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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 12187/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8187/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, c he l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, n. 732/2015 , depositata i l 25/02/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia- sezione staccata di Catania, di cui all’epigrafe, che ha rigettato l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro il silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza con la quale lo stesso contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte pagate per gli anni 1990, 1991 e 1992, spettante ai contribuenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sisma del 1990, che pure avessero pagato per intero le suddette imposte per il medesimo triennio, ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge n. 289del 2002.

Il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che: 1.L’unico motivo di ricorso è rubricato « ) Violazione e falsa applicazione di norme di legge ed, in particolare, dell'art. 108 comma 3 del Trattato sul Funzionamento dell' Unione Europea (TFUE), nonché dell'art. 1, comma 665,della legge n.190 del 2014, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3d el c.p.c.» Assume la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che il riconoscimento del diritto al rimborsodei versamenti diretti per Irpef effettuati dallo stesso contribuente nel triennio 1991-1992sarebbe stato riconosciuto dalla CTR senza considerare che con la decisione C (2012) 7128 final del 17 ottobre 2012, la Commissione Europea,allo scopo di verificare la compatibilità delle norme agevolative con la disciplina comunitaria, ha ingiunto all'Italia di sospendere l'applicazione delle predette misure agevolative,riguardo a tutti i soggetti che esercitano attività economichedi impresa o di lavoro autonomo.

Aggiunge poi la ricorrente che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 665, ha stabilito che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, cheha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del ministro per il Coordinamento della protezione civile 21dicembre 1990,pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]» n. 299 del 24 dicembre1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990/1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9,comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivemodificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli chesvolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, acondizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso aisensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Nella fattispecie in esame, secondo la ricorrente « come si evince dalle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria, l'odiernocontribuente partecipava ad un'attività d'impresa e, in virtù delnesso di causalità diretta tra il suo reddito ed il reddito prodotto dalla società, non ha diritto al rimborso delle somme richieste e versate a titolo di Irpef, in quanto ex lege l'applicazione dell'agevolazione resta sospesa.». 2.Deve rilevarsi che effettivamente la Commissione UE, con la decisione n.

C (2015) 5549 finaldel 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamit̀ naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». ̀ fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de ḿnimis (art. 2 decisione cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 -ora 87 e 88 -del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensit̀̀ massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 2 decisione cit.).

Secondo la Commissione, infatti, «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilit̀̀ che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per ś aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perch́́ il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attivit ̀̀ economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perch́́ il beneficio individuale èin linea (con) il regolamento de minimisapplicabile oppure perch́́ il beneficio individuale è concesso in conformit ̀ di un regime di aiuto approvato o unregolamento di esecuzione)» (§ 134 dec. cit.).

La decisione della Commissione UE, impugnata da una societ̀̀ siciliana (T - 172/16), èstata confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018, che non risulta essere stata impugnata.

E' altresì sopraggiunta l' ordinanza della Corte di giustizia 15 luglio 2015, nella causa C-82/14, che, in sede di rinvio pregiudiziale, ha dichiarato che «Gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003), la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest'ultimo, una riduzione del 90% dell'imposta sul valore aggiunto normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme gì̀ corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralit̀ fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio italiano.».

La decisione della Commissione UE e l'ordinanza della Corte di giustizia appena citate hanno quindi sciolto, in senso negativo (nei termini richiamati), quella riserva, sulla verifica della compatibilit̀̀ del beneficio con l'ordinamen to dell'Unione europea, alla quale lo stesso art. 1, comma 665, della

I. n. 190 del 2014, subordinava l'applicazione dell'agevolazione, che infatti nelle more sospendeva per quei contribuenti «che svolgono attivit̀̀ d'impresa».

Relativamente all'effetto ditali pronunce, questa Corte ha gì̀ avuto occasione di chiarire che « La sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di "ius superveniens", sicch́́ il giudice di legittimit̀̀ è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito.» ( Cass. 30/06/2016, n. 13458).

E' stato quindi precisato che «In tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamit̀ naturali, l'art. 9, comma 17, della

I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attivit ̀̀ d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali gì concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù̀della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può̀ essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamit̀ naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento "de minimis" applicabile.» (Cass.25/01/2019, n. 2208).

Pertanto, «spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd.

"de minimis" o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunit̀̀ europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensit̀̀ massima prevista per tale tipo di aiuti» (Cass. 27/11/2019, n. 30927).

In ordine, in particolare, all'oggetto ed alle modalit̀̀ di tale verifica, è stato altres ì̀ puntualizzato che: «In tema di agevolazioni tributarie erogate a un'impresa per calamit̀ naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento "de minimis" applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamit̀ naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, §

2. lett. b)TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamit̀ al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti daaltre forme di aiuto).

Ai fini di detta prova, per effetto dello "ius superveniens" costituito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabilit̀̀ , è consentita alle parti l'esibizione di documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili» (Cass. 26/06/2019, n. 17199).

E' stato peraltro precisato che « bench́́ la Commissione UE abbia espressamente previsto un'eccezione all'obbligo di recupero degli aiuti gì̀ erogati, ove sia giustificata dalla scadenza del termine decennale di conservazione dei documenti contabili (§ 150 decisione cit.), tale eccezione va interpretata in maniera restrittiva.

Non è, infatti, possibile autorizzare, per analogia, successivamente all'adozione della decisione impugnata, l'erogazione automatica degli aiuti dichiarati incompatibili, senza privare di efficacia pratica detta decisione e l'intero sistema di controllo degli aiuti di Stato (Trib.

UE, 26/01/2018, [OSCURATO:PERSONA] e Diagnostico G.B.

Morgagni, §§ 96-97 e 98-104)» (Cass. 27/11/2019, n. 30927, in motivazione).

Quanto alla predetta decisione della Corte di giustizia, si tratta di un provvedimento al quale questa Corte attribuisce in genere natura di ius superveniens, producendo mutamenti normativi che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale (Cass. 12/09/2014, n. 19301), purch́́ non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, e valenza retroattiva (Cass.09/10/2019, n. 25278); senza che esistano preclusioni alla rilevabilit̀̀ , anche d'ufficio e per la prima volta, in sede di legittimit̀̀ della questione relativa alla compatibilit ̀̀ della norma interna con vena comunitaria sopravvenuta , essendo tenuto il giudice di ultima istanza a tale controllo (cfr. Cass. 02/07/2014, n.15032), in quanto «La verifica della compatibilit̀̀ del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti deve essere effettuata di ufficio dal giudice, tenuto all'applicazione di queste ultime» (Cass. 10/12/2015, n. 24952).

Tanto premesso, nell'applicazione dell'ordinanza della Corte di giustizia del 15 Luglio 2015, causa C-82/14, questa Corte ha gì precisato che «l'art. 9, comma 17, della

I. n. 289 del 2002 non è applicabile in materia d'IVA atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme gì corrisposte, non soddisfa il principio di neutralit̀̀ fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicch́́ si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14» (cosìCass. n. 18205 del 16/09/2016; conf.

Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 17563 del 04/07/2018). [...] Ovviamente, come gì̀ segnalato al punto4.2., la riduzione dei tributi dovuti da imprese in aree colpite da calamit̀ naturali non è applicabile in materia d'IVA, atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme gì̀ corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralit̀̀ fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto col diritto dell'UE.» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 30927, cit., anche in motivazione).

Con la conseguenza, pertanto, che, in materia d'Iva, il diritto all'agevolazione de qua, e di conseguenza anche quello al rimborso delle somme gì pagate, non spetta neppure nei predetti limiti entro i quali, per le imposte dirette, potrebbe essere in ipotesi concesso all'esito dei necessari accertamenti in fatto. 3.Nel caso sub iudice , nel quale (come si evince sia dalla sentenza che dal ricorso) si controverte esclusivamente del rimborso dell’Irpef, la circostanza che il contribuente svolgesse attivit̀ d’impresa (sia pur nel più lato senso inteso nel contesto dell’ordinamento comunitario) è solo genericamente affermata nel ricorso, nel quale si dice che la “partecipazione” ad un’attivit̀ d’impresa, non meglio specificata, si « evince dalle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria».

Tale generica formula non contiene alcun riferimento specifico alla produzione di documenti che, per comprovare tale dato, siano stati allegati nel corso del giudizio di merito; né, comunque, tali documenti risultano allegati al ricorso per cassazione, non dandone menzione l’indice, ń risultando successive prod uzioni .

Neppure, comunque, si menziona puntualmente nel ricorso l’avvenuta allegazione dello stesso dato nel corso del giudizio da parte dell’Ufficio e la conseguente mancata contestazione da parte delcontribuente.

Lo svolgimento di un’attivit̀ del contri buente che sia qualificabile come imprenditoriale, pur nell’ampio senso che qui rileva, non risulta infine dalla sentenza impugnata.

Non risulta quindi adempiuto l’onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. 4.Nulla sulle spese, essendo rimasto intimato il contribuente.

Rilevato che risulta soccombente una parte a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8187/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, c he l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, n. 732/2015 , depositata i l 25/02/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia- sezione staccata di Catania, di cui all’epigrafe, che ha rigettato l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro il silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza con la quale lo stesso contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte pagate per gli anni 1990, 1991 e 1992, spettante ai contribuenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sisma del 1990, che pure avessero pagato per intero le suddette imposte per il medesimo triennio, ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge n. 289del 2002. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1.L’unico motivo di ricorso è rubricato « ) Violazione e falsa applicazione di norme di legge ed, in particolare, dell'art. 108 comma 3 del Trattato sul Funzionamento dell' Unione Europea (TFUE), nonché dell'art. 1, comma 665,della legge n.190 del 2014, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3d el c.p.c.» Assume la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che il riconoscimento del diritto al rimborsodei versamenti diretti per Irpef effettuati dallo stesso contribuente nel triennio 1991-1992sarebbe stato riconosciuto dalla CTR senza considerare che con la decisione C (2012) 7128 final del 17 ottobre 2012, la Commissione Europea,allo scopo di verificare la compatibilità delle norme agevolative con la disciplina comunitaria, ha ingiunto all'Italia di sospendere l'applicazione delle predette misure agevolative,riguardo a tutti i soggetti che esercitano attività economichedi impresa o di lavoro autonomo. Aggiunge poi la ricorrente che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 665, ha stabilito che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, cheha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del ministro per il Coordinamento della protezione civile 21dicembre 1990,pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]» n. 299 del 24 dicembre1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990/1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9,comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivemodificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli chesvolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, acondizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso aisensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Nella fattispecie in esame, secondo la ricorrente « come si evince dalle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria, l'odiernocontribuente partecipava ad un'attività d'impresa e, in virtù delnesso di causalità diretta tra il suo reddito ed il reddito prodotto dalla società, non ha diritto al rimborso delle somme richieste e versate a titolo di Irpef, in quanto ex lege l'applicazione dell'agevolazione resta sospesa.». 2.Deve rilevarsi che effettivamente la Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 finaldel 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamit̀ naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». ̀ fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de ḿnimis (art. 2 decisione cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 -ora 87 e 88 -del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensit̀̀ massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 2 decisione cit.). Secondo la Commissione, infatti, «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilit̀̀ che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per ś aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perch́́ il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attivit ̀̀ economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perch́́ il beneficio individuale èin linea (con) il regolamento de minimisapplicabile oppure perch́́ il beneficio individuale è concesso in conformit ̀ di un regime di aiuto approvato o unregolamento di esecuzione)» (§ 134 dec. cit.). La decisione della Commissione UE, impugnata da una societ̀̀ siciliana (T - 172/16), èstata confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018, che non risulta essere stata impugnata. E' altresì sopraggiunta l' ordinanza della Corte di giustizia 15 luglio 2015, nella causa C-82/14, che, in sede di rinvio pregiudiziale, ha dichiarato che «Gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003), la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest'ultimo, una riduzione del 90% dell'imposta sul valore aggiunto normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme gì̀ corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralit̀ fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio italiano.». La decisione della Commissione UE e l'ordinanza della Corte di giustizia appena citate hanno quindi sciolto, in senso negativo (nei termini richiamati), quella riserva, sulla verifica della compatibilit̀̀ del beneficio con l'ordinamen to dell'Unione europea, alla quale lo stesso art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, subordinava l'applicazione dell'agevolazione, che infatti nelle more sospendeva per quei contribuenti «che svolgono attivit̀̀ d'impresa». Relativamente all'effetto ditali pronunce, questa Corte ha gì̀ avuto occasione di chiarire che « La sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di "ius superveniens", sicch́́ il giudice di legittimit̀̀ è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito.» ( Cass. 30/06/2016, n. 13458). E' stato quindi precisato che «In tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamit̀ naturali, l'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attivit ̀̀ d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali gì concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù̀della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può̀ essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamit̀ naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento "de minimis" applicabile.» (Cass.25/01/2019, n. 2208). Pertanto, «spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis" o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunit̀̀ europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensit̀̀ massima prevista per tale tipo di aiuti» (Cass. 27/11/2019, n. 30927). In ordine, in particolare, all'oggetto ed alle modalit̀̀ di tale verifica, è stato altres ì̀ puntualizzato che: «In tema di agevolazioni tributarie erogate a un'impresa per calamit̀ naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento "de minimis" applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamit̀ naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett. b)TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamit̀ al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti daaltre forme di aiuto). Ai fini di detta prova, per effetto dello "ius superveniens" costituito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabilit̀̀ , è consentita alle parti l'esibizione di documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili» (Cass. 26/06/2019, n. 17199). E' stato peraltro precisato che « bench́́ la Commissione UE abbia espressamente previsto un'eccezione all'obbligo di recupero degli aiuti gì̀ erogati, ove sia giustificata dalla scadenza del termine decennale di conservazione dei documenti contabili (§ 150 decisione cit.), tale eccezione va interpretata in maniera restrittiva. Non è, infatti, possibile autorizzare, per analogia, successivamente all'adozione della decisione impugnata, l'erogazione automatica degli aiuti dichiarati incompatibili, senza privare di efficacia pratica detta decisione e l'intero sistema di controllo degli aiuti di Stato (Trib. UE, 26/01/2018, [OSCURATO:PERSONA] e Diagnostico G.B. Morgagni, §§ 96-97 e 98-104)» (Cass. 27/11/2019, n. 30927, in motivazione). Quanto alla predetta decisione della Corte di giustizia, si tratta di un provvedimento al quale questa Corte attribuisce in genere natura di ius superveniens, producendo mutamenti normativi che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale (Cass. 12/09/2014, n. 19301), purch́́ non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, e valenza retroattiva (Cass.09/10/2019, n. 25278); senza che esistano preclusioni alla rilevabilit̀̀ , anche d'ufficio e per la prima volta, in sede di legittimit̀̀ della questione relativa alla compatibilit ̀̀ della norma interna con vena comunitaria sopravvenuta , essendo tenuto il giudice di ultima istanza a tale controllo (cfr. Cass. 02/07/2014, n.15032), in quanto «La verifica della compatibilit̀̀ del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti deve essere effettuata di ufficio dal giudice, tenuto all'applicazione di queste ultime» (Cass. 10/12/2015, n. 24952). Tanto premesso, nell'applicazione dell'ordinanza della Corte di giustizia del 15 Luglio 2015, causa C-82/14, questa Corte ha gì precisato che «l'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 non è applicabile in materia d'IVA atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme gì corrisposte, non soddisfa il principio di neutralit̀̀ fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicch́́ si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14» (cosìCass. n. 18205 del 16/09/2016; conf. Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 17563 del 04/07/2018). [...] Ovviamente, come gì̀ segnalato al punto4.2., la riduzione dei tributi dovuti da imprese in aree colpite da calamit̀ naturali non è applicabile in materia d'IVA, atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme gì̀ corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralit̀̀ fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto col diritto dell'UE.» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 30927, cit., anche in motivazione). Con la conseguenza, pertanto, che, in materia d'Iva, il diritto all'agevolazione de qua, e di conseguenza anche quello al rimborso delle somme gì pagate, non spetta neppure nei predetti limiti entro i quali, per le imposte dirette, potrebbe essere in ipotesi concesso all'esito dei necessari accertamenti in fatto. 3.Nel caso sub iudice , nel quale (come si evince sia dalla sentenza che dal ricorso) si controverte esclusivamente del rimborso dell’Irpef, la circostanza che il contribuente svolgesse attivit̀ d’impresa (sia pur nel più lato senso inteso nel contesto dell’ordinamento comunitario) è solo genericamente affermata nel ricorso, nel quale si dice che la “partecipazione” ad un’attivit̀ d’impresa, non meglio specificata, si « evince dalle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria». Tale generica formula non contiene alcun riferimento specifico alla produzione di documenti che, per comprovare tale dato, siano stati allegati nel corso del giudizio di merito; né, comunque, tali documenti risultano allegati al ricorso per cassazione, non dandone menzione l’indice, ń risultando successive prod uzioni . Neppure, comunque, si menziona puntualmente nel ricorso l’avvenuta allegazione dello stesso dato nel corso del giudizio da parte dell’Ufficio e la conseguente mancata contestazione da parte delcontribuente. Lo svolgimento di un’attivit̀ del contri buente che sia qualificabile come imprenditoriale, pur nell’ampio senso che qui rileva, non risulta infine dalla sentenza impugnata. Non risulta quindi adempiuto l’onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. 4.Nulla sulle spese, essendo rimasto intimato il contribuente. Rilevato che risulta soccombente una parte a
Sentenza Cassazione n. 12187/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris