CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12424/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE (già MINISTERO2026 DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in1064 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 314/2021 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 27805/2021Numero sezionale 1064/2026CATANIA, depositata il 03/05/2021 R.G.N. 285/2018; Numero di raccolta generale 12424/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 04/05/202603/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza in questa sedeimpugnata, in riforma della pronuncia di prime cure harigettato la domanda proposta dal Prof. [OSCURATO:PERSONA],all’epoca docente non di ruolo abilitato all’insegnamento nellaclasse di concorso A 58 e collocato al primo posto nellagraduatoria ad esaurimento, diretta ad ottenere l’immissionein ruolo nella suddetta classe di concorso, con condanna dellaAmministrazione alla stipula del contratto di lavoro e alpagamento delle spese di lite sul presupposto che, nell’annoscolastico 2007-08, era stata disposta un'unica immissionein ruolo nella suddetta classe di concorso, in favore del Prof.[OSCURATO:PERSONA] selezionato da graduatoria di concorso,il quale si era poi dimesso e pertanto, per il successivo annoscolastico, l’immissione in ruolo doveva avvenire con undocente selezionato dalla GAE, non rilevando che il posto delProf. Galvagno fosse stato, dopo le sue dimissioni, congelato.2. La gravata sentenza, dopo avere richiamato i precedenti dilegittimità n. 11132/2010 e 5211/2009, ha sottolineato chel’originario ricorrente non aveva alcun diritto a essereimmesso in ruolo, nell’anno scolastico in questione, sia inquanto a seguito delle dimissioni del Prof. Galano, se si fossedell’alternanza, sia in quanto, a monte, l’Amministrazione, inbase ad una sua del tutto legittima scelta discrezionale inordine ai posti da coprire, aveva deciso di non disporre, perNumero registro generale 27805/2021l’anno scolastico in questione, la copertura del posto oggettoN umero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 12424/2026di controversia. Data pubblicazione 04/05/20263. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui haresistito con controricorso il Ministero dell’istruzione. Gli altriintimati non hanno svolto attività difensiva.4. Il ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degliartt. 416 e 115 cpc nonché l’errata applicazione del principiodi non contestazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc; laviolazione dell’art. 2697 co. 2 c.c., ai sensi dell’art. 360 co. 1n. 3 cpc; la violazione del principio dispositivo e l’omessavalutazione e motivazione su una specifica eccezione posta,ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc. Si sostiene che lasentenza impugnata era errata per avere dato accesso acircostanze di fatto non allegate in primo grado (ilcongelamento del posto del prof. Galvagno), in quanto ilMinistero era stato contumace, e per averle ritenutedimostrate in assenza di offerta di prova, senza alcunamotivazione sulla relativa eccezione nonché per averesovvertito le regole dell’onere della prova.3. Il motivo è inammissibile essendo errato il presuppostoprocessuale di fatto su cui la doglianza è basata.Invero, il ricorrente sostiene che la questione delcongelamento e dell’asserita indisponibilità di esso era stataintrodotta per la prima volta in appello dall’Amministrazione,rimasta contumace in primo grado.Deve, invece, rilevarsi che la tematica del “congelamento”del posto da parte dell’USP di Ragusa e della volontàNumero registro generale 27805/2021dell’Amministrazione di non averlo ritenuto necessarioN umero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 12424/2026coprire, in tal modo autovincolandosi, era stata gDiàat a pubblicazione 04/05/2026prospettata in primo grado e valutata dal Tribunale.La gravata sentenza, nello storico del provvedimento (pag.2), ne dà atto per cui non si può parlare di una questionenuova, introdotta dal Ministero per la prima volta in sede digravame.A ciò va, poi, aggiunto che alla contumacia del convenutonon può riconnettersi la mancata contestazione dei fattiallegati dall'attore, dal momento che la non negazionefondata sulla volontà della parte non può presumersi per ilsolo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, conconseguente ammissibilità della suddetta contestazione daparte del convenuto costituitosi in appello (Cass. n.14372/2023) e che parte ricorrente erroneamente qualificaeccezione la deduzione inerente alla mancata destinazionedel posto “congelato” alla immissione in ruolo di un docenteperché si è presenza di un elemento costitutivo del dirittosoggettivo fatto valere in giudizio (il diritto all'assunzionesorge solo a fronte della determinazione della pubblicaamministrazione di coprire la vacanza) che in quanto taledoveva essere provato dall'attore e poteva essere contestatoanche in grado d'appello.4. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 12 legge n. 417/1989 e degli artt.399 e 401 D.lgs. n. 297/1994, vigente ratione temporis, aisensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 12 legge n. 417/1989 nonché laviolazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc, per motivazioneapparente ovvero del tutto incoerente rispetto al caso deciso,ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché la gravata sentenza, nelNumero registro generale 27805/2021limitarsi a richiamare i precedenti di legittimità, aveva resoN umero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 12424/2026una motivazione incoerente, apparente e contraddittorDiaat a pubblicazione 04/05/2026sulla fattispecie da decidere.5. Le censure articolate sono parimenti inammissibili in quantoil mancato accoglimento del primo motivo ha consolidato unadelle due rationes decidendi della pronuncia impugnatasufficiente a sorreggere il decisum e, pertanto, trovaapplicazione l’orientamento secondo cui, qualora la decisioneimpugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascunaidonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devonoessere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, aciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n.17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltrel'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente aduna di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferitiall'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei adeterminare l'annullamento della sentenza impugnata,risultando comunque consolidata l'autonoma motivazioneoggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata(cfr. Cass. n. 15399/2018).6. In conclusione, il ricorso è inammissibile.7. Le spese del giudizio di legittimità vanno regolate secondo lasoccombenza e liquidate come da dispositivo in favore delcontroricorrente Ministero; nulla per gli altri intimati che nonhanno svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento, in favore del Ministero controricorrente, dellespese di legittimità che liquida in €. 4.000,00 per compensi oltrespese prenotate a debito; nulla per gli altri intimati.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quatNeurm,e droà re gistro generale 27805/2021Numero sezionale 1064/2026versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatDoat a pubblicazione 04/05/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 27805/2021Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 12424/2026Data pubblicazione 04/05/2026