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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10585/2026

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[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona deldirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 3717/2022 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, depositata il 28/9/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA], soggetto esercente l’attività di raccoltascommesse con sede all’estero, impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Milano un avviso di accertamento con il qualele era stato contestato il mancato versamento dell’imposta unica sullescommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, per l’anno 2015, qualesoggetto obbligato in solido con il titolare di un CDT (CentroTrasmissione Dati), operante per conto del bookmaker privo diconcessione, e le erano state irrogate le relative sanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,investita dell’appello della contribuente, rigettò il gravame.4.

Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidandolo a otto motivi, ulteriormenteillustrati da memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.; ha inoltre chiesto disporsiil previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europeaai sensi dell’art. 267, secondo comma, T.F.U.E., sui quesiti indicati inricorso, nonché sollecitato questa Corte a sollevare questione dilegittimità costituzionale degli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504,come modificati dall’art. 1, commi 64 e 66, lett. b), legge di StabilitàNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/20262011, e dell’art. 1, comma 644, lett. g), legge 190/2014, in relazioneagli artt. 3, 53 e 97 Cost.5.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistito con controricorso.6.

Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis c.p.c., in data 6 maggio 2025, in considerazione della rilevatamanifesta infondatezza del ricorso, la ricorrente, con atto depositato indata 9 luglio 2025, ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, ai sensidegli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., è stata disposta la trattazionedella causa per l’odierna camera di consiglio.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, la Corte ritiene che l’istanza della societàricorrente di trattazione della causa in pubblica udienza vada disattesa;in adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni unite di questa Corte,il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti dellatrattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato deiprincipi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., sez. un., n.14437/2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass., sez. un., n. 8093/2020).In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, diper sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento,cui la Corte fornisce il proprio contributo.Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovonella giurisprudenza di questa Corte (v. le pronunce di legittimità diseguito citate) e, comunque, è compiutamente affrontato in tutti i suoirisvolti, da un lato, dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14febbraio 2018, n. 27), dall’altro, dalla Corte unionale (con la sentenza26 febbraio 2020 in causa C-788/18, relativa alla Stanleybet MaltaLimited); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente eNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito e dilegittimità (v. nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 31905/2021).Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, neppure può dirsinuovo nella giurisprudenza di questa Corte il tema dell’applicabilità delcriterio di quantificazione d’imposta di cui all’art. 1, comma 644, lett. g)della legge 190/2014, con riguardo all’anno di imposta 2015 (v.

Cass. n.24213/2023 nonché Cass. n. 7673/2025).2.

Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost. poichéil Giudice di seconde cure, respingendo un motivo d’appello, haerroneamente ritenuto congruamente motivata la sentenza di primogrado, che è invece sorretta da una motivazione inesistente o, comunque,apparente, limitata ad un mero richiamo delle disposizioni normativeconcernenti la materia controversa.3.

Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse dal momento che sullasoccombenza della società contribuente nel giudizio di merito,determinata dalla ritenuta legittimità dell’azione accertatrice dell’Ufficio,non influisce un’eventuale erronea valutazione del Giudice d’appello inmerito alla contestata incongruità della motivazione della sentenzaappellata.4.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non essersipronunciata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle doglianze relative allaviolazione e/o falsa applicazione della legge n. 220 del 2010, con specificoriguardo alla ratio legis individuata nell’art. 1, comma 64, doglianze conle quali, nel giudizio di secondo grado, si era dedotta l’impossibilità diapplicare tale normativa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],stante lo svolgimento da parte del bookmaker estero di attività lecita edNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026essendo l’intento del legislatore quello di sanzionare l’attività di giocoillecita.5.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non essersipronunciata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle doglianze relative allaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), legge n.190 del 2014 come modificato dall’art. 1, comma 926, legge n. 208/2015nonché dall’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, doglianze con le quali,nel giudizio d’appello, si era contestata l’applicabilità nei confronti dellacontribuente della metodologia di calcolo dell’imposta, induttivamentedeterminata, ragguagliando la base imponibile alla base forfettaria deltriplo della media provinciale sebbene: 1) in ragione delle sopravvenienzenormative di cui alla legge n. 208 del 2015, la norma da applicarsi conriferimento all’anno d’imposta oggetto d’accertamento (2015) fosse l’art.24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011 e non già l’art. 1, comma 644, lett. g),cit., applicabile dal 1° gennaio 2016; 2) anche a volere ritenere talecriterio di calcolo dell’imposta applicabile con riguardo al 2015, tale normaponesse gravi dubbi di legittimità costituzionale.6.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non essersipronunciata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle doglianze dellacontribuente relative alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss.T.F.U.E. e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e nondiscriminazione, con riferimento all’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, comeinterpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, legge n. 220 del 2010 nonché conriferimento all’art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014.Nell’articolazione del motivo la ricorrente invita a formulare rinviopregiudiziale ex art. 267, terzo comma, T.F.U.E., alla Corte di giustiziadell’Unione europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art.104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di giustizia, in combinatoNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16 dellostatuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52del T.F.U.E.7.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non essersipronunciata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle doglianze dellacontribuente relative alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs.n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), leggen. 220 del 2010, in merito al presupposto soggettivo dell’imposta.8.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non essersipronunciata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle doglianze dellacontribuente relative alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs.n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 2, lett. b), legge n.288 del 1998, in merito al presupposto territoriale dell’imposta.9.

Con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non essersipronunciata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle doglianze dellacontribuente relative alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8d.lgs. 546 del 1992, 5, commi 1, e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997nonché 10, comma 4, legge n. 212 del 2000 per non avere la Corte diprimo grado applicato l’esimente dell’obiettiva condizione d’incertezza conriferimento alle sanzioni.10.

I motivi testé sintetizzati, che per la loro stretta connessione siprestano ad un esame congiunto, sono inammissibili e, comunque,infondati.10.1.

Questa Corte ha precisato che qualora si deduca la violazione, nelgiudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile allaprospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Cortedi cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, nonNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-doveredel giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processualisia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento, da partedel ricorrente, per il principio di specificità del ricorso per cassazioneche non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fasedi merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendolegittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonomaricerca ma solo ad una verifica degli stessi (cfr., ex multis, Cass., n.17529/2020; Cass. sez. un., n. 20181/2019; Cass. n. 2771/2017;Cass. n. 21226/2010; Cass. n. 6361/2007; Cass. n. 978/2007); ove laparte deduca un error in procedendo per omessa pronuncia su unadomanda «è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità eautosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso sianoriportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero perriassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i qualila questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'attod'appello con cui le censure sono state formulate» (Cass. n.11738/2016; Cass. n. 19410/2015); né rileva l’esistenza, in relazioneal vizio lamentato, del potere di diretto esame degli atti da parte dellaCorte che «presuppone comunque l’ammissibilità del motivo dicensura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (apena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa allasentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processualialla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve esserecontenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio diautosufficienza di esso» (Cass. n. 22880/2017; Cass. n. 40215/2021).10.2.

Nella specie, la ricorrente non ha provveduto a riportare in ricorso– riproducendo ivi ovvero allegando ad esso l’atto di gravame – ilcontenuto delle censure proposte con l’atto di appello, impedendo aNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026questa Corte di verificare la sussistenza dell’error in procedendodenunciato.

Ciò da cui deriva l’inammissibilità dei motivi ora in esame.10.3.

Tali motivi sono, peraltro, anche infondati.Questa Corte ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, il viziodi omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. perviolazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamentedi adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito diaccoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione delcaso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame,mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questioneoggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissionedi uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanzaassoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nellamotivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili (Cass. n. 27551/2024).Questa Corte ha pure affermato che ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione delgiudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso ilprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del casoconcreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155/2017;nello stesso senso Cass. n. 29191/2017 e Cass. n. 25710/2024).10.4.

Nel caso in esame la Corte di secondo grado ha affermato che«L’Ufficio, infatti – attore sostanziale nel processo tributario – hafornito elementi atti a contrastare tutte le argomentazioni diNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026controparte, per cui l’azione accertatrice è apparsa legittima nel meritoe corretta nella forma, mentre le questioni ed eccezioni avanzate dacontroparte sono da ritenere infondate»; ha poi proseguito affermandoche le censure svolte nel giudizio di appello, costituendo una merareiterazione di quelle già formulate con il ricorso originario, potesseroessere disattese richiamando, anche ai sensi dell’art. 118, comma 1,disp. att. c.p.c., le argomentazioni poste a sostegno della sentenzaappellata.Orbene, con tale statuizione il Giudice d’appello ha evidentementepronunciato, sia pure in forma implicita, sulle varie contestazioni chela ricorrente sostiene di aver formulato nel giudizio di merito e di cuiessa lamenta il mancato esame, sicché, in disparte ogni questionerelativa all’adeguatezza della motivazione resa, profilo che invero nonha formato oggetto di censura, deve escludersi la lamentata violazionedell’art. 112 c.p.c.10.5.

Alla luce di quanto testé esposto vanno dunque disattese,siccome prive di rilevanza rispetto all’esito della causa, le richieste dirinvio ex 267 T.F.U.E. e alla Corte costituzionale, collegate ai motivi inesame.11.

Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 d.lgs.n. 546 del 1992 nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Giudiced’appello disposto la liquidazione delle spese in favore dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli, rappresentata in giudizio da un propriofunzionario delegato, in mancanza di documentazione di spese vive edi deposito di apposita nota, nonché per non avere disposto lacompensazione delle spese, avuto riguardo alla complessità epeculiarità della materia trattata.12.

Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/202612.1.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies d.lgs. n. 546 del 1992«Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore,dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cuiall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, seassistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per laliquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione delventi per cento dell'importo complessivo ivi previsto».La norma prevede la liquidazione delle spese a favore dell’Ufficiotributario, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e, a favoredell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica latariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del ventiper cento degli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], lo specifico riferimento allespese processuali e alla riduzione percentuale dei soli onorari diavvocato conferma il diritto dell’Agenzia alla rifusione sia dei costiaffrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica fornita ingiudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attivitàdifensiva nel processo, ai sensi dell’art. 15 cit. (cfr. Cass. n.23055/2019).

Nel caso in esame la ricorrente, in violazione delprincipio di specificità, non ha precisato, a fronte di una incontestataassistenza tecnica svolta in favore dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli dai propri funzionari, quali fossero, avuto riguardo all’importototale delle spese liquidato per il grado di appello, le voci relative alle“spese vive” asseritamente non documentate, limitandosi ad affermareche l’amministrazione non avrebbe documentato né depositato notaspese in primo grado (cfr. p. 54 del ricorso).

Al proposito, questa Corteha stabilito più volte (cfr. Cass. n. 24635/2014) che è onere delricorrente in cassazione, a pena d’inammissibilità del ricorso,specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine aiquali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonché le singoleNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire ilcontrollo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini.12.2.

Inammissibile è anche il profilo di censura relativo alla assuntamancata compensazione delle spese del grado di appello, avendo ilgiudice di appello, nel liquidare le spese in favore dell’Agenzia, stanteil rigetto dell'appello della contribuente, fatto corretta applicazione delgenerale principio della soccombenza, ed essendo principio consolidatonella giurisprudenza di questa Corte quello per cui «In materia diprocedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudicidel merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato ilprincipio secondo cui esse non possono essere poste a carico dellaparte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale lavalutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cuiinsussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare» (Cass. n.26912/2020; Cass. n. 23310/2024).13.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzocomma dell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quartodell’art. 96 c.p.c., liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità cheliquida complessivamente in euro 6.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.

Condanna la ricorrente a pagare in favore dellacontroricorrente l’ulteriore importo di euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 1.500,00 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pariNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona deldirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 3717/2022 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, depositata il 28/9/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA], soggetto esercente l’attività di raccoltascommesse con sede all’estero, impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Milano un avviso di accertamento con il qualele era stato contestato il mancato versamento dell’imposta unica sullescommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, per l’anno 2015, qualesoggetto obbligato in solido con il titolare di un CDT (CentroTrasmissione Dati), operante per conto del bookmaker privo diconcessione, e le erano state irrogate le relative sanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,investita dell’appello della contribuente, rigettò il gravame.4. Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidandolo a otto motivi, ulteriormenteillustrati da memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.; ha inoltre chiesto disporsiil previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europeaai sensi dell’art. 267, secondo comma, T.F.U.E., sui quesiti indicati inricorso, nonché sollecitato questa Corte a sollevare questione dilegittimità costituzionale degli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504,come modificati dall’art. 1, commi 64 e 66, lett. b), legge di StabilitàNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/20262011, e dell’art. 1, comma 644, lett. g), legge 190/2014, in relazioneagli artt. 3, 53 e 97 Cost.5. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistito con controricorso.6. Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis c.p.c., in data 6 maggio 2025, in considerazione della rilevatamanifesta infondatezza del ricorso, la ricorrente, con atto depositato indata 9 luglio 2025, ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, ai sensidegli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., è stata disposta la trattazionedella causa per l’odierna camera di consiglio.MOTIVI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, la Corte ritiene che l’istanza della societàricorrente di trattazione della causa in pubblica udienza vada disattesa;in adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni unite di questa Corte,il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti dellatrattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato deiprincipi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., sez. un., n.14437/2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass., sez. un., n. 8093/2020).In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, diper sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento,cui la Corte fornisce il proprio contributo.Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovonella giurisprudenza di questa Corte (v. le pronunce di legittimità diseguito citate) e, comunque, è compiutamente affrontato in tutti i suoirisvolti, da un lato, dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14febbraio 2018, n. 27), dall’altro, dalla Corte unionale (con la sentenza26 febbraio 2020 in causa C-788/18, relativa alla Stanleybet MaltaLimited); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente eNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito e dilegittimità (v. nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 31905/2021).Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, neppure può dirsinuovo nella giurisprudenza di questa Corte il tema dell’applicabilità delcriterio di quantificazione d’imposta di cui all’art. 1, comma 644, lett. g)della legge 190/2014, con riguardo all’anno di imposta 2015 (v. Cass. n.24213/2023 nonché Cass. n. 7673/2025).2. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost. poichéil Giudice di seconde cure, respingendo un motivo d’appello, haerroneamente ritenuto congruamente motivata la sentenza di primogrado, che è invece sorretta da una motivazione inesistente o, comunque,apparente, limitata ad un mero richiamo delle disposizioni normativeconcernenti la materia controversa.3. Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse dal momento che sullasoccombenza della società contribuente nel giudizio di merito,determinata dalla ritenuta legittimità dell’azione accertatrice dell’Ufficio,non influisce un’eventuale erronea valutazione del Giudice d’appello inmerito alla contestata incongruità della motivazione della sentenzaappellata.4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non essersipronunciata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle doglianze relative allaviolazione e/o falsa applicazione della legge n. 220 del 2010, con specificoriguardo alla ratio legis individuata nell’art. 1, comma 64, doglianze conle quali, nel giudizio di secondo grado, si era dedotta l’impossibilità diapplicare tale normativa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],stante lo svolgimento da parte del bookmaker estero di attività lecita edNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026essendo l’intento del legislatore quello di sanzionare l’attività di giocoillecita.5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non essersipronunciata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle doglianze relative allaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), legge n.190 del 2014 come modificato dall’art. 1, comma 926, legge n. 208/2015nonché dall’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, doglianze con le quali,nel giudizio d’appello, si era contestata l’applicabilità nei confronti dellacontribuente della metodologia di calcolo dell’imposta, induttivamentedeterminata, ragguagliando la base imponibile alla base forfettaria deltriplo della media provinciale sebbene: 1) in ragione delle sopravvenienzenormative di cui alla legge n. 208 del 2015, la norma da applicarsi conriferimento all’anno d’imposta oggetto d’accertamento (2015) fosse l’art.24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011 e non già l’art. 1, comma 644, lett. g),cit., applicabile dal 1° gennaio 2016; 2) anche a volere ritenere talecriterio di calcolo dell’imposta applicabile con riguardo al 2015, tale normaponesse gravi dubbi di legittimità costituzionale.6. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non essersipronunciata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle doglianze dellacontribuente relative alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss.T.F.U.E. e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e nondiscriminazione, con riferimento all’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, comeinterpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, legge n. 220 del 2010 nonché conriferimento all’art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014.Nell’articolazione del motivo la ricorrente invita a formulare rinviopregiudiziale ex art. 267, terzo comma, T.F.U.E., alla Corte di giustiziadell’Unione europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art.104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di giustizia, in combinatoNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16 dellostatuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52del T.F.U.E.7. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non essersipronunciata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle doglianze dellacontribuente relative alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs.n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), leggen. 220 del 2010, in merito al presupposto soggettivo dell’imposta.8. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non essersipronunciata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle doglianze dellacontribuente relative alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs.n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 2, lett. b), legge n.288 del 1998, in merito al presupposto territoriale dell’imposta.9. Con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non essersipronunciata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle doglianze dellacontribuente relative alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8d.lgs. 546 del 1992, 5, commi 1, e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997nonché 10, comma 4, legge n. 212 del 2000 per non avere la Corte diprimo grado applicato l’esimente dell’obiettiva condizione d’incertezza conriferimento alle sanzioni.10. I motivi testé sintetizzati, che per la loro stretta connessione siprestano ad un esame congiunto, sono inammissibili e, comunque,infondati.10.1. Questa Corte ha precisato che qualora si deduca la violazione, nelgiudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile allaprospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Cortedi cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, nonNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-doveredel giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processualisia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento, da partedel ricorrente, per il principio di specificità del ricorso per cassazioneche non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fasedi merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendolegittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonomaricerca ma solo ad una verifica degli stessi (cfr., ex multis, Cass., n.17529/2020; Cass. sez. un., n. 20181/2019; Cass. n. 2771/2017;Cass. n. 21226/2010; Cass. n. 6361/2007; Cass. n. 978/2007); ove laparte deduca un error in procedendo per omessa pronuncia su unadomanda «è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità eautosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso sianoriportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero perriassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i qualila questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'attod'appello con cui le censure sono state formulate» (Cass. n.11738/2016; Cass. n. 19410/2015); né rileva l’esistenza, in relazioneal vizio lamentato, del potere di diretto esame degli atti da parte dellaCorte che «presuppone comunque l’ammissibilità del motivo dicensura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (apena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa allasentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processualialla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve esserecontenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio diautosufficienza di esso» (Cass. n. 22880/2017; Cass. n. 40215/2021).10.2. Nella specie, la ricorrente non ha provveduto a riportare in ricorso– riproducendo ivi ovvero allegando ad esso l’atto di gravame – ilcontenuto delle censure proposte con l’atto di appello, impedendo aNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026questa Corte di verificare la sussistenza dell’error in procedendodenunciato. Ciò da cui deriva l’inammissibilità dei motivi ora in esame.10.3. Tali motivi sono, peraltro, anche infondati.Questa Corte ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, il viziodi omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. perviolazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamentedi adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito diaccoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione delcaso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame,mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questioneoggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissionedi uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanzaassoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nellamotivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili (Cass. n. 27551/2024).Questa Corte ha pure affermato che ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione delgiudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso ilprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del casoconcreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155/2017;nello stesso senso Cass. n. 29191/2017 e Cass. n. 25710/2024).10.4. Nel caso in esame la Corte di secondo grado ha affermato che«L’Ufficio, infatti – attore sostanziale nel processo tributario – hafornito elementi atti a contrastare tutte le argomentazioni diNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026controparte, per cui l’azione accertatrice è apparsa legittima nel meritoe corretta nella forma, mentre le questioni ed eccezioni avanzate dacontroparte sono da ritenere infondate»; ha poi proseguito affermandoche le censure svolte nel giudizio di appello, costituendo una merareiterazione di quelle già formulate con il ricorso originario, potesseroessere disattese richiamando, anche ai sensi dell’art. 118, comma 1,disp. att. c.p.c., le argomentazioni poste a sostegno della sentenzaappellata.Orbene, con tale statuizione il Giudice d’appello ha evidentementepronunciato, sia pure in forma implicita, sulle varie contestazioni chela ricorrente sostiene di aver formulato nel giudizio di merito e di cuiessa lamenta il mancato esame, sicché, in disparte ogni questionerelativa all’adeguatezza della motivazione resa, profilo che invero nonha formato oggetto di censura, deve escludersi la lamentata violazionedell’art. 112 c.p.c.10.5. Alla luce di quanto testé esposto vanno dunque disattese,siccome prive di rilevanza rispetto all’esito della causa, le richieste dirinvio ex 267 T.F.U.E. e alla Corte costituzionale, collegate ai motivi inesame.11. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 d.lgs.n. 546 del 1992 nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Giudiced’appello disposto la liquidazione delle spese in favore dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli, rappresentata in giudizio da un propriofunzionario delegato, in mancanza di documentazione di spese vive edi deposito di apposita nota, nonché per non avere disposto lacompensazione delle spese, avuto riguardo alla complessità epeculiarità della materia trattata.12. Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/202612.1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies d.lgs. n. 546 del 1992«Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore,dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cuiall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, seassistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per laliquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione delventi per cento dell'importo complessivo ivi previsto».La norma prevede la liquidazione delle spese a favore dell’Ufficiotributario, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e, a favoredell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica latariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del ventiper cento degli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], lo specifico riferimento allespese processuali e alla riduzione percentuale dei soli onorari diavvocato conferma il diritto dell’Agenzia alla rifusione sia dei costiaffrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica fornita ingiudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attivitàdifensiva nel processo, ai sensi dell’art. 15 cit. (cfr. Cass. n.23055/2019). Nel caso in esame la ricorrente, in violazione delprincipio di specificità, non ha precisato, a fronte di una incontestataassistenza tecnica svolta in favore dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli dai propri funzionari, quali fossero, avuto riguardo all’importototale delle spese liquidato per il grado di appello, le voci relative alle“spese vive” asseritamente non documentate, limitandosi ad affermareche l’amministrazione non avrebbe documentato né depositato notaspese in primo grado (cfr. p. 54 del ricorso). Al proposito, questa Corteha stabilito più volte (cfr. Cass. n. 24635/2014) che è onere delricorrente in cassazione, a pena d’inammissibilità del ricorso,specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine aiquali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonché le singoleNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire ilcontrollo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini.12.2. Inammissibile è anche il profilo di censura relativo alla assuntamancata compensazione delle spese del grado di appello, avendo ilgiudice di appello, nel liquidare le spese in favore dell’Agenzia, stanteil rigetto dell'appello della contribuente, fatto corretta applicazione delgenerale principio della soccombenza, ed essendo principio consolidatonella giurisprudenza di questa Corte quello per cui «In materia diprocedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudicidel merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato ilprincipio secondo cui esse non possono essere poste a carico dellaparte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale lavalutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cuiinsussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare» (Cass. n.26912/2020; Cass. n. 23310/2024).13. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzocomma dell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quartodell’art. 96 c.p.c., liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità cheliquida complessivamente in euro 6.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito. Condanna la ricorrente a pagare in favore dellacontroricorrente l’ulteriore importo di euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 1.500,00 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pariNumero registro generale 5951/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 10585/2026Data pubblicazione 21/04/2026a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026Il Presidente