CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31409/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, sezione staccata di Siracusa n. 7418/4 /202 0 , depositata il 16/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 12 febbraio 2009 i contribuent i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], residenti in Francoforte (SR), aveva no presentato ricorso ILOR e CSSNper gli anni 1990, 1991 e 1992, , legge n. 289 del 2002,risalente al 30 novembre 2004. 1.1Con la sentenza n. 2016/2015 la CTP di Siracusa rigettava la domanda di rimborso. Ladisposizione richiamata, intesa a riequilibrare 13-16 dicembre 1990, comporta il sorgere ex post a favore del contribuente che ha del 10%. Il ,del proprio diritto al rimborso mentre i ricorrenti non avevano dimostrato ilpagamento delle imposte. Il pagamento rientra fra i fatti costitutivi della domanda,che devono essere provati dal contribuente, senza che abbia 1.2 Con la sentenza impugnata n. 7418/2020 la CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglieva , riconoscendo il diritto al rimborso della somma di euro 39.976,55,pari al 90% delle imposte dirette versate. di rimborso eratempestiva perché il dies a quo per chiedere il rimborso decorre dalla data(1° marzo 2008) di entrata in vigore della legge n. ,legge n. 190 del 2014,il giudice di secondo grado evidenziava che la parte non può perdere il diritto al rimborso per non essere riuscita a dimostrare i pagamenti in quanto La parte non sempre dispone né ha modo di procurarsi la prova di quanto dedotto: affidare la risoluzione 2697 c.c. non sempre rappresenta la soluzione idonea a garantire il 2. quattro motivi, rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 3. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, -bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. primo comma, n. 3, c.p.c. perché il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato delle imposte di cui era stato chiesto il rimborso. rimborso non era valida e pertanto inidonea alla formazione del silenzio-rifiuto. 2. Con il secondo motivo di ricorso 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione 2697 c.c., degli artt. 1, 2 e 7 d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 c.p.c. , in quanto il giudice fornisce oggetto della richiesta di rimborso. 3. Con , primo comma, n. 4 , c.p.c.perché con le controdeduzioni aveva dedotto che le imposte di ,da parte di soggetti titolari di partita iva, : si è pronunciata in alcun modo su tale deduzione, limitandosi a rigettare la richiesta di rimborso quanto alle somme asseritamente versare dal contribuente a titolo diI 4. eccepisce la ,legge n. 289 ,legge n. 190 del 2014, degli artt. 107 e 108 del Trattato sul a , dei principi stabiliti dalla Commissione UE con la D ecisione C (2015) 5549final del 14 agosto 2015 360, comma 1, n. 3,c.p.c. perché le somme oggetto della domanda di rimborso attengono si risolve inun aiuto di Stato incompatibile con la disciplina UE . La comunitario alcune comma 17,legge n. 289 del 2002. La giurisprudenza successiva ha stabilito che occorre verificare se il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de m nimis applicabile (Rego lamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea18/12/2013 ). La possibilità che un aiuto di Stato possa essere usufruito anche da titolari di partitaiva è riconosciuta solo in presenza di condizioni tassative , con onere della prova a carico del contribuente. 5. I primi due motivi di ricorso , da esaminarsi congiuntamente , attenendo entrambi alla prova che i contribuenti avrebbero dovuto fornire, sia pure in sedi diverse, non sono accoglibili anche se la motivazione del giudice di appello deve essere corretta con riferimento alle considerazioni svolte Non è condivisibile inammissibile, né la CTR avrebbe dovuto respingere la richiesta di rimborso per la genericità della domanda.Non è che, come sostiene il giudice di merito, collaborare con il contribuente e deve tener conto della documentazione già a sua disposizione, senza limitarsi a contestazioni generiche. 5.1 L'art. 9, comma 17, della n . 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), ha introdotto, per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza 21 dicembre 1990 del Ministro per il coo r dinamento della protezione civile, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, la possibilità di definire in maniera automatica la loro posizione nei confronti dell'Erario relativa agli anni 1990 - 1992 versando, entro il 16 marzo 2003 (termine poi prorogato), l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%. L'art. 1, comma 665, della leggen. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), ha in seguito espressamente previsto che, nel caso in cui i contribuenti avessero già versato le imposte per il triennio 1990-1992 d'importo superiore aquello previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, potessero ottenere il rimborso di quanto pagato in eccesso, con esclusione di quelli che svolgevano attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione era stata sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea - sempre che avessero presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.Il termine di due anni per la presentazione della istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 di conv. del d.l. n. 248 del 2 007 . È poi intervenuto l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, del d.l.n. 91 del 2017 , inserito in sede di conversione dalla legge n. 123 del 2017, il quale, oltre a specificare che il diritto al rimborso spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed aititolari di redditi equiparati o assimilati a questi ultimi in relazione alle ritenute subite, sempre con esclusione dei soggetti che svolgono attività d'impresa, ha anche introdotto limiti quantitativi allo stesso, aggiungendo che esso deve essere erogato, nei limiti della spesa autorizzata. 5.2 , comma 1, stat. contrib. richiede che i rapporti tra contribuente e Amministrazione siano improntati ai principi di collaborazione e buona fede. L'obbligo dell'Amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è più stringente di quello che grava, secondo le regole ordinarie , sulla parte convenuta. Ribadendo il più generale principio 18 , comma 2,legge n. 241 del 1990, stat. cont r ib., prevede che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, siano acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'Amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre [OSCURATO:PERSONA] ed aggiunge che l'Amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.Con specifico riferimento alle istanze di rimborso, questa Corte ha affermato che, qualora il contribuente, che agisca per il rimborso di tasse o diritti non dovuti, eccepisca che i documenti comprovanti il pagamento, o la richiesta di rimborso, siano in possesso dell'Amministrazione, questa è tenuta a pronunciarsi in modo specifico e motivato sul punto, perché, in difetto, il giudice potrà desumere elementi di prova da tale comportamento ( Cass.20648/2025, Cass. 17749/2025, Cass. 17197/2025, Cass.23666/2023e Cass. 13822/2018). 5.3Con una disposizione, ritenuta norma d interpretazione autentica (Cass. 5167/2020), l art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, ha previstoper coloro che abbiano versato imposte per il triennio 1990 - 1992 per un importo superiore al 10% in ragione del beneficio . I il legislatore ha stabilito una specifica disciplina per regolamentare il dritto al rimborso,che rafforza, nello specifico settore, gli obblighi di collaborazione e buona fede tra Amministrazione tributaria e contribuenti 16 - octies d.l. n. 91 del 2017, inserito dalla legge di conversione n. 123 del 2017, haapportato all'articolo 1, comma 665, cit. le seguenti integrazioni: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione». Da tale disposizione discende che la domanda di rimborsopriva di documentazione allegata e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare an e quantum del rimborso, non costituiscono di per sé motivo di rigetto o dinammissibilità dell'istanza, giustificando piuttosto un confronto con l'Ufficio e la possibilità d integrazione dei documenti (Cass.13771/2019). 5.4 Qualora assuma un comportamento collaborativo in sede procedimentale, non può sfruttare il proprio precedente contegnoin sede processuale. Il ricorrente che impugni il silenzio- in eccedenza rispetto alle agevolazioni concesse alle vittime degli aned il quantum della pretesa. A fronte allegazione del contribuente , tuttavia, deve prendere specifica posizione con riferimento ad entrambi gli elementi costitutivi, allegando precisi fatti impeditivi, estintivi o modificativi. Venendo in rilievoinformazioni a sua disposizione deve chiarire se il contribuente ha presentato o meno la dichiarazione dei redditi per gli anni che interessano ed eventualmente dedurre delle somme oggetto della domanda di rimborso. È solo a questo punto che grava e quanto corrisposto, ma a tal fine questi potrà anche provare che i documenti necessari s iano stati trasmess i medesima equindi in suo possesso (Cass. 17749/2025) . 6. Il terzo motivo è fondato . Nonostante non sia comprensibile nella parte in cui fa riferimento a un generico rigetto di rimborso delle somme versate a titolo di [OSCURATO:PERSONA] è presentenella sentenza impugnata), delle entrate aveva sollevato la questione della mancanza sussistenza dei presupposti del rimborso per i soggetti titolari di e sul punto il giudice di secondo grado omette completamente di pronunciarsi. c.p.c. quando manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di essa) o su i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia sono assai diversi. Con il primo si lamenta la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che art. 360 c.p.c., denuncia di violazione di norme di diritto sostanziale né attraverso il vizio di motivazione). Il secondo, invece, presuppone che la questione oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, cioè senza adeguata iarsi nella totale carenza di del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto; al 1, n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza via sia stato, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» (Cass.22204/2121 e Cass. 27551/2024). Nel caso in esame il giudice avrebbe dovuto valutare se i contribuenti svolgessero attività , in caso positivo , accertare che il rimborso non configurasse un inammissibile aiuto di Stato. 6.1 [OSCURATO:PERSONA] UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 a cui l'Italia ha da to effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, p ar. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno».È fatta tuttavia salva (art. 3 dec isone cit.) l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale», che «al momento della sua concessione, soddisf[i]le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de mnimis (art. 2 decisione cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisf [i] le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 -ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensit massima prevista per questo tipo di aiuti»(art. 2 decisione cit.) (Cass. 12187 / 2023 ). 6.2 Qualorail contribuente svolga un'attivit economica il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de m nimis applicabile (artt. 2 e 3 decisone cit.) . Deve anche considerare che, essendo stata stabilita considerarsi inapplicabile, si è in presenza di un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza(Cass. 29503/2022). 6.3 La questione non è riconducibile a un'eccezione in senso tecnicopoiché attiene alla regola di diritto da applicare alla domanda di rimborso, costituendo ius superveniens i cui presupposti devono essere oggetto di prova da parte del contribuente. Deve precisarsi che qualora la nuova disciplina, costituita nel caso in esame dalla decisione della Commissione Europea, sopravvenga in corso di causa è consentita la produzione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che,in base alla precedente disciplina, non erano indispensabili ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (Cass. 29081/2023). 7. Accolto il terzo motivo del ricorso, ultimo rimane assorbito. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, che renderà congrua motivazione sui presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborsoe provvederà al regolamento delle speseanche per il giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata co