CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura in atti;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– controricorrente –avverso la sentenza n. 1164/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Osserva1. Con atto di citazione Elena e [OSCURATO:PERSONA] chiesero, in viaprincipale, l’accertamento dell’intervenuta usucapione abbreviata dellametà del locale sottotetto dell’edificio sito nel Comune di Ayas, frazioneNumero registro generale 6745/2023Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 24252/2026Data pubblicazione 30/07/2026Antagnod, identificato alla partita catastale 4039, foglio 65, n. 78/1, inforza di donazione del 1984, nonché l’accertamento dell’illegittimità dellarimozione, avvenuta nel 2012, della scala esterna in pietra, chepermetteva l’accesso alla balconata del primo piano e da quella,conseguente risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. In via subordinata,chiesero che venisse accertata l’intervenuta usucapione ventennale dellametà del sottotetto menzionato.1.1. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi, eccepì che il sottotetto, oltre ad esseredi sua proprietà, era sempre stato utilizzato in via esclusiva da lui e daisuoi danti causa, sicché la scala in pietra, che vi dava accesso, era statalegittimamente rimossa perché pericolante, nel rispetto delleautorizzazioni comunali. Pertanto, il convenuto chiese in viariconvenzionale di accertare e dichiarare la sua piena proprietà dell’interosottotetto in questione, come risultante dai titoli traslativi della proprietà,oppure, in via subordinata, di accertare e dichiarare l’intervenutausucapione della proprietà del bene, per possesso ininterrotto e continuatoda parte dei suoi danti causa dal 1920. Da ultimo, chiese determinarsi lequote millesimali di partecipazione alle spese relative alle parti comunidell’edificio, tenuto conto della necessità di procedere alla ristrutturazionedel tetto.2. Il Tribunale di Aosta, per quanto qui interessa, rigettò le domandeazionate dalle attrici e, per contro, dichiarò la piena ed esclusiva proprietàdell’intero sottotetto dell’immobile dedotto in causa in capo al convenuto.3. La Corte d’appello di Torino rigettò l’appello principale propostoda Elena e [OSCURATO:PERSONA] e accolse parzialmente l’appello incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata.4. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quelche qui possa rilevare.Numero registro generale 6745/2023Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 24252/2026Data pubblicazione 30/07/2026- La Corte d’appello ritenne che la domanda di declaratoriad’acquisto per usucapione (sia quella decennale, che quella ordinaria)della porzione di sottotetto oggetto di causa, per un verso, impattasse suuno stato dei luoghi difforme rispetto all’atto di citazione, poiché il vano“C” non coincideva con la porzione del sottotetto identificato nell’attogiudiziario; per altro verso, una tal domanda appariva nuova, non essendomai stata in precedenza identificata la porzione di cui le attrici vantavanodi essere proprietarie esclusive, avendo sempre, per contro, fattoriferimento alla metà indivisa del sottotetto; né risultava essere mai statomenzionato un atto, in forza del quale sarebbe stata attribuita la proprietàesclusiva di una porzione determinata.In ogni caso, precisava la Corte di merito, non sarebbero ricorsi, nelcaso di specie, i presupposti per l’invocata pronuncia di usucapioneabbreviata decennale, atteso che dalla lettura dell’atto di donazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] emerge che l’unità immobiliare per cui è causa non era statatrasferita alle donatarie, odierne ricorrenti; né era stata offerta in giudiziola prova dell’usucapione ordinaria ventennale, considerato che i plurimicapitoli di prova formulati si appalesavano inidonei a provare l’esercizio diun potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà,poiché irrilevanti e inammissibilmente valutativi.- Per quanto attiene al governo delle spese, i giudici di seconde cureponevano a carico delle odierne ricorrenti quelle del grado di appello,poiché risultate integralmente soccombenti, ritenendo, altresì, sussistenti ipresupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.,rispetto al primo grado, e cioè come riferita ad una porzione specifica delbene, e non ad una sua parte indivisa (tanto da essere stato modificatoanche il tenore letterale delle conclusioni), ma soprattutto si è tentato disostenere che la domanda fosse presente in quei termini sin dall’attointroduttivo, che si sarebbe riferito ad una porzione (il vano “C”),Numero registro generale 6745/2023Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 24252/2026Data pubblicazione 30/07/2026individuato con quella lettera a fini descrittivi solo nel corso della CTU.Parimenti l’interpretazione del titolo di provenienza in capo alle odierneappellanti, come già osservato, poggia su un’interpolazione del testo delladonazione, trascritta negli atti del giudizio in modo incompleto, e cioèprivata di quelle parti che valgono ad attribuirle un significato diverso daquello sostenuto dalle appellanti .5. Avverso tale sentenza, Elena e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso,ulteriormente illustrato da memoria.1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., dei principi che regolano il“divieto di nova” in appello e dei principi giurisprudenziali in materia dimodificazione della domanda, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., co.1, n. 3, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto modificatee/o nuove e, per l’effetto, inammissibili le domande di accertamentodell’usucapione abbreviata decennale e, in subordine, di usucapioneordinaria ventennale proposte dalle odierne ricorrenti perché – rispetto alprimo grado di giudizio – assumendo erroneamente che sarebbe mutato ilbene oggetto della domanda.La doglianza è infondata.La Corte di Torino, come si è visto, spiega che le attrici avevanoavanzato la loro pretesa d’acquisto per usucapione della metà indivisa delsottotetto e che solo ben tardivamente (in appello) avevano mutato la lorodomanda, rivendicando la proprietà, acquisita per usucapione, di unaparte determinata del sottotetto, prendendo spunto nuovo dalla relazionedel c.t.u.Correttamente la Corte di Torino ha qualificato la domanda nuova.Per vero, nuovi risultano il “petitum” e la “causa petendi”: un conto èpretendere di avere esercitato il possesso utile all’usucapione nella formadel compossesso per quota sull’intera “res”, altro è sostenere di avereNumero registro generale 6745/2023Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 24252/2026Data pubblicazione 30/07/2026esercitato il potere di fatto su una parte determinata e fisicamenteidentificabile della “res”. Diverso il bene della vita anelato (in un caso ilcompossesso per quota ideale e nell’altro il possesso esclusivo su unaparte del bene), evidente l’ingiusto turbamento arrecato alla difesa dellacontroparte, chiamata dalla domanda in principio a contestare ilprospettato compossesso indiviso e solo tardivamente a contrastare lapretesa di avere posseduto in esclusiva una parte determinata del bene.Per completezza è opportuno soggiungere che non ha pertinenzaalcuna con la questione sopra esaminata la dogmatica dei diritti auto edeterodeterminati (come noto si afferma con giurisprudenza ferma che lanatura autodeterminata dei diritti reali consente di mutare la fonte di undiritto di tal specie in corso di causa senza incorrere nel divieto di “nova”):qui, per vero, non è la fonte a essere stata mutata, ma il diritto in sé,nella sua consistenza giuridica e materiale.2. Con il secondo motivo le ricorrenti prospettano la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ. e dei principi in materia diprova dell’acquisto per usucapione, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3,cod. proc. civ.; sotto altro profilo, la violazione e/o la falsa applicazionedegli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. e dei principigiurisprudenziali che regolano l’onere della prova, in relazione all’art. 360,co. 1, n. 3, cod. proc. civ.; lamentano, altresì, la nullità del procedimentoper non essere stati ammessi i capitoli di prova dedotti, in relazione all’art.360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.; nonché il difetto di motivazione e/o lamotivazione apparente, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc.civ.; da ultimo denunciano violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112cod. proc. civ. e dei principi giurisprudenziali in punto di corrispondenzatra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc.civ., per avere la Corte d’appello erroneamente rigettato tutti i capi diprova orale dedotti dalle odierne ricorrenti e, conseguentemente, peravere ritenuto non provato in capo alle predette l’acquisto della proprietàNumero registro generale 6745/2023Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 24252/2026Data pubblicazione 30/07/2026per usucapione ventennale del vano “C” del sottotetto al secondo pianodell’immobile di Antagnod.Il motivo, volendo non indulgere sulla promiscuità dello stesso, èprivo di fondamento a riguardo di tutti i profili sottoposti al vaglio.(a) La sentenza impugnata ha accertato che l’asserto di averematurato il diritto per usucapione abbreviata prendeva base da una volutainterpolazione, capziosamente operata dalle attrici, del titolo diprovenienza (donazione del 1984), accertamento che in questa sede non ècensurabile.(b) L’evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo nondetermina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questioneastrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattualeoperato dal giudice di merito manifesti la prospettata violazione di legge,essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivantedal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nelsenso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre,richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosiinammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglioprobatorio, di talché, nella sostanza, peraltro neppure efficacementedissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delleprove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile. Lacritica, in sostanza, presuppone che l’accertamento fattuale operato dalgiudice di merito sia tale da integrare il rivendicato inquadramentonormativo, e che, quindi, ancora una volta, l’accertamento fattuale,derivante dal vaglio probatorio, risulti tale da doversene inferire lasussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. nn.11775/019, 6806/019 e più di recente, 23440/2025).(c) Una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente,Numero registro generale 6745/2023Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 24252/2026Data pubblicazione 30/07/2026solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione (cfr., Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv.642299, da ultimo, S.U. n. 20867/2020; conf. Cass. n. 16016/2021).(d) Quanto alla mancata ammissione della prova per testi deverilevarsi che la critica è largamente inammissibile e in parte infondata. Deicapitoli, solo parzialmente riportati, non viene specificamente eanaliticamente dedotta la decisività. Inoltre, quel che più rileva, lasentenza impugnata ha reputato di non ammettere i capitoli, cheavrebbero potuto avere un qualche rilievo (dal n. 12 al n. 15), perchévalutativi (cap. 12), perché privi di specifica attitudine dimostrativa (cap.13 e 14), perché generici e irrilevanti (cap. 15) e di una tale decisioneistruttoria di merito le ricorrenti invocano un inammissibile riesame.La decisione sui capitoli di prova è sindacabili nei ristretti limitisegnati da questa Corte: la mancata ammissione di un mezzo istruttorio(nella specie, una prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenzase il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanzadell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta diadempierlo (nella specie, la Cassazione ha cassato la sentenza di meritoche aveva rigettato la prova orale sulla base di un giudizio privo dimotivazione e inficiato da logica incoerenza, concernendoi capitoli di prova elementi fattuali di natura oggettiva, rilevanti in quantoastrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata ingiudizio) – Sez. 3, n. 27479, 15/10/2025, Rv. 676600–.La censura concernente la violazione dei "principi regolatori delgiusto processo" - e, cioè, delle regole processuali ex art. 360, comma 1,n. 4, cod. proc. civ. - deve avere carattere decisivo e, quindi, incidere sulNumero registro generale 6745/2023Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 24252/2026Data pubblicazione 30/07/2026contenuto della decisione arrecando un effettivo pregiudizio a chi ladenuncia (nella specie, la Cassazione ha affermato l'irrilevanza dellafondatezza della censura in diritto circa la mancata ammissione dei mezzidi prova, trattandosi di capitoli di prova privi di valenza decisiva ai fini delgiudizio) – Sez. 3, n. 32574, 14/12/2024 - Rv. 673114 - 02).(e) La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio delgiudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debbagiudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recenteha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv.654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo,S.U. n. 2767/2023, in motivazione).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione nonrisulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in viamediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, ditalché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo aprioristico, che prescinda dall’effettivo e specificosindacato sul fatto.Come ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che èpertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoNumero registro generale 6745/2023Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 24252/2026Data pubblicazione 30/07/2026testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv.629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).Siffatte radicali anomalie, tali da doversi considerare non adempiutoil dovere del giudice di rendere apparato giustificativo della decisione nonsi rilevano nel caso in esame, avendo la Corte di merito spiegato inmaniera piana e comprensibile le ragioni della decisione, che, in realtà, laricorrente contesta nel merito.(f) In presenza di “doppia conforme”, sulla base dell’art. 348 ter, co.5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilitàdel motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare leragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle postea base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., exmultis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso inesame non ricorre affatto.Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omessoesame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi inipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, aventecarattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diversoapprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis,Cass. n. 18886/2023).(g) La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nelgiudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamenteNumero registro generale 6745/2023Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 24252/2026Data pubblicazione 30/07/2026evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dalgiudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo,essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivantedal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nelsenso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). Eancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340,05/02/2019).(h) Eccentrica risulta la denuncia di falsa applicazione dell’art. 112cod. proc. civ.: la Corte di merito ha deciso sui motivi che le erano statisottoposti, per contro, quel di cui si dolgono le ricorrenti è il risultato delladecisione.3. Con il terzo motivo ci si duole della violazione e/o della falsaapplicazione degli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ., dei principigiurisprudenziali che regolano la soccombenza, nonché la responsabilitàaggravata, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. edell’omessa motivazione e/o motivazione meramente apparente, inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Cortedistrettuale erroneamente condannato le odierne ricorrenti acorrispondere le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio,con responsabilità aggravata, stante l’assenza di abuso del diritto e/o didolo o colpa grave nell’agire in giudizio.La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento.Numero registro generale 6745/2023Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 24252/2026Data pubblicazione 30/07/2026La sentenza impugnata ha fatto puntuale applicazione del principiodella soccombenza distribuendo il carico delle spese ai danni dellericorrenti.Quanto alla condanna per responsabilità aggravata, fermo restandoche trattasi di decisione di esclusivo dominio del giudice del merito, sulpunto la Corte distrettuale ha reso piena e intellegibile motivazione (pagg.15 e 16).Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna delle ricorrentialle spese, nella misura di cui in dispositivo, che tiene conto della natura equalità della causa e delle attività svolte.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis”(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellericorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido fra loro, alpagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilNumero registro generale 6745/2023Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 24252/2026Data pubblicazione 30/07/2026ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci