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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17621/2026

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te protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],1924 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 413/2022 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di coNnumseirgo ldiio ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026del 17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appellodi Firenze ha respinto l’originaria domanda di SocietàCooperativa Agricola tra [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria volta aconseguire il riconoscimento del diritto a beneficiare dellariduzione dell’aliquota contributiva prevista dall’art. 9 co.5 L.n.67/1988 per le zone svantaggiate ed a dichiarare non dovutaper gli anni 2015 e 2016 la somma richiesta dall’INPS con l’attodi accertamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pari ad euro 66.537,82.La [OSCURATO:SOCIETA], operante nel Comune di CastagnetoCarducci situato in zona agricola svantaggiata ai sensi dell’art.15 L.n.984/1977, individuata e delimitata in forza di DeliberaCIPE n.13/2001, aveva dedotto di svolgere attività ditrasformazione, raccolta e commercializzazione dei prodottiagricoli conferiti dagli associati, e di svolgere nel predettoterritorio comunale le attività di stoccaggio dei cereali per lasuccessiva vendita, gestione del frantoio, gestione delmagazzino per la vendita, nonché di avere diritto alla riduzionecontributiva nella misura di legge, di contro a quanto sostenutoda INPS circa la spettanza dei benefici ai soli dipendenti chelavorassero sui terreni costituenti zona agricola svantaggiata,argomentando, nei motivi di appello, che tanto spetterebbe nonin ragione del luogo dove le produzioni agricole sonomaterialmente realizzate ma di quello in cui l’attività agricolaviene effettivamente praticata, che si identifica con il luogo dicoltivazione dei prodotti, con onere di prova a carico dellasocietà.Numero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026La Corte territoriale, non contestata la sede dell’azieNnumdearo die ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’oggetto della società, e ritenuto “pacifico che la Cooperativanon ha terreni agricoli in zone svantaggiate, né impiegadipendenti in attività di produzione agricola, ovvero dicoltivazione di prodotti agricole in zone svantaggiate”, haaccolto l’appello dell’INPS sulla base del tenore letterale delledisposizioni in materia (art. 9 co. 5 L. n.67/1988, ed art. 32 co.7-ter L. n.989/2013, di interpretazione della prima), ed inragione della ratio legislativa di incoraggiamento e agevolazionedell’occupazione e dell’attività agricola nei territori svantaggiati,grazie ad una rilevante riduzione del costo del lavoro;svantaggio correlato alle particolari difficoltà dell’attività diproduzione agricola in zone disagiate (terreni montani, impervi,con necessità di maggiori investimenti e impiego di mezzi epersone) non ravvisabile nella successiva attività ditrasformazione e commercializzazione.

Quindi, requisito perbeneficiare dello sgravio è l’adibizione del lavoratore adun’attività agricola in zona svantaggiata ed “operanti” sono idatori di lavoro agricolo che operano nella produzione agricola;inoltre, l’estensione del beneficio alle aziende che operano inzone non svantaggiate richiede, per la seconda disposizionenormativa, che il beneficio sia proporzionale alla quantità diprodotto coltivato dai soci in zone svantaggiate esuccessivamente conferito alla cooperativa.

Ancora, in linea coni messaggi INPS riferiti alla normativa in esame, le cooperativeche commercializzano o trasformano i prodotti dei soci in zonediverse da quelle della produzione hanno diritto a fruire dellestesse agevolazioni che sarebbero spettate ai soci conferitori inrelazione ai territori di provenienza, ed una diversainterpretazione finirebbe con applicare le riduzioni contributivead aziende agricole che solo “opportunisticamente collochino laNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026propria sede in zona svantaggiata, senza però occupNaumrserio ddi ria ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026produzione agricola in zona svantaggiata o della lavorazione diprodotti conferiti provenienti da coltivazioni in zonesvantaggiate”; ne discendeva il diniego del diritto alleagevolazioni richieste.2.

Ricorre per cassazione la società cooperativa affidandosi atre motivi, illustrati da successiva memoria, a cui INPS resistecon controricorso.3.

Nell’adunanza camerale del 17 aprile 2026 la causa è statatrattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 12 primo comma delle Disposizioni sulla legge ingenerale, nonché dell’art.9 co.5 L. n.67/88 e ss. mod. e int., edell’art. 32 co.7-ter della L. n.98/2013, per avere la Corteritenuto che il diritto alla riduzione contributiva spetti solo inrelazione al luogo in cui il prodotto viene coltivato; fermorestando che la cooperativa ha sede in un Comune svantaggiatoai sensi dell’art. 15 L.n.984/77, e che il diritto allo sgravio spettaanche alle cooperative di trasformazione ex lege n.240/1984,con riconoscimento del beneficio se l’insediamento risultasituato in una delle zone destinatarie delle agevolazioni(all’uopo rammenta la circolare INPS n.160/1988), la ricorrentecontesta l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello volta adisapplicare la legge cercando una ratio che supera il testoletterale; invero, ciò che rileva è il luogo dove il dipendentepresta l’attività lavorativa, come risulta dalla legge n.240/84 aconferma della spettanza della riduzione per le societàNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026cooperative di trasformazione, se l’insediamento risulti Nsuimtuerao dtio ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026in una delle zone destinatarie delle agevolazioni, me le due leggicitate in sentenza hanno destinatari diversi: la L. n. 67/88 siriferisce a tutti i datori di lavoro agricolo che operano interritorio svantaggiato, mentre la L. n.98/13 alle cooperative econsorzi di cui alla L.n.240/84 che trasformano con stabilimento“ubicato in territorio normale” i prodotti conferiti provenienti dazona svantaggiata.

Ritiene quindi che nel caso in esame non siapplichi la norma del 2013 perché la cooperativa ha sede inzona svantaggiata, di tal ché la disciplina è unica, quella dell’art.9 L.n.67/88.

Osserva la ricorrente che erroneamente si tende ainterpretare nel senso che la logica della normativa risieda nelfatto che il prodotto provenga da zona svantaggiata; la normadel 2013 fu invece introdotta per definire il contenzioso dellecooperative non operanti in zone svantaggiate, e confutal’orientamento di INPS volto a sostituire il criterio della zona dioperatività con il criterio della provenienza del prodotto: per lecooperative di trasformazione, invece, fa fede l’ubicazione delsito produttivo.

Ed ancora mentre per la disposizione del 1988lo sgravio è predeterminato, diversamente la normativa del2013 commisura lo sgravio alla proporzione del prodottoconferito: si tratta di disposizioni diverse, di cui la seconda èuna fattispecie di sgravio aggiuntiva.Con il secondo motivo, censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per omesso esame delleeccezioni e delle censure sollevate in appello dalla cooperativae conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24 co. 2Cost.: la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare leeccezioni sollevate in memoria di costituzione in giudizio diappello, ossia che rileva il luogo dove il dipendente presta laNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026propria attività, non la circostanza di chi coltiva il tNeumrreeron dio ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026svantaggiato, e che il beneficio spetta se l’insediamento èsituato in una delle zone destinatarie delle agevolazioni;risultavano ignorate queste considerazioni difensive, né risultacontestata la Circolare INPS n. 160/88 in cui si afferma che peri datori che non svolgono coltivazione di fondi - come accadeper le coop. ex lege 240/84 -, il beneficio della riduzione vienericonosciuto se l’insediamento risulti situato in una delle zonedestinatarie dell’agevolazione.Nel terzo motivo deduce la illegittimità costituzionale dell’art.32 co. 7-ter L.n.98/13 per violazione di art. 117/1 Cost. inrelazione alla lesione dei principi sanciti da art. 1 del I^[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]Uomo con conseguente rimessione atti alla Corte Cost. ovesi ritenga che l’art. 32 co. 7-ter si applichi anche alleCooperative di trasformazione ex lege n.240/84 aventi lostabilimento situato nei territori svantaggiati e montani chehanno beneficiato della riduzione del pagamento dei contributiagricoli in forza dell’art. 9 L.n.67/88.

Se tale normativa dovesseapplicarsi anche alle cooperative agricole di trasformazione,sarebbe incostituzionale per contrasto con art. 117 Cost. perchésignifica privare quelle aziende di un diritto che a loro già erariconosciuto con precedente legge n.67/88, ed in tal modo ladisposizione avrebbe una incidenza retroattiva, ponendosicontro l’Art. 1 [OSCURATO:PERSONA] CEDU in cui si afferma cheogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.2.

Nel suo controricorso l’INPS rileva che la cooperativa hasoltanto la sede legale nel comune di zona svantaggiata, nonpossiede terreni, fa solo stoccaggio, i dipendenti non sonolavoratori agricoli; potrebbe godere dello sgravio ma con altreNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026modalità, ossia attraverso l’utilizzo di beni conferiNtuim erao ldlia ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026cooperativa dai soci che svolgono attività agricola in zonesvantaggiate, e conclude per l’inammissibilità del ricorso voltoad una diversa interpretazione da assegnare alla normaspeciale.3.

Il ricorso è infondato e va respinto.4.

La disciplina normativa si articola attraverso le seguentidisposizioni: l’art. 9 co. 5 L. n.67/1988 prevede che “I premi edi contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali,dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personaledipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempodeterminato nei territori montani di cui all’art. 9 del d.P.R.n.601/1973, sono fissati nella misura del 20 per cento adecorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre1996.

I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoroagricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate aisensi dell’art. 15 L.984/1977, sono fissati nella misura del 30per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento adecorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal1 ottobre 1996”; a seguito di incertezze interpretative suapplicazioni estensive o restrittive della citata disposizione, èstata introdotta la disposizione di cui all’art. 32 co. 7-ter d.l.n.69/2013 conv. in L. n.98/2013 che così recita: “Il comma 5dell’art. 9 della Legge 11 marzo 1988 n. 67, e successivemodificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento deicontributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta èriconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui alcomma 1 dell’art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.240, non operanti inzone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale allaNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci,N uamnercoh die ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libroV, titolo II, capo II, del cod. civ., in zone di montagna osvantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.

Nonsi dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivieffettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione”.4.1 - La seconda norma si pone dichiaratamente su un piano diinterpretazione autentica della prima, ma a ben vedere ha unaportata non solo esplicativa bensì anche complementare eparzialmente innovativa, e già nell’esordio dell’art. 32 co. 7-tersi comprende la finalità di chiarire l’ambito soggettivo deidestinatari della disciplina agevolativa, originariamentededicata ai datori di lavoro “operanti nelle zone agricolesvantaggiate”, ed estesa anche alle cooperative agricole ditrasformazione di cui alla L. n.240/84, “non operanti nelle zonesvantaggiate o di montagna”, con l’ulteriore specificazione cheil pagamento dei contributi in misura ridotta viene lororiconosciuto in misura proporzionale alla quantità di prodottocoltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi dicontratti agrari di natura associativa, in zone di montagna osvantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.

Laplatea dei beneficiari è stata quindi normativamente estesa adaltri operatori nel settore agricolo di trasformazione, cheabbiano o meno la sede in zona svantaggiata, ma che lavorinoprodotti coltivati o allevati in zone svantaggiate.4.2 - Va precisato che la prima norma (art. 9 co.5 L.n.67/88) siriferisce alle aziende “operanti” in zone svantaggiate, nel sensoche ivi hanno la sede operativa di produzione (coltivazioneterreni o allevamento bestiame) e tanto si desume sia per laNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026finalità della norma tesa ad incoraggiare e ageNuvmoelrao drie ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’occupazione e l’attività agricola di chi opera in una zonadisvantaggio (condizione correlata a particolari difficoltà nelcompimento delle operazioni di coltivazione dei terreni, cherichiedono, ad esempio, particolare impegno di risorse umanee di attrezzature necessarie per la loro lavorazione, dovuto allaorografia ed ubicazione dei terreni, al tempo e modalità per illoro raggiungimento e per il trasporto dei prodotti coltivati, perla loro conservazione o commercializzazione), sia da quanto poichiarito con la norma del 2013 (in cui i nuovi soggetti, anchenon operanti in zone svantaggiate, lavorano prodotti coltivatidai soci in zone svantaggiate).

La combinazione delle duedisposizioni denota la rilevanza di un carattere comune,caso, coincide con il luogo di operatività del soggetto, personafisica o giuridica, datore di lavoro agricolo, e, nel secondo caso,coincide con il luogo di coltivazione dei prodotti che i socisuccessivamente conferiscono alla cooperativa, ancorchéquesta non sia operante in zona svantaggiata.

Diversamente,se l’elemento di collegamento con il datore di lavoro fruitoredell’agevolazione non fosse riferito alla operatività dellaproduzione agricola in zona svantaggiata bensì alla sede dellostabilimento di trasformazione, verrebbe meno la finalità delladisciplina agevolativa e non si ravviserebbe alcuna distinzionerispetto ad imprenditori agricoli operanti in zone nonsvantaggiate.5.

L’esigenza del chiarimento interpretativo manifestatodisciplinare il regime agevolativo delle cooperative ditrasformazione agricola, che non svolga attività di coltivazioneNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026di fondi e non presenti, dunque, un elemento operaNtuivmeoro ddi ria ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026collegamento territoriale con le zone svantaggiate nel sensosopra indicato; la norma, infatti, si riferisce anche ad impresecooperative e consorzi che trasformano, manipolano ecommercializzano prodotti agricoli e zootecnici, che possonoavere insediamenti in aree non ricomprese nelle zonesvantaggiate, ma che si avvalgono di prodotti che i propri socihanno coltivato ini zone svantaggiate, e successivamente liabbiano conferiti (per la trasformazione) nelle cooperative; eper esse “anche non operanti nelle zone svantaggiate”, ossia,operino o meno nelle zone svantaggiate, il beneficio delpagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misuraridotta è riconosciuto in misura proporzionata ai prodotticoltivati dai soci in quelle zone.

Va da sé che elemento centralenon è l’ubicazione della sede operativa, l’insediamento dellostabilimento di trasformazione in area definita zonasvantaggiata, ma la provenienza del prodotto da tale tipologiadi zone in cui i prodotti sono stati coltivati o allevati poiché ilbeneficio contributivo e assicurativo trova la fonte giustificatricenell’apporto produttivo e lavorativo del personale dipendente odei soci di cooperativa che hanno coltivato prodotti in zonesvantaggiate.6.

In questi termini non si ravvisa alcuna delle censurerappresentate in ricorso.7.

Sul primo motivo, si osserva preliminarmente che la censuradi violazione di legge in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c. nonè argomentata sotto il profilo della violazione di uno dei canoniermeneutici ivi previsti (letterale, sistematico, finalistico) bensìcome critica all’interpretazione fornita dal giudice di merito, nelsenso di contrapposizione ad essa di una diversaNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026interpretazione del testo di legge.

Il ricorrente non deduNcuem euron dia ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026interpretazione distorta del testo di legge, contrario al sensofatto palese del significato proprio delle parole, né unainterrotta o abnorme connessione di esse, ovvero di unaapplicazione della norma in senso contrario alla intenzione dellegislatore.

Occorre al riguardo soffermarsi sui dati raccolti edesaminati in giudizio, sulla loro qualificazione ai fini di unaverifica di corretta sussunzione della fattispecie concreta nelcaso tipico disciplinato dalla legge e, quindi sul processointerpretativo seguito dal giudice al fine di una correttaapplicazione della disciplina normativa.7.1 - Si osservi che, per compiuto accertamento di fatto, nonrivedibile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto“pacifico” - giudizio non specificamente contestato dalricorrente - che “la Cooperativa non ha terreni agricoli in zonesvantaggiate, né impiega dipendenti in attività di produzioneagricola”, circostanze che allontanano il ricorrente dall’ambitodi applicazione dell’una e dell’altra disposizione normativa;correttamente la Corte d’appello ha ritenuto di escludere ilbeneficio ai sensi dell’art. 9 co. 5 L. n.67/88, riferito a datoriche operano nella produzione agricola in zone svantaggiate, edegualmente ai sensi dell’art. 32 co. 7-ter L. n.98/2013, cheestende il beneficio a cooperative e consorzi che operano inzone non svantaggiate ma in misura proporzionale al prodottocoltivato in zone svantaggiate, concedendo la norma il beneficiosolo in tali predetti limiti.

La ricorrente rimane fuori daldelineato perimetro soggettivo di entrambe le disposizioninormative.

Una diversa interpretazione non è coerente con iltesto combinato, e si osserva che non è lamentata una distortaod erronea interpretazione delle norme poiché il motivo diNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026ricorso si concentra sulla invocata applicazione dellaN upmreirom dia ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026disposizione sulla base di una ricostruzione in fatto che valorizzasoltanto l’aspetto formale della ubicazione della sede dellostabilimento di trasformazione in zona svantaggiata,disattendendo le argomentazioni di carattere teleologico esistematico nella lettura congiunta delle due norme,prediligendo il dato logistico rispetto a quello produttivo,l’aspetto soggettivo del dipendente che presta attivitàlavorativa nello stabilimento rispetto al dato oggettivo delprodotto risultante dalla coltivazione in zona svantaggiata.7.2 - Quanto poi al rilievo che la Corte abbia inteso sostituire ilcriterio della zona di operatività con il criterio della zona diprovenienza del prodotto, è sufficiente richiamare la sentenzadella Corte Cost. n. 49/2019, intervenuta su un aspetto nonrilevante in questa sede (circa la legittimità costituzionale delladisposizione finale dell’art. 32 co. 7-ter nella parte in cui escludela ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuatiprima dell’entrata in vigore della disposizione censurata), e chenella disamina delle due norme ha evidenziato, in primo luogo,l’esigenza di risolvere le incertezze interpretative registrate inapplicazione della disciplina dell’art. 9 co. 5 L. n.67/88, di poiha puntualizzato la finalità e l’ambito oggettivo della disciplinasulle riduzioni contributive per gli operatori in zonesvantaggiate.

Sotto il primo profilo, ha richiamato gli indirizziinterni dell’istituto previdenziale, che con messaggio INPS 3marzo 2006, n. 6613 aveva consolidato l’interpretazione piùampia riconoscendo i benefici alle cooperative e ai loro consorzidi trasformazione anche «qualora le attività di trasformazione,manipolazione e commercializzazione avvengano in territoridiversi da quelli di provenienza del prodotto oggetto delleNumero registro generale 27934/2022suddette attività», e di poi con successivo messaggio INPS 18N umero sezionale 1924/2026Numero di raccolta generale 17621/2026maggio 2012, n. 8594 aveva invece preferito un’applicazioneData pubblicazione 03/06/2026restrittiva degli sgravi in esame, escludendo le agevolazioni«per i prodotti che, benché conferiti dai soci della cooperativa,provengono da soggetti terzi, in virtù di contratti di tipoassociativo con il socio della cooperativa, ma estranei alrapporto societario».

Ed è stato quindi osservato che “L’art. 32,comma 7-ter, secondo periodo, del d.l. n. 69 del 2013, comeconvertito nella legge n. 98 del 2013, nel fugare le incertezzeinterpretative, accorda il pagamento in misura ridotta deicontributi previdenziali e assicurativi anche alle cooperative e aiconsorzi che non operano in zone agricole svantaggiate o dimontagna, in misura proporzionale alla quantità del prodottoconferito che i soci abbiano coltivato o allevato in tali territori,anche mediante la stipulazione di contratti agrari di naturaassociativa”, per poi subito aggiungere che “Il legislatoreprodotto da zone di montagna o svantaggiate.

Ai fini delgodimento dello sgravio, è ininfluente che le cooperative e iconsorzi non operino in zone agricole svantaggiate o dimontagna e che i soci, riguardo al prodotto successivamenteconferito, abbiano stipulato contratti agrari di naturaassociativa.

Quel che rileva è la provenienza del prodotto,secondo una scelta coerente con la finalità di promozione che illegislatore discrezionalmente si prefigge nel valutare mutevolisituazioni di svantaggio di particolari territori (sentenza n. 354del 1992, punto

3. del Considerato in diritto, e ordinanza n. 184del 1999)”.8.

L’aver accreditato l’interpretazione più ampia riconducibile alprimo messaggio INPS, non apre tuttavia la strada verso unaNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026obnubilata irrilevanza del luogo di produzione, né del luNoumgeoro ddi ria ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026coltivazione del soggetto conferitore, ma esprime, in linearitàcon il dettato normativo dell’art. 32 co. 7-ter della L.n.67/2013,la ininfluenza della circostanza che le cooperative e i consorzinon operino in zone agricole svantaggiate e che i soci, riguardoal prodotto successivamente conferito, abbiano stipulatocontratti agrari di natura associativa.

Per contro, lavalorizzazione del requisito della provenienza del prodottocoltivato fornisce il dato caratterizzante della riduzionecontributiva, tant’è che, da una lettura speculare dell’art. 32comma 7-ter, se non c’è prodotto coltivato da zonasvantaggiata non v’è alcun parametro di riferimento da porre incomparazione proporzionale, e quindi non v’è alcuna riduzionecontributiva.

La rilevanza del criterio di provenienza delprodotto è stata anche affermata in altro contenzioso trattatoda questa Corte con riferimento ai rapporti di soccida per iprodotti di allevamento proveniente da territori montani, di cuialla medesima disposizione normativa dell’art. 32 co. 7-ter (cfr.ord. n. 4565/2026, 34769/2025).9.

Con riguardo, in particolare, al secondo motivo di ricorso, lacensura, rubricata come omesso esame di eccezioni sollevatein appello dalla cooperativa, è inammissibile.

Ben vero, percome articolata e per il vizio processuale dedotto, la censurasarebbe inquadrabile sotto altro profilo, di omessa pronuncia,che tuttavia non si rinviene nella motivazione della sentenzaimpugnata che, nell’evidenziare la finalità di “favorire laproduzione agricola in zona svantaggiata, agevolando lecooperative alle quali detta produzione viene conferita”, haimplicitamente respinto la contraria tesi argomentativaespressa dal ricorrente, in quella sede appellante, sulla asseritaNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026rilevanza del luogo dove il dipendente presta la propria Nautmteivroi dtià ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026anziché di colui che coltiva il terreno svantaggiato.9.1 - Ed infatti, il rilievo di omessa pronuncia, come riportato inord.

Cass. 27551/2024, consiste in una omessa adozione di unprovvedimento anche implicito di accoglimento o di rigetto suuna domanda o eccezione; diversamente, l’omesso esameimplica la pretermissione di un fatto storico.

Non ricorrel’omessa pronuncia perché la Corte di merito ha vagliato tutti idati allegati dalle parti e ritenendoli sufficienti a corroborare,senza ulteriori approfondimenti, una decisione d’infondatezzadella pretesa della cooperativa.

La censura formulata tendeirritualmente a riproporre questioni e argomentazioni difensivegià soppesate dai giudici d’appello per esser poi disattese (Cass.n.26305/2018, in linea con Cass., S.U., 8053/2014), nelprudente apprezzamento delle prove raccolte e della forzadimostrativa dei molteplici elementi acquisiti al processo.

Nonè consentito censurare la complessiva valutazione dellerisultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al finedi ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., sez.II, 19 luglio 2021, n. 20553).

L’errore sulla interpretazioneimplica un accertamento di fatto sul contenuto e ampiezza delladomanda o eccezione, che spetta al giudice di merito,insindacabile in cassazione, salvo il caso di correttezza dellamotivazione della decisione impugnata.

In sostanza, laprospettata censura ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.4 c.p.c.richiede un’erronea applicazione di legge processuale, che nelcaso di specie manca.Numero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/20269.2 - La censura di tipo processuale, inoltre, non si conNufmroerno dtia ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026con quanto la pronuncia impugnata ha affermato, ossia che lecooperative che commercializzano o trasformano i prodotti deisoci in zone diverse da quelle di produzione, hanno diritto afruire delle stesse agevolazioni che sarebbero spettate ai sociconferitori in relazione ai territori di provenienza.

Ed invero,l’unico elemento (che non è un criterio) per agganciare lapretesa della ricorrente è rappresentato dalla ubicazionedell’insediamento, ma non v’è né coltivazione in zonasvantaggiata né coltivazione di prodotti agricoli in zonasvantaggiata, la fattispecie concreta, come illustrato insentenza, non è sussumibile né nella prima nella secondanormativa.

Peraltro, sotto il profilo critico dell’invocato art. 112c.p.c., il ricorrente non illustra quali allegazioni foriere diargomentazione contraria a quanto espresso in sentenza nonsiano state esaminate dalla Corte territoriale, neppure sotto ilprofilo decisivo di circostanze fattuali eventualmentecontrastanti con quelle accertate in sentenza (quali potrebberoessere, ad esempio, il possesso di terreni agricoli coltivati inzone svantaggiate o il conferimento di prodotti provenienti dazone svantaggiate coltivate dai soci).10.

Anche il terzo motivo è infondato.

Si è già illustrato aconfutazione del primo motivo di ricorso che sul rilievo dellaprovenienza del prodotto coltivato in zona svantaggiata si èpronunciata positivamente la Corte costituzionale che, consentenza n. 94/2019, ha affrontato il tema di indagine inoccasione di un giudizio di illegittimità della disposizionedell’art. 32 co. 7-ter sotto un diverso profilo, inerente allaripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati inepoca antecedente alla entrata in vigore della disposizione.Numero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026L’aspetto che il ricorrente intende sottoporre alla preliNmuminerao drie ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026delibazione ridonda dalla denunciata violazione di legge di cuial primo motivo di ricorso, poiché ripropone una diversa letturadel secondo testo normativo, quasi fosse privativo di unasituazione soggettiva già acquisita per le cooperative ditrasformazione agricola che ai sensi della precedente legge del1988 sarebbero già state beneficiarie del regime agevolativo, diseguito disconosciuto.

Invero, la questione, come prospettata,presuppone che nel novero dei soggetti beneficiari dellariduzione contributiva di cui all’art. 9 comma 5 L. n.67/88rientrassero anche le cooperative agricole di trasformazione chehanno ricevuto disciplina successivamente, attraverso l’art. 32co. 7-ter della L. n.98/2013, circostanza non coerente conl’interpretazione letterale, sistematica e finalisticarappresentata con riferimento al primo motivo, ma sfuggeanche alla verifica della effettiva sussistenza di una situazionesoggettiva piena ed attiva: attraverso l’esclusione dallaapplicazione dell’art. 9 co.5 non viene ristretto un diritto allaagevolazione ma si applica un originario obbligo contributivo, espetta comunque al richiedente dimostrare di essere inpossesso dei requisiti per goderne.

Anche in tal caso il ricorrenteintroduce una diversa valutazione dei fatti che in sentenza diappello risultano accertati, ampliando requisiti soggettivi eoggettivi che la norma non prevede; ad inalterato esitoaccertativo, la ricorrente vorrebbe in tal modo consentirel’agevolazione per una cooperativa che, conclusivamente, nonpossiede terreni in zona svantaggiata, ha solo la sede dellostabilimento nella zona svantaggiata, i cui dipendenti o soci noncoltivano terreni di aree svantaggiate e non conferisconoprodotti di aree svantaggiate.Numero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/202611.

Il ricorso va quindi interamente respinto.

Seguono peNru mleegro gdie ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026la condanna al pagamento delle spese processuali liquidatecome in dispositivo, e le disposizioni sul contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali liquidate in euro 6.000,00 oltreaccessori rito ed euro 200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art.13, se dovuti.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],1924 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 413/2022 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di coNnumseirgo ldiio ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026del 17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appellodi Firenze ha respinto l’originaria domanda di SocietàCooperativa Agricola tra [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria volta aconseguire il riconoscimento del diritto a beneficiare dellariduzione dell’aliquota contributiva prevista dall’art. 9 co.5 L.n.67/1988 per le zone svantaggiate ed a dichiarare non dovutaper gli anni 2015 e 2016 la somma richiesta dall’INPS con l’attodi accertamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pari ad euro 66.537,82.La [OSCURATO:SOCIETA], operante nel Comune di CastagnetoCarducci situato in zona agricola svantaggiata ai sensi dell’art.15 L.n.984/1977, individuata e delimitata in forza di DeliberaCIPE n.13/2001, aveva dedotto di svolgere attività ditrasformazione, raccolta e commercializzazione dei prodottiagricoli conferiti dagli associati, e di svolgere nel predettoterritorio comunale le attività di stoccaggio dei cereali per lasuccessiva vendita, gestione del frantoio, gestione delmagazzino per la vendita, nonché di avere diritto alla riduzionecontributiva nella misura di legge, di contro a quanto sostenutoda INPS circa la spettanza dei benefici ai soli dipendenti chelavorassero sui terreni costituenti zona agricola svantaggiata,argomentando, nei motivi di appello, che tanto spetterebbe nonin ragione del luogo dove le produzioni agricole sonomaterialmente realizzate ma di quello in cui l’attività agricolaviene effettivamente praticata, che si identifica con il luogo dicoltivazione dei prodotti, con onere di prova a carico dellasocietà.Numero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026La Corte territoriale, non contestata la sede dell’azieNnumdearo die ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’oggetto della società, e ritenuto “pacifico che la Cooperativanon ha terreni agricoli in zone svantaggiate, né impiegadipendenti in attività di produzione agricola, ovvero dicoltivazione di prodotti agricole in zone svantaggiate”, haaccolto l’appello dell’INPS sulla base del tenore letterale delledisposizioni in materia (art. 9 co. 5 L. n.67/1988, ed art. 32 co.7-ter L. n.989/2013, di interpretazione della prima), ed inragione della ratio legislativa di incoraggiamento e agevolazionedell’occupazione e dell’attività agricola nei territori svantaggiati,grazie ad una rilevante riduzione del costo del lavoro;svantaggio correlato alle particolari difficoltà dell’attività diproduzione agricola in zone disagiate (terreni montani, impervi,con necessità di maggiori investimenti e impiego di mezzi epersone) non ravvisabile nella successiva attività ditrasformazione e commercializzazione. Quindi, requisito perbeneficiare dello sgravio è l’adibizione del lavoratore adun’attività agricola in zona svantaggiata ed “operanti” sono idatori di lavoro agricolo che operano nella produzione agricola;inoltre, l’estensione del beneficio alle aziende che operano inzone non svantaggiate richiede, per la seconda disposizionenormativa, che il beneficio sia proporzionale alla quantità diprodotto coltivato dai soci in zone svantaggiate esuccessivamente conferito alla cooperativa. Ancora, in linea coni messaggi INPS riferiti alla normativa in esame, le cooperativeche commercializzano o trasformano i prodotti dei soci in zonediverse da quelle della produzione hanno diritto a fruire dellestesse agevolazioni che sarebbero spettate ai soci conferitori inrelazione ai territori di provenienza, ed una diversainterpretazione finirebbe con applicare le riduzioni contributivead aziende agricole che solo “opportunisticamente collochino laNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026propria sede in zona svantaggiata, senza però occupNaumrserio ddi ria ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026produzione agricola in zona svantaggiata o della lavorazione diprodotti conferiti provenienti da coltivazioni in zonesvantaggiate”; ne discendeva il diniego del diritto alleagevolazioni richieste.2. Ricorre per cassazione la società cooperativa affidandosi atre motivi, illustrati da successiva memoria, a cui INPS resistecon controricorso.3. Nell’adunanza camerale del 17 aprile 2026 la causa è statatrattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 12 primo comma delle Disposizioni sulla legge ingenerale, nonché dell’art.9 co.5 L. n.67/88 e ss. mod. e int., edell’art. 32 co.7-ter della L. n.98/2013, per avere la Corteritenuto che il diritto alla riduzione contributiva spetti solo inrelazione al luogo in cui il prodotto viene coltivato; fermorestando che la cooperativa ha sede in un Comune svantaggiatoai sensi dell’art. 15 L.n.984/77, e che il diritto allo sgravio spettaanche alle cooperative di trasformazione ex lege n.240/1984,con riconoscimento del beneficio se l’insediamento risultasituato in una delle zone destinatarie delle agevolazioni(all’uopo rammenta la circolare INPS n.160/1988), la ricorrentecontesta l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello volta adisapplicare la legge cercando una ratio che supera il testoletterale; invero, ciò che rileva è il luogo dove il dipendentepresta l’attività lavorativa, come risulta dalla legge n.240/84 aconferma della spettanza della riduzione per le societàNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026cooperative di trasformazione, se l’insediamento risulti Nsuimtuerao dtio ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026in una delle zone destinatarie delle agevolazioni, me le due leggicitate in sentenza hanno destinatari diversi: la L. n. 67/88 siriferisce a tutti i datori di lavoro agricolo che operano interritorio svantaggiato, mentre la L. n.98/13 alle cooperative econsorzi di cui alla L.n.240/84 che trasformano con stabilimento“ubicato in territorio normale” i prodotti conferiti provenienti dazona svantaggiata. Ritiene quindi che nel caso in esame non siapplichi la norma del 2013 perché la cooperativa ha sede inzona svantaggiata, di tal ché la disciplina è unica, quella dell’art.9 L.n.67/88. Osserva la ricorrente che erroneamente si tende ainterpretare nel senso che la logica della normativa risieda nelfatto che il prodotto provenga da zona svantaggiata; la normadel 2013 fu invece introdotta per definire il contenzioso dellecooperative non operanti in zone svantaggiate, e confutal’orientamento di INPS volto a sostituire il criterio della zona dioperatività con il criterio della provenienza del prodotto: per lecooperative di trasformazione, invece, fa fede l’ubicazione delsito produttivo. Ed ancora mentre per la disposizione del 1988lo sgravio è predeterminato, diversamente la normativa del2013 commisura lo sgravio alla proporzione del prodottoconferito: si tratta di disposizioni diverse, di cui la seconda èuna fattispecie di sgravio aggiuntiva.Con il secondo motivo, censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per omesso esame delleeccezioni e delle censure sollevate in appello dalla cooperativae conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24 co. 2Cost.: la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare leeccezioni sollevate in memoria di costituzione in giudizio diappello, ossia che rileva il luogo dove il dipendente presta laNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026propria attività, non la circostanza di chi coltiva il tNeumrreeron dio ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026svantaggiato, e che il beneficio spetta se l’insediamento èsituato in una delle zone destinatarie delle agevolazioni;risultavano ignorate queste considerazioni difensive, né risultacontestata la Circolare INPS n. 160/88 in cui si afferma che peri datori che non svolgono coltivazione di fondi - come accadeper le coop. ex lege 240/84 -, il beneficio della riduzione vienericonosciuto se l’insediamento risulti situato in una delle zonedestinatarie dell’agevolazione.Nel terzo motivo deduce la illegittimità costituzionale dell’art.32 co. 7-ter L.n.98/13 per violazione di art. 117/1 Cost. inrelazione alla lesione dei principi sanciti da art. 1 del I^[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]Uomo con conseguente rimessione atti alla Corte Cost. ovesi ritenga che l’art. 32 co. 7-ter si applichi anche alleCooperative di trasformazione ex lege n.240/84 aventi lostabilimento situato nei territori svantaggiati e montani chehanno beneficiato della riduzione del pagamento dei contributiagricoli in forza dell’art. 9 L.n.67/88. Se tale normativa dovesseapplicarsi anche alle cooperative agricole di trasformazione,sarebbe incostituzionale per contrasto con art. 117 Cost. perchésignifica privare quelle aziende di un diritto che a loro già erariconosciuto con precedente legge n.67/88, ed in tal modo ladisposizione avrebbe una incidenza retroattiva, ponendosicontro l’Art. 1 [OSCURATO:PERSONA] CEDU in cui si afferma cheogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.2. Nel suo controricorso l’INPS rileva che la cooperativa hasoltanto la sede legale nel comune di zona svantaggiata, nonpossiede terreni, fa solo stoccaggio, i dipendenti non sonolavoratori agricoli; potrebbe godere dello sgravio ma con altreNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026modalità, ossia attraverso l’utilizzo di beni conferiNtuim erao ldlia ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026cooperativa dai soci che svolgono attività agricola in zonesvantaggiate, e conclude per l’inammissibilità del ricorso voltoad una diversa interpretazione da assegnare alla normaspeciale.3. Il ricorso è infondato e va respinto.4. La disciplina normativa si articola attraverso le seguentidisposizioni: l’art. 9 co. 5 L. n.67/1988 prevede che “I premi edi contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali,dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personaledipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempodeterminato nei territori montani di cui all’art. 9 del d.P.R.n.601/1973, sono fissati nella misura del 20 per cento adecorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoroagricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate aisensi dell’art. 15 L.984/1977, sono fissati nella misura del 30per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento adecorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal1 ottobre 1996”; a seguito di incertezze interpretative suapplicazioni estensive o restrittive della citata disposizione, èstata introdotta la disposizione di cui all’art. 32 co. 7-ter d.l.n.69/2013 conv. in L. n.98/2013 che così recita: “Il comma 5dell’art. 9 della Legge 11 marzo 1988 n. 67, e successivemodificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento deicontributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta èriconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui alcomma 1 dell’art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.240, non operanti inzone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale allaNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci,N uamnercoh die ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libroV, titolo II, capo II, del cod. civ., in zone di montagna osvantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Nonsi dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivieffettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione”.4.1 - La seconda norma si pone dichiaratamente su un piano diinterpretazione autentica della prima, ma a ben vedere ha unaportata non solo esplicativa bensì anche complementare eparzialmente innovativa, e già nell’esordio dell’art. 32 co. 7-tersi comprende la finalità di chiarire l’ambito soggettivo deidestinatari della disciplina agevolativa, originariamentededicata ai datori di lavoro “operanti nelle zone agricolesvantaggiate”, ed estesa anche alle cooperative agricole ditrasformazione di cui alla L. n.240/84, “non operanti nelle zonesvantaggiate o di montagna”, con l’ulteriore specificazione cheil pagamento dei contributi in misura ridotta viene lororiconosciuto in misura proporzionale alla quantità di prodottocoltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi dicontratti agrari di natura associativa, in zone di montagna osvantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Laplatea dei beneficiari è stata quindi normativamente estesa adaltri operatori nel settore agricolo di trasformazione, cheabbiano o meno la sede in zona svantaggiata, ma che lavorinoprodotti coltivati o allevati in zone svantaggiate.4.2 - Va precisato che la prima norma (art. 9 co.5 L.n.67/88) siriferisce alle aziende “operanti” in zone svantaggiate, nel sensoche ivi hanno la sede operativa di produzione (coltivazioneterreni o allevamento bestiame) e tanto si desume sia per laNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026finalità della norma tesa ad incoraggiare e ageNuvmoelrao drie ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’occupazione e l’attività agricola di chi opera in una zonadisvantaggio (condizione correlata a particolari difficoltà nelcompimento delle operazioni di coltivazione dei terreni, cherichiedono, ad esempio, particolare impegno di risorse umanee di attrezzature necessarie per la loro lavorazione, dovuto allaorografia ed ubicazione dei terreni, al tempo e modalità per illoro raggiungimento e per il trasporto dei prodotti coltivati, perla loro conservazione o commercializzazione), sia da quanto poichiarito con la norma del 2013 (in cui i nuovi soggetti, anchenon operanti in zone svantaggiate, lavorano prodotti coltivatidai soci in zone svantaggiate). La combinazione delle duedisposizioni denota la rilevanza di un carattere comune,caso, coincide con il luogo di operatività del soggetto, personafisica o giuridica, datore di lavoro agricolo, e, nel secondo caso,coincide con il luogo di coltivazione dei prodotti che i socisuccessivamente conferiscono alla cooperativa, ancorchéquesta non sia operante in zona svantaggiata. Diversamente,se l’elemento di collegamento con il datore di lavoro fruitoredell’agevolazione non fosse riferito alla operatività dellaproduzione agricola in zona svantaggiata bensì alla sede dellostabilimento di trasformazione, verrebbe meno la finalità delladisciplina agevolativa e non si ravviserebbe alcuna distinzionerispetto ad imprenditori agricoli operanti in zone nonsvantaggiate.5. L’esigenza del chiarimento interpretativo manifestatodisciplinare il regime agevolativo delle cooperative ditrasformazione agricola, che non svolga attività di coltivazioneNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026di fondi e non presenti, dunque, un elemento operaNtuivmeoro ddi ria ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026collegamento territoriale con le zone svantaggiate nel sensosopra indicato; la norma, infatti, si riferisce anche ad impresecooperative e consorzi che trasformano, manipolano ecommercializzano prodotti agricoli e zootecnici, che possonoavere insediamenti in aree non ricomprese nelle zonesvantaggiate, ma che si avvalgono di prodotti che i propri socihanno coltivato ini zone svantaggiate, e successivamente liabbiano conferiti (per la trasformazione) nelle cooperative; eper esse “anche non operanti nelle zone svantaggiate”, ossia,operino o meno nelle zone svantaggiate, il beneficio delpagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misuraridotta è riconosciuto in misura proporzionata ai prodotticoltivati dai soci in quelle zone. Va da sé che elemento centralenon è l’ubicazione della sede operativa, l’insediamento dellostabilimento di trasformazione in area definita zonasvantaggiata, ma la provenienza del prodotto da tale tipologiadi zone in cui i prodotti sono stati coltivati o allevati poiché ilbeneficio contributivo e assicurativo trova la fonte giustificatricenell’apporto produttivo e lavorativo del personale dipendente odei soci di cooperativa che hanno coltivato prodotti in zonesvantaggiate.6. In questi termini non si ravvisa alcuna delle censurerappresentate in ricorso.7. Sul primo motivo, si osserva preliminarmente che la censuradi violazione di legge in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c. nonè argomentata sotto il profilo della violazione di uno dei canoniermeneutici ivi previsti (letterale, sistematico, finalistico) bensìcome critica all’interpretazione fornita dal giudice di merito, nelsenso di contrapposizione ad essa di una diversaNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026interpretazione del testo di legge. Il ricorrente non deduNcuem euron dia ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026interpretazione distorta del testo di legge, contrario al sensofatto palese del significato proprio delle parole, né unainterrotta o abnorme connessione di esse, ovvero di unaapplicazione della norma in senso contrario alla intenzione dellegislatore. Occorre al riguardo soffermarsi sui dati raccolti edesaminati in giudizio, sulla loro qualificazione ai fini di unaverifica di corretta sussunzione della fattispecie concreta nelcaso tipico disciplinato dalla legge e, quindi sul processointerpretativo seguito dal giudice al fine di una correttaapplicazione della disciplina normativa.7.1 - Si osservi che, per compiuto accertamento di fatto, nonrivedibile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto“pacifico” - giudizio non specificamente contestato dalricorrente - che “la Cooperativa non ha terreni agricoli in zonesvantaggiate, né impiega dipendenti in attività di produzioneagricola”, circostanze che allontanano il ricorrente dall’ambitodi applicazione dell’una e dell’altra disposizione normativa;correttamente la Corte d’appello ha ritenuto di escludere ilbeneficio ai sensi dell’art. 9 co. 5 L. n.67/88, riferito a datoriche operano nella produzione agricola in zone svantaggiate, edegualmente ai sensi dell’art. 32 co. 7-ter L. n.98/2013, cheestende il beneficio a cooperative e consorzi che operano inzone non svantaggiate ma in misura proporzionale al prodottocoltivato in zone svantaggiate, concedendo la norma il beneficiosolo in tali predetti limiti. La ricorrente rimane fuori daldelineato perimetro soggettivo di entrambe le disposizioninormative. Una diversa interpretazione non è coerente con iltesto combinato, e si osserva che non è lamentata una distortaod erronea interpretazione delle norme poiché il motivo diNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026ricorso si concentra sulla invocata applicazione dellaN upmreirom dia ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026disposizione sulla base di una ricostruzione in fatto che valorizzasoltanto l’aspetto formale della ubicazione della sede dellostabilimento di trasformazione in zona svantaggiata,disattendendo le argomentazioni di carattere teleologico esistematico nella lettura congiunta delle due norme,prediligendo il dato logistico rispetto a quello produttivo,l’aspetto soggettivo del dipendente che presta attivitàlavorativa nello stabilimento rispetto al dato oggettivo delprodotto risultante dalla coltivazione in zona svantaggiata.7.2 - Quanto poi al rilievo che la Corte abbia inteso sostituire ilcriterio della zona di operatività con il criterio della zona diprovenienza del prodotto, è sufficiente richiamare la sentenzadella Corte Cost. n. 49/2019, intervenuta su un aspetto nonrilevante in questa sede (circa la legittimità costituzionale delladisposizione finale dell’art. 32 co. 7-ter nella parte in cui escludela ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuatiprima dell’entrata in vigore della disposizione censurata), e chenella disamina delle due norme ha evidenziato, in primo luogo,l’esigenza di risolvere le incertezze interpretative registrate inapplicazione della disciplina dell’art. 9 co. 5 L. n.67/88, di poiha puntualizzato la finalità e l’ambito oggettivo della disciplinasulle riduzioni contributive per gli operatori in zonesvantaggiate. Sotto il primo profilo, ha richiamato gli indirizziinterni dell’istituto previdenziale, che con messaggio INPS 3marzo 2006, n. 6613 aveva consolidato l’interpretazione piùampia riconoscendo i benefici alle cooperative e ai loro consorzidi trasformazione anche «qualora le attività di trasformazione,manipolazione e commercializzazione avvengano in territoridiversi da quelli di provenienza del prodotto oggetto delleNumero registro generale 27934/2022suddette attività», e di poi con successivo messaggio INPS 18N umero sezionale 1924/2026Numero di raccolta generale 17621/2026maggio 2012, n. 8594 aveva invece preferito un’applicazioneData pubblicazione 03/06/2026restrittiva degli sgravi in esame, escludendo le agevolazioni«per i prodotti che, benché conferiti dai soci della cooperativa,provengono da soggetti terzi, in virtù di contratti di tipoassociativo con il socio della cooperativa, ma estranei alrapporto societario». Ed è stato quindi osservato che “L’art. 32,comma 7-ter, secondo periodo, del d.l. n. 69 del 2013, comeconvertito nella legge n. 98 del 2013, nel fugare le incertezzeinterpretative, accorda il pagamento in misura ridotta deicontributi previdenziali e assicurativi anche alle cooperative e aiconsorzi che non operano in zone agricole svantaggiate o dimontagna, in misura proporzionale alla quantità del prodottoconferito che i soci abbiano coltivato o allevato in tali territori,anche mediante la stipulazione di contratti agrari di naturaassociativa”, per poi subito aggiungere che “Il legislatoreprodotto da zone di montagna o svantaggiate. Ai fini delgodimento dello sgravio, è ininfluente che le cooperative e iconsorzi non operino in zone agricole svantaggiate o dimontagna e che i soci, riguardo al prodotto successivamenteconferito, abbiano stipulato contratti agrari di naturaassociativa. Quel che rileva è la provenienza del prodotto,secondo una scelta coerente con la finalità di promozione che illegislatore discrezionalmente si prefigge nel valutare mutevolisituazioni di svantaggio di particolari territori (sentenza n. 354del 1992, punto 3. del Considerato in diritto, e ordinanza n. 184del 1999)”.8. L’aver accreditato l’interpretazione più ampia riconducibile alprimo messaggio INPS, non apre tuttavia la strada verso unaNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026obnubilata irrilevanza del luogo di produzione, né del luNoumgeoro ddi ria ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026coltivazione del soggetto conferitore, ma esprime, in linearitàcon il dettato normativo dell’art. 32 co. 7-ter della L.n.67/2013,la ininfluenza della circostanza che le cooperative e i consorzinon operino in zone agricole svantaggiate e che i soci, riguardoal prodotto successivamente conferito, abbiano stipulatocontratti agrari di natura associativa. Per contro, lavalorizzazione del requisito della provenienza del prodottocoltivato fornisce il dato caratterizzante della riduzionecontributiva, tant’è che, da una lettura speculare dell’art. 32comma 7-ter, se non c’è prodotto coltivato da zonasvantaggiata non v’è alcun parametro di riferimento da porre incomparazione proporzionale, e quindi non v’è alcuna riduzionecontributiva. La rilevanza del criterio di provenienza delprodotto è stata anche affermata in altro contenzioso trattatoda questa Corte con riferimento ai rapporti di soccida per iprodotti di allevamento proveniente da territori montani, di cuialla medesima disposizione normativa dell’art. 32 co. 7-ter (cfr.ord. n. 4565/2026, 34769/2025).9. Con riguardo, in particolare, al secondo motivo di ricorso, lacensura, rubricata come omesso esame di eccezioni sollevatein appello dalla cooperativa, è inammissibile. Ben vero, percome articolata e per il vizio processuale dedotto, la censurasarebbe inquadrabile sotto altro profilo, di omessa pronuncia,che tuttavia non si rinviene nella motivazione della sentenzaimpugnata che, nell’evidenziare la finalità di “favorire laproduzione agricola in zona svantaggiata, agevolando lecooperative alle quali detta produzione viene conferita”, haimplicitamente respinto la contraria tesi argomentativaespressa dal ricorrente, in quella sede appellante, sulla asseritaNumero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026rilevanza del luogo dove il dipendente presta la propria Nautmteivroi dtià ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026anziché di colui che coltiva il terreno svantaggiato.9.1 - Ed infatti, il rilievo di omessa pronuncia, come riportato inord. Cass. 27551/2024, consiste in una omessa adozione di unprovvedimento anche implicito di accoglimento o di rigetto suuna domanda o eccezione; diversamente, l’omesso esameimplica la pretermissione di un fatto storico. Non ricorrel’omessa pronuncia perché la Corte di merito ha vagliato tutti idati allegati dalle parti e ritenendoli sufficienti a corroborare,senza ulteriori approfondimenti, una decisione d’infondatezzadella pretesa della cooperativa. La censura formulata tendeirritualmente a riproporre questioni e argomentazioni difensivegià soppesate dai giudici d’appello per esser poi disattese (Cass.n.26305/2018, in linea con Cass., S.U., 8053/2014), nelprudente apprezzamento delle prove raccolte e della forzadimostrativa dei molteplici elementi acquisiti al processo. Nonè consentito censurare la complessiva valutazione dellerisultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al finedi ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., sez.II, 19 luglio 2021, n. 20553). L’errore sulla interpretazioneimplica un accertamento di fatto sul contenuto e ampiezza delladomanda o eccezione, che spetta al giudice di merito,insindacabile in cassazione, salvo il caso di correttezza dellamotivazione della decisione impugnata. In sostanza, laprospettata censura ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.4 c.p.c.richiede un’erronea applicazione di legge processuale, che nelcaso di specie manca.Numero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/20269.2 - La censura di tipo processuale, inoltre, non si conNufmroerno dtia ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026con quanto la pronuncia impugnata ha affermato, ossia che lecooperative che commercializzano o trasformano i prodotti deisoci in zone diverse da quelle di produzione, hanno diritto afruire delle stesse agevolazioni che sarebbero spettate ai sociconferitori in relazione ai territori di provenienza. Ed invero,l’unico elemento (che non è un criterio) per agganciare lapretesa della ricorrente è rappresentato dalla ubicazionedell’insediamento, ma non v’è né coltivazione in zonasvantaggiata né coltivazione di prodotti agricoli in zonasvantaggiata, la fattispecie concreta, come illustrato insentenza, non è sussumibile né nella prima nella secondanormativa. Peraltro, sotto il profilo critico dell’invocato art. 112c.p.c., il ricorrente non illustra quali allegazioni foriere diargomentazione contraria a quanto espresso in sentenza nonsiano state esaminate dalla Corte territoriale, neppure sotto ilprofilo decisivo di circostanze fattuali eventualmentecontrastanti con quelle accertate in sentenza (quali potrebberoessere, ad esempio, il possesso di terreni agricoli coltivati inzone svantaggiate o il conferimento di prodotti provenienti dazone svantaggiate coltivate dai soci).10. Anche il terzo motivo è infondato. Si è già illustrato aconfutazione del primo motivo di ricorso che sul rilievo dellaprovenienza del prodotto coltivato in zona svantaggiata si èpronunciata positivamente la Corte costituzionale che, consentenza n. 94/2019, ha affrontato il tema di indagine inoccasione di un giudizio di illegittimità della disposizionedell’art. 32 co. 7-ter sotto un diverso profilo, inerente allaripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati inepoca antecedente alla entrata in vigore della disposizione.Numero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/2026L’aspetto che il ricorrente intende sottoporre alla preliNmuminerao drie ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026delibazione ridonda dalla denunciata violazione di legge di cuial primo motivo di ricorso, poiché ripropone una diversa letturadel secondo testo normativo, quasi fosse privativo di unasituazione soggettiva già acquisita per le cooperative ditrasformazione agricola che ai sensi della precedente legge del1988 sarebbero già state beneficiarie del regime agevolativo, diseguito disconosciuto. Invero, la questione, come prospettata,presuppone che nel novero dei soggetti beneficiari dellariduzione contributiva di cui all’art. 9 comma 5 L. n.67/88rientrassero anche le cooperative agricole di trasformazione chehanno ricevuto disciplina successivamente, attraverso l’art. 32co. 7-ter della L. n.98/2013, circostanza non coerente conl’interpretazione letterale, sistematica e finalisticarappresentata con riferimento al primo motivo, ma sfuggeanche alla verifica della effettiva sussistenza di una situazionesoggettiva piena ed attiva: attraverso l’esclusione dallaapplicazione dell’art. 9 co.5 non viene ristretto un diritto allaagevolazione ma si applica un originario obbligo contributivo, espetta comunque al richiedente dimostrare di essere inpossesso dei requisiti per goderne. Anche in tal caso il ricorrenteintroduce una diversa valutazione dei fatti che in sentenza diappello risultano accertati, ampliando requisiti soggettivi eoggettivi che la norma non prevede; ad inalterato esitoaccertativo, la ricorrente vorrebbe in tal modo consentirel’agevolazione per una cooperativa che, conclusivamente, nonpossiede terreni in zona svantaggiata, ha solo la sede dellostabilimento nella zona svantaggiata, i cui dipendenti o soci noncoltivano terreni di aree svantaggiate e non conferisconoprodotti di aree svantaggiate.Numero registro generale 27934/2022Numero sezionale 1924/202611. Il ricorso va quindi interamente respinto. Seguono peNru mleegro gdie ra ccolta generale 17621/2026Data pubblicazione 03/06/2026la condanna al pagamento delle spese processuali liquidatecome in dispositivo, e le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali liquidate in euro 6.000,00 oltreaccessori rito ed euro 200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art.13, se dovuti.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino
Sentenza Cassazione n. 17621/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris