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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 10972/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11614/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S.M.

MAGGIORE 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 7814/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA], Carmela, Lorena, Benedetto e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati proprietaridi un terreno con sentenza passata in giudicato, agirono nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. perché la convenuta fosse condannata alla rimozione di tutte le opere edificate sull’anzidetto fondo.

A sostegno della domanda, gli attori esposero che la convenuta, in virtù di un contratto preliminare di permuta stipulato con [OSCURATO:PERSONA], aveva proceduto a talune edificazioni.

Poiché del fondo promesso in trasferimento alla società convenuta gli esponenti erano stati dichiarati proprietari, con l’azione giudiziaria di cui qui si discute chiesero che la convenuta, ai sensi dell’art. 936 cod. civ., demolisse le opere edificate.

IlTribunale di Tivoli accolse la domanda .

2. La Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione della soccombente convenuta.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso sulla base di cinque motivi.

Gli intimati resistono con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

4. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 39 cod. proc. civ.

Lamentano i ricorrenti che la sentenza erroneamente aveva giudicato oramai non controvertibile la dichiarazione di litispendenza, relativamente alla domanda riconvenzionale, per il solo fatto di non essere stato esperito regolamento necessario di competenza. 4.

1. Il motivo è infondato.

Invero, in primo grado, accolta la relativa eccezione, il Tribunale di Tivoli aveva dichiarato la litispendenza fra la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA].VE. e quella avanzata dalla medesima in altro giudizio pendente fra le stesse parti e definito sempre dal Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 117/2017, gravata con appello.

Correttamente la Corte d’appelloha rilevato che, a prescindere dalla forma adottata (nella specie ordinanza, nonostante che all’epoca avrebbe dovuto essere emessa sentenza), la declaratoria, non impugnata con lo strumento previsto (regolamento di competenza), era divenuta irrevocabile.

La censura, che peraltro veicola questioni (come l’insussistenza della litiscpendenza) da far valere con apposito regolamento di competenza, non coglie nel segno.

5. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 936, co. 2 e 4, cod. civ.

Si assume che la sentenza abbia erroneamente negato la condizione di buona fede dell’esponente al momento della stipulazione del contratto preliminare di permuta e l’estraneità della società ricorrente in relazione all’azione ex art. 936 cod. civ. 5.

1. Il motivo è infondato.

Come consta dalla decisione impugnata, al momento della stipula del contratto preliminare con [OSCURATO:PERSONA] l’odierna ricorrente ben sapeva della contestata titolarità del fondo, per essere stato espressamente scritto nell’anzidetto contratto preliminare che il Mariozzi aveva vertenza giudiziaria con i propri congiunti, i quali gli contestavano la titolarità del fondo; inoltre la pendenza della causa tra i Mariozzi era stata trascritta prima della stipulazione del preliminare.

Di conseguenza, mancano del tutto i presupposti della rivendicata buona fede, senza che occorra dimostrare la preordinazione.

6. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 345 cod. proc. civ. e 935, co. 2, cod. civ.

Si assume che la Corte d’appello abbia errato a giudicare eccezione in senso stretto, e quindi tardiva ex art. 345 cpc , la deduzione secondo la quale la controparte avrebbe manifestato la volontà di ritenere le opere. 6.

1. Il motivo è inammissibileper difetto di specificità.

La ricorrente, infatti, non spiega neppure quali siano state le condotte attribuite ai controricorrenti, asseritamente sintomatiche della volontà di non volere esercitare lo “ius tollendi”, così impedendo a questa Corte di scrutinare la fondatezza della doglianza.

7. Con il quarto motivo viene denunciata violazione degli artt.115 cod. proc. civ. e 936 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Si assume che la sentenza abbia errato a far decorrere il termine decadenziale di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che attribuiva la qualità di proprietari ai resistenti, in quanto costoro sarebbero stati ben da prima a conoscenza delle opere edificate dalla ricorrente. 7.

1. Il motivo è in parte inammissibile e per altra parteinfondato.

In presenza di “doppia conforme”, sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omesso esame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico- documentale, avente carattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diverso apprezzamento giuridico delle emergenze di causa (cfr., ex multis, Cass. n. 18886/2023).

Per questo profilo, quindi, il motivo è inammissibile.

Nel resto,corretto appare il ragionamento della Corte di merito: prima della statuizione che li affermasse proprietari, i controricorrenti non avevano titolo per manifestare la richiesta di rimozione delle opere: di qui l’infondatezza della censura.

8. Con il quinto motivo viene denunciata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

Si addebita alla sentenza di non avere esaminato le pregresse soccombenze della controparte nei procedimenti cautelari.

Secondo i ricorrenti gli atti di causa dimostrativi dell’assunto, a dispetto di quel che aveva affermato la Corte di Roma, erano rinvenibili nel fascicolo d’ufficio. 8.

1. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata ha correttamente applicato la regola della soccombenza laddove ha considerato l’esito globale della lite.

9. Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11614/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S.M. MAGGIORE 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 7814/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA], Carmela, Lorena, Benedetto e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati proprietaridi un terreno con sentenza passata in giudicato, agirono nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. perché la convenuta fosse condannata alla rimozione di tutte le opere edificate sull’anzidetto fondo. A sostegno della domanda, gli attori esposero che la convenuta, in virtù di un contratto preliminare di permuta stipulato con [OSCURATO:PERSONA], aveva proceduto a talune edificazioni. Poiché del fondo promesso in trasferimento alla società convenuta gli esponenti erano stati dichiarati proprietari, con l’azione giudiziaria di cui qui si discute chiesero che la convenuta, ai sensi dell’art. 936 cod. civ., demolisse le opere edificate. IlTribunale di Tivoli accolse la domanda . 2. La Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione della soccombente convenuta. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso sulla base di cinque motivi. Gli intimati resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 4. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 39 cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti che la sentenza erroneamente aveva giudicato oramai non controvertibile la dichiarazione di litispendenza, relativamente alla domanda riconvenzionale, per il solo fatto di non essere stato esperito regolamento necessario di competenza. 4. 1. Il motivo è infondato. Invero, in primo grado, accolta la relativa eccezione, il Tribunale di Tivoli aveva dichiarato la litispendenza fra la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA].VE. e quella avanzata dalla medesima in altro giudizio pendente fra le stesse parti e definito sempre dal Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 117/2017, gravata con appello. Correttamente la Corte d’appelloha rilevato che, a prescindere dalla forma adottata (nella specie ordinanza, nonostante che all’epoca avrebbe dovuto essere emessa sentenza), la declaratoria, non impugnata con lo strumento previsto (regolamento di competenza), era divenuta irrevocabile. La censura, che peraltro veicola questioni (come l’insussistenza della litiscpendenza) da far valere con apposito regolamento di competenza, non coglie nel segno. 5. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 936, co. 2 e 4, cod. civ. Si assume che la sentenza abbia erroneamente negato la condizione di buona fede dell’esponente al momento della stipulazione del contratto preliminare di permuta e l’estraneità della società ricorrente in relazione all’azione ex art. 936 cod. civ. 5. 1. Il motivo è infondato. Come consta dalla decisione impugnata, al momento della stipula del contratto preliminare con [OSCURATO:PERSONA] l’odierna ricorrente ben sapeva della contestata titolarità del fondo, per essere stato espressamente scritto nell’anzidetto contratto preliminare che il Mariozzi aveva vertenza giudiziaria con i propri congiunti, i quali gli contestavano la titolarità del fondo; inoltre la pendenza della causa tra i Mariozzi era stata trascritta prima della stipulazione del preliminare. Di conseguenza, mancano del tutto i presupposti della rivendicata buona fede, senza che occorra dimostrare la preordinazione. 6. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 345 cod. proc. civ. e 935, co. 2, cod. civ. Si assume che la Corte d’appello abbia errato a giudicare eccezione in senso stretto, e quindi tardiva ex art. 345 cpc , la deduzione secondo la quale la controparte avrebbe manifestato la volontà di ritenere le opere. 6. 1. Il motivo è inammissibileper difetto di specificità. La ricorrente, infatti, non spiega neppure quali siano state le condotte attribuite ai controricorrenti, asseritamente sintomatiche della volontà di non volere esercitare lo “ius tollendi”, così impedendo a questa Corte di scrutinare la fondatezza della doglianza. 7. Con il quarto motivo viene denunciata violazione degli artt.115 cod. proc. civ. e 936 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Si assume che la sentenza abbia errato a far decorrere il termine decadenziale di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che attribuiva la qualità di proprietari ai resistenti, in quanto costoro sarebbero stati ben da prima a conoscenza delle opere edificate dalla ricorrente. 7. 1. Il motivo è in parte inammissibile e per altra parteinfondato. In presenza di “doppia conforme”, sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omesso esame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico- documentale, avente carattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diverso apprezzamento giuridico delle emergenze di causa (cfr., ex multis, Cass. n. 18886/2023). Per questo profilo, quindi, il motivo è inammissibile. Nel resto,corretto appare il ragionamento della Corte di merito: prima della statuizione che li affermasse proprietari, i controricorrenti non avevano titolo per manifestare la richiesta di rimozione delle opere: di qui l’infondatezza della censura. 8. Con il quinto motivo viene denunciata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Si addebita alla sentenza di non avere esaminato le pregresse soccombenze della controparte nei procedimenti cautelari. Secondo i ricorrenti gli atti di causa dimostrativi dell’assunto, a dispetto di quel che aveva affermato la Corte di Roma, erano rinvenibili nel fascicolo d’ufficio. 8. 1. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata ha correttamente applicato la regola della soccombenza laddove ha considerato l’esito globale della lite. 9. Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contri
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