CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
padaro,-ricorrenti-controDoValue in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1415/2024depositata il 25/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24710/2024Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20858/2026Data pubblicazione 19/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 25.9.2024 la Corte d’Appello di Catania rigettava ilgravame interposto dai signori Marco, Tancredi e [OSCURATO:PERSONA] eAngela Messina in relazione alla sentenza del Tribunale di Siracusa recantedeclaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della societàVerbania [OSCURATO:SOCIETA]. degli atti di donazione di due immobili daparte del [OSCURATO:PERSONA] e della Messina ai figli Tancredi e NiccolòMonterosso.Gli appellanti avevano ivi dedotto che il tribunale non aveva consideratoadeguatamente che gli atti contestati erano stati stipulati in esecuzionedegli accordi di separazione, omologati dal Tribunale, dei coniugiMonterosso e Messina e che pertanto dovevano ritenersi conclusi inadempimento di un’obbligazione scaduta, come tali irrevocabili. Negavanoinoltre la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, perl’accoglimento della domanda.La convenuta appellata costituitasi aveva contestato i motivi di gravamechiedendo il rigetto dell’appello.Il giudice dell’impugnazione, escluso che la stipulazione degli atti didonazione -benché in esecuzione degli accordi di separazione- potessequalificarsi alla stregua di atto dovuto e ritenuta la sussistenzadell’eventus damni e della scientia damni in capo ai donanti, respingeval’appello.Avverso tale pronuncia il [OSCURATO:SOCIETA] e la Messina propongono ora ricorsoper cassazione, articolato in cinque motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti denunziano Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2901, comma 3, c.c. – Irrevocabilità degli atti didonazione perché avvenuta in esecuzione di un accordo di separazione deiconiugi omologato. Motivo di ricorso ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c.Numero registro generale 24710/2024Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20858/2026Data pubblicazione 19/06/2026Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non censurano (quantomeno idoneamente) la ratio dellamotivazione resa sul punto dalla corte territoriale in merito all’impossibilitàdi ricondurre gli atti stipulati all’ipotesi di cui all’art.2901 c.3. c.c.Nell’impugnata sentenza risulta affermato che “la donazione in favore deifigli, seppure eseguita in esecuzione degli impegni assunti in sede diseparazione consensuale dei coniugi, non rientra tra gli atti esclusi dallarevocatoria ex art.2901, c.3, cc.”, ed essere “ammissibile l’azionerevocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da ungenitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede diseparazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla liberadeterminazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenzadell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti diun terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stessoparte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo agiustificare l’applicazione dell’art. 2901 comma 3 c.c. (cfr. Cass.1144/2015 rv. 634380)”, con operato richiamo ai principi espressi daCass. n. 7178/2022, Cass. n. 1144/2015 e Cass. n. 11914/2008.Orbene, gli odierni ricorrenti si limitano invero a reiterare le censure giàsottoposte al giudice di appello e da questi non accolte in ragionedell’essere state le donazioni in argomento asseritamente stipulate inesecuzione dei patti di separazione, senza esporre quindi alcuna specificacritica alle argomentazioni poste dal giudice del gravame a fondamentodella decisione.A tale stregua l’impugnazione non può considerarsi idoneamenteesercitata, non risultando esplicitata una critica alla decisione impugnatacon esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, daconsiderarsi in concreto, dovendosi pertanto considerare nullo perinidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo così redatto (Cass.n.15517/2020, Cass. n. 23708/2025, Cass. n. 9450/2024).Numero registro generale 24710/2024Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20858/2026Data pubblicazione 19/06/2026Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2901 c.c. – Irrevocabilità degli atti di donazioneper la mancata impugnazione dell’accordo di separazione omologato.Motivo di ricorso ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c.Si dolgono che la corte d’appello abbia escluso la necessità dellaimpugnazione anche dell’accordo di separazione sul rilievo che «ladomanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone allacognizione del giudice anche l’esame degli accordi preliminari stipulati insede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senzanecessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi,sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fattorilevanti ai fini della decisione» e che, tuttavia, nella specie, la bancaseparazione con specifico riguardo «ai presupposti di diritto e di fattorilevanti ai fini della decisione».Il motivo è inammissibile.Esso, in primo luogo, non è adeguatamente argomentato se non conl’affermazione per cui la banca non aveva dedotto alcunché sul punto,astenendosi parte ricorrente dal richiamare quali fossero state le difesedella creditrice in merito all’allegazione degli accordi di separazione;d’altra parte, i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini delladecisione erano stati certamente dedotti tant’è che ne era seguitol’accoglimento della domanda.Inoltre, i ricorrenti non criticano idoneamente la motivazione ove risultafatto richiamo al precedente costituito da Cass. n. 11914/2008, che trovaconferma, peraltro nella costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.anche Cass.n.28558/2024, Cass. n.10545/2025) essendosi ribadito essere“ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile,effettuato in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazioneconsensuale omologata, poiché l’atto dispositivo trae origine dalla liberaNumero registro generale 24710/2024Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20858/2026Data pubblicazione 19/06/2026determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenzadell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti diun terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stessoparte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo agiustificare l'applicazione dell'art. 2901, 3° comma, cod.civ. (v. Cass.22/01/2015, n. 1144)”.In sostanza, il trasferimento di un bene, in ragione dell'accordo preso intal senso nel procedimento di separazione, si atteggia come un attotraslativo che ha la sua causa (ossia la sua ragione giustificatrice) non insé, ma al suo esterno, in un precedente accordo, che funge solo da causaesterna del trasferimento medesimo (Cass. n. 21358/2020, Cass. n.10545/2025).Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «violazione e/o falsaapplicazione dell’art.2901 c.c. Erronea individuazione del momento in cui èinsorto il credito della banca ed erronea individuazione del presuppostosoggettivo dell’azione revocatoria. Motivo di ricorso ex art. 360 comma In. 3 c.p.c.».La doglianza attiene, da un lato, all’asseritamente erronea individuazioneda parte del giudice del gravame del momento in cui il credito si puòritenere sorto ai fini dell’anteriorità o meno della stipula dell’atto didonazione; da altro lato e conseguentemente, alla specificità dell’elementosoggettivo in capo al donante da valutarsi ai fini della revocabilità deldanno.Sotto entrambi i profili il motivo è inammissibile atteso che in violazionedel disposto di cui all’art.366 n.6 c.p.c. i ricorrenti non indicano ovenell’atto di appello abbiano sollevato la questione dell’anteriorità oposteriorità della stipula degli atti rispetto al sorgere del credito, davalutarsi con riguardo alla prestazione della fideiussione.Pertanto, anche la doglianza relativa all’omessa valutazione della dolosapreordinazione dell’atto ad arrecare pregiudizio al credito resta preclusa.Numero registro generale 24710/2024Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20858/2026Data pubblicazione 19/06/2026Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. - Omesso esame di atti, fattie questioni decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione trale parti. Motivi di ricorso ex art. 360 comma I nn. 4 e 5 c.p.c.».Si dolgono che la corte territoriale abbia ritenuto provata laconsapevolezza in capo ai debitori di arrecare pregiudizio al credito inforza, sostanzialmente, dell’appartenenza degli stessi alla compaginesociale e della conoscenza della rilevante esposizione debitoria dellasocietà da essi garantita.In tal modo la corte territoriale avrebbe completamente omesso l’esamedegli atti di causa e delle relative eccezioni sollevate dagli odierniricorrenti con l’atto di appello, con i quali avevano eccepito che non eradato capire a quali difficoltà economiche il tribunale facesse riferimento,posto che nel corso del giudizio mai si era affermata e/o discussa laesistenza di difficoltà economiche dei sigg. [OSCURATO:SOCIETA] e/o dellaMonterosso S.r.l.Inoltre, la mera consistente esposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. nonimplicava la consapevolezza di arrecare pregiudizio alla Banca e ciò sulsemplice rilievo (che si assume dalla Corte trascurato) che fino al12/08/2024 la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. godeva di regolari affidamentibancari e di un finanziamento in corso di regolare pagamento e non era instato di difficoltà.Il motivo è inammissibile.La violazione dell’art. 112 c.p.c. non è idoneamente argomentata attesoche essa ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare unqualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto,ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (Cass. n.27551/2024,Cass.n.1539/2018), mentre nella specie la valutazione della condizioneNumero registro generale 24710/2024Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20858/2026Data pubblicazione 19/06/2026economico-patrimoniale della società è evidentemente alla base delladecisione del giudice del gravame.Quanto al vizio di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.., le argomentazioni svolte sonoinammissibili poiché l'art. 360, 1 comma n. 5, c.p.c. prevede l'"omessoesame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Cass. n.4654/2024, Cass, n.13578/2020).Nella specie i ricorrenti si dolgono, invece, dell’apprezzamento da partedel giudice di merito delle risultanze istruttorie in atti poiché negano che lasocietà garantita versasse in difficoltà economiche ed affermano che, alcontrario, godeva di affidamento bancario fino al momento della revocasuccessiva (di pochi giorni) alla stipula dell’atto.Non si tratta pertanto di omissione dell’esame di fatto storico ma al più diomessa considerazione del reale stato economico finanziario della societàla cui valutazione è tuttavia rimessa esclusivamente al giudice di merito, ilquale, nella decisione impugnata, ha invece affermato che la società“aveva maturato una consistente esposizione debitoria nei confronti dellabanca [OSCURATO:SOCIETA], per come confermato dalla richiamata letteraNumero registro generale 24710/2024Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20858/2026Data pubblicazione 19/06/2026del 12.8.2014 e dalle successive iniziative monitorie intraprese dalcreditore”. Affermazione che sottende l’esame dell’invocata situazionefinanziaria e che non può essere oggetto di nuova valutazione in questasede.Infatti nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare lefonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/2024,Cass.n.32505/2023).Sotto diverso profilo non sono correttamente dedotte neppure le violazioniagli artt. 115 e 116 c.p.c.Ed infatti, per dedurre la violazione della citata norma occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (si veda giàCass. n. 11892 del 2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbene inmotivazione espressa, ma non massimata - da Sez. U, Sentenza n. 16598del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez. Un., n.20867 del 2020).La violazione, invece, dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ovesi alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaNumero registro generale 24710/2024Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20858/2026Data pubblicazione 19/06/2026indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento»,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca cheil giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamentodella prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza deigravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez.U. nn. 8053 e 8054/2014 (così anche Cass S.U. n. 20867/2020).E tali specifiche deduzioni mancano nelle argomentazioni del motivo.Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2901 e 2697 e 2729 c.c. Inesistenza di elementiindiziari, gravi precisi e concordanti. Motivi di ricorso ex art. 360 comma In. 3 c.p.c.».Si dolgono che il giudice del gravame abbia “fatto ricorso ad elementiindiziari o meglio ad unico indizio: dal fatto noto (consistente nellaesposizione debitoria del debitore principale [OSCURATO:SOCIETA].) ha tratto ilfatto ignoto (consapevolezza in capo ai fideiussori [OSCURATO:PERSONA] eMessina Angela di arrecare un pregiudizio al creditore)”.Lamentano che così facendo tuttavia “l’unico elemento indiziario nonpoteva ritenersi sufficiente a sostenere la consapevolezza dei convenuti;tale indizio non era, peraltro, grave, ne preciso né concordante con altri.Anzi discordava con la precisa volontà dei sigg. [OSCURATO:SOCIETA] e Messina disepararsi (mai messa in discussione da alcuno nel corso del giudizio) e diricorso.”Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 24710/2024Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20858/2026Data pubblicazione 19/06/2026La corte di merito ha così motivato in punto scientia damni del debitore:”nella vicenda in esame è ravvisabile anche l’ulteriore elemento dellascientia damni da parte del debitore, consistente nella generica, maeffettiva consapevolezza del danno che si è così arrecato agli interessi delcreditore con il compimento di determinati atti. Come già esposto inprecedenza alla data delle donazioni la società [OSCURATO:SOCIETA], della qualegli odierni appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre chefideiussori, erano anche soci al 50% ciascuno ed il [OSCURATO:SOCIETA] ancheamministratore, aveva maturato una consistente esposizione debitoria neiconfronti della banca [OSCURATO:SOCIETA], per come confermato dallarichiamata lettera del 12.8.2014 e dalle successive iniziative monitorieintraprese dal creditore.”Parte ricorrente per fondare la mossa censura menziona solo una partedella motivazione resa dalla corte territoriale ovvero che ‘la Corte diAppello ha ritenuto provata la consapevolezza in capo ai debitori ed aiterzi contraenti del pregiudizio arrecato al creditore sul rilievo che, alladata delle donazioni, la [OSCURATO:SOCIETA]. «aveva maturato unaconsistente esposizione debitoria nei confronti della banca Intesa SanPaolospa».’.Dalla parte motiva sopra riportata si evince, tuttavia, che gli elementiritenuti indiziari dal giudice del gravame sono anche l’appartenenza diMessina Angela e [OSCURATO:PERSONA], coniugi, alla compagine sociale, laqualità di amministratore del [OSCURATO:SOCIETA], la rilevante esposizionedebitoria della società alla data della donazione e la conferma di talesituazione fornita dalla lettera in data 12.8.2014 oltre che dalle successiveiniziative monitorie intraprese dalla creditrice.Ed allora la deduzione del motivo risulta erronea nel suo stessofondamento non censurando criticamente la motivazione resa sul puntodalla sentenza impugnata e rendendo il motivo inammissibile.Numero registro generale 24710/2024Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20858/2026Data pubblicazione 19/06/2026La violazione dell’ar.2697 c.c. è priva di qualsivoglia argomentazione asupporto ed è anch’essa pertanto inammissibile.All’inammissibilità nei suindicati termini dei motivi conseguel’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 14.4.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]