CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21063/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, Sezione staccata di Salerno, n. 421/2020, depositata il 15gennaio 2020.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23447/2020Numero sezionale 4892/2026Numero di raccolta generale 21063/2026-ricorrente-Data pubblicazione 21/06/2026controAGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata dellacontroversia tributaria emesso dall'Agenzia delle dogane e deimonopoli – Ufficio delle dogane di Salerno e notificato in data 19dicembre 2023, ex art. 1, comma 200, della l. n. 197 del 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 giugno 2026dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. – La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva attività diproduzione di liquori, distillati e sciroppi e aveva assolto il pagamentodell'accisa sui prodotti alcolici; a causa di una temporanea difficoltàeconomica provvedeva, tuttavia, tardivamente al pagamentodell'accisa relativa al mese di novembre 2017.In data 8 gennaio 2018 la contribuente inoltrava all'Ufficio delledogane istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, deld.lgs. n. 504 del 1995, rappresentando la situazione di difficoltàeconomica; l'Ufficio non riscontrava tale istanza e notificava in data21 gennaio 2018 l'avviso di pagamento e contestuale atto diirrogazione della sanzione per la competenza di novembre 2017, conrichiesta dell'accisa non versata, dell'indennità di mora nella misuradel 6 per cento e della sanzione del 30 per cento dell'imposta ai sensidell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.La contribuente impugnava detto avviso innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Salerno, limitatamente all'attodi irrogazione delle sanzioni, deducendo, tra l'altro, l'irritualità dellanotifica e l'illegittimità della determinazione della sanzione, ritenendoapplicabile la sola indennità di mora prevista dal testo unico delleNumero registro generale 23447/2020Numero sezionale 4892/2026Numero di raccolta generale 21063/2026accise. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli si costituiva in giudizio,Data pubblicazione 21/06/2026resistendo con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno, con sentenza n.3277/2018, depositata il 10 settembre 2018, rigettava il ricorso,ritenendo legittima l'irrogazione delle sanzioni e tardiva l'istanza dirateizzazione rispetto ai termini di legge.2. – Avverso tale decisione la contribuente proponeva appelloinnanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania,reiterando le censure già formulate in primo grado, tra cui laviolazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'illegittimaapplicazione del combinato disposto dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del1997 e dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, nonché laviolazione dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento ebuona fede.Anche in tale grado l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sicostituiva, resistendo all'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, Sezionestaccata di Salerno, sezione 2, con sentenza n. 421/2020,pronunciata il 14 novembre 2019 e depositata il 15 gennaio 2020,rigettava l'appello.3. – Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso percassazione, articolando due motivi di impugnazione.Resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.Successivamente, in data 19 settembre 2023, la contribuentepresentava domanda di definizione agevolata della controversia aisensi dell'art. 1, commi 186-202, della l. n. 197 del 2022.La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 36390 del 2023,disponeva la sospensione del giudizio fino al 10 ottobre 2023.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimentonotificato in data 19 dicembre 2023, ne disponeva il diniego,ritenendo che non risultasse effettuato alcun versamento nei terminiprevisti.Numero registro generale 23447/2020Numero sezionale 4892/2026Numero di raccolta generale 21063/2026Avverso tale provvedimento la contribuente propone ricorso aiData pubblicazione 21/06/2026sensi dell'art. 1, comma 200, della l. n. 197 del 2022.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va esaminato il ricorso avverso l'atto didiniego della domanda di definizione agevolata della controversia aisensi dell'art. 1, commi 186-202, della l. n. 197 del 2022.Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsaapplicazione dell'art. 1, comma 191, della l. n. 197 del 2022, laricorrente deduce che il provvedimento di diniego della definizioneagevolata sarebbe erroneo, assumendo che, nel caso di specie, nonfosse dovuto alcun versamento. La ricorrente espone che ilcontenzioso pendente aveva ad oggetto esclusivamente la sanzione dieuro 53.748,71 irrogata ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997e calcolata nella misura del 30 per cento dell'accisa non versata,sicché la fattispecie rientrerebbe nella previsione dell'art. 1, comma191, della l. n. 197 del 2022, secondo cui, in caso di controversierelative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui siriferiscono, la definizione si perfeziona senza il pagamento di alcunimporto relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi siastato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.Assume, pertanto, che la definizione della lite si sarebbe perfezionatamediante la sola presentazione della domanda entro il termineprevisto dalla norma, senza necessità di effettuare versamenti, inquanto trattasi di sanzioni collegate al tributo. Deduce altresì cheoggetto del giudizio pendente in cassazione era limitato alle sanzioni,non essendo state proposte censure in relazione al tributo, e che ciòemergerebbe dallo stesso contenuto del ricorso per cassazione.Soggiunge che l'Agenzia avrebbe comunque omesso di considerarel'avvenuto integrale versamento delle somme richieste con l'avviso dipagamento, indicando i versamenti effettuati per un totale di euroNumero registro generale 23447/2020Numero sezionale 4892/2026Numero di raccolta generale 21063/2026178.401,36. Per cui, si sostiene che anche nel caso in cui si dovesseData pubblicazione 21/06/2026ritenere che la fattispecie non rientri tra le ipotesi di cui all'art. 1,comma 191, della l. n. 197 del 2022, la stessa si sarebbe comunqueperfezionata per il combinato disposto dei commi 189 e 196 delmedesimo articolo. In particolare, la ricorrente espone che,trattandosi di giudizio nel quale essa era risultata soccombente inentrambi i gradi di merito, ai sensi del comma 189 sarebbe statatenuta al versamento dell'intero delle imposte liquidate, e che, aisensi del comma 196, dagli importi dovuti ai fini della definizione sisarebbero dovuti scomputare quelli già versati in pendenza digiudizio. Avendo già provveduto all'integrale pagamento delle acciserichieste con l'avviso oggetto di contenzioso, la definizione della lite sisarebbe comunque perfezionata con la sola presentazionedell'istanza.1.1. – Il motivo è infondato.Il ricorso di primo grado è stato proposto avverso l'intero avvisodi pagamento contenente anche l'irrogazione delle sanzioni, mentre laricorrente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente all'atto diirrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del1997, assumendo di avere corrisposto integralmente l'importo dovutoa titolo di tributo.La definizione agevolata di cui all'art. 1 della l. n. 197 del 2022(Rottamazione-quater) consente di estinguere i carichi affidatiall'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022pagando solo il capitale, le spese di notifica e le spese per procedureesecutive, con stralcio totale di sanzioni, interessi, aggio e interessi dimora.L'art. 1, comma 191, della l. n. 197 del 2022 prevede che «Lecontroversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate altributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento delvalore della controversia in caso di soccombenza della competenteAgenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale nonNumero registro generale 23447/2020Numero sezionale 4892/2026Numero di raccolta generale 21063/2026Data pubblicazione 21/06/2026cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo delgiudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge,e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso dicontroversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributicui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importorelativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia statodefinito anche con modalità diverse dalla presente definizioneagevolata».La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione delladomanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovutiai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023 (comma194).Il comma 196 prevede che «Dagli importi dovuti ai fini delladefinizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titoloin pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo allarestituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto aquanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizioneperfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronuncegiurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data dientrata in vigore della presente legge».Il totale dei versamenti indicati per il tributo, pari a euro178.401,36, è però inferiore a quello indicato nell'avviso, pari a euro189.935,11 per accisa, indennità di mora e interessi, oltre a euro53.748,71 per sanzione. Non si è dunque verificata la condizionedell'integrale pagamento del tributo.La sanzione, in quanto connessa al tributo, non può a sua voltacostituire oggetto di definizione se non previo adempimento integraledel tributo e dei relativi accessori cui essa accede, circostanza chenon ricorre nel caso di specie; d'altronde, la società non ha rinunciatoalla controversia riguardante i tributi. Ne consegue che lo scomputoprevisto dal comma 196 può operare soltanto rispetto agli importieffettivamente già corrisposti, ma non consente di ritenereNumero registro generale 23447/2020Numero sezionale 4892/2026Numero di raccolta generale 21063/2026perfezionata la definizione quando, come nella specie, residui unaData pubblicazione 21/06/2026differenza tra il complessivo importo dovuto per tributo e accessori equello risultante dai versamenti allegati dalla contribuente.2. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dellasentenza in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché agli artt. 7 e36 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania avrebbetotalmente omesso di valutare il secondo motivo di impugnazioneprospettato con il ricorso introduttivo e riproposto con l'atto diappello. La ricorrente espone, a tal fine, che, con tale motivo, avevacensurato la decisione di primo grado per non avere rilevatol'illegittimità dell'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs.n. 471 del 1997, nella misura del 30 per cento, in quanto cumulatacon l'indennità di mora del 6 per cento prevista dall'art. 3, comma 4,del d.lgs. n. 504 del 1995, anch'essa, secondo la prospettazionedifensiva, di natura afflittiva. La ricorrente sviluppa la censuraassumendo che l'indennità di mora prevista dall'art. 3, comma 4, deld.lgs. n. 504 del 1995 abbia natura sanzionatoria, sia perché il suoammontare è predeterminato come frazione percentuale del tributonon pagato, sia perché la relativa pretesa prescinde dalla provadell'entità del danno effettivamente risentito dall'erario per il ritardonell'adempimento. Aggiunge che la struttura della disposizionericalcherebbe quella dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, giacchéanche tale sanzione è predeterminata in misura percentualedell'importo non versato; sottolinea, inoltre, che alla riduzionedell'indennità di mora al 2 per cento in caso di lieve ritardocorrisponderebbe, secondo la tesi difensiva, una disciplina analoga diriduzione progressiva della sanzione di cui al medesimo art. 13 inrelazione all'entità del ritardo. La ricorrente evidenzia altresì che,accanto all'indennità di mora, la medesima disposizione contempla ilpagamento degli interessi moratori, ai quali attribuisce funzione diNumero registro generale 23447/2020Numero sezionale 4892/2026Numero di raccolta generale 21063/20262.1. – Il motivo è infondato.Data pubblicazione 21/06/2026Nel caso di specie, pur riscontrandosi un'omessa pronuncia sulpunto, la censura non ha alcun pregio in punto di diritto.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema diaccisa, in caso di mancato o ritardato pagamento, è dovuto ilpagamento tanto della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indennità di mora e degliinteressi per il ritardato pagamento, di cui all'art. 3, comma 4, deld.lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, avendo unadistinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citatasanzione tributaria generale (Cass. n. 9079/2026, riguardo all'accisasull'energia elettrica, ha cassato il provvedimento impugnato cheaveva qualificato come sanzionatoria la previsione di debenza diindennità di mora e interessi, ritenendola pertanto non cumulabilecon la prevista sanzione per il medesimo titolo; Cass. n. 19338/2022,sull'accisa dovuta per la circolazione di prodotti alcolici in regime disospensione d'imposta; Cass. n. 16165/2016).3. – Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la nullità dellasentenza in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché agli artt. 7 e36 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. La ricorrente deduce che la Commissione tributaria regionaledella Campania abbia omesso di esaminare il terzo motivo diimpugnazione, con il quale era stata censurata la decisione di primogrado per non avere rilevato, da parte dell'Agenzia delle dogane, laviolazione del principio di buona fede e legittimo affidamento, nonchédel principio di proporzionalità. Il ricorso espone che, con l'atto diappello, la contribuente aveva rappresentato di avere inoltrato alcompetente Ufficio delle dogane, in data 8 gennaio 2018, un'istanzadi rateizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del d.lgs. n. 504 del1995, documentando le condizioni di difficoltà economica, e chel'Ufficio non aveva dato alcun riscontro all'istanza. Su tale base, lacontribuente aveva invocato l'esimente della buona fede e delNumero registro generale 23447/2020Numero sezionale 4892/2026Numero di raccolta generale 21063/2026Data pubblicazione 21/06/2026legittimo affidamento, ricondotta nel ricorso al principio dicollaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti traamministrazione finanziaria e contribuente, richiamando, qualefondamento normativo, lo Statuto del contribuente e i principicostituzionali di buon andamento, imparzialità, capacità contributivaed eguaglianza. La ricorrente prospetta che l'affidamento sarebbestato suscitato dalla presentazione della domanda di rateizzazione deldebito d'imposta, corredata dalla documentazione attestante lo statodi difficoltà economica, e che, ove l'Ufficio avesse riscontrato l'istanzarigettandola, il contribuente avrebbe potuto attivarsi per regolarizzareil mancato versamento delle imposte dichiarate avvalendosi delravvedimento operoso con sanzioni ridotte; assume, invece, che allamancata risposta abbia fatto seguito l'immediata notifica dell'avvisodi recupero di un credito che l'atto difensivo definisce garantito dapolizza fideiussoria, con pregiudizio del diritto di avvalersi delravvedimento operoso. Nello stesso motivo la ricorrente deduce,inoltre, la violazione del principio di proporzionalità, affermando chela sanzione applicata sarebbe sproporzionata e che la sproporzionedovrebbe essere valutata con riferimento alla condotta tenuta dallacontribuente, la quale, prima della notificazione dell'atto impugnato,aveva presentato istanza di rateizzazione e avrebbe garantito l'erariocon polizza fideiussoria. A sostegno della censura, il ricorso richiamagiurisprudenza unionale e di legittimità, richiamando il principiosecondo cui, in mancanza di armonizzazione della normativadell'Unione nel settore delle sanzioni, gli Stati membri possonoscegliere le sanzioni da irrogare, ma devono esercitare tale potestànel rispetto del diritto dell'Unione e dei suoi principi generali e, inparticolare, del principio di proporzionalità. In tale prospettiva, laricorrente assume che, nonostante la tempestiva richiesta didisapplicazione di una sanzione ritenuta sproporzionata in relazioneall'entità del tributo e alla condotta della ricorrente, il giudice diappello avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulla questione.Numero registro generale 23447/2020Numero sezionale 4892/2026Numero di raccolta generale 21063/20263.1. – Il motivo è fondato.Data pubblicazione 21/06/2026In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art.112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottareun qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o dirigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del casoconcreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame,mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questioneoggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totalepretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradottonella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente,nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. n. 27551/2024).Al riguardo vi è stata un'omessa pronuncia e la questione dovràessere esaminata in sede di rinvio, non potendo essere decisa inquesta sede, implicando una valutazione sul merito al di fuori deilimiti del giudizio di cassazione.4. – La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata inrelazione al motivo accolto e, per l'effetto, va disposto il rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MRigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizioneagevolata della controversia tributaria emesso dall'Agenzia delledogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno e notificato indata 19 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 200, della l. n.197 del 2022.Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziaNumero registro generale 23447/2020Numero sezionale 4892/2026Numero di raccolta generale 21063/2026Data pubblicazione 21/06/2026tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionetributaria, l'11 giugno 2026.Il PresidenteLucio Luciotti