2015 abbia disciplinato lacompensazione delle spese nel processo tributario in modo autonomorispetto all’art. 92 c.p.c., non può prescindersi dagli approdi dellagiurisprudenza, anche costituzionale, in merito a detta ultima norma.Va rammentato in proposito che l’attuale versione dell’art. 15 d.lgs. n.546 del 1992 è analoga a quanto disposto dall’art. 92 secondo comma,c.p.c. successivamente alle modifiche apportate dall’art. 45, comma11, legge n. 69 del 2009 che aveva riformulato detta disposizioneprevedendo in sostituzione della compensazione per «giusti motivi» lacompensazione per «gravi ed eccezionali ragioni».Intervenendo nuovamente sull’art. 92 cit., il legislatore, con l’art.13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dallalegge n. 162 del 2014, ha eliminato la clausola generale delle «gravied eccezionali ragioni» prevedendo la compensazione in due ipotesinominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è maimutata), ossia l'assoluta novità della questione trattata ed ilmutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.3.4.3. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sullalegittimità di tale ulteriore restrizione, l’ha ritenuta in violazione delprincipio di ragionevolezza e di eguaglianza, essendo rimaste fuori altreanaloghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. LaConsulta, in particolare, ha evidenziato che il fondamento sottesoall’ipotesi tipica del mutamento della giurisprudenza su una questionedirimente – ipotesi che, ove anche non prevista espressamente,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 23611/2022Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 12798/2026Data pubblicazione 05/05/2026avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle«gravi ed eccezionali ragioni» – sta, appunto, nel sopravvenutomutamento del quadro di riferimento della causa che altera i terminidella lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delleparti; di seguito la Consulta ha espressamente precisato che «tale ratiopuò rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenutomutamento dei termini della controversia senza che nulla possaaddebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazioneautentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nellaforma di norma con efficacia retroattiva […]» (Corte cost. n. 77 del2018).3.4.4. Così chiarito il quadro normativo, deve rilevarsi che lacompensazione è consentita esplicitando nella motivazione le gravi edeccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogicheo erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge,denunciabile in sede di legittimità.Va rammentato, inoltre, che la compensazione, nei casi in cuidifetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica che puòessere conosciuta dal giudice di legittimità solo ove il giudice del meritosi sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale,restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se delcaso, in presenza di motivazione apparente. Invece, il sindacato dellaCorte di cassazione non può giungere sino a misurare «gravità edeccezionalità», al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudicenon corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata(Cass. n. 26847/2023). Si è chiarito, poi, che in detta nozione elasticaè ricompresa la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso(Cass. n. 15495/2022).3.4.5. Con specifico riferimento alla questione risolta con lasentenza di primo grado, basti osservare che la possibilità anche perCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 23611/2022Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 12798/2026Data pubblicazione 05/05/2026gli operatori postali privati di notificare atti giudiziari è stata oggetto diintervento delle Sezioni Unite con sentenza n. 299 del 2020. Sitrattava, pertanto, di questione effettivamente oggetto diinterpretazioni discordanti.3.4.6. La C.t.r. ha reso sul punto una motivazione adeguata ed inlinea con i principi sopra esposti in quanto la decisione emessa in primogrado su questione correttamente ritenuta controversa, ovvero nonconsolidata, rientra tra le cause di legittima compensazione.4. Ne consegue il rigetto del ricorso.Non deve provvedersi sulle spese in quanto la parte vittoriosa nonha svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGain Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7