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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03426/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3989/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65L19 A944Z), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 71B55 A944U) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])rappresentat i e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]Giulian. 151/2019, depositata il 16 / 10 /201 9 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già soci della cedente Mille lire srl, cancellata dal registro delle imprese, e alla cessionaria d’azienda [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] erano notificati degli avvisi di accertamento relativi all’ Imposta sugli Intrattenimenti per gli anni 2010, 2011 e 2012dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la cessione d’azienda, [OSCURATO:PERSONA] srl era stata posta in liquidazione e il12 agosto 2014 cancellata dal registro delle imprese.

2. Con la sentenza n. 240/2015 la CTP di Pordenone accoglieva i ricorsi rilevando la violazione dell’art. 2495 c.c.,in quanto il bilancio finale di liquidazione della società estinta non prevedeva la distribuzione di somme ai soci. 3.Con la sentenza impugnata n. 151/2019 , la CTR del [OSCURATO:PERSONA] - Giulia riformava la decisione di primo grado, rigettando i ricorsi dei due exsoci della Mille lire srl e della cessionaria d’azienda.

Secondo il giudice di appello: -altri avvisi di accertamento , oggetto di un separato procedimento, erano stati notificati sempre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] sas con riferimento al la posizione fiscale della Mille lire srl ai fini delle imposte dirette e iva per gli anni 2009- 2012 nonché della stessa I mposta sugli I ntrattenimenti limitatamente all’annualità2009; -non era dirimente che il bilancio di liquidazione non preved esse la distribuzione di somme ai soci.Nel bilancio finale di liquidazione non trovano ragionevolmente collocazione somme frutto di evasione distribuite ai soci.Il limite della responsabilità dei soci di una società di capitali non incide sulla loro legittimazione processualepassiva ma al più sull’interesse dei creditori, che permane anche se i soci non partecipino utilmente alla ripartizione finale, potendo sussistere beni e diritti che, sebbene non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, sianotrasferiti ai soci.

La sentenza impugnata si conclude richiamando la presunzione giurisprudenziale di attribuzione degli utili extracontabili applicabile alle società di capitali a ristretta base sociale.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tremotivi, rispetto al quale resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo partericorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo parte ricorrente denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, e 2697 c.c. nonché degli artt. 100 e 111 c.p.c.perché i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali soltanto nei limiti delle somme effettivamente riscosse in base al bilancio di liquidazione.

Non vi era prova di un’ evasione fiscale della società estinta e tanto meno dei soci e della società cessionaria.

L’Ufficio aveva verificato che in sede di bilancio non fosse stata distribuita alcuna somma.

La cancellazione della società dal registro delle imprese in epoca precedente alla notifica degli avvisi di accertamento comporta l’estinzione della società e il venir meno della sua legittimazione, con preclusione della possibilità di emanare atti impositivi nei confronti del soggetto estinto.

2. Il primo motivo, riguardante la legittimazione passiva degli ex socidella [OSCURATO:PERSONA] srl, non è fondato .

È fatto pacifico tra le parti che, relativamente al recupero delle imposte societarie, gli avvisi di accertamento fossero"intestati" alla società, sebbene già estinta per intervenuta cancellazione mache erano stati notificati ai soci in data successiva alla cancellazione e alla cessionaria d’azienda.

All’estinzione della società derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese corrispondenon il venir meno di ogni rapporto ma un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass., Sez.

U., 6070/2013).

Ne consegue che è valida la notifica effettuata a mani dei soci dopo l’estinzionedella società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600del 1973, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass. 7168/2021).

Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che «Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo» (Cass. , Sez.

U., 6070/2013).

Ne consegue l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo nei confronti degli ex soci , potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (Cass. 2/2022).

3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano , con riferimento all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli art. 39, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 2697 c.c., perché l’Agenzia delle entrate doveva dimostrare la pretesa impositiva .

Il procedimento relativo all’IRES e all’IRAP a carico della società estinta per gli anni 2010-12 non è ancora stato definito.

Nel caso in esame la sentenza non si pone il problema di provare l’esistenza e percezione di un reddito extracontabile in capo alla società cancellata. 4.Anche il secondo motivo del ricorso deve essere rigettato . 4.1 I criteri per la determinazione della base imponibile su cui calcolare l’Imposta sugli Intrattenimenti(ISI) sono contenuti nell’art. 3 d.P.R. n.640 del 1972 , così come riformulato dal d.lgs. n. 60 del 1999.

Il primo comma dell’art. 3 prevede una regola di carattere generale in base alla quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo dei singoli titoli di accesso (anche in abbonamento) per l’ingresso o l’occupazione del posto e dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencate nella tariffa.

In entrambi i casi (come per i successivi) il valore da assumere quale base imponibile va considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta.

Il successivo secondo comma individua ulteriori fattispecie che costituiscono base imponibile ai fini dell’imposta. 4.2 La sentenza impugnata richiama il collegato procedimento instaurato a seguito degliavvisi di accertamento con cui erano stati contestati i maggiori ricavi della [OSCURATO:PERSONA] srl nel periodo 2009-2012 ai fini IRES e IVA (anni 2009-12) e ISI (2009).

Gli avvisi di accertamento erano stati notificati ai soci della [OSCURATO:PERSONA] srl ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973e alla cessionaria d’azienda [OSCURATO:PERSONA] sas,quale corresponsabile delle obbligazioni tributarie , ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997.

La motivazione della sentenza non è corretta nella parte in cui fa riferimento al la presunzione giurisprudenziale di distribuzione dei maggiori utili extra contabili accertati nei confronti di una società aristretta base sociale perché non si discute della rettifica del reddito dei soci.

Occorre però considerare che i maggiori ricavi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per i periodi d’imposta 2009-2012 sono statipresi in considerazione dagli avvisi oggetto del ricorso per cassazione n. 3787 /2025 r.g. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA]Giulia n. 319 /20 24, depositata il 30/9/2024, trattato sempre nell’adunanza camerale [OSCURATO:DATA_NASCITA] e definito con il rigetto del ricorso(ordinanza n. 1642/2026 depositata il 25/1/2026).

I maggiori ricavi della società sottratti all’erario costituenti il presupposto dell’Imposta sugli Intrattenimenti, oltre che per l’anno 2009,anche per gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono ancorasub iudice ma oramai accertat i da una sentenza passata in giudicato.

È consentito correggere la motivazione senza cassare la sentenza, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, trattandosi di questione che non richied e ulteriori accertamenti in fatto.

5. Con il terzo motivo così rubricato: «art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 2, comma 2) del D.L.gs n. 472/1997, attesa l’intrasmissibilità della sanzione ai soci nel caso di estinzione della società», parte ricorrente lamenta che il giudice d’appello non abbia esaminato la problematica della trasmissibilità delle sanzioni ai soci nonostante per la giurisprudenza l’estinzione della società determini l’intrasmissibilità delle sanzioni.

6. Il motivo è fondato. 6.1 L’Agenzia delle entrate ha eccepito che il motivo è inammissibile perché è stata proposta una questione nuova mai in precedenza dedotta.

L’eccezione non è accoglibile in quanto a pag. 28 e 29 delle controdeduzioni d’appello era stato allegato : “ [ … ] gli atti impugnati richiedono altresì sanzioni, che la parte ritiene non dovute e illegittime, infatti: […] la palese violazione, in capo ai soci chiamati, ex art. 36 del DPR n. 602/73 della richiesta delle sanzioni posto che a questi non possono essere richiesti di sanzioni e interessi risultando la loro responsabilità estesa solo ai fini dell’IRES”.

Anche a pag. 33 del ricorso introduttivo di primo grado era stata posta la questione dell’intrasmissibilità delle sanzioni ai socidella società. 6.2 Ricorre la violazione dell’articolo 112 c.p.c. quando manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di essa) o su un’eccezione ritualmente proposte Cass. 22204/2121 e Cass. 27551/2024).

Il vizio va ricondotto all’art. 360, primo comma, n um. 4 , c.p.c. e non, come dedottonel terzo motivo, all’art. 360, primo comma, n um. 3 , c .p.c. ma laCorte può riqualificare il motivo di impugnazione, quando, dal corpusmotivazionale dello stesso, si evinca chiaramente quale sia il vizio lamentato, in applicazione del principio di diritto ai sensi del quale: «l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass.18770/2020).

Nel caso esame i ricorrenti hanno chiaramente denunciato che sull’eccezione relativa dell’intrasmissibilità delle sanzioni agli ex soci della società cancellata dal registro delle imprese il giudice di merito non si sia pronunciato ed effettivamente la motivazione della sentenza impugnata non affronta in alcun modo la questione relativa altrattamento sanzionatorio.

7. In conclusione, rigettati i primi due motivi,deve essere accolto il terzo e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delFriuli Venezia-Giulia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati il primo e il secondo;cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA]G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3989/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65L19 A944Z), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 71B55 A944U) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])rappresentat i e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]Giulian. 151/2019, depositata il 16 / 10 /201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già soci della cedente Mille lire srl, cancellata dal registro delle imprese, e alla cessionaria d’azienda [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] erano notificati degli avvisi di accertamento relativi all’ Imposta sugli Intrattenimenti per gli anni 2010, 2011 e 2012dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la cessione d’azienda, [OSCURATO:PERSONA] srl era stata posta in liquidazione e il12 agosto 2014 cancellata dal registro delle imprese. 2. Con la sentenza n. 240/2015 la CTP di Pordenone accoglieva i ricorsi rilevando la violazione dell’art. 2495 c.c.,in quanto il bilancio finale di liquidazione della società estinta non prevedeva la distribuzione di somme ai soci. 3.Con la sentenza impugnata n. 151/2019 , la CTR del [OSCURATO:PERSONA] - Giulia riformava la decisione di primo grado, rigettando i ricorsi dei due exsoci della Mille lire srl e della cessionaria d’azienda. Secondo il giudice di appello: -altri avvisi di accertamento , oggetto di un separato procedimento, erano stati notificati sempre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] sas con riferimento al la posizione fiscale della Mille lire srl ai fini delle imposte dirette e iva per gli anni 2009- 2012 nonché della stessa I mposta sugli I ntrattenimenti limitatamente all’annualità2009; -non era dirimente che il bilancio di liquidazione non preved esse la distribuzione di somme ai soci.Nel bilancio finale di liquidazione non trovano ragionevolmente collocazione somme frutto di evasione distribuite ai soci.Il limite della responsabilità dei soci di una società di capitali non incide sulla loro legittimazione processualepassiva ma al più sull’interesse dei creditori, che permane anche se i soci non partecipino utilmente alla ripartizione finale, potendo sussistere beni e diritti che, sebbene non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, sianotrasferiti ai soci. La sentenza impugnata si conclude richiamando la presunzione giurisprudenziale di attribuzione degli utili extracontabili applicabile alle società di capitali a ristretta base sociale. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tremotivi, rispetto al quale resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo partericorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo parte ricorrente denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, e 2697 c.c. nonché degli artt. 100 e 111 c.p.c.perché i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali soltanto nei limiti delle somme effettivamente riscosse in base al bilancio di liquidazione. Non vi era prova di un’ evasione fiscale della società estinta e tanto meno dei soci e della società cessionaria. L’Ufficio aveva verificato che in sede di bilancio non fosse stata distribuita alcuna somma. La cancellazione della società dal registro delle imprese in epoca precedente alla notifica degli avvisi di accertamento comporta l’estinzione della società e il venir meno della sua legittimazione, con preclusione della possibilità di emanare atti impositivi nei confronti del soggetto estinto. 2. Il primo motivo, riguardante la legittimazione passiva degli ex socidella [OSCURATO:PERSONA] srl, non è fondato . È fatto pacifico tra le parti che, relativamente al recupero delle imposte societarie, gli avvisi di accertamento fossero"intestati" alla società, sebbene già estinta per intervenuta cancellazione mache erano stati notificati ai soci in data successiva alla cancellazione e alla cessionaria d’azienda. All’estinzione della società derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese corrispondenon il venir meno di ogni rapporto ma un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass., Sez. U., 6070/2013). Ne consegue che è valida la notifica effettuata a mani dei soci dopo l’estinzionedella società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600del 1973, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass. 7168/2021). Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che «Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo» (Cass. , Sez. U., 6070/2013). Ne consegue l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo nei confronti degli ex soci , potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (Cass. 2/2022). 3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano , con riferimento all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli art. 39, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 2697 c.c., perché l’Agenzia delle entrate doveva dimostrare la pretesa impositiva . Il procedimento relativo all’IRES e all’IRAP a carico della società estinta per gli anni 2010-12 non è ancora stato definito. Nel caso in esame la sentenza non si pone il problema di provare l’esistenza e percezione di un reddito extracontabile in capo alla società cancellata. 4.Anche il secondo motivo del ricorso deve essere rigettato . 4.1 I criteri per la determinazione della base imponibile su cui calcolare l’Imposta sugli Intrattenimenti(ISI) sono contenuti nell’art. 3 d.P.R. n.640 del 1972 , così come riformulato dal d.lgs. n. 60 del 1999. Il primo comma dell’art. 3 prevede una regola di carattere generale in base alla quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo dei singoli titoli di accesso (anche in abbonamento) per l’ingresso o l’occupazione del posto e dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencate nella tariffa. In entrambi i casi (come per i successivi) il valore da assumere quale base imponibile va considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta. Il successivo secondo comma individua ulteriori fattispecie che costituiscono base imponibile ai fini dell’imposta. 4.2 La sentenza impugnata richiama il collegato procedimento instaurato a seguito degliavvisi di accertamento con cui erano stati contestati i maggiori ricavi della [OSCURATO:PERSONA] srl nel periodo 2009-2012 ai fini IRES e IVA (anni 2009-12) e ISI (2009). Gli avvisi di accertamento erano stati notificati ai soci della [OSCURATO:PERSONA] srl ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973e alla cessionaria d’azienda [OSCURATO:PERSONA] sas,quale corresponsabile delle obbligazioni tributarie , ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997. La motivazione della sentenza non è corretta nella parte in cui fa riferimento al la presunzione giurisprudenziale di distribuzione dei maggiori utili extra contabili accertati nei confronti di una società aristretta base sociale perché non si discute della rettifica del reddito dei soci. Occorre però considerare che i maggiori ricavi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per i periodi d’imposta 2009-2012 sono statipresi in considerazione dagli avvisi oggetto del ricorso per cassazione n. 3787 /2025 r.g. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA]Giulia n. 319 /20 24, depositata il 30/9/2024, trattato sempre nell’adunanza camerale [OSCURATO:DATA_NASCITA] e definito con il rigetto del ricorso(ordinanza n. 1642/2026 depositata il 25/1/2026). I maggiori ricavi della società sottratti all’erario costituenti il presupposto dell’Imposta sugli Intrattenimenti, oltre che per l’anno 2009,anche per gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono ancorasub iudice ma oramai accertat i da una sentenza passata in giudicato. È consentito correggere la motivazione senza cassare la sentenza, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, trattandosi di questione che non richied e ulteriori accertamenti in fatto. 5. Con il terzo motivo così rubricato: «art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 2, comma 2) del D.L.gs n. 472/1997, attesa l’intrasmissibilità della sanzione ai soci nel caso di estinzione della società», parte ricorrente lamenta che il giudice d’appello non abbia esaminato la problematica della trasmissibilità delle sanzioni ai soci nonostante per la giurisprudenza l’estinzione della società determini l’intrasmissibilità delle sanzioni. 6. Il motivo è fondato. 6.1 L’Agenzia delle entrate ha eccepito che il motivo è inammissibile perché è stata proposta una questione nuova mai in precedenza dedotta. L’eccezione non è accoglibile in quanto a pag. 28 e 29 delle controdeduzioni d’appello era stato allegato : “ [ … ] gli atti impugnati richiedono altresì sanzioni, che la parte ritiene non dovute e illegittime, infatti: […] la palese violazione, in capo ai soci chiamati, ex art. 36 del DPR n. 602/73 della richiesta delle sanzioni posto che a questi non possono essere richiesti di sanzioni e interessi risultando la loro responsabilità estesa solo ai fini dell’IRES”. Anche a pag. 33 del ricorso introduttivo di primo grado era stata posta la questione dell’intrasmissibilità delle sanzioni ai socidella società. 6.2 Ricorre la violazione dell’articolo 112 c.p.c. quando manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di essa) o su un’eccezione ritualmente proposte Cass. 22204/2121 e Cass. 27551/2024). Il vizio va ricondotto all’art. 360, primo comma, n um. 4 , c.p.c. e non, come dedottonel terzo motivo, all’art. 360, primo comma, n um. 3 , c .p.c. ma laCorte può riqualificare il motivo di impugnazione, quando, dal corpusmotivazionale dello stesso, si evinca chiaramente quale sia il vizio lamentato, in applicazione del principio di diritto ai sensi del quale: «l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass.18770/2020). Nel caso esame i ricorrenti hanno chiaramente denunciato che sull’eccezione relativa dell’intrasmissibilità delle sanzioni agli ex soci della società cancellata dal registro delle imprese il giudice di merito non si sia pronunciato ed effettivamente la motivazione della sentenza impugnata non affronta in alcun modo la questione relativa altrattamento sanzionatorio. 7. In conclusione, rigettati i primi due motivi,deve essere accolto il terzo e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delFriuli Venezia-Giulia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati il primo e il secondo;cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA]G