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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29081/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4051/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura rilasciata su foglio allegato al ricorso ed elettivamente domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.SICILIA, n. 63 09 / 0 6 / 20 21 , depositata il 02/07/2021; IRPEG-[OSCURATO:PERSONA] RIMBORSOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania accolse il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, contro il rifiuto opposto sull’istanza di rimborsoproposta con riferimento al credito Irpe f per gli anni 1990-1992 ed esclusa l’Iva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate, cui avevano resistito gli eredi dell’originario ricorrente, Marco e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, i giudici di appello ritennero che l’agevolazione di cui all’art. 9 della l. 289/2022 non spettasse a chi svolgesse attività di impresa, da intendersi nell’accezione eurounitaria comprensiva anche dello svolgimento di lavoro autonomo quale quello di avvocato, a meno che la parte non provasse che il beneficio individuale fosse compatibile con il regolamento de minimis oppure ri corressero le condizioni destinate a compensare i danni causati da calamità naturali.

Evidenziarono, per quanto in questo giudizio rileva, che nel caso di specie solo tardivamente, nelle memorie illustrative, la parte avesse dedotto la questione della sussistenza dei requisiti degli aiuti de minimis, mentre avrebbe dovuto sollevare la questione, avente natura di eccezione in senso tecnico, non rilevabile di ufficio, in sede di costituzione; in secondo luogo che l’allegazione offerta, così come l’autocertifi cazione depositata, erano attinenti al peri odo 2001 - 2005 mentre nel caso di specie il rimborso delle imposte atteneva ad aiuti che erano stati erogati negli anni 1990-1992.

2. Contro tale sentenza propongono ricorso Mario e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Considerato che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 32, 54 e 57 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ. ; in particolare censurano la decisione d’appello laddove ha ritenuto che la questione della compatibilità del rimborso col regolamento de minimisfosse stata tardivamente proposta solo nelle memorie illustrative di appello, sia perché in realtà essa era già stata dedotta in primo grado, nelle memorie illustrative depositate dopo la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della decisione C(2015) 5549 final della [OSCURATO:PERSONA] ed era stata ribadita con le controdeduzioni al ricorso in appello; sia perché tale questione non può considerarsi eccezione in senso tecnico, trattandosi dell’applicazione del sopravvenuto diritto comunitario, tanto che poi la stessa amministrazione aveva convalidato il rimborso, salvo l’esito del giudizio.

Con il secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, in combinato disposto con la decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final e con l’art. 3 del Regolamento UE n. 1407/2013, in quanto i giudici d’appello avrebbero erratamente ritenuto irrilevante la dichiarazione sostitutiva depositata nel corso del giudizio di appello e attinente agli anni 2001-2005 ritenendo necessario fare riferimento agli anni 1990-1992, data di versamento delle imposte di cui si chiedeva il rimborso.

Col terzo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, e dell’art. 2697 cod. civ., laddove i giudici d’appello hanno ritenuto l’insussistenza dei fatti costitutivi del diritto al rimborso.Con il quarto motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., lamentando che i l rigetto de ll ’a ppello er a riale avrebbe dovuto comportarne la condanna al pagamento delle spese di lite.

1.1. Occorre preliminarmente evidenziare che l’amministrazione ha dedotto l’avvenuta convalida del rimborso, producendo un’interrogazione del sistema informatico attestante la medesima e deducendo l’erogazione della somma nella misura del 50%, ai sensi dell’art. 16-octies l. n. 91 del 2017 .

Deve ritenersi che la presenza di convalida ed erogazione del 50 per cento (questione che invero attiene alla fase di ottemperanza: vedi ex multis Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass. 25/03/2021, n. 8393; Cass. 22/04/2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818), alla luce della mancata accettazione della richiesta di cessazione della materia del contendere da parte del contribuenteche espressamente ha evidenziato la salvezza dell’esito del giudizio, e della necessità di accertare il rispetto delle norme comunitarie, determina la necessità di decidere la causa nel merito (Cass. 29/05/2023, n. 15020).

2. Il primo motivo èfondato.

In primo luogo, infatti, dagli atti trascritti nel ricorso (e prodotti unitamente al medesimo) emerge che la questione della compatibilità dell’aiuto di stato con i regolamentide minimis ( Reg UE nn. 1407/2013 e 717/2014) era stata dedotta in lite già nelle memorie illustrative depositate nel corso del giudizio di primo grado, a pagina 6(occorrendo evidenziare che il ricorso era antecedente alla datadella decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final ) e poi ribadita nelle controdeduzioni in appello (pagine 5-6), non potendosi considerare introdotta solo nelle memorie illustrative diappello.In secondo luogo, tale questione non costituisce oggetto di un’eccezione in senso tecnico ma attiene alla regola di diritto da applicare alla domanda di rimborso, costituendo jus superveniens (Cass. 30/06/2016, n. 13458), i presupposti del quale devono essere oggetto di prova da parte del contribuente (sull’onere della prova da ultima Cass. 31/08/2023, n. 25484); qualora la nuova disciplina, nel caso di specie la decisione della Commissione europea, sia sopravvenuta in corso di causa, come nel giu dizio di specie, è consentita la produzionedi quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (Cass. 26/06/2019, n. 17199; Cass. 26/09/2017, n. 22377).

Ha quindi errato la CTR nel ritenere che fosse inammissibile la questione dell’accertamento dei presupposti previsti dalla normativa de minimis, qualificandola come eccezione nuova.

3. Anche il secondo motivo è fondato.

Questa Corte (Cass. 23/08/2023, n. 25150; Cass. 5/04/2023, n. 9375 in motivazione; analogamente la citata Cass. n. 17199 del 2019) ha, infatti, precisato che il periodo di tre anni, rispetto ai quali verificare che il contribuente intenzionato a fruire delle agevolazioni tributarie riconosciute a fronte di una calamità naturale non abbia superato, con l’importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis, decorre dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e, dunque, dovendosi piuttosto considerare il triennio 2001-2003 (per effetto dell’entrata in vigore in tale ultimo anno della l. n. 289 che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti de minimis in nanzi citati, per cui   Gli aiuti “ de minimis ” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione (cfr. l’art. 3, § 4, di entrambi i Reg (UE) nn. 1407/2013 e 717/2014)e con l’u lteriore precisazione per cui   Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti (cfr. i considerando nn. 10 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e 13 del Reg. (UE) n. 717/2014).

Ha quindi errato la CTR nel ritenere irrilevante la dichiarazione sostitutiva depositata nel corso del giudizio di appello e attinente agli anni 2001-2005 ritenendo necessario fare riferimento agli anni 1990- 1992.

4. Terzo e quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi.

La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4051/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura rilasciata su foglio allegato al ricorso ed elettivamente domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.SICILIA, n. 63 09 / 0 6 / 20 21 , depositata il 02/07/2021; IRPEG-[OSCURATO:PERSONA] RIMBORSOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania accolse il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, contro il rifiuto opposto sull’istanza di rimborsoproposta con riferimento al credito Irpe f per gli anni 1990-1992 ed esclusa l’Iva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate, cui avevano resistito gli eredi dell’originario ricorrente, Marco e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i giudici di appello ritennero che l’agevolazione di cui all’art. 9 della l. 289/2022 non spettasse a chi svolgesse attività di impresa, da intendersi nell’accezione eurounitaria comprensiva anche dello svolgimento di lavoro autonomo quale quello di avvocato, a meno che la parte non provasse che il beneficio individuale fosse compatibile con il regolamento de minimis oppure ri corressero le condizioni destinate a compensare i danni causati da calamità naturali. Evidenziarono, per quanto in questo giudizio rileva, che nel caso di specie solo tardivamente, nelle memorie illustrative, la parte avesse dedotto la questione della sussistenza dei requisiti degli aiuti de minimis, mentre avrebbe dovuto sollevare la questione, avente natura di eccezione in senso tecnico, non rilevabile di ufficio, in sede di costituzione; in secondo luogo che l’allegazione offerta, così come l’autocertifi cazione depositata, erano attinenti al peri odo 2001 - 2005 mentre nel caso di specie il rimborso delle imposte atteneva ad aiuti che erano stati erogati negli anni 1990-1992. 2. Contro tale sentenza propongono ricorso Mario e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Considerato che: 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 32, 54 e 57 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ. ; in particolare censurano la decisione d’appello laddove ha ritenuto che la questione della compatibilità del rimborso col regolamento de minimisfosse stata tardivamente proposta solo nelle memorie illustrative di appello, sia perché in realtà essa era già stata dedotta in primo grado, nelle memorie illustrative depositate dopo la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della decisione C(2015) 5549 final della [OSCURATO:PERSONA] ed era stata ribadita con le controdeduzioni al ricorso in appello; sia perché tale questione non può considerarsi eccezione in senso tecnico, trattandosi dell’applicazione del sopravvenuto diritto comunitario, tanto che poi la stessa amministrazione aveva convalidato il rimborso, salvo l’esito del giudizio. Con il secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, in combinato disposto con la decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final e con l’art. 3 del Regolamento UE n. 1407/2013, in quanto i giudici d’appello avrebbero erratamente ritenuto irrilevante la dichiarazione sostitutiva depositata nel corso del giudizio di appello e attinente agli anni 2001-2005 ritenendo necessario fare riferimento agli anni 1990-1992, data di versamento delle imposte di cui si chiedeva il rimborso. Col terzo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, e dell’art. 2697 cod. civ., laddove i giudici d’appello hanno ritenuto l’insussistenza dei fatti costitutivi del diritto al rimborso.Con il quarto motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., lamentando che i l rigetto de ll ’a ppello er a riale avrebbe dovuto comportarne la condanna al pagamento delle spese di lite. 1.1. Occorre preliminarmente evidenziare che l’amministrazione ha dedotto l’avvenuta convalida del rimborso, producendo un’interrogazione del sistema informatico attestante la medesima e deducendo l’erogazione della somma nella misura del 50%, ai sensi dell’art. 16-octies l. n. 91 del 2017 . Deve ritenersi che la presenza di convalida ed erogazione del 50 per cento (questione che invero attiene alla fase di ottemperanza: vedi ex multis Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass. 25/03/2021, n. 8393; Cass. 22/04/2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818), alla luce della mancata accettazione della richiesta di cessazione della materia del contendere da parte del contribuenteche espressamente ha evidenziato la salvezza dell’esito del giudizio, e della necessità di accertare il rispetto delle norme comunitarie, determina la necessità di decidere la causa nel merito (Cass. 29/05/2023, n. 15020). 2. Il primo motivo èfondato. In primo luogo, infatti, dagli atti trascritti nel ricorso (e prodotti unitamente al medesimo) emerge che la questione della compatibilità dell’aiuto di stato con i regolamentide minimis ( Reg UE nn. 1407/2013 e 717/2014) era stata dedotta in lite già nelle memorie illustrative depositate nel corso del giudizio di primo grado, a pagina 6(occorrendo evidenziare che il ricorso era antecedente alla datadella decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final ) e poi ribadita nelle controdeduzioni in appello (pagine 5-6), non potendosi considerare introdotta solo nelle memorie illustrative diappello.In secondo luogo, tale questione non costituisce oggetto di un’eccezione in senso tecnico ma attiene alla regola di diritto da applicare alla domanda di rimborso, costituendo jus superveniens (Cass. 30/06/2016, n. 13458), i presupposti del quale devono essere oggetto di prova da parte del contribuente (sull’onere della prova da ultima Cass. 31/08/2023, n. 25484); qualora la nuova disciplina, nel caso di specie la decisione della Commissione europea, sia sopravvenuta in corso di causa, come nel giu dizio di specie, è consentita la produzionedi quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (Cass. 26/06/2019, n. 17199; Cass. 26/09/2017, n. 22377). Ha quindi errato la CTR nel ritenere che fosse inammissibile la questione dell’accertamento dei presupposti previsti dalla normativa de minimis, qualificandola come eccezione nuova. 3. Anche il secondo motivo è fondato. Questa Corte (Cass. 23/08/2023, n. 25150; Cass. 5/04/2023, n. 9375 in motivazione; analogamente la citata Cass. n. 17199 del 2019) ha, infatti, precisato che il periodo di tre anni, rispetto ai quali verificare che il contribuente intenzionato a fruire delle agevolazioni tributarie riconosciute a fronte di una calamità naturale non abbia superato, con l’importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis, decorre dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e, dunque, dovendosi piuttosto considerare il triennio 2001-2003 (per effetto dell’entrata in vigore in tale ultimo anno della l. n. 289 che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti de minimis in nanzi citati, per cui   Gli aiuti “ de minimis ” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione (cfr. l’art. 3, § 4, di entrambi i Reg (UE) nn. 1407/2013 e 717/2014)e con l’u lteriore precisazione per cui   Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti (cfr. i considerando nn. 10 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e 13 del Reg. (UE) n. 717/2014). Ha quindi errato la CTR nel ritenere irrilevante la dichiarazione sostitutiva depositata nel corso del giudizio di appello e attinente agli anni 2001-2005 ritenendo necessario fare riferimento agli anni 1990- 1992. 4. Terzo e quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi. La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria d
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